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SAI COSA E’ IL RICONOSCIMENTO FIGLIO NATURALE?

Corte appello Roma 07 gennaio 2009 n. 51

A norma dell’art. 261 c.c. il genitore che ha riconosciuto il figlio assume tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 147 e 148 c.c., collegandosi la relativa obbligazione allo “status” genitoriale e assumendo di conseguenza decorrenza dalla nascita del figlio , con il corollario che l’altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore che abbia successivamente riconosciuto il figlio (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall’art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali.

Tribunale Salerno 11 ottobre 2008

Il riconoscimento del figlio naturale comporta l’assunzione di tutti i diritti e doveri propri della procreazione legittima, ivi compreso l’obbligo di mantenimento, che, per il suo carattere essenzialmente patrimoniale, esula dallo stretto contenuto della potestà genitoriale, e in relazione al quale, pertanto, non rileva (come, invece, avviene con riguardo a quest’ultima, a norma dell’art. 317 bis c.c.) la circostanza che i genitori siano o no conviventi, incombendo detto obbligo su entrambi, in quanto nascente dal fatto stesso della procreazione; sicché, pure nell’ipotesi in cui al mantenimento abbia provveduto, integralmente o comunque al di là delle proprie sostanze, uno soltanto dei genitori, a lui spetta il diritto di agire in regresso per il recupero della quota del genitore inadempiente, secondo le regole generali del rapporto tra condebitori solidali, come si desume, in particolare, dall’art. 148 c.c., richiamato dall’art. 261 c.c., che prevede l’azione giudiziaria contro il genitore inadempiente, e senza, pertanto, che sia configurabile un caso di gestione di affari altrui, decorrendo l’obbligo in esame dalla nascita.

 

Cassazione civile sez. I 10 ottobre 2008 n. 24931

In tema di opposizione del genitore che abbia già effettuato il riconoscimento del figlio minore infrasedicenne a quello dell’altro genitore, il giudice deve valutare l’interesse al riguardo del minore stesso, alla stregua delle prove acquisite (nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva consentito al riconoscimento in parola, senza però tener conto delle prove addotte ovvero richieste dall’altro genitore, da cui si evincevano – o potevano evincersi se ammesse – gravi circostanze relative alla personalità e alla condotta di vita di quello che aveva chiesto e conseguito il riconoscimento , potenzialmente pericolose per il minore, atteso in particolare che il genitore in questione, sedicente cittadino sudanese, possedeva tre passaporti, recanti generalità incompatibili e distinte, sicché la sua stessa identificazione era dubbia, e che vi era il concreto rischio che lo stesso conducesse il figlio nella sua regione d’origine, il Darfur, ove era in corso un genocidio ai danni della popolazione cristiana, e, atteso inoltre che egli, fervente musulmano, pretendeva che il figlio seguisse tutti i precetti della sua fede).

Cassazione civile sez. I 03 gennaio 2008 n. 4

Ritenuto che l’interesse del minore infrasedicenne, già riconosciuto dalla madre, al riconoscimento della paternità naturale è definito dal complesso dei diritti che a lui deriverebbero dal secondo riconoscimento , vale a dire dal diritto alla propria identità personale nella sua precisa ed integrale dimensione sociopsicofisica, il sacrificio della genitorialità paterna può essere giustificato, a tutela del minore, solo in presenza di gravi ed irreversibili motivi che inducano a prevedere, oltre ogni ragionevole dubbio, che con ogni probabilità il riconoscimento tardivo abbia a compromettere lo sviluppo psicofisico del minore, tanto più quando il genitore che vuol procedere al riconoscimento goda buona fama, non fa dubitare della sua piena disponibilità affettiva, e non abbia riconosciuto prima il figlio soprattutto a causa della propria immaturità adolescenziale e della totale, irremovibile chiusura nei suoi confronti del genitore che ha già riconosciuto il minore.

Cassazione civile sez. I 11 febbraio 2005 n. 2878

Il riconoscimento del figlio naturale minore infrasedicenne, già riconosciuto da un genitore, è un diritto soggettivo primario dell’altro genitore, costituzionalmente garantito dall’art. 30 cost.; in quanto tale, esso non si pone in termini di contrapposizione con l’interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere, così, una precisa e completa identità. Ne consegue che il secondo riconoscimento , ove vi sia contrapposizione dell’altro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento , può essere sacrificato – anche alla luce degli art. 3 e 7 della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva con la l. 27 maggio 1991 n. 176) – solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore. (Enunciando il principio di cui in massima, in un caso nel quale la richiesta del padre al tribunale di pronunciare sentenza in luogo del consenso mancante era stata presentata tre mesi dopo la nascita del bambino, la Corte cass. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che costituisse impedimento al secondo riconoscimento la presunta inidoneità del padre naturale a svolgere il compito genitoriale, desumibile dall’avere questi dimostrato scarso interesse verso il figlio , prima e dopo la nascita).

