TRIB ROVIGO INCIDENTE MORTALE CICLOMOTORE DANNO PARENTI
incidente-grave-danno
 
CONDANNA Re.Ce. e la Fo.Sa. S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, – in solido tra loro – al pagamento a favore di Ka.Ca. a titolo di danno non patrimoniale – di Euro 34.000,00, oltre interessi compensativi nella misura del 3,5%, sulla somma devalutata alla data del sinistro (8/9/98) e via via rivalutata, alla data di pubblicazione della sentenza ed interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
ADANNOBIOLOGICO-INFO

Incidente stradale-risarcimento danni-limitazione capacità lavorativa-postumi permanenti-danno biologico-incidente autostrada



2. CONDANNA Re.Ce. e la Fo.Sa. S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, – in solido tra loro – al pagamento a favore di Er.Ca. – a titolo di danno non patrimoniale – di Euro 34.000,00, oltre interessi compensativi nella misura del 3,5%, sulla somma devalutata alla data del sinistro (8/9/98) e via via rivalutata, alla data di pubblicazione della sentenza ed interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo; 

3. CONDANNA Re.Ce. e la “Fo.Sa. S.p.a.” in persona del legale rappresentante pro tempore, – in solido tra loro – al pagamento a favore di Ad.Ca. – a titolo di danno non patrimoniale – di Euro 103.000,00, oltre interessi compensativi nella misura del 3,5%, sulla somma devalutata alla data del sinistro (8/9/98) e via via rivalutata, alla data di pubblicazione della sentenza ed interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo; 

4. CONDANNA (…) e la “Fo.Sa.S.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, – in solido tra loro – al pagamento a favore di Ma.Al.Al. – a titolo di danno non patrimoniale – di Euro 223.274,49, oltre interessi compensativi nella misura del 3,5%, sulla somma devalutata alla data del sinistro (8/9/98) e via via rivalutata, alla data di pubblicazione della sentenza ed interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
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INCIDENTE MORTALE, INCIDENTE GRAVE LESIONE, INCIDENTE GRAVI FERITI BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA RIMINI



5. CONDANNA Re.Ce. e la “Fo.Sa. S.p.A.”, legale rappresentante pro tempore, – in solido tra loro – alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli attori quantificate in complessivi Euro 15.422,70, di cui Euro 467,06 di spese, Euro 2.955,64 per diritti ed Euro 12.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; 

6. PONE le spese delle CTU (dott. M.Ro., dott. A. Va. e dott. L. Fi.) definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro. 
 
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INCIDENTE MORTALE, INCIDENTE GRAVE LESIONE, INCIDENTE GRAVI FERITI BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA RIMINI

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TRIB ROVIGO INCIDENTE MORTALE CICLOMOTORE DANNO PARENTI
TRIB ROVIGO INCIDENTE MORTALE CICLOMOTORE DANNO PARENTI
TRIB ROVIGO INCIDENTE MORTALE CICLOMOTORE DANNO PARENTI
TRIB ROVIGO INCIDENTE MORTALE CICLOMOTORE DANNO PARENTITRIB ROVIGO INCIDENTE MORTALE CICLOMOTORE DANNO PARENTICon tre atti di citazione, ritualmente notificati, Ka.Ca., Be.Ca., Ad.Ca. e Ma.Al.Al. – rispettivamente sorelle, padre e madre di Mi.Ca. – convenivano in giudizio Re.Ca. e la Fo.Sa. S.p.A.” per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di un sinistro occorso in data 8 settembre 1998 ove la predetta Mi. aveva perso la vita. 

Deducevano gli attori che Mi.Ca. viaggiava sul ciclomotore Aprilia”Custom” (tg. (…)), condotto da To.St., il giorno 8 settembre del 1998 verso le ore 22,00 sulla statale n. 516 – che da Ad. (Ro.) conduce a Ca. (Ve) – allorché il veicolo veniva tamponato dall’auto Seat Cordoba (tg. (…)), condotta dal proprietario Re.Ce (veicolo assicurato dalla “Fo. Ass.ni S.p.a.”). 

Dalla dinamica del sinistro inferivano l’esclusiva responsabilità di Re.Ce. nella causazione del sinistro e chiedevano il ristoro dei danni conseguenti alla scomparsa di Mi.Ca. sia di natura patrimoniale, sia di natura non patrimoniale. 

Nelle cause così radicate – successivamente riunite sub. N. 203/00 R.G. – si costituivano i convenuti contestando le avverse domande sia sotto il profilo dell’imputabilità del sinistro in loto o in parte al Ge., sia sotto il profilo delle singole voci di danno richieste e della loro quantificazione. 

Svoltasi la prima udienza, riassunta la causa a seguito della dichiarata interruzione per fusione della “La.Fo. S.p.A.” nella “Fo.Sa. S.p.a.”, escussi i testi indicati dalle parti, venivano disposte tre CTU: una cinematica, per ricostruire la dinamica del sinistro, una medico-psichiatrica su (…) per accertare eventuali postumi di natura biologico/psicologica, ed una CTU medica per verificare se l’omesso utilizzo del casco da parte di Mi.Ca. avesse contribuito (e in che misura) causalmente alla verificazione dell’evento letale. 

Successivamente, all’udienza del 19 giugno 2007 le parti concludevano come riportato in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione all’esito dei concessi termini di legge per il deposito delle difese finali. GREFICO-INCIDENTE-MORTALE

MOTIVI DELLA DECISIONE 

La disamina del compendio probatorio consente di ritenere fondate le domande attoree, con le precisazioni appresso riportate in relazione alle singole voci di danno extracontrattuale richieste ed alla loro quantificazione. Innanzi tutto deve affermarsi che le risultanze istruttorie consentono di imputare il sinistro alla condotta tenuta da (…). 


