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Chi ha un bene in comunione puo’ chiederne la divisione o vendere la propria quota purche la divisione non incida sull’originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell’ intero, tenuto conto dell ‘usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso. (Cass. 12498/07).

La successione può essere testamentaria, se si è in presenza di un testamento del defunto, o legittima quando gli eredi vengono individuati dalla legge in assenza di testamento. Rivolgendovi all’avvocato Sergio Armaroli avrete visione
completa in materia di diritto successorio, garantendo al Cliente un rapporto basato su chiarezza, professionalità e fiducia.
 
 

Quando manca una persona cara, sono molti gli aspetti giuridici e fiscali che vanno tenuti in considerazione legati all’eredità e di tutti i rapporti passivi tra il defunto e gli eredi, comprensivi di eventuali debiti contratti.

 

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1)Se desideri avere una consulenza legale al riguardo, lo Studio Legale dell’ avvocato Sergio Armaroli  tratta ogni tipo di questione inerente la Successione mortis causa e l’Eredità.
 
 
 
2)Tutte le problematiche concernenti la morte di una persona ed il passaggio delle sue sostanze e dei suoi beni agli eredi legittimi o testamentari, richiedono lo svolgimento di attività legali (in primis: la Dichiarazione di Successione) che devono essere compiute entro periodi di tempo determinati dalla legge.
 
3)Eredità e donazioni. Successione per legge e per testamento, lesione della legittima e azione di riduzione, comunione ereditaria e divisione, pianificazione del trapasso generazionale anche nel caso di società e quote sociali ed ogni altro argomento in materia successoria.
 
 
4)Qualora poi si presentino temi più complessi quali, a titolo meramente esemplificativo, la lesione della quota di legittima e l’impugnazione del testamento, si rende necessaria l’assistenza di un legale esperto che, oltre alla conoscenza delle norme, sia in grado di fornire consulenza sugli aspetti pratici e sulle finalità delle varie e complesse azioni legali a tutela dei diritti del Cliente.
 
 
 
 

5)È fondamentale quindi avere assistenza da parte di un avvocato esperto in successioni ereditarie per risolvere problemi e contrasti di qualsiasi natura.

 
Lo Studio fornisce consulenza e assistenza stragiudiziale e giudiziale in ambito ereditario, seguendo il cliente dagli incombenti amministrativo – fiscali della denuncia di successione fino alla divisione del patrimonio ereditario indiviso, attraverso la mediazione civile obbligatoria e l’assistenza nei contenziosi in materia.
Lo Studio offre consulenza ed assistenza in stime ereditarie, anche per il tramite di consulenti interni, ed assistenza nelle controversie di natura ereditaria.CESENA FORLI BOLOGNA VICENZA TREVISO RISOLVI EREDITA’ CHIAMA UN AVVOCATO ESPERTO CHIAMA AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838
 
L’avvocato Bologna Sergio Armaroli anche tramite l’ausilio di professionisti specializzati, quali il notaio o un tecnico le problematiche insorgenti nell’ambito del diritto successorio, in particolare le controversie tra gli eredi aventi ad oggetto i diritti nascenti dalla morte dei propri cari. 
 

Ma il bene deve essere  facilmente  frazionabile o divisibile senza diminuire il valore delle singole quote

Sulla divisione giudiziale la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un’eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura (Cass. 25322/11), può ritenersi legittimamente predicabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dalla irrealizzabilità del frazionamento dell’immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dalla impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi (Cass. 12406/07).
Inoltre il concetto di comoda divisibilità di un immobile presupposto dall’art. 720 c.c. postula, sotto l’aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l’aspetto economico- funzionale, che la divisione non incida sull’originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell’ intero, tenuto conto dell ‘usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso. (Cass. 12498/07).

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Questo non significa che la comunione ha una data di “scadenza” o che esiste un termine entro il quale la comunione deve finire, ma significa solo che i contitolari hanno il diritto (in ogni momento) di chiedere lo scioglimento dello comunione.

E’ opportuno fare una precisazione, la comunione presuppone la contitolarità di più soggetti del medesimo diritto reale su uno o più beni, non è un’ipotesi di comunione quella in cui sul medesimo bene sono stati costituiti diversi diritti reali .

Insomma non tutti i beni possono essere divisibili vi sono bene immobili la cui divisione porterebbe grandi svantaggi  epertanto la strada della divisione puo’ non essere percorribile .

