1. Successione legittima: cos’è? Come avviene? A chi spetta?
  2. VENEZIA CAUSA EREDITARIA PROBLEMI SUCCESSIONE IMPUGNAZIONE TESTAMENTO?  DIVISIONE EREDITARIA? LITI TRA FRATELLI PER EREDITA’ ?
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La successione indica il fenomeno per cui un soggetto subentra nell’intero universo dei rapporti giuridici (sia attivi che passivi) di un altro dopo la sua morta. In tal modo si evita che situazioni giuridiche restino senza un effettivo titolare. La successione, come indicato dall’art. 457 c.c., può avvenire in due modi:

  1. per legge quando il defunto nulla ha disposto;
  2. per testamento ove sia stato redatto l’atto contenente le disposizioni di ultima volontà.

Cos’è la successione legittima?

La successione legittima rientra nel primo gruppo di ipotesi di successioni ovvero quelle che avvengono per legge in assenza di un atto dispositivo. Tale forma, infatti, è utilizzata quando il de cuius non ha provveduto, in tutto o in parte, a disporre delle proprie sostanze. Rientrano in questa particolare forma di successione anche quelle anomale ossia in deroga al disposto dell’art. 565 c.c. che prevede le categorie dei successibili (coniuge, discendenti legittimi e naturali, ascendenti legittimi, collaterali, altri parenti e lo Stato secondo l’ordine e le regole previste da legge).

Successione legittima e successione dei legittimari indicano il medesimo fenomeno?

Assolutamente no. Si tratta di due distinti istituti che operano in circostanze e al cospetto di presupposti diversi. La successione legittima, infatti, come già detto, devolve l’eredità a una particolare categoria di soggetti, indicata dalla legge, in assenza di un atto dispositivo di ultima volontà. Nella successione dei legittimari, invece, si identifica un ambito di eredi cui è attribuita una posizione privilegiata che funge da limite alla libertà di testare. Data questa peculiarità la dottrina più attenta e la giurisprudenza maggiormente avveduta molto si affannano a discutere circa l’esatta posizione dei legittimari senza giungere a un’unanimità di vedute. La divisione è tra coloro che creano in capo ai legittimari una posizione di eredi necessari fino dall’apertura della successione in relazione alla quota loro riservata e senza alcun bisogno di esperire l’azione di riduzione. Quest’ultima risulta indispensabile solo se la quota di eredità non è pari a quella della legittima. Una diversa impostazione afferma che i legittimari sono successori a titolo particolare perché possono ottenere solo ed esclusivamente ciò che gli spetta anche a titolo di donazione o di legato. una terza opzione si concentra maggiormente sul momento in cui i soggetti in esame diventerebbero eredi. L’acquisto di tale qualifica, secondo il filone esegetico in commento, non sarebbe automatico in quanto i legittimari assumerebbero la qualifica di eredi solo in caso di esito positivo dell’azione di riduzione esperita se pretermessi.

Come avviene la successione legittima?

La successione legittima avviene in diverse fase. Vi è, infatti, la fase di quiescenza dell’eredità, la vocazione e la delazione. La prima indica la chiamata ereditaria con individuazione del soggetto chiamato a succedere; la seconda riguarda il complesso di situazioni che vengono offerte al chiamato. Queste due fasi non sempre coincidono soprattutto in relazione alla successione testamentaria laddove, ad esempio, l’istituzione dell’erede può avvenire o sotto condizione sospensiva oppure a favore di un nascituro (soggetto non ancora nato, ma concepito).

Quale la prima fase della successione legittima?

Dal momento in cui si apre la successione l’eredità entra in una fase di quiescenza assumendo la natura di patrimonio destinato. Ad essa è attribuito anche un amministratore. In assenza di un curatore al chiamato l’art. 460 c.c. attribuisce diversi poteri di gestione della massa (possibilità di esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, compimento di atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, richiesta di autorizzazioni per vendere i beni non conservabili o conservabili in modo assai dispendioso). Molto discussa è la natura giuridica della disposizione di cui all’art. 460 c.c. e, in particolare, se si tratta di facoltà o di obbligo tenuto conto del verbo “potere” utilizzato dalla disposizione. Argomentando proprio dal tenore letterale della norma un’impostazione ricostruisce la norma come attributiva di un potere che si converte in obbligo di terminate la gestione una volta iniziata analogamente alla situazione descritta dall’art. 2028 c.c. (gestione di affari altrui). Altro e diverso filone pretorio sostiene che il chiamato è gravato da un vero e proprio obbligo di curare l’eredità assumendo la qualifica di amministratore ex lege.

Quando l’eredità è nella fase di giacenza, prima dell’acquisto, è ammissibile una divisione in quote tra eredi?

Sull’ammissibilità della giacenza pro quota diverse sono le tesi che si sono sviluppate nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale. Una prima impostazione ne afferma l’inammissibilità in quanto una colta ottenuto il possesso il chiamato ha a disposizione l’intero patrimonio. Altra e diversa tesi ritiene possibile la giacenza pro quota solo in caso di chiamata solidale in quanto, in tale occasione, opererebbe l’accrescimento. Una terza teoria ritiene pacificamente ammissibile la giacenza pro quota, perché il chiamato può trovarsi in conflitto di interessi con altri e curare solo la sua parte.

Quando cessa la giacenza dell’eredità?

La giacenza dell’eredità cessa con l’accettazione.

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Cosa è l’accettazione?

L’accettazione è la seconda fase della successione. Con la sua apertura, infatti, non si verifica l’immediato acquisto dei beni ereditari in quanto l’eredità, a differenza del legato, ha bisogno dell’accettazione. Quest’ultima non costituisce atto personalissimo e, pertanto, può essere effettuata anche da un rappresentante con apposita procura integrando un atto di straordinaria amministrazione. L’accettazione può assumere varie forme. Essa, infatti, può avvenire per forma espressa oppure in maniera tacita per atti concludenti o, ancora, con beneficio d’inventario (si accettano soltanto le attività della massa senza le passività). In rarissime ipotesi l’acquisto dell’eredità avviene senza accettazione come, ad esempio, nel caso si scelga l’accettazione con beneficio di inventario e trascorre inutilmente il termine per redigerlo.

Accettata l’eredità è possibile anche esperire l’azione di petizione ereditaria attraverso cui l’erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità contro chiunque possiede i beni ereditari per ottenere la restituzione degli stessi. Questa azione, dunque, può essere esperita avverso coloro che:

1- possiedono asserendo di essere eredi. Si tratta del cosiddetto possessor pro herede, nel qual caso non rileva la buona o la mala fede del possessore se non in ordine ai frutti;

2- si sono appropriati dei beni ereditari senza alcun titolo, cosiddetti possessor pro possessore, che necessariamente sono in mala fede.

L’azione di petizione ereditaria è imprescrittibile data la continuità della qualità di erede (semel hers semper heres) anche se sono fatti salvi gli effetti dell’usucapione.

È possibile rinunciare all’eredità?

Sì, certo. La rinuncia all’eredità è sempre possibile. Si tratta di atto unilaterale (manifesta la volontà di un solo soggetto) non recettizio (produce effetti indipendentemente dalla conoscenza dell’altra parte, quindi, al momento dell’emissione). L’erede è considerato come se non fosse mai stato chiamato. La rinuncia ha, dunque, effetto retroattivo anche se diviene definitiva quando la medesima massa ereditaria è accettata da altro e diverso soggetto oppure se si prescrive il diritto di accettare. È atto revocabile, come disposto dall’art. 525 c.c., fino al termine ultimo di accettazione se non sono intervenuti altri chiamati e senza pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sui beni ereditari. L’atto di rinuncia è anche impugnabile per errore, violenza e dolo.

Chi sono i successibili nelle successioni legittime?

L’art. 565 c.c. nomina tra i successibili il coniuge, i discendenti naturali e legittimi, gli ascendenti legittimi, i collaterali, gli altri parenti e lo Stato.

I nascituri possono succedere?

I nascituri possono succedere per legge se concepiti o per testamento se non ancora concepiti, ma figli di un soggetto vivente. Molto discussa sia in dottrina che in giurisprudenza è la possibilità di equiparare i nascituri agli adottati. Un’impostazione opta in senso negativo per violazione del disposto dell’art. 631 c.c. (disposizioni rimesse all’arbitrio di un terzo) secondo cui il testatore non può domandare a terzi la determinazione dell’erede.

Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti possono succedere?

Sì, anche le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti possono succedere con obbligo di accettazione con beneficio di inventario. Tale previsione è stabilita nell’ottica di tutela del patrimonio delle persone giuridiche e degli enti obbligati a accettare escludendo i debiti, le passività dalla massa.

Tutti i soggetti chiamati all’eredità possono succedere?

Assolutamente no. Ci sono, infatti, dei casi individuati dall’art 463 c.c. in cui il soggetto chiamato all’eredità è considerato “indegno” alla successione, pertanto, non può trattenere l’eredità (secondo il brocardo potest capere sed non potest retinere). La previsione è la conseguenza di un comportamento ritenuto non consono alla qualità di erede. Si tratta di ipotesi molto gravi e indicate specificamente nel codice civile:

  1. omicidio volontario o tentato omicidio della persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima in assenza di cause di esclusione della punibilità;
  2. fatti a danno dei medesimi soggetti per cui si applicano le norme sull’omicidio;
  3. calunnia o falsa testimonianza in giudizio penale avverso le persone indicate;
  4. decadenza dalla potestà genitoriale senza reintegrazione;
  5. induzione con dolo o violenza del de cuius a fare, revocare, mutare il testamento o impedimento alle medesime condotte;
  6. soppressione, alterazione, soppressione del testamento;
  7. formazione e uso di testamento falso.

L’indegno non può mai succedere?

No, l’indegno può anche essere riabilitato. La riabilitazione può essere totale o parziale. Nel primo caso configura una disposizione di carattere non patrimoniale fondata sul perdono; il secondo si configura quando il testatore chiama l’indegno a succedere conoscendo la causa di indegnità.

Cosa accade se l’istituito non vuole o non può accettare l’eredità?

Se l’istituito non vuole o non può accettare l’eredità opera la rappresentazione a favore dei soggetti indicati dalla norma. Dottrina e giurisprudenza dominanti rinvengono in tale ipotesi un caso di delazione diretta in quanto il rappresentante succede in modo diretto al de cuius. L’oggetto, in questa eventualità, è determinato per relationem e in base alla posizione del rappresentato in cui subentra il rappresentante.

Cosa accade se viene meno la titolarità della quota di uno dei partecipanti all’acquisto ereditario?

Se viene meno la quota di uno dei partecipanti si espande quella degli altri in base al fenomeno dell’accrescimento. In questa ipotesi l’acquisto opera di diritto in modo retroattivo ed è irrinunciabile. L’accrescimento, invece, non esplica i suoi effetti in presenza di una volontà contraria del testatore che ha previsto una sostituzione ordinaria ai sensi e per gli effetti degli articoli 688 e ss. c.c. L’accrescimento non produce effetti neanche in caso di rappresentazione prevalendo di su esso. Discussa la possibilità di un accrescimento volontario in quanto la tematica si innesta nel macro ambito dell’autonomia testamentaria e, in ogni caso, non riguarda la successione legittima che è effettuata dalla legge e in assenza dell’atto dispositivo. Per mera completezza si riportano le due tesi in merito alla problematica accennata. Secondo una prima impostazione il de cuius può solo impedire l’accrescimento, ma non derogare ai presupposti previsti per lo stesso. Tale tesi riscostruisce il fenomeno come un’ipotesi di sostituzione reciproca. Altri studiosi individuano nell’accrescimento un momento volontaristico con possibilità per il testatore di rendere operante l’istituto anche al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Sono possibili le sostituzioni nella successione legittima?

No in quanto l’istituto è disciplinano proprio per evitare l’apertura della successione legittima nei casi in cui il chiamato all’eredità tramite testamento non vuole o non può accettarla. Con le sostituzioni, infatti, il testatore prevede il subingresso di diversa persona nel caso in cui il primo istituito non acquista l’eredità cui è chiamato. Presupposto per l’operatività è, dunque, il mancato acquisto dell’eredità per impossibilità di accettazione o per assenza di volontà in tal senso. Non è espressamente disciplinata dal legislatore la sostituzione parziale che non comprende l’intera quota, ma solo parte di essa. In ogni caso risulta applicabile il disposto dell’art. 451, 2 ° comma c.c. in tema di forza probatoria degli atti. Rientra tra le ipotesi particolari di sostituzione quella fedecommissaria (attraverso una disposizione testamentaria si istituisce erede o legatario un soggetto gravato dall’obbligo di conservare i beni ricevuti che, dopo la sua morte, andranno a altra persona) che si distingue da quella compendiosa nulla perché disposta al di fuori dei casi di cui all’art. 692 c.c., ma passibile di conversione in sostituzione ordinaria valida. È ammesso anche il fedecommesso de residuo quando l’istituito deve restituire ciò che resta senza alcun obbligo di conservazione.

 

2.Divisione ereditaria e lesione di legittima

Perché si parla di divisione ereditaria?

Si parla di divisione ereditaria in quanto l’eredità costituisce una tipologia di comunione incidentale poiché non espressamente voluta dagli eredi né pattuita dagli stessi (i beni ereditari, infatti, costituiscono una massa di cui più soggetti risultano contestualmente proprietari senza aver espresso una precisa volontà in tal senso).

Essa si differenzia dalla comunione ordinaria, perché questa è presidiata dal principio di libera disposizione delle quote risolvendosi in un fenomeno provvisorio dato il favore legislativo verso tutte le ipotesi di scioglimento tenuto conto dell’antico brocardo “communio mater est rixarum ” (la comunione genera frequentemente controversie). Per la divisione della comunione ereditaria, però, il legislatore detta regole peculiari tenuto conto delle caratteristiche proprie dell’ambito successorio e dell’oggetto ovvero l’intero asse ereditario con aggiunta dei beni conferiti in collazione ad eccezione dei debiti che vengono ripartiti pro quota e proporzionalmente.

Chi può domandare la divisione?

L’art. 713 c.c. dispone che i coeredi possono sempre domandare la divisione dell’eredità. Se sono presenti soggetti minori di età il testatore può decidere che non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato. Il testatore può anche fissare un limite alla divisione disponendo che non abbia luogo prima che sia trascorso un termine dalla sua morte, ma non oltre i cinque anni. Se ci sono gravi circostanze, però, l’autorità giudiziaria, su istanza dei coeredi, può stabilire la divisione in un termine minore rispetto a quanto stabilito dal testatore.

Come si ripartiscono i crediti?

I crediti entrano a far parte della comunione e non si ripartiscono pro quota in virtù degli artt. 757 e 760 c.c. Ne consegue che ognuno può agire per far valere l’intero credito comune senza necessità di integrazione del contraddittorio. La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, precisato che la comunione è unica anche se esistono eredi legittimi e legittimari insieme agli eredi testamentari in presenza di una massa unitaria. Al cospetto di due masse differenti, al contrario, anche se esse sono in evidente correlazione, la divisione non può avvenire in maniera unitaria.

La divisione ereditaria ha natura costitutiva o dichiarativa?

La questione appare oggetto di discussione tra la migliore dottrina e la giurisprudenza maggiormente avveduta. Non si tratta di disputa meramente teorica in quanto coinvolge importanti aspetti pratici. Dalla natura giuridica discendono, infatti, importanti conseguenze in ambito processuale e in relazione al momento di acquisto della titolarità del diritto del coerede sulla quota. Affermare che la divisione ereditaria ha natura dichiarativa significa, infatti, dire che ogni condividente è considerato titolare ex tunc (da allora ovvero dal momento in cui ha accettato l’eredità, quindi, con effetto retroattivo). Si è osservato in tal senso che la divisione non comporta un effettivo trasferimento, dunque, non è presente alcun tipo di effetto traslativo. Per altra diversa e contrapposta teoria, al contrario, la divisione ereditaria ha natura costitutiva. In tale ottica la retroattività altro non indica che il limite temporale del verificarsi degli effetti nei confronti dei terzi.  Una dottrina di origine tedesca assimila la divisione ereditaria alla permuta anche se con scopi diversi (la permuta, infatti, ha quale scopo il reciproco trasferimento di cose o di altri diritti).

La divisione ereditaria comprende tutti i beni presenti nella massa?

Alla divisione ereditaria è attribuito il carattere dell’universalità oggettiva in quanto involge ogni situazione presente nella comunione e soggettiva poiché alla stessa devono partecipare tutti i comunisti coeredi.

Il diritto di chiedere la divisione della comunione ereditaria è soggetto a termine di prescrizione?

No, si tratta di diritto imprescrittibile in quanto è sempre possibile richiedere la divisione ereditaria proprio in virtù del favore legislativo verso lo scioglimento della stessa per l’atavica convinzione delle possibili liti tra coeredi circa i beni in comune.

Quali sono le forme di divisione ereditaria?

Le forme di divisione ereditaria sono tre e precisamente:

  1. contrattuale: attraverso atto dispositivo contenete la precisa volontà di procedere alla divisione dell’eredità;
  2. giudiziale: per atto dell’autorità giudiziaria su istanza presentata da uno o più coeredi;
  3. testamentaria: per disposizione del testatore con l’atto di ultima volontà.

Quando è possibile la divisione testamentaria?

La divisione testamentaria opera previa ricostruzione dell’asse ereditario mediante collazione ossia con conferimento di tutto ciò che è stato donato.

Cosa è il retratto successorio?

Il retratto successorio è disciplinato dall’art. 732 c.c. e indica una prelazione tipica dell’ambito delle successioni. Il coerede, infatti, se non è ha potuto esercitare il diritto di prelazione può riscattare la quota dall’acquirente e da qualsiasi avente causa per tutto il tempo in cui perdura lo stato di comunione della massa ereditaria.

È possibile la divisione della comunione ereditaria avente ad oggetto un immobile abusivo?

La questione è stata di recente oggetto di pronuncia da parte della Suprema Corte di Cassazione. Il problema si pone a causa del disposto dell’art. 46 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (noto come Testo Unico Edilizia) che prevede la nullità degli atti tra vivi che hanno ad oggetto beni immobili di cui non risultano le relative menzioni edilizie. Bisogna, pertanto, indagare la natura della divisione ereditaria ovvero se si tratta di atto tra vivi o a causa di morte. Sul punto due le tesi che si sono formate. Una prima impostazione afferma la natura di atto a causa di morte della divisione ereditaria in quanto evento terminale della vicenda successoria con effetti retroattivi al momento dell’apertura della successione. In tale ipotesi non si applicherebbe il disposto dell’art. 46 T.U. E. che, tra l’altro, ha finalità protettiva dell’affidamento sulla regolarità urbanistica dell’immobile che, nell’ipotesi in esame, non ha ragione di esistere perché ogni condividente è già proprietario del bene. Ciascun erede, dunque, già conosce la reale situazione dell’immobile. Altra e diversa impostazione, cui aderiscono anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, afferma la natura inter vivos del contratto di divisione. Diversamente opinando si creerebbe un’insanabile differenziazione rispetto allo scioglimento della comunione ordinaria sebbene trattasi di fenomeni unitari. Un atto, inoltre, è a causa di morte quando attraverso di esso si dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui si è cessato di vivere (testamento, patti successori, divisione per volontà del testatore). Rientrano nella successione mortis causa tutti gli atti compiuti dall’apertura fino all’accettazione con esclusione di quest’ultima. Lo scioglimento è successivo all’accettazione, dunque, primo atto tra vivi.

Se vi è un terreno oggetto di divisione ereditaria bisogna allegare il certificato di destinazione urbanistica come disposto dall’art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380?

No, l’art. 30 T.U.E. non si applica quando il terreno è oggetto di divisione ereditaria. Vi è questa grande discrasia tra i terreni e gli immobili. Ciò si spiega in quanto nell’ipotesi dei terreni vi è solo il pericolo di abusivismo edilizio. L’illecito, pertanto, è esclusivamente di pericolo. Nella divisione ereditaria tale rischio non c’è poiché prevale l’interesse allo scioglimento. Nel caso degli immobili, invece, l’illecito è di danno, pertanto, deve essere applicato il disposto dell’art. 46 T.U.E. perché l’immobile è già abusivo e il danno si è ormai verificato.

Cosa accade nel caso in cui attraverso la divisione ereditaria si lede la quota di legittima?

La quota di legittima rappresenta una porzione di ereditò sottratta alla libera disponibilità del testatore in quanto riservata dalla legge a determinati soggetti (coniuge, figli, ascendenti). In caso di lesione la prima operazione da compiere è la riunione fittizia che consiste in una mera operazione contabile.

Quali sono le fasi in cui si articola la riunione fittizia?

Le fasi che costituiscono la riunione fittizia sono tre e precisamente:

1- computo del valore netto del relictum ovvero la somma del valore dei beni appartenenti al de cuius al tempo dell’apertura della successione detratti i debiti ereditari;

2- alla massa calcolata in tal modo si aggiunge il donatum, ossia dei beni di cui il de cuius in vita ha disposto a titolo di donazione;

3- si calcola in tal modo il valore della quota disponibile e della riserva computata sul numero dei soggetti aventi diritto a quest’ultimo e delle quote fissate dal legislatore.

In che modo i successori necessari lesi o pretermessi possono essere reintegrati nei rispettivi diritti?

Essi hanno a disposizione l’azione di riduzione delle ultime volontà lesive dei loro diritti e delle donazioni effettuate dal defunto della cui eredità si tratta.

Quali sono i presupposti necessari per l’esercizio dell’azione di riduzione?

Per esperire vittoriosamente l’azione di riduzione due sono le condizioni che devono necessariamente sussistere:

1- l’imputazione ex se, che consiste nell’imputazione alla quota di colui che propone domanda sia delle donazioni che dei legati ricevuti dal defunto, salva espressa deroga da parte del testatore. Il fondamento logico giuridico della previsione consiste nel fatto per cui le donazioni ed i legati ricevuti non rappresentano altro che mere anticipazioni della legittima.  Se, dunque, il legittimario le ha già ha avute in anticipo non può pretendere alcuna lesione se quelle donazioni e legati risultano essere già sufficienti.

2- l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario per conoscere l’effettiva esistenza del patrimonio ereditario. Tale circostanza non è necessaria se i convenuti sono anche loro coeredi, in quanto in questa ipotesi si presume la conoscenza dell’entità del patrimonio ereditario senza bisogno dell’inventario.

Come avviene la riduzione?

La riduzione avviene prima riferita alle disposizioni testamentarie lesive e, in un secondo momento, alle donazioni che hanno danneggiato la quota riservata agli eredi necessari.

Come si riducono le disposizioni testamentarie che hanno creato danno alla quota riservata?

Le disposizioni testamentarie sono ridotte proporzionalmente e non si distingue tra eredi e legatari sempre che il testatore stesso non abbia indicato un preciso ordine di riduzione con dichiarazione espressa di preferenza di una disposizione rispetto all’altra.

Come avviene la riduzione per le donazioni che hanno cagionato danno ai diritti degli eredi necessari?

Le donazioni si riducono secondo il loro ordine cronologico a partire dall’ultima fino a quelle meno recenti. Il presupposto intrinseco della previsione si basa sull’idea per cui le donazioni più datate hanno gravato sulla quota disponibile e hanno leso le aspettative dei legittimari.

Quale l’effetto dell’azione di riduzione?

L’azione di riduzione non mira a far dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive, ma serve per ottenere la dichiarazione di inefficacia delle stesse. Ne consegue che i beni che ne formano oggetto vengono valutati come se non fossero mai usciti dal patrimonio del defunto. L’azione in commento ha, pertanto, carattere personale e non reale. Essa può essere esperita solo verso i beneficiari della disposizione o della donazione lesiva anche in assenza dell’attuale disponibilità del bene.

Come avviene l’effettivo recupero dei beni?

Colui che esce vittorioso in riduzione ha a disposizione la successiva azione di restituzione per il recupero effettivo dei beni. Quest’ultima ha carattere reale e può essere esperita avverso chiunque è avente causa e si trova nella disponibilità del bene oggetto della disposizione o della donazione dichiarata inefficace nei confronti dell’erede necessario leso o pretermesso.

Quali sono i presupposti dell’azione di restituzione?

Per agire in restituzione occorre, però, la previa escussione del donatario e quando si tratta di immobili entro venti anni dalla trascrizione della donazione e quando si tratta di beni mobili entro venti anni dalla donazione. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall’aver agito in buona fede.

Cosa accade se la donazione che si presume lesiva è dissimulata da una vendita di cui l’erede risulta beneficiario?

L’erede necessario, in questo caso, prima di esperire l’azione di riduzione deve, con l’azione di simulazione, dimostrare che quel determinato bene non è stato venduto, ma donato. Il problema che si pone è probatorio tenuto conto dei numerosi limiti in tale ambito dettati dal codice civile. La giurisprudenza ha, ormai, raggiunto unanimità di vedute sul punto affermando che l’erede, in generale, se deve provare la simulazione deve sottostare agli stessi limiti probatori previsti per il de cuius e, pertanto, non può utilizzare la testimonianza. Se egli, però, fa valere il diritto di legittima, quindi, di un diritto proprio e non di derivazione dal defunto, può avvalersi della prova per testi senza alcun limite. In tal caso egli, infatti, agisce in qualità di terzo, e non di parte come nella prima ipotesi, con l’obiettivo di veder reintegrata la propria quota di legittima.

3.Eredità nipoti con testamento

Posso disporre della mia eredità a favore di un nipote attraverso il testamento?

Sì, è possibile disporre delle proprie sostanze per il tempo dopo la vita a favore di un nipote attraverso il testamento. Quest’ultimo è proprio l’atto attraverso cui il testatore individua i soggetti cui devolvere i propri beni una volta cessato di vivere. Il fondamento logico- giuridico è individuato nell’interesse individuale del testatore e nell’esercizio della sua autonomia privata.

Ci sono limiti nella redazione del testamento a favore dei nipoti?

Sì, il testare, infatti, può decidere esclusivamente in relazione alla quota disponibile ossia quella non riservata dalla legge al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato nell’ordine e secondo le regole stabilite dalla legge.

Il testatore in che modo deve redigere l’atto di disposizione delle ultime volontà?

Il testatore nella redazione del testamento deve rispettare le prescrizioni legislative in quanto si tratta di atto solenne e formale. Bisogna, dunque, che l’atto rispetti tutte le caratteristiche dettate dal legislatore. Esse sono:

  1. unilateralità: non è necessaria l’adesione di nessun soggetto;
  2. atto non recettizio: non serve la conoscenza di altri soggetti per la sua validità;
  3. atto personalissimo: non è possibile la rappresentanza né legale né volontaria;
  4. atto unipersonale: deve essere espressione della volontà di un solo soggetto;
  5. è atto gratuito;
  6. è atto con contenuto patrimoniale;
  7. è atto a contenuto generale,
  8. può essere atto a titolo universale nel qual caso attribuisce la qualità di erede, o particolare, in ipotesi di legato;
  9. non è ammesso il testamento per relationem che si ha quando la disposizione non è completa ed è necessario integrarla con altra fonte. Risulta ammissibile solo una relatio formale in cui il rinvio alla fonte esterna serve solo per determinare un fatto o una circostanza in base a cui è possibile individuare l’oggetto o il soggetto della disposizione.

Posso testare a favore di mio nipote sottoponendo la disposizione di ultima volontà a una condizione?

Certamente in quanto il testamento può essere sottoposto a condizione, termine o onore.

Quali regole devo seguire per redigere un testamento valido a favore di mio nipote?

Le forme ordinarie di testamento sono tre: olografo, testamento pubblico e testamento segreto.

Il testamento olografo deve essere redatto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. È valida quando designa con certezza la persona del testatore anche se non è fatta indicando nome e cognome. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno in quanto la prova circa la non veridicità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore oppure della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento. Il testamento pubblico, invece, è quello ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Il testatore, in tal modo, dichiara al notaio la sua volontà che è trascritta a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni e di ciascuna di tali formalità è dato conto nel testamento. Il testamento deve contenere il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notai. Se il testatore è impossibilitato alla sottoscrizione, oppure tale operazione risulta essere eccessivamente onerosa, deve dichiararne la causa, e il notaio deve esplicitare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto.se il testatore risulta essere muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore non sappia neanche leggere devono intervenire quattro testimoni. L’ultima forma prevista è il testamento segreto che può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato come dichiarato espressamente dall’art. 604 c.c. Se il testatore sa leggere ma non sa scrivere, o se non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto e specificare la causa che non gli ha permesso di sottoscriverlo. Tale circostanza è menzionata nell’atto di ricevimento.

Cosa accade se sono in possesso di un testamento olografo a favore di un nipote?

La norma di riferimento, in tal caso, è l’art. 620 c.c. Essa obbliga chiunque in possesso di un testamento olografo a presentarlo a un notaio per la pubblicazione appena ricevuta la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, presentando apposito ricorso al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, la fissazione di un termine per la presentazione. Il notaio procede alla pubblicazione del testamento al cospetto di due testimoni, redigendo, contestualmente, nella forma degli atti pubblici, un verbale in cui è descritto lo stato del testamento, con riproduzione del contenuto e menzione della sua apertura nel caso in cui non è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Sono uniti, inoltre, la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente o della sentenza che dichiara la morte presunta. Se il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario. Dopo la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione. Solo per giustificati motivi e su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l’autorità giudiziari ordini il rilascio di copia integrale.

Come vengono rese pubbliche le disposizioni di ultima volontà di cui risulta beneficiario un nipote contenute in testamento segreto?

La norma è l’art. 621 c.c. che disciplina la pubblicazione del testamento segreto. Essa prescrive che l’atto testamentario deve essere aperto e pubblicato dl notaio appena ha notizia della morte del testatore. Qualunque soggetto ha interesse può chiedere, attraverso ricorso presentato presso il Tribunale sito nel circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l’apertura e la pubblicazione del testamento.

Il testamento è sempre valido?

Il codice civile non disciplina in via generale le singole ipotesi di invalidità essendo previste in varie parti dello stesso. Tuttavia è necessario distinguere tra:

  1. ipotesi di invalidità che colpiscono l’intero testamento che sono:
  2. vizio di forma;
  3. testamento congiuntivo o reciproco;
  4. violenza fisica.
  5. annullabilità per vizi di forma non contemplati dall’art. 606, 1° comma c.c. e per difetto di capacità del testatore.
  6. ipotesi di invalidità delle singole disposizioni che sono:
  7. nullità in caso di motivo illecito, per disposizione in favore di persona incerta o per individuazione rimessa all’arbitrio di un terzo;
  8. annullabilità per vizi della volontà.

È possibile la conversione formale del testamento?

È possibile la conversione solo formale del testamento come disposto dall’art. 607 c.c. e non anche quella sostanziale in quanto non esiste un negozio che può svolgere una funzione analoga a quella del testamento. È anche possibile la sanatoria delle disposizioni testamentarie nulle come previsto dall’art. 590 c.c. (la causa di nullità non può mai essere fatta valere da colui che conoscendola dopo la morte del testatore ha confermato la disposizione o dato a essa volontaria esecuzione). È anche sempre possibile la revoca.

Posso disporre per testamento a favore di un nipote non ancora nato?

Posso disporre per testamento a favore di un nipote non ancora concepito, ma figli di un soggetto vivente. Si discute, sia in dottrina che in giurisprudenza, circa la possibilità di equiparare i nascituri agli adottati. Un’impostazione opta in senso negativo per violazione del disposto dell’art. 631 c.c. (disposizioni rimesse all’arbitrio di un terzo) secondo cui il testatore non può domandare a terzi la determinazione dell’erede.

Tutti i nipoti chiamati alla successione attraverso il testamento possono accettare l’eredità?

No, perché ci sono casi in cui il soggetto può accettare ma non trattenere l’eredità (potest capere sed non potest retinere) in quanto ritenuto indegno. I casi sono quelli elencati in maniera tassativa dall’art. 463 c.c. ossia:

  1. omicidio volontario o tentato omicidio della persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima in assenza di cause di esclusione della punibilità;
  2. fatti a danno dei medesimi soggetti per cui si applicano le norme sull’omicidio;
  3. calunnia o falsa testimonianza in giudizio penale avverso le persone indicate;
  4. decadenza dalla potestà genitoriale senza reintegrazione;
  5. induzione con dolo o violenza del de cuius a fare, revocare, mutare il testamento o impedimento alle medesime condotte;
  6. soppressione, alterazione, soppressione del testamento;
  7. formazione e uso di testamento falso.

Il testatore può contestare l’autenticità di testamento olografo a favore del nipote?

Il problema si pone perché alcune sentenze avevano sostenuto che il testamento olografo doveva essere contestato con la querela di falso instaurando un sub procedimento. In altre pronunce la Suprema Corte di Cassazione aveva affermato la possibilità di applicare l’art. 214 c.p.c. in relazione al disconoscimento di scrittura privata. L’interrogativo è insistenze in quanto il testamento costituisce atto redatto da soggetto diverso dalle parti in causa. Argomentando da tale circostanza le Sezioni Unite accolgono una terza via ripudiando entrambe le ipotesi avanzate. Certamente il procedimento di querela di falso risulta essere fuori gioco perché è lo strumento processuale con cui si può contestare un atto pubblico. Trattandosi di testamento olografo la querela di falso va esclusa per mancanza dell’elemento della pubblicità. Nè può ritenersi corretto far uso del procedimento dettato per il disconoscimento della scrittura privata, riferito all’atto prodotto in giudizio dal creditore nei confronti del debitore. Nel testamento è assente il rapporto debito- credito trattandosi di scrittura di nomina. Le Sezioni Unite optano per l’accertamento negativo. La parte interessata, infatti, può adire il giudice con autonoma azione atipica e non prevista espressamente dal codice di rito per richiedere l’accertamento negativo del testamento olografo.

