BOLOGNA TRIBUNALE AFFIDO FIGLI MINORI SEPARAZIONE

SEPARAZIONE E AFFIDO FIGLI MINORI BOLOGNA COME QUANDO PERCHE’?

La questione dell’affido dei figli durante una separazione è un aspetto delicato e può variare a seconda delle leggi del paese o della giurisdizione specifica in cui ti trovi. In generale, il processo di affido durante una separazione coinvolge la decisione su chi avrà la responsabilità legale e fisica dei figli.

Ecco alcuni punti chiave da considerare durante una separazione riguardo all’affido dei figli:

Affido legale: L’affido legale riguarda il diritto di prendere decisioni importanti sulla vita del bambino, come educazione, assistenza medica e religione. In molte situazioni, anche se un genitore ha l’affido legale primario, è possibile che entrambi i genitori siano coinvolti nelle decisioni importanti per il benessere del bambino.

Affido condiviso: In molti casi, si cerca di favorire l’affido condiviso quando possibile, in modo che entrambi i genitori abbiano la possibilità di partecipare attivamente alla vita dei figli. Tuttavia, la decisione finale dipende da vari fattori, inclusi i migliori interessi del bambino e la capacità dei genitori di collaborare.

Mediazione: In alcune giurisdizioni, è richiesto o consigliato partecipare a sessioni di mediazione per risolvere le dispute sull’affido. La mediazione può aiutare i genitori a raggiungere un accordo senza dover ricorrere a una decisione del tribunale.

È fortemente consigliato consultare un avvocato specializzato in diritto di famiglia per ottenere consulenza legale specifica sulla tua situazione e comprendere appieno i tuoi diritti e doveri durante una separazione, specialmente quando si tratta dell’affido dei figli.

 

 

Alcuni dubbi interpretativi sono, tuttavia, sorti con riferimento alle statuizioni che disciplinano, nello specifico, i tempi e i modi di visita e frequentazione dei figli da parte dei genitori esercenti la responsabilità. Superando recenti discordanze, questa Corte, con orientamento condiviso, ha affermato che i provvedimenti giudiziali che, all’esito dell’appello o del reclamo (a seconda del tipo di procedimento avviato) statuiscono sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per cassazione nella misura in cui il diniego si risolve nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare che, sancito dall’art. 8 CEDU (Corte EDU, sentenza del 09/02/2017, Solarino c. Italia), è leso da quelle statuizioni che, adottate in materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest’ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell’interessesuperiore del minore (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4796 del 14/02/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9764 dell’08/04/2019; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 30903 del 19/10/2022).

 

 

nonché su quello interpretativo ed applicativo, il generale principio della natura derogabile del regime di affidamento condiviso dei figli minori in favore dell’affidamento esclusivo (ad un solo genitore) qualora ciò risponda maggiormente, o in maniera esaustiva, all’interesse dei minori stessi – a seguito di un confronto comparativo fra le situazioni di fatto che quegli interessi connotano e seppur a scapito della teleologia, insita nelle norme, che nella bigenitorialità pone il prioritario interesse della prole -, all’esito decisorio particolare (o eccezionale) e derogatorio predetto, dell’affidamento esclusivo, legittimamente e fondatamente premette in ispecie il clima di tensione in cui si siano trovati a vivere i figli minori, pregiudicandone non altrimenti che seriamente la crescita serena ed equilibrata e ciò a causa del comportamento tenuto da uno dei genitori (e coniuge), del quale, consequenzialmente, va rigettata l’istanza di mantenimento dell’affido condiviso dando invece conferma alle statuizioni interinali adottate con l’ordinanza presidenziale e così definitivo accoglimento alla domanda

– riguardo ai quali i coniugi si siano accordati per l’affido condiviso e per la stabile e prevalente residenza e convivenza con la madre -, è legittima e valida, (e quindi oggetto di statuizione nel dispositivo della sentenza), quella clausola che, proprio in considerazione della minore età dei figli, disponga un obbligo reciproco, per i coniugi stessi, di riservatezza, – pur sempre con riguardo alla prole -, quanto alle loro proprie relazioni affettive con terze persone almeno fino a quando non assumano un grado di stabilità superiore alla semplice frequentazione amicale, quindi non consentendosi – pur sempre reciprocamente e per almeno un anno dall’inizio della relazione affettiva con nuovi compagni, e comunque per il periodo necessario a garantire le esigenze di stabilità e serenità dei minori – che questi possano frequentare ed entrare in relazione con quelle persone (partner) portatrici di un futuro legame, e ciò, come detto, per un periodo di almeno un anno dall’inizio della relazione, convenendo espressamente che durante tale fase temporale l’eventuale nuovo compagna o nuova compagna non possano essere introdotti nella casa familiare nella quale i minori siano collocati (pur lasciando esplicitamente ‘aperta’ la clausola, mediante la formula di salvezza di eventuali differenti accordi possibili e sopravvenuti al riguardo).