 

 

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Inoltre, ai fini dell’accertamento della situazione di abbandono del minore nonostante l’intervenuto suo riconoscimento nel concesso termine di sospensione, va ribadito che la non immediatezza del riconoscimento materno conseguente all’opzione per l’anonimato, può configurare indizio di abbandono ma non integrare in sé condizione sufficiente per l’adottabilità (in tema, cfr Cass. n. 2136 del 1988).

Se l’accolta richiesta di sospensione sia seguita dal riconoscimento del minore entro il concesso termine perentorio non superiore a due mesi, il procedimento adottivo abbreviato deve essere chiuso, ai sensi del quinto comma del medesimo art. 11, ove non sussista abbandono morale e materiale del figlio (artt. 11, comma quinto, 1 e 8 legge n. 184 del 1983), profilo anche questo nella specie non trascurato dal primo giudice ma favorevolmente valutato in base pure all’esito della disposta CTU e giustamente inteso alla luce della menzionata ratio della legge n. 184 del 1983 e della scelta del legislatore di dare rilievo preferenziale alla crescita del minore nell’ambito della sua famiglia di origine, pur con le doverose, provvisorie cautele che il caso eventualmente richieda.

L’esegesi delle regole normative proprie anche della procedura adottiva abbreviata confermano, dunque, che all’eventuale manifestazione volitiva espressa antecedentemente al suo inizio, dalla madre biologica di non rivelarsi, non possa essere attribuita anche un’efficacia irreversibilmente estintiva del suo indisponibile diritto alla genitorialità giuridica né preclusiva di un successivo ripensamento con riconoscimento del figlio, purché attuato nei termini e con le modalità espressamente previsti dall’art. 11 della legge n. 184 del 1983, involgenti anche la sua facoltà di instare per la sospensione della procedura.

Nel delineato contesto anche fattuale, la sentenza impugnata si rivela del tutto non aderente ai dati normativi di riferimento, che non legittimano premature volontà negoziali stragiudiziali con effetto definitivamente dismissivo dei diritti alla genitorialità giuridica ed al riconoscimento del figlio, nonché delle correlate facoltà processuali, che, inoltre, non precludono il diritto al ripensamento ed alla resipiscenza della madre che, nell’immediatezza del parto, abbia optato per non essere nominata nella dichiarazione di nascita del figlio e contestualmente dichiarato di non volersi avvalere del previsto termine di sospensione della procedura adottiva, e che, una volta che il riconoscimento materno sia tempestivamente intervenuto nel corso della medesima procedura e prima della sua definizione, non consentono nemmeno di annullarne gli effetti che la norma vi ricollega e segnatamente quello di indurre la chiusura del procedimento abbreviato in questione.

Invece, con freddo tecnicismo metagiuridico, avulso non solo dalle predette regole normative interne ma anche da quelle sopranazionali, quali in particolare espresse nell’art. 5 comma 4 della Convenzione Europea sull’adozione dei minori, stilata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata e resa esecutiva dallo Stato italiano con legge 22 maggio 1974 n. 357, i giudici d’appello hanno oltre che, per come detto, illegittimamente attribuito portata assorbente e dirimente all’avverbio immediatamente contenuto nel secondo comma dell’art. 11 della legge n. 184 del 1983, che pur nei previsti ristretti tempi non consente di conculcare i diritti dei soggetti coinvolti nella procedura abbreviata, se rettamente inteso e calato nel suo complessivo contesto normativo, ma, del pari illegittimamente, così sostanzialmente attribuito all’opzione materna per l’anonimato portata di valido ed irretrattabile consenso all’adozione della figlia e ciò nonostante che a tale opzione, espressa nell’immediatezza del parto e in condizioni fisiche e psichiche nella specie particolarmente compromesse, nemmeno quest’ulteriore significato e valenza legale definitivamente dismissiva potessero in ogni caso esserle attribuiti, ostandovi evidentemente già il disposto della menzionata disposizione della ratificata Convenzione, secondo cui “Il consenso della madre all’adozione del figlio non potrà essere accettato che dopo la nascita di questi, allo spirare del termine prescritto dalla legge e che non dovrà essere inferiore a 6 settimane o, ove non sia specificato un termine, nel momento in cui, a giudizio dell’autorità competente, la madre si sarà sufficientemente ristabilita dalle conseguenze del parto”, il quale, dunque, pone un principio vincolante che deve presiedere anche all’esegesi della normativa statale, disatteso invece dalla Corte distrettuale. Conclusivamente si deve accogliere il ricorso, cassare l’impugnata sentenza e con decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., stante la non necessità di ulteriori accertamenti di fatto, respingere l’appello del Pubblico Ministero