Posso inserire nel testamento una clausola di diseredazione di un nipote?

Il problema involge quello della validità di un testamento che al suo interno contiene solo la clausola di diseredazione in quanto l’art. 587 c.c. descrive l’atto testamentario quale dispositivo. Nessun dubbio quando il diseredato è un legittimario perché di fronte a una clausola di tal fatta ci sono tutte le condizioni per il pretermesso per l’impugnazione con azione di riduzione. La clausola, in tal caso, non è nulla in quanto il legittimario risulta soltanto pretermesso. Se il diseredato, invece, non è legittimario si pone il problema quando il testatore vuole sovvertire l’ordine della legittima. Egli, inserendo la clausola di diseredazione, vuole esclusivamente eliminare dalle categorie previste dalla legge un soggetto. L’effetto indiretto è quello di allargare automaticamente le quote per gli altri successori legittimi. In tal senso la clausola di diseredazione risulta valida e compatibile con il carattere dispositivo attribuito dall’art. 587 c.c. al testamento. Ne consegue che la successione è in parte testamentaria e per metà legittima. Queste due tipologie di successione ben possono concorrere perché presupposto della legittima è la mancanza totale o parziale del testamento. Si smentisce, in questo modo, un ragionamento esegetico da sempre sostenuto per cui il testamento contente la sola diseredazione è nullo per contrasto con le previsioni del codice civile. La replica è stata di pronto utilizzo in quanto la clausola di diseredazione implicitamente produce effetto attributivo con concorrenza di due differenti tipologie di successioni.

È possibile attribuire al nipote attraverso il testamento non l’intera eredità, ma un cespite particolare?

La risposta non può che essere positiva facendo ricorso al legato. il legato è disposizione a titolo particolare che ha, di solito, efficacia traslativa anche se non mancano quelli obbligatori. Alcune tipologie sono espressamente previste dal legislatore anche se è fatta salva la possibilità di introdurre legati atipici.

4.Eredità con beneficio di inventario: cos’è e come funziona?

Cos’è l’eredità con beneficio di inventario?

L’eredità con beneficio di inventario è una forma di accettazione attraverso cui si separano le attività della massa dalle passività di modo tale che l’erede non risponde dei debiti di cui è gravato il de cuius. Si tratta, dunque, si un’ipotesi in cui l’erede non subentra nell’intero universo giuridico del defunto, ma esclusivamente della parte attiva dello stesso.

Quale il procedimento da seguire per accettare l’eredità con beneficio di inventario?

La norma di riferimento è l’art. 584 c.c. L’accettazione col beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e viene inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. Successivamente, precisamente entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione. Precedentemente alla dichiarazione o dopo la stessa deve essere redatto l’inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Se l’inventario redatto in epoca anteriore alla dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto. In caso contrario, se l’inventario è fatto dopo la dichiarazione, l’ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l’annotazione della data in cui esso è stato compiuto.

Il chiamato all’eredità entro quanto tempo deve redigere l’inventario?

 L’art. 485 c.c. dispone espressamente che il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha iniziato ma, per qualsiasi ragione, non ha potuto completarlo, può anche ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi e comprovati motivi, non deve eccedere i tre mesi.  Se i termini suddetti trascorrono senza la redazione dell’inventario, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice. Se, invece, l’inventario è stato compiuto, ma il chiamato che non ha ancora fatto la dichiarazione a norma dell’art. 484 ha un termine ulteriore di quaranta giorni oltre quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza alcuna decisione è considerato ugualmente erede puro e semplice.

Cosa accade se il chiamato all’eredità non è in possesso dei beni?

L’art. 487 c.c. in base a tale evenienza specifica che Il chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni ereditari, può comunque fare la dichiarazione di accettare col beneficio d’inventario. C’è, però, un termine specifico che è quello della prescrizione del diritto il diritto di accettare. In assenza della dichiarazione il chiamato che non è nel possesso dei beni ereditari deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, in assenza si proroga concessa dall’autorità giudiziaria come disposto dall’art. 485. In caso contrario egli è considerato erede puro e semplice. Se, invece, redige l’inventario senza la dichiarazione d’accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario. Se tale procedura non è rispettata il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità’.

Può l’autorità giudiziaria fissare un termine per l’accettazione con beneficio di inventario? In caso affermativo cosa accade?

Certo, l’autorità giudiziaria può assegnare un termine al chiamato che non è nel possesso dei beni. In tal caso egli, entro detto termine, deve compiere anche l’inventario. Se fa la dichiarazione e non l’inventario viene considerato erede puro e semplice. È possibile anche una dilazione del termine su accordo con l’autorità giudiziaria.

Cosa accade nel caso di incapacità del chiamato all’eredità?

Tutti i soggetti con diminuita capacità giuridica e/o di agire ossia i minori, gli interdetti e gli inabilitati non s’intendono decaduti dal beneficio d’inventario se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d‘interdizione o d’inabilitazione se entro tale termine non si siano conformati alle prescrizioni di legge.

Quali sono gli effetti dell’accettazione con beneficio di inventario?

Come già detto in precedenza l’’effetto principale del beneficio d’inventario è quello di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede.

Ne consegue che:

1) l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti 2

) l’erede non deve pagare i debiti ereditari e ilegati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;

3) i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede.

L’erede è responsabile per l’amministrazione dell’eredità?

No, egli non risponde dell’amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave.

È necessaria una garanzia per i beni compresi nell’inventario?

Solo se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono per il valore dei beni mobili compresi nell’inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.

In quali ipotesi l’erede decade dal beneficio di inventario?

Egli decade se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari o stipula transazioni relativamente a questi beni senza l’autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile. Solo per i beni mobili non c’è bisogno dell’autorizzazione se sono trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario. L’erede, inoltre, decade se ha omesso in mala fede di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredità o, al contrario, ha denunziato in mala fede, nell’inventario stesso, passività, in realtà, non esistenti.

L’erede ha l’obbligo di rendimento del conto?

Sì, l’erede deve rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari che possono fare assegnare un termine all’erede. egli, però, non può essere costretto al pagamento con i propri beni in assenza di messa in mora.

Quando può l’erede rilasciare i beni ai creditori e ai legatari?

L’erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, ha facoltà di rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari. Diverse sono le formalità che l’erede deve rispettare. In primis le forme indicate dall’articolo 498, dare avviso ai creditori e ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza; deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni, annotarla in margine alla trascrizione prescritta dall’art. 484, 2° comma c.c. Successivamente deve trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili. Da questo momento ovvero dalla trascrizione la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall’erede non hanno più effetto per i creditori e i legatari. L’erede, successivamente, è obbligato a consegnare i beni al curatore nominato nelle forme di legge. Egli è liberato da ogni responsabilità per le sorti dei beni ereditari solo quando è eseguita la consegna.

Quando è nominato il curatore?

L’art. 508 c.c.  fissa la nomina del curatore una volta trascritta la dichiarazione di rilascio. Competente è il tribunale del luogo dell’aperta successione, su istanza dell’erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d’ufficio. Il curatore deve provvedere alla liquidazione secondo le disposizioni del codice civile. Il decreto di nomina del curatore è anche iscritto, ai fini pubblicitari, nel registro delle successioni. Le ulteriori attività che devono essere espletate, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione, sono di competenza dell’erede. E’ fatta salva l’azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti della somma residua.

Cosa accade se l’erede decade dal beneficio di inventario dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di credito?

Il tribunale del luogo in cui si è proceduto all’apertura della successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l’erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, ha facoltà di nominare un curatore con l’incarico di provvedere alla liquidazione dell’eredità. Successivamente, dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere. Il decreto di nomina del curatore deve essere iscritto nel registro delle successioni e annotato a margine della trascrizione della dichiarazione di accettazione nonchè negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili. L’erede perde l’amministrazione dei beni ed è obbligato alla consegna al curatore. Gli atti di disposizione che l’erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto per creditori e per legatari.

L’accettazione con beneficio di inventario fatta soltanto da uno dei chiamati ha effetto anche per tutti gli altri?

Sì, l’accettazione con beneficio d’inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l’inventario è redatto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione. Tutte le spese dell’apposizione dei sigilli, dell’inventario e di ogni altro atto dipendente dall’accettazione con beneficio d’inventario sono a carico dell’eredità stessa.

Come avviene la liquidazione in caso di accettazione di eredità con beneficio di inventario?

La liquidazione può avvenire una volta scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito. L’erede, in tal modo, provvede, con l’assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie con tutte le autorizzazioni necessarie. Se l’alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio essi non si estinguono mentre le ipoteche non possono essere cancellate fino a quando l’acquirente non deposita il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provvede puntualmente al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dalla legge. L’erede, inoltre, forma, sempre con l’assistenza del notaio, lo stato di graduazione collocando i creditori secondo i rispettivi diritti di prelazione. Questi creditori sono preferiti ai legatari. Tra i creditori che non hanno diritto alla prelazione l’attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti. Se, per soddisfare i creditori, è necessario comprendere nella liquidazione anche l’oggetto di un legato di specie (di cosa determinata) sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari. Questo è l’ordine in cui devono essere soddisfatti i creditori stabilito dal legislatore con apposite e specifiche disposizioni legislative.

Ci sono altri modi che il chiamato all’eredità può utilizzare per separare i propri beni da quelli del defunto?

Sì è possibile la separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede espressamente prevista dal legislatore e disciplinata dagli artt. 512 e ss c.c. essa assicura il soddisfacimento con i beni del defunto dei creditori e dei legatari che l’hanno esercitata a preferenza dei creditori dell’erede quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti. Escluso questo caso i creditori e i legatari non separatisti concorrono con coloro che hanno esercitato la separazione. La parte di patrimonio non separata si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare la quota spettante a ciascun concorrente considerata come attribuita integralmente ai creditori e legatari non separatisti. Hanno diritto alla separazione anche i creditori o i legatari che hanno ulteriori garanzie sui beni del defunto. In ogni caso, anche in presenza della separazione, i creditori e i legatari possono soddisfarsi anche sui beni propri dell’erede. restano, in ogni caso, salve le singole cause di prelazione. Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro tre mesi dall’apertura della successione. Se riguarda beni mobili si esercita attraverso apposita richiesta giurisdizionale con ricorso al tribunale ove si è aperta la successione che ordina l’inventario e fornisce ordini per la conservazione dei beni. Se nel procedimento di separazione sono coinvolti beni immobili e capaci di ipoteca c’è bisogno di iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno di essi. La procedura è quella prescritta dalla legge in relazione alle ipoteche con indicazione specifica del nome del defunto e dell’erede. Non è necessaria l’esibizione di alcun titolo.

5.Successione legittima: avviene fra fratelli, nipoti, zii, cugini?

Cosa è la successione legittima?

La successione legittima è quella tipologia di successione che si apre in assenza di testamento. Quando il defunto non ha disposto attraverso apposito atto dei suoi beni per il tempo in cui ha cessato di vivere è la legge che individua i soggetti cui devolvere l’eredità.

Fratelli, nipoti, zii e cugini rientrano anche all’interno della categoria dei legittimari?

I legittimari sono coloro a cui la legge riserva una quota di eredità che fuoriesce dalla libera disponibilità del testatore. Le categorie di legittimari sono quelle previste dall’art. 536 c.c. ossia coniuge, figli e ascendenti. La disposizione, però, prevede un’ulteriore possibilità: a favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo dei legittimari, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.

La successione legittima avviene fra fratelli, nipoti, zii, cugini?

La norma di riferimento è l’art. 565 c.c. che individua le categorie di successibili. Esse sono: al coniuge, ai discendenti (hanno un capostipite in comune), agli ascendenti, ai collaterali (hanno un capostipite in comune, ma sono esclusi quelli in linea retta), agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite dalla legge.

Quando succedono i fratelli, i nipoti, gli zii e i cugini?

La norma di riferimento sono gli artt. 569 e ss c.c. Se colui della cui eredità si tratta muore senza lasciare prole, ne’ genitori, ne’ fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna. Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea. Nel caso in cui non ci sono prole, ne’ genitori, ne’ altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.

Cosa accade in caso di concorso tra genitori o ascendenti con fratelli e sorelle?

L’art. 571 c.c. fornisce indicazioni in tal senso. La disposizione precisa che se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, a patto che in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà. Altro caso preso in considerazione dal legislatore è quello in cui sono presenti fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che spetta a ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi. Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nei modi stabiliti dalla legge, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell’altro.

Quando la successione si devolve agli altri parenti?

L’art. 572 c.c. prende espressamente in considerazione tale eventualità ossia quella della successione degli altri parenti, quelli non contemplati specificamente negli articoli precedenti. Presupposti sono l’assenza di porle, di genitori, di altri ascendenti, di fratelli, di sorelle o di loro discendenti. Nell’eventualità prospettata la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea. La successione, in ogni caso, non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.

Cosa accade se fratelli, zii, nipoti, cugini concorrono con il coniuge?

L’art. 582 c.c. prevede tale ipotesi disciplinandola espressamente. In tal caso al coniuge sono devoluti i due terzi dell’eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest’ultimo caso la parte che resta è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell’articolo 571 (la norma è dettata in tema di concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle), salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità.

Fratelli, zii, nipoti, cugini possono rinunciare all’eredità?

Sì, certamente. Essi possono rinunciare all’eredità che gli è stata devoluta. L’atto di rinuncia deve essere fatto in forma solenne senza possibilità di equipollenti. La rinuncia non estingue la delazione quindi non osta alla successiva accettazione anche in forma tacita ovvero con comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare.

Quali sono le fasi di accettazione dell’eredità per fratelli, zii, nipoti e cugini?

Anche se si apre la successione legittima, l’eredità non è immediatamente acquistata nel patrimonio del chiamato, perché essa, a differenza del legato, disposizione a titolo particolare, deve essere accettata. L’accettazione non si traduce in un atto personalissimo e, pertanto, può essere effettuata anche a mezzo di rappresentante con apposita procura rilasciata per il compimento di atti di straordinaria amministrazione.

Fratelli, zii, nipoti e cugini come possono accettare l’eredità?

Tre sono le forme di accettazione dell’eredità: espressa, tacita o con beneficio di inventario. Nella prima ipotesi i chiamati dovranno redigere e trascrivere formale atto di accettazione dell’eredità che ad essi è stata devoluta dalla legge. L’accettazione tacita avviene per fatti concludenti ossia per comportamenti espliciti di fratelli, zii, nipoti, cugini che risultano incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità. L’accettazione con beneficio di inventario risulta essere maggiormente complessa. Essa è diretta a separare il patrimonio degli eredi da quello del defunto in modo tale da non rispondere delle passività della massa ereditaria. Per l’accettazione con beneficio di inventario è necessario rendere una dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione che, successivamente, viene inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. Il secondo passaggio, precisamente entro un mese dall’inserzione, è la trascrizione della dichiarazione, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione. Precedentemente alla dichiarazione o dopo la stessa deve essere redatto l’inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Se l’inventario redatto in epoca anteriore alla dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto. In caso contrario, se l’inventario è fatto dopo la dichiarazione, l’ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l’annotazione della data in cui esso è stato compiuto.

Quali sono le fasi che caratterizzano la successione legittima di fratelli, zii, nipoti e cugini?

Le fasi sono tre: vocazione (la chiamata all’eredità), la delazione (la devoluzione dell’eredità) e l’accettazione. Di norma vocazione e delazione coincidono anche se ciò non sempre è vero. I due momenti non sono contestuali, ad esempio, in presenza di una condizione. Prima dell’acquisto e, precisamente, dal momento in cui si apre la successione, l’eredità si trova in una fase di quiescenza e giuridicamente costituisce un patrimonio destinato cui è dedicato un amministratore. Anche il chiamato ha diversi poteri gestori previsti espressamente dall’art. 460 c.c.

Fratelli, zii, nipoti e cugino possono sempre succedere?

Assolutamente no. L’art. 463 c.c., infatti, individua casi in cui l’erede è considerato “indegno” alla successione. Se un fratello, uno zio, un nipote o un cugino chiamato all’eredità si trova in una delle circostanze previste dalla norma non può trattenere l’eredità (secondo il brocardo potest capere sed non potest retinere). Ciò in quanto ha adottato un comportamento ritenuto non adeguato alla qualità di erede. le ipotesi sono specificamente elencate dall’art. 463 c.c. e si riassumono in comportamenti molto gravi, lesivi della persona e della dignità del defunto della cui eredità si tratta. Essi sono:

  1. omicidio volontario o tentato omicidio della persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima in assenza di cause di esclusione della punibilità;
  2. fatti a danno dei medesimi soggetti per cui si applicano le norme sull’omicidio;
  3. calunnia o falsa testimonianza in giudizio penale avverso le persone indicate;
  4. decadenza dalla potestà genitoriale senza reintegrazione;
  5. induzione con dolo o violenza del de cuius a fare, revocare, mutare il testamento o impedimento alle medesime condotte;
  6. soppressione, alterazione, soppressione del testamento;
  7. formazione e uso di testamento falso.

L’esclusione, però, non è definitiva in quanto l’indegno può anche essere riabilitato. Tale soluzione può essere totale o parziale. La prima ipotesi si attua attraverso una disposizione di carattere non patrimoniale fondata sul perdono; la seconda si ha quando il testatore chiama l’indegno a succedere conoscendo la causa di indegnità.

Cosa accade se la titolarità, ad esempio, di un fratello chiamato all’acquisto ereditario viene meno?

La questione risulta essere di facile e pronta soluzione applicandosi le regole generali in tema di successione. Se, infatti, viene meno la quota di uno dei partecipanti si espande quella degli altri così come previsto dal fenomeno dell’accrescimento. La quota, acquistata in tal modo, opera di diritto in modo retroattivo ed è irrinunciabile. È anche possibile che il testatore inibisca tale effetto con contraria volontà attraverso una sostituzione ordinaria ai sensi e per gli effetti degli articoli 688 e ss. c.c. L’accrescimento non produce effetti neanche in caso di rappresentazione prevalendo di su esso.

Cosa accade se fratelli, zii, nipoti e cugini non vogliono o non possono accettare l’eredità?

Se i fratelli, gli zii, i nipoti e i cugini non vogliono o non possono accettare l’eredità opera la rappresentazione a favore dei soggetti indicati dalla norma. La migliore dottrina e giurisprudenza più avveduta rinvengono in questa ipotesi un caso di delazione diretta in quanto il rappresentante succede in modo diretto al de cuius. L’oggetto, in questa occasione, è individuato in base alla posizione del rappresentato in cui subentra il rappresentante.

È possibile sostituire la successione di un fratello al cugino o di un nipote allo zio al cospetto di successione legittima?

Assolutamente no. La domanda non ammette soluzioni diverse in quanto l’istituto è disciplinano proprio per evitare l’apertura della successione legittima nei casi in cui il chiamato all’eredità tramite testamento non vuole o non può accettarla. Con le sostituzioni è la volontà del testatore a prevede il subingresso di diversa persona nel caso in cui il primo istituito non acquista l’eredità cui è chiamato. Nelle sostituzioni presupposto imprescindibile per la loro operatività è proprio il mancato acquisto dell’eredità per impossibilità di accettazione o per assenza di volontà.

Quale la regola per dividere l’eredità tra fratelli, zii, nipoti e cugini?

La regola è che parente più vicino esclude tutti gli altri mentre se vi è parità di grado l’eredità si divide senza distinguere fra linea paterna e linea materna e fra parentela lato duplice o unilaterale.

Possono succedere anche i nipoti non ancora nati?

In caso di successione legittima i nascituri possono succedere se concepiti mentre in presenza di un testamento anche se non ancora concepiti, ma figli di soggetto vivente. Un’impostazione equipara la successione dei nascituri a quella degli adottati.

È possibile attribuite una rendita a un determinato fratello, zio, nipote o cugino?

Certamente, però soltanto attraverso apposita disposizione testamentaria e non anche nella successione legittima. La giurisprudenza più recente ha specificato che in tal caso la disposizione testamentaria che prevede la corresponsione di una rendita ad un soggetto determinato ha natura di legato e non di onere. Il legatario è un avente causa del de cuius, il beneficiario dell’onere dell’onerato.

Fratelli, zii, nipoti e cugini hanno a disposizioni azione a tutela del loro diritto ereditario?

Assolutamente sì. Se i fratelli, i cugini, gli zii e i nipoti accettano l’eredità possono agire con l’azione di petizione ereditaria per recuperare quei beni che sono illegittimamente detenuti da altri soggetti e chiedere, contestualmente, il riconoscimento della loro qualità di erede. in tale sede è anche possibile ottenere la restituzione dei beni. Soggetto passivo dell’azione è colui che possiede i beni ereditari vantando la qualità di erede e, in tal caso, non rileva lo stato soggettivo di buona o di mala fede oppure il soggetto che si è appropriato di detti beni senza titolo alcuno. In tale ultima eventualità la legge richiede necessariamente la mala fede. L’azione è imprescrittibile, ma si ha riguardo a eventuali diritti maturati in capo ai terzi grazie all’usucapione. In relazione ai tempi per veder soddisfatte le proprie ragioni essi variano a seconda della complessità della controversia.

6.Divisione eredità moglie e figli

In quale categoria successoria rientrano moglie e figli?

Il coniuge e i figli rientrano sia nella categoria dei legittimari, coloro cui la legge riserva una quota necessaria dell’eredità, che nell’ambito della successione legittima. Coniuge e figli, infatti, sono menzionati sia dall’art. 536 c.c. che dall’art. 565 c.c. Ad essi, pertanto, spetta una quota di riserva di cui il testatore, in nessun caso, può liberamente disporre, sia la chiamata in assenza del testamento nell’eventualità in cui si apre la successione legittima.

Nella successione dei legittimari quale la riserva a favore dei figli?

Prima di procedere nell’analisi del tema oggetto di trattazione è necessario da subito puntualizzare che i figli naturali sono equiparati a quelli legittimi e agli adottivi. Si tratta di una grande rivoluzione giuridica e sociale posta in essere nell’ambito di una modifica che riguarda l’intero capitolo della filiazione laddove il legislatore ha optato per l’equiparazione dello stato di filiazione. Premesso ciò bisogna focalizzare l’attenzione sull’art. 537 c.c. dedicato interamente alla riserva a favore dei figli compresi, come già precisato, sia quelli legittimi che naturali. Se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.

Quale quota di eredità è riservata al coniuge?

La norma da prendere in considerazione è l’art. 540 c.c. che attribuisce a favore del coniuge la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le ulteriori disposizione, che si analizzeranno di seguito, per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se il defunto risulta titolare del relativo diritto di proprietà o se l’immobile è in comunione. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

I diritti di uso e di abitazione sulla casa coniugale a favore del coniuge superstite trovano applicazione anche nella successione legittima?

sì, i diritti di uso e di abitazione della casa coniugale trovano applicazione anche nella successione legittima per il fondamento logico- giuridico sotteso agli stessi e in quanto l’art. 540, 2° comma c.c. prevede tali diritti anche in casi di concorso con altri chiamati quindi sia in presenza di testamento che in ipotesi di concorso di successione ab intestato nonostante gli artt. 581 e 582 c.c. non li menzionino (la Corte Costituzionale non li ha ritenuti costituzionalmente illegittimi volendo il legislatore solo evitare il cumulo tra la quota riservata e i diritti de quibus). Essi si aggiungono alla quota spettante al coniuge superstite perché prelegati ex lege. Sono riconosciuti anche al coniuge separato se non ha abbandonato la casa. Alcuni li configurano come legato ex lege anche se ciò comporterebbe pregiudizio ai creditori in quanto il coniuge risponderebbe solo entro i limiti della cosa legata. Il loro valore capitale è stralciato dall’asse ereditario per poi procedere alla divisione tra tutti i coeredi.

Con l’attribuzione al coniuge dei diritti di uso e di abitazione si introduce una vocazione anomala?

Sì, l’attribuzione al coniuge dei diritti di uso e di abitazione costituisce una vocazione anomala in quanto introduce un’eccezione al principio di unità della successione e all’uguaglianza delle quote tra coeredi. Si tratta di legato ex lege perché il bene è singolo. Per altra e differente tesi è prelegato se il coniuge non concorre con altri. Un’impostazione esegetica parla genericamente di ampliamento della quota ereditaria. Sono sempre espropriabili e non pongono alcun problema di trascrizione e opponibilità poiché non ci sono conflitti da risolvere prevalendo il diritto di abitazione.

Cosa accade nella successione dei legittimari in caso di concorso tra coniuge e figli?

Il concorso nella successione dei legittimari tra coniuge e figli è disciplinato dall’art. 542 c.c. La norma espressamente prevede che se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. Quando i figli, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.

Cosa accade se chi muore non lascia i figli, ma solo ascendenti e coniuge?

Al coniuge è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto come dispone l’art. 544 c.c. In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti per la successione degli ascendenti.

Il coniuge separato ha diritto a una quota di riserva?

Sì, egli gode degli stessi diritti del coniuge non separato se la separazione non gli è stata addebitata. In caso contrario, se la separazione è avvenuta con addebito, al cospetto di sentenza passata in giudicato, ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. Quest’ultimo è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non può essere superiore a quella della prestazione alimentare goduta. Le stesse regole si applicano nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.

Nella successione legittima cosa accade in caso di concorso tra coniuge e figli?

La norma di riferimento è l’art. 581 c.c. In tal caso il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.

Cosa accade nella successione legittima se è presente solo il coniuge?

Il tale ipotesi, come previsto dall’art. 583 c.c., l’intera eredità si devolve al coniuge superstite.

Il coniuge ha diritto all’eredità se il matrimonio dopo la morte del de cuius è dichiarato nullo?

La disposizione che disciplina tale caso è l’art. 584 c.c. rubricato “successione del coniuge putativo”. Il legislatore ha espressamente disposto che nell’eventualità in esame ovvero se il matrimonio è dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, a quello superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica anche la disposizione del secondo comma dell’articolo 540 relativa ai diritti di uso e di abitazione. Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte. Solo in caso di nuovo matrimonio valido e esistente al momento della morte il coniuge putativo è escluso dalla successione.

Il coniuge separato rientra anche nella successione legittima oppure è solo titolare di una parte di quota riservata in quanto legittimario?

Alla strega delle previsioni dettate per i legittimari, il coniuge separato in assenza di addebito ha gli stessi diritti di quello coniugato ancora al momento della morte. Tale disposizione si giustifica in quanto la separazione, a differenza del divorzio, attenua, ma non scioglie il vincolo matrimoniale.

Il defunto può disporre con testamento a favore dei figli e del coniuge?

Certo. Il defunto può anche attraverso il testamento dividere l’eredità tra figli e coniugi sebbene rispettando le previsioni di legge in relazione alle singole quote.

Se coniuge e figli risultano essere coeredi di beni in comunione possono optare per la divisione?

Assolutamente sì. La divisione dell’eredità è sempre ammessa. Quella ereditaria costituisce una tipologia di comunione incidentale in quanto non voluta dagli eredi né dagli stessi concordata. A differenza della comunione ordinaria essa è improntata al principio della libera disposizione delle quote e si risolve in un fenomeno provvisorio di cui il legislatore facilita lo scioglimento tenuto conto delle numerose controversie che genera la gestione di beni comuni. L’oggetto della comunione ereditaria è costituito dall’intero asse cui si aggiungono i beni provenienti dalla collazione con l’unica eccezione costituita dai debiti che vengono ripartiti pro quota e proporzionalmente. I crediti, invece, entrano a far parte della comunione e non sono divisi in quote, pertanto, per far valere l’intero credito comune senza alcuna necessità di integrare il contraddittorio. La comunione ereditaria si forma anche se sono presenti eredi legittimi o legittimari e testamentari se la massa è unitaria. La divisione non avviene in modo unitario se le masse ereditarie sono diverse sebbene correlate.

Come può il coniuge dividere la sua eredità da quella del figlio?

Tre sono le forme previste per la divisione ereditaria: contrattuale, giudiziale e testamentaria. La prima avviene attraverso un contratto che presuppone l’accordo tra le parti e il contenuto necessariamente patrimoniale di modifica dell’assetto. La divisione giudiziale avviene con apposita domanda al giudice che provvede circa la richiesta delle parti. Le tempistiche della procedura possono variare a seconda della complessità della questione e anche dell’entità della massa ereditaria da dividere. Infine vi è la divisione testamentaria disposta dallo stesso testatore. In tale ipotesi si tratta di atto a causa di morte in quanto utilizzato dal de cuius per disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Differenti le tesi circa la natura di tale divisione che oscillano tra costitutiva e dichiarativa. La questione non appare soltanto teorica in quanto la natura dichiarativa presuppone effetti retroattivi. Ciò comporta che ogni condividente è considerato titolare della quota dal momento dell’apertura della successione. Non voi è, inoltre, un effettivo trasferimento in quanto è esclusa la natura traslativa. Diversamente se si opina per gli effetti costitutivi laddove la retroattività funge esclusivamente da limite temporale del verificarsi degli effetti verso i terzi. Unanime il carattere dell’universalità oggettiva e soggettiva attribuito alla divisione involgendo tutte le situazioni riferite alla comunione e dovendo partecipare tutti i comunisti.

Può il coniuge superstite rinunciare a parte della propria eredità a favore del figlio?

Certamente la rinuncia è sempre possibile. Essa costituisce atto unilaterale (proviene da una sola persona) e non recettizio (ha effetti anche senza l’effettiva conoscenza del destinatario). È sempre revocabile se l’eredità non viene accettata da altro soggetto oppure si prescrive il diritto all’accettazione. Se il coniuge rinuncia alla quota di eredità a favore del figlio è come se non fosse mai stato chiamato. in caso di rinuncia esplicitata per errore, violenza o dolo essa è revocabile come disposto dall’art. 525 c.c. Il coniuge deve redigere l’atto di rinuncia in forma solenne non essendo considerate valide forme equipollenti. È possibile anche l’accettazione successiva in quanto la rinuncia non osta alla delazione. Essa può avvenire anche in forma tacita se il coniuge pone in essere comportamenti ritenuti incompatibili con la volontà di rinunciare.

In caso di divisione dell’eredità tra figlio e coniuge opera l’accrescimento?

L’accrescimento designa il fenomeno per cui se viene meno la titolarità della quota di uno dei partecipanti alla comunione si espande quella degli altri. In tal caso l’acquisto opera di diritto, è retroattivo e non è possibile la rinuncia. L’unico limite è rappresentato dalla volontà contraria del testatore espressa attraverso la previsione di una sostituzione ordinaria.

L’eredità può essere divisa tra coniuge e figli non ancora nati?

Sì, in quanto il nascituro è soggetto ritenuto capace di succedere. Se la devoluzione avviene per legge, come nel caso della successione legittima, possono succedere solo i soggetti già concepiti. Al cospetto di un valido testamento anche i figli non ancora concepiti possono essere destinatari di eredità. Ad essi un’impostazione esegetica equipara gli adottati anche se sulla questione non vi unanimità di vedute per il divieto di demandare a terzi la determinazione dell’erede.

Il figlio può agire contro il coniuge per violazione della quota di eredità a lui riservata dalla legge?

Sì. In primo luogo è necessario il computo della quota riservata attraverso un’operazione complicata che vede sottratti alla massa ereditaria i debiti e aggiunge le donazioni effettuate nell’ultimo ventennio. Successivamente è possibile esperire l’azione di riduzione che spetta al legittimario che ha subito una lesione alla quota riservata (nel nostro caso il figlio). Si tratta di diritto potestativo il cui esercizio passa attraverso l’autorità giudiziaria, è azione a carattere personale che comprende anche quella di restituzione.

7.Eredità senza testamento

È possibile devolvere l’eredità senza testamento?

Assolutamente sì. La successione, infatti, indica il fenomeno per cui un soggetto subentra nell’intero universo dei rapporti giuridici (di solito sia attivi che passivi. È possibile escludere le passività se si accetta l’eredità con beneficio di inventario) di un altro dopo la sua morte. Lo scopo delle previsioni è quello di evitare che situazioni giuridiche restino senza un effettivo titolare. La successione, come indicato dall’art. 457 c.c., può avvenire in due modi:

  1. per legge quando il defunto nulla ha disposto;
  2. per testamento ove sia stato redatto l’atto contenente le disposizioni di ultima volontà.

Ben è possibile, dunque, un’eredità in assenza di testamento intervenendo a colmare le lacune dell’autonomia la legge.

Come è devoluta l’eredità in assenza di testamento?

L’eredità in assenza di testamento è devoluta con l’osservanza delle regole previste per la successione legittima. Essa rientra nel primo gruppo di ipotesi di successioni summenzionate avvenendo per legge. Tale forma, infatti, è utilizzata proprio quando il de cuius non ha provveduto, in tutto o in parte, a disporre delle sostanze di cui risulta essere titolare. Rientrano in questa particolare forma di successione anche quelle anomale ossia in deroga al disposto dell’art. 565 c.c. che prevede le categorie dei successibili (coniuge, discendenti legittimi e naturali, ascendenti legittimi, collaterali, altri parenti e lo Stato secondo l’ordine e le regole previste da legge).

Oltre alla successione legittima ci sono altre forme di successione che avvengono per legge?

No, la successione legittima è l’unica prevista dalla legge. Vi è poi la successione dei legittimari che, però, indica un fenomeno diverso e distinto che opera al cospetto di presupposti diversi. La successione legittima, infatti, come già detto, devolve l’eredità a una particolare categoria di soggetti, indicata dalla legge, in assenza di un atto dispositivo di ultima volontà. Nella successione dei legittimari, invece, si identifica un ambito di eredi cui è attribuita una posizione privilegiata che funge da limite alla libertà di testare. Soltanto la prima, dunque, attua una vera e propria successione. La seconda, al contrario, pone soltanto dei limiti alla libertà del testatore riservendo alle categorie previste dalla legge una quota di eredità che è intangibile e, se lesa, può essere reintegrata attraverso apposita tutela giurisdizionale.