Tribunale Bologna, Sez. I, 09/01/2015, n. 58

Nel contesto delle conclusioni congiunte con le quali i coniugi separati propongano domanda al giudice ai fini della declaratoria di divorzio, dando quindi – con quelle conclusioni – definizione concorde ed esaustiva ai rapporti personali e patrimoniali tra loro intercorrenti – e ciò in modo tale che, già ad un primo vaglio di legittimità del regolamento disposto, non vi sia alcun motivo di contrarietà nelle regole assunte all’interesse proprio dei figli minori – riguardo ai quali i coniugi si siano accordati per l’affido condiviso e per la stabile e prevalente residenza e convivenza con la madre -, è legittima e valida, (e quindi oggetto di statuizione nel dispositivo della sentenza), quella clausola che, proprio in considerazione della minore età dei figli, disponga un obbligo reciproco, per i coniugi stessi, di riservatezza, – pur sempre con riguardo alla prole -, quanto alle loro proprie relazioni affettive con terze persone almeno fino a quando non assumano un grado di stabilità superiore alla semplice frequentazione amicale, quindi non consentendosi – pur sempre reciprocamente e per almeno un anno dall’inizio della relazione affettiva con nuovi compagni, e comunque per il periodo necessario a garantire le esigenze di stabilità e serenità dei minori – che questi possano frequentare ed entrare in relazione con quelle persone (partner) portatrici di un futuro legame, e ciò, come detto, per un periodo di almeno un anno dall’inizio della relazione, convenendo espressamente che durante tale fase temporale l’eventuale nuovo compagna o nuova compagna non possano essere introdotti nella casa familiare nella quale i minori siano collocati (pur lasciando esplicitamente ‘aperta’ la clausola, mediante la formula di salvezza di eventuali differenti accordi possibili e sopravvenuti al riguardo).

Corte d’Appello Bologna, Sez. minori, Decreto, 20/03/2015

Il provvedimento assunto dal Questore a titolo di “intervento della pubblica autorità a favore dei minori”, e quindi, il collocamento in tal senso disposto del figlio minore presso il padre a fini di protezione del minore stesso dalle ritenute condotte violente e pregiudizievoli compiute in suo danno dal genitore affidatario, nonché il conseguente provvedimento del Tribunale per i Minorenni di affidamento del minore ai Servizi Sociali e la conferma, da parte dell’organo giurisdizionale adito, del trattenimento legale (lecito) del minore presso il padre – nonostante egli non sia il genitore affidatario e benché quest’ultimo sia invece cittadino residente all’estero (in Svizzera) ove anche il minore ha la propria residenza -, ed infine l’iter giurisdizionale, apertosi avanti l’autorità giurisdizionale italiana con l’istanza del genitore affidatario di rimpatrio del minore conclusosi con pronunzia della Corte di Cassazione di sostanziale reiezione dell’azione intrapresa in quanto contraria all’interesse del minore dando luogo alla formazione di un giudicato “esterno” sul tema oggetto di controversia (con implicita incisione anche del principio o criterio processuale “di prossimità” o “di vicinanza” attinente la competenza tra giudici di stati diversi con riguardo a minori), non conducono – tutti gli enunziati esiti – a poter ritenere legittimamente superata la fondamentale obiezione e contestazione del difetto di giurisdizione dell’autorità giurisdizionale ordinaria italiana adìta in materia.

Corte d’Appello Bologna, Sez. I, Decreto, 26/03/2015

In parziale accoglimento del reclamo proposto alla Corte d’Appello avverso l’ordinanza con cui il Presidente del Tribunale abbia dato i provvedimenti provvisori ed urgenti in merito alla separazione dei coniugi, e con riguardo specifico all’istanza di modifica delle statuizioni economiche rese in quella sede, preso atto della disparità reddituale esistente tra i coniugi, nonché dell’onere di locazione abitativa gravante sul coniuge avente minori risorse – essendo stata la casa familiare (pur in comproprietà) assegnata al coniuge collocatario dei figli minori in regime di affido condiviso -, può disporsi la riduzione del contributo al mantenimento di quest’ultimi stabilito a carico del coniuge non collocatario (ossia la madre) – tenuto conto sia dei tempi di permanenza presso di lei trascorsi dalla prole e sia dei compiti domestici e di cura svolti quotidianamente dalla madre per i figli stessi -, nonché può disporsi l’obbligo di un contributo al mantenimento in suo favore da parte del coniuge collocatario (il marito), benché il coniuge conseguentemente beneficiato da tale statuizione non abbia proposto domanda di addebito della separazione e quindi pur in assenza di una statuizione dell’ordinanza presidenziale che abbia preso posizione relativamente all’addebito della separazione dei coniugi.