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COLLAZIONE

COLLAZIONE

La collazione ha la funzione di assicurare nella divisione della massa attiva del patrimonio del de cuius l’osservanza delle quote spettanti agli eredi — estendendo l’art. 737 c.c. ai figli, ai loro discendenti e al coniuge l’obbligo del conferimento di ciò che hanno ricevuto in vita dal defunto per donazione senza attribuire alcun rilievo alla loro qualità o meno di legittimari — l’istituto opera sia nella successione legittima sia in quella testamentaria, secondo quanto si desume anche dallo specifico riferimento contenuto nell’originaria formulazione dell’art. 737 c.c. alla facoltà del testatore di dispensare l’erede dalla collazione.

In presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius la collazione ereditaria — in entrambe le forme previste dalla legge, per conferimento del bene in natura ovvero per imputazione — è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l’equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, cosi da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento dell’apertura della successione , e quindi garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. Ne consegue che l’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione (salva l’espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida) e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell’esistenza di determinati beni, facenti parte dell’asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione. Incombe in tal caso sulla parte che eccepisca un fatto ostativo alla collazione l’onere di fornirne la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti.

In presenza di donazioni di diversi importi di danaro fatte in vita dal de cuius ad alcuni degli eredi, va effettuata la collazione ereditaria delle somme rispettivamente ricevute, senza che possa operarsi tra gli stessi una sorta di compensazione, dovendosi evitare disparità di trattamento tra tutti i coeredi.

ELARGIZIONI DENARO AI LFIGLIO SOGGETTE A COLLAZIONE:

non rilevando in contrario il soggettivo convincimento del de cuius di rispondere esse ad un obbligo morale.

L’aggiunta del modus non snatura l’essenza della donazione, non potendo assegnarsi ad esso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalità, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il modus, viene ad esserne limitata. Ne consegue che, nel concorrere alla successione dell’ascendente, i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali, essendo tenuti a conferire ai coeredi tutto ciò che direttamente e indirettamente abbiano ricevuto dal defunto (art. 737 c.c.), sono assoggettati all’obbligo della collazione anche nell’ipotesi di donazione modale, limitatamente alla differenza tra il valore dei beni donati e il valore dell’onere.

La dispensa dalla collazione, contenuta in una donazione, ha natura di clausola contrattuale, e come tale non può essere eliminata ex post per volontà dell’uno o dell’altro contraente; essa, tuttavia, non urta contro il divieto di patti successori, trattandosi di mera modalità dell’attribuzione destinata ad avere efficacia (in funzione del rafforzamento di questa) dopo la morte del donante, e non di atto con cui costui dispone da vivo della propria successione.

La dispensa dalla collazione, che si traduce, con svantaggio degli altri eredi,

 nell’esonero del donatario dal conferimento del donatum in sede di formazione della massa ereditaria da dividere, non può essere implicitamente ravvisata nelle clausole con le quali il donante abbia regolato l’imputazione della donazione medesima, in conto di legittima o sulla disponibile, atteso che tale imputazione non interferisce, come la dispensa dalla collazione, nei rapporti tra coeredi, ma solo sul limite che la quota di legittima rappresenta per il potere di disposizione del de cuius.

Poiché l’istituto della collazione mira ad assicurare la par condicio degli eredi, la valutazione dei beni conferiti in natura o per imputazione alla massa ereditaria va fatta con riferimento al valore dei beni stessi all’apertura della successione, mentre, una volta procedutosi a tali operazioni preliminari, il valore dei cespiti, compresi nella massa da dividere, va calcolato, al fine dell’assegnazione delle singole quote, con riferimento al momento della divisione stessa.

Poiché l’attuale codice civile (a differenza di quello del 1865) non prevede la possibilità della divisione inter liberos per atto tra vivi, l’attuazione, con donazione effettuata sotto il suo vigore, di una situazione di fatto a quella corrispondente non esprime di per sé in modo univoco dispensa tacita dalla collazione.

Per accertare se in un atto di donazione ricorra la volontà tacita di dispensare dalla collazione si può tener conto, ai sensi dell’art. 1362 c.c., del comportamento complessivo del donante, eventualmente desumibile anche da elementi estrinseci a tale atto.

I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria, a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari, devono essere stimati per il valore che avevano al tempo dell’apertura della successione – e non già al momento della divisione – perché quei prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo – al pari della collazione – il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari.