Quali sono le fasi della successione legittima?

Diverse sono le fasi della successione legittima: quiescenza, vocazione e delazione. La vocazione indica la chiamata ereditaria con individuazione del soggetto chiamato a succedere; la delazione riguarda il complesso di situazioni che vengono offerte al chiamato. Di solito queste due fasi coincidono, ma non sempre e, in particolare, in relazione alla successione testamentaria. Si pensi, ad esempio, all’istituzione dell’erede che può avvenire o sotto condizione sospensiva oppure a favore di un nascituro (soggetto non ancora nato, ma concepito).

Cosa accade all’eredità in assenza di testamento?

La domanda è particolarmente delicata e riguarda la fase di quiescenza dell’eredità. Dal momento in cui si apre la successione essa, infatti, entra in una fase di quiescenza e rientra negli ambiti del patrimonio destinato. All’eredità, in tale fase, è attribuito anche un amministratore. Anche il chiamato, in questa fase, non è privo di poteri. In assenza di un curatore, infatti, l’art. 460 c.c. gli attribuisce diverse facoltà di gestione della massa (possibilità di esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, compimento di atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, richiesta di autorizzazioni per vendere i beni non conservabili o conservabili in modo assai dispendioso). Si discute se l’art. 460 c.c. attribuisce obblighi o facoltà. La discussione prende le mosse dall’utilizzo del verbo “potere” contenuto nella disposizione. Argomentando proprio dal tenore letterale della norma una tesi esegetica attribuisce alla un potere che si converte in obbligo di terminate la gestione una volta iniziata analogamente alla situazione descritta dall’art. 2028 c.c. (gestione di affari altrui). In tal senso l’art. 460 c.c. andrebbe ad integrare un’ipotesi specifica di negotiorum gestio. Altro e diverso filone afferma che il chiamato è onerato da un vero e proprio obbligo di curare l’eredità assumendo la qualifica di amministratore ex lege.

Lo stato di giacenza dell’eredità cessa con il testamento?

Assolutamente no. La giacenza dell’eredità cessa con l’accettazione.

In questa fase, ovvero nella fase di quiescenza, è ammissibile la divisione per quote dell’eredità?

Sulla questione non ci sono unanimità di vedute. Differenti sono le tesi che si sono sviluppate ad opera della migliore dottrina e della giurisprudenza maggiormente avveduta. Una prima tesi ne afferma l’inammissibilità tenuto conto della circostanza per cui i il chiamato, una colta ottenuto il possesso, ha a disposizione l’intero patrimonio. Altra e diversa impostazione ritiene possibile la giacenza pro quota solo in caso di chiamata solidale in quanto, esclusivamente in tale eventualità, opererebbe l’accrescimento. Una terza e ultima teoria ritiene senza dubbio ammissibile la giacenza pro quota, in quanto il chiamato può trovarsi in conflitto di interessi con altri e curare solo la sua parte.

In assenza di testamento come si diviene titolari della qualità di erede?

Se manca il testamento e opera la successione legittima si diviene eredi tramite l’accettazione. Si passa, in tal modo, alla seconda fase della successione. Anche in assenza di testamento, infatti, la semplice chiamata per legge, non comporta l’immediato acquisto dei beni ereditari in quanto l’eredità, a differenza del legato, ha bisogno dell’accettazione. L’accettazione non è atto personalissimo e, pertanto, può essere effettuata anche da un rappresentante con apposita procura costituendo un atto di straordinaria amministrazione.

In assenza di testamento come avviene l’accettazione dell’eredità?

L’accettazione può assumere varie forme. Essa, infatti, può avvenire per forma espressa oppure in maniera tacita per atti concludenti o, ancora, con beneficio d’inventario (si accettano soltanto le attività della massa senza le passività). In rarissime ipotesi l’acquisto dell’eredità avviene senza accettazione come, ad esempio, nel caso si scelga l’accettazione con beneficio di inventario e trascorre inutilmente il termine per redigerlo.

In assenza di testamento è possibile esperire l’azione ereditaria per ottenere il riconoscimento della qualità di erede e il possesso dei beni ereditari?

Assolutamente sì, una volta. Questa azione, dunque, può essere esperita avverso due categorie di soggetti:

1- possiedono asserendo di essere eredi nel qual caso non rileva la buona o la mala fede del possessore se non in ordine ai frutti;

2- si sono appropriati dei beni ereditari senza alcun titolo che necessariamente sono in mala fede.

Il chiamato all’eredità in assenza di testamento deve necessariamente accettarla oppure può anche rinunciare?

È sempre possibile la rinuncia all’eredità. La rinuncia costituisce atto unilaterale (manifesta la volontà di un solo soggetto) non recettizio (produce effetti indipendentemente dalla conoscenza dell’altra parte, quindi, al momento dell’emissione). L’erede, in tal caso, è considerato come se non fosse mai stato chiamato. La rinuncia ha, pertanto, effetto retroattivo anche se diviene definitiva quando la medesima massa ereditaria è accettata da altro e diverso soggetto oppure se si prescrive il diritto di accettare. È sempre revocabile, come disposto dall’art. 525 c.c., fino al termine ultimo di accettazione se non sono intervenuti altri chiamati e senza pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sui beni ereditari.

Quali sono i soggetti chiamati all’eredità in assenza di testamento?

L’art. 565 c.c. nomina tra i successibili il coniuge, i discendenti naturali e legittimi, gli ascendenti legittimi, i collaterali, gli altri parenti e lo Stato.

In assenza di testamento possono succedere anche i figli non ancora nati, ma concepiti?

I nascituri possono succedere per legge se concepiti o per testamento se non ancora concepiti, ma figli di un soggetto vivente.

I figli non ancora nati, ma concepiti nella successione senza testamento sono equiparato agli adottati?

Si tratta di ipotesi molto discussa. Un’impostazione opta in senso negativo per violazione del disposto dell’art. 631 c.c. (disposizioni rimesse all’arbitrio di un terzo) secondo cui il testatore non può domandare a terzi la determinazione dell’erede.

Nella successione senza testamento possono essere chiamati ad accettare l’eredità anche le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti?

Certo. Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti possono succedere però con obbligo di accettazione con beneficio di inventario. L’onere è previsto per tutelare il patrimonio delle persone giuridiche e degli enti obbligati a accettare escludendo i debiti, le passività dalla massa.

In assenza di testamento ogni chiamato all’eredità può succedere?

Assolutamente no. Ci sono, infatti, dei casi individuati dall’art 463 c.c. in cui il soggetto chiamato all’eredità è considerato “indegno” alla successione, pertanto, non può trattenere l’eredità (secondo il brocardo potest capere sed non potest retinere). Si tratta di ipotesi molto gravi e indicate tassativamente nel codice civile:

  1. omicidio volontario o tentato omicidio della persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima in assenza di cause di esclusione della punibilità;
  2. fatti a danno dei medesimi soggetti per cui si applicano le norme sull’omicidio;
  3. calunnia o falsa testimonianza in giudizio penale avverso le persone indicate;
  4. decadenza dalla potestà genitoriale senza reintegrazione;
  5. induzione con dolo o violenza del de cuius a fare, revocare, mutare il testamento o impedimento alle medesime condotte;
  6. soppressione, alterazione, soppressione del testamento;
  7. formazione e uso di testamento falso.

In assenza di testamento è possibile riabilitare l’indegno?

Sì, l’indegno può anche essere riabilitato. La riabilitazione può essere totale (disposizione di carattere non patrimoniale fondata sul perdono) o parziale (il testatore chiama l’indegno a succedere conoscendo la causa di indegnità).

In assenza di testamento opera l’istituto della rappresentazione?

Se l’istituito non vuole o non può accettare l’eredità opera la rappresentazione a favore dei soggetti indicati dalla norma. Si tratta di un caso di delazione diretta in quanto il rappresentante succede in modo diretto al de cuius. L’oggetto, in questa eventualità, è determinato per relazione e in base alla posizione del rappresentato in cui subentra il rappresentante.

In assenza di testamento opera l’istituto dell’accrescimento?

Sì, l’istituto dell’accrescimento opera se viene meno la quota di uno dei partecipanti. L’effetto consiste nell’ espandersi della degli altri. In questo caso l’acquisto opera di diritto in modo retroattivo ed è irrinunciabile. L’accrescimento, invece, non esplica i suoi effetti in presenza di una volontà contraria del testatore che ha previsto una sostituzione ordinaria ai sensi e per gli effetti degli articoli 688 e ss. c.c. e neanche in caso di rappresentazione prevalendo di su esso.

È possibile in assenza di testamento l’accrescimento volontario?

La questione è assai discussa. In dottrina e in giurisprudenza si discetta sulla possibilità di un accrescimento volontario che, però, riguarderebbe il testamento e l’autonomia testamentaria. In assenza di testamento, pertanto, non sarebbe comunque possibile. Al cospetto di un atto di ultima volontà secondo una prima impostazione il de cuius potrebbe solo impedire l’accrescimento, ma non derogare ai presupposti previsti per lo stesso. Tale tesi riscostruisce il fenomeno come un’ipotesi di sostituzione reciproca. Altri studiosi individuano nell’accrescimento un momento volontaristico con possibilità per il testatore di rendere operante l’istituto anche al di fuori dei casi previsti dalla legge.

In assenza di testamento sono possibili le sostituzioni?

No in quanto l’istituto è disciplinano proprio per evitare l’apertura della successione legittima nei casi in cui il chiamato all’eredità tramite testamento non vuole o non può accettarla. Con le sostituzioni il testatore prevede il subingresso di diversa persona nel caso in cui il primo istituito non acquista l’eredità cui è chiamato. Presupposto per l’operatività è, proprio, il mancato acquisto dell’eredità per impossibilità di accettazione o per assenza di volontà in tal senso.

In assenza di testamento è possibile la sostituzione fedecommissaria?

Assolutamente no in quanto rientra nell’ambito delle sostituzioni che, come detto, servono proprio per evitare l’apertura della successione legittima. Il testatore si premura di individuare altri chiamati nel caso in cui quelli principali non possono o non vogliono accettare. Essa rientra tra le ipotesi particolari di sostituzione. Attraverso una disposizione testamentaria si istituisce erede o legatario un soggetto gravato dall’obbligo di conservare i beni ricevuti che, dopo la sua morte, andranno a altra persona. Si distingue da quella compendiosa nulla perché disposta al di fuori dei casi di cui all’art. 692 c.c., ma passibile di conversione in sostituzione ordinaria valida. È ammesso anche il fedecommesso de residuo quando l’istituito deve restituire ciò che resta senza alcun obbligo di conservazione.

8.L’autonomia testamentaria

Il testatore nella redazione del testamento è libero di scegliere il contenuto e le forme dell’atto?

L’interrogativo si pone in quanto in ambito testamentario manca una previsione analoga a quella contenuta nell’art. 1322 c.c. in materia di autonomia contrattuale. Vi è, pertanto, almeno in apparenza, divieto assoluto di creare negozi atipici. In tal senso il testatore non può utilizzare altri strumenti alternativi al testamento anche per il disposto dell’art. 458 c.c. in tema di divieto di patti successori. Il testamento è signore incontrastato.

Il contenuto del testamento è esclusivamente quello tipizzato dalla legge?

Il testamento ha contenuto bloccato ossia può prevedere solo per le materie che la legge attribuisce: patrimoniale (istituzione di erede o di legatario) o non patrimoniale nei limiti di cui agli artt. 587 ss c.c. In tal senso vi è un blocco totale dell’autonomia negoziale anche se l’esperienza più recente, nella realtà, ha voluto fare un passo in avanti e affievolire tale dogma.

Perché sono vietati altri negozi diversi dal testamento attraverso cui si dispone dei propri beni per un tempo successivo alla morte?

La tesi tradizionale parte dal presupposto per cui il testamento altro non è che un supplente rispetto alla successione legittima, prevista dalla legge che è ritenuta l’unica idonea alla migliore composizione degli interessi in gioco. Bisogna evitare, infatti, la dispersione del patrimonio e solo in presenza di un valido testamento il legislatore consente deroghe sebbene blocca il contenuto dell’atto di ultima volontà. La dottrina più recente e la giurisprudenza maggiormente avveduta contestano tali presupposti affermando che il vero e unico fondamento logico- giuridico alla base della disciplina del fenomeno successorio è la tutela della famiglia. Essa non è la sola a essere tutelata in quanto se manca interviene lo Stato quale chiamato all’eredità. Si allarga, in tal modo, la categoria dei successibili. 

Cosa sono i patti successori?

I patti successori sono patti a causa di morte, ma stipulati tra soggetti viventi con cui si dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui il soggetto avrà cessato di vivere. I patti rinunciativi e quelli dispositivi non sono mortis causa poiché riguardano una successione altrui e non propria. Sono, in tal modo, ricondotti nell’abito degli atti tra vivi.

Perché i patti successori sono vietati?

Il problema parte dalla lettura dell’art. 458 c.c. che commina la nullità per ogni convenzione con cui si dispone della propria successione o si dispone/ rinuncia a diritti su una successione non ancora aperta. Essi sono vietati per ragioni di ordine pubblico volendo evitare ai giovani inesperti di dilapidare i diritti di una futura successione e il votum captandae mortis.

I patti istitutivi sono accordi tra soggetti per disporre di una successione con natura mortis causa (a causa di morte), quindi, potrebbero scontrarsi con il divieto di cui all’art. 458 c.c.

Quanti tipi di patti successori esistono?

Esistono tre tipi di patti successori:

  1. istitutivi
  2. dispositivi
  3. rinunciativi

Cosa sono i patti istitutivi?

Con i patti istitutivi si dispone della successione. Si tratta di un accordo tra due soggetti con cui taluno dispone in favore dell’altro delle proprie sostanze per il tempo in cui ha cessato di vivere. È un contratto consensuale, un testamento camuffato. Sono vietati in quanto introducono un contratto che contrasta con i principi generali in tema di testamento quali la libertà, la revocabilità testamentaria, la tipicità delle cause di prelazione. Essi hanno una struttura peculiare: il loro oggetto non è un bene attuale, ma un’aspettativa. Ci si riferisce, in tal senso, di “diritto al diritto” guardando il momento della morte. È soltanto in quell’istante, infatti, che il bene maturerà nel patrimonio del soggetto. Due sono i momenti principali nel funzionamento del patto istitutivo: il diritto all’acquisto dell’eredità e quello ai beni che formano l’eredità che si consolida con la morte. È questo particolare funzionamento che rende dubbia la loro validità in quanto contrastano con i principi fondamentali in materia di successione ovvero la tipicità delle cause di delazione, la revocabilità del testamento e la libertà testamentaria.

Cosa sono i patti rinunciativi e dispositivi?

Con tali patti il soggetto rinuncia o dispone di diritti che possono conseguire a una successione futura. Non si dispone della propria successione quindi non sono classificabili come atti mortis causa. In entrambi i casi l’oggetto è futuro in quanto si trasferisce o si rinuncia a beni che esplicheranno le loro potenzialità solo successivamente. Il fondamento logico- giuridico è la tutela dell’ordine pubblico e del buon costume impedendo ai giovani di distruggere un’eredità non ancora aperta.

Non si individua alcuno spazio per l’autonomia negoziale in atti diversi dal testamento?

Un primo tentativo in tal senso è stato fatto affermando che, in realtà, i patti successori vietati dall’art. 458 c.c. sono solo quelli che hanno efficaci traslativa ovvero con oggetto un diritto acquistato al momento della morte del de cuius in quanto espleterebbero la medesima funzione del testamento. Sarebbe possibile, in tal senso, affermare la validità di patti a efficacia obbligatoria, come una sorte di preliminare di testamento (patto successorio istitutivo). Con questi patti ci si obbliga a una nuova manifestazione di volontà non avendo efficacia traslativa immediata. In particolare, nei patti istitutivi a fare testamento a favore di qualcuno, in quelli istitutivi/rinunciativi a disporre di un’eredità altrui. Due sono le fasi che caratterizzano entrambe le forme:

1- la stipulazione del patto obbligatorio

2- l’atto esecutivo

Come si distinguono i patti successori obbligatori dagli altri atti mortis causa?

Il problema si pone perché i patti successori obbligatori potrebbero confondersi con il testamento, con la vendita di eredità o con una rinuncia all’eredità. Per verificare la reale natura il riferimento è alla volontà del soggetto che pone in essere l’atto. è la volontà del soggetto a fugare qualsiasi dubbio dell’interprete. Se l’atto viene stipulato in esecuzione del patto allora è sicuramente invalido, in caso contrario ovvero se stipulato con la consapevolezza dell’invalidità dell’atto quindi espressione della libera autodeterminazione del soggetto è valido.

Nel momento in cui il de cuius muore e c’è un testamento a favore di Tizio oppure Tizio vende l’eredità oppure Tizio rinuncia all’eredità. Tutte le operazioni sono apparentemente valide. Come si stabilisce se il testamento è valido?

La tesi più ragionevole si ispira alla teoria negoziale del preliminare. Bisogna vedere se quando a valle si compie il negozio esecutivo esso è stato fatto con la volontà di eseguire il patto a monte oppure è frutto dell’autonomia del soggetto. Nel primo caso il negozio è nullo; nel secondo è valido. Tutto dipende dall’atteggiamento mentale dell’atto esecutivo. Se il de cuius lo ha stipulato perché obbligato si ricade nel divieto di cui all’art. 458 c.c. Se lo stipulante si era completamente dimenticato del patto l’atto è valido.

Quale la differenza tra il testamento e i patti successori?

Nel testamento i beni sono sempre considerati come un “quod superest” ossia come l’insieme dei beni che sopravvive nel patrimonio del soggetto dopo la sua morte. Il patrimonio non è quello esistente, ma quello residuo alla morte. Il testamento rischia di non fotografare più la realtà attuale poiché si applica a una realtà materiale che può essere cambiata rispetto al momento della stipulazione. In altri termini, il patrimonio è diverso quando il testamento è aperto. Nel testamento, inoltre, i beni devono essere necessariamente considerati in modo unitario. Per tale motivo può accadere che se l’erede deve succedere in un’azienda rischia di essere impreparato. In ambito aziendale, per di più, il testamento ripartisce il bene per quote incompatibilmente con la natura unitaria del bene.

Oltre al testamento ci sono altri negozi a causa di morte?

Sì esistono altri negozi trans e post mortem. Si tratta di veri e propri contratti con cui si dispone in vista della futura successione.

Quali sono le caratteristiche che questi negozi devono avere?

Diverse sono le caratteristiche che tali negozi devono avere per essere validi. Le principali sono:

  1. lo spoglio deve essere immediato: il trasferimento dei beni deve avvenire subito.
  2. All’avente causa deve essere attribuito un vero e proprio diritto di proprietà sui beni sebbene finchè non avvenga la morte il negozio è sempre modificabile e revocabile. La morte ha quale unica conseguenza quella di consolidare gli effetti del negozio. I due acquisti risultano essere cumulabili. La morte è solo un’occasione. Non ci sono patti successori in quanto la morte non è causa. I negozi sono fatti in vista della morte e non a causa della stessa.

È valida la donazione mortis causa?

Secondo l’impostazione prevalente essa è nulla in quanto svolge la funzione tipica del testamento. Nella prassi essa è molto diffusa, ma in diverse forme. Il riferimento è alla donazione cum moriar, si moriar, si praemoriar.

In cosa consiste la donazione cum moriar?

La donazione cum moriar è sottoposta a un termine iniziale di efficacia costituito proprio dalla morte del soggetto. Si tratta, dunque, di una donazione sottoposta a termine iniziale. Molti dubbi ci sono, sia in dottrina che in giurisprudenza, circa la sua validità. L’impostazione maggioritaria nega validità alla donazione cum moriar perché patto successorio istitutivo con cui si dispone delle proprie sostanze per il tempo posteriore alla morte. La sua funzione è solo quella di differire il trasferimento al momento della morte.

In cosa consiste la donazione si moriar?

La donazione si moriar è sottoposta alla condizione sospensiva della morte del donante in determinate circostanze.

Cosa è la donazione si praemoriar?

La donazione si praemoriar è sottoposta alla condizione sospensiva della premorienza del donante.

Le donazioni si moriar e si praemoriar sono valide?

La prima è subordinata alla morte in determinate circostanze, la seconda al criterio temporale della premorienza. In entrambi i casi le condizioni operano ex tunc ovvero con effetti retroattivi reali. Lo spoglio è come se fosse immediato. Tale circostanza induce la dottrina e la giurisprudenza, in linea con i principi generali, ad ammetterne la validità in quanto il bene fuoriesce dalla sfera giuridica del donante quando è ancora in vita. Si tratta di normali successioni sottoposte, però, alle condizioni sospensive.

È valido un contratto di mandato post mortem?

Il mandato è il contratto attraverso cui un soggetto si obbliga al compimento di uno o più atti giuridici per conto di un altro. La dottrina distingue tre tipologie di mandato post mortem:

  1. mandato post mortem (il mandatario si obbliga a trasmettere al terzo i beni dopo la morte del mandante). È nullo per contrasto con l’art. 458 c.c. ovvero con il divieto dei patti successori;
  2. mandato post mortem exequendum (il mandatario si obbliga al compimento di una determinata attività dopo la morte del soggetto). Se sono attività meramente materiali esso è valido;
  3. mandato post mortem unilaterale (il mandato in questo caso è contenuto nel testamento e attraverso esso si incarica il mandatario di compiere una determinata attività dopo la morte del mandante). Esso è pienamente valido rientrando anche l’ipotesi dell’esecutore testamentario di cui all’art. 700.

Risulta validamente stipulato un contratto di mantenimento vitalizio a causa di morte?

Il contratto di mantenimento vitalizio condivide con la rendita vitalizia l’aleatorietà. È stipulato dalla persona anziana in previsione della morte e serve per trasferire o promettere il trasferimento della proprietà di un bene immobile. In cambio si ottiene il mantenimento.

Tale trasferimento immobiliare è a causa di morte o trans/ post mortem?

Il trasferimento attuato attraverso la stipula di un contratto di mantenimento vitalizio ha causa di tipo assistenziale sia se si trasferisce il bene immobile sia se si promette di trasferire. Esso è considerato valido se vi è corrispettività in quanto, in tal caso, non è negozio stipulato a causa di morte.

Cosa accade al contratto a favore di terzo alla morte dello stipulante?

La norma di riferimento è l’art. 1412 c.c. che consente al promittente di obbligarsi ad eseguire la prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante e, in tal caso, essendoci la previsione normativa non si pone alcun problema di validità. Nell’ipotesi di contratto a favore di terzo il legislatore ha deciso di prevede espressamente le sorti del contratto alla morte dello stipulante anche per il disposto dell’art. 1372 c.c. che limita la produzione degli effetti del negozio solo tra le parti.

9.Cosa sono i patti di famiglia?

I patti di famiglia sono espressamente previsti nel codice civile?

Sì, i patti di famiglia sono previsti e disciplinati dall’art. 768 bis c.c. introdotto dalla legge n. 55 del 2006. Essi sono definiti come il negozio con cui, coerentemente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti. L’obiettivo è quello di evitare il frazionamento aziendale consentendo la continuità in famiglia attraverso apposita disposizione dell’imprenditore per il tempo in cui ha cessato di vivere. Si garantisce, in tal modo, anche l’unitarietà dell’impresa e si premia l’erede più meritevole.

Quale forma deve rivestire il patto di famiglia?

Il patto di famiglia deve essere stipulato per atto pubblico a pena di nullità. È richiesta, pertanto, una forma solenne a pena di validità dell’atto che è quella dell’atto pubblico. La sanzione per l’inosservanza della forma è quella della nullità. Per la particolare materia del patto di famiglia il legislatore ha preferito la forma dell’atto pubblico a scapito del principio di libertà delle forme degli atti. La materia è quella testamentaria, pertanto, si vogliono consolidare in forme solenni le disposizioni di ultima volontà.

Quali soggetti devono partecipare al patto di famiglia?

Al patto di famiglia devono partecipare tutti i soggetti che rientrano nella categoria dei legittimari quando si stipula il patto stesso, quindi, il coniuge e i discendenti.

Quale la finalità del patto di famiglia?

Il fondamento logico- giuridico del patto di famiglia è quello di consentire la continuità generazionale nel complesso aziendale. Si evita la disgregazione della massa unitaria compensando gli altri eredi con una somma di denaro o con valori in natura pari alla quota che gli spetterebbe se la successione si aprisse in quel momento. L’istituto è stato introdotto nell’ordinamento a seguito di spinte internazionali e unionali proprio per garantire la continuità aziendale. Le norme in tal senso sono la Raccomandazione della Commissione del 7.12.1994 che prevede proprio la necessità di dotare l’imprenditore di strumenti utili per la successione a causa di morte nell’azienda.

Ci sono altri partecipanti ai patti oltre agli assegnatari?

Sì proprio in quanto essi sono utilizzati quale valida alternativa al testamento. L’art. 768 quater c.c., infatti, prevede che ai patti oltre agli assegnatari devono essere presenti tutti i soggetti che sarebbero legittimati se in quel preciso momento si aprisse la successione. A questi ultimi spetta la liquidazione del valore corrispondente alla propria quota. Si evita, in tal modo, anche il contenzioso giudiziario sotto forma di azione di riduzione se il valore del lascito dovesse eccedere la porzione di disponibile.

Se c’è un patto di famiglia si applica lo stesso la collazione?

Assolutamente no. Essa è esclusa dallo stesso meccanismo dei patti di famiglia. L’art. 737 c.c., infatti, prevede che i discendenti che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi le donazioni ricevute. In questo modo si stabilizzano le attribuzioni patrimoniali fatte tramite il patto di famiglia. Si ritiene, pertanto, esclusa l’applicabilità dell’istituto della collazione che mira proprio a rendere precarie le attribuzioni patrimoniali avvenute con la successione.

In presenza di un patto di famiglia posso agire con l’azione di riduzione per recuperare ciò che mi è dovuto?

Assolutamente no, perché i diritti dei legittimari sono soddisfatti con il controvalore della loro quota. Si bilancia, in tal modo, l’interesse di questi ultimi con quello dell’imprenditore. I due interessi in conflitto trovano composizione attraverso il soddisfacimento della quota.

Se alla stipula del patto di famiglia non partecipano i legittimari esso è nullo per contrasto con norma imperativa?

La risposta a tale domanda non è univoca in quanto bisogna distinguere tra legittimari presenti al momento della stipula del patto la cui mancata partecipazione comporta la nullità della statuizione per contrasto con norme imperative. In tal caso, al più, sarebbe possibile convertire il patto in una donazione modale. Ci sono, poi, i legittimari sopravvenuti, come disposto dall’art. 768 sexies c.c., i quali non possono far altro che accontentarsi del pagamento che hanno ricevuto.

I patti di famiglia contrastano con le altre norme dettate in materia successoria?

I patti di famiglia comportano una stabilizzazione di tutte le attribuzioni patrimoniali create con la sua stipula. Per tale motivo non trovano applicazione sia la collazione che la riduzione in quanto mirano ad ottenere l’effetto contrario ovvero la precarizzazione dei conferimenti.

Il patto di famiglia contrasta con i patti successori?

Su tale questione dottrina e giurisprudenza non hanno unanimità di vedute. Diverse sono le ipotesi formulate dagli esegeti a causa della complessità del tema e della molteplicità degli istituti chiamati in causa.

Le principali teorie che si contendono il campo sono:

  1. il patto di famiglia non rientra nel divieto di patti successori perché è atto tra vivi. Non si dispone, infatti, delle proprie sostanze dopo la morte, ma solo la rilevanza è con effetti traslativi immediati. Non sussistono, pertanto, i requisiti nei negozi mortis causa attuandosi lo spoglio immediatamente con la sola rilevanza posticipata alla morte dell’imprenditore.
  2. è un patto dispositivo di successione non ancora aperta in quanto i legittimari accettano una somma che si surroga alla loro quota di legittima e avente il medesimo valore;

3 è patto rinunciativo dell’azione di riduzione accettando la somma a tacitazione della legittima. La norma di riferimento è l’art. 768 quater c.c. che esclude l’esercizio dell’azione di riduzione. I legittimari, infatti, accettando la somma a tacitazione della legittima stanno rinunciando proprio all’esercizio dell’azione di riduzione. Tale rinuncia viene intesa come patto rinunciativo.

  1. è contratto divisorio anticipato legato alla situazione che si verifica tra i coeredi dopo l’apertura della successione. La vicenda si innesta nell’ambito della comunione ereditaria e cessa con la richiesta di divisione che può sempre essere chiesta dai coeredi anche in presenza di una precisa volontà del testatore in tal senso.

Cosa accade se alla stipulazione del patto non partecipano i legittimari presenti?

In questo caso la mancata partecipazione dei legittimari presenti al momento della conclusione del patto comporta la nullità dello stesso per contrarietà a norme imperative. Il patto, infatti, può sempre essere convertito in un negozio diverso come la donazione modale.

Cosa accade se alla stipulazione sopravvengono dei legittimari?

I legittimari sopravvenuti alla stipula del patto nulla possono fare. Essi devono solo accettare il pagamento e, se lo stesso non è effettuato, possono agire per l’annullamento.

Un soggetto incapace può partecipare al patto di famiglia?

Il problema si è posto in particolare in relazione ai minori ed ai beneficiari dell’amministrazione si sostegno.

Cosa accade se al patto di famiglia partecipano soggetti con età inferiore ai diciotto anni?

Se il minore è beneficiario diretto dell’azienda i genitori devono domandare l’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio dell’impresa al giudice tutelare come disposto dall’art. 320 co. 5. Se, invece,  il minore partecipa al patto semplicemente come legittimario il genitori devono domandare l’autorizzazione al giudice tutelare ex art. 320 co. 3. In questo ultimo caso la stessa è subordinata al riscontro dei caratteri della necessità o utilità evidente per il minore.

Cosa accade se al patto partecipa il beneficiario dell’amministrazione di sostegno?

L’assistenza del curatore è necessaria solo se dal decreto di nomina si ne evince espressamente la necessità. L’amministrato, infatti, conserva la capacità per tutti gli atti che non siano stati specificamente indicati nel decreto.

È valida la clausola inserita ne patto attraverso cui si condiziona l’effetto traslativo al momento in cui il beneficiario effettivamente liquiderà i legittimari partecipanti?

Sì, essa è valida.  Con tale clausola si intende responsabilizzare ancora di più la posizione del beneficiario e prevenire suoi possibili abusi. 

È valida la clausola inserita nei patti di famiglia con cui si prevede una condizione risolutiva in caso di cattiva gestione da parte dell’assegnatario?

Sì è valida anche se diversi sono i percorsi esegeti seguiti per ammetterne la legittimazione. Una prima impostazione ha ritenuto di applicare analogicamente l’art. 791 c.c.  in tema di donazione. Altra e diversa tesi, negando l’applicabilità di questa norma, ha voluto verificare la compatibilità di questa condizione risolutiva con gli scopi del patto di famiglia ovvero quello di garantire stabilità generazionale.

È ammissibile un patto di famiglia con riserva di usufrutto a favore del disponente?

Un’impostazione afferma che la riserva di usufrutto sarebbe incompatibile con lo scopo del patto di famiglia perché se lo scopo del patto di famiglia è quello di favorire il passaggio generazionale dell’azienda è chiaro che la riserva di poteri di gestione in capo al disponente è del tutto incompatibile con questo obiettivo. 

Cosa accade se sopravviene un altro legittimario?

Al centro del dibattito si pone, in tal caso, l’art. 768 sexies che prevede espressamente tale ipotesi. La giurisprudenza più recente e la dottrina maggiormente avveduta affermano che questa norma impedisce di prevedere anticipatamente una condizione risolutiva. Differente filone esegetico specifica che la clausola deve intendersi come patto in ogni caso meritevole di tutela proprio in quanto la nascita di un nuovo legittimario potrebbe di sicuro rimettere in discussione tutto l’assetto di interessi divisato dalle parti originarie.

Posso inserire nel patto di famiglia il divieto di alienazione?

 Il divieto di alienazione si sostanzia in una clausola con cui il disponente obbliga il beneficiario a non cedere l’azienda.  Essa è di sicuro in linea con gli scopi del patto di famiglia, ossia favorire il passaggio generazionale ed all’interno della famiglia dell’azienda è chiaro che il disponente può avere tutto l’interesse a che quell’azienda resti in famiglia. Di sicuro, però, deve applicazione la norma contenuta nell’art. 1379 c.c. che prevede che il divieto di alienazione è valido se è contenuto in convenienti limiti di tempo e soddisfa un interesse apprezzabile e meritevole di una delle parti.

Come può essere sciolto il contratto?

La norma di riferimento è l’art. 768 septies c.c. Esso prevede la modifica o lo scioglimento attraverso e secondo due diversi modi: differente contratto che, però, ha le caratteristiche e gli stessi presupposti oppure attraverso il recesso, però, solo se espressamente previsto nel contratto. in tal caso è necessaria una dichiarazione rivolta agli altri contraenti certificata da un notaio. Le due sono tra loro coordinate.  Il contratto, infatti, riguarda la prima modalità e tutte le parti devono essere d’accordo per modificare o sciogliere il vincolo. Si crea, in tal modo, un contratto modificativo o solutorio che deve avere la stessa forma del patto  di famiglia. Per il recesso il codice specifica che non si tratta di un’ipotesi di recesso legale ma convenzionale per cui c’è bisogno di una clausola apposita. Esso costituisce un atto recettizio nel senso che il notaio deve essere garante e certificare che la dichiarazione di recesso è conosciuta dalle altre parti del contratto.

Quali sono le sorti del contratto a seguito del recesso?