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – SENTENZA 7 febbraio 2014, n.2802 – Pres. Carnevale – est. Giancola

 

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso la K.M. denunzia:

  1. ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 51, 52 e segg. c.p.c. (art. 360, 1 co. n. 3 c.p.c.)’. ai fini dell’annullamento dell’impugnata sentenza ed in riferimento al rigetto della sua istanza di ricusazione ex art. 52 e 51 n. 4 c.p.c. proposta nei confronti di tutti i magistrati componenti il Collegio investito della decisione sull’appello, in quanto gli stessi si erano già favorevolmente pronunciati con decreto del 16-30.01.2013 sul reclamo proposto dal PM ed avevano annullato il provvedimento reclamato nel contempo argomentatamente disponendo il rinvio al Tribunale minorile per dichiarare lo stato di adottabilità della minore, all’esito di un approfondito esame del merito della vicenda.

Il motivo non ha pregio dal momento che l’emissione di provvedimenti interinali e provvisori in corso di causa o la partecipazione al collegio che li riesamina in sede di reclamo, da parte dello stesso giudice che debba decidere il merito della stessa, costituisce una situazione ordinaria del giudizio e non può in nessun modo pregiudicarne l’esito, né determina un obbligo di astensione o una facoltà della parte di chiedere la ricusazione (in tema, tra le altre cfr Cass. n. 422 del 2006).

  1. ‘Violazione e falsa applicazione della L. n. 184/1983 art. 11, comma 11, in relazione alla L. 184/1983 art. 1, comma 1, artt. 12, 13, 14, 15, come modificati dalla L. 149/2001, all’art. 8, comma 1, Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali Roma, 4.11.1950, all’art. 7, comma 1, all’art. 8, comma 1, all’art. 9, comma 1 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20.11.89, alla Legge 10.12.2012, n. 219, art. 2, Co. 1, lett. n), Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, (art. 360, 1 co. n. 3 c.p.c.)’.

La ricorrente censura la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità della figlia minore Elena, in sintesi sostenendo che la pronuncia si fonda su un’erronea lettura dell’art. 11, comma secondo, della L n. 184 del 1983 e su assiomi in diritto contrastanti con la vigente normativa interna e sopranazionale sui temi del riconoscimento del figlio naturale nonché dell’adozione e della tutela dei minori, dei quali va garantito l’interesse primario alla loro famiglia naturale, interesse cui va attribuita preminenza assoluta pure in via esegetica della suddetta normativa.

In particolare contesta per più profili, inerenti anche alle proprie condizioni personali e capacità psichiche, che potesse essere riconosciuta validità ed utilizzabilità giuridica o attribuita irretrattabilità alla sua contingente ‘rinuncia’ al riconoscimento della figlia ed alla facoltà di fruire per effettuarlo del termine legale di sospensione del procedimento, espressa il 23.12.2011, nell’immediatezza del parto, e recepita dall’ostetrica, sostenendo al riguardo anche che deve essere assicurato l’irrinunciabile diritto della madre biologica ad un ripensamento in tempi ragionevoli sulla scelta dell’anonimato e che attualmente anche nel procedimento contemplato dal secondo comma dell’art. 11 della legge n. 184 del 1983, al TM non possono ritenersi precluse indagini sullo stato abbandonico e sulla recuperabilità o meno della capacità genitoriale e che anzi pure in questo specifico caso non si possa prescindere ai fini della decisione di adattobilità dall’accertamento positivo dell’irrecuperabilità della capacità in questione.

  1. ‘Violazione e falsa applicazione della L. n. 184/1983 art. 8 comma 1 e art. 11, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c.)’.

La ricorrente si duole dell’omesso esame e valorizzazione dell’emerso e compromesso stato psichico in cui aveva versato nel periodo anteriore, concomitante ed immediatamente posteriore al parto e da cui si era ristabilita al tempo del riconoscimento della figlia, avvenuto dopo 73 giorni dalla sua nascita, circostanze che a suo parere avrebbero dovuto fare anche ravvisare gli estremi della forza maggiore sufficienti ad escludere lo stato di abbandono della minore.