 
 
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Tribunale|Rovigo|Civile|Sentenza|21 novembre 2007| n. 106
Integrale
Responsabilita’ civile – Responsabilita’ civile automobilistica – Illecito da circolazione stradale – Concorso del fatto colposo del creditore – Onere probatorio del danneggiante – Sussistenza – Fattispecie concernente il mancato uso del casco da parte del danneggiato vittima di un sinistro stradale
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI ROVIGO 

SEZIONE DISTACCATA DI ADRIA 

nella persona del giudice unico, dr. Mauro Martinelli, sulle conclusioni prese all’udienza del 19/06/2007 scaduti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. alla data del 23/10/2007, 

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 

nella causa civile n. 203/2000 promossa con atto di citazione notificato in data 13-15 maggio 2000 n. 1048 Cron. Uff. Giud. intestato Tribunale da: 

Ca.Ka. e Ca-Er. residenti ad Ad. 

Attrici 

costituite a mezzo del proc. e dom. avv. T. Ea. giusta mandato a margine dell’atto di citazione 

contro 

Ce.Re. residente a Ca. (Ve). La.Fo. Ass.ni S.p.a. ora Fo.Sa. sede in Fi. in persona del legale rappresentante pro tempore 

CONVENUTI 

costituiti a mezzo del proc. e dom. avv. Ed.Bi., giusti mandati a margine ed in calce alle copie notificate dell’atto di citazione 

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI 

Alla quale sono riunite le cause n. 325/00 e 153/01 promosse con citazioni notificate rispettivamente il 22-24 Luglio 2000 n. 1565 Cron. e 11 maggio 2001 n. 1032 Cron. Uff. Giud. intestato Tribunale da 

Ca.An. residente in Ad. (Ro.) 

ATTORE 

costituito a mezzo dei proc. e dom. avv. ti T.Sa. e Za., giusta mandato a margine dell’atto di citazione 

Al.Ma.Al.residente ad Ad. (Ro.) 

ATTRICE 

costituita a mezzo del proc. e dom. avv. T.Sa., giusta mandato a margine dell’atto di citazione 

CONTRO 

(…) residente a Ca. (Ve) 



(…) S.p.A. ora (…) con sede a Fi. in persona del legale. rappresentante pro-tempore 

CONVENUTI 

costituiti a mezzo del proc. e dom. (…) giusti mandati a margine ed in calce alle copie notificate dell’atto di citazione 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con tre atti di citazione, ritualmente notificati, Ka.Ca., Be.Ca., Ad.Ca. e Ma.Al.Al. – rispettivamente sorelle, padre e madre di Mi.Ca. – convenivano in giudizio Re.Ca. e la Fo.Sa. S.p.A.” per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di un sinistro occorso in data 8 settembre 1998 ove la predetta Mi. aveva perso la vita. 

Deducevano gli attori che Mi.Ca. viaggiava sul ciclomotore Aprilia”Custom” (tg. (…)), condotto da To.St., il giorno 8 settembre del 1998 verso le ore 22,00 sulla statale n. 516 – che da Ad. (Ro.) conduce a Ca. (Ve) – allorché il veicolo veniva tamponato dall’auto Seat Cordoba (tg. (…)), condotta dal proprietario Re.Ce (veicolo assicurato dalla “Fo. Ass.ni S.p.a.”). 

Dalla dinamica del sinistro inferivano l’esclusiva responsabilità di Re.Ce. nella causazione del sinistro e chiedevano il ristoro dei danni conseguenti alla scomparsa di Mi.Ca. sia di natura patrimoniale, sia di natura non patrimoniale. 

Nelle cause così radicate – successivamente riunite sub. N. 203/00 R.G. – si costituivano i convenuti contestando le avverse domande sia sotto il profilo dell’imputabilità del sinistro in loto o in parte al Ge., sia sotto il profilo delle singole voci di danno richieste e della loro quantificazione. 

Svoltasi la prima udienza, riassunta la causa a seguito della dichiarata interruzione per fusione della “La.Fo. S.p.A.” nella “Fo.Sa. S.p.a.”, escussi i testi indicati dalle parti, venivano disposte tre CTU: una cinematica, per ricostruire la dinamica del sinistro, una medico-psichiatrica su (…) per accertare eventuali postumi di natura biologico/psicologica, ed una CTU medica per verificare se l’omesso utilizzo del casco da parte di Mi.Ca. avesse contribuito (e in che misura) causalmente alla verificazione dell’evento letale. 

Successivamente, all’udienza del 19 giugno 2007 le parti concludevano come riportato in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione all’esito dei concessi termini di legge per il deposito delle difese finali. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

La disamina del compendio probatorio consente di ritenere fondate le domande attoree, con le precisazioni appresso riportate in relazione alle singole voci di danno extracontrattuale richieste ed alla loro quantificazione. Innanzi tutto deve affermarsi che le risultanze istruttorie consentono di imputare il sinistro alla condotta tenuta da (…). 

