PROMOTORI FINANZIARI REATI

avvocato-a-bologna

DIAMO UNA BREVE OCCHIATA AI REATI DEI PROMOTORI FINANZIARI, CATEGORIA PROFESSIONALE CHE SVOLGE ATTIVITA’ ASSAI DELICATA, E CHE FACILMENTE PUO’ INCORRERE IN SANZIONI CONSOB O PENALI O RESPONSABILITA’ CIVILE

frode nell’esercizio del commercio;

 

sentenze contro promotori finanziari
responsabilità promotore finanziario prescrizione
causa di risarcimento contro promotore finanziario
nesso di occasionalità necessaria promotore finanziario
danno da prospetto causato risparmiatore
art. 31 tuf
risarcimento danni per illeciti bancari
de jure

Dispositivo dell’art. 31 TUF

Fonti → Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria → PARTE II – Disciplina degli intermediari → Titolo II – Servizi e attività di investimento → Capo IV – Disciplina dell’offerta fuori sede e della vigilanza sui consulenti finanziari

  1. Per l’offerta fuori sede le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento e le banche UE, le imprese di paesi terzi, le Sgr, le società di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico bancario si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27, comma 2, e 29-bis, comma 2. I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede stabiliti sul territorio della Repubblica di cui si avvalgono le imprese di investimento UE, le banche UE, le imprese di paesi terzi, le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica(1).
  2. L’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede promuove e colloca i servizi d’investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d’investimento o prodotti finanziari, promuove e colloca prodotti finanziari, presta consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede può promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto nell’interesse del quale esercita l’attività di offerta fuori sede(1).

2-bis. I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano.

  1. Il soggetto che conferisce l’incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

3-bis. I soggetti di cui al comma 1 garantiscono che i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale soggetto rappresentano. I soggetti di cui al comma 1 adottano tutti i necessari controlli sulle attività esercitate dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede in modo che essi stessi continuino a rispettare le disposizioni del presente decreto e delle relative norme di attuazione. I soggetti che si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede verificano che i medesimi possiedano le conoscenze e la competenza adeguate per essere in grado di prestare i servizi d’investimento o i servizi accessori e di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi proposti al cliente o potenziale cliente. I soggetti che nominano consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede adottano misure adeguate per evitare qualsiasi eventuale impatto negativo delle attività di questi ultimi che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE sulle attività esercitate dagli stessi per loro conto(2).

  1. È istituito l’albo unico dei consulenti finanziari, nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. Alla tenuta dell’albo provvede l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari che è costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati. Alle riunioni dell’assemblea dell’Organismo può assistere un rappresentante della Consob. L’Organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. L’Organismo esercita i poteri cautelari di cui all’articolo 7 septiese i poteri sanzionatori di cui all’articolo 196. I provvedimenti dell’Organismo sono pubblicati sul proprio sito internet. Lo statuto e il regolamento interno dell’Organismo, e le loro successive modifiche, sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze per l’approvazione, sentita la Consob. Il Ministero dell’economia e delle finanze nomina il Presidente del collegio sindacale dell’Organismo. Nell’ambito della propria autonomia finanziaria l’Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l’iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui l’Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’Organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Esso provvede all’iscrizione all’albo, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall’albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell’albo. L’Organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima. All’Organismo, nell’esercizio dell’attività di vigilanza sui soggetti iscritti all’albo, si applica il regime di responsabilità previsto per l’esercizio delle funzioni di controllo da parte della Consob ai sensi dell’articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l’iscrizione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede all’albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l’iscrizione all’albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative.
  3. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:
  4. a) alla formazione dell’albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;
  5. b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati;
  6. c) all’iscrizione, alla cancellazione e alle cause di riammissione all’albo previsto dal comma 4;
  7. d) alle cause di incompatibilità;

d-bis) all’attività di vigilanza svolta dall’Organismo;

  1. e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 7 septiese 196e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;
  2. f) all’esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell’Organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
  3. g) alle regole di presentazione e di comportamento che i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede , i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria devono osservare nei rapporti con la clientela;
  4. h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria;
  5. i) all’attività dell’Organismo di cui al comma 4;
  6. l) alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che svolgono, per conto delle società di cui all’articolo 18 ter, attività di consulenza in materia di investimenti nei confronti della clientela.

6-bis. Per le società di consulenza finanziaria di cui all’articolo 18 ter, la Consob adotta le disposizioni attuative dell’articolo 4 undecies.

