CONCORSO BANCAROTTA PER DISTRAZIONE CON AUTORECICLAGGIO CASSAZIONE SENTENZA

APPROPRIAZIONE INDEBITA BANCAROTTA E REATI NEL FALLIMENTO

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CONCORSO BANCAROTTA PER DISTRAZIONE CON AUTORECICLAGGIO CASSAZIOEN SENTENZAAPPROPRIAZIONE INDEBITA BANCAROTTA E REATI NEL FALLIMENTO

CONCORSO BANCAROTTA PER DISTRAZIONE CON AUTORECICLAGGIO CASSAZIOEN SENTENZA APPROPRIAZIONE INDEBITA BANCAROTTA E REATI NEL FALLIMENTO

  • il delitto di auto-riciclaggio, potendo ragionevolmente ritenersi che, attraverso tali operazioni di trasferimento dei beni, egli avesse operato per ostacolare la identificazione della provenienza delittuosa – appunto dal delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione dei beni e del denaro trasferiti ad altre imprese e società a lui di fatto, anche tramite la coniuge, riconducibili.
  • cropped-AVVOCATO-BOLOGNA-ESPERTO
  • Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 03/10/2023) 09/11/2023, n. 45285 APPROPRIAZIONE INDEBITA BANCAROTTA E REATI NEL FALLIMENTO › Bancarotta fraudolenta Intestazione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente – Dott. MASINI Tiziano – rel. Consigliere – Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere – Dott. MOROSINI Elisabetta M. – Consigliere – Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA

DIFESA AVVOCATO ESPERTO TRIBUNALE BOLOGNA TRIBUNALE FORLI TRIBUNALE ROVIGO, TRIBUNALE FERRARA, TRIBUNALE PADOVA, TRIBUNALE RIMINI, TRIBUNALE ANCONA , TRIBUNALE FIRENZE, TRIBUNALE TREVISO, TRIBUNALE PAVIA, TRIBUNALE BRESCIA, CORTE APPELLO BOLOGNA, CORTE APPELLO VENEZIA, CORTE APPELLO ANCONA ,CORTE APPELLO MILANO, CORTE APPELLO FIRENZE CORTE APPELLO BRESCIA

CASSAZIONE  PENALE AVVOCATO ESPERTO CHIAMA SUBITO PER LA TUA DIFESA

bancarotta fraudolente reato

La bancarotta fraudolenta è un reato disciplinato dal Codice Penale italiano in relazione alla gestione fallimentare di un’azienda o di un patrimonio in caso di dichiarazione di fallimento. Si tratta di un reato grave, punito severamente, in quanto coinvolge comportamenti dolosi che compromettono i diritti dei creditori.

Riferimenti normativi

La bancarotta fraudolenta è regolata dagli articoli 216 e 223 della Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942) e si applica principalmente a imprenditori dichiarati falliti e ai loro amministratori, soci o collaboratori.


Tipologie di bancarotta fraudolenta

Esistono diverse forme di bancarotta fraudolenta:

1. Bancarotta fraudolenta patrimoniale

Si verifica quando l’imprenditore o gli amministratori:

  • Distruggono, occultano, dissipano o sottraggono beni aziendali.
  • Sottraggono denaro o risorse dal patrimonio aziendale.
  • Effettuano operazioni fraudolente per ridurre l’attivo disponibile per i creditori.

2. Bancarotta fraudolenta documentale

Si verifica quando:

  • I libri contabili o i documenti aziendali vengono falsificati, distrutti o occultati, impedendo la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’azienda.
  • Si creano dati contabili ingannevoli per nascondere la reale situazione aziendale.

3. Bancarotta fraudolenta preferenziale

Si verifica quando il debitore:

  • Favorisce fraudolentemente uno o più creditori a discapito di altri, violando il principio della parità tra i creditori.

Elementi del reato

Per configurare la bancarotta fraudolenta, sono necessari:

  1. Lo stato di fallimento: L’azienda deve essere dichiarata fallita.
  2. La condotta fraudolenta: Deve esserci dolo, ossia l’intenzione di arrecare danno ai creditori.
  3. Il nesso causale: La condotta deve aver contribuito a creare o aggravare il dissesto patrimoniale.

Soggetti responsabili

  • L’imprenditore dichiarato fallito.
  • Gli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori dell’impresa fallita (nel caso di società).
  • Eventuali collaboratori che abbiano concorso nell’attività fraudolenta.

Sanzioni previste

Secondo l’articolo 216 della Legge Fallimentare:

  • La pena prevista è la reclusione da 3 a 10 anni.
  • È possibile l’applicazione di pene accessorie, come l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare un’impresa commerciale.