Quale che ne sia il fondamento della collazione ereditaria rappresenta, in entrambe le forme in cui è prevista dalla legge (in natura o per imputazione), un mezzo giuridico preordinato alla formazione della massa ereditaria da dividere, in guisa che, nei reciproci rapporti tra determinati coeredi, siano assicurati, in senso relativo, l’equilibrio e la parità di trattamento, al fine che non venga alterato il rapporto di valore fra le varie quote e sia garantito a ciascuno degli eredi stessi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. La differenza tra i due modi di collazione consiste in ciò che, mentre quella in natura consta di un’unica operazione, che implica un effettivo incremento dei beni in comunione che devono essere divisi, la collazione per imputazione ne postula due, l’addebito del valore dei beni donati, a carico della quota dell’erede donatario, ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di
beni da parte degli eredi non donatari, cosicchè soltanto nella collazione per imputazione, non in quella in natura, i beni rimangono sempre in proprietà del coerede donatario, che li trattiene in virtù della donazione ricevuta e deve versare alla massa solo l’equivalente pecuniario, il che di norma avviene soltanto idealmente.

La collazione presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere mentre, se l’asse sia stato esaurito con donazioni o con legati, o con gli uni e con gli altri insieme, sì che manchi un relictum, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l’esito dell’eventuale azione di riduzione. Né il fatto che, anche quando il defunto abbia donato in vita o legato tutte le sue sostanze ciò nonostante, alla sua morte, rimane spesso un relictum, di sia pur modico valore, basta a far considerare l’esistenza di tale relictum come fatto di comune esperienza, tale da rendere sempre esperibile l’azione di collazione.

DONAZIONE E COLLAZIONE TRA FIGLI LEGITTIMI

 il diritto del donatario di trattenere i beni donatigli fino a concorrenza della quota disponibile, previsto dall’art. 737 secondo comma c.c., sussiste solo nel caso di dispensa espressa o tacita alla collazione medesima da parte del de cuius.

La dissimulazione di una donazione mediante una simulata vendita non è, di per sé, sufficiente a configurare una dispensa tacita del donatario dall’obbligo della collazione ereditaria, di cui all’art. 737 c.c., essendo all’uopo necessario accertare l’inequivoca volontà del donante di simulare la vendita per porre la donazione al riparo della collazione.

COLLAZIONE

COLLAZIONE

La collazione ha la funzione di assicurare nella divisione della massa attiva del patrimonio del de cuius l’osservanza delle quote spettanti agli eredi — estendendo l’art. 737 c.c. ai figli, ai loro discendenti e al coniuge l’obbligo del conferimento di ciò che hanno ricevuto in vita dal defunto per donazione senza attribuire alcun rilievo alla loro qualità o meno di legittimari — l’istituto opera sia nella successione legittima sia in quella testamentaria, secondo quanto si desume anche dallo specifico riferimento contenuto nell’originaria formulazione dell’art. 737 c.c. alla facoltà del testatore di dispensare l’erede dalla collazione.

In presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius la collazione ereditaria — in entrambe le forme previste dalla legge, per conferimento del bene in natura ovvero per imputazione — è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l’equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, cosi da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento dell’apertura della successione , e quindi garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. Ne consegue che l’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione (salva l’espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida) e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell’esistenza di determinati beni, facenti parte dell’asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione. Incombe in tal caso sulla parte che eccepisca un fatto ostativo alla collazione l’onere di fornirne la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti.

In presenza di donazioni di diversi importi di danaro fatte in vita dal de cuius ad alcuni degli eredi, va effettuata la collazione ereditaria delle somme rispettivamente ricevute, senza che possa operarsi tra gli stessi una sorta di compensazione, dovendosi evitare disparità di trattamento tra tutti i coeredi.

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non rilevando in contrario il soggettivo convincimento del de cuius di rispondere esse ad un obbligo morale.

L’aggiunta del modus non snatura l’essenza della donazione, non potendo assegnarsi ad esso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalità, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il modus, viene ad esserne limitata. Ne consegue che, nel concorrere alla successione dell’ascendente, i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali, essendo tenuti a conferire ai coeredi tutto ciò che direttamente e indirettamente abbiano ricevuto dal defunto (art. 737 c.c.), sono assoggettati all’obbligo della collazione anche nell’ipotesi di donazione modale, limitatamente alla differenza tra il valore dei beni donati e il valore dell’onere.