Ciò emerge, in particolare: 

a) dalla deposizione del teste qualificato Gi.Gr., il quale ha ricostruito la dinamica del sinistro e confermato che il veicolo condotto dallo St. era stato tamponato dalla Seat Cordoba del Ce., che la vettura aveva trascinato con sé il motorino nella continuazione di marcia, successiva alla frenata, deviando verso sinistra, fermando la propria corsa vicino alla ringhiera del ponte ove il corpo di Mi. era stato trovato incastrato, che lo St. doveva essere in fase di svolta a sinistra ed, infine, che la vettura del Ce. aveva lasciato una traccia di frenata lunga 45 metri, nonché piegato due pali di sostegno e deformato l’angolo della barriera del ponte; 

b) dalla deposizione dei testi oculari Al.Bo. e Ma.Gr., i quali oltre a confermare quanto sopra indicato, hanno affermato di aver visto che To.St. presegnalava l’intenzione di svoltare a sinistra, azionando l’indicatore della freccia sinistra, nonché aveva i fari accesi; 

c) dagli esiti del verbale di accertamento operato dagli organi di Polizia Giudiziaria del 9 settembre 1998 (doc. 1 del fascicolo attoreo) : scarsa illuminazione della strada, violenza dell’urto in prossimità di una intersezione stradale, trascinamento del motorino da parte della vettura; 

d) dalla sentenza di patteggiamento n. 244/00 del Tribunale di Rovigo (doc. 8 del fascicolo di parte attrice), la quale – come noto – pur non potendo vincolare il Giudice in ordine alla attribuibilità del fatto all’imputato, rappresenta pur sempre un indizio valutabile sinergicamente agli altri: nel caso di specie assurge a circostanza corroborativa dell’attribuibilità causale e colposa della condotta a Re.Ge., (cfr. Cass., 11 maggio 2007, n. 10847: “La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cosiddetto patteggiamento) costituisce un indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, e il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile”; conforme Cass., 5 maggio 2005, n. 9358); 

e) dalla CTU cinematica dell’ing. Al.Va. – ai cui risultati ci si riporta integralmente, stante l’assenza di vizi logico-giuridici e procedimentali – la quale ha confermato come l’analisi delle risultanze probatorie consenta di affermare che l’auto di proprietà dell’attore ha investito da tergo il ciclomotore condotto dallo St., provocando la caduta dei due passeggeri, l’urto di Mi.Ca. contro il cofano ed il parabrezza della vettura ed il successivo rovinamento a terra, con successivo trascinamento fino al parapetto del ponte (p. 16-21 della CTU). La CTU ha altresì dedotto dagli accertamenti effettuati sul luogo e dall’applicazione dei coefficienti matematici che la vettura procedeva ad una velocità di almeno 107 km/h (determinata per difetto) prima dell’urto e ad una velocità di 67 km/h al momento di raggiungimento del parapetto. 

Orbene, considerando che era notte, la strada era poco illuminata, vigeva il limite di 70 km/h e il motociclo condotto dallo St. si era portato sulla sinistra per effettuare una manovra di svolta, presegnalando la propria intenzione, si da determinarne una limitata velocità cinetica di movimento, non possono esservi seri dubbi in ordine all’esclusiva responsabilità di Re.Ce. nella causazione del sinistro. Tale condotta non solo è eziologicamente ascrivibile a quest’ultimo, ma è imputabile anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo, per colpa grave, sia di natura generica, sia di natura specifica (con particolare riferimento agli artt. 141, 142 e 148 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285). 

Al contrario alcun elemento è emerso per poter attribuire, anche in minima parte, il sinistro alla condotta tenuta da Se.St. il quale come detto aveva presegnalato la propria intenzione di svoltare a sinistra e guidava con i fari accesi; né sono emerse circostanze atte ad escludere o moderare l’imputazione colposa dell’evento al convenuto. 

I convenuti, hanno, tuttavia, eccepito l’applicabilità dell’art. 1227 c.c. perché il mancato utilizzo del casco da parte di Mi.Ca. – circostanza confermata da tutti i testi – avrebbe causato tout court, o quantomeno contribuito a causare, l’evento. 

Come già evidenziato nella formulazione del quesito dato al consulente tecnico d’ufficio, dott. Ma.Ro., il Giudice ritiene che l’assenza del casco non possa mai escludere il rapporto di causalità che lega la condotta dell’investitore all’evento dannoso provocato. 

Ciò presuppone la piena consapevolezza che il nesso eziologico che lega un evento ad una condotta non può che essere unitariamente individuato nell’ordinamento giuridico e deve, pertanto, essere mutuato dagli artt. 40 e 41 del codice penale. Tale considerazione emerge chiaramente anche dalle più recenti pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità le quali affermano che “in tema di responsabilità civile, l’accertamento del rapporto di causalità, deve essere operato sulla base del criterio della “condicio sine qua non”, in base al quale è causa rilevante la condotta umana, attiva o omissiva, che si pone come condizione necessaria nella catena degli antecedenti che hanno concorso a produrre il risultato, senza la quale l’evento da cui dipende l’esistenza del reato non si sarebbe verificato. La valutazione deve avvenire secondo un giudizio controfattuale, compiuto sulla base di leggi scientifiche generali con valenza o universale, nel senso che la condotta umana deve ritenersi condizione necessaria dell’evento se, eliminata mentalmente dal novero dei fatti realmente accaduti, si può affermare – sulla base di una successione regolare conforme ad una generalizzata regola di esperienza o ad una legge dotata di validità scientifica (legge di copertura), anche se statistica -che l’evento “hic et nunc” (cioè del tipo di quello verificatosi in concreto in specifiche circostanze di tempo e di luogo, ridescritto nelle modalità tipiche e ripetibili dell’accadimento lesivo all’evento) non si sarebbe verificato” (Tribunale di Monza, 3 maggio 2005; cfr. Cass., 6 aprile 2006, n. 8096; Cass., 15 gennaio 2003, n. 484). 

Ne consegue, che, ai sensi dell’art. 41 c.p., il mancato utilizzo del presidio antinfortunistico, essendo una concausa antecedente o concomitante, non può mai escludere il nesso di causalità: eliminata mentalmente la condotta di tamponamento operata dal Ce. potremmo, infatti, escludere che la mancanza del casco da parte di Mi.Ca. avrebbe prodotto in sé un evento lesivo. 