Il secondo ed il terzo motivo del ricorso, suscettibili di esame unitario, meritano favorevole apprezzamento nei sensi in prosieguo precisati, che anche assorbono l’esame di ogni ulteriore, prospettata questione.

Il diritto soggettivo, dotato di rilevanza costituzionale, ad essere genitori giuridici (oltre che biologici) si correla non al solo fatto della nascita del figlio ma a regole legali e segnatamente ad una manifestazione di volontà di riconoscere il nato (o il nascituro, ex art. 254 c.c.) come proprio figlio; tale diritto e quello al riconoscimento del figlio, che ne costituisce la fonte, involgono lo stato delle persone e come tali sono indisponibili e, dunque, non estinguibili per manifestazione di volontà abdicativa, al pari delle connesse facoltà processuali, propedeutiche al relativo esercizio (cfr Cass. n. 2230 del 1970). Pertanto, il diritto sostanziale alla genitorialità giuridica può rimanere definitivamente ed irreversibilmente pregiudicato, con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro, solo dal non esercizio del diritto al riconoscimento del figlio biologico nelle forme ed entro i limiti anche temporali imposti dall’ordinamento positivo.

L’art. 30 del Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile adottato, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15.05.1997, n. 27, con DPR 3.11.2000 n. 396 dispone che la dichiarazione di nascita deve rispettare l’eventuale volontà della madre di non essere nominata. Gli effetti legali riconnessi all’eventuale opzione materna per l’anonimato si pongono solo in funzione di tutela sia dei profili di segretezza che la scelta della madre implica (in tema cfr Corte cost. n. 278 del 2013) e sia del diritto del neonato in stato di abbandono ad avere una famiglia accudente; in tali prospettive garantistiche involgono anche le modalità di redazione dell’atto di nascita del figlio da parte dell’ufficiale dello stato civile (artt. 28, 29 e 30, 43, 49 del citato DPR n. 396 del 2000) e la condizione del neonato, per il quale deve aprirsi il procedimento adottivo abbreviato, contemplato dal comma secondo dell’art. 11 della legge n. 184 del 1983, che consente al TMM di provvedere immediatamente, senza ulteriori accertamenti, alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore in tutti i casi in cui non risulti l’esistenza dei genitori dello stesso.

Peraltro, tale immediata declaratoria dello stato di adottabilità è, in ragione dell’uso della locuzione ‘a meno che’ insita nella medesima disposizione, espressamente condizionata all’assenza di una richiesta di sospensione che provenga da chi, affermando di essere uno dei genitori, quindi anche la madre biologica che abbia optato per l’anonimato, chieda termine per provvedere al riconoscimento del minore. La formulazione della richiesta di sospensione, che per quanto detto, non è suscettibile di preventiva e definitiva rinuncia stragiudiziale, non è soggetta a termini processuali di decadenza, sicché ben può intervenire durante tutta la pendenza del procedimento abbreviato di primo grado, purché prima della sua definizione da parte del TMM, posto anche che il settimo comma del medesimo art. 11 della legge n. 184 del 1983 priva di efficacia il riconoscimento solo se attuato dopo l’intervenuta dichiarazione di adottabilità e l’affidamento preadottivo.

Con riguardo poi alla concessione del termine di sospensione ed alla rilevanza del riconoscimento in riferimento al tempo anteriore e posteriore alla pendenza del concesso termine va ritenuto che la ricorrenza del prescritto limite della permanenza comunque di un rapporto del genitore biologico col figlio, debba essere intesa in correlazione con le peculiarità del caso e nell’interesse preminente del minore alla sua famiglia di origine, che presiede all’intera legge n. 184 del 1983, ossia valorizzando disponibilità, capacità e competenze del genitore biologico, quali anche connesse alle responsabilità del ruolo (in tema, cfr Cass. 2102 del 2011), qualora l’insorgenza di un positivo, stretto rapporto interpersonale sia stata legalmente posticipata e comunque l’assenza di relative concrete manifestazioni, coerenti con l’intento perseguito dal genitore biologico, non sia a questi addebitabile.

Inoltre, ai fini dell’accertamento della situazione di abbandono del minore nonostante l’intervenuto suo riconoscimento nel concesso termine di sospensione, va ribadito che la non immediatezza del riconoscimento materno conseguente all’opzione per l’anonimato, può configurare indizio di abbandono ma non integrare in sé condizione sufficiente per l’adottabilità (in tema, cfr Cass. n. 2136 del 1988).