La dispensa dalla collazione, contenuta in una donazione, ha natura di clausola contrattuale, e come tale non può essere eliminata ex post per volontà dell’uno o dell’altro contraente; essa, tuttavia, non urta contro il divieto di patti successori, trattandosi di mera modalità dell’attribuzione destinata ad avere efficacia (in funzione del rafforzamento di questa) dopo la morte del donante, e non di atto con cui costui dispone da vivo della propria successione.

La dispensa dalla collazione, che si traduce, con svantaggio degli altri eredi,

 nell’esonero del donatario dal conferimento del donatum in sede di formazione della massa ereditaria da dividere, non può essere implicitamente ravvisata nelle clausole con le quali il donante abbia regolato l’imputazione della donazione medesima, in conto di legittima o sulla disponibile, atteso che tale imputazione non interferisce, come la dispensa dalla collazione, nei rapporti tra coeredi, ma solo sul limite che la quota di legittima rappresenta per il potere di disposizione del de cuius.

Poiché l’istituto della collazione mira ad assicurare la par condicio degli eredi, la valutazione dei beni conferiti in natura o per imputazione alla massa ereditaria va fatta con riferimento al valore dei beni stessi all’apertura della successione, mentre, una volta procedutosi a tali operazioni preliminari, il valore dei cespiti, compresi nella massa da dividere, va calcolato, al fine dell’assegnazione delle singole quote, con riferimento al momento della divisione stessa.

Poiché l’attuale codice civile (a differenza di quello del 1865) non prevede la possibilità della divisione inter liberos per atto tra vivi, l’attuazione, con donazione effettuata sotto il suo vigore, di una situazione di fatto a quella corrispondente non esprime di per sé in modo univoco dispensa tacita dalla collazione.

Per accertare se in un atto di donazione ricorra la volontà tacita di dispensare dalla collazione si può tener conto, ai sensi dell’art. 1362 c.c., del comportamento complessivo del donante, eventualmente desumibile anche da elementi estrinseci a tale atto.

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La collazione presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere mentre, se l’asse sia stato esaurito con donazioni o con legati, o con gli uni e con gli altri insieme, sì che manchi un relictum, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l’esito dell’eventuale azione di riduzione. Né il fatto che, anche quando il defunto abbia donato in vita o legato tutte le sue sostanze ciò nonostante, alla sua morte, rimane spesso un relictum, di sia pur modico valore, basta a far considerare l’esistenza di tale relictum come fatto di comune esperienza, tale da rendere sempre esperibile l’azione di collazione.

DONAZIONE E COLLAZIONE TRA FIGLI LEGITTIMI

 il diritto del donatario di trattenere i beni donatigli fino a concorrenza della quota disponibile, previsto dall’art. 737 secondo comma c.c., sussiste solo nel caso di dispensa espressa o tacita alla collazione medesima da parte del de cuius.

La dissimulazione di una donazione mediante una simulata vendita non è, di per sé, sufficiente a configurare una dispensa tacita del donatario dall’obbligo della collazione ereditaria, di cui all’art. 737 c.c., essendo all’uopo necessario accertare l’inequivoca volontà del donante di simulare la vendita per porre la donazione al riparo della collazione.

Il principio dell’universalità della divisione ereditaria non è assoluto

 

È possibile ad una divisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti ovvero quando costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione dell’intero asse.

 

DIVISIONE GIUDIZIARIA  QUANDO PASSATA IN GIUDICATO E FATTI I LOTTI

 

questi entrano da quel momento a far parte del patrimonio di ciascuno degli ex comunisti se pure, nel caso ne sia disposto il sorteggio, l’individuazione in concreto di costoro abbia luogo successivamente in concomitanza con tale adempimento di carattere puramente formale, onde qualsiasi evento si verifichi nel frattempo a vantaggio o in danno dei beni costituenti ciascun singolo lotto, si verifica a vantaggio o in danno del¬l’ex comunista cui lo stesso verrà assegnato in sede di sorteggio, senza che tali accadimenti possano più minimamente influire sulla determinazione della composizione dei lotti e dar luogo ad ulteriori aggiustamenti o conguagli.