In altre parole, anche qualora fosse emerso che l’uso del casco avrebbe escluso al 100% la possibilità dell’evento infausto mortale (residuando solo una lesione dell’integrità fisica), ciò non avrebbe interrotto il nesso di causalità tra la condotta del convenuto e la morte di Mi.Ca.; tuttavia la circostanza avrebbe diminuito il diritto di credito degli attori corrispondentemente alla percentuale in cui fosse stato dimostrato che tale assenza ha inciso in maniera determinante sulla morte. 

Ciò posto, rilevato che la condotta di Re.Ce. è certamente legata causalmente all’evento lesivo, occorre porsi due problemi: 

a) se la mancanza del casco abbia inciso sull’evento morte; 

b) come debba comportarsi il Giudice in assenza di elementi certi, sotto il profilo probatorio e delle leggi scientifiche, atti a rispondere al precedente quesito. 

Le risultanze istruttorie hanno escluso che si possa affermare che l’utilizzo del casco avrebbe impedito la morte, anche in minima percentuale, o più correttamente, che ciò abbia concorso causalmente a determinare l’evento infausto. 

Tale conclusione è stata avallata sia dall’ing. Va., sia dal dott. Ro..L’ing. Va. ha, infatti, evidenziato come “l’impiego del casco regolamentare avrebbe certamente assicurato alla trasportata del ciclomotore un grado di sicurezza abbastanza elevato con un buon livello di protezione della regione parietale-occipitale della testa interessata dall’urto contro il parabrezza della vettura, tuttavia a parere dello scrivente le modalità di accadimento dell’incidente con possibile esposizione del capo della ragazza ad urti molto violenti e ripetuti non permettono né di affermare né di escludere in termini di probabilità sufficientemente elevata e tantomeno in termini di certezza assoluta che l’impiego del casco regolarmente avrebbe assicurato alla trasportata Mi.Ca. un livello di protezione sufficiente per evitare lesioni craniche gravi come quelle mortali subite nell’evento in esame (p. 27 della CTU dell’ing. Al.Va.); sostanzialmente uniforme il parere del dott. Ro.: “con elevata probabilità il casco non avrebbe offerto valida resistenza”. 

In altri termini la pluralità di urti celebrali non consente di affermare che il casco avrebbe evitato l’evento morte. 

Pertanto, di fronte all’impossibilità di riscontro scientifico sulla incidenza causale dell’utilizzo del casco sull’evento fatale, deve farsi riscorso al generale principio dell’onere della prova, che governa il nostro ordinamento, ai sensi dell’art. 2697 c.c. 

Nel caso di specie, provato il nesso di causalità tra la condotta del convenuto e l’evento morte – nonché l’imputabilità colposa della stessa – spettava ai convenuti, che invocavano l’operatività dell’art. 1227 c.c., dar prova dell’incidenza eziologia dell’omesso utilizzo del casco sull’evento fatale (cfr. Cass., 2 marzo 2007, n. 4954: “Il danneggiato da illecito da circolazione stradale ha l’onere di provare il fatto storico della circolazione, l’evento di danno e l’imputabilità soggettiva (per la colpa) ed oggettiva (per il nesso causale, che include la dinamica dell’incidente e da compatibilità delle lesioni), mentre è il danneggiale o il suo solidale, che intenda giovarsi del concorso del fatto colposo del creditore a doverlo eccepire e provare”). 

La chiusura del sillogismo è evidente e non lascia adito a contestazioni: 

poiché i convenuti non hanno dato certezza della prova (o quanto meno la alta probabilità statistica) che l’utilizzo del casco avrebbe, secondo le regole scientifiche o statistiche che governano la fenomenologia degli accadimenti, impedito la morte la condotta omissiva tenuta da Mi.Ca. non può essere sussunta quale concausa dell’evento morte e non può, coerentemente, essere assunta quale fattispecie concorsuale di responsabilità del creditore, ai sensi dell’art. 1227 c.c..Ciò detto, deve altresì escludersi che le pertinenti osservazioni formulate dalla parte convenuta siano ammissibili e condivisibili. 

Non si desume, infatti, che il politraumatismo celebrale che ha condotto alla morte di Mi.Ca. sia stato collegato dal CTU Ro. ad una attività di schiacciamento del corpo di Mi. da parte della Seat Cordoba. 

Si evince, piuttosto, che dopo un primo urto sul lato sinistro del capo, al momento dell’impatto con il parabrezza, ve ne fu un secondo a terra, sul lato destro; appare di tutta evidenza logica tale dinamica allorché si immagini che dopo lo scontro da tergo la vittima proiettata indietro verso sinistra (coerentemente al fatto che l’autovettura era in fase di sorpasso del ciclomotore che stava per svoltare a sinistra) sia poi ricaduta inerme in avanti, colpendo con la parte destra del cranio il terreno. I successivi colpi sono la naturale ed inevitabile conseguenza del trascinamento del ciclomotore e del corpo a terra fino alla posizione di quiete contro il parapetto del ponte. 

Del tutto irrilevante poi appare se il primo urto o il secondo siano stati letali, posto che sono entrambi – così come il successivo sfregamento contro il manto stradale – eziologicamente ricollegabili alla condotta di tamponamento. Se anche fosse provato che l’utilizzo del casco avrebbe impedito in misura percentualistica superiore al 50% l’evento morte in riferimento al primo urto, ciò non assurgerebbe ad alcun valore probatorio laddove tale presidio si sarebbe rivelato inutile ai successivi urti. 