Non è possibile affermare lo scioglimento dell’intero contratto, perché altrimenti sarebbe rimesso all’arbitrio del singolo. L’unica soluzione è quella di ritenere che il recesso abbia come solo effetto quello di stralciare il singolo soggetto dall’intero rapporto contrattuale che però rimane perfettamente valido ed efficace tra le altre parti; anche questa soluzione però presenta qualche problema. Se a recede è il legittimario non assegnatario del bene non dovrebbe esservi nessun problema poichè quel recesso ha come unico effetto quello di obbligare il legittimario a restituire quanto ricevuto.

Al patto di famiglia devo partecipare sia i legittimari esistenti al momento della stipula che quelli sopravvenuti?

Sì, certamente. Tale soluzione è il risultato del combinato disposto degli artt. 768 quater e 768 quinquies c.c. Ad essere richiamato anche l’art. 1372 c.c. sull’efficacia del contratto limitata alle parti che lo stipulano con possibilità di intaccare la sfera dei terzi solo se essi partecipano al contratto stesso. Tali previsioni fanno sicuramente affermare che al patto di famiglia devono partecipare sia i legittimari sopravvenuti che quelli esistenti. Le inosservanze di tale prescrizione sono, però, sanzionale soltanto in relazione ai legittimari esistenti e pretermessi attraverso la nullità. I legittimari sopravvenuti, invece, devono soltanto accettare quanto solo devoluto come controvalore della quota che gli spetta.

10.Successioni e legati

Quale il fondamento logico- giuridico delle successioni?

Alla base della disciplina delle successioni vi è la tutela dell’ordine pubblico. La necessità è quella di evitare che i rapporti giuridici si estinguano con la morte del de cuius. Diversamente opinando si creerebbero disordini poiché i beni diventerebbero res nullius e estinguendosi il possesso chiunque potrebbe pretendere di impadronirsene.

Quanti tipi di successioni esistono?

Esistono due tipi di successioni: quella legittima avente fonte legale che interviene in assenza del testamento. L’altra ha fonte testamentaria quando il de cuius ha dettato in proprio le regole successorie. Non costituisce, infatti, terzo genere la successione dei legittimari. Essa, infatti, rientra nell’ambito della successione legittima poiché la necessità di istituire i legittimari come eredi trova fonte nella legge. Se i legittimari sono pretermessi l’offerta non è automatica essendo necessario il previo esercizio della riduzione.

Quali sono le fasi della successione?

La prima fase della successione riguarda l’apertura. Essa è il fenomeno prima fattuale e poi giuridico. Il momento in cui deve considerarsi aperta la successione coincide con la morte del de cuius; il luogo di apertura è quello dell’ultimo domicilio del defunto. Vi è poi la vocazione che è la chiamata dell’erede all’eredità ovvero la sua designazione. Può avere come fonte o il testamento o la legge. Ancora vi è la delazione che indica la concreta offerta del patrimonio ereditario al soggetto indicato come erede. L’offerta indica la possibilità da quel preciso momento di accettare l’eredità. È diritto al diritto di accettare la massa. Fino a quel momento l’erede può anche esercitare i poteri conservativi. Normalmente la vocazione e la delazione coincidono. Ci sono, però, dei casi in cui un soggetto riceve la qualifica di erede, ma non può esercitare alcun diritto. Si tratta, ad esempio, dell’istituzione come erede di un nascituro. In tale caso la vocazione è presente, ma non scatta la delazione. Ancora può trattarsi dell’istituzione dell’erede sottoposta a condizione sospensiva. In questo caso la vocazione è attuale, ma la delazione futura e incerta.

La nullità del testamento può essere fatta valere?

Se il testamento contiene clausole nulle tale invalidità non può essere fatta valere da chi ha dato volontaria esecuzione a quelle disposizioni. La norma di riferimento è l’art. 590 c.c. dettato in tema di conferma e esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie nulle. Si tratta di meccanismo simile alla convalida in quanto prevede che La nullità della disposizione testamentaria da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione. Il testamento deve essere redatto in forma scritta ad substantiam e a pena di nullità. Proprio la possibilità di convalida, però, fa tendere la giurisprudenza alla qualificazione come inesistente del testamento orale per scongiurare qualsiasi forma di sanatoria, tanto è vero che nella dogmatica testamentaria l’atto di ultima volontà nuncupativo non è nullo ma inesistente. Ciò nonostante l’esistenza di tre diverse forme di testamento ovvero olografa, pubblica e segreta. Quando una di queste tre forme risulta viziata il legislatore adopera il principio di conservazione del testamento facendo operare il favor testamenti. Si evita, in tal modo, di dichiarare la nullità dell’atto in quanto dispone circa le ultime volontà non più ripetibili.

È possibile la conversione del testamento?

Il principio di conservazione oltre che nel senso della convalida opera anche per la conversione formale. Il testamento segreto nullo per vizio di forma può, infatti, valere come testamento olografo.

Quale il contenuto del testamento?

Il testamento deve avere carattere dispositivo. L’art. 587 c.c., infatti, si riferisce alla disposizione delle proprie sostanze. In altri termini il testamento deve contenere spostamenti di ricchezza a favore dell’erede o del legatario come si dirà più avanti. Tale carattere fa sorgere il dubbio circa la validità di una clausola di diseredazione. Questo problema non si pone quando il diseredato è un legittimario in quanto di fronte a una clausola di tal fatta ci sono tutte le condizioni per il pretermesso per impugnare la stessa attraverso un’azione di riduzione e ottenere la dichiarazione di inefficacia. La clausola, però, non è nulla, in quanto il legittimario è solo pretermesso. L’effetto indiretto è, però, allargare automaticamente le quote degli altri successori legittimi. In tal senso la clausola di diseredazione è considerata valida e compatibile con il carattere dispositivo del testamento. Ne consegue che la successione in parte è testamentaria e in parte legittima.

Cosa è un legato?

Il legato è una disposizione a titolo particolare che non attribuisce la qualità di erede, ma quella di legatario. A differenza dell’eredità non ha bisogno di accettazione in quanto l’acquisto si consolida automaticamente.

Il legato in sostituzione di legittima va accettato?

La questione è stata sottoposta all’attenzione della giurisprudenza per l’utilizzo del verbo “conseguire” da parte del legislatore all’interno dell’art. 551 c.c. L’ipotesi è quella del lascito di un legato al legittimario in sostituzione della quota di legittima che gli spetta per legge. La disposizione in commento mette il legittimario in condizione di scegliere: o rinuncia al legato e tiene la legittima oppure, se preferisce, può conseguire il legato. la scelta originaria del testatore abbandona i diritti sulla legittima. L’esegeta si è concentrato sull’utilizzo del verso “conseguire” che sembra invocare la necessità dell’accettazione. È vero che il legato normalmente non si accetta però quando si tratta di legato in sostituzione di legittima questo deve essere accettato. Tale un’impostazione pretoria rimasta recessiva aderendo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione a un’altra e diversa impostazione. Esse hanno affermato che l’uso del verbo “conseguire” non evoca la necessità di accettare il legato in via eccezionale, ma lascia le cose così come il testatore le ha previste nella scheda testamentaria. Anche in questo caso, infatti, il legato si acquista automaticamente entra al momento dell’apertura della successione nel patrimonio del legatario che può scegliere se estromettere il bene dal suo patrimonio oppure lasciare le cose così come stanno.

A cosa serve il legato?

Il legato consente al testatore di realizzare interessi ulteriori e diversi rispetto a quelli del testamento. Il legato è previsto già in alcune figure specifiche dal legislatore. Nonostante tale tipizzazione è possibile inserire anche legati atipici. Il legislatore parla di legati tipici senza esclusione di quelli non espressamente previsti.

Come funziona concretamente il legato?

Il legato ha, di solito, efficacia traslativa. Il legislatore attribuisce un bene o un diritto al legatario. Accanto ai legati con efficacia traslativa esistono, però, anche quelli con efficacia obbligatoria.

Cosa sono i legati con efficacia obbligatoria?

Si tratta di legati che per funzionare hanno bisogno della collaborazione di un altro soggetto. Si impone a carico di costui, detto onerato, l’obbligo di effettuare una prestazione o di tenere un certo comportamento a favore del legatario. Mentre nel legato traslativo è attribuito un bene al legatario, in quello obbligatorio c’è solo l’acquisto di un diritto di credito. Lo schema è il seguente: il de cuius impone un obbligo di esigere la prestazione. È proprio questa modalità di funzionamento del legato obbligatorio atipico che il de cuius sfrutta inserendo nel testamento interessi diversi e ulteriori rispetto a quelli propri delle disposizioni di ultima volontà. È il legato obbligatorio atipico che colora il testamento di ulteriori contenuti.

Cosa è il legato di contratto?

Si tratta di legato obbligatorio atipico. Si impone all’onerato un obbligo che è quello di stipulare il contratto con il legatario. Si approfitta del testamento per inserire un altro interesse che non ha nulla a che fare con la successione a causa di morte. Il problema si sposta sul piano della sua validità. è necessario, a tal fine, un controllo di meritevolezza degli interessi.

Quale protezione riceve l’erede in questo tipo di legato?

Si può dire che l’erede è ben protetto in quanto se non vuole sottostare all’obbligo può anche decidere di non accettare l’eredità. L’erede è posto dinanzi a una sorta di ricatto in quanto se vuole accettare l’eredità si deve tenere l’obbligo altrimenti rifiuta, il richiamo non è al principio consensualistico. Se la questione è la meritevolezza degli interessi il problema è strettamente legato alla causa. La meritevolezza degli interessi non va valutata in senso assiologico, ma economico: i pesi e i benefici che derivano dal contratto devono essere equilibrati. Il contratto deve proporre un assetto economicamente equilibrato. Il legato atipico deve eeseere meritevole di tutela ovvero il peso deve essere equilibrato rispetto al beneficio che viene attribuito. In altri termini il peso posto a carico dell’erede deve essere accettabile.

In cosa consiste il legato rinunciativo?

Con il legato rinunciativo si nomina taluno come erede o legatario e si impone di rinunciare a un determinato diritto per produrre un effetto favorevole al legatario. Ad esempio si assegna un fondo a un erede o a un legatario e si impone di rinunciare a una servitù attiva in cui il fondo servente è di proprietà del legatario. Il legato acquista il vantaggio di essere liberato dalla servitù. Non c’è bisogno di obbligare l’onerato alla rinuncia se può farla già il de cuius. Ci si interroga sulla reale utilità del legato rinunciativo.

Sono ammessi i legati con funzione sanzionatoria?

Attraverso i legati con funzione sanzionatoria si impone a carico dell’onerato un determinato obbligo con pagamento di una somma di denaro in caso di inadempimento a titolo sanzionatorio. Si prevede un obbligo e il pagamento della somma. Il problema non è l’ammissibilità della pena privata. La questione circa l’ammissibilità si pone perché tale tipologia di legato potrebbe assomigliare a un onere o modus. Essi sono molto simili tra loro perché si impone un obbligo o un onere a carico dell’erede. La differenza si rinviene nella circostanza per cui il legato obbligatorio ha effetti nei confronti di destinatari determinati; il modus, al contrario, è un peso nei confronti di beneficiari indeterminati. In caso di inadempimento del modus il legislatore prevede la risoluzione della nomina di erede se ciò è espressamente disposto nel testamento. Per il legato obbligatorio il legislatore non ha previsto alcuna sanzione perciò è sorta l’esigeza di inserimento a opera del de cuius.

Vi sono altre ipotesi nel codice civile di pene private?

Assolutamente sì. Esse sono previste in ambito condominiale (per il regolamento con pene a carico del condomino inadempiente), nella disciplina del diritto del lavoro (esse sono contenute all’interno dei contratti collettivi nazionali del lavoro e nelle previsioni relative alle sanzioni disciplinari). Il problema è sempre quello dell’accettazione da parte del destinatario. Nel testamento l’accettazione c’è quindi potrebbe valere il principio consensualistico. In tale evenienza, infatti, la pena privata è legittimata dall’accettazione dell’eredità.

Cosa è il trust testamentario? Rientra tra i legati?

Attraverso il trust testamentario il de cuius impartisce disposizioni segregative ovvero separa parte del patrimonio ereditario attribuendola in gestione al trustee con obbligo di amministrazione e di ritrasferimento. Il testatore perde parte del proprio patrimonio e con il testamento lo attribuisce al trustee che, successivamente, deve ritrasferirlo. Il problema attiene all’identificazione dell’erede e del legatario con particolari problemi circa l’individuazione del contenuto tipico del testamento. Varie sono le tesi che la migliore dottrina e la giurisprudenza più avveduta hanno redatto circa la tematica oggetto di trattazione. La prima tesi afferma che l’erede stesso è il trustee. Si è obiettato in senso contrario, però, che il problema riguarda l’essere proprietario che non rende il soggetto erede. se anche il trustee. In tal senso se anche l’erede fosse considerato, in adesione alla tesi in esame, proprietario dei beni, non potrebbe essere anche erede. Altra e diversa impostazione afferma che l’erede è il beneficiario del trust. Egli, però, non acquista dal de cuius, ma per atto del trustee. Il trasferimento non avviene per atto del de cuius, ma del trustee ovvero inter vivos. Per tali motivi mai può essere considerato erede. La terza teoria afferma l’esistenza del legato. il legato c’è, esiste, il legatario potrebbe essere il beneficiario, ma per esserci un legato obbligatorio c’è bisogno di un onerato che dovrebbe essere il trustee, ma è mero esecutore. L’onerato può essere solo un altro erede o un legatario. Onerati, allora, potrebbero essere tutti gli altri eredi che sopportano la sottrazione del patrimonio.

11.Disposizioni di ultima volontà alternative al testamento: il negozio fiduciario

 

Cosa è il negozio fiduciario?

Il negozio fiduciario è un meccanismo utilizzato per creare un patrimonio separato destinato alle persone affette da disabilità. Pratica applicazione si rinviene negli artt. 1 e 6 della legge n. 112 del 2016 nota anche come “Dopo di noi”.

Quale il funzionamento concreto del negozio fiduciario?

Esistono diverse tipologie di “fiducia”:

  1. dinamica: in caso di trasferimento
  2. statica: è presente solo per gli acquisti compiuti dal mandatario che ha un obbligo di ritrasferimento. È una proprietà conformata perché c’è l’obbligo di trasferimento. Il soggetto che acquista la proprietà diviene proprietario, ma ha obbligo di trasferire i beni
  3. germanica: vi è una scissione tra la proprietà e la legittimazione a disporre del diritto in quanto i poteri dispositivi appartengono a soggetto diverso dal proprietario. Si tratta di un’ipotesi atipica rispetto al normale funzionamento del diritto di proprietà poiché il disponente resta proprietario del bene, ma attribuisce i poteri dispositivi a un altro soggetto
  4. fiducia cum creditore: si tratta dell’eventualità in cui i privati tentano di aggirare il divieto del patto commissorio disponendo il definitivo acquisto del bene in caso di mancato pagamento
  5. fiducia cum amico: si acquista il bene a nome proprio ma con denaro altrui con l’intesa che allo scadere di un certo termine colui che ha acquistato ha l’obbligo di ritrasferire il bene al soggetto che lo ha messo a disposizione. Tale istituto è utilizzato per evitare le temporanee incapacità a contrarre.

L’interposizione fittizia di persone può essere utilizzata quale alternativa al testamento e al negozio fiduciario?

L’interposizione fittizia rappresenta un’ipotesi di simulazione soggettiva. Si caratterizza in quanto l’interposto è fatto comparire nel contratto, ma si pattuisce che, in realtà, tutti gli effetti sostanziali del negozio si producono nella sfera di un soggetto che non è rappresentato (cd. interponente). Il funzionamento è diverso dal negozio fiducia cum amico perché il soggetto che compare nell’atto per un certo tempo diviene proprietario. Nell’interposizione fittizia, al contrario, gli effetti del negozio si producono subito nella sfera giuridica del reale interessato.

Come si spiega il meccanismo del negozio fiduciario?

Un’impostazione colloca il meccanismo del negozio fiduciario nell’ambito generale del collegamento negoziale tra due distinti contratti di compravendita. In realtà nessuno dei due negozi può essere fatto rientrare tra le ipotesi di vendita: non il primo perché trasferisce la proprietà limitata; non il secondo perché manca la spontaneità essendo atto dovuto. Tali osservazioni hanno indotto altra e diversa tesi a riferirsi ai contratti atipici (non espressamente previsti dal legislatore) aventi come modello di riferimento la vendita. Nel caso di specie si tratterebbe di vendita atipica avente ad oggetto la proprietà temporanea che non è liberamente disponibile in quanto limitata.

Cosa accade se il fiduciario non ritrasferisce i beni e risulta inadempiente?

Bisogna distinguere due ipotesi:

  1. totale inerzia: in questa eventualità si può fare riferimento all’esecuzione in forma specifica di cui all’art. 2932 c.c.
  2. trasferimento del bene a soggetto diverso da quello designato: in tale ipotesi l’acquisto del terzo è valido. Il fiduciante, però, potrebbe avere anche trascritto la sentenza di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c. Se tale trascrizione è anteriore rispetto a quella dell’acquisto prevale il fiduciante perché la trascrizione della sentenza retroagisce al momento della trascrizione della domanda e il fiduciante diviene proprietario del bene prima del terzo. Se il terzo acquirente trascrive prima egli prevale. Il fiduciante, però, non resta sfornito di tutela. Egli, infatti, può domandare il risarcimento del danno perché il fiduciario si è reso inadempiente. Vi è responsabilità solidale con il terzo se vi è la prova della dolosa preordinazione ovvero dell’accordo fraudolento oppure, secondo altra tesi, della colpa cioè della conoscenza del patto fiduciario (il titolo è la responsabilità extracontrattuale con ingiustizia del danno ravvisabile nell’integrità patrimoniale del fiduciante).

Se il patto fiduciario ha ad oggetto un bene immobile deve avere la forma scritta?

La questione è dibattuta ed è stata oggetto di pronuncia da parte delle Sezioni Unite della Suprema Corte. Due le impostazioni che si contendevano il campo:

  1. può avere forma orale
  2. deve avere forma scritta essendo assimilato al contratto preliminare in quanto analogamente obbliga a contrarre.

Le Sezioni Unite negato tale ultimo assunto. Il patto fiduciario non può essere assimilato al preliminare in quanto ha effetti e causa diversi. Nel contratto preliminare, infatti, viene prima l’effetto obbligatorio e solo dopo quello reale. Nel negozio fiduciario è il contrario. È vero che vi è l’obbligo a contrarre del fiduciario, ma si realizza dopo l’effetto reale ovvero quando il fiduciante è divenuto proprietario. Anche la causa è diversa. Il contratto definitivo, infatti, ha una sua precisa autonomia causale essendo contratto di ritrasferimento a differenza di quanto avviene nel negozio fiduciario.

Quale disciplina si applica al negozio fiduciario?

Al negozio fiduciario è applicabile la disciplina del mandato ad acquistare i beni immobili senza rappresentanza. Il mandante incarica il mandatario che acquista il bene immobile dal terzo. Il mandatario dopo aver compiuto tale operazione ritrasferisce il bene. Il regime del patto fiduciario è quello del mandato senza rappresentanza ad acquistare. Non vi è, pertanto, obbligo di forma scritta ad substantiam ed è eseguibile anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2932 c.c.

Se è presente anche una dichiarazione scritte che contiene l’obbligo di ritrasferimento che natura ha?

Essa si atteggia quale promessa di pagamento e/o ricognizione di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c. la funzione è quella di esonero dalla prova del rapporto sottostante. Se non ci fosse la dichiarazione ricognitiva scritta, ma solo il patto fiduciario orale il creditore potrebbe dimostrare l’esistenza del suo diritto attraverso prove di non facile soluzione come i testimoni o le presunzioni. Se il fiduciante si fa dare la dichiarazione ha una prova liquida fortissima con inversione dell’onere. Si sconfessano le diverse tesi che riconducevano l0evetuale dichiarazione scritta nell’ambito della confessione. Tale istituto neanche risulta possibile per i diritti reali in quanto i modi di acquisto sono tipici e non includono anche la confessione. Né essa stessa potrebbe considerarsi patto fiduciario perché questo presuppone l’accodo mentre la dichiarazione in esame è atto unilaterale tra l’altro senza una precisa causa (negozio astratto).

Il negozio fiduciario può essere assimilato ai patti successori?

Assolutamente no. Si tratta, infatti, di negozio tra vivi e non a causa di morte.

Quale il rapporto tra negozio fiduciario, patti di famiglia e patti successori?

I patti di famiglia non rientrano tra i patti successi, perché è evidente che non hanno nulla in comuni non rientrando nell’ambito dei negozi a causa di morte. I patti di famiglia potrebbero essere considerati patti istitutivi eccezionalmente validi. Altri ancora li ricomprendono tra i patti dispositivi in quanto quando i legittimari sono obbligati a partecipare e accettano la somma di denaro stanno disponendo della quota di legittima. Un’impostazione nega tale assunto affermando che non risulta veritiero che il patto di famiglia è dispositivo perché l’accettazione del denaro non costituisce disposizione della legittima, ma effetto legale.

Il negozio fiduciario può svolgere la stessa funzione del legato in sostituzione di legittima?

Assolutamente no. Il legato in sostituzione di legittima è previsto e disciplinato dall’art. 551 c.c. Attraverso tale istituto il de cuius lascia un legato che sostituisce la quota di legittima. La scelta si basa sulla possibilità di conseguire o di rinunciare al legato. nella prima ipotesi si perde il diritto di chiedere il supplemento. L’acquisto avviene in modo automatico e la rinuncia è reale con effetto dismissivo e di trasferimento senza necessità della forma scritta. Un’impostazione recessiva ritiene necessaria l’accettazione visto l’utilizzo da parte del legislatore del verbo “conseguire”. Aderendo a tale ipotesi la rinuncia sarebbe un rifiuto poiché relativa a beni già entrati nel patrimonio del soggetto designato.

Il negozio fiduciario rientra nell’ambito dei negozi trans o post mortem?

I negozi trans o post mortem costituiscono fenomeni parasuccessori in quanto sono inter vivos sebbene fatti in previsione della morte del disponente. Non sono stipulati a causa della morte e, pertanto, non incorrono nel divieto dei patti successori. Il discrimine è rinvenuto nel momento in cui avviene lo spoglio: se c’è attualità i beni sono attribuiti subito all’avente causa. In tale ottica la morte costituisce solo occasione del negozio.

Quali sono le finalità che il legislatore persegue attraverso l’istituzione del negozio fiduciario?

L’art. 1 della legge n. 112 del 2016 rinviene le finalità nella funzione di tutela e assistenza del soggetto con disabilità grave che, però, non trova causa nella normale senilità. Si tiene conto dei soggetti maggiormente deboli e con più bisogno di protezione in quanto privi di sostegno familiare perché senza genitori oppure con genitori non in grado di accudirli. In tale ottica il negozio fiduciario insieme al trust e ai vincoli di destinazione appare lo strumento giuridico maggiormente idoneo a tutelare gli interessi sia del disponente che del beneficiario il quale può contare su un’adeguata tutela attraverso una corretta gestione delle risorse messe a disposizione.

Quale il regime fiscale relativo ai negozi fiduciari?

L’art. 6 della legge n. 112 del 2016 esenta espressamente dall’imposta di successione e donazione il negozio fiduciario, il trust e i vincoli di destinazione. Il regime fiscale di favore è ottenuto proprio per lo scopo di tutela e protezione che questi negozi vanno ad adempiere. Risulterebbe contraddittoria la pressione fiscale a fronte dell’appagamento dell’interesse generale. Le condizioni per ottenere il regime di favore sono indicate dalla legge e sono:

  1. redazione del negozio fiduciario per atto pubblico,
  2. identificazione in maniera chiara, univoca e precisa dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli, delle funzionalità e dei bisogni propri e specifici delle persone affette da disabilità, le attività assistenziali necessarie   a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni  tra cui anche le attività finalizzate  a  ridurre  il rischio  della  istituzionalizzazione  dei soggetti beneficiari,
  3. l’indicazione precisa del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita  e  agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in relazione a ogni singola  misura  idonea  a salvaguardarne i diritti. Importantissima, inoltre, l’esplicita indicazione degli obblighi e delle modalità di rendicontazione a carico del fiduciario o del gestore,
  4. l’indicazione precisa dei beneficiari,
  5. la destinazione esclusiva dei beni oggetto del negozio alle finalità assistenziali per cui lo stesso è stato stipulato,
  6. il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte dall’atto,
  7. il termine di durata finale del negozio fiduciario,
  8. la destinazione del patrimonio residuo.

I requisiti indicati devono sussistere congiuntamente altrimenti non è possibile godere delle agevolazioni fiscali.

Cosa accade in caso di premorienza del beneficiario rispetto al soggetto che ha istituito il negozio fiduciario?

L’art. 6, 4° comma della legge n. 112 del 2016 afferma che: “i trasferimenti  di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti  godono  delle medesime esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni di  cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa”. Secondo il dettato normativo, dunque, si può godere delle stesse agevolazioni fiscali con applicazione fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Il fiduciario che richiede atti o documenti deve pagare l’imposta di bollo?

Assolutamente no per espressa previsione legislativa che esenta atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate   conformi,   gli   estratti,   le   certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni richieste dal fiduciante dal pagamento dell’imposta di bollo.

In relazione agli immobili oggetto del negozio fiduciario i Comuni possono stabilire aliquote ridotte oppure esenzioni fiscali?

Sì. A prevederlo lo stesso legislatore. Si tiene, infatti, conto delle finalità assistenziali cui è adibito l’immobile che, di converso, è escluso da qualsiasi intento speculatorio o di lucro.

Quale la differenza tra il negozio fiduciario e il trust?

Il trust è diventato operante nel nostro ordinamento nel 1992. Attraverso il trust viene a crearsi una massa distinta che non fa parte die beni del trustee. Quest’ultimo può essere un terzo oppure lo stesso settlor. I beni vanno a costituire un patrimonio separato e non possono essere aggrediti né dai creditori del trustee né da quelli del settlor né tanto meno del beneficiario. Il trustee è obbligato ad attuare le finalità del trust. È analogo al negozio fiduciario.

 

12.Trust testamentario

Cosa è un trust?

Il trust rappresenta ipotesi di patrimonio separato con beni che vanno a formare una massa distinta rispetto all’intero patrimonio del disponente. Nell’ordinamento italiano è istituto operante dal 1992 anno di ratifica della Convenzione dell’Aja che disciplina il trust internazionale. Il successo di tale istituto deriva dalla sua duttilità e flessibilità.

Quali sono gli scopi che il trust persegue?

Il trust in quanto istituto flessibile può perseguire diversi scopi anche se propri di altri istituti (si pensi proprio al caso del trust testamentario) senza incorrere nelle sanzioni e nei divieti previsti dalla disciplina propria di tali istituti.

Come funziona il trust?

Il trust si ha quando il settlor pone dei beni, con atto mortis causa o inter vivos, sotto il controllo del trustee e nell’interesse di un beneficiario per uno specifico fine. Può essere nominato anche un protector con funzioni di controllo di adempimento dello scopo. Il trustee ha il potere e il dovere di amministrare e/o disporre dei beni secondo quanto previsto dalla legge e dall’atto costitutivo. Il costituente può riservarsi alcune prerogative e al trustee possono essere riconosciute alcune facoltà come anche al beneficiario.

Chi può essere il trustee?

Il ruolo di trustee può essere ricoperto da un terzo o dallo stesso settlor che vincola alcuni beni in trust.

Quali beni può avere ad oggetto il trust?

Il trust può avere ad oggetto i beni mobili, gli immobili, i beni mobili registrati e i crediti. Il trust non deve necessariamente avere un beneficiario potendo esistere anche il trust di destinazione con beni per scopo meritevole di tutela.

Quanto dura il trust?

La durata del trust muta. Essa può essere determinata dal settlor, ma non può mai essere perpetua.

Il trust va trascritto?

La trascrivibilità del trust è negata da una tesi sul rilievo della tassatività dell’elenco contenuto nell’art. 2643 c.c. Con la riforma del 2005 il problema oggetto della domanda è stato superato con l’introduzione dell’art. 2643 ter c.c. Si tratta di norma che ha sancito indirettamente anche la legittimità del trust interno purchè persegua interessi meritevoli di tutela.

Con il trust si ha trasferimento di proprietà?

La risposta è ambigua non essendoci vedute unanimi in dottrina e in giurisprudenza. Una prima impostazione, infatti, afferma che il trasferimento non ha ad oggetto la proprietà del bene perché al trustee sono affidati solo poteri amministrativi e gestori. I beni, infatti, non sono più di proprietà del settlor. L’unica via è riconoscere al trust la natura di autonomo centro di imputazione. Per un’altra e diversa tesi l’atto di costituzione comporta sempre l’attribuzione dei beni di proprietà al trustee non piena, ma limitata a realizzare lo scopo. Viene in tal modo a crearsi un’ipotesi di proprietà temporanea.

Il trust testamentario costituisce autonomo soggetto di diritto?

Il trust non ha personalità giuridica, ma rappresenta l’insieme di rapporti diretti al raggiungimento di un determinato scopo. Essi sono formalmente intestati al trustee come soggetto autorizzato a disporre del diritto. La Suprema Corte non prende una posizione specifica su colui che diviene proprietario del bene riferendosi esclusivamente al “formale intestatario”. La fattispecie è traslativa come anche il negozio fiduciario. La proprietà non è piena, ma serve per raggiungere lo scopo. Il trustee non risulta proprietario del bene, ma gestore a cui possono essere formalmente intestati i beni.

Quale il funzionamento del trust testamentario?

Il trust testamentario è uno strumento utilizzato dal testatore per separare i beni ereditari e assegnarli a un soggetto che ha l’obbligo di gestirli e poi, alla scadenza di un termine definito o al verificarsi di un evento stabilito, di renderli al beneficiario.

Quale il ruolo dell’erede?

Una prima impostazione ricostruisce la posizione dell’erede nel trust testamentario come onerato. L’obbligo di gestione in tale ottica si traduce in un modus che grava sull’erede il quale ha l’obbligo di gestione dei beni e di trasferimento. Tale tesi, secondo la giurisprudenza più attenta e la dottrina maggiormente avveduta, sembra contrastare con la perpetuità della qualità di erede.

Nel trust testamentario chi è il beneficiario finale?

Nel trust testamentario appare beneficiario finale l’erede stesso. La criticità di tale risposta risiede nella circostanza per cui l’erede diviene proprietario dei beni attraverso un apposito negozio di trasferimento e non in modo diretto dal testatore.

Il trust testamentario può essere annoverato tra i legati?

Un’impostazione dottrinaria ha effettuato anche tale parallelismo sostenendo che il trust testamentario altro non è che un legato atipico con effetti obbligatori, dunque, una disposizione a titolo particolare.

Se il trust testamentario lede la posizione dei creditori come possono questi proteggersi?

Se il vincolo non è trascritto oppure è posteriore al pignoramento esso risulta inopponibile ai creditori.

Quali sono i mezzi di tutela dei creditori se vi è trascrizione del trust?

I creditori devono far cadere il vincolo di destinazione. Diverse sono le azioni che hanno a disposizione tra cui la nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c. e la simulazione. Con la prima si tende a far dichiarare viziato l’atto (contrarietà a norme imperative, mancanza elementi essenziali, altri casi di legge); con la seconda la simulazione del vincolo.

Posso agire in revocatoria avverso il trust?

Bisogna verificare se il vincolo è posto in essere a titolo oneroso o gratuito. Nel primo caso la finalità o è solutoria oppure vi è corrispettivo da versare. Tali elementi sono assenti nel trust gratuito ove il conferimento non determina una contropartita a favore del disponente. Se risulta l’onerosità del trust è possibile agire con l’azione revocatoria che è esercitata verso il trustee quale proprietario fiduciario del bene oggetto di conferimento. Quanto alla posizione dei beneficiari non vi è univocità di vedute. Ci sono coloro che escludono la qualifica di litisconsorti necessari non avendo alcun diritto soggettivo. Dall’altro lato un’impostazione opina in senso inverso solo nelle ipotesi di trust oneroso in quanto solo in tal caso rileva lo stato soggettivo. I creditori del disponente che vogliono aggredire i beni devono ottenere una pronuncia costitutiva che rende inefficace l’atto attraverso la nullità, simulazione o revocatoria e soltanto dopo possono aggredire i beni.

I creditori per agire in esecuzione devono sempre ottenere una sentenza che dichiari l’inefficacia del trust?

In tal senso è intervenuta la legge introducendo l’art. 2929 bis c.c. che prevede una forma di tutela semplificata per i creditori pregiudicati dagli atti di costituzione con vincolo di indisponibilità a titolo gratuito. Presupposti per l’esercizio dell’azione sono:

  1. atto compiuto a titolo gratuito avente ad oggetto beni immobili o mobili registrati
  2. l’atto deve essere compito in un tempo successivo al sorgere del credito
  3. vi deve essere il titolo esecutivo
  4. trascrizione del pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto.

È possibile contestare l’esistenza dei presupposti o la mancata conoscenza del pregiudizio dell’atto. tutti gli atti a titolo gratuito possono essere oggetto dell’azione di cui all’art. 2929 bis c.c. Per i vicoli di destinazione di cui all’art. 2645 ter c.c. bisogna verificare la coincidenza dei due concetti di vincolo di indisponibilità e di destinazione. Il soggetto non può disporre di un bene. Tale effetto è determinato anche da quelli di destinazione. Secondo altra impostazione i vicoli di cui all’art. 2645 ter c.c. rientrano nell’ambito dell’art. 2929 bis c.c. per il vincolo di indisponibilità che essi vanno a costituire. La tesi prevalente privilegia l’interpretazione teleologica dell’art. 2929 bis c.c. laddove il fondamento logico- giuridico è quello di accelerare la tutela esecutiva del creditore. In tale ottica anche i vincoli creati ai sensi dell’art. 2645 ter c.c. rientrano nell’ambito dell’art. 2929 bis c.c. creando vincoli di indisponibilità.