Prescrizione del reato

  • La prescrizione della bancarotta fraudolenta è di 10 anni (tempo massimo entro cui il reato può essere perseguito).
  • Tuttavia, il termine può essere interrotto da atti giudiziari, con un possibile prolungamento.

Differenze con altre forme di bancarotta

  • Bancarotta semplice: È un reato meno grave, punito con pene più lievi (da 6 mesi a 2 anni di reclusione), legato a condotte colpose o a cattiva gestione senza dolo.
  • Bancarotta preferenziale: Anche qui c’è dolo, ma non implica distruzione o occultamento di beni.

Cosa fare in caso di accusa di bancarotta fraudolenta

  1. Consultare un avvocato specializzato in diritto penale e fallimentare.
  2. Raccogliere documentazione: Dimostrare che le operazioni contestate sono state effettuate in buona fede.
  3. Collaborare con le autorità: In alcuni casi, la collaborazione può mitigare la pena.

Se hai bisogno di ulteriori informazioni o dettagli su questo argomento, sono a tua disposizione!

Bancarotta documentale cassazione

La bancarotta documentale è una fattispecie di reato prevista dalla Legge Fallimentare italiana (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), che sanziona condotte relative alla gestione delle scritture contabili da parte dell’imprenditore o degli amministratori di una società in stato di fallimento.

Tipologie di bancarotta documentale

La giurisprudenza distingue principalmente tra:

  1. Bancarotta fraudolenta documentale: Prevista dall’art. 216, comma 1, n. 2, L.F., si configura quando l’imprenditore o l’amministratore occulta, distrugge o falsifica le scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Questa fattispecie richiede il dolo specifico, ossia l’intenzione di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
  2. Bancarotta semplice documentale: Disciplinata dall’art. 217 L.F., si verifica quando l’imprenditore omette di tenere o tiene in modo irregolare le scritture contabili obbligatorie, senza però l’intento fraudolento. In questo caso, è sufficiente il dolo generico o anche la colpa.

Orientamenti della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha più volte affrontato il tema della bancarotta documentale, delineando i confini tra le diverse fattispecie:

  • Dolo specifico nella bancarotta fraudolenta documentale: La Suprema Corte ha ribadito che, per configurare la bancarotta fraudolenta documentale, è necessario il dolo specifico. In particolare, nella sentenza n. 42664 del 5 novembre 2021, la Cassazione ha annullato una condanna perché la corte d’appello non aveva adeguatamente motivato sulla presenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale.
    Filodiritto
  • Distinzione tra bancarotta fraudolenta e semplice: Nella sentenza n. 42856 del 19 ottobre 2023, la Cassazione ha chiarito che l’omessa tenuta della contabilità integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale solo se è finalizzata a recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali. In assenza di tale finalità, la condotta può essere qualificata come bancarotta semplice documentale.
    Studio Cerbone
  • Omessa tenuta delle scritture contabili: La Corte ha affermato che l’omessa tenuta delle scritture contabili può essere equiparata alla sottrazione o distruzione delle stesse, integrando la bancarotta fraudolenta documentale, purché sia presente il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori.
    Giurisprudenza Penale

Considerazioni finali

La distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice documentale si basa principalmente sull’elemento soggettivo:

  • Bancarotta fraudolenta documentale: Richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto.
  • Bancarotta semplice documentale: Si configura in presenza di dolo generico o colpa, senza necessità di un intento fraudolento.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione sottolinea l’importanza di una corretta qualificazione delle condotte, basata sull’analisi dell’elemento psicologico dell’agente e sulle specifiche circostanze del caso concreto.

bancarotta documentale

La bancarotta documentale è una particolare fattispecie del reato di bancarotta disciplinata dalla Legge Fallimentare italiana (R.D. n. 267/1942). Riguarda condotte illecite legate alla gestione dei libri contabili e della documentazione amministrativa da parte di un imprenditore o amministratore di un’azienda dichiarata fallita.


Tipologie di bancarotta documentale

Esistono due principali forme di bancarotta documentale, distinte in base alla gravità e all’intenzionalità del comportamento:

  1. Bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2 L.F.)
    • Si verifica quando l’imprenditore o l’amministratore di una società:
      • Occulta, distrugge, dissipa o falsifica le scritture contabili o i documenti amministrativi.
      • Tiene una contabilità talmente irregolare da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
    • Elemento soggettivo: Richiede il dolo specifico, cioè l’intento di arrecare danno ai creditori o di ottenere un ingiusto profitto.
  2. Bancarotta semplice documentale (art. 217 L.F.)
    • Si configura quando l’imprenditore:
      • Non tiene le scritture contabili obbligatorie.
      • Tiene i libri contabili in modo irregolare o incompleto.
    • Elemento soggettivo: Richiede il dolo generico o la colpa (ad esempio, negligenza o imprudenza).