  1. L’Organismo può chiedere ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede o ai soggetti che si avvalgono dei medesimi, ai consulenti finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziaria la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Esso può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nonché procedere ad audizione personale. Nell’esercizio dell’attività ispettiva, l’Organismo può avvalersi, previa comunicazione alla Consob, della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalità di collaborazione tra l’Organismo e la Guardia di finanza sono definite in apposito protocollo d’intesa.

truffa

PROMOTORI FINANZIARI REATI BOLOGNA MILANO BRESCIA VICENZA TORINO

truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;

 

usura bancaria;

impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto(2), è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 648.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

Cass. pen. n. 38919/2019

Non integra la condotta di autoriciclaggio il mero trasferimento di somme, oggetto di distrazione fallimentare, a favore di imprese operative, occorrendo a tal fine un “quid pluris” che denoti l’attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene. (Fattispecie relativa alla stipulazione di un contratto di affitto d’azienda in previsione del fallimento, nella quale la Corte ha osservato che, in assenza della verifica della concreta idoneità dell’operazione distrattiva ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, si determinerebbe “un’ingiustificata sovrapposizione punitiva tra la norma sulla bancarotta e quella ex art. 648-ter.1 cod. pen.”).

Il reato di autoriciclaggio ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui vengono poste in essere le condotte di impiego, sostituzione o trasformazione di beni costituenti l’oggetto materiale del delitto presupposto, nessun rilievo dovendo quindi riconoscersi, ai fini della consumazione, alla circostanza che gli effetti delle condotte indicate si protraggono nel tempo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non integrasse reato il reimpiego di un’azienda oggetto di bancarotta, effettuato attraverso il trasferimento pluriennale di un ramo dell’azienda medesima avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge istitutiva del reato ed i cui effetti si erano protratti anche successivamente).

Ai fini dell’integrazione del reato di autoriciclaggio non occorre che l’agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato in presenza di un trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare su conti stranieri di una società controllante di quella fallita).

In tema di autoriciclaggio, l’intervenuta tracciabilità, per effetto delle attività di indagine poste in essere dopo la consumazione del reato, delle operazioni di trasferimento delle utilità provenienti dal delitto presupposto non esclude l’idoneità “ex ante” della condotta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. (Fattispecie di trasferimento di ingenti somme di denaro tramite bonifici in favore di una costellazione di società estere che, a loro volta, effettuavano nuove operazioni di trasferimento a soggetti fisici e giuridici riconducibili all’indagato).

In tema di delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante relativa alla professionalità dell’attività svolta, prevista dall’art. 648-ter, comma secondo, cod. pen., non rilevano esclusivamente le attività per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione ad un particolare albo o una speciale abilitazione, ma qualunque attività economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi o allo scambio e distribuzione di beni nel mercato del consumo.

Ai fini della configurabilità del delitto di impiego di denaro, beni ed altre utilità di provenienza illecita, di cui all’art. 648-ter cod. pen., la nozione di attività economica o finanziaria è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 cod. civ. e fa riferimento non solo all’attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche a quella di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle menzionate norme del codice civile. (Fattispecie in cui la Corte, annullando con rinvio l’ordinanza impugnata, ha ritenuto che può rientrare nella nozione di attività economica, quella di agevolazione della distribuzione di prodotti commercializzati da una società, oggetto di intestazione fittizia ex art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, convertito in l. n. 356 del 1992, trattandosi di attività d’incremento dei profitti di un’impresa che opera illecitamente).

Per la configurabilità del reato di cui all’art. 648 ter cod. pen., non occorre che il reimpiego del danaro o degli altri beni provenienti da delitto avvenga in attività lecite, né che tali attività siano svolte professionalmente; non è altresì necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie, volte ad ostacolare l’individuazione o l’accertamento della provenienza illecita dei beni.

  1. Il delitto di cui all’art. 648 ter cod. pen. è configurabile anche se per il reato presupposto, commesso all’estero, sia stata disposta dall’autorità giudiziaria straniera l’archiviazione per ragioni esclusivamente processuali che non escludono la sussistenza del reato. (Fattispecie relativa a procedimento per i reati di malversazione e spoliazione fraudolenta, commessi in Germania, per i quali il pubblico ministero, ai sensi del codice di procedura penale tedesco, aveva ritenuto di non esercitare temporaneamente l’azione penale per la mancanza di un interesse pubblico).
  2. Il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato di cui all’art. 648 ter c.p., può riguardare una intera società e il relativo compendio aziendale quando sia riscontrabile un inquinamento dell’intera attività della stessa, così da rendere impossibile distinguere tra la parte lecita dei capitali e quella illecita. (Nella concreta fattispecie, si trattava di una società che aveva utilizzato capitali di provenienza illecita, riconducibili al gestore del patrimonio di un sodalizio di stampo mafioso, per coprire crisi di liquidità, onorare gli impegni assunti con le banche e i fornitori, ed incrementare l’attività aziendale).
  3. Integra il solo delitto di impiego di beni di provenienza illecita, nel quale rimangono assorbiti quelli di ricettazione e di riciclaggio, colui che realizza, in un contesto unitario caratterizzato sin dall’origine dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie, le condotte tipiche di tutte e tre le fattispecie menzionate. (La Corte ha altresì precisato che, per converso, qualora, dopo la loro ricezione o la loro sostituzione, i beni di provenienza illecita siano oggetto, sulla base di una autonoma e successiva determinazione volitiva, di reimpiego, tale condotta deve ritenersi un mero “post factum” non punibile dei reati di ricettazione o di riciclaggio in forza della clausola di sussidiarietà contenuta nell’art. 648 ter c.p.).

illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;

operazioni in pregiudizio dei creditori;

violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie oppure di azioni o quote della società controllante;

indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;

abusivismo finanziario L’abusivismo finanziario è un reato di pericolo a consumazione prolungata che si realizza quando sono prodotte tutte le conseguenze della condotta illecita. Nondimeno con una sentenza del 16 gennaio 2015, la Suprema Corte ha precisato che si tratta di un “reato di pericolo presunto a tutela del corretto funzionamento del mercato, dei risparmiatori e degli investitori che esclude dall’area penalmente sanzionata il compimento di singoli atti occasionali, richiedendo, invece, una serie coordinata di atti rientranti nelle tipologie previste, secondo un concetto di professionalità in senso ampio, ed indirizzati al pubblico, nel limitato senso di soggetti quantitativamente non predeterminati. Ne consegue che ai fini della configurabilità del reato in questione occorre lo svolgimento di servizi o attività di investimento o di gestione di risparmi altrui, esercitati nei riguardi di una clientela tendenzialmente indeterminata; tuttavia, tali condotte possono essere poste in essere dal soggetto attivo nei confronti di un unico cliente, in quanto ciò non esclude che l’attività di prestazione di servizi finanziari abbia carattere di pubblicità e professionalità

;

gestione infedele;

ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob.

 Art. 170-bis Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob

  1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite (( alla Banca d’Italia e)) alla CONSOB e’ punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila.

 ^   Art. 166 Abusivismo

  1. ((E’ punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro quattromila a euro diecimila chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:)) ((73))
  2. a) svolge servizi o attivita’ di investimento o di gestione collettiva del risparmio;
  3. b) offre in Italia quote o azioni di OICR;
  4. c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, ((prodotti finanziari o)) strumenti finanziari o servizi o attivita’ di investimento. ((73))

((c-bis) svolge servizi di comunicazione dati.)) ((73))

  1. Con la stessa pena e’ punito chiunque esercita l’attivita’ di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede senza essere iscritto nell’albo indicato dall’articolo 31.

2-bis. Con la stessa pena e’ punito chiunque esercita l’attivita’ di controparte centrale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista.

  1. Se vi e’ fondato sospetto che una societa’ svolga servizi o attivita’ di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio ((o i servizi di comunicazione dati)) ovvero l’attivita’ di cui al comma 2-bis senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l’adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l’ispezione sono a carico della societa’. ((73))

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 Art. 167 Gestione infedele

  1. Salvo che il fatto costituisca reato piu’ grave, chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli (( . . . )) o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in

essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto, e’ punito con

l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

 Art. 168 Confusione di patrimoni

  1. Salvo che il fatto costituisca reato piu’ grave, chi, nell’esercizio di servizi (( o attivita’ )) di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilita’ liquide di un OICR, al fine di procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori, e’ punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

 ^   Art. 169 Partecipazioni al capitale

  1. Salvo che il fatto costituisca reato piu’ grave, chiunque fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, ((64-bis, comma 2,)) o in quelle richieste ai sensi dell’articolo 17 del presente decreto, o in quelle previste dall’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall’articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 909/2014 e’ punito con l’arresto da un anno a tre anni e con l’ammenda da euro cinquemilacentosessantacinque a euro cinquantunomilaseicentoquarantasei. ((73))

 ^   Art. 170 Gestione accentrata di strumenti finanziari

  1. Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell’ambito della gestione accentrata, attesta falsamente fatti di cui la registrazione o la certificazione e’ destinata a provare la verita’ ovvero da’ corso al trasferimento o alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
  2. irregolare acquisto di azioni;
  3. omessa alienazione di partecipazioni;
  4. falso in prospetto.
  5. manovre speculative su merci;
  6. illecita concorrenza con minaccia o violenza;
  7. Anche quando il promotore finanziario cooperi con il cliente al fine di fargli destinare, o anche acquisire per destinare, un’erogazione pubblica ad investimenti in strumenti finanziari, con conseguente possibile “vantaggio” materiale per l’intermediario, si ritiene debba escludersi la sussistenza di un interesse oggettivo e diretto dell’intermediario medesimo alla commissione del reato da parte del promotore. Il vantaggio procurato all’intermediario sarebbe, infatti, una conseguenza del tutto eventuale ed accidentale di una condotta delittuosa perpetrata ad altri fini a danno dell’ente pubblico erogatore nell’interesse obiettivo esclusivo del soggetto fruitore dell’erogazione. Alla medesima conclusione conduce anche la considerazione della mancanza di un nesso fra le mansioni inerenti all’incarico di promotore finanziario e l’ottenimento di erogazioni pubbliche da parte di un cliente; nesso alla luce del quale soltanto, come illustrato nella Relazione, diventa invece possibile ravvisare quell’interesse anche solo concorrente dell’intermediario che costituisce il presupposto per l’accollo al medesimo della responsabilità in esame

Originally posted 2022-03-14 10:11:43.

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