 

 

In tema di divisione giudiziale, una volta passata in giudicato la sentenza con la quale è stato disposto lo scioglimento della comunione e sono stati determinati i lotti, questi entrano da quel momento a far parte del patrimonio di ciascuno degli ex comunisti seppure, nel caso ne sia disposto il sorteggio, l’individuazione in concreto di costoro abbia luogo successivamente in concomitanza con tale adempimento di carattere puramente formale, sicché qualsiasi evento si verifichi nel frattempo a vantaggio o in danno dei beni costituenti ciascun singolo lotto, produce il relativo effetto nei confronti dell’ex comunista cui lo stesso verrà assegnato in sede di sorteggio, senza che tali accadimenti possano più influire sulla determinazione della composizione dei lotti e dar luogo ad ulteriori aggiustamenti o conguagli.

 

 

COMUNIONE EREDITARIA NEI CONFRONTI DI UNO SOLO DEI COEREDI E’ POSSIBILE?

 

ferma restando la situazione di comproprietà tra gli altri eredi del medesimo dante causa: tale contratto, con cui i coeredi perseguono uno scopo comune, senza prestazioni corrispettive, non determinando direttamente lo scioglimento della comunione, non configura una vera e propria divisione, per la cui validità soltanto è necessaria la sottoscrizione di tutti i coeredi, ma un contratto plurilaterale, immediatamente vincolante ed efficace fra gli originari contraenti e destinato ad acquistare efficacia nei confronti degli assenti in virtù della loro successiva adesione, sempre possibile, salva diversa pattuizione, sino a quando non intervenga un contrario comune accordo o un provvedimento di divisione giudiziale.

In tema di divisione negoziale, in relazione alla quale fra l’altro non trova applicazione la norma dettata dall’art. 784 c.p.c. — per la divisione giudiziale — sul litisconsorzio processuale, la partecipazione (di natura sostanziale) al negozio da parte del contitolare della comunione ereditaria, è necessaria soltanto se lo scioglimento concerna la contitolarità del medesimo diritto (comunione omogenea) e non invece allorché sullo stesso bene concorrano diritti reali di tipo differente come ad esempio usufrutto e proprietà (comunione impropria). Ne consegue che non è affetto da nullità l’accordo stipulato dai comproprietari per lo scioglimento della relativa comunione nonostante che nella divisione negoziale non sia intervenuto il coniuge superstite titolare del diritto di usufrutto e partecipe — quale legatario ex lege — della comunione ereditaria dal momento dell’apertura della successione.

 

Rientra nei poteri del giudice di merito, ed è perciò incensurabile in cassazione, accertare se, nell’ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l’assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo il conguaglio in favore degli altri.

Poiché la comunione ereditaria ha ad oggetto non soltanto la comproprietà o contitolarità di diritti ma il complesso dei rapporti attivi e passivi che formavano il patrimonio del de cuius al momento della morte, lo scioglimento dello stato di indivisione si verifica soltanto quando i condividenti abbiano proceduto con le operazioni previste dagli artt. 713 e ss. c.c. ad eliminare la maggior parte delle relative componenti; d’altra parte, lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell’asse ereditario in divisione, sicchè l’attribuzione congiunta di beni ereditari non dà luogo al cosiddetto stralcio di quota o a una divisione parziale.

 

 

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L’esistenza di una divisione di fatto non fa venir meno l’interesse giuridico di tutte le parti — coeredi o condomini — alla divisione giudiziale, per ottenere un titolo che sia trascrivibile a norma dell’art. 2646 c.c., e questo interesse comune è sufficiente a giustificare che le spese del giudizio di divisione siano poste a carico della massa.

Qualora la divisione, per volontà delle parti, abbia ad oggetto solo alcuni dei beni del patrimonio comune, ciò che viene attribuito a ciascun partecipante assume la natura di acconto sulla porzione spettante in sede di divisione definitiva, con la conseguenza che tale ultima porzione, salvo patto contrario, va determinata attraverso una valutazione globale di tutti i beni, quelli già divisi e quelli rimasti in comunione, secondo un criterio uniforme e riferito allo stesso momento temporale.

 

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LA CESSIONE A TERZI DI ALCUNI DIRITTI SU ALCUNI IMMOBILI

 

, in quanto i diritti continuano a fare parte della stessa comunione, restando l’acquisto del terzo subordinato all’avveramento della condizione che essi siano in sede di divisione assegnati all’erede che li abbia ceduti. Ne consegue che, se un coerede può alienare a terzi in tutto o in parte la propria quota, tanto produce effetti reali se e in quanto l’acquirente venga immesso nella comunione ereditaria, mentre in caso diverso la vendita avrà soltanto effetti obbligatori, salvo che la vendita non abbia avuto a presupposto un atto di scioglimento della comunione ereditaria, anche implicito, in ordine a tali beni.