Elementi costitutivi del reato

Per configurare la bancarotta documentale, devono essere presenti alcuni elementi essenziali:

  1. Stato di fallimento: L’azienda o l’imprenditore devono essere stati dichiarati falliti.
  2. Condotta illecita: La distruzione, l’occultamento o la falsificazione dei documenti contabili, oppure l’omissione nella tenuta regolare dei libri.
  3. Impossibilità di ricostruire il patrimonio: La condotta deve impedire o rendere estremamente difficoltosa la ricostruzione dei movimenti finanziari e patrimoniali.

Sanzioni previste

Le pene variano a seconda della tipologia di bancarotta documentale:

  • Bancarotta fraudolenta documentale:
    • Reclusione da 3 a 10 anni.
    • Eventuali pene accessorie, come l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare un’impresa commerciale.
  • Bancarotta semplice documentale:
    • Reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Giurisprudenza rilevante

La giurisprudenza italiana ha chiarito vari aspetti della bancarotta documentale:

  1. Dolo specifico nella bancarotta fraudolenta:
    • La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che per la configurazione della bancarotta fraudolenta documentale è necessaria la prova del dolo specifico, cioè l’intenzione di recare pregiudizio ai creditori o di ottenere un profitto illecito.
  2. Omessa tenuta delle scritture:
    • La mancata tenuta dei libri contabili obbligatori può integrare la bancarotta fraudolenta se dimostrato l’intento fraudolento (Cassazione, Sez. V, n. 42856/2023).
  3. Irregolarità contabili e responsabilità:
    • La Corte ha stabilito che le gravi irregolarità nella tenuta delle scritture contabili non sono automaticamente bancarotta fraudolenta, ma devono impedire concretamente la ricostruzione patrimoniale e finanziaria (Cassazione, Sez. V, n. 21006/2024).

Come difendersi in caso di accusa

Se sei accusato di bancarotta documentale, è fondamentale:

  1. Raccogliere prove della buona fede:
    • Mostrare che eventuali omissioni o irregolarità contabili non erano intenzionali o non avevano finalità fraudolente.
  2. Collaborare con le autorità:
    • Fornire tutta la documentazione disponibile per dimostrare la propria trasparenza.
  3. Consultare un avvocato specializzato:
    • Un esperto in diritto fallimentare può analizzare il caso e preparare una difesa adeguata.

Se hai bisogno di ulteriori dettagli su un caso specifico o vuoi approfondire la giurisprudenza recente, fammi sapere!

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L’Avvocato Sergio Armaroli è un professionista con oltre 25 anni di esperienza, operante a Bologna. Offre assistenza legale in vari ambiti, tra cui il diritto penale, con particolare attenzione ai reati di bancarotta.

Esperienza in difesa per reati di bancarotta

L’Avvocato Armaroli ha maturato una significativa esperienza nella difesa di clienti accusati di reati fallimentari, come la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Ha approfondito le complessità legali e procedurali di questi reati, fornendo consulenza e rappresentanza legale sia in sede giudiziale che stragiudiziale.

Servizi offerti

  • Consulenza legale: Analisi dettagliata delle accuse e delle prove, con l’obiettivo di costruire una strategia difensiva efficace.
  • Assistenza in giudizio: Rappresentanza del cliente in tutte le fasi del processo penale, garantendo una difesa competente e mirata.
  • Supporto nella gestione delle procedure fallimentari: Consulenza su come affrontare le implicazioni legali derivanti da situazioni di insolvenza o fallimento.

Contatti

Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento, è possibile contattare l’Avvocato Sergio Armaroli ai seguenti recapiti:

  • Telefono: 051 64 47 838
  • Email: avvsergioarmaroli@gmail.com
  • Indirizzo: Via Solferino, 30, 40124 Bologna BO

Per maggiori dettagli sui servizi offerti, è possibile visitare il sito web ufficiale:

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Affidarsi a un avvocato esperto come Sergio Armaroli può fare la differenza nella gestione di accuse complesse come quelle relative alla bancarotta, garantendo una difesa solida e competente.

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Esperienza e competenza

L’Avvocato Armaroli ha maturato una profonda conoscenza delle dinamiche legali e procedurali legate ai reati fallimentari, in particolare alla bancarotta fraudolenta, sia patrimoniale che documentale. La sua esperienza gli consente di offrire una difesa efficace e mirata per i clienti accusati di tali reati.

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strategie difensive dal reato di bancarotta fraudolenta

La difesa contro un’accusa di bancarotta fraudolenta richiede una strategia solida, basata sull’analisi delle prove e sulla conoscenza delle norme fallimentari e penali. Di seguito sono riportate le principali strategie difensive adottabili in casi di bancarotta fraudolenta.