Si ribadisce, pertanto, come la CTU del dott. Ro. non sia censurabile perché non afferma che il cranio di Mi.Ca. fu “schiacciato” (p. 9 della comparsa conclusionale di parte convenuta), ma che subì “più sollecitazioni traumatiche”, le quali come detto sono perfettamente compatibili, per non dire inevitabili, con la ricostruzione dinamica offerta dai testi e dal CTU dell’ing. A. Va. 

Attribuita la condotta illecita eziologicamente e causalmente, occorre esaminare e liquidare le singole voci di dannorichieste. 

Prima di tutto si osserva come tutti i convenuti abbiano subito un danno di natura morale, ovvero un patema d’animo conseguente alla morte di un parente prossimo, di giovane età. 

Tale danno non può, tuttavia, essere liquidato – quantunque nel generale principio del criterio equitativo – attraverso il ricorso alle tabelle richiamate dalla parte attrice. È, infatti, noto che le tabelle del danno biologico e morale sono nate per cercare di trovare un efficace punto di equilibrio tra l’esigenza di personalizzare il danno e la necessità di non lasciare al mero arbitrio del Giudice la quantificazione dello stesso, si da creare evidenti differenziazioni di trattamento economico a fronte di situazione omologhe. 

Tale equilibrio viene raggiunto, a parere di questo Giudice, attraverso il richiamo costante delle tabelle utilizzate da questo Tribunale (Tabelle di Venezia del 2007), determinando la somma liquidata nel caso di specie entro il gap ivi indicato, in relazione alla pregnanza del danno. 

Nel caso di specie, non vi sono dubbi circa il fatto che la giovane età di Mi., la convivenza con tutti gli attori e lo stretto legame di parentela abbiano inciso nella misura pregnante sull’intensità del dolore provato, consentendo al Giudice di applicare la misura massima prevista nella predetta tabella. 

Ne consegue che il danno morale viene quantificato per Ad.Ca. e Ma.Al.Al. in Euro 103.500,00, e per Ka.ed Er.Ca. in Euro 34.000.00 (somme già rivalutate alla data della sentenza). 

Ma.Al.Al. ha altresì domandato un danno di natura biologica ed un danno di natura esistenziale. 

Entrambe le singole voci di danno, costituenti nel complesso e congiuntamente al danno morale il c.d. danno non patrimoniale, devono ritenersi provate e non duplicative del danno riportato. 

Nel calvario giurisprudenziale che si è susseguito e tutt’ora si sussegue, a colpi di precisazione delle nozioni acquisite e mutuate dalla più attenta dottrina ed improvvisi revirement, ritiene il Giudice possa dirsi legittima un’interpretazione normativa che modelli quanto più possibile il danno alla persona, in quanto valore, enucleando voci di danno non patrimoniale ontologicamente diverse. 

In quest’ottica, il danno biologico-psicologico si colloca quale malattia mentale accertabile sotto il profilo medico; una patologia successiva e difforme dal danno di natura morale, per sua natura transeunte. 

Il danno esistenziale, invece, raffigura una forzosa modificazione del proprio modus vivendi, un’obbligata alterazione del diritto fondamentale del cittadino di esprimersi come individuo e nelle formazioni sociali ovvero di esercitare diritti personalissimi consacrati nella carta costituzionale. Tale danno non viene accertato sotto il profilo medico, ma deve essere allegato e provato dalla parte (cfr. ex multis Cass., 16 maggio 2007, n. 11278: “dannoesistenziale, autonoma e legittima categoria dogmatico-giuridica in seno all’art. 2059 c.c., si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore, propria del cosiddetto danno morale, ma oggettivamente accertabile del pregiudizio attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso e richiede una specifica allegazione e prova, anche per presunzioni”). 

Nel caso di specie la morte di Mi. ha provocato sia un danno di natura biologica in Ma.Af.Af., accertato dal CTU dott. Fi. (“Gli elementi raccolti individuano un disturbo depressivo cronicizzato al quale si associano vari tratti di disturbo della Personalità […] misticismo che sconfina dagli orientamenti religiosi ufficiali […] depressione dell’umore […] modalità disadattava francamente patologica […] l’evoluzione prognostica allo stato attuale non appare favorevole, sembra infatti irreversibile. Le precedenti considerazioni cliniche consentono di individuare una malattia psichica che comporta un danno biologico con il carattere della permanenza, essendo trascorsi sei anni dall’evento che determinò l’insorgere del quadro clinico descritto”) nella misura del 22-25%, sia di natura esistenziale, posto che la stessa CTU (questa volta utilizzata quale mezzo di ricerca di estrinsecazione della prova del danno e non quale valutazione medica dello stesso) ha evidenziato una modificazione apprezzabile del rapporto familiare sia con il marito, sia con le altre figlie, sia infine nelle relazioni sociali: la lesione del rapporto parentale per la perdita della figlia minore, associata alla compromissione dei rapporti eon gli altri familiari e con la società integrano la prova di un danno sussumibile sotto il profilo del “danno esistenziale” per lesione degli artt. 2, 29, 30 della Costituzione e 2059 del codice civile. 

Il danno biologico viene quantificato in Euro 89.830,87, somma già rivalutata alla data odierna. 

Il danno esistenziale, in mancanza di parametri di riferimento, viene indicato nella misura di 1/3 predetto dannobiologico (Euro 29.943,62). 

Tutti i danni non patrimoniali risarciti devono essere aumentati degli interessi compensativi, nella misura del 3,5%, sulla somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno, in ossequio dei principi enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17 febbraio 1995 n. 1712. 

Deve invece escludersi la risarcibilità del danno patrimoniale. 