Il trust testamentario è un trust autodichiarato?

Assolutamente no. Nel trust autodichiarato c’è coincidenza tra settlor e trustee. Molto discussa la sua ammissibilità. Una prima impostazione lo ritiene tranquillamente ammissibile in quanto dalla norma si ricava che l’essenza del trust si sostanzia in una creazione di patrimonio separato inattaccabile dai creditori del settlor. Altra è diversa tesi opina in senso contrario negando la configurabilità di un trust autodichiarato. Il conferente e i beni conferiti sono indicativi del fatto che il patrimonio è destinato a soggetto diverso dal conferente. La giurisprudenza di legittimità si occupa della questione per i risvolti tributari ovvero per verificare l’assoggettamento a un’imposta fissa sull’atto ovvero proporzionale e opta per la prima soluzione. Nel trust, infatti, manca il trasferimento di beni o di diritti, ma vi è solo l’effetto segregativo rinviando la tassazione proporzionale al momento in cui i beni vincolati in trust sono trasferiti al beneficiario. Tale soluzione è stata applicata anche a altri tipi di trust e non solo a quello autodichiarato.

Quale il regime fiscale del trust?

Ai fini fiscali bisogna accertare se il trust ha già realizzato il trasferimento dei beni oppure se esso è posticipato ad un secondo momento e allora si applica l’imposta di registro. La legge n. 212 del 2016 prevede un regime fiscale agevolato sugli atti di destinazione sempre che siano in favore di persone affette da grave infermità.

Il trust rientra tra gli atti previsti dall’art. 2645 ter c.c.?

La legge n. 51 del 2006 introduce l’art. 2645 ter c.c. in relazione alla trascrizione e prevedendo, secondo alcuni, nuovi atti di destinazione; per altri effetti nuovi a quelli già esistenti.

Per la validità del trust è necessario un giudizio di meritevolezza degli interessi?

La meritevolezza prevede un elemento aggiuntivo rispetto all’art. 1322, 2° comma c.c. Oltre alla non contrarietà alle norme imperative e all’ordine pubblico si impone un giudizio di bilanciamento tra disponente e creditore. Riguarda la valutazione comparativa tra l’interesse che l’atto mira a soddisfare e quello creato dai singoli creditori. L’atto deve essere attuativo di valori fondamentali dell’ordinamento. L’interesse non può solo essere meritevole ma deve essere più meritevole di quello economico. La prospettiva non è mai assiologica, ma esclusivamente letta in ottica monetaria.

Cosa accade se attraverso la creazione del trust si perseguono interessi ritenuti non meritevoli di tutela?

Se il giudizio di meritevolezza risulta essere negativo diverse sono le ipotesi che possono verificarsi:

  1. il negozio resta valido, ma non risulta opponibile in quanto la meritevolezza non è requisito di validità, ma di opponibilità. Si osserva che in tal modo la meritevolezza assume la medesima funzione della trascrizione. Sembra più corretto separare i requisiti: la trascrizione ha funzione di opponibilità e la meritevolezza per la validità.
  2. non è necessario il giudizio di meritevolezza né per validità né per opponibilità perché il trust rappresenta un negozio tipico.

Quale la legge di applicazione della ratifica della Convenzione dell’Aja?

L’Italia non ha mai corredato la ratifica della Convenzione dell’Aja con una legge di applicazione, ma si è impegnata solo a riconoscere i trust internazionali. Per il trust interno resta un problema di validità poiché i beni sono sena titolare oppure il diritto di proprietà è sdoppiato. Ecco perché un’impostazione nega l’ammissibilità di un trust interno essendo sconosciuto al nostro ordinamento e contrastando con i principi fondamentali di unicità della proprietà, tipicità dei diritti reali, assolutezza della proprietà, par condicio creditorum. Né si ritiene valida l’obiezione che la sua ammissibilità potrebbe passare attraverso un negozio atipico atteso che non supererebbe il giudizio di meritevolezza. Di contro, questa è la tesi prevalente, si ammette pienamente la validità del trust. La mancanza di meritevolezza non convince perché resta da spiegare come un istituto lecito in altri ordinamenti non lo è in Italia, la dissociazione tra proprietario formale e sostanziale è prevista già in altri istituti come il fedecommesso, la multiproprietà. Il dogma della tipicità dei diritti reali è un principio superato e l’art. 2740 c.c. è derogabile per legge come disposto dallo stesso secondo comma. È meritevole di tutela anche per non discriminare gli operatori italiani dagli altri ove è pacificamente ammesso.

Quale il rapporto tra il trust e la sostituzione fedecommissaria?

L’art. 15 della Convenzione dell’Aja fa salva l’applicazione delle norme inderogabili interne e le elenca anche se in modo non esaustivo. Anche il trust italiano deve rispettare le norme inderogabili. Il trust non è idoneo a eludere i limiti di ammissibilità della sostituzione fedecommissaria perché sono figure diverse. Nel trust, infatti, manca la doppia indicazione che fa acquistare automaticamente i beni al secondo sia perché l’istituito nel fedecommesso può godere dei beni a differenza del trustee che può solo amministrarli. Nessun problema si pone per il divieto dei patti successori.

13.Il creditore può esercitare l’azione surrogatoria sostituendosi al legittimario pretermesso inerte e agendo in riduzione?

La risposta a tale domanda è positiva. Il creditore del legittimario pretermesso può sostituirsi al debitore inerte e esercitare l’azione di riduzione.

Chi sono i legittimari?

I legittimari sono i soggetti a cui la legge riserva parte dell’eredità. L’art. 536 c.c. si riferisce al coniuge, ai figli e all’ascendente.

Legittimari e successione legittima indicano gli stessi fenomeni?

Assolutamente no. Si tratta di posizioni distinte. Attraverso la successione legittima l’eredità, in assenza di testamento, è devoluta a particolari categorie indicate dalla legge. Interviene il legislatore onde evitare che, in mancanza di precise istruzione del de cuius, i beni diventino res nullius oppure siano devoluti allo Stato. La successione dei legittimari, al contrario, riguarda diritti riservati a particolari categorie previste da legge che non possono essere estromesse e la cui quota è ad essi riservata. In caso di lesione essi possono agire in via giudiziaria e ottenere quanto dovuto.

Il coniuge rientra tra i legittimari?

Assolutamente sì, il coniuge è annoverato dall’art. 536 c.c. tra i soggetti legittimari.

Il figlio adottivo rientra tra i legittimari?

Assolutamente sì. Il figlio adottivo, per espressa previsione di legge, è equiparato al figlio naturale e legittimo.

Quale altra categoria di soggetti rientra tra i legittimari?

Tra gli altri soggetti annoverabili tra i legittimari rientrano anche gli ascendenti ossia i genitori.

Cosa significa azione surrogatoria?

L’azione surrogatoria rientra tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale insieme all’azione revocatoria e al sequestro conservativo. Essa è disciplinata dall’art. 2900 c.c. e ha quale finalità l’assicurare al creditore la soddisfazione e la conservazione delle sue ragioni. In tal senso il creditore del legittimario pretermesso può sostituirsi al debitore inerte e esercitare l’azione di riduzione che gli spetta e che lo stesso ha omesso di esercitare. Il presupposto è proprio l’inerzia del titolare dell’azione e il contenuto patrimoniale delle stesse. Inoltre i diritti e le azioni per legge e per natura non devono poter essere esercitati da diverso soggetto.

Il legittimario pretermesso deve essere citato in giudizio?

Assolutamente sì. Il creditore se agisce in via giudiziale deve citare anche il debitore a cui vuole sostituirsi. Si tratta di prescrizione prevista espressamente dall’art. 2900 c.c. Anche il legittimario pretermesso, dunque, deve essere parte del giudizio.

Quali sono i presupposti per un legittimo esercizio dell’azione surrogatoria da parte del creditore del legittimario pretermesso?

Il creditore del legittimario pretermesso per esperire legittimamente l’azione di surrogazione deve trovarsi al cospetto delle seguenti condizioni:

  1. inerzia del titolare del diritto da vantare in giudizio
  2. rischio per la soddisfazione delle proprie ragioni
  3. diritto o azioni che per natura non possono essere soddisfatti da altri

Quali sono i tempi di azione in giudizio?

I tempi per vedere soddisfatte le proprie ragioni variano a seconda della complessità della vicenda. In generale i giudizi in ambito successorio non sono affatto brevi poiché, di solito, sono molte le parti coinvolte e in quanto le vicende risultano essere particolarmente complesse. Il consiglio è sempre quello, quando possibile, di risolvere la questione in via stragiudiziale oppure in sede di mediazione. La tempistica varia anche a seconda del Tribunale di riferimento e ai carichi di lavoro della sede giudiziaria. Si tratta sempre di attendere mesi prima, se non anni di giungere a una definizione. Il procedimento stragiudiziale, inoltre, risulta anche essere meno gravoso economicamente per le parti. Nel caso di giudizio, infatti, bisogna computare le spese di giustizia e quello per gli avvocati che presiedono in giudizio. abbattere le spese e i costi è un buon risultato da ottenere a tutti i costi attraverso un accordo tra le parti.

Cosa significa legittimario pretermesso?

Il legittimario è pretermesso quando, nonostante la legge lo includa tra i successori, non viene chiamato all’eredità. Egli di conseguenza non può accettarla e non acquista la qualifica di erede.

A cosa serve l’azione di riduzione?

L’azione di riduzione serve al legittimario per essere reintegrato nei suoi diritti lesi dalla mancata chiamata all’eredità. Prima di tutto è necessario ricostruire la quota di spettanza attraverso un’operazione tutt’altro che semplice. A ciò che residua vanno detratti i debiti e sommate le donazioni. Per ottenere la quota si agisce poi in riduzione. Si tratta di diritto potestativo il cui esercizio passa attraverso l’autorità giudiziaria. È un’azione che ha carattere personale e comprende anche quella di restituzione contro lo stesso soggetto e il terzo avente causa. L’esercizio legittimo dell’azione di riduzione presuppone l’accertamento della lesione della legittima. La natura è costitutiva perché modifica il regolamento successorio determinando l’apertura della successione necessaria. L’effetto è quello della dichiarazione di inefficacia relativa e sopravvenuta della disposizione lesiva. Ottenuta una sentenza favorevole il legittimario deve agire contro il beneficiario della disposizione per ottenere la restituzione. L’art. 563 c.c. disciplina l’azione di riduzione contro gli aventi causa dai beneficiari di disposizioni lesive. Si prescrive in dieci anni decorrenti dalla data di apertura della successione. La giurisprudenza ha anche affermato che la prescrizione dell’azione di simulazione in relazione ad una donazione dissimulata esercitata in funzione di riduzione della donazione decorre, anch’essa, dalla data di apertura della successione agendo il legittimario in veste di terzo pregiudicato dalla simulazione.

Quanto dura la procedura relativa all’azione di riduzione?

Anche in questo caso i tempi variano. Di sicuro al cospetto di vicende complesse ci vorranno mesi o anni per vedere soddisfatte le proprie ragioni. Già il computo della quota riservata non risulta affatto semplice. Si tratta di operazioni alquanto complesse che si sovente richiedono anche l’intervento di tecnici del settore e di consulenti per effettuare tutte le operazioni necessarie. Inoltre dopo aver agito con l’azione di riduzione per ottenere il dovuto è indispensabile esperire la restituzione contro coloro che possiedono il bene. Anche i costi sono abbastanza elevati soprattutto in relazione alla parcella dei professionisti coinvolti nella vicenda.

Quali sono i legittimati attivi nell’esercizio dell’azione di riduzione?

I legittimati attivi per esperire l’azione di riduzione sono tutti i legittimari pretermessi ossia il coniuge, i figli e i discendenti che in spregio alle previsioni legislative non sono stati chiamati all’eredità e, di conseguenza, non l’hanno potuta acquistare con mancato riconoscimento della qualità di erede. Sono gli stessi soggetti indicati dalla norma a dover attivarsi per ottenere quanto dovuto e non ricevuto a titolo di eredità. Sempre i medesi soggetti, a seguito dell’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione, dovranno agire con l’azione di restituzione anche contro il terzo avente causa. L’effetto dell’azione di riduzione è, infatti, solo quello di dichiarare l’inefficacia delle donazioni lesive della quota di riserva. La materia apprensione del bene avviene, infatti, con la restituzione.

Il coniuge può essere pretermesso?

Certo. Se il coniuge non è chiamato all’eredità è pretermesso essendo soggetto annoverato dalla legge tra i legittimari.

I figli possono essere pretermessi?

Assolutamente sì. Sia i figli naturali che quelli legittimi che adottivi sono legittimari per legge e se non chiamati all’eredità assumono la qualifica di legittimari pretermessi.

Gli ascendenti possono essere pretermessi?

Certamente si tratta della terza categoria di legittimari di cui all’art. 536 c.c. Essi se non ricevono la chiamata ereditaria diventano legittimari pretermessi.

Perché il creditore del legittimario pretermesso può surrogarsi?

Il creditore del legittimario pretermesso può surrogarsi allo stesso nell’esercizio dell’azione di riduzione in quanto l’inerzia del primo può cagionare grave danno alle sue ragione il presupposto e il fondamento dell’azione risiede sempre nella finalità della norma che è quella di conservare o soddisfare le ragioni creditorie. L’azione surrogatoria è, infatti, un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale a disposizione del creditore per evitare che le omissioni del debitore diventino nocive per il proprio credito. Per scongiurare tale pericolo si attribuisce al creditore la possibilità di agire. Si pone in essere un bilanciamento di interessi tra quello del creditore e quello del debitore.

La surrogazione del creditore è possibile anche se il legittimario è pretermesso?

Assolutamente sì. Queste sono le indicazioni della giurisprudenza più moderna e maggiormente avveduta. In caso di esito positivo dell’azione il legittimario non acquista la qualifica di erede e neanche il creditore. Le disposizioni lesive della quota di riserva sono considerate inefficaci. Questo è l’unico effetto che discende dal vittorioso esperimento dell’azione. Non si acquista mai la qualità di erede in quanto l’azione non tende al riconoscimento di tale qualifica soggettiva.

L’azione di surrogazione è dispendiosa per il creditore?

Certamente. Purtroppo il creditore deve sostenere i costi dell’azione che variano in base alla complessità della vicenda e alla durata della stessa. i tempi del giudizio non sono mai brevi anche se molto dipende dal carico di lavoro di cui è oberato il Tribunale e dalla complessità della vicenda. Bisogna tener presente che molto influisce anche l’istruttoria e la sua durata. Diversi sono i mezzi di prova che possono essere utilizzati tra cui anche e per la maggior parte prove documentali. In ogni caso il creditore deve farsi carico di un pesante fardello.

È conveniente per il creditore surrogarsi al legittimario pretermesso?

Dipende dall’importanza del suo credito. Se si tratta di credito di importo considerevole assolutamente sì. L’inerzia del legittimario pretermesso, infatti, può cagionare danni alle sue ragioni e compromettere la soddisfazione del suo credito. Ecco perché al creditore del legittimario pretermesso è attribuita la possibilità di sostituirsi al debitore e agire in riduzione. L’obiettivo è quello di mantenere integre le sue ragioni patrimoniali senza rischiare di subire lesioni con conseguente insoddisfazione di quanto dovuto. Se, al contrario, si tratta di credito di modico valore non conviene al creditore intraprendere la via della surrogazione. Tale azione risulterebbe eccessivamente dispendiosa con possibilità di perdita.

Il creditore se esce vittorioso dalla surrogazione e dalla riduzione acquista la qualifica di erede?

Assolutamente no. L’azione, infatti, serve esclusivamente per ottenere la dichiarazione di inefficacia delle disposizioni lesive, ma né il creditore né il legittimario assumono la qualifica di erede.

Il legittimario pretermesso attraverso l’azione esercitata dal suo creditore diventa erede?

Assolutamente no. Non si tratta di azione che tende al riconoscimento di tale qualifica.

A seguito di un successo ottenuto con l’azione di riduzione è possibile agire con l’azione di restituzione?

Assolutamente sì. Ottenuta una sentenza favorevole di riduzione è possibile ottenere la restituzione contro lo stesso soggetto oppure gli aventi causa. Si agisce avverso il beneficiario della disposizione lesiva per ottenere la restituzione dei beni ed essere effettivamente reintegrati nel possesso degli stessi. L’effetto della sentenza di riduzione è, infatti, soltanto la dichiarazione di inefficacia relativa e sopravvenuta della disposizione lesiva. L’obiettivo ultimo che si pone il legittimato attivo è proprio la materiale apprensione dei beni che può avvenire esclusivamente attraverso l’azione di riduzione. Non è, dunque, sufficiente il positivo esercizio dell’azione di riduzione. È necessaria un’ulteriore azione anche verso gli aventi causa del beneficiario della disposizione che si trovano nella materiale disponibilità del bene.

Il legittimario pretermesso è legittimato all’esercizio dell’azione di riduzione?

Certamente infatti il creditore si sostituisce ad esso proprio per la sua inerzia. L’azione di riduzione è, infatti, messa proprio a disposizione del legittimario che non ha ricevuto la chiamata all’eredità sebbene rientrante tra le categorie dei successori necessari per legge. La titolarità del diritto, inoltre, è caratteristica essenziale per la legittimità dell’azione di surrogazione. È il creditore a esercitarla perché il legittimario pretermesso resta inerte e non si attiva per ottenere quanto dovuto.

Quali i termini di prescrizione per l’azione di riduzione?

L’azione di riduzione si prescrive in dieci anni che decorrono dalla data di apertura della successione.

Quale la posizione dei legittimari verso l’eredità?

Per alcuni essi sono eredi necessari fin dal momento di apertura della successione anche in assenza dell’azione di riduzione. Altra e diversa impostazione li qualifica quali successori a titolo particolare perché possono ottenere solo quanto gli spetta anche per donazione o legato. la tesi prevalente li inquadra quali eredi solo se agiscono vittoriosamente in giudizio per la riduzione. È necessaria la sentenza favorevole per ottenere la qualifica di erede. Si tratta, dunque, di argomento ancora controverso.

14.Disposizioni anticipate di trattamento

Da quale normativa sono introdotte le disposizioni anticipate di trattamento?

Le disposizioni anticipate di trattamento sono introdotte dalla legge n. 219 del 2017 che si pone quale corollario della riforma in ambito di responsabilità medica Gelli- Binaco. Tale normativa è composta da otto articoli e disciplina due distinti settori:

  1. consenso informato in relazione ai soggetti, alle modalità e alla revoca. Principio generale è quello della liceità di trattamento esclusivamente al cospetto di un consenso libero e informato. Se manca l’atto di consenso l’attività medica diviene illecita poiché esso costituisce elemento legittimante. Tale assunto è ricavabile dagli art. 3 e 32 Cost. che qualificano come fondamentale il diritto alla salute, a essere curati e a non essere curati ovvero al rifiuto delle cure.
  2. le disposizioni anticipate di trattamento attraverso cui il dichiarante espone le proprie determinazioni sul fine vita se sopravviene la perdita della capacità di intendere e volere.

Cosa sono le disposizioni anticipate di trattamento?

Le disposizioni anticipate di trattamento sono delle dichiarazioni attraverso cui il soggetto dispone circa futuri trattamenti riguardanti la sua salute. Esse rappresentano una sintesi tra il diritto alla salute e quello all’autodeterminazione terapeutica che sono distinti ma coordinati. Se è vero, infatti, che ogni individuo ha diritto a essere curato egli deve anche ricevere tutte le informazioni per una libera e consapevole scelta da parte del paziente. La Convenzione di Oviedo, in tale ottica, stabilisce che nessun intervento può essere effettuato senza il consenso libero e dichiarato espressamente. La Carta dei Diritti Fondamentali attribuisce al consenso il ruolo di rendere il trattamento lecito e rispettoso del diritto fondamentali del cittadino europeo.

Prima della legge del 2017 il soggetto poteva disporre della propria salute in relazione a un tempo futuro di incapacità?

Assolutamente no. Molto discusso sia in dottrina che in giurisprudenza era il tema del testamento biologico ossia la possibilità di rendere dichiarazioni di volontà in relazione allo stato di salute futuro. Inoltre prima della legge del 2017 non c’era un obbligo generale di informazioni ma solo normative di settore tra cui la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale che all’art. 333 precisava il carattere volontario dei trattamenti sanitari. L’obbligo di informazione si trova anche in altri settori diversi da quello medico come ad esempio in ambito di responsabilità precontrattuale oppure nel Codice del Consumo. Non si tratta, dunque, di istituto sconosciuto nel nostro ordinamento, ma già ampiamente utilizzato in un’ottica di tutela e protezione. Prima del riconoscimento normativo le disposizioni anticipate di trattamento non erano considerate valide in quanto si trattava di una decisione assunta aprioristicamente e solo per l’ipotesi una futura e eventuale incapacità. La volontà non si formava al momento in cui si verificava la situazione. Essa, pertanto, non era ritenuta valida per mancanza dell’attualità del pericolo. Nelle disposizioni anticipate di trattamento, infatti, la situazione è solo ipotetica. Inoltre non era possibile la revoca poiché il soggetto diventava incapace. La svolta si ha con le pronunce dei casi Welby e Englaro. Nel primo l’anestesista interrompe la ventilazione artificiale e è stato ritenuto applicabile l’art. 51 c.p. (scriminante dell’adempimento del dovere). Nel secondo la suprema Corte richiama la distinzione tra interventi necessari e quelli che richiedono il consenso informato. Solo in tali casi il paziente si trova in condizioni di non poter esprimere la manifestazione di volontà che può essere palesata anche dal tutore se adduce elementi certi riguardo alla volontà ipotetica del rapporto e al cospetto di incapacità irreversibile. In tal modo si apre la via alle disposizioni anticipate di trattamento ove la volontà risulta da dichiarazioni scritte.

Quale il rapporto tra disposizioni anticipate di trattamento e consenso informato?

Le disposizioni anticipate di trattamento sono collegate al consenso in quanto in questo modo il paziente con può decidere circa un determinato intervento e in relazione alla possibilità in vista di una futura incapacità di formulare disposizioni sul fine- vita. Attraverso il consenso informato si elargiscono notizie circa i possibili benefici e rischi di un determinato trattamento sanitario specificando le conseguenze e permettendo un proficuo confronto con le possibilità alternative di cura.

Le disposizioni anticipate di trattamento redatte prima dell’entrata in vigore della legge del 2017 sono valide?

Assolutamente sì. A disporlo è l’art. 6 della medesima legge in relazione “ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore”. Si legittima il rifiuto al trattamento sanitario quindi l’eutanasia passiva. Il paziente, in tal modo, può programmare per il futuro la propria volontà. Si è sottolineato come mancando l’attualità della volontà sorgono dubbi circa la validità in quanto nel mentre potrebbero anche intervenire nuovi studi scientifici.

Le disposizioni anticipate di trattamento hanno valore confessorio?

Assolutamente no in quanto non c’è un fatto storico conosciuto né un evento sfavorevole. Si tratta, infatti, di una situazione futura e ipotetica. Le disposizioni anticipate di trattamento sono avvicinate a un negozio a contenuto non patrimoniale in quanto è la volontà con effetto non previsto dalla legge. Esse sono definite anche quale testamento biologico.

Alle disposizioni anticipate di trattamento si applicano le stesse norme del testamento civile?

Assolutamente no in quanto il testamento è atto a causa di morte che produce effetti solo quando il soggetto muore e la morte è evento certo. Le disposizioni anticipate di trattamento costituiscono negozio inter vivos e la situazione è incerta ovvero può anche non verificarsi. L’unico elemento comune è l’unilateralità.

Cosa accade in caso di incapacità del soggetto e in assenza di disposizioni anticipate di trattamento?

Se il soggetto nulla ha disposto in relazione al suo futuro stato di incapacità per i trattamenti sanitari si applica il metodo Englaro ossia la prova presuntiva. Si cerca, così, di ricostruire la volontà del soggetto facendo ricorso a precedenti dichiarazioni, alle sue volontà, alla sua fede, alle sue abitudini di vita. È possibile anche la prova testimoniale. Ciò in coerenza con quanto stabilito dalla Suprema Corte in relazione al caso Englaro ove è stato il tutore a scegliere in base alle prove presuntiva.

Chi può validamente redarre le disposizioni anticipate di trattamento?

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. Ciascun soggetto maggiorenne può, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie, può disporre delle proprie cure per il tempo futuro di incapacità. Egli può anche decidere i singoli trattamenti da ricevere. 

Il soggetto può nominare un tutore?

La legge prevede che il soggetto nomini un fiduciario ossia di una persona di sua fiducia per essere rappresentato nelle strutture sanitarie e nei rapporti con il medico. Di solito si tratta di un familiare o di un amico. Difficilmente ci si rivolge a professionisti. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo. Essa è allegata alle disposizioni anticipate di trattamento. Il fiduciario ottiene anche una copia delle stesse.

Il fiduciario deve necessariamente accettare l’incarico?

Assolutamente no. Egli può rinunciare alla nomina con atto scritto che è comunicato al disponente.

Il disponente può revocare l’incarico al fiduciario?

Assolutamente sì. L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza alcun obbligo di motivazione. Non vi è, dunque, necessità del verificarsi di qualche evento specifico essendo ammessa anche la revoca ad nutum. Il disponente, infatti, può deliberatamente e senza preavviso revocare il fiduciario dall’incarico ricevuto.

Se il fiduciario rinuncia all’incarico o decede oppure diviene incapace le disposizioni anticipate conservano validità?

Assolutamente sì. A prevederlo è la stessa legge che chiaramente afferma che: “nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente”. La volontà del disponente ha, dunque, valore nel mondo giuridico. Se vi è necessità è il giudice tutelare che provvede alla nomina di un amministratore di sostegno. È il giudice, dunque, in caso di bisogno a farsi carico della nomina di una sorte di esecutore delle disposizioni anticipate di trattamento.

Il medico è obbligato al rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento oppure può anche ignorarle?

Il medico è tenuto al rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento. Esse possono essere disattese solo se vi è accordo con il fiduciario in casi determinati ossia:

  1. sono palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
  2. sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere disattese anche parzialmente.

Cosa accade in caso di disaccordo tra medico e fiduciario?

Se medico e fiduciario non sono d’accordo sulle terapie oppure circa l’interruzione delle stesse decide il giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale o degli altri soggetti indicati dalla legge. Tale soluzione è proposta dallo stesso legislatore come indicato dal comma 5 dell’articolo 3.

Come sono redatte le disposizioni anticipate di trattamento?

Le disposizioni anticipate di trattamento devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie.

È possibile procede alla videoregistrazione delle disposizioni anticipate di trattamento?

Assolutamente sì e nell’ipotesi in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano. Le disposizioni anticipate di trattamento non richiedono, dunque, una forma solenne potendo anche essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Come possono essere rinnovate, modificate o revocate?

Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

Le disposizioni anticipate di trattamento sono sempre revocabili, rinnovabili o modificabili?

Assolutamente sì. Il disponente può sempre revocare, modificare o rinnovare la propria volontà senza il bisogno del verificarsi di un evento specifico. Trattasi, infatti, di atti personalissimi che hanno ad oggetto diritti fondamentali.

Cosa accade se non è possibile rispettare le medesime forme?

Al cospetto di ragioni di emergenza e urgenza che impediscono di osservare le forme prescritte dalla legge le disposizioni anticipate di trattamento possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.

Le strutture sanitarie come conservano le disposizioni anticipate di trattamento?

Le modalità di conservazione delle disposizioni anticipate di trattamento sono stabilite con regolamento regionale se vi sono modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale. Ad essere conservata anche l’indicazione del fiduciario. Successivamente le disposizioni anticipate di trattamento sono  inserite nella banca dati, ma è lasciata l comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.

Il soggetto può decidere di non essere sottoposto a cure?

Assolutamente sì. Il diritto a non curarsi è ritenuto compreso in quello alla salute di cui all’art. 32 Cost. bisogna però distinguere tra eutanasia passiva (il soggetto decede per mancata somministrazione delle cure necessarie) e eutanasia attiva (si soggetto decede a seguito dell’assunzione di sostanze mortali). Di recente sulla questione si è pronunciata la Suprema Corte, dopo aver lasciato al legislatore un anno di tempo per intervenire, affermando la legittimità dell’aiuto al suicidio se il soggetto ha patologie irreversibili, se soffre in modo intollerabile, se è capace di autodeterminarsi.

Qualsiasi soggetto può redarre le disposizioni anticipate di trattamento?

Assolutamente sì purchè maggiorenne e capace di intendere e di volere. È proprio tale caratteristica che legittima la previsione. In ossequio al dettato costituzionale è offerta al paziente la facoltà di rifiutare le cure in una determinata situazione e anticipatamente in vista della sua futura incapacità. Si tratta di una tutela maggiore di diritti strettamente connessi alla persona quali quelli alla vita e alla salute. Il tema non è prettamente normativo e giuridico, ma etico involgendo le convinzioni personali.

15.Il testamento olografo

Cosa si intende per testamento olografo?

Il testamento olografo è una forma di testamento redatta interamente dal testatore. È prevista dall’art. 602 c.c.

Quale la funzione del testamento?

Il testamento è un atto che contiene le ultime volontà. Attraverso il testamento il disponente individua i soggetti cui devolvere i propri beni una volta che ha cessato di vivere. L’interesse è quello individuale del testatore e della sua autonomia privata.

Quali sono i caratteri del testamento?

I caratteri del testamento sono i seguenti:

  1. unilateralità: l’adesione del beneficiario non è necessaria;
  2. è atto non recettizio: la conoscenza degli altri soggetti non è necessaria per la validità dell’atto;
  3. è atto personalissimo: l’atto non può essere redatto attraverso rappresentante né nella forma legale che volontaria;
  4. è atto unipersonale: soltanto il testatore può esprimere la sua volontà. Non è ammesso un testamento cumulativo;
  5. è atto gratuito;
  6. ha contenuto patrimoniale.

Il testamento, inoltre, non è valido se redatto per relazione ossia con rinvio a una fonte esterna ad esso. È possibile soltanto rinviare a fonte esterna solo per individuare un fatto o una circostanza in base a cui determinare l’oggetto o il soggetto.

È possibile attraverso il testamento una disposizione a titolo particolare?

Assolutamente sì. Il testamento può essere a titolo universale e attribuisce la qualità di erede oppure a titolo particolare attribuendo la qualifica di legatario.

Il testamento è atto formale?

Sì, il testamento è atto formale e solenne. Devono essere rispettate le prescrizioni di legge ai fini della validità dell’atto.

Quali sono i caratteri del testamento olografo?

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. Alla fine delle disposizioni deve essere posta la sottoscrizione. Quest’ultima deve designare con certezza l’identità del testatore anche se non è fatta indicando nome e cognome. La data deve contenere l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno.

È possibile provare la non veridicità della data?

Certamente sì. La prova della non veridicità della data è ammessa solo se è necessario valutare la capacità del testatore, la priorità di una data tra più testamenti o qualsiasi altra questione da decidere in base al tempo del testamento.

Cosa fare se si è in possesso di un testamento olografo?

L’art. 620 c.c. prescrive a chiunque in possesso di un testamento olografo la presentazione a un notaio per la pubblicazione al momento della notizia della morte del testatore. Chi crede di avere interesse può presentare ricorso per chiedere la fissazione di un termine per la presentazione. Competente è il Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

Come avviene la pubblicazione del testamento olografo?

Il notaio procede alla pubblicazione del testamento alla presenza di due testimoni. Egli redige verbale sotto forma di atto pubblico in cui descrive lo stato del testamento, il contenuto e menziona la sua apertura e anche se è presentato chiuso con il sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.

Cosa accade se il testamento olografo è depositato dallo stesso testatore presso un notaio?

Se il testamento olografo è depositato dallo stesso testatore presso il notaio, la pubblicazione avviene nel suo ufficio. Questa la prescrizione dell’art. 620 c.c. Le forme di pubblicazione saranno quelle prevista dalla norma citata: presenza di due testimoni, verbale compilato nella forma dell’atto pubblico con descrizione dello stato del testamento, del suo contenuto.

Cosa accade a seguito della pubblicazione del testamento olografo?

Dopo la pubblicazione del testamento olografo esso ha finalmente esecuzione.

È possibile cancellare frasi dal testamento?

Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l’autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.

L’esistenza del testamento olografo deve essere comunicati agli eredi e ai legatari?

Assolutamente sì e con la massima urgenza. L’art. 623 c.c., infatti, dispone che il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto dopo la pubblicazione deve comunicare l’esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.

Esistono altre forme di testamento?

Assolutamente sì.  Tra le forme ordinarie di testamento vi è anche quello segreto e pubblico. A queste si aggiungono le forme di testamento speciali.

Quali sono le caratteristiche del testamento pubblico?

Il testamento pubblico deve essere ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni. Sempre davanti al notaio e ai testimoni il testatore deve dichiarare la sua volontà che è inserita per iscritto all’interno dell’atto. il notaio, successivamente, dà lettura dell’atto di ultima volontà al disponente in presenza dei due testimoni. Ogni formalità è riportata all’interno del testamento.

Quale il contenuto del testamento pubblico?

Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto.

In quale forme il soggetto muto o sordomuto può redarre valido testamento?

Per il soggetto sordo o sordomuto il codice civile rimanda alla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni. L’obiettivo è quello di garantire il testatore tutelandolo da eventuali abusi. Di qui la previsione legislativa del raddoppio dei testimoni, non sono più sufficienti solo due soggetti, ma ne sono richiesti quattro.

Quali sono le caratteristiche del testamento segreto?