Se l’accolta richiesta di sospensione sia seguita dal riconoscimento del minore entro il concesso termine perentorio non superiore a due mesi, il procedimento adottivo abbreviato deve essere chiuso, ai sensi del quinto comma del medesimo art. 11, ove non sussista abbandono morale e materiale del figlio (artt. 11, comma quinto, 1 e 8 legge n. 184 del 1983), profilo anche questo nella specie non trascurato dal primo giudice ma favorevolmente valutato in base pure all’esito della disposta CTU e giustamente inteso alla luce della menzionata ratio della legge n. 184 del 1983 e della scelta del legislatore di dare rilievo preferenziale alla crescita del minore nell’ambito della sua famiglia di origine, pur con le doverose, provvisorie cautele che il caso eventualmente richieda.

L’esegesi delle regole normative proprie anche della procedura adottiva abbreviata confermano, dunque, che all’eventuale manifestazione volitiva espressa antecedentemente al suo inizio, dalla madre biologica di non rivelarsi, non possa essere attribuita anche un’efficacia irreversibilmente estintiva del suo indisponibile diritto alla genitorialità giuridica né preclusiva di un successivo ripensamento con riconoscimento del figlio, purché attuato nei termini e con le modalità espressamente previsti dall’art. 11 della legge n. 184 del 1983, involgenti anche la sua facoltà di instare per la sospensione della procedura.

Nel delineato contesto anche fattuale, la sentenza impugnata si rivela del tutto non aderente ai dati normativi di riferimento, che non legittimano premature volontà negoziali stragiudiziali con effetto definitivamente dismissivo dei diritti alla genitorialità giuridica ed al riconoscimento del figlio, nonché delle correlate facoltà processuali, che, inoltre, non precludono il diritto al ripensamento ed alla resipiscenza della madre che, nell’immediatezza del parto, abbia optato per non essere nominata nella dichiarazione di nascita del figlio e contestualmente dichiarato di non volersi avvalere del previsto termine di sospensione della procedura adottiva, e che, una volta che il riconoscimento materno sia tempestivamente intervenuto nel corso della medesima procedura e prima della sua definizione, non consentono nemmeno di annullarne gli effetti che la norma vi ricollega e segnatamente quello di indurre la chiusura del procedimento abbreviato in questione.

Invece, con freddo tecnicismo metagiuridico, avulso non solo dalle predette regole normative interne ma anche da quelle sopranazionali, quali in particolare espresse nell’art. 5 comma 4 della Convenzione Europea sull’adozione dei minori, stilata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata e resa esecutiva dallo Stato italiano con legge 22 maggio 1974 n. 357, i giudici d’appello hanno oltre che, per come detto, illegittimamente attribuito portata assorbente e dirimente all’avverbio immediatamente contenuto nel secondo comma dell’art. 11 della legge n. 184 del 1983, che pur nei previsti ristretti tempi non consente di conculcare i diritti dei soggetti coinvolti nella procedura abbreviata, se rettamente inteso e calato nel suo complessivo contesto normativo, ma, del pari illegittimamente, così sostanzialmente attribuito all’opzione materna per l’anonimato portata di valido ed irretrattabile consenso all’adozione della figlia e ciò nonostante che a tale opzione, espressa nell’immediatezza del parto e in condizioni fisiche e psichiche nella specie particolarmente compromesse, nemmeno quest’ulteriore significato e valenza legale definitivamente dismissiva potessero in ogni caso esserle attribuiti, ostandovi evidentemente già il disposto della menzionata disposizione della ratificata Convenzione, secondo cui “Il consenso della madre all’adozione del figlio non potrà essere accettato che dopo la nascita di questi, allo spirare del termine prescritto dalla legge e che non dovrà essere inferiore a 6 settimane o, ove non sia specificato un termine, nel momento in cui, a giudizio dell’autorità competente, la madre si sarà sufficientemente ristabilita dalle conseguenze del parto”, il quale, dunque, pone un principio vincolante che deve presiedere anche all’esegesi della normativa statale, disatteso invece dalla Corte distrettuale. Conclusivamente si deve accogliere il ricorso, cassare l’impugnata sentenza e con decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., stante la non necessità di ulteriori accertamenti di fatto, respingere l’appello del Pubblico Ministero Minorile. La natura della controversia e la novità delle questioni dibattute giustificano la compensazione per intero delle spese di merito e di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito respinge l’appello del PMM. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

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