Trattandosi di ipotesi ricadente nella fattispecie di cui all’art. 2043 c.c. spettava agli attori dare rigorosa prova che Mi.Ca. avrebbe ottenuto un lavoro ed avrebbe contribuito al menage familiare. 

Il possibile ricorso alla presunzioni non può essere d’aiuto nel caso di specie. 

L’analisi socio-economica, infatti, evidenzia come l’età lavorativa sia notevolmente avanzata nel tempo per coloro che percorrono gli studi universitari (come prospettato dalla parte attrice), sì che non solo ciò comporta notevoli spese per i genitori per il mantenimento dei figli durante il corso degli studi e nella successiva fase di ricerca del lavoro, ma spesso i figli, resisi indipendenti economicamente, utilizzano le proprie entrate per le esigenze personali o immediatamente cercano di formare un proprio nucleo familiare. 

Inoltre non solo la scuola frequentata da Mi. (liceo Classico) non consente di prevedere la frequentazione di una università di matrice scientifica, ove le possibilità di un impiego lavorativo nei tre anni successivi alla laurea sono assai più alte (come evidenziato da uno studio di statistica: I Laureati e il Lavoro su www.statistica.miur.it, ma neppure è possibile affermare che gli eventuali introiti sarebbero stati riversati nell’economia familiare (la quale peraltro non è emerso necessitasse di integrazioni). 

Le spese di lite, liquidate in dispositivo e parametrite all’effettiva somma liquidata, seguono la soccombenza. 

Le CTU (dott. M.Ro., dott. A.Va. e dott. L.Fi.) sono tutte definitivamente poste a carico dei convenuti, i solido tra loro.

P.Q.M. 

Il Tribunale di Rovigo – sezione distaccata di Adria – nella persona del Giudice Unico dott. Mario Martinelli, definitivamente pronunciando sulla causa n. 203/2000 R.G. (alla quale sono state riunite le cause n. 325/00 R.G. e n. 153/01 R.G.), ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede: 

1. CONDANNA Re.Ce. e la Fo.Sa. S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, – in solido tra loro – al pagamento a favore di Ka.Ca. a titolo di danno non patrimoniale – di Euro 34.000,00, oltre interessi compensativi nella misura del 3,5%, sulla somma devalutata alla data del sinistro (8/9/98) e via via rivalutata, alla data di pubblicazione della sentenza ed interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo; 

2. CONDANNA Re.Ce. e la Fo.Sa. S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, – in solido tra loro – al pagamento a favore di Er.Ca. – a titolo di danno non patrimoniale – di Euro 34.000,00, oltre interessi compensativi nella misura del 3,5%, sulla somma devalutata alla data del sinistro (8/9/98) e via via rivalutata, alla data di pubblicazione della sentenza ed interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo; 

3. CONDANNA Re.Ce. e la “Fo.Sa. S.p.a.” in persona del legale rappresentante pro tempore, – in solido tra loro – al pagamento a favore di Ad.Ca. – a titolo di danno non patrimoniale – di Euro 103.000,00, oltre interessi compensativi nella misura del 3,5%, sulla somma devalutata alla data del sinistro (8/9/98) e via via rivalutata, alla data di pubblicazione della sentenza ed interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo; 

4. CONDANNA (…) e la “Fo.Sa.S.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, – in solido tra loro – al pagamento a favore di Ma.Al.Al. – a titolo di danno non patrimoniale – di Euro 223.274,49, oltre interessi compensativi nella misura del 3,5%, sulla somma devalutata alla data del sinistro (8/9/98) e via via rivalutata, alla data di pubblicazione della sentenza ed interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo; 

5. CONDANNA Re.Ce. e la “Fo.Sa. S.p.A.”, legale rappresentante pro tempore, – in solido tra loro – alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli attori quantificate in complessivi Euro 15.422,70, di cui Euro 467,06 di spese, Euro 2.955,64 per diritti ed Euro 12.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; 

6. PONE le spese delle CTU (dott. M.Ro., dott. A. Va. e dott. L. Fi.) definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro. 
TRIB ROVIGO INCIDENTE MORTALE CICLOMOTORE DANNO PARENTI
 
PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO 
noltre, stante il richiamo al principio dell’affidamento contenuto nel secondo motivo di ricorso, va pure ribadito che, in tema di reati commessi con violazione di norme sulla circolazione stradale, esso trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità (cfr. sez. n. 5691 del 02/02/0216, Tettamanti, Rv. 265981; n. 12260 del 09/012/2015, Rv. 263010; n. 8090 del 15/11/2013 Ud. (dep. 20/02/2014), Rv. 259277 (in fattispecie relativa alla collisione tra l’autovettura condotta dall’imputato e la motocicletta occupata dalla vittima, un carabiniere in servizio, che percorreva contro mano e a sirene spiegate la strada ove si era verificato l’impatto); n. 32202 del 15/07/2010, Rv. 248354; n. 32202 del 15/07/2010, Rv. 248354).
Si è pure precisato che il principio di affidamento – che costituisce applicazione di quello del rischio consentito (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 12260 del 09/01/2015, Moccia) – è inteso ad evitare ‘… l’effetto paralizzante di dover agire prospettandosi tutte le altrui possibili trascuratezze’ e viene meno ‘… allorché l’agente sia gravato da un obbligo di controllo o sorveglianza nei confronti di terzi; o, quando, in relazione a particolari contingenze concrete, sia possibile prevedere…… che altri non si atterrà alle regole cautelari che disciplinano la sua attività‘ (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 25552 del 27/04/2017, Luciano).
Peraltro, come rilevabile dall’analisi della giurisprudenza sopra citata e come puntualmente osservato nella sopra richiamata sentenza n. 25552/2017, esiste, con riferimento all’ambito della circolazione stradale, una tendenza a escludere o limitare al massimo la possibilità di fare affidamento sull’altrui correttezza, tale condivisibile orientamento più rigorista essendo giustificato, nella materia de qua, dalla circostanza che il contesto della circolazione stradale è meno definito rispetto, per esempio, a quello di èquipe proprio della responsabilità derivante dall’esercizio delle professioni sanitarie, ma anche dal rilievo che alcune norme del Codice della Strada sembrano estendere al massimo l’obbligo di attenzione e prudenza, sino a ricomprendervi il dovere dell’agente di prospettarsi le altrui condotte irregolari.
 
