ADDEBITO SEPARAZIONE BOLOGNA ALTEDO SAN PIETRO IN CASALE QUANDO?

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TI SEI CHIESTO MAI PERCHE’ L’ADDEBITO FA TANTA PAURA NELLE CAUSE DI SEPARAZIONE?

ANALIZZIAMO I VARI CASI 

ADDEBITO SEPARAZIONE BOLOGNA ALTEDO SAN PIETRO IN CASALE QUANDO?

ADDEBITO SEPARAZIONE BOLOGNA ALTEDO SAN PIETRO IN CASALE QUANDO?

SI HA ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE QUANDO la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza

 

 
  • EREDE RISOLVI ADESSO SUCCESSIONE LITE EREDITARIA BOLOGNA PADOVA RAVENNA VICENZA SEI PREOCCUPATO DI COME STANNO0 ANDANDO LE COSE PER LA TUA EREDITA’ E HAI PAURA CHE NON TI VENGA RICNOSCIUTA LA TUA QUOTA? BOLOGNA ,VICENZA,RAVENNA, IMOLA ,FORLI, CESENA, PADOVA,  ROVIGO EREDE RISOLVI ADESSO SUCCESSIONE LITE EREDITARIA BOLOGNA PADOVA RAVENNA VICENZA AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838

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L’addebito della separazione è una dichiarazione del giudice che attribuisce la responsabilità della fine del matrimonio a uno dei due coniugi. In altre parole, il coniuge che ha causato la separazione viene ritenuto responsabile dell’insuccesso del matrimonio.

L’addebito della separazione può essere richiesto da uno dei coniugi in sede di separazione giudiziale. Il giudice, per pronunciarsi sull’addebito, deve valutare se il comportamento di uno dei coniugi ha violato uno o più doveri coniugali e se tale violazione ha contribuito alla crisi del matrimonio.

I doveri coniugali sono:

  • l’obbligo di fedeltà;

  • l’obbligo di coabitazione;

  • l’obbligo di assistenza morale e materiale.

  1. La violazione di uno di questi doveri può essere causa di addebito della separazione. Ad esempio, il tradimento è una violazione dell’obbligo di fedeltà e può essere causa di addebito della separazione.
  2. L’addebito della separazione ha delle conseguenze giuridiche e patrimoniali. Dal punto di vista giuridico, l’addebito della separazione può avere un impatto sulla divisione dei beni e sulla responsabilità genitoriale.
  3. Dal punto di vista patrimoniale, l’addebito della separazione può comportare il pagamento di un assegno di mantenimento da parte del coniuge che ha causato la separazione all’altro coniuge.

Ecco alcuni esempi di comportamenti che possono essere causa di addebito della separazione:

  • tradimento;
  • violenza fisica o psicologica;
  • abbandono della casa coniugale;
  • rifiuto di contribuire alle spese familiari;
  • alcolismo o tossicodipendenza;
  • gioco d’azzardo patologico.

L’addebito della separazione è una decisione importante che può avere delle conseguenze significative sulla vita dei coniugi. È quindi importante valutare attentamente la situazione prima di richiederlo.

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Cass. civ. n. 14728/2016

In tema di separazione personale tra coniugi, il mutamento di fede religiosa, e la conseguente partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto, configurandosi come esercizio dei diritti garantiti dall’art. 19 Cost., non può di per sé considerarsi come ragione di addebito della separazione, a meno che l’adesione al nuovo credo religioso non si traduca in comportamenti incompatibili con i concorrenti doveri di coniuge e di genitore previsti dagli artt. 143 e 147 c.c., in tal modo determinando una situazione di improseguibilità della convivenza o di grave pregiudizio per l’interesse della prole. (Nella specie, la S.C. ha escluso l’addebitabilità della separazione al marito in ragione della adesione di quest’ultimo alla confessione religiosa dei Testimoni di Geova, non potendo attribuirsi rilievo all’impegno assunto in sede di celebrazione del matrimonio religioso di conformare l’indirizzo della vita familiare ed educare i figli secondo i dettami della religione cattolica, estraneo alla disciplina civilistica del vincolo).