1. Contestare l’elemento soggettivo: assenza del dolo

  • Punto chiave: La bancarotta fraudolenta richiede il dolo specifico, cioè l’intenzione di:
    • Procurare un vantaggio ingiusto a sé o a terzi.
    • Recare pregiudizio ai creditori.
  • Strategia:
    • Dimostrare che eventuali irregolarità o omissioni contabili sono frutto di negligenza, incompetenza o errore, non di una volontà fraudolenta.
    • Fornire documentazione che attesti la buona fede e la mancanza di intenzioni fraudolente.

2. Dimostrare la non riconducibilità delle condotte al fallimento

  • Punto chiave: Non tutte le azioni o omissioni di un imprenditore fallito sono riconducibili a bancarotta fraudolenta.
  • Strategia:
    • Provare che le condotte contestate non hanno causato o aggravato il dissesto dell’azienda.
    • Dimostrare che le operazioni sospette sono state effettuate in un contesto di ordinaria gestione aziendale, senza finalità fraudolente.

3. Evidenziare l’assenza di danno ai creditori

  • Punto chiave: La bancarotta fraudolenta si concretizza con un danno effettivo per i creditori.
  • Strategia:
    • Fornire prove che le azioni contestate non hanno compromesso il patrimonio dell’impresa.
    • Dimostrare che i creditori non sono stati danneggiati o che il danno è marginale.

4. Contestare l’impossibilità di ricostruire il patrimonio

  • Punto chiave: La bancarotta documentale fraudolenta si configura solo se le irregolarità contabili impediscono la ricostruzione del patrimonio o degli affari.
  • Strategia:
    • Presentare documenti alternativi che consentano la ricostruzione del patrimonio aziendale.
    • Dimostrare che eventuali omissioni o distruzioni di documenti non hanno impedito agli organi fallimentari di svolgere il loro lavoro.

5. Valutare la prescrizione

  • Punto chiave: La bancarotta fraudolenta si prescrive dopo 10 anni, ma il termine può essere interrotto da atti giudiziari.
  • Strategia:
    • Verificare se il reato contestato è caduto in prescrizione.
    • Contestare eventuali atti interruttivi non validi o tardivi.

6. Evidenziare la responsabilità di terzi

  • Punto chiave: La responsabilità per la bancarotta può essere attribuita ad amministratori, direttori generali o terzi che hanno gestito l’azienda.
  • Strategia:
    • Dimostrare che le condotte fraudolente sono attribuibili ad altri soggetti e che l’imputato non ha partecipato alle decisioni contestate.

7. Collaborare con gli organi fallimentari

  • Punto chiave: Una condotta collaborativa con il curatore fallimentare può attenuare la posizione dell’imputato.
  • Strategia:
    • Fornire tutte le informazioni richieste.
    • Collaborare attivamente per la ricostruzione del patrimonio e la gestione del fallimento.

8. Contestare la qualificazione giuridica del reato

  • Punto chiave: La bancarotta fraudolenta può essere confusa con altre fattispecie meno gravi, come la bancarotta semplice.
  • Strategia:
    • Dimostrare che le condotte contestate rientrano nella bancarotta semplice, punita con pene meno severe.
    • Evidenziare l’assenza di dolo specifico e la natura colposa delle azioni.

9. Difendersi dalle accuse di bancarotta preferenziale

  • Punto chiave: La bancarotta preferenziale richiede la prova che un creditore è stato volontariamente favorito a scapito di altri.
  • Strategia:
    • Dimostrare che il pagamento contestato era legittimo o necessario per la continuità aziendale.
    • Provare che non c’era l’intenzione di alterare la parità tra i creditori.

10. Impugnare eventuali errori procedurali

  • Punto chiave: Errori nelle indagini o nella dichiarazione di fallimento possono invalidare il procedimento.
  • Strategia:
    • Verificare la regolarità delle notifiche, delle perizie e degli atti giudiziari.
    • Contestare eventuali vizi formali o procedurali.

Collaborazione con un legale esperto

Un avvocato specializzato in reati fallimentari può:

  • Analizzare nel dettaglio le accuse e le prove.
  • Costruire una difesa personalizzata basata sul caso specifico.
  • Rappresentarti in tutte le fasi del processo.

cassazione ultime sentenze su elemento soggettivo bancarotta

La Corte di Cassazione ha recentemente approfondito l’elemento soggettivo nei reati di bancarotta fraudolenta, con particolare attenzione al dolo specifico richiesto per la configurazione di tali fattispecie.