La norma di riferimento è l’art. 604 c.c. Essa dispone che il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.

Cosa accade se il testatore non sa scrivere?

Il testatore che non sa scrivere, ma sa leggere deve dichiarare al notaio che riceve il testamento di averlo letto e la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo. Di tali circostanze si fa menzione nell’atto di ricevimento.

Ci sono delle formalità che bisogna seguire nella redazione del testamento segreto?

Assolutamente sì e la norma che prescrive le suddette formalità è l’art. 605 c.c. La disposizione prescrive che la carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con una impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.

A quali soggetti deve essere consegnato il testamento segreto redatto secondo le prescrizioni dell’art. 605 c.c.?

Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio. L’atto che contiene le disposizioni di ultima volontà deve essere sigillato oppure lo si fa sigillare in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l’atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli, e l’assistenza dei testimoni a tutte le formalità.

Il testamento segreto da quali soggetti va sottoscritto?

L’atto di ultima volontà deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l’atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti. Tali prescrizioni sono stabilite dal codice civile a pena di invalidità dell’atto stesso. Il testamento, infatti, è atto solenne e formale che deve rispettare le disposizioni legislative.

Come fa il testatore muto o sordomuto a sottoscrivere il testamento segreto?

Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere il testamento segreto e le dichiarazioni ivi contenute in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri.

Il testamento segreto va pubblicato?

Assolutamente sì. Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Ogni soggetto che afferma di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l’apertura e la pubblicazione.

Della pubblicazione del testamento segreto è data notizia anche al Tribunale?

Sì. Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione copia in carta libera del testamento pubblico e dei verbali di apertura del testamento segreto e olografo.

Quali sono le forme speciali di testamento?

Le forme speciali di testamento sono quelle redatte in particolari circostanze. L’art. 609 c.c. fa riferimento all’impossibilità del testatore di avvalersi delle forme ordinarie a causa di una malattia contagiosa, per motivi di pubblica calamità, per infortunio. In tali ipotesi l’atto di ultima volontà risulta valido se è ricevuto da un notaio, dal giudice di pace, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni. Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.

Quale l’efficacia dei testamenti redatti nelle forme speciali?

I testamenti redatti in forme diverse da quelle ordinarie perdono efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa impediente.

Quando un testamento è invalido?

Bisogna distinguere due differenti forme di invalidità:

  1. forme di invalidità che colpiscono l’intero atto. Tra queste rientrano i vizi di forma, il testamento congiunto o reciproco, la violenza fisica, l’annullabilità per vizi di forma (manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, nel caso di testamento per atto di notaio), l’annullabilità per difetto di capacità del testatore;
  2. forme di invalidità soltanto di singole disposizioni tra cui rientrano il motivo illecito, l’incertezza circa il beneficiario della disposizione o la remissione all’arbitro dell’individuazione di esso e l’annullabilità per vizi della volontà.

È possibile la conversione del testamento?

È possibile soltanto la conversione formale e non anche quella sostanziale essendo sconosciuto al nostro ordinamento un diverso negozio idoneo a svolgere il medesimo ruolo del testamento. Un’ipotesi di conversione formale è prevista dall’art. 607 c.c. in relazione al testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio che può avere effetto come testamento olografo, qualora di questo abbia i requisiti.

È ammessa la sanatoria di disposizioni testamentarie nulle?

Assolutamente sì. La norma di riferimento è l’art. 590 c.c. che sottrae la possibilità a colui il quale conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione a prescindere dalla causa di nullità della disposizione stessa.

È ammessa la revoca del testamento?

Certamente. Il testamento può sempre essere revocato in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. Si tratta di atto personalissimo che contiene le disposizioni di ultima volontà del defunto. Egli può deliberatamente scegliere di cambiare le sue disposizioni per un qualsiasi motivo. L’art. 608 c.c., a tal uopo, dispone che il testamento segreto e il testamento olografo che è stato depositato presso notaio possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano. Della restituzione deve essere redatto verbale.

 

 

  1. VENEZIA CAUSA EREDITARIA PROBLEMI SUCCESSIONE IMPUGNAZIONE TESTAMENTO?  DIVISIONE EREDITARIA? LITI TRA FRATELLI PER EREDITA’ ?
  2. VICENZA
  3. CAUSA EREDITARIA PROBLEMI SUCCESSIONE IMPUGNAZIONE TESTAMENTO?  DIVISIONE EREDITARIA? LITI TRA FRATELLI PER EREDITA’ ?
  4. ROVIGO
  5. CAUSA EREDITARIA PROBLEMI SUCCESSIONE IMPUGNAZIONE TESTAMENTO?  DIVISIONE EREDITARIA? LITI TRA FRATELLI PER EREDITA’ ?
  6. PADOVA ABANO TERME
  7. CAUSA EREDITARIA PROBLEMI SUCCESSIONE IMPUGNAZIONE TESTAMENTO?  DIVISIONE EREDITARIA? LITI TRA FRATELLI PER EREDITA’ ?
  8. BOLOGNA
  9. CAUSA EREDITARIA PROBLEMI SUCCESSIONE IMPUGNAZIONE TESTAMENTO?  DIVISIONE EREDITARIA? LITI TRA FRATELLI PER EREDITA’ ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.L’ACCETTAZIONE E LA RINUNCIA ALL’EREDITA’

 

Cos’è l’accettazione dell’eredità?

L’accettazione dell’eredità è l’atto negoziale unilaterale, puro e irrevocabile con cui, al momento dell’apertura della successione, si acquista la qualità di erede ovvero di successore mortis causa a titolo universale. Mediante accettazione, dunque, il chiamato all’ eredità fa proprio il lascito devolutogli per legge o per testamento con effetti retroattivi e succede, per intero o pro quota, nella titolarità di tutti rapporti attivi e passivi trasmissibili. 

Quali sono i modi e le forme dell’accettazione?

Ai sensi dell’art. 474 ss. codice civile, l’accettazione è atto volontario del chiamato, espresso o tacito.

L’ accettazione è espressa quando il chiamato all’eredità dichiari di accettare l’eredità o assuma il titolo di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata. Trattasi di un negozio formale unilaterale non recettizio poiché la produzione dei suoi effetti è indipendente dalla conoscenza di altri soggetti eventualmente interessati (ad esempio, i successibili di grado successivo), ai quali non va comunicata.

L’ accettazione è, invece, tacita quando il chiamato all’ eredità compie un atto per cui è necessaria la volontà di accettare e che non avrebbe diritto a porre in essere se non nella qualità di erede.

La dichiarazione di accettazione deve essere trascritta?

Sì, la dichiarazione di accettazione deve essere trascritta ove l’eredità comprenda beni immobili.

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive?

Sì, ai sensi dell’art. 480 codice civile, il diritto di accettare si prescrive in dieci anni. Il termine decennale decorre dal giorno dell’apertura della successione e, in caso d’istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. Inoltre, in caso di accertamento giudiziale della filiazione, il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa. Tuttavia, il termine non decorre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.

Si decade, peraltro, dal diritto di accettare l’eredità quando il chiamato non in possesso dei beni ereditari ha formato l’inventario, ma poi non accetta nei successivi quaranta giorni (art. 487, comma 3, codice civile).

 

 

 

L’ accettazione all’eredità può essere impugnata?

Sì, l’accettazione all’ eredità può essere impugnata quando essa sia effetto di violenza o di dolo o di errore ostativo (quando la volontà manca o è diversa da quella dichiarata).

 

Quando è nulla l’accettazione dell’eredità?

L’ accettazione è nulla quando è condizionata o a termine oppure in caso di accettazione parziale, posto che la qualità di erede è unitaria e indivisibile.

Cosa si intende per “accettazione pura e semplice” e  “accettazione col beneficio di inventario”?

È  pura e semplice l’accettazione che produce l’effetto della confusione dei patrimoni del de cuius e dell’erede, il quale pertanto risponde illimitatamente (quindi anche col suo patrimonio) dei debiti e dei pesi gravanti sull’ eredità; è, al contrario, col beneficio d’ inventario quando non produce l’effetto di confusione, per cui conseguentemente la responsabilità dell’ erede è limitata al patrimonio residuo. In altri termini, accettando l’eredità col beneficio di inventario, l’erede sarà tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati nei limiti del valore dei beni che gli sono pervenuti.

Cos’ è l’inventario?

L’inventario è l’atto pubblico con il quale il cancelliere o il notaio accerta la consistenza delle attività dell’eredità. Nell’ inventario vengono descritti i beni immobili e mobili e si procede alla stima degli stessi, secondo le norme del codice di procedura civile agli artt. 769 e ss.

Cosa accade nel caso in cui l’erede fosse creditore o debitore verso il de cuius anteriormente all’ apertura della successione?

L’erede conserva verso l’eredità le situazioni di credito e/o di debito di cui era titolare nei confronti del de cuius prima dell’apertura della successione.

In caso di accettazione con beneficio di inventario, chi è preferito tra i creditori dell’eredità e i legatari e i creditori dell’erede?

Ulteriore effetto dell’accettazione con beneficio di inventario consiste nel fatto che i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede; essi, tuttavia, per mantenere tale preferenza anche qualora l’erede decada dal beneficio di inventario o vi rinunzi, non sono esonerati dalla richiesta di separazione dei beni.

Quando l’accettazione con beneficio di inventario è prevista ex lege?

L’ accettazione con beneficio di inventario è prevista ex lege per le eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti, escluse le società, ai sensi dell’articolo 473 codice civile. E’ altresì prevista con beneficio di inventario ex lege l’accettazione di eredità devolute ai minori e agli interdetti, ai sensi dell’articolo 471 codice civile.

In caso di accettazione pura e semplice, quali sono i rapporti tra i creditori ereditari e i creditori personali dell’erede?

L’ accettazione pura e semplice dell’eredità comporta la confusione del patrimonio dell’erede con quello del de cuius. Pertanto, i creditori ereditari devono subire il concorso dei creditori personali dell’erede sui beni ereditari; per contro, i creditori personali dell’erede devono subire il concorso dei creditori ereditari sui beni dell’erede.

Cos’ è la rinuncia all’ eredità?

La rinuncia all’ eredità è il negozio unilaterale, non recettizio, con cui il chiamato all’ eredità si priva del diritto di accettare l’eredità.

La rinuncia all’ eredità come deve essere necessariamente essere?

La rinuncia all’ eredità deve necessariamente essere espresso e formale.

Da chi può essere manifestata la rinuncia all’ eredità?

La rinuncia all’eredità può essere manifestata da qualsivoglia chiamato, eccezion fatta per lo Stato poiché ad esso l’eredità è necessariamente devoluta in mancanza di altri successibili.

Quando è nulla la rinuncia all’ eredità?

Trattandosi di atto puro, al pari dell’accettazione, la rinuncia è nulla quando è sottoposta a termine o a condizione, anche parzialmente.

È impugnabile la rinuncia all’ eredità?

Sì, al pari dell’accettazione, la rinuncia all’ eredità è impugnabile per violenza o dolo.

 

 

 

Il diritto di rinunciare l’eredità si prescrive?

Sì, il diritto di esercitare l’eredità si prescrive e può intervenire sino a quando non sia decorso il termine decennale di prescrizione per accettare, sempre che il chiamato non sia nel frattempo decaduto dal diritto di accettare.

Come viene considerato colui che ha rinunciato all’ eredità?

Ai sensi dell’articolo 521 codice civile, colui che rinuncia all’ eredità è considerato come se non fosse mai stato chiamato.

La rinuncia all’ eredità ha efficacia retroattiva o irretroattiva?

Poiché colui che rinuncia all’ eredità, ai sensi dell articolo 521 codice civile, è considerato come se non fosse mai stato chiamato, è chiaro che la rinuncia all’eredità ha efficacia retroattiva.

La rinuncia all’ eredità può essere revocata?

Colui che rinuncia all’ eredità, fatti salvi l’accettazione degli altri chiamati e i diritti dei terzi sui beni ereditari, può revocare la rinuncia all’ eredità qualora non fosse ancora scaduto il termine di prescrizione per l’ esercizio del diritto di acquistare l’ eredità, ai sensi dell’ articolo 525 codice civile.

La rinuncia all’ eredità comporta anche la rinuncia ai legati?

No, la rinuncia all’ eredità non importa la rinuncia ai legati.

Potrebbe un soggetto chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria? Come?

Sì, un soggetto potrebbe chiedere il riconoscimento della sua qualità di erede mediante la cosiddetta petizione ereditaria, di cui all’articolo 533 codice civile.

Cos’ è la petizione ereditaria?

Dal disposto dell’articolo 533 codice civile, si desume che la petizione ereditaria è l’azione con cui l’erede chiede l’accertamento e il riconoscimento della sua qualità di erede contro chiunque ha il possesso in tutto o in parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno.

 

 

 

La petizione ereditaria può essere inquadrata nel novero delle azioni reali o nel novero delle azioni personali?

Secondo autorevole dottrina, la petizione dell’eredità non può essere inquadrata né nel novero delle azioni reali né nel novero delle azioni personali. Trattasi di un’azione che porta all’accertamento della qualità di erede come mezzo per la tutela di un altro interesse, ossia il conseguimento dei beni ereditari.

Chi è legittimato attivamente alla proposizione della petizione di eredità?

Legittimato attivo alla proposizione della petizione di eredità è l’erede, sia legittimo che testamentario.

Cosa accade se ci sono più eredi?

Nel caso in cui ci fossero più eredi, ognuno potrà agire singolarmente poiché non vi è litisconsorzio necessario con gli altri eredi.

Può la proposizione dell’azione di petizione dell’eredità, da parte del chiamato, comportare l’accettazione tacita dell’eredità?

Sì, la proposizione dell’azione di petizione dell’eredità, da parte del chiamato, comporta tacitamente l’accettazione dell’eredità.

Chi sono i legittimati passivi?

I legittimati passivi sono coloro che sono entrati in possesso dei beni ereditari o di alcuni di essi in un momento successivo all’ apertura della successione e a causa di questa.

Cosa accade nel caso in cui ci sono più soggetti a possedere i beni ereditari?

Nel caso in cui ci fossero più soggetti a possedere i beni ereditari, colui che vanta la qualità di erede deve esperire l’azione nei confronti di ciascuno di essi.

Qual è l’oggetto dell’azione di petizione dell’eredità?

L’oggetto dell’azione di petizione dell’eredità sono tutti i beni ereditari o una parte o una quota degli stessi.

Chi ha l’onere di provare che i beni appartengono all’asse ereditario?

L’onere di provare che i beni appartengono all’ asse ereditario, al tempo dell’apertura della successione, spetta all’ attore, ossia al legittimato attivo.

L’azione di eredità può essere esperita anche contro i diritti dei terzi?

L’ articolo 534 codice civile dispone che l’azione di petizione dell’eredità può essere esperita anche contro i terzi aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.

Qual è lo scopo della norma contenuta nell’ articolo 534 codice civile?

Lo scopo della norma contenuta nell’ articolo 534 codice civile è quello di tutelare l’avente causa che, a titolo oneroso e in buona fede, abbia acquistato beni dal cosiddetto erede apparente.

Chi è l’erede apparente?

L’erede apparente è colui che per circostanze obiettive risulta essere successore del de cuius mentre in realtà non lo è. In altri termini, l’erede apparente è colui che, pur non essendo erede, si comporta come se l’eredità gli fosse stata devoluta e fosse stata da lui acquistata, ingenerando nei terzi la convinzione che sia il vero erede.

L’apparenza può riguardare solo la posizione di erede?

No, la posizione può riguardare sia la posizione di erede sia la posizione di legatario.

Quando è fatto salvo l’acquisto dall’ erede apparente?

L’ acquisto dall’erede apparente è fatto salvo quando ricorrono determinate condizioni. In primo luogo, l’acquisto del terzo deve essere avvenuto “per effetto di convenzioni a titolo oneroso”. L’ ordinamento, nel bilanciamento tra i contrapposti interessi dell’erede vero e del terzo avente causa dall’ erede apparente, fa prevalere l’interesse di colui che ha acquistato dall’ erede apparente poiché riceverebbe un danno a differenza di colui che acquisti a titolo gratuito, che ne riceverebbe soltanto un mancato arricchimento. In secondo luogo, il terzo acquirente dall’ erede apparente deve aver contratto in buona fede. Tuttavia, in deroga alla regola generale, in base alla quale la buona fede si presume, l’articolo 534 codice civile pone in capo al terzo l’onere di provare il suddetto stato soggettivo. Qualora l’acquisto del terzo abbia ad oggetto beni immobili o mobili registrati, esso sarà, peraltro, soggetto al regime generale di opponibilità derivante dalla trascrizione. Nello specifico, se l’acquisto del terzo avente causa dall’ erede apparente non è trascritto prima dell’acquisto da parte dell’erede vero o del legatario vero ovvero anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale contro l’erede apparente, l’ acquisto del vero erede dovrà necessariamente prevalere.

La petizione di eredità è prescrittibile?

No, l’azione di eredità è imprescrittibile, fatti salvi gli effetti dell’usucapione rispetto ai singoli beni, ai sensi dell’articolo 533, secondo comma, codice civile. Tuttavia, sono fatti salvi gli effetti dell’intervenuta usucapione opposta dal legittimato passivo (cosiddetto convenuto) sui singoli beni.

Prima dell’accettazione cosa accade alla massa ereditaria?

Prima dell’accettazione l’eredità si trova in uno stato di quiescenza, di giacenza. L’art. 528 del c.c. afferma che quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso dei beni che compongono la stessa Il Tribunale, o d’ufficio oppure su istanza degli interessati, nomina un curatore. Quest’ultimo di occupa della salvaguardia degli interessi della massa ereditaria. Competente è il Tribunale del circondario in cui la successione si è aperta.

  1. Il testamento segreto

Cosa è il testamento segreto?

Il testamento segreto è una particolare forma di testamento che comunque rientra tra quelle ordinarie. La norma che lo disciplina è l’art. 604 c.c. La disposizione citata prescrive che il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo.

Quali sono le caratteristiche che il testamento segreto deve avere se redatto dal testatore?

Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto dallo stesso alla fine delle disposizioni.

Il testamento segreto può essere redatto anche da soggetti diversi dal testatore?

Assolutamente sì. Il testamento segreto può essere redatto anche da altri soggetti diversi dal testatore. Il testamento segreto può essere compilato anche attraverso l’utilizzo di mezzi meccanici.

Quali sono le caratteristiche che il testamento segreto deve possedere se è redatto da soggetti diversi dal testatore?

Se è scritto in tutto o in parte da altri, da soggetti diversi dal testatore deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato. Le medesime prescrizioni si applicano anche se è scritto con mezzi meccanici.

Il testatore che non sa scrivere può optare per la forma del testamento segreto?

Assolutamente sì. Se il testatore non sa scrivere, ma sa leggere deve dichiarare al notaio che riceve il testamento di averlo letto palensando il motivo e la ragione che gli hanno impedito di apporre la propria sottoscrizione. Di tali circostanze si fa menzione nell’atto che riceve il testamento.

Ci sono delle formalità che bisogna seguire nella redazione del testamento segreto?

Assolutamente sì e la norma che prescrive le suddette formalità è l’art. 605 c.c. La disposizione prescrive che la carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con una impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.

Il testamento segreto è soggetto a specifici obblighi di forma?

Certamente. Il testamento è sempre atto solenne e formale. Nell’ipotesi di testamento segreto il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio l’atto contenente le ultime volontà. Il testamento così redatto deve essere sigillato oppure lo si fa sigillare in presenza del notaio e dei testimoni. Il notaio successivamente dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Si scrive l’atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli, e l’assistenza dei testimoni a tutte le formalità sullo stesso atto in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato.

Anche il notaio e i testimoni devono sottoscrivere il testamento segreto?

Assolutamente sì. L’atto contenente le ultime volontà deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Cosa accade se il testatore non può sottoscrivere il testamento segreto?

Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l’atto della consegna si applicano le stesse norme dettate in relazione al testamento pubblico, di seguito e senza passare ad altri atti. In assenza dell’osservanza delle prescritte disposizioni il testamento segreto è invalido, in particolare affetto da nullità in virtù dei caratteri della formalità e solennità dell’atto testamentario

I soggetti affetti da mutismo o da sordomutismo possono validamente redarre un testamento segreto?

Certamente. L’atto di ultima volontà va redatto per iscritto in presenza dei testimoni e con dichiarazione, sempre iscritta di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri.

Chi si occupa della pubblicazione del testamento segreto?

Certamente il testamento segreto va pubblicato. L’atto di ultima volontà, infatti, deve essere aperto e pubblicato dal notaio immediatamente egli ha la notizia della morte del testatore. Chiunque afferma di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l’apertura e la pubblicazione.

Cosa accade se il notaio non procede prontamente alla pubblicazione del testamento segreto?

Ogni soggetto che afferma avervi interesse può presentare ricorso in Tribunale e chiedere la fissazione di un termine per l’apertura e la pubblicazione.

Quale il tribunale competente a ricevere il ricorso?

In ambito testamentario per qualsiasi controversi risulta essere sempre competente il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

Se il notaio prontamente procede alla pubblicazione del testamento segreto bisogna dare la notizia anche al Tribunale?

Sì. Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione copia in carta libera del testamento pubblico e dei verbali di apertura del testamento sia del segreto che dell’olografo.

Cosa accade se il testamento segreto non è redatto per iscritto?

Il testamento segreto, in tal caso, non risulta essere valido.

Due sono le forme di invalidità possibili: quelle che colpiscono l’intero atto e quelle relative a singole disposizioni.

È possibile la redazione di un solo testamento segreto da parte di più soggetti?

Assolutamente no. In tal caso il testamento segreto risulta interamente invalido. Una delle caratteristiche del testamento segreto è proprio la personalità dell’atto e l’unilateralità intesa come l’adesione del beneficiario non è necessaria.

Quali sono i vizi che comportano l’invalidità dell’intero testamento segreto?

Il testamento segreto risulta totalmente invalido per i vizi di forma, in caso testamento congiunto o reciproco, per violenza fisica, mancanza dell’autografia o della sottoscrizione nel caso di testamento olografo ovvero mancanza della forma scritta nella redazione, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, nel caso di testamento per atto di notaio, per annullabilità per difetto di capacità del testatore.

In quali casi le singole disposizioni del testamento segreto risultano invalide?

Le singole disposizioni del testamento segreto sono invalide se il motivo è illecito, vi è l’incertezza circa il beneficiario della disposizione o la remissione all’arbitro dell’individuazione di esso e l’annullabilità per vizi della volontà.

È ammessa la conversione del testamento segreto?

Il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio che può avere effetto come testamento olografo, qualora di questo abbia i requisiti. Si tratta di ipotesi di conversione formale espressamente prevista dal legislatore all’art. 607 c.c.

Sono possibili altre forme di conversione del testamento segreto?

Assolutamente no. È possibile soltanto la conversione formale. Quella sostanziale è esclusa essendo sconosciuto al nostro ordinamento un diverso negozio idoneo a svolgere il medesimo ruolo del testamento. Nessun riferimento può validamente essere fatto ai legati che attuano esclusivamente una successione a titolo particolare.

Il testamento segreto nullo può essere sanato? Può assumere in qualche modo validità?

Certamente. A sancirlo è l’art. 590 c.c. La norma di riferimento esclude la possibilità per colui il quale conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione senza che conta la specifica causa di nullità della disposizione stessa. Si tratta di una pratica applicazione del brocardo antico che impedisce di attuare successivi comportamenti contradditori. In tal senso se il soggetto esegue le disposizioni testamentarie volontariamente nonostante la conoscenza della nullità si ha sanatoria del negozio contenente le disposizioni di ultima volontà

Il testatore, in caso di ripensamento, può procedere alla revoca dell’atto testamentario?

Assolutamente sì. In qualsiasi momento e per qualsiasi motivo il testatore può procedere alla revoca del negozio testamentario. Si tratta di pratica attuazione del carattere della personalità dell’atto in quanto contiene le disposizioni di ultima volontà del defunto e, pertanto, irripetibili. Il de cuius, in tal senso, può a propria discrezione scegliere di mutare le sue disposizioni per un qualsiasi motivo. L’art. 608 c.c., coerentemente, dispone che il testamento segreto e il testamento olografo anche se depositati presso notaio possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano. Della restituzione deve essere redatto verbale. Tale ultima prescrizione è necessaria per conservare traccia dell’accaduto.

Per la validità del testamento segreto è necessaria l’adesione dell’erede nominato?

Assolutamente no. Una delle principali caratteristiche del testamento segreto risulta essere l’unilateralità ossia l’assenza della necessità dell’adesione del beneficiario.

I soggetti beneficiari delle disposizioni testamentarie devono essere a conoscenza del testamento segreto per la sua validità?

Assolutamente no. Il testamento segreto, come ogni altra forma di atto contente le ultime volontà, è atto non recettizio in quanto la conoscenza degli altri soggetti non è necessaria per la validità dell’atto.

Il testatore può nominare un rappresentante redigendo apposita procura per la compilazione di un testamento segreto?

No, assolutamente. L’ordinamento lo vieta espressamente. Il testamento segreto è atto personalissimo in quanto esso non può essere redatto attraverso rappresentante né nella forma legale che volontaria.

Il testamento segreto può raccogliere le volontà di una molteplicità di soggetti?

No, la legge è molto chiara in tal senso. Il testamento segreto è atto unipersonale in quanto soltanto il testatore può esprimere la sua volontà. Non è ammesso un testamento cumulativo. Se tale imposizione non viene rispettata il testamento è invalido.

L’erede deve retribuire il de cuius per la nomina?

Assolutamente no. Il testamento segreto è atto gratuito.

Cosa significa che il testamento segreto è atto formale e solenne?

Tale espressione sta a significare che per essere valido il testamento segreto deve rispettare le prescrizioni di legge ai fini della validità dell’atto.

Quale contenuto può avere il testamento segreto?

Il testamento segreto, come ogni altro testamento ha contenuto patrimoniale. Attraverso di esso il de cuius indica i soggetti cui devolvere i propri beni una volta che ha cessato di vivere. L’interesse è quello pubblico alla continuità della titolarità dei beni e quello privato a devolvere le proprie sostanze per il tempo dopo la morte.

Il testamento segreto per il suo contenuto può rimandare ad altro e diverso atto esterno a esso?

Assolutamente no. Il testamento segreto, come anche quello pubblico e olografo, non è valido se redatto per relazione ossia con rinvio a una fonte esterna ad esso. È possibile soltanto rinviare a fonte esterna solo per individuare un fatto o una circostanza in base a cui determinare l’oggetto o il soggetto.

Il testatore può inserire nel testamento segreto una disposizione a titolo particolare?

Assolutamente sì. Il testamento può essere a titolo universale e attribuisce la qualità di erede oppure a titolo particolare attribuendo la qualifica di legatario.

Il testamento segreto va accettato?

Certamente sì. L’eredità va sempre accettata. L’accettazione può assumere due forme distinte: pura e semplice oppure con beneficio di inventario. L’accettazione risulta essere  pura e semplice se produce l’effetto della confusione dei patrimoni del de cuius e dell’erede. in tal caso egli risponde illimitatamente col suo patrimonio intero dei debiti e dei pesi gravanti sull’ eredità. L’accettazione, al contrario, risulta essere con il beneficio d’ inventario quando non produce l’effetto di confusione. Conseguentemente la responsabilità dell’erede è limitata al patrimonio residuo. In altri termini, accettando l’eredità col beneficio di inventario, l’erede sarà tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati nei limiti del valore dei beni che gli sono pervenuti.

Cosa accade in assenza dell’atto testamentario?

Se manca l’atto testamentario contenente le ultime volontà del defunto si apre la successione per legge definita legittima. La successione legittima è utilizzata quando il de cuius non ha provveduto, in tutto o in parte, a disporre delle proprie sostanze. Rientrano in questa particolare forma di successione anche quelle anomale ossia in deroga al disposto dell’art. 565 c.c. che prevede le categorie dei successibili (coniuge, discendenti legittimi e naturali, ascendenti legittimi, collaterali, altri parenti e lo Stato secondo l’ordine e le regole previste da legge).

Oltre al testamento segreto ci sono altre forme di testamento esplicitamente previste dal codice civile?

Assolutamente sì. Vi è il testamento olografo che deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. Alla fine delle disposizioni deve essere posta la sottoscrizione. Oltre al testamento olografo il legislatore ha previsto anche quello pubblico che deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Esistono anche forme speciali di testamento redatte in particolari circostanze che comportano l’impossibilità del testatore di avvalersi delle forme ordinarie a causa di una malattia contagiosa, per motivi di pubblica calamità, per infortunio. Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni.

  1. Il testamento pubblico

Quali sono le formalità cui è sottoposto il testamento pubblico?

Diverse sono le disposizioni normative che si occupano del testamento pubblico. Molto importanti quelle relative alle formalità che si devono osservare ai fini della validità dello stesso. Il legislatore all’interno del codice civile prescrive che il testamento pubblico deve essere ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni. È questa la particolarità del testamento pubblico ovvero la circostanza in base alla quale esso va ricevuto alla presenza del notaio e con due testimoni. Sempre davanti al notaio e ai testimoni il de cuius deve dichiarare la sua volontà che è inserita per iscritto all’interno dell’atto. Il notaio, immediatamente dopo, fornisce lettura dell’atto di ultima volontà al disponente in presenza dei due testimoni. Ogni formalità è riportata all’interno del testamento.

Quale la caratteristica del testamento pubblico?

La caratteristica della forma di testamento in esame è proprio la pubblicità ovvero il fatto che è ricevuto da notaio e davanti a due testimoni. È tale circostanza che lo contraddistingue e lo differenzia dal testamento olografo e da quello segreto. Il primo, infatti, è redatto interamente dal testatore mentre il secondo è soltanto consegnato al notaio.

Il testamento pubblico rientra tra le forme speciali di testamento?

Assolutamente no. Il testamento pubblico è annoverabile tra le forme ordinarie di atti di ultima volontà. Le forme speciali di testamento, infatti, sono quelle redatte in particolari circostanze. Alcune sono previste dall’art. 609 c.c. La norma menzionata fa riferimento all’impossibilità del testatore di avvalersi delle forme ordinarie a causa di una malattia contagiosa, per motivi di pubblica calamità, per infortunio. Anche in tali circostanze l’atto di ultima volontà risulta valido soltanto se è ricevuto da un notaio, dal giudice di pace, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni. Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa. I testamenti redatti in forme diverse da quelle ordinarie perdono efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa impediente. La loro validità, dunque, è limitata alla durata di tre mesi dalla fine dello stato che ha impedito la redazione nelle forme ordinarie.

Quali sono gli elementi che necessariamente devono essere contenuti nel testamento pubblico?

Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Cosa accade se il testatore non può sottoscrivere il testamento pubblico? Esso risulta essere ancora valido?

Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto.

Se il testatore è affetto da mutismo oppure da sordomutismo può validamente sottoscrivere un testamento pubblico?

Assolutamente sì. Le disposizioni di riferimento sono quelle contenute nella legge notarile. Per il soggetto sordo o sordomuto il codice civile, infatti, rimanda alla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone.

Cosa accade se il testatore non sa leggere?

Se il testatore non è in grado di leggere il numero dei testimoni necessari raddoppia da due a quattro. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni. L’obiettivo è quello di tutelare maggiormente la volontà del testatore proteggendolo da possibili abusi di terzi che aspirano ad assumere la qualifica di erede. L’intervento legislativo mira proprio a scongiurare tale eventualità con il raddoppio del numero dei testimoni necessari.

A cosa serve il testamento pubblico?

Il testamento serve per trasferire le ultime volontà. Attraverso il testamento il de cuius dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Il fondamento logico- giuridico alla base del testamento è ancipite: quello pubblico alla certezza della proprietà e quello privato al trasferimento delle proprie sostanze.

Il testamento va pubblicato?

Assolutamente sì. Alla morte del testatore deve essere reso noto.

Dell’apertura del testamento pubblico è data notizia anche al Tribunale?

Sì. Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione copia in carta libera del testamento pubblico e dei verbali di apertura del testamento segreto e olografo.

L’eredità devoluta attraverso il testamento pubblico va accettata?

, necessariamente. L’eredità va sempre accettata a differenza del legato (lascito a titolo particolare che non attribuisce la qualità di erede, ma di legatario). Diverse sono le fasi che impegnano la devoluzione dell’eredità. Dal momento in cui si apre la successione l’eredità entra in una fase di quiescenza assumendo la natura di patrimonio destinato. Ad essa è attribuito anche un amministratore. La seconda fase è l’accettazione. Quest’ultima non costituisce atto personalissimo e, pertanto, può essere effettuata anche da un rappresentante con apposita procura integrando un atto di straordinaria amministrazione. L’accettazione può assumere varie forme. Essa, infatti, può avvenire per forma espressa oppure in maniera tacita per atti concludenti o, ancora, con beneficio d’inventario.

È possibile rinunciare all’eredità devoluta attraverso il testamento pubblico?

Assolutamente sì. La rinuncia all’eredità è sempre possibile. La rinuncia all’ eredità è il negozio unilaterale, non recettizio, con cui il chiamato all’ eredità si priva del diritto di accettare l’eredità.

Quali forme deve assumere la rinuncia all’eredità devoluta attraverso un testamento pubblico per essere valida e produrre i suoi effetti?

La rinuncia all’ eredità deve per forza essere espressa e formale.

Tutti i chiamati attraverso un testamento pubblico possono rinunciare all’eredità o ci sono eccezioni?

La rinuncia all’eredità può essere manifestata da qualsivoglia chiamato. Solo lo Stato, così come prevede la legge, non può rinunciare poiché ad esso l’eredità è necessariamente devoluta in mancanza di altri successibili.

La rinuncia all’eredità devoluta con testamento pubblico è sempre valida?

