IMPRESA EDILE NON FINISCE LAVORI DANNI BOLOGNA
Parlare di impresa edile inadempiente vuol dire inoltrarsi nella spinosa tematica