Cass. civ. n. 19328/2015

In tema di separazione personale dei coniugi, l’allontanamento dal domicilio coniugale, in quanto violazione dell’obbligo coniugale di convivenza, può costituire causa di addebito della separazione, a meno che sia avvenuto per giusta causa, che può essere rappresentata dalla stessa proposizione della domanda di separazione, di per sé indicativa di pregresse tensioni tra i coniugi e, quindi, dell’intollerabilità della convivenza, sicché, in caso di allontanamento e di richiesta di addebito, spetta al richiedente, e non all’altro coniuge, provare non solo l’allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

 

 

Cass. civ. n. 16909/2015

La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata (nella specie vendita della casa familiare e attribuzione del ricavato a ciascun coniuge in proporzione al denaro investito nel bene stesso). Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso “ad hoc” ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell’art. 1372 c.c.

 

 

Cass. civ. n. 16859/2015

In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

 

 

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SEPARAZIONE CONIUGI BOLOGNA

 

Cass. civ. n. 8713/2015

Ai sensi dell’art. 151 c.c. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile; a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso ogni addebito alla moglie, dando conto dello stato di depressione in cui ella era piombata, sfociato in un tentativo di suicidio, così ampiamente motivando sull’intollerabilità della convivenza coniugale).

 

Cass. civ. n. 17199/2013

Non può costituire motivo di addebito della separazione la circostanza che uno dei coniugi, pur non avendone la necessità, per essere l’altro disposto ad assicurargli con le proprie risorse il mantenimento di un tenore di vita adeguato al livello economico-sociale del nucleo familiare, abbia voluto dedicarsi ad una attività lavorativa retribuita o ad un’altra occupazione più o meno remunerativa ed impegnativa, al fine di affermare la propria personalità anche al di fuori dell’ambito strettamente domestico, purché tale decisione non comporti una violazione dell’ampio dovere di collaborazione gravante su entrambi i coniugi, in quanto contrastante con l’indirizzo della vita familiare da essi concordato prima o dopo il matrimonio, e non pregiudichi l’unità della famiglia, in quanto incompatibile con l’adempimento dei fondamentali doveri coniugali e familiari.

 

 

Cass. civ. n. 16270/2013

In tema di separazione personale con richiesta di addebito, proposta da uno dei coniugi e basata sulla infedeltà dell’altro, la successiva generica manifestazione di una volontà riconciliativa da parte del coniuge non infedele, poiché di per sé non elide la gravità del “vulnus” subito ed, in ogni caso, costituisce un “posterius” rispetto alla proposizione della domanda di separazione con richiesta di addebito, in tanto può assumere valore ai fini della esclusione di una efficienza causale dell’infedeltà in ordine alla crisi dell’unione familiare in quanto ad essa corrisponda un positivo riscontro da parte del coniuge infedele.

 

 

Cass. civ. n. 15486/2013

In tema di separazione giudiziale, l’addebitabilità della colpa del fallimento del matrimonio deve essere riferita anche al periodo di convivenza pre-matrimoniale, allorché questo si collochi rispetto al matrimonio come un periodo di convivenza continuativo, che consente, quindi, di valutare complessivamente la vita della coppia e le reciproche responsabilità dei coniugi.

 

 

Cass. civ. n. 10719/2013

Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l’onere incombe su chi ha posto in essere l’abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto; tale prova è più rigorosa nell’ipotesi in cui l’allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente ed adeguatamente dimostrare, anche riguardo ad essi, la situazione d’intollerabilità.

 

 

Cass. civ. n. 18074/2014

In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall’art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica.

 

 

 

Cass. civ. n. 12182/2014

In tema di separazione giudiziale, non può costituire motivo di addebito della separazione la commissione, dopo il deposito del ricorso per separazione personale e nelle more dell’udienza presidenziale, di un grave reato in danno del coniuge (nella specie, tentato sequestro a scopo di estorsione) ove il fatto sia avvenuto in un contesto di oggettiva e perdurante assenza tra le parti del “consortium vitae” e nell’ambito di rapporti interpersonali non più connotati dall'”affectio coniugalis”, per la risalente e stabilizzata cessazione della convivenza delle parti.