Bancarotta Fraudolenta Documentale

In una sentenza del 2024, la Suprema Corte ha ribadito che, per configurare il reato di bancarotta fraudolenta documentale, è necessaria la prova del dolo specifico. Ciò implica che l’amministratore deve aver agito con l’intenzione di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. La semplice irregolarità o incompletezza delle scritture contabili, senza la dimostrazione di tale intenzionalità, non è sufficiente per configurare il reato.

Milano Finanza

Bancarotta Preferenziale

In una pronuncia del 2021, la Corte ha chiarito che il reato di bancarotta preferenziale richiede il dolo specifico di favorire intenzionalmente un creditore a scapito degli altri. Tale dolo non è configurabile quando l’imprenditore effettua pagamenti al fine di evitare istanze di fallimento o nella convinzione di poter soddisfare tutti i creditori, poiché in questi casi manca l’intenzione di preferire un creditore rispetto agli altri.

Giurisprudenza Penale

Bancarotta Semplice Documentale

La Cassazione ha distinto tra bancarotta fraudolenta e semplice documentale, sottolineando che quest’ultima si configura in presenza di dolo generico o colpa. Pertanto, l’omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili, senza l’intenzione di arrecare pregiudizio ai creditori, rientra nella bancarotta semplice documentale.

Studio Legale Ramelli

Amministratore di Diritto e Dolo

In un’altra sentenza, la Corte ha affrontato la posizione dell’amministratore di diritto, affermando che, per attribuirgli responsabilità per bancarotta fraudolenta, è necessaria la prova della sua consapevolezza e volontà nella realizzazione delle condotte distrattive. La mera qualifica formale non è sufficiente; occorre dimostrare il dolo generico, ossia la consapevolezza di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella dovuta.

Giurisprudenza Penale

Conclusioni

La giurisprudenza recente della Corte di Cassazione evidenzia l’importanza di una rigorosa valutazione dell’elemento soggettivo nei reati di bancarotta, distinguendo tra dolo specifico e generico, e sottolineando la necessità di prove concrete dell’intenzionalità dell’agente per configurare le diverse fattispecie di reato.

ultime sentenze su Bancarotta documentale

La Corte di Cassazione ha recentemente emesso diverse sentenze riguardanti la bancarotta documentale, approfondendo aspetti chiave come l’elemento soggettivo e la distinzione tra bancarotta fraudolenta e semplice.

Sentenza n. 42856 del 19 ottobre 2023

In questa pronuncia, la Corte ha stabilito che l’omessa tenuta della contabilità può configurare il reato di bancarotta fraudolenta documentale se è finalizzata a recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali. La semplice mancanza di documentazione, senza la prova del dolo specifico, potrebbe invece integrare la bancarotta semplice.

Studio Cerbone

Sentenza n. 8921 del 29 febbraio 2024

La Corte ha ribadito che le condotte di sottrazione o distruzione dei libri e delle scritture contabili, o la loro omessa tenuta, integrano il reato di bancarotta fraudolenta documentale solo se sorrette da dolo specifico. È necessario accertare che l’intento fosse quello di recare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto.

Terz’Ultima Fermata

Sentenza n. 40446 del 21 settembre 2023

La Suprema Corte ha chiarito che le due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale previste dall’art. 216, comma 1, n. 2, L.F., sono alternative tra loro:

  • Fattispecie specifica: Sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri contabili con dolo specifico.
  • Fattispecie generale: Tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio, che può essere sorretta anche da dolo generico.
    Advisora

Sentenza n. 9952 del 9 marzo 2023

La Corte ha annullato una sentenza che non aveva adeguatamente motivato sulla presenza del dolo specifico nella bancarotta fraudolenta documentale contestata per mancata consegna delle scritture contabili. È stato sottolineato che l’elemento soggettivo deve essere accuratamente valutato e motivato.

Studio Legale Ramelli

Sentenza n. 32733 del 2 settembre 2021

La Corte ha affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è illegittimo dedurre l’elemento soggettivo esclusivamente dallo stato delle scritture contabili. È necessario chiarire se l’imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare l’impossibilità di ricostruzione del patrimonio, distinguendo tra dolo specifico e semplice negligenza.

Studio Cerbone

Queste sentenze evidenziano l’importanza di una rigorosa valutazione dell’elemento soggettivo nei reati di bancarotta documentale, distinguendo tra dolo specifico e generico, e sottolineano la necessità di prove concrete dell’intenzionalità dell’agente per configurare le diverse fattispecie di reato.