Assolutamente no. Ci sono casi di invalidità anche della rinuncia testamentaria. In particolare, trattandosi di atto puro, al pari dell’accettazione, la rinuncia è nulla quando è sottoposta a termine o a condizione, anche parzialmente.

Se la rinuncia a eredità devoluta attraverso testamento pubblico è stata fatta in quanto il beneficiario del lascito è stato minacciato il relativo atto è impugnabile?

Assolutamente sì. Analogamente all’accettazione, la rinuncia all’ eredità è impugnabile per violenza o dolo.

Se il beneficiario del lascito è stato convinto alla rinuncia attraverso artifici e raggiri l’atto è impugnabile?

Certamente. Il dolo rientra tra i motivi di impugnabilità dell’atto di rinuncia.

La legge stabile un termine preciso per esercitare il diritto alla rinuncia all’eredità di testamento pubblico?

Assolutamente sì. Il diritto di esercitare l’eredità si prescrive. Esso può essere esercitato sino a quando non è decorso il termine decennale di prescrizione per accettare, sempre che il chiamato non sia nel frattempo decaduto dal diritto di accettare.

Ai fini dell’operatività del testamento pubblico è necessaria l’adesione del destinatario?

Assolutamente no. La caratteristica dell’unilateralità, tipica del testamento, indica proprio la circostanza in base a cui l’adesione del beneficiario non è necessaria. Necessaria è solo l’accettazione. l’accettazione è atto volontario del chiamato, espresso o tacito. Il diritto di accettare si prescrive in dieci anni.

Ai fini dell’operatività del testamento pubblico è necessaria la conoscenza degli altri soggetti dell’atto di disposizione delle ultime volontà?

Assolutamente no. Il testamento pubblico non è affatto atto recettizio in quanto la conoscenza degli altri soggetti non è necessaria per la validità dell’atto.

Il de cuius nella redazione del testamento pubblico può farsi rappresentare dinanzi al notaio e ai testimoni da un rappresentante?

No. Il testamento è atto personalissimo. L’atto di ultima volontà non può essere redatto attraverso rappresentante né nella forma legale che volontaria.

Se il testatore è coniugato può disporre delle proprie sostanze con unico atto insieme alla moglie?

Assolutamente no. Il testamento è atto unipersonale in quanto soltanto il testatore può esprimere la sua volontà. Non è ammesso un testamento cumulativo.

Il testamento pubblico può essere definito quale atto a titolo oneroso?

No, il testamento pubblico è atto gratuito.

Risulta valido un testamento pubblico avente ad oggetto diritti non patrimoniali?

Assolutamente no. Una delle caratteristiche necessarie del testamento è proprio il contenuto patrimoniale dell’atto. Il testamento, infatti, rappresenta proprio lo strumento predisposto dall’ordinamento per disporre delle sostanze per il tempo dopo la morte.

Come viene considerato colui che ha rinunciato all’ eredità?

Ai sensi dell’articolo 521 codice civile, colui che rinuncia all’ eredità è considerato come se non fosse mai stato chiamato.

La rinuncia all’ eredità ha efficacia retroattiva o irretroattiva?

Poiché colui che rinuncia all’ eredità, ai sensi dell’ articolo 521 codice civile, è considerato come se non fosse mai stato chiamato, è chiaro che la rinuncia all’eredità ha efficacia retroattiva.

La rinuncia all’ eredità può essere revocata?

Colui che rinuncia all’ eredità, fatti salvi l’accettazione degli altri chiamati e i diritti dei terzi sui beni ereditari, può revocare la rinuncia all’ eredità qualora non fosse ancora scaduto il termine di prescrizione per l’esercizio del diritto di acquistare l’eredità, ai sensi dell’articolo 525 codice civile.

Attraverso il testamento pubblico il testatore può disporre liberamente di tutte le sue sostanze?

Assolutamente no. Il limite è sempre quello della quota disponibile. Una parte di eredità, infatti, per legge e in ogni caso, è non riservata dalla legge al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato nell’ordine e secondo le regole stabilite dalla legge.

Cosa accade se con il testamento pubblico dispongo di parte della legittima ledendo i diritti dei beneficiari?

Se attraverso il testamento pubblico ledo i diritti dei legittimari disponendo della quota loro riservati essi possono agire con l’azione di riduzione. Per prima cosa deve avvenire il conteggio della quota: relictum meno debitum più donatum. Ciò che resta del patrimonio del de cuius viene depauperato dei debiti e rinforzato con le donazioni entro il ventennio. Successivamente si può procedere con l’azione di riduzione. Per esperire vittoriosamente l’azione di riduzione due sono i presupposti che devono inevitabilmente sussistere. Si tratta dell’imputazione ex se, che consiste nell’imputazione alla quota di colui che propone domanda sia delle donazioni che dei legati ricevuti dal defunto, salva espressa deroga da parte del testatore il legislatore ha così disposto all’interno del codice civile in quanto le donazioni ed i legati ricevuti non rappresentano altro che mere anticipazioni della legittima. Se, dunque, il legittimario le ha già ha avute in anticipo non può pretendere alcuna lesione se quelle donazioni e legati risultano essere già sufficienti. Altro requisito imprescindibile è l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Tale formalità risulta necessaria per conoscere l’effettiva esistenza del patrimonio ereditario. Tale circostanza non è necessaria se i convenuti sono anche loro coeredi, in quanto in questa ipotesi si presume la conoscenza dell’entità del patrimonio ereditario senza bisogno dell’inventario. L’azione di riduzione avviene prima in merito alle disposizioni testamentarie lesive e, successivamente, si passa alle donazioni che hanno danneggiato la quota riservata agli eredi necessari. La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene in modo proporzionale e non si distingue tra eredi e legatari. Quanto detto conserva validità se il testatore stesso non ha indicato un preciso ordine di riduzione con dichiarazione espressa di preferenza di una disposizione rispetto all’altra. A questo punto, però, il soggetto anche in caso di successo dell’azione ancora non entra nel pieno possesso dei beni. Successivamente risulta essere necessaria l’azione di restituzione per il recupero effettivo dei beni. Essa ha carattere reale e può essere esperita avverso chiunque è avente causa e si trova nella disponibilità del bene oggetto della disposizione o della donazione dichiarata inefficace nei confronti dell’erede necessario leso o pretermesso.

Il testamento pubblico lesivo della quota riservata di legittima è invalido?

Assolutamente no sebbene soggetti all’azione di riduzione e, successivamente, di restituzione. Il testamento risulta essere affetto da invalidità in altre ipotesi come, ad esempio, se l’atto di ultima volontà è congiunto o reciproco, per violenza fisica, per annullabilità per vizi di forma, se manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, nel caso di testamento per atto di notaio, per l’annullabilità per difetto di capacità del testatore.

  1. SUCCESSIONI E DONAZIONE

 

Perché sono importanti le successioni e la donazione?

 

La successione e la donazione sono importanti perché è fondamentale, per colui che voglia devolvere i propri beni, disporre consapevolmente del proprio patrimonio secondo le leggi dell’ordinamento.

Il nostro ordinamento prevede al riguardo che una quota di eredità, la cosiddetta legittima, spetta di diritto ai legittimari (coniuge, figli legittimi e naturali, compresi gli adottivi e, in mancanza di figli, gli ascendenti) e di essa bisogna tener conto anche nella redazione del testamento.

Qual è la differenza tra le successioni e la donazione?

La differenza tra successione e donazione consiste nel fatto che quest’ultima è un atto mediante cui il cosiddetto donatore, ancora in vita, si spoglia di un proprio bene e arricchisce il patrimonio di colui che riceve tale bene, ossia il cosiddetto donatario. La successione è, invece, l’atto attraverso cui i chiamati all’eredità entrano in possesso del patrimonio della persona venuta a mancare, il cosiddetto de cuius. Inoltre, la donazione è un atto volontario; la successione, invece, tanto può basarsi sulle ultime volontà del defunto espresse in un testamento, tanto no.

E’ obbligatorio il testamento per la successione?

Assolutamente no. Nel caso di mancata redazione del testamento e, quindi, se la persona viene a mancare senza aver disposto le sue ultime volontà, i suoi beni saranno distribuiti agli eredi secondo quanto stabilito dalla legge.

Nella successione si può disporre liberamente del proprio patrimonio?

Assolutamente no. Sulla base del principio dell’inderogabile solidarietà familiare, è prevista la cosiddetta successione dei legittimari o successione necessaria.

Cos’è la successione dei legittimari o successione necessaria?

La successione dei legittimari o successione necessaria è l’istituto che trova specifico e autonomo titolo nel diritto di legittima o di riserva dei legittimari, i quali devono necessariamente ricevere una quota dei beni dell’asse ereditario, la cosiddetta quota di legittima o di riserva.

Come è calcolata la quota di legittima o di riserva?

La quota di legittima o di riserva è calcolata tenendo conto sia dei diritti compresi nell’eredità sia di quanto il de cuius abbia donato in vita.

 

L’ordinamento tutela i diritti dei legittimari? Come?

L’ordinamento tutela i diritti dei legittimari anche contro la volontà del de cuius. Da un lato sono posti limiti legali alla libertà dispositiva del testatore e dall’altro è prevista l’azione giudiziaria di riduzione, prevista in favore del legittimario pretermesso in tutto o in parte. In virtù del principio di intangibilità della legittima, la quota di riserva, in quanto necessariamente destinata ai legittimari, è “intoccabile” da parte del de cuius. A riguardo, l’articolo 549 codice civile dispone che il testatore non può imporre pesi (ad esempio, legato o modus) o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, ad eccezione dell’applicazione delle norme sulla divisione ereditaria.

Cosa accade se il de cuius imponesse degli oneri sulla quota?

Se il de cuius imponesse degli oneri sulla quota, questa deve essere ritenuta di per sé inefficace, senza che sia necessario agire in riduzione.

Come va intesa l’intangibilità della quota di legittima?

L’intangibilità della quota di legittima va intesa in senso strettamente quantitativo.

Il testatore può, tuttavia, compiere una scelta qualitativa dei beni da assegnare ai legittimari?

Sì. Il testatore può, tuttavia, compiere una scelta qualitativa dei beni da assegnare ai legittimari, al fine di soddisfare questi ultimi atipicamente e a condizione che vengano lasciate intatte le quote ad essi destinate nell’entità stabilità dalla legge.

Cos’è il legato in sostituzione di legittima?

Il legato in sostituzione di legittima è lo strumento mediante il quale il testatore, attraverso l’attribuzione di un determinato cespite, soddisfa in modo atipico il diritto del legittimario che, infatti, a seguito dell’offerta del legatario può scegliere se trattenerlo o conseguire la legittima mediante l’azione di riduzione. Nel caso in cui preferisca mantenere il legato, il legittimario perde in modo definitivo il diritto di agire in riduzione per conseguire la legittima, anche se il valore del legato sia inferiore; se, invece, intende agire per la legittima in riduzione, il legittimario deve preventivamente rinunciare all’attribuzione, essendo la rinuncia la condizione per l’azione.

Cos’è l’azione in riduzione?

L’azione in riduzione è l’azione mediante la quale la legge consente ai legittimari la reintegrazione della quota legittima o di riserva mediante la riduzione delle disposizioni contenute nel testamento e/o negli atti di donazione che eccedono la quota di cui il de cuius/donante poteva disporre.

Cos’è l’azione di restituzione?

All’azione di riduzione può conseguire l’azione di restituzione. L’azione di restituzione, che ha carattere reale, può essere diretta dal legittimario contro chiunque si sia reso acquirente, anche a più riprese, dal beneficiario della disposizione lesiva della legittima.

Conviene di più la successione o la donazione?

Per quanto riguarda i costi, non ci sono grandi differenze. Tuttavia, la donazione potrebbe risultare svantaggiosa in quanto contiene in sé dei rischi. Va innanzitutto menzionato il rischio dell’impugnazione da parte degli altri eredi legittimi anche dopo la morte del donante, se si ritiene che non ci sia equilibrio. In questo caso è possibile chiedere una riduzione della donazione, la quale comporta un vera e propria restituzione di quanto donato agli eredi legittimi. Contrariamente, la successione testamentaria o per linea diretta è certamente considerata “più sicura” della donazione, anche se può essere ugualmente impugnata dagli eredi, che ritengano di essere stati sfavoriti.

Nello specifico, cos’è la donazione?

Nello specifico la donazione è un contratto e rappresenta l’atto di liberalità per eccellenza. La sua disciplina è contenuta nell’articolo 769 codice civile, a mente del quale “la donazione è il contratto, col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto, o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.

Quali sono gli elementi costitutivi del contratto di donazione?

Gli elementi costitutivi del contratto di donazione sono lo spirito di liberalità e l’incontro della volontà di due parti. E’, dunque, necessaria non solo la volontà del donante di arricchire l’altra parte senza corrispettivo, ma anche l’accettazione dell’altra parte. Come tutti i contratti, anche per la donazione la causa (elemento essenziale) è delineata nella legge ed essa consiste nel depauperamento del donante accompagnato dall’arricchimento del donatario. La causa non può essere individuata nello spirito di liberalità, il quale configura l’elemento soggettivo del contratto, e non può nemmeno essere considerata come funzione economica.

Quali sono gli elementi che caratterizzano la liberalità?

Gli elementi che caratterizzano la liberalità sono:

1) il nesso necessario tra l’arricchimento del donatario e l’impoverimento del donante, con la particolarità che l’arricchimento può esserci o con la disposizione di un diritto (donazione reale) ovvero assumendo nei confronti del donatario una obbligazione (donazione obbligatoria)

2) lo spirito di liberalità per l’attribuzione del vantaggio patrimoniale, cioè spontaneamente e senza esservi stati indotti da un vincolo giuridico o extragiuridico, che è rilevante per l’ordinamento. La liberalità non sussiste se vi sia coazione in forma morale.

Ci sono soggetti ritenuti incapaci di fare donazioni? Quali sono?

Sì. I soggetti ritenuti incapaci di fare donazioni sono coloro che non possono pienamente disporre dei propri beni. Essi, nello specifico, sono i minori, gli interdetti e gli inabilitati. Il beneficiario di amministrazione di sostegno, invece, è di regola capace di donare, salva diversa disposizione del decreto di nomina.

Le donazioni a causa di matrimonio fatte dal minore e dall’inabilitato nel loro contratto di matrimonio sono consentite?

Sì, le donazioni a causa di matrimonio fatte dal minore e dall’inabilitato nel loro contratto di matrimonio sono consentite. Sono, inoltre, consentite le liberalità effettuate dai rappresentanti dell’incapace in occasione di nozze a favore dei discendenti dell’interdetto e dell’inabilitato. Tali eccezioni si spiegano in ragione della particolare finalità degli atti.

Qual è la forma del contratto di donazione?

Nel contratto di donazione, la forma è molto importante in ragione dell’esigenza di garantire un’adeguata ponderazione delle attribuzioni liberali. Fatta eccezione per le donazioni di modico valore, ai sensi dell’articolo 782 codice civile la donazione deve essere fatto per atto pubblico a pena di nullità. Pertanto, il contratto di donazione deve essere redatto da notaio o da altro pubblico ufficiale legittimato ad attribuire al documento pubblica fede.

Come deve essere provata la donazione?

La donazione deve essere provata per iscritto, con l’atto pubblico di donazione, essendo ammissibile la prova per testi o per presunzioni soltanto nel caso di smarrimento incolpevole del documento.

Come può essere fatta l’accettazione della proposta?

L’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso, la donazione è perfetta dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante. Resta fermo che, prima che la donazione si perfezioni, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

Che cosa si intende per “donazione di modico valore”?

Per “donazione di modico valore” si intende quella donazione che ha ad oggetto un bene modesto, sia sul piano oggettivo e, quindi, in relazione al valore economico del bene stesso, sia sul piano soggettivo, ossia con riguardo alla consistenza del patrimonio del donante.

E’ valida la donazione di modico valore, che ha ad oggetto beni mobili, se manca l’atto pubblico?

Sì. La donazione di modico valore, che ha ad oggetto beni mobili, è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.

Cos’è la tradizione?

La tradizione è la consegna della cosa nelle mani del donatario e solo in questo modo risulta certa ed inequivocabile la volontà del donante.

Alla donazione possono essere apposti elementi accidentali?

Sì, alla donazione possono essere apposti elementi accidentali, come è per tutti i contratti.

Cos’è la condizione di riversibilità?

La condizione di riversibilità è un patto accessorio con cui si stabilisce che i beni donati tornino ad essere di proprietà del donante in caso di premorienza del donatario o dei suoi discendenti (articolo 791 codice civile). Essa è ammessa solo se a beneficio del donante ed, infatti, è considerata come non apposta se a beneficio di altri.

Il contratto di donazione può essere annullato? Quando?

Sì, il contratto di donazione può essere annullato quando è affetto da uno dei vizi del consenso, ossia errore, violenza morale, dolo o incapacità dei contraenti. Inoltre, la donazione sarà affetta da nullità se non risulti rispettato il vincolo della forma pubblica.

Da chi potrà essere fatta valere la nullità?

La nullità potrà essere fatta valere di chiunque ne abbia interesse, ad esempio dai creditori del donante.

La donazione può essere impugnata per errore?

Sì, ai sensi dell’articolo 787 codice civile, la donazione può essere impugnata per errore sul motivo, di fatto o di diritto, nel caso in cui esso risulti dall’atto ed è il solo che ha determinato il donante a porre in essere l’atto di liberalità.

Cosa succede in caso di motivo illecito?

In caso di motivo illecito, la donazione è nulla quando risulta dall’atto e sia l’unico che ha portato il donante a compiere l’atto di liberalità.

 

La donazione può essere revocata?

Sì, la donazione può essere revocata.

Per quali motivi la donazione può essere revocata?

La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

Quando può essere proposta la domanda di revocazione per ingratitudine?

La domanda di revocazione per ingratitudine può essere proposta quando il donatario abbia:

1) ucciso o tentato di uccidere il donante, il coniuge, un discendente o un ascendente di questo;

2) commesso contro gli stessi un fatto al quale si applicano le disposizioni sull’omicidio, es. l’istigazione al suicidio di minore di anni 14;

3) denunciato gli stessi infondatamente o abbia testimoniato falsamente contro di loro per un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni.

Inoltre, la domanda di revocazione per ingratitudine può essere quando il donatario si sia reso colpevole di ingiuria grave verso il donante oppure quando ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante oppure ha rifiutato indebitamente gli alimenti che per legge è tenuto a somministrare al donante.

Entro quale termine deve essere proposta la domanda di revocazione per causa d’ingratitudine?

La domanda di revocazione per causa di ingratitudine deve essere proposta entro l’anno dal giorno in cui il donante oppure i suoi eredi sono venuti a conoscenza del fatto che li legittima ad agire in tal senso.

 

 

 

 

 

 

20.Il coniuge e l’eredità

Il coniuge è destinatario di una quota dell’eredità?

Certamente. Il coniuge fa parte sia della categoria dei legittimari, coloro cui la legge riserva una quota necessaria dell’eredità, che di quella della successione legittima. Il coniuge infatti, è annoverato sia dall’art. 536 c.c. che dall’art. 565 c.c. Ciò significa che il coniuge, pertanto, è destinatario sia di una quota di riserva di cui il testatore, in nessun caso, può liberamente disporre, sia della chiamata in assenza del testamento nell’eventualità in cui si apre la successione legittima. Il de cuius può liberamente disporre della quota di eredità ad eccezione di quella riservata al coniuge (successione dei legittimari) e, inoltre, il coniuge, in assenza di testamento, è soggetto che necessariamente deve essere chiamato alla successione.

Il coniuge rientra i soggetti legittimari?

Certamente. Il coniuge è, insieme agli ascendenti e ai figli, un legittimario, ossia un soggetto cui la legge riserva parte dell’eredità, così come disposto dall’art. 536 c.c.

Come viene calcolata la quota di eredità riservata al coniuge dall’art. 536 c.c.?

È l’art. 540 c.c. La norma da prendere leggere e che può essere utili per rispondere alla domanda posta. La disposizione attribuisce a favore del coniuge la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le ulteriori previsioni per il caso di concorso con i figli o con altri soggetti. Al coniuge, oltre alla quota riservata, , sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se il defunto risulta titolare del relativo diritto di proprietà o se l’immobile è in comunione. Indipendentemente dalla concorrenza con altri chiamati indicati dalla norma. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

Come è modificata la quota riservata al coniuge in caso di concorso con i figli?

La norma di riferimento è l’art. 537 c.c. dedicato interamente alla riserva a favore dei figli compresi sia quelli legittimi che naturali o adottivi come specificato dalla riforma.  Se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.

Il coniuge risulta destinatario anche dei diritti di uso e di abitazione sulla casa coniugale?

Certamente sì, i diritti di uso e di abitazione della casa coniugale. Tale soluzione è valida anche nella successione legittima. Il fondamento logico- giuridico della previsione è quello di tutelare il coniuge superstite così come disposto dall’art. 540, 2° comma c.c.  che prevede l’esistenza di tali diritti anche in casi di concorso con altri chiamati quindi sia in presenza di testamento che in ipotesi di concorso di successione ab intestato. Quanto detto anche se gli artt. 581 e 582 c.c. non li menzionano in quanto la Corte Costituzionale non li ha ritenuti costituzionalmente illegittimi volendo il legislatore solo evitare il cumulo tra la quota riservata e i diritti de quibus.

In che modo i diritti di uso e di abitazione sulla casa coniugale vengono calcolati nella quota disponibile?

I diritti di uso e di abitazione sulla casa coniugale si aggiungono alla quota spettante al coniuge superstite perché prelegati ex lege. Sono riconosciuti anche al coniuge separato se non ha abbandonato la casa. Un’impostazione esegetica li ricostruisce come legato ex lege anche in danno ai creditori in quanto il coniuge risponderebbe solo entro i limiti della cosa legata. Il loro valore capitale viene in tal modo stralciato dall’asse ereditario in modo tale da procedere successivamente alla divisione tra tutti i coeredi.

Che tipo di successione viene a crearsi con l’attribuzione dei diritti di uso e di abitazione sulla casa coniugale?

L’attribuzione al coniuge dei diritti di uso e di abitazione viene a costituire una vocazione anomalasi introduce, infatti, un’eccezione al principio di unità della successione e all’uguaglianza delle quote tra coeredi. Viene, in tal modo, lasciato un singolo cespite trattandosi di legato ex lege. La dottrina più attenta fa riferimento al prelegato se il coniuge non concorre con altri o genericamente di ampliamento della quota ereditaria.

I diritti di uso e di abitazione sulla casa coniugale possono costituire oggetto di espropriazione oppure rientrano tra i diritti impignorabili?

I diritti di uso e di abitazione sulla casa coniugale nella successione legittima sono sempre espropriabili e non pongono alcun problema di trascrizione e opponibilità poiché non ci sono conflitti in quanto prevalgono sempre costituendo quello di abitazione un diritto fondamentale.

In caso di concorso nell’eredità tra coniuge e figlio chi prevale?

Entrambi hanno diritto a una quota di eredità come dispone l’art. 542 c.c. La norma in modo espresso e attuando un bilanciamento di interessi prevede che se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. Quando i figli, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali in attuazione della Riforma che parifica lo stato di figli.

Se il de cuius non avevi figli quale la parte di eredità spettante al coniuge?

Se il de cuius non lascia figli ma solo il coniuge ad esso è riservata la metà del patrimonio.

Cosa accade se il de cuius lascia il coniuge e gli ascendenti?

La norma prevede che agli ascendenti è riservato un quarto come dispone l’art. 544 c.c.

Quale la divisione dell’eredità in caso di pluralità di ascendenti in concorso con il coniuge?

In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti per la successione degli ascendenti.

Il coniuge separato è legittimario?

Sì, egli gode degli stessi diritti del coniuge non separato se la separazione non gli è stata addebitata. Le cose cambiano soltanto se la separazione è avvenuta con addebito. In presenza di sentenza passata in giudicato il coniuge cui è stata addebitata la separazione ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non può essere superiore a quella della prestazione alimentare goduta.

Cosa accade se la separazione è stata addebitata ad entrambi i coniugi?

 Se la separazione è stata addebitata ad entrambi i coniugi si applicano le stesse regole del caso in cui la separazione sia stata addebitata ad un solo coniuge.

Se il matrimonio è stato dichiarato nullo il coniuge ha comunque diritto all’eredità?

Assolutamente sì. La norma di riferimento è l’art. 584 c.c. rubricato “successione del coniuge putativo”. Il codice prevede che nell’eventualità se il matrimonio è dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, a quello superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica anche la disposizione del secondo comma dell’articolo 540 relativa ai diritti di uso e di abitazione.

Il coniuge in caso di matrimonio dichiarato nullo è sempre erede necessario?

Assolutamente no. Egli è escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte. Solo in questo caso di nuovo matrimonio valido e esistente al momento della morte il coniuge putativo è escluso dalla successione.

Il coniuge può risultare erede anche a seguito di apposite disposizioni testamentarie?

Assolutamente sì. Il defunto può anche attraverso il testamento dividere l’eredità tra figli e coniugi anche se deve rispettare le previsioni di legge in relazione alle singole quote.

Se il coniuge e i figli risultano entrambi eredi cosa accade?

Se il coniuge e i figli sono entrambi eredi la massa forma una comunione ereditaria che può essere divisa. Quella ereditaria costituisce una tipologia di comunione incidentale in quanto non voluta dagli eredi né dagli stessi concordata. La divisione dell’eredità è sempre ammessa. Essa è improntata al principio della libera disposizione delle quote e si risolve in un fenomeno provvisorio di cui il legislatore facilita lo scioglimento tenuto conto delle numerose controversie che genera la gestione di beni comuni. La divisione può essere contrattuale, giudiziale e testamentaria.  La prima avviene attraverso un contratto che presuppone l’accordo tra le parti e il contenuto necessariamente patrimoniale di modifica dell’assetto. La divisione giudiziale avviene con apposita domanda al giudice che provvede circa la richiesta delle parti. La divisione testamentaria disposta dallo stesso testatore.

Da quali elementi è composta la comunione ereditaria che si forma tra coniuge e figli?

L’oggetto della comunione ereditaria, nel caso in esame, è costituito dall’intero asse cui si aggiungono i beni provenienti dalla collazione con l’unica eccezione costituita dai debiti che vengono ripartiti pro quota e proporzionalmente.

I crediti entrano a far parte della comunione ereditaria coniuge- figli?

Assolutamente sì. I crediti entrano a far parte della comunione e non sono divisi in quote, pertanto, per far valere l’intero credito comune senza alcuna necessità di integrare il contraddittorio. La comunione ereditaria si forma anche se sono presenti eredi legittimi o legittimari e testamentari se la massa è unitaria.

Se vi sono diverse masse ereditarie coniuge- figli, la divisione avviene in modo unitario?

Assolutamente no. La divisione non avviene in modo unitario se le masse ereditarie sono diverse sebbene correlate.

Può il coniuge superstite rinunciare a parte della propria eredità a favore del figlio?

Certamente la rinuncia è sempre possibile. Essa costituisce atto unilaterale (proviene da una sola persona) e non recettizio (ha effetti anche senza l’effettiva conoscenza del destinatario).

Il diritto all’accettazione dell’eredità del coniuge è prescrittibile?

Assolutamente sì. Il diritto all’accettazione dell’eredità del coniuge è prescrittibile. È anche revocabile se l’eredità non viene accettata da altro soggetto oppure si prescrive il diritto all’accettazione.

Cosa accade se il coniuge rinuncia alla sua parte di eredità?

Se il coniuge rinuncia alla quota di eredità a favore del figlio è come se non fosse mai stato chiamato. In caso di rinuncia esplicitata per errore, violenza o dolo essa è revocabile come disposto dall’art. 525 c.c. Il coniuge deve redigere l’atto di rinuncia in forma solenne non essendo considerate valide forme equipollenti. È possibile anche l’accettazione successiva in quanto la rinuncia non osta alla delazione. Essa può avvenire anche in forma tacita se il coniuge pone in essere comportamenti ritenuti incompatibili con la volontà di rinunciare.

Quale fenomeno si verifica a seguito della rinuncia del coniuge?

Se il coniuge rinuncia alla sua quota di eredità a favore del figlio oppure di altro chiamato si verifica il fenomeno dell’accrescimento. Si tratta di soluzione per cui se viene meno la titolarità della quota di uno dei partecipanti alla comunione si espande quella degli altri. In tal caso l’acquisto opera di diritto, è retroattivo e non è possibile la rinuncia. L’unico limite è rappresentato dalla volontà contraria del testatore espressa attraverso la previsione di una sostituzione ordinaria.

È configurabile un concorso tra coniuge e figli non ancora nati?

Certamente. È ormai pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, che il nascituro è soggetto ritenuto capace di succedere.

Il coniuge può concorrere sia con i figli concepiti che con quelli ancora non concepiti?

Dipende dalle circostanze. Se la devoluzione avviene per legge, come nel caso della successione legittima, possono succedere solo i soggetti già concepiti. Al cospetto di un valido testamento anche i figli non ancora concepiti possono essere destinatari di eredità. Ad essere equiparati gli adottati anche se sulla questione non vi unanimità di vedute per il divieto di demandare a terzi la determinazione dell’erede.

È possibile l’esercizio di un’azione di rivendica della quota nei confronti del coniuge?

Assolutamente sì. Può agire, ad esempio, il figlio che ritiene lesi i suoi diritti. A tal dine è necessario il computo della quota riservata attraverso un’operazione complicata che vede sottratti alla massa ereditaria i debiti e aggiunge le donazioni effettuate nell’ultimo ventennio. Solo dopo tale azione si può esperire l’azione di riduzione che spetta al legittimario che ha subito una lesione alla quota riservata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. La successione per legge

Cosa accade in materia successoria se il testatore non ha provveduto a raccogliere le sue ultime volontà in un atto scritto?

Se manca un atto di ultima volontà la successione avviene in base alle prescrizioni del codice civile. Lo scopo delle previsioni è quello di evitare che situazioni giuridiche restino senza un effettivo titolare. La successione, infatti, indica il fenomeno per cui un soggetto subentra nell’intero universo dei rapporti giuridici. Essa, come indicato dall’art. 457 c.c., può avvenire in due modi:

  1. per legge quando il defunto nulla ha provveduto a redarre un atto di ultima volontà, un valido testamento;
  2. per testamento quando è lo stesso defunto che decide in merito alle proprie sostanze per il tempo in cui ha cessato di vivere.

La legge, in assenza di atto dispositivo interviene, dunque, per colmare l’inerzia del titolare del diritto.

Cosa accade in assenza di testamento?

L’eredità in assenza di testamento è devoluta con l’osservanza delle regole previste per la successione legittima. Essa avviene per legge e nel codice sono previste tutte le regole e le prescrizioni da seguire. Tale forma, infatti, è utilizzata proprio quando il de cuius non ha provveduto, in tutto o in parte, a disporre delle sostanze di cui risulta essere titolare.

Nelle successioni di tipo legislativo, in assenza di testamento rientrano anche quelle anomale?

Assolutamente sì. Nella successione legittima rientrano anche queste particolari forme di successione dette anomale in quanto deroganti al disposto dell’art. 565 c.c. Tale norma prevede le categorie dei successibili (coniuge, discendenti legittimi e naturali, ascendenti legittimi, collaterali, altri parenti e lo Stato secondo l’ordine e le regole previste da legge).

Quali sono le forme di successioni previste dalla legge in assenza di testamento?

Nessuna. La successione legittima è l’unica prevista dalla legge.

La successione dei legittimari è successione prevista dalla legge?

La successione dei legittimari indica un fenomeno diverso e distinto che opera al cospetto di presupposti diversi. Non rappresenta una forma diversa e ulteriore di successione in quanto devolve l’eredità a una particolare categoria di soggetti, indicata dalla legge, in assenza di un atto dispositivo di ultima volontà. Indica, pertanto, solo una categoria di eredi necessari. Nella successione dei legittimari, invece, si identifica un ambito di eredi cui è attribuita una posizione privilegiata che funge da limite alla libertà di testare. Soltanto la successione legittima è una vera e propria successione. La successione dei legittimari, al contrario, pone soltanto dei limiti alla libertà del testatore riservendo alle categorie previste dalla legge una quota di eredità che è intangibile e, se lesa, può essere reintegrata attraverso apposita tutela giurisdizionale.

In assenza di testamento l’eredità in quale modo è devoluta?

Diverse sono le fasi della successione legittima: quiescenza, vocazione e delazione. La vocazione indica la chiamata ereditaria con individuazione del soggetto chiamato a succedere. La delazione attiene al complesso di situazioni che vengono offerte al chiamato.

In assenza di testamento e prima della successione cosa accade all’eredità?

L’eredità in assenza di testamento e prima della successione si trova in una fase di quiescenza e rientra tra i patrimoni destinati.

Nella fase di quiescenza chi gestisce l’eredità?

All’eredità nella fase di quiescenza è attribuito un amministratore.

Il chiamato all’eredità prima dell’accettazione ha poteri sulla massa?

Assolutamente sì. il chiamato nella fase di quiescenza non è privo di poteri. In assenza di un curatore, infatti, l’art. 460 c.c. gli attribuisce diverse facoltà di gestione della massa (possibilità di esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, compimento di atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, richiesta di autorizzazioni per vendere i beni non conservabili o conservabili in modo assai dispendioso).

Il chiamato all’eredità è obbligato alla gestione della massa ereditaria prima dell’accettazione?

La questione è discussa essendo dubbia la natura dell’art. 460 c.c. attributivo di obblighi o di facoltà. La discussione prende le mosse dall’utilizzo del verbo “potere” contenuto nella disposizione. Argomentando proprio dal tenore letterale della norma una tesi esegetica attribuisce alla un potere che si converte in obbligo di portare a termine la gestione una volta iniziata analogamente alla situazione descritta dall’art. 2028 c.c. si tratterebbe di un’ipotesi specifica di negotiorum gestio. Altro e diverso orientamento opta per un vero e proprio obbligo di curare l’eredità assumendo la qualifica di amministratore legale.