 

 

Cass. civ. n. 7998/2014

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, ed al fine della addebitabilità della separazione, vertendosi in materia di diritti indisponibili, le ammissioni di una parte non possono assumere valore di confessione in senso stretto, a norma dell’art. 2730 cod. civ., ma possono essere utilizzate – unitamente ad altri elementi probatori – quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili, sempre che esprimano non opinioni o giudizi o stati d’animo personali, ma fatti obiettivi, suscettibili, in quanto tali, di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, estrapolando acriticamente alcune frasi da una lettera inviata dal marito alla moglie nella quale il primo riconosceva di non essere stato un buon marito, vi ravvisava una sostanziale confessione della violazione dei doveri coniugali, con conseguente venir meno, ai fini della pronuncia di addebito, della rilevanza causale della violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie).

 

 

Cass. civ. n. 1164/2014

In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.

 

 

Cass. civ. n. 25843/2013

La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l’irreversibile crisi del rapporto fra coniugi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto, da un lato, che la condotta, consistente in furti di danaro ai familiari ed ai terzi ed in acquisti particolarmente frequenti e fuori misura di beni mobili, configurasse violazione dei doveri matrimoniali, e, dall’altro lato, che il disturbo della personalità del coniuge, caratterizzato da un impulso compulsivo all’acquisto, non escludesse la capacità di intendere e di volere e l’imputabilità di detti comportamenti).

 

 

 

SECONDO LA SUPREMA CORTE in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunziata la separazione senza addebito..» (Cass. n. 12383/2005; Cass. n. 14840/2006; conf. Cass. n. 18074/2014, secondo cui «In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall’art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.»).

 

ADDEBITO SEPARAZIONE BOLOGNA ALTEDO SAN PIETRO IN CASALE QUANDO?

ADDEBITO SEPARAZIONE BOLOGNA ALTEDO SAN PIETRO IN CASALE QUANDO?

 

 

 

R E P U B B L I C A . I T A L I A N A

I n . n o m e . d e l . p o p o l o . i t a l i a n o

I l . T r i b u n a l e . O r d i n a r i o . d i . B o l o g n a

P R I M A . S E Z I O N E . C I V I L E

in persona dei magistrati

dott. Bruno Perla – Presidente

dott.ssa Sonia Porreca – Giudice

dott.ssa Carmen Giraldi – Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di primo grado iscritta al n. 19097 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l’anno 2016

promossa da

YY [ recte : coniuge separato (marito) di XX ; NdRedattore ] (c.f. omissis), rappresentata e difesa dall’Avvocato Paola Dalleolle

– parte attrice –

contro

affido-condiviso-Bologna-separazioni-Bologna

affido condiviso-separazioni Bologna

XX [ recte : coniuge separato (marito) di XX ; NdRedattore ] (c.f. omissis), rappresentato e difeso dall’Avvocato Michelina Grillo

– parte convenuta –

e con l’intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Bologna

OGGETTO

“Separazione giudiziale”

CONCLUSIONI delle parti costituite: come in verbale di precisazione delle conclusioni

F A T T O . E . D I R I T T O

  •  

Con ricorso depositato in data 9.12.2016 YY chiedeva all’intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge XX, unione celebrata a Bologna in data (omissis)/(omissis)/2013 e dalla quale non sono nati figli; il ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva inoltre di essere esonerato dal versamento di un contributo di mantenimento.

Si costituiva XX, che aderiva alla domanda di separazione chiedendo, però, l’addebito della colpa in capo al ricorrente; chiedeva altresì un contributo al proprio mantenimento nella misura non inferiore ad euro 600,00

Con ordinanza del 16.6.2017, resa all’esito dell’udienza presidenziale, il Presidente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza, nominando il Giudice Istruttore per la prosecuzione della causa nel merito.

Dopo la precisazione delle conclusioni sul vincolo, veniva pronunciata sentenza non definitiva n. 2815/2018 .

La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie ed istruita con prove testimoniali.

All’udienza del 4.6.2020 le parti precisavano le conclusioni e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione; decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 9.2.2021 .

  •  

Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi YY e XX sono già separati per effetto della sentenza parziale n. 2815/2018b resa da questo Tribunale , passata in giudicato.

Venendo alle ulteriori domande accessorie, si osserva quanto segue.