La sopravvenuta alienazione, totale o parziale, dei beni oggetto di comunione non osta a che i partecipanti, a prescindere da eventuali ed autonome pretese risarcitone, possano proporre domanda di divisione, al fine di realizzazione i propri rispettivi diritti, in tutto od in parte, mediante equivalente in denaro, previa ricostruzione, sia pur fittizia, della massa dividenda, con formazione delle relative quote.

La vendita di un bene ereditario operata da un coerede prima della divisione acquista efficacia (retroattiva) solo se il bene sia assegnato all’alienante a seguito di divisione ereditaria, per cui, fino a tale assegnazione il bene continua a far parte della massa comune da dividere.

In mancanza di una chiara manifestazione di volontà delle parti, diretta alla formazione di un’unica massa, quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi non si realizza un’unica comunione, ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni. Alla pluralità dei titoli corrisponde, quindi, una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un’entità patrimoniale a sé stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti rispetto a questa, al di fuori e indipendentemente dai diritti che gli competono sulle altre masse. Nell’ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione
i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisibilità dei beni immobili che vi sono inclusi.

 

Un progetto di divisione di comunione, redatto da un terzo, cui sia stato affidato tale compito, ove si presenti di contenuto tale da integrare gli elementi della proposta e dell’accettazione della divisione e venga sottoscritto per adesione da tutti i condividenti, è idoneo a determinare l’incontro di volontà dei medesimi e quindi la conclusione del contratto di divisione.

Tenuto conto che la comunione ereditaria ha ad oggetto non soltanto la comproprietà o contitolarità di diritti ma il complesso dei rapporti attivi e passivi che formavano il patrimonio del de cuius al momento della morte, lo scioglimento dello stato di indivisione si verifica soltanto quando i condividenti abbiano proceduto con le operazioni previste dagli artt. 713 ss. c.c. ad eliminare la maggior parte delle relative componenti; in tal caso, poiché la comproprietà che ancora residui su alcuni beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria, non ricorrono le condizioni per l’esercizio del retratto successorio, previsto dall’art. 732 c.c. esclusivamente in presenza di una comunione ereditaria.

 

 

 

Possibile una divisione parziale sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando, essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell’intero asse.

Provvedutosi convenzionalmente allo scioglimento di una comunione, il ripristino di tale comunione può essere effettuato contestualmente nello stesso atto in cui si proceda ad una nuova e diversa divisione della medesima comunione, senza che occorra previamente provvedere con un distinto ed autonomo atto, alla ricostruzione di questa.

A differenza della divisione ereditaria, la quale, determinando lo scioglimento della comunione fra tutti i coeredi con assegnazione in proprietà esclusiva dei singoli beni in relazione alle rispettive quote, richiede la partecipazione di tutti i coeredi (e, ove abbia ad oggetto anche diritti reali immobiliari, la stipulazione per atto pubblico a pena di nullità), la convenzione di attribuzione frazionata del godimento separato di un bene o diritto comune ereditario, non comportando direttamente lo scioglimento della comunione, è immediatamente vincolante non solo per le parti contraenti, ma è efficace anche nei confronti delle parti che abbiano espresso adesione all’accordo, sottoscrivendo l’atto, se presenti, oppure, se assenti, mediante consenso preventivo espresso anche verbalmente.

Poiché i beni di una comunione ben possono provenire da titoli diversi, costituenti, essi stessi, distinte comunioni, da considerare come entità patrimoniali a sé stanti, può essere oggetto di divisione giudiziale la quota indivisa di un bene già in comunione.

Quando all’eredità sono chiamate più persone, benché alcune per legge ed altre per testamento, la pluralità dei successori e la diversità dei relativi titoli non rompono l’unità della successione, instaurandosi fra i più coeredi una communio incidens che investe l’intero patrimonio ereditario del quale costoro esprimono unitariamente di fronte ai terzi la titolarità, con la conseguente necessità che la stessa divisione dell’asse, pur potendo essere chiesta da ciascun coerede, deve sempre estendersi, tranne i casi espressamente previsti dalla legge, a tutto il complesso dei beni caduti in successione.

 

 

 

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