 sul ricorso proposto da: A.A., nato a (Omissis); B.B., nato a (Omissis); avverso l’ordinanza del 22/12/2022 del TRIB. LIBERTA’ di RAGUSA; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MASINI TIZIANO; lette/sentite le conclusioni del PG Dott.ssa ODELLO LUCIA; Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso come da requisitoria già depositata; udito il difensore; L’avvocato PASSARELLO GIUSEPPE si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso riportandosi e insistendo anche nella memoria di replica inviata a mezzo PEC il 27.09.2023. Svolgimento del processo E’ stata impugnata l’ordinanza del Tribunale del riesame di Ragusa del 22 dicembre 2022, che ha rigettato i ricorsi di A.A., persona sottoposta alle indagini, e B.B., terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo – diretto e per equivalente – emesso nei loro confronti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa fino alla concorrenza di Euro 853.932,94 su richiesta del pubblico ministero. Per quanto di interesse per il presente procedimento e dalla lettura del provvedimento impugnato, il A.A., in qualità di amministratore di fatto della (Omissis) Srl , dichiarata fallita, avrebbe sottratto o distrutto l’impianto contabile ed avrebbe distratto tuttii beni dell’impresa – capi di abbigliamento e risorse liquide, contabilmente rilevate dal curatore fallimentare – per un ammontare complessivo pari alla somma in relazione alla quale è stato poi disposto il sequestro; il A.A., in tale qualità, avrebbe illecitamente trasferito tali disponibilità ad altre società a lui collegate, amministrate formalmente dalla consorte B.B., tra il 2016 e il novembre 2018; il pubblico ministero ha ipotizzato – a carico dell’indagato – il delitto di auto-riciclaggio, potendo ragionevolmente ritenersi che, attraverso tali operazioni di trasferimento dei beni, egli avesse operato per ostacolare la identificazione della provenienza delittuosa – appunto dal delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione dei beni e del denaro trasferiti ad altre imprese e società a lui di fatto, anche tramite la coniuge, riconducibili. 1. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1.1. Il primo motivo ha dedotto violazione di legge ex art. 325 c.p.p., comma 1, in quanto l’ipotizzato delitto di autoriciclaggio sarebbe stato commesso “a partire da un’epoca precedente alla dichiarazione” di fallimento, intervenuta il 22 gennaio 2018 e tale rilievo impedirebbe di configurarlo, perchè la sua consumazione, nella prospettazione accusatoria, si sarebbe realizzata in assenza del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che potrebbe venire ad esistenza soltanto con la declaratoria di fallimento. 1.2. Il secondo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus del delitto di autoriciclaggio. Il tribunale di Ragusa si sarebbe “appiattito” sull’ipotesi accusatoria, limitandosia registrare il dirottamento delle disponibilità asseritamente distratte sulla società amministrata dalla moglie dell’indagato, B.B. che, in quanto “terzo” interposto, varrebbe a ritenere soddisfatto il necessario requisito della c.d. clausola modale; la difesa aveva invece confutato tale assunto, sulla scorta del rilievo secondo cui la condotta attribuita come “distrazione” fallimentare coinciderebbe con quella oggetto dell’accusa di autoriciclaggio – che, di contro, esigerebbe un quid pluris consistente nell’idoneitàdella condotta ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni – e, sullo specifico profilo, il tribunale avrebbe omesso di prendere posizione. 1.3. Il terzo motivo ha lamentato violazione di legge con riferimento all’esecuzione del sequestro del profitto del delitto, inteso come “diretto”, avente per oggetto le quote di partecipazione (pari al valore di Euro 72.000) di B.B. nella WORLD SPORT Srl , di cui A.A. è a sua volta socio ed amministratore; sarebbe stata necessaria la prova, sulla quale il tribunale non si sarebbe pronunciato, che la B.B. sia un soggetto fittiziamente interposto e che le quote, in realtà, appartengano al marito. Ancora, la difesa avrebbe dimostrato che la somma di Euro 120.000, sequestrata sul conto corrente della WORLD SPORT Srl , proviene da un risarcimento assicurativo conseguente al decesso del padre della B.B. in un sinistro stradale, originariamente accreditato sul conto corrente personale della stessa e successivamente fatto confluire tra le disponibilità della citata società; il tribunale, con motivazione apparente, si sarebbe limitato a replicare che il conto corrente destinatario del sequestro sarebbe cointestato all’indagato. Il difensore, in data 27 settembre 2023, ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratore Generale. Motivi della decisione Il ricorso è solo parzialmente fondato. 