 
CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. IV PENALE – SENTENZA 3 dicembre 2018, n.54001
 Pres. Montagni – est. Cappelli

Ritenuto in fatto
 1. La corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del tribunale di quella città, appellata dall’imputato S.M. , con la quale il predetto era stato condannato per il reato di omicidio colposo aggravato, perché – alla guida di un’autovettura – per negligenza e imprudenza, nonché per colpa specifica, consistita nella violazione dell’art. 154 co. 1, 2 e 3 C.d.S., cagionava il decesso del motociclista G.G. .
In particolare, si è contestato al S. di avere effettuato repentinamente e senza utilizzare l’indicatore di direzione, una manovra di svolta a destra, entrando così in collisione con il ciclomotore condotto dalla vittima che procedeva nel medesimo senso di marcia e che, a seguito dell’urto, cadeva a terra procurandosi un trauma cranico con esito letale (in (omissis) ).
La dinamica dell’incidente è stata ricostruita nei termini che seguono nella sentenza impugnata.
I mezzi stavano percorrendo la stessa corsia di marcia, in buone condizioni di visibilità e della strada. All’altezza di un’intersezione, si verificava la collisione tra la parte posteriore destra della autovettura e la parte anteriore sinistra del motociclo, entrambi procedenti a velocità limitata.
Secondo quanto riferito dal teste oculare V.F. – che viaggiava a distanza di 50 metri circa dietro i veicoli – questi stavano viaggiando sostanzialmente appaiati allorché l’autovettura aveva intrapreso una svolta a destra senza decelerare significativamente e senza attivare l’indicatore di direzione; subito dopo, la parte frontale del ciclomotore entrava in collisione con quella laterale posteriore destra dell’autovettura. Sia il motociclo che il suo conducente cadevano in avanti, il primo, subito soccorso dal V. , impossibilitato a parlare e sanguinante in prossimità del capo.
2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo di difensore, formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione, anche per travisamento della prova ‘regina’ del processo e erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla valutazione del compendio probatorio (tre consulenze tecniche e testimonianza V. ).
Con il secondo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale con riferimento all’elemento dell’affidamento, avuto riguardo alla posizione illecita assunta dalla vittima (mancata distanza di sicurezza).
3. Con memoria depositata il 27 marzo 2018, la difesa dell’imputato ha sviluppato le argomentazioni esposte in ricorso, sia con riferimento alla valutazione del compendio probatorio, anche per quanto attiene alla dinamica dei fatti, che avuto riguardo al comportamento della vittima, alla luce del principio di affidamento sul comportamento corretto degli altri utenti della strada. 
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte torinese, richiamate le doglianze difensive, le ha disattese, ritenendo che la testimonianza V. fosse del tutto attendibile, oltre che pienamente riscontrata dagli esiti delle consulenze del P.M. e della difesa di parte civile.
In particolare, il primo consulente aveva ritenuto che il S. , dopo aver superato di stretta misura sulla sinistra il ciclomotore, aveva messo in atto una svolta a destra, senza accorgersi che detta manovra interferiva con la traiettoria del ciclomotore che era a ridosso del suo spigolo posteriore destro; pertanto, l’incidente si era verificato per preponderante e grave imprudenza dell’imputato, il quale non si era previamente assicurato di poter effettuare detta manovra in sicurezza. Il casco indossato dal motociclista non era omologato.
Analoghe conclusioni aveva rassegnato anche il consulente di parte civile, che però aveva escluso rilevanza concausale alle caratteristiche del casco indossato dalla vittima, poiché la lesione mortale non era stata quella subita dall’apparato scheletrico, bensì dalla massa encefalica, a causa del suo scuotimento contro la scatola cranica, conclusione condivisa, peraltro, dallo stesso consulente della difesa.
Quest’ultimo, dal canto suo, aveva sostenuto che il motociclo aveva urtato l’auto prima che questa fosse impegnata nella manovra di svolta, deducendolo dalla posizione di quiete assunta dal mezzo a due ruote (abbattuto cioè sul fianco sinistro). Il punto d’impatto, inoltre, si sarebbe collocato all’interno del cono d’ombra, cosicché il motociclo non sarebbe stato neppure visibile utilizzando lo specchietto retrovisore.
L’imputato, con una memoria scritta, aveva dichiarato di non essersi accorto del ciclomotore e di non averlo superato, avendo solo udito un rumore sordo e, effettuata la svolta, visto dallo specchietto retrovisore un motociclista a terra in mezzo all’incrocio.
Tale ricostruzione, tuttavia, era stata smentita dall’apporto dichiarativo del testimone oculare, sovrapponibile, invece, alle conclusioni dei primi due tecnici. In particolare, la Corte torinese, sempre attingendo alla consulenza del P.M., ha ritenuto, con riferimento alla posizione di quiete del motociclo, che essa fosse giustificata dal movimento rotatorio per la spinta eccentrica di senso orario con andamento da sinistra a destra, che aveva interessato la parte anteriore di quel mezzo; quanto, invece, alla visuale coperta, che essa fosse rimasta una mera allegazione indimostrata, smentita dalle dichiarazioni del teste V. , neppure il S. avendo affermato che lo scooter stesse effettuando un tentativo di sorpasso, avendo anzi riferito di non essersi nemmeno accorto del mezzo a due ruote.