  • Sull’addebito della separazione

La domanda di addebito formulata dalla resistente è ammissibile ma infondata, e pertanto va rigettata.

La giurisprudenza è costante nell’affermare che «..la dichiarazione di addebito della separazione implica la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunziata la separazione senza addebito..» (Cass. n. 12383/2005; Cass. n. 14840/2006; conf. Cass. n. 18074/2014, secondo cui «In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall’art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.»).

Tale principio ha trovato nuova conferma da parte della Corte di legittimità, che ha chiarito che «..la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che l’irreversibilità della crisi coniugale sia collegabile alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, sussistendo un nesso di causalità fra di esso e il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza..» (Cass., ordinanza n. 10483/2012).

Pertanto, nel valutare l’addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell’efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell’ipotesi in cui la violazione dell’obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità.

Nel caso di specie la ricorrente fonda la richiesta di addebito sulla condotta del marito che all’improvviso dopo aver trascorso con serenità le vacanze estive le avrebbe comunicato la propria disaffezione pretendendo che la moglie lasciasse l’abitazione coniugale nonostante si trovasse in convalescenza dopo un intervento al ginocchio.

Ritiene il Collegio che XX non abbia assolto compiutamente al proprio onere probatorio non dimostrando che il marito non abbia lasciato scelta alla moglie per l’allontanamento dalla casa coniugale e che l’abbia aggredita verbalmente per ottenere lo scopo. XX inoltre all’udienza del 13.6.2017 ha dichiarato di aver provato a recuperare in tutti i modi il rapporto affettivo ma che il marito si è allontanato sentimentalmente. Pertanto la crisi coniugale era già conclamata e è stato dimostrato un nesso eziologico tra la dedotta violazione ai doveri che derivano dal matrimonio e il fallimento del rapporto coniugale.

  • Sulle questioni economiche

Premesso che nel ricostruire e confrontare le condizioni economiche delle parti non è necessario pervenire ad un accertamento dei redditi delle parti nel loro esatto ammontare, quanto piuttosto arrivare ad una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ognuno (cfr. Cass. n. 25618/2007; Cass. n. 13592/2006; Cass. n. 19291/2005), si osserva che nel caso di specie le risultanze istruttorie danno conto di una obiettiva disparità tra i coniugi. E’ poi rimasta indimostrata in seguito all’assunzione delle prove testimoniali l’esistenza di una nuova convivenza della XX.

YY è dipendente bancario e tra tredicesima e quattordicesima guadagna circa 2.000,00 euro al mese netti. Inoltre non ha spese abitative vivendo nella casa di sua esclusiva proprietà.

XX non ha un’attività lavorativa stabile ma svolge attività saltuaria presso l’Ant, che non le consente di mantenersi adeguatamente. Possiede un appartamento proveniente dalla successione della madre, messo a reddito che le frutta un canone di euro 960,00 al mese netti. Sostiene inoltre spese abitative per euro 650,00 mensili.

Non può quindi dirsi che la moglie goda di redditi adeguati, da parametrarsi non sullo stato di bisogno ma sull’esistenza di redditi sufficienti a garantire il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Al proposito si osserva che le tesi di parte ricorrente su cui è fondata la richiesta di non corrispondere alla moglie alcunché sono incentrate sulla tematica dei presupposti dell’assegno divorzile, che rappresenta ontologicamente e concettualmente un contributo diverso da quello previsto dall’art. 156 c.c. nella fase della separazione.

Occorre di conseguenza prevedere un assegno di mantenimento in favore della moglie che si stabilisce in euro 400,00 rivalutabili secondo gli indici Istat a partire dalla domanda, da corrispondere entro il giorno 5 del mese.

Le spese di lite si devono compensare in ragione della reciproca soccombenza ( addebito e mantenimento).

  1. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:

  1. pone a carico di YY l’obbligo di versare a XX la somma mensile di € 400,00 a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, importo, rivalutabile annualmente in base all’Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda ;
  2. dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 9/02/2021.

IL GIUDICE ESTENSORE

dott.ssa Carmen Giraldi

IL PRESIDENTE

dott. Bruno Perla

 

 

Depositata in Cancelleria il \ Pubblicazione del 12 Marzo 2021