1. Quanto al primo motivo, il collegio reputa di dare continuità al principio di diritto, già affermato da questa Corte, secondo il quale ” il delitto di autoriciclaggio riguardanteil provento del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta è configurabile anche nell’ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali condotte siano “ab origine” qualificabili come appropriazione indebita ai sensi dell’art. 646 c.p., per effetto del rapporto di progressione criminosa esistente fra le fattispecie, che comporta l’assorbimento di tale ultimo delitto in quello di bancarotta fraudolenta quando venga dichiarato fallito il soggetto ai danni del quale l’agente ha realizzato la condotta appropriativa” (Cass. Sez. 5, n, 1203 del 2019, Hu, Rv. 277854, che ha richiamato sez. 2, n. 33725 del 19/04/2016, Dessi, Rv. 267497 e sez. 5, n. 572 del 16/11/2016, Rv. 268600). In tale prospettiva interpretativa, l’inquadramento giuridico della sentenza dichiarativadi fallimento quale elemento essenziale o condizione obbiettiva di punibilità – sul quale si è profusa la doglianza di ricorso – non appare risolutivo, dal momento che il drenaggio di merci e risorse liquide da parte dell’amministratore della società – integrativo del delitto di bancarotta per distrazione una volta dichiarato il fallimento della società – si sarebbe comunque sostanziato, in assenza della declaratoria di fallimento, nel reato di appropriazione indebita, che rappresenta pertanto segmento di un fenomeno di consunzione ed elemento costitutivo di un reato complesso in senso lato (art. 84 c.p.), a sua volta delitto presupposto di quello di autoriciclaggio. 2. Anche il secondo motivo è infondato. Va premesso che ” in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi” (Sez. U n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840). Il Tribunale è chiamato a verificare l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il “fumus commissi delicti”, in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito di natura anticipatoria sulla fondatezza dell’accusa, ma con riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autoritàgiudiziaria (Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015,Rv. 263053). La condotta contestata al A.A. nell’incolpazione provvisoria di autoriciclaggio subC) – in virtù della quale è stato ordinato il sequestro preventivo oggetto dell’impugnazione – non consiste nell’operazione di mero dirottamento delle risorse patrimoniali della fallita – già addebitata al capo B) come bancarotta fraudolenta patrimoniale – ma nel reimpiego delle disponibilità, anche attraverso il loro trasferimento, in altre attività imprenditoriali a lui riconducibili, caratterizzate da diverse denominazioni e, sia pure in parte, attribuite formalmente alla gestione di terzi, tra cui la moglie B.B.. Il procedimento di “occultamento” della loro sorte, anche a riguardo della fase della “confusione” nel patrimonio e nel dinamismo operativo delle imprese di destinazione, è stato senza dubbio agevolato dalla sottrazione dell’intero impianto contabile dellafallita, che ne ha ostacolato, se non del tutto impedito, il tracciamento. Tali modalità comportamentali integrano il distinto delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p., come del resto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, alla quale il collegio ritiene di conformarsi, secondo cui “sussiste concorso tra il reato di bancarotta per distrazione e quello di autoriciclaggio nel caso in cui alla condotta distrattiva di somme di denaro faccia seguito un’autonoma attività dissimulatoria di reimpiego in attività economiche e finanziarie di tali somme, in quanto si verifica in tale ipotesi la lesione della garanzia patrimoniale dei creditori, sia la lesione autonoma e successiva dell’ordine giuridico economico, mediante l’inquinamento delle attività legali”; e ” in tema di autoriciclaggio, è configurabile la condotta dissimulatoria nel caso in cui, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso il mutamento dell’intestazione soggettiva del bene, in quanto la modifica della formale titolarità del profitto illecito è idonea a ostacolare la sua ricerca, l’individuazione dell’origine illecita e il successivo trasferimento” Carabetta, Rv.284477; conf. sez.2, n. 16059 del 18/12/2019, Fabbri, Rv. 279407). L’ordinanza genetica prima (pag. 3) e il Tribunale del riesame poi (pag.7), con motivazione piana, razionale e non illogica, hanno dato conto del “fumus” dei profili decettivi dell’investimento delle risorse, oggetto di distrazione fallimentare, in autonome realtà imprenditoriali, anche per tramite dell’interposizione di soggetto terzo, con la ragionevole finalità di proseguire l’attività commerciale precedentemente svolta dalla società fallita. Nè vale ipotizzare, in tale scenario, l’operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 648 ter.1 c.p., comma 5, perchè i meccanismi manipolativi e di “schermatura” adottati e così illustrati nulla hanno a che vedere con i connotati “statici” dell’utilizzo o del godimento personale del bene proveniente dal delitto presupposto. 3. Il terzo motivo è invece fondato a riguardo della ritenuta fittizietà della intestazione della quota della WORLD SPORT Srl in capo al soggetto terzo interessato, perchè la motivazione del provvedimento, sullo specifico punto, tradisce profili di mera apparenza. Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere, sia gli “errores in iudicando” o ” in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 5, 13/10/2009, n. 43068; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008). Il collegio osserva che il decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. – a pagg. 4 e 5 – ha puntualizzato che “le acquisizioni investigative hanno così permesso di accertare che il A.A. ha avuto la piena ed effettiva gestione non solo della “(Omissis) Srl “, ma anche evidentemente – della ditta individuale intestata al coniuge B.B., nella quale sono confluiti i beni sottratti alla società poi fallita e tramite la quale sarebbero state impiegate le somme di denaro ottenute grazie alla vendita non tracciabile delle merci, nonchè della “World Sport Srl s.” che avrebbe costituito, al pari della ditta individuale, ulteriore canale di distribuzione dei beni sottratti”. La WORLD SPORT Srl s., in base alle informazioni testimoniali riportate nel decreto (dichiarazioni di C.C., pag.4), era la denominazione di un negozio gestito dal A.A., che vendeva la medesima tipologia di merce. Il provvedimento impugnato, confermativo del decreto del primo giudice, ne ha condiviso il percorso espositivo e ha rimarcato il ruolo di mera interposizione della consorte con le seguenti proposizioni (pag.4). “…il p.m. ipotizzava a carico del A.A. il delitto di auto-riciclaggio, potendo ragionevolmente ipotizzarsi che, tramite le plurime operazioni di trasferimento dei beni, l’indagato avesse operato per ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa – appunto dal delitto di bancarotta di cui al capo precedente – dei beni e del denaro trasferiti ad altre società a lui di fatto, tramite la coniuge, riconducibili”). Il sequestro delle quote della WORLD SPORT Srl s., formalmente intestate alla B.B., ed il sequestro delle somme di denaro depositate sul conto corrente della società sono pertanto stati operati in quanto tali entità sono state ritenute disponibilità “di fatto” attribuite alla titolarità del A.A. ed a lui evidentemente pervenute come effetto “profittevole” della condotta di autoriciclaggio. Tuttavia, mentre con riferimento al vincolo apposto agli apporti in denaro – in disparte il pur significativo rilievo che la documentazione processuale e bancaria menzionata nel ricorso non sia stata ad esso allegata – non si ritiene rilevante che una parte delle risorse abbia avuto l’origine lecita esplicitata dai ricorrenti – perchè, per un verso, le disponibilità sono state veicolate sul conto corrente della World Sport Srl s., amministrata e comunque di fatto “gestita” dall’indagato, che ne è controllore, sia pure in minima parte, del capitale di rischio, con piena abilitazione ad operarvi (come esplicitato dall’ordinanza del Tribunale del riesame a pag. 8) e perchè, per altro verso, è principio ermeneutico affermato dalla giurisprudenza di legittimità nel suo massimo consesso che “la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta, e che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione” (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037; cfr. anche nello stesso senso Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437) – coglie nel segno la ragione di ricorso che lamenta una determinante carenza di motivazione a riguardo dell’assunta veste di soggetto fittiziamente interposto assegnato alla consorte B.B., con riferimento alla quota di maggioranza della World Sport Srl s., sia perchè il provvedimento impugnato non ha, su detto profilo, preso un’appagante posizione, limitandosi a “glissare” che si tratterebbe di “accertamento di merito, precluso al collegio”, sia perchè la qualifica di amministratore “di fatto” e di protagonista del predominio “gestorio”, plausibilmente riservata al di lei coniuge, non ne comporta un’ineluttabile estensione alla titolarità dell’intero patrimoniodell’impresa; anzi, deve aggiungersi che il decreto di sequestro preventivo (pag.3) ha espressamente ricondotto “ad entrambi i coniugi” la proprietà del complesso aziendale della suddetta società. L’ordinanza impugnata, dunque, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ragusa che rivaluterà l’istanza di riesame ex art. 324 c.p.p. limitatamente all’apposizione del vincolo del sequestro sulla quota della società WORLD SPORT, formalmente di pertinenza di B.B., alla luce delle indicazioni ermeneutiche evidenziate dal Collegio. P.Q.M. annulla il provvedimento impugnato limitatamente “alla partecipazione per la quota di Euro 72.000,00 nella società WORLD SPORT intestata a B.B.”, con rinvio al Tribunale di Ragusa. Rigetta nel resto i ricorsi. Conclusione Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2023. Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2023

 

DIFESA AVVOCATO ESPERTO TRIBUNALE BOLOGNA TRIBUNALE FORLI TRIBUNALE ROVIGO, TRIBUNALE FERRARA, TRIBUNALE PADOVA, TRIBUNALE RIMINI, TRIBUNALE ANCONA , TRIBUNALE FIRENZE, TRIBUNALE TREVISO, TRIBUNALE PAVIA, TRIBUNALE BRESCIA, CORTE APPELLO BOLOGNA, CORTE APPELLO VENEZIA, CORTE APPELLO ANCONA ,CORTE APPELLO MILANO, CORTE APPELLO FIRENZE CORTE APPELLO BRESCIA

CASSAZIONE  PENALE AVVOCATO ESPERTO CHIAMA SUBITO PER LA TUA DIFESA