La Corte d’appello ha dato ampia risposta alle perplessità opposte dalla difesa in ordine alla ricostruzione degli eventi.
In primo luogo, ha evidenziato l’indifferenza del teste V. ; ha inoltre escluso che egli avesse dimostrato incertezza nel rispondere, avendo invece espressamente affermato che in un primo momento i due mezzi gli erano sembrati sostanzialmente appaiati, ribadendo il concetto anche nel prosieguo con crescente certezza; quanto, poi, alle condizioni della vittima, la Corte ha dato rilievo – al fine di giustificare la rilevata, non perfetta corrispondenza tra il riferito del teste V. e quello dell’organo accertatore – che il contatto tra i due dichiaranti e il motociclista era avvenuto in momenti diversi (il primo essendosi avvicinato subito dopo l’impatto che aveva determinato lo scuotimento della massa encefalica; il secondo dopo almeno venti minuti dal fatto, ciò che poteva anche giustificare un temporaneo recupero delle capacità del ferito di interloquire).
Neppure le valutazioni del consulente della difesa dell’imputato erano idonee a incrinare la ricostruzione così operata, avendo il giudice del gravame di merito rilevato la contraddittorietà tra due assunti difensivi (accostamento del S. al margine destro della carreggiata per effettuare la manovra di svolta e impatto dello scooter contro la macchina), già smentiti dalla testimonianza V. e dalla stessa conformazione delle tracce dell’impatto rinvenute sui mezzi (sull’auto erano state infatti trovate tracce gommose lasciate dalla moto nel momento in cui i due mezzi avevano gli assi longitudinali non paralleli, ma tra loro leggermente deviati: il motociclo dritto, l’auto invece inclinato a destra). Quanto all’avvistabilità della moto, la Corte, sempre richiamando le consulenze del P.M. e della parte civile, acquisite al processo, ha ritenuto smentito l’assunto difensivo poiché l’auto aveva l’asse inclinato leggermente a destra, ove si trovava per l’appunto il motociclo.
3. I motivi sono entrambi manifestamente infondati e la loro trattazione unitaria è ampiamente giustificata dall’approccio di metodo che li accomuna: trattasi, invero, di doglianze in punto di fatto, con le quali il ricorrente ha proposto una diversa lettura del dato probatorio, dissonante cioè rispetto a quella che la Corte di merito ha offerto, sulla scorta di un ragionamento del tutto lineare, congruo, logico e non contraddittorio. Rispetto ad esso, il deducente, senza operare un previo, necessario confronto con il ragionamento probatorio condotto nella sentenza, si è limitato a riproporre in questa sede le stesse censure, debitamente esaminate dalla Corte d’appello.
Sul punto, è sufficiente un mero richiamo al costante insegnamento di questa Corte, in ordine ai connotati del sindacato di legittimità e ai requisiti di ammissibilità del ricorso con il quale esso sia sollecitato, non dovendo dimenticarsi che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).
Inoltre, stante il richiamo al principio dell’affidamento contenuto nel secondo motivo di ricorso, va pure ribadito che, in tema di reati commessi con violazione di norme sulla circolazione stradale, esso trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità (cfr. sez. n. 5691 del 02/02/0216, Tettamanti, Rv. 265981; n. 12260 del 09/012/2015, Rv. 263010; n. 8090 del 15/11/2013 Ud. (dep. 20/02/2014), Rv. 259277 (in fattispecie relativa alla collisione tra l’autovettura condotta dall’imputato e la motocicletta occupata dalla vittima, un carabiniere in servizio, che percorreva contro mano e a sirene spiegate la strada ove si era verificato l’impatto); n. 32202 del 15/07/2010, Rv. 248354; n. 32202 del 15/07/2010, Rv. 248354).
Si è pure precisato che il principio di affidamento – che costituisce applicazione di quello del rischio consentito (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 12260 del 09/01/2015, Moccia) – è inteso ad evitare ‘… l’effetto paralizzante di dover agire prospettandosi tutte le altrui possibili trascuratezze’ e viene meno ‘… allorché l’agente sia gravato da un obbligo di controllo o sorveglianza nei confronti di terzi; o, quando, in relazione a particolari contingenze concrete, sia possibile prevedere…… che altri non si atterrà alle regole cautelari che disciplinano la sua attività‘ (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 25552 del 27/04/2017, Luciano).
Peraltro, come rilevabile dall’analisi della giurisprudenza sopra citata e come puntualmente osservato nella sopra richiamata sentenza n. 25552/2017, esiste, con riferimento all’ambito della circolazione stradale, una tendenza a escludere o limitare al massimo la possibilità di fare affidamento sull’altrui correttezza, tale condivisibile orientamento più rigorista essendo giustificato, nella materia de qua, dalla circostanza che il contesto della circolazione stradale è meno definito rispetto, per esempio, a quello di èquipe proprio della responsabilità derivante dall’esercizio delle professioni sanitarie, ma anche dal rilievo che alcune norme del Codice della Strada sembrano estendere al massimo l’obbligo di attenzione e prudenza, sino a ricomprendervi il dovere dell’agente di prospettarsi le altrui condotte irregolari.
7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000), nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida in Euro tremila con accessori come per legge.
 
P.Q.M.
 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili D.M.S. e G.D. che liquida in Euro tremila oltre accessori come per legge.