Quando la massa ereditaria fuoriesce dallo stato di giacenza?

La giacenza dell’eredità cessa con l’accettazione. L’accettazione può assumere varie forme. Essa, infatti, può avvenire per forma espressa oppure in maniera tacita per atti concludenti o, ancora, con beneficio d’inventario (si accettano soltanto le attività della massa senza le passività). In rarissime ipotesi l’acquisto dell’eredità avviene senza accettazione come, ad esempio, nel caso si scelga l’accettazione con beneficio di inventario e trascorre inutilmente il termine per redigerlo. Si passa, in questo modo, alla seconda fase della successione. la semplice chiamata per legge non comporta mai l’acquisto della qualifica di erede. L’eredità, a differenza del legato, ha bisogno dell’accettazione. L’accettazione non è atto personalissimo e, pertanto, può essere effettuata anche da un rappresentante con apposita procura costituendo un atto di straordinaria amministrazione.

In assenza di testamento, quindi, in ipotesi di successione per legge quando avviene la divisione per quote dell’eredità?

La discussione si sviluppa intorno l’ammissibilità della divisione per quote nella fase di giacenza dell’eredità. Una prima tesi ne afferma l’inammissibilità tenuto conto della circostanza per cui i il chiamato, una colta ottenuto il possesso, ha a disposizione l’intero patrimonio. Altra e diversa impostazione ritiene possibile la giacenza pro quota solo in caso di chiamata solidale in quanto, esclusivamente in tale ipotesi, è possibile l’accrescimento. Una terza e ultima impostazione ritiene senza dubbio ammissibile la giacenza pro quota, in quanto il chiamato può trovarsi in conflitto di interessi con altri e curare solo la sua parte.

A seguito della chiamata all’eredità in assenza di testamento come si diviene eredi?

Se manca il testamento e opera la successione legittima si diviene eredi tramite l’accettazione.

Il titolare del diritto di essere chiamato all’eredità contro quali soggetti può rivendicare il suo stato?

Il soggetto designato dalla legge quale erede necessario può rivendicare il riconoscimento della sua qualità avverso coloro che hanno usurpato i suoi diritti e, in particolare, avverso coloro che possiedono asserendo di essere eredi nel qual caso non rileva la buona o la mala fede del possessore se non in ordine ai frutti e verso coloro che si sono appropriati dei beni ereditari senza alcun titolo che necessariamente sono in mala fede.

L’erede designato dalla legge in assenza di testamento può anche rinunciare all’eredità?

Assolutamente sì. È sempre possibile la rinuncia all’eredità.

Cosa è la rinuncia?

La rinuncia costituisce atto unilaterale (manifesta la volontà di un solo soggetto) non recettizio (produce effetti indipendentemente dalla conoscenza dell’altra parte, quindi, al momento dell’emissione).

Cosa accade all’erede che rinuncia all’eredità?

L’erede che rinuncia all’eredità è considerato come se non fosse mai stato chiamato. La rinuncia ha, pertanto, effetto retroattivo anche se diviene definitiva quando la medesima massa ereditaria è accettata da altro e diverso soggetto oppure se si prescrive il diritto di accettare.

È possibile la revoca della rinuncia?

Assolutamente sì. La rinuncia è sempre revocabile, come disposto dall’art. 525 c.c., fino al termine ultimo di accettazione se non sono intervenuti altri chiamati e senza pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sui beni ereditari.

In assenza di disposizioni di ultima volontà quali soggetti sono designati dalla legge quali eredi?

L’art. 565 c.c. nomina tra i successibili il coniuge, i discendenti naturali e legittimi, gli ascendenti legittimi, i collaterali, gli altri parenti e lo Stato.

Tra i soggetti designati dalla legge rientrano anche i figli non ancora nati, ma concepiti?

I nascituri possono succedere per legge se concepiti o per testamento se non ancora concepiti, ma figli di un soggetto vivente. È dubbio se I figli non ancora nati, ma concepiti nella successione senza testamento sono equiparato agli adottati. Si tratta di ipotesi molto discussa. Un’impostazione opta in senso negativo per violazione del disposto dell’art. 631 c.c. (disposizioni rimesse all’arbitrio di un terzo) secondo cui il testatore non può domandare a terzi la determinazione dell’erede.

Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti sono designati dalla legge quali eredi necessari?

Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti possono succedere però con obbligo di accettazione con beneficio di inventario.

Se il de cuius ha omesso la compilazione del testamento può succedere ogni soggetto designato dalla legge?

Assolutamente no. Ci sono, infatti, dei casi individuati dall’art 463 c.c. in cui il soggetto chiamato all’eredità è considerato “indegno” alla successione, pertanto, non può trattenere l’eredità).

Quali sono le ipotesi di indegnità?

 Si tratta di ipotesi molto gravi e indicate tassativamente nel codice civile:

  1. omicidio volontario o tentato omicidio della persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima in assenza di cause di esclusione della punibilità;
  2. fatti a danno dei medesimi soggetti per cui si applicano le norme sull’omicidio;
  3. calunnia o falsa testimonianza in giudizio penale avverso le persone indicate;
  4. decadenza dalla potestà genitoriale senza reintegrazione;
  5. induzione con dolo o violenza del de cuius a fare, revocare, mutare il testamento o impedimento alle medesime condotte;
  6. soppressione, alterazione, soppressione del testamento;
  7. formazione e uso di testamento falso.

L’indegno può anche essere riabilitato. La riabilitazione può essere totale (disposizione di carattere non patrimoniale fondata sul perdono) o parziale (il testatore chiama l’indegno a succedere conoscendo la causa di indegnità).

Cosa accade se il soggetto istituito dalla legge non vuole o non può accettare l’eredità?

Se l’istituito non vuole o non può accettare l’eredità opera la rappresentazione a favore dei soggetti indicati dalla norma. Si tratta di un caso di delazione diretta in quanto il rappresentante succede in modo diretto al de cuius. L’oggetto, in questa eventualità, è determinato per relazione e in base alla posizione del rappresentato in cui subentra il rappresentante.

Se viene meno la quota di uno dei partecipanti all’eredità e manca il testamento cosa accade alle altre quote?

Opera l’accrescimento. L’effetto consiste nell’ espandersi della degli altri. In questo caso l’acquisto opera di diritto in modo retroattivo ed è irrinunciabile. L’accrescimento, invece, non esplica i suoi effetti in presenza di una volontà contraria del testatore che ha previsto una sostituzione ordinaria ai sensi e per gli effetti degli articoli 688 e ss. c.c. e neanche in caso di rappresentazione prevalendo di su esso. Discussa la possibilità di un accrescimento volontario di certo non possibile In assenza di testamento. Se presente l’atto di ultima volontà secondo una prima impostazione il de cuius potrebbe solo impedire l’accrescimento, ma non derogare ai presupposti previsti per lo stesso. Tale tesi riscostruisce il fenomeno come un’ipotesi di sostituzione reciproca. Altri studiosi individuano nell’accrescimento un momento volontaristico con possibilità per il testatore di rendere operante l’istituto anche al di fuori dei casi previsti dalla legge.

È possibile sostituire un erede designato dalla legge con un altro?

Assolutamente no, non operando l’istituto delle sostituzioni.  Esso, infatti, è disciplinano proprio per evitare l’apertura della successione legittima nei casi in cui il chi, amato all’eredità tramite testamento non vuole o non può accettarla. Con le sostituzioni il testatore prevede il subingresso di diversa persona nel caso in cui il primo istituito non acquista l’eredità cui è chiamato. Presupposto per l’operatività è, proprio, il mancato acquisto dell’eredità per impossibilità di accettazione o per assenza di volontà in tal senso. Parimenti neanche risulta possibile la sostituzione fedecommissaria in quanto rientra nell’ambito delle sostituzioni che, come detto, servono proprio per evitare l’apertura della successione legittima. Essa rientra tra le ipotesi particolari di sostituzione. Lo scopo è quello di istituire un erede o legatario gravato dall’obbligo di conservare i beni ricevuti che, dopo la sua morte, andranno a altra persona. Si distingue da quella compendiosa nulla perché disposta al di fuori dei casi di cui all’art. 692 c.c., ma passibile di conversione in sostituzione ordinaria valida. È ammesso anche il fedecommesso de residuo quando l’istituito deve restituire ciò che resta senza alcun obbligo di conservazione. Trattandosi comunque di un caso di sostituzione non è possibile in assenza del testamento mancando la volontà de de cuius.

  1. Le azioni a tutela dell’eredità e della qualità di erede

Quali sono le azioni che l’erede ha a disposizione per ottenere i beni da coloro che li posseggono illegittimamente?

L’erede può esercitare sia l’azione di riduzione cui segue quella di restituzione che la petizione ereditaria.

In cosa consiste la petizione ereditaria?

La norma di riferimento è l’art. 533 codice civile da cui si desume che la petizione ereditaria è l’azione con cui l’erede chiede l’accertamento e il riconoscimento della sua qualità di erede contro chiunque ha il possesso in tutto o in parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno.

La petizione ereditaria è azione avente carattere personale oppure reale?

La dottrina più autorevole e la giurisprudenza maggiormente avveduta affermano che la petizione dell’eredità non può essere inquadrata né nel novero delle azioni reali né nel novero delle azioni personali. Si tratta, infatti, di un’azione che porta all’accertamento della qualità di erede come mezzo per la tutela di un altro interesse, ossia il conseguimento dei beni ereditari.  L’obiettivo, pertanto, è quello di vedere riconosciuta la propria qualità di erede avverso qualsiasi altro soggetto affermi di esserne titolare.

Quale soggetto risulta essere legittimato attivo nella proposizione dell’azione di petizione di eredità?

Legittimato attivo alla proposizione della petizione di eredità è l’erede, sia legittimo che testamentario. Vi è, in tal caso, perfetta parificazione tra l’erede testamentario e quello legittimo ai fini della proposizione della domanda di petizione dell’eredità.

In caso di pluralità di eredi quali sono quelli legittimati a proporre l’azione di petizione dell’eredità?

In presenza di una molteplicità di eredi ognuno potrà agire singolarmente poiché non vi è litisconsorzio necessario con gli altri eredi. La petizione ereditaria al cospetto di più eredi non rientra, dunque, tra le ipotesi di litisconsorzio necessario.

Esperendo l’azione di petizione ereditaria si accetta implicitamente e tacitamente l’eredità?

Assolutamente sì, la proposizione dell’azione di petizione dell’eredità, da parte del chiamato, comporta tacitamente l’accettazione dell’eredità. Si tratta, infatti, di atteggiamento incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità rappresentando un gesto tipico dell’erede. Legittimato attivo, infatti, è l’erede in quanto l’azione di petizione è sua prerogativa.

Verso quali soggetti va esercitata l’azione di petizione ereditaria?

L’azione di petizione ereditaria va esercitata verso coloro che sono entrati in possesso dei beni ereditari o di alcuni di essi in un momento successivo all’ apertura della successione e a causa di questa.

Se i soggetti che possiedono i beni ereditari sono molteplici cosa accade?

Nel caso in cui ci sono più soggetti a possedere i beni ereditari, colui che vanta la qualità di erede deve esperire l’azione nei confronti di ciascuno di essi. L’azione di petizione ereditaria, dunque, va esercitata verso ciascun soggetto che possiede i beni ereditari non bastando l’esercizio verso solo uno di essi.

L’azione di petizione dell’eredità quale oggetto ha?

L’oggetto dell’azione di petizione dell’eredità sono tutti i beni ereditari o una parte o una quota degli stessi.

Di quale onere è gravato in giudizio colui che agisce per la petizione ereditaria?

Il legittimato attivo deve provare che i beni appartengono all’ asse ereditario, al tempo dell’apertura della successione.

L’azione di eredità può essere esperita anche contro i terzi che hanno acquistato diritti sui beni?

Certamente sì. L’ articolo 534 codice civile dispone che l’azione di petizione dell’eredità può essere esperita anche contro i terzi aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.

Quali sono le tempistiche per vedere soddisfatte le proprie ragioni attraverso l’azione di petizione ereditaria?

I tempi dei Tribunali non sono mai certi. Bisogna sempre tener conto della complessità della vicenda e del lavoro di cui è oberato il Tribunale. In generale è possibile affermare che i tempi in tema di azioni ereditarie sono sempre molto lunghi. Essi, però, variano anche in base alla difficoltà dell’istruttoria e al numero delle parti in causa. Si tratta sempre di mesi se non addirittura di anni. laddove possibile è sempre consigliabile risolvere la questione in via stragiudiziale. In tal modo si abbattono i costi e i tempi risultano sicuramente più flessibili e snelli.

L’azione di petizione ereditaria può essere esperita anche contro l’erede apparente?

Certamente sì. L’erede apparente è colui che per circostanze obiettive risulta essere successore del de cuius mentre in realtà non lo è. In altri termini, l’erede apparente è colui che, pur non essendo erede, si comporta come se l’eredità gli fosse stata devoluta e fosse stata da lui acquistata, ingenerando nei terzi la convinzione che sia il vero erede. La posizione di apparenza può riguardare sia la posizione di erede sia la posizione di legatario.

Gli acquisti dell’erede apparente sono sempre travolti dall’azione di petizione ereditaria?

Assolutamente no. Ci sono anche casi in cui l’acquisto dall’erede apparente è fatto salvo al cospetto di determinate condizioni. Primo presupposto è che l’acquisto del terzo deve essere avvenuto “per effetto di convenzioni a titolo oneroso”. L’ ordinamento, nel bilanciamento tra i contrapposti interessi dell’erede vero e del terzo avente causa dall’ erede apparente, fa prevalere l’interesse di colui che ha acquistato dall’ erede apparente poiché riceverebbe un danno a differenza di colui che acquisti a titolo gratuito, che ne riceverebbe soltanto un mancato arricchimento. Inoltre, il terzo acquirente dall’ erede apparente deve aver contratto in buona fede. Tuttavia, in deroga alla regola generale, in base alla quale la buona fede si presume, l’articolo 534 codice civile pone in capo al terzo l’onere di provare il citato stato soggettivo di buona fede. Se l’acquisto del terzo abbia ad oggetto beni immobili o mobili registrati, esso sarà, peraltro, soggetto al regime generale di opponibilità derivante dalla trascrizione. In particolare, se l’acquisto del terzo avente causa dall’ erede apparente non è trascritto prima dell’acquisto da parte dell’erede vero o del legatario vero ovvero anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale contro l’erede apparente, l’ acquisto del vero erede dovrà necessariamente prevalere.

La petizione di eredità è prescrittibile?

No, l’azione di eredità è imprescrittibile, fatti salvi gli effetti dell’usucapione rispetto ai singoli beni, ai sensi dell’articolo 533, secondo comma, codice civile. Tuttavia, sono fatti salvi gli effetti dell’intervenuta usucapione opposta dal legittimato passivo (cosiddetto convenuto) sui singoli beni.

 

 

 

Come viene individuata la quota riservata ai legittimari?

La quota riservata ai legittimari viene individuata attraverso la riunione fittizia.

 

Cos’è la riunione fittizia?

La riunione fittizia è un una operazione matematica con la quale si riuniscono, in modo fittizio, tutti i beni che appartengono al de cuius al momento della morte. Da essi vanno sottratti i debiti e sommate le donazioni, in modo da determinare il valore netto dell’asse sul quale computare la quota di cui il defunto poteva disporre e quella spettante ai legittimari.

Nel caso in cui il legittimario è leso nel suo diritto di legittima, come può tutelarsi?

Il legittimario che è leso nel suo diritto di legittima, o perché non ha ricevuto nulla o perché ha ricevuto solo in parte la quota dei beni che gli spettano, può tutelarsi esercitando la cosiddetta azione di riduzione, al fine di rendere inefficaci gli atti dispositivi lesivi positivi posti in essere dal de cuius.

Cos’è l’azione di riduzione?

L’azione di riduzione è un’azione di natura personale e non reale poiché è diretta a far valere le ragioni successorie del legittimario sul valore di quell’asse ereditario. L’azione di riduzione, dunque, non è finalizzata a rivendicare lo specifico bene posseduto da colui che beneficia dell’atto di liberalità.

Si può rinunciare all’azione di riduzione?

Sì, si può rinunciare all’azione di riduzione. Essa è rinunziabile dopo che si è aperta la successione e lo è anche tacitamente, purché l’intenzione risulti in modo inequivoco.

Qual è il termini di prescrizione per esercitare l’azione di riduzione?

Il termine di prescrizione per esercitare l’azione di riduzione è di dieci anni, secondo l’opinione ormai largamente diffusa e consolidata.

Sono previste delle condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione?

Sì, per l’esercizio dell’azione di riduzione sono previste due condizioni: 1) l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e 2) l’imputazione alla legittima dei legati e delle donazioni fatte dal de cuius al legittimario, salvo che costui non ne sia stato espressamente dispensato.

Chi sono i soggetti legittimati attivamente ad esercitare l’azione di riduzione?

I soggetti legittimati attivamente ad esercitare l’azione di riduzione sono i legittimari, nonché i loro eredi e i loro aventi causa.

Cosa succede se il legittimario non accetti con beneficio di inventario o ne sia decaduto?

Nel caso in cui il legittimario non accetti con beneficio di inventario o ne sia decaduto, preclude a stesso l’esercizio dell’azione di riduzione. L’azione di riduzione può, tuttavia, essere esperita anche dai creditori ereditari in via surrogatoria.

La totale pretermissione del legittimario si può avere sia nella successione testamentaria che nella successione ab intestato?

Sì, la totale pretermissione del legittimario si po’ avere sia nella successione testamentaria sia nella successione ab intestato.

Cos’è la successione ab intestato?

La successione ab intestato è la successione che si apre in assenza di disposizione testamentaria ovvero quando pur avendo redatto testamento questo è nullo o viene annullato ovvero è a favore di un solo erede legittimo.

Quando può dirsi pretermesso nella successione testamentaria il legittimario?

Il legittimario può dirsi pretermesso nella successione testamentaria quando il testatore ha favorito esclusivamente altri, ossia quando ha disposto a titolo universale dell’intero patrimoniale.

In questo caso il legittimario è chiamato all’eredità?

No, in questo caso il legittimario non è chiamato all’eredità fino a quando l’istituzione testamentaria non venga ridotta nei suoi confronti.

Nella successione ab intestato, quando si verifica la pretermissione?

Nella successione testamentaria ab intestato, la pretermissione si ha quando il de cuius si sia spogliato in vita dell’intero patrimonio mediante il contratto di donazione. Data l’assenza di beni cosiddetti relitti, il legittimario si trova dunque in una situazione di diritto sostanziale, che la legge gli riconosce.

Chi sono, invece, i soggetti legittimati passivamente?

I soggetti legittimati passivamente sono, invece, soltanto coloro che beneficiano dell’attribuzione lesiva o i loro eredi, ciò dato il carattere personale dell’azione di riduzione.

Quando è raggiunto lo scopo dell’azione di riduzione?

Lo scopo dell’azione di riduzione è raggiunto quando i beni, sui quali si fa valere il diritto di successione da parte dei legittimari, si trovi ancora nel patrimonio del convenuto in riduzione.

Possono, tuttavia, essere coinvolti sul piano giudiziale, dall’iniziativa del legittimario leso, gli aventi causa dai legatari e donatari beneficiari della porzione non disponibile? Come?

Sì, gli aventi causa dai legatari e donatari beneficiari della porzione non disponibile possono essere coinvolti sul piano giudiziale dall’iniziativa del legittimario leso. Ciò avviene attraverso l’azione di restituzione.

Cos’è l’azione di restituzione?

L’azione di restituzione, che ha carattere reale, è l’azione che può essere esperita dal legittimario contro chiunque si sia reso acquirente, anche a più riprese, dal beneficiario della disposizione lesiva della legittima.

Cosa succede se, in corso di causa per l’esercizio dell’azione di riduzione, sopravviene una disposizione testamentaria ignota all’attore, ossia il legittimario leso?

Per il caso in cui, in corso di causa per l’esercizio dell’azione di riduzione, sopravviene una disposizione testamentaria ignota all’attore, ossia il legittimato leso, la Cassazione civile afferma che la domanda proposta dall’erede per la riduzione di donazione lesiva di legittima si estende alla stessa disposizione testamentaria, lì dove dal tenore della domanda risulti che questi vuole comunque conseguire la quota di riserva.

L’azione di riduzione è uguale alla collazione?

Assolutamente no.

Qual è la differenza tra azione di riduzione e collazione?

L’azione di riduzione serve a salvaguardare la quota di legittima ed è una mera operazione matematica, nella riunione fittizia, qualora la legittima non è lesa.

La collazione, invece, è lo strumento attraverso cui gli aventi diritti salvaguardano la proporzione prevista per legge o stabilita nel testamento. Inoltre, nella collazione la riunione delle donazioni con il patrimonio ereditario è reale e non fittizia.

Cos’è la collazione ereditaria?

La collazione è l’atto con cui il coniuge, i figli e i discendenti conferiscono nell’asse ereditario quanto ricevuto in donazione dal de cuius.

Qual è lo scopo della collazione ereditaria?

Lo scopo della collazione è il pareggio delle posizioni ereditarie dei soggetti summenzionati.

Come può avvenire la collazione?

La collazione può avvenire in natura o per imputazione.

  1. LA COMUNIONE E LA DIVISIONE EREDITARIA

 

Possono subentrare più eredi nel patrimonio ereditario, in virtù di legge o di testamento?

Certo che sì.

Cosa accede quando nel patrimonio ereditario subentrano più eredi, in virtù di legge o di testamento?

Quando, in virtù di legge o di testamento, subentrano più eredi nel patrimonio ereditario va a formarsi, sui beni rientranti nell’asse ereditario, una comunione tra i coeredi.

Da cosa deriva, dunque, la comunione tra i coeredi?

La comunione tra i coeredi deriva dalla circostanza che ci sono più chiamati contemporaneamente, i quali succedono pertanto in un’unica eredità.

Si tratta di una comunione incidentale?

Esattamente. Trattasi di comunione incidentale perché viene a formarsi a prescindere dalla volontà di coloro che vi partecipano.

Come va ravvisata una situazione di comunione ereditaria?

Per poter ravvisare una situazione di comunione è necessario che il de cuius abbia nominato più eredi per quote ideali e non per beni individuati singolarmente.

I legati possono essere inclusi nella comunione?

No, i legati non possono essere inclusi nella comunione perché esprimono una vicenda successoria a titolo particolare e passano direttamente dal de cuius al legatario, non transitando per il regime della comunione.

Si può affermare che la comunione ereditaria è una specie della comunione ordinaria?

Certo che sì.

Qual è, innanzitutto, il tratto della comunione ereditaria condiviso con la comunione ordinaria?

Il tratto della comunione ereditaria condiviso con la comunione ordinaria è innanzitutto e certamente la non previsione dell’appartenenza ai coeredi di singoli beni individuati. Al contrario, anche nella comunione ereditaria a ciascun coerede spetta, sull’intero, un diritto in proporzione alla quota che rappresenta la misura di partecipazione al tutto.

Nel codice civile, quali sono le norme che disciplinano la comunione ereditaria?

Nel codice civile, per la disciplina della comunione ereditaria occorre far riferimento agli artt. 713 – 736 (libro secondo, titolo quinto) in materia di divisione e gli artt. 1100-1116, in quanto compatibili, relativi alla comunione in generale.

I coeredi possono sempre domandare la divisione?

Ai sensi dell’articolo 713 primo comma del codice civile, i coeredi possono sempre domandare la divisione.

 

Un coerede ha la possibilità di opporsi allo scioglimento della comunione?

No, un coerede non ha la possibilità di opporsi allo scioglimento della comunione dato il particolare carattere transitorio di quest’ultima.

Da cosa può dipendere la temporanea indivisibilità?

La temporanea indivisibilità può dipendere: 1) dalla volontà del testatore; 2) dalla volontà della legge; 3) dalla decisione del giudice; 4) dalla volontà degli eredi.

Cos’è il cosiddetto “retratto successorio”?

Il cosiddetto “retratto successorio” è un peculiare istituto della comunione ereditaria.

Nello specifico, in cosa consiste il retratto successorio?

Nello specifico, il retratto successorio è quell’istituto che riconosce a ciascun coerede un diritto di prelazione sulla quota degli altri coeredi quando essi vogliano disporne a favore di un terzo estraneo alla successione.

Cosa deve fare il coerede che vuole alienare ad un terzo estraneo alla successione la sua quota ereditaria o parte di essa?

Secondo quanto dispone l’articolo 732 codice civile, il coerede che vuole alienare ad un terzo estraneo alla successione la sua quota ereditaria o parte di essa deve notificare la proposta di alienazione agli altri coeredi. Nella notifica va indicato il prezzo e agli altri coeredi è riconosciuto il diritto di prelazione, che deve essere esercitato entro il termine di due mesi dall’ultima notificazione.

Cosa succede in caso di mancata notificazione?

In caso di mancata notificazione e fino a quando dura lo stato di comunione ereditaria, gli altri i coeredi possono riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, a prescindere dalla trascrizione dell’acquisto.

Qual è il carattere del diritto di prelazione in questo caso, che lo distingue dalla ordinaria prelazione obbligatoria?

 Il carattere che distingue il diritto di prelazione in materia di comunione ereditaria dalla ordinaria prelazione obbligatoria consiste nel fatto che nel primo caso l’efficacia è erga omnes e pertanto configura un’ipotesi di prelazione reale. L’ordinaria prelazione obbligatoria, invece, ha efficacia solo tra le parti e, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di denuntiatio da parte del promittente, consente al prelazionario di agire solo per il risarcimento del danno.

Quando cessa la comunione ereditaria?

La comunione ereditaria cessa di norma con la divisione.

Come può essere la divisione?

La divisione può essere giudiziale o convenzionale.

Quando si ha la divisione giudiziale?

La divisione giudiziale si ha quando i coeredi non trovano un accordo e pertanto devono rivolgersi ad un giudice.

 

Come avviene la divisione giudiziale?

La divisione giudiziale può avvenire mediante due diversi procedimenti: 1) divisione a domanda congiunta, che si attiva quando i coeredi sono in accordo circa la divisione del patrimonio ereditario e circa l’entità delle rispettive quote, ma non lo sono su quali singoli beni devono essere assegnati in proprietà a ciascun coerede. Trattasi di un procedimento semplificato poiché consente di individuare direttamente i beni da trasmettere in proprietà esclusiva a ciascun erede; 2) divisione giudiziale ordinaria, che si attiva quando i coeredi non sono d’accordo sul fatto di dividere i beni di cui sono comproprietari oppure non concordano sulle modalità per attuare la divisione.

Quando si ha la divisione convenzionale?

La divisione convenzionale o contrattuale si ha quando i coeredi sono in accordo sia per quanto riguarda l’effettuazione della divisione sia per quanto riguarda il suo contenuto. E’ in questo caso che viene posto in essere tra tutti i coeredi, a pena di nullità, il cosiddetto contratto di divisione.

Quale deve essere la forma del contratto di divisione?

La forma del contratto di divisione è libera se l’asse ereditario è composto da beni mobili e/o crediti. Quando l’eredità è composta da beni immobili, la divisione va fatta per iscritto, atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio.

Cosa succede in sede di divisione?

In sede di divisione, ciascun coerede diventa titolare esclusivo di una determinata parte del bene o dei beni in comunione. Ciascuna parte corrisponde al valore della quota che spetta nello stato di indivisione. In altri termini, viene meno la partecipazione congiuntiva all’intero e vi si sostituisce l’attribuzione materiale a ciascun erede dei beni o di parte di essi.

Che efficacia ha la divisione?

La divisione ha efficacia dichiarativa dato che quanto spetta a ciascun coerede è previamente fissato. Ha, inoltre, efficacia retroattiva.

L’assegnazione delle varie porzioni concrete realizza una vicenda traslativa?

No, l’assegnazione delle varie porzioni concrete non realizza una vicenda traslativa. La traslazione si ha nel momento in cui si apre la successione, in seguito alla delazione e alla successiva accettazione, come si evince dall’articolo 757 codice civile.

Qual è il carattere dell’effetto retroattivo che si desume dall’art 757 codice civile?

L’effetto retroattivo che si desume dall’art 757 codice civile ha carattere assoluto, cioè non solo opera nei confronti dei coeredi, ma anche nei confronti dei terzi.

Cos’è la divisione contrattuale?

La divisione contrattuale è un accordo stragiudiziale mediante il quale i coeredi convertono i diritti di ciascuno, che sono espressi in quote ideali del patrimonio ereditario, in diritti sui singoli beni. Si precisa che il valore dei beni singolarmente assegnati deve corrispondere al valore delle quote in comunione.

Quando si procede alla divisione contrattuale?

Alla divisione contrattuale si procede se e quando tutti i coeredi sono d’accordo.

La divisione può essere effettuata o indirizzata dal testatore?

Sì, la divisione può essere effettuata o indirizzata dal testatore, il quale può indicare quali beni vanno assegnati a ciascun erede, compresi i legittimari. In questo modo è precluso il sorgere della comunione. E’ questo il caso in cui la divisione si produce al momento in cui si apre la successione.

Nello specifico, cosa può fare il testatore?

Nello specifico, il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi tenendo conto nella divisione anche della parte indisponibile. Può, inoltre, stabilire le regole per la formazione delle porzioni, designare un terzo affinché formuli un progetto di divisione e stabilire che sia l’esecutore testamentario ad occuparsi della divisione.

Sono posti limiti in capo al testatore? Quali?

Sì. I limiti posti in capo al testatore sono quelli di: 1) non escludere i legittimari dalla divisione; 2) di non arrecare lesioni che eccedono il quarto della quota dei condividenti, altrimenti si applica il rimedio della rescissione.

Quando è nulla la divisione?

La divisione è nulla se e quando il testatore abbia escluso uno dei legittimari o degli eredi istituiti.

Cosa sono i cosiddetti “eredi istituiti”?

I cosiddetti “eredi istituiti” sono i soggetti ai quali il testamento assegna una quota dell’eredità.

Cosa può fare il coerede che vede lesa la quota di legittima che gli spetta?

Il coerede che vede lesa la quota di legittima che gli spetta, da parte del testatore, può agire con l’azione di riduzione.

Cosa succede in relazione ai debiti e ai crediti del de cuius, con l’acquisto dell’eredità e prima ancora della divisione?

Con l’acquisto dell’eredità e prima ancora della divisione, i debiti e i crediti del de cuius vengono distribuiti di regola tra gli eredi e si salta la fase intermedia in cui si trovino a far parte della comunione ereditaria.

Come vengono distribuiti i debiti e i pesi ereditari?

I debiti e i pesi ereditari vengono distribuiti automaticamente tra gli eredi in base alle loro quote e senza vincolo di solidarietà, fatto salvo il caso in cui il testatore abbia disposto diversamente.

E se il coerede pagasse oltre la sua quota?

Se il coerede pagasse oltre la sua quota, ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri coeredi ed è surrogato nel diritto di credito ai sensi dell’articolo 754 codice civile.

Il creditore del de cuius può pretendere dal coerede più della quota a questi spettante?

Assolutamente no. Il creditore del de cuius non può pretendere dal coerede, a meno che si tratti di obbligazione indivisibile, più di quanto a quest’ultimo spetti in proporzione alla quota ereditaria.

In caso di insolvenza di uno dei coeredi, tale inadempienza può essere invocata dal creditore del de cuius nei confronti degli altri?

No, in caso di insolvenza di uno dei coeredi, il creditore del de cuius non può invocare tale inadempienza nei confronti degli altri.

Nel caso in cui l’eredità sia gravata da debiti e pesi, come può l’erede limitare la propria responsabilità al solo patrimonio ereditario, senza che venga toccato il patrimonio personale?

Nel caso in cui l’redità sia gravata da debiti e pesi, l’erede per limitare la propria responsabilità al solo patrimonio ereditario, senza che venga toccato il patrimonio personale, può accettare l’eredità con il cosiddetto beneficio di inventario.

Cos’è l’accettazione col beneficio di inventario?

L’accettazione con beneficio di inventario è l’accettazione che non produce confusione dei patrimoni del de cuius e dell’erede. Conseguentemente la responsabilità dell’erede è limitata al patrimonio residuo. In altri termini, accettando l’eredità col beneficio di inventario, l’erede sarà tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati nei limiti del valore dei beni che gli sono pervenuti.

Cos’è l’inventario?

L’inventario è l’atto pubblico con il quale il cancelliere o il notaio accerta la consistenza delle attività dell’eredità. Nell’inventario vengono descritti i beni immobili e mobili e si procede alla stima degli stessi, secondo le norme del codice di procedura civile agli artt. 769 e ss.

 

 

Il testatore può imporre al legatario il pagamento dei debiti ereditari?

Sì, il testatore può imporre al legatario il pagamento dei debiti ereditari, ma in proporzione al valore del legato.

I legatari sono tenuti a pagare i debiti del de cuius?

No, i legatari non sono tenuti a pagare i debiti del de cuius.

Prima di avviare una causa relativa ad una divisione ereditaria cosa è necessario fare?

Prima di avviare una causa relativa ad una divisione ereditaria, è necessario ricorrere all’istituto della mediazione dinanzi a un organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia, con l’assistenza di un avvocato.

Cosa ha affermato la Corte di Cassazione a Sezioni Unite in materia di divisione ereditaria e con specifico riferimento alla natura della stessa?

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che la divisione ereditaria ha natura di atto inter vivos poiché non può essere considerata atto “mortis causa”. Inoltre, si afferma che la divisione ereditaria ha efficacia retroattiva, ma non ha natura dichiarativa, bensì traslativa.

 

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