Corte d’Appello Bologna, Sez. minori, Decreto, 20/03/2015

Il provvedimento assunto dal Questore a titolo di “intervento della pubblica autorità a favore dei minori”, e quindi, il collocamento in tal senso disposto del figlio minore presso il padre a fini di protezione del minore stesso dalle ritenute condotte violente e pregiudizievoli compiute in suo danno dal genitore affidatario, nonché il conseguente provvedimento del Tribunale per i Minorenni di affidamento del minore ai Servizi Sociali e la conferma, da parte dell’organo giurisdizionale adito, del trattenimento legale (lecito) del minore presso il padre – nonostante egli non sia il genitore affidatario e benché quest’ultimo sia invece cittadino residente all’estero (in Svizzera) ove anche il minore ha la propria residenza -, ed infine l’iter giurisdizionale, apertosi avanti l’autorità giurisdizionale italiana con l’istanza del genitore affidatario di rimpatrio del minore conclusosi con pronunzia della Corte di Cassazione di sostanziale reiezione dell’azione intrapresa in quanto contraria all’interesse del minore dando luogo alla formazione di un giudicato “esterno” sul tema oggetto di controversia (con implicita incisione anche del principio o criterio processuale “di prossimità” o “di vicinanza” attinente la competenza tra giudici di stati diversi con riguardo a minori), non conducono – tutti gli enunziati esiti – a poter ritenere legittimamente superata la fondamentale obiezione e contestazione del difetto di giurisdizione dell’autorità giurisdizionale ordinaria italiana adìta in materia.

Corte d’Appello Bologna, Sez. minori, Decreto, 20/03/2015

Il provvedimento assunto dal Questore a titolo di “intervento della pubblica autorità a favore dei minori”, e quindi, il collocamento in tal senso disposto del figlio minore presso il padre a fini di protezione del minore stesso dalle ritenute condotte violente e pregiudizievoli compiute in suo danno dal genitore affidatario, nonché il conseguente provvedimento del Tribunale per i Minorenni di affidamento del minore ai Servizi Sociali e la conferma, da parte dell’organo giurisdizionale adito, del trattenimento legale (lecito) del minore presso il padre – nonostante egli non sia il genitore affidatario e benché quest’ultimo sia invece cittadino residente all’estero (in Svizzera) ove anche il minore ha la propria residenza -, ed infine l’iter giurisdizionale, apertosi avanti l’autorità giurisdizionale italiana con l’istanza del genitore affidatario di rimpatrio del minore conclusosi con pronunzia della Corte di Cassazione di sostanziale reiezione dell’azione intrapresa in quanto contraria all’interesse del minore dando luogo alla formazione di un giudicato “esterno” sul tema oggetto di controversia (con implicita incisione anche del principio o criterio processuale “di prossimità” o “di vicinanza” attinente la competenza tra giudici di stati diversi con riguardo a minori), non conducono – tutti gli enunziati esiti – a poter ritenere legittimamente superata la fondamentale obiezione e contestazione del difetto di giurisdizione dell’autorità giurisdizionale ordinaria italiana adìta in materia.

 

ATribunale Bologna, Sez. I, 08/04/2015, n. 1161

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Assunto a legittimità e liceità, sul piano strettamente positivo (normativo), nonché su quello interpretativo ed applicativo, il generale principio della natura derogabile del regime di affidamento condiviso dei figli minori in favore dell’affidamento esclusivo (ad un solo genitore) qualora ciò risponda maggiormente, o in maniera esaustiva, all’interesse dei minori stessi – a seguito di un confronto comparativo fra le situazioni di fatto che quegli interessi connotano e seppur a scapito della teleologia, insita nelle norme, che nella bigenitorialità pone il prioritario interesse della prole -, all’esito decisorio particolare (o eccezionale) e derogatorio predetto, dell’affidamento esclusivo, legittimamente e fondatamente premette in ispecie il clima di tensione in cui si siano trovati a vivere i figli minori, pregiudicandone non altrimenti che seriamente la crescita serena ed equilibrata e ciò a causa del comportamento tenuto da uno dei genitori (e coniuge), del quale, consequenzialmente, va rigettata l’istanza di mantenimento dell’affido condiviso dando invece conferma alle statuizioni interinali adottate con l’ordinanza presidenziale e così definitivo accoglimento alla domanda di affidamento esclusivo dei figli minori proposta dal genitore (e coniuge) che abbia lamentato la sussistenza, la persistenza e l’inidoneità di un ambiente svilente e lesivo della normale e non traumatizzante crescita della prole, trovando peraltro conforto e conferma, al riguardo, nelle relazioni de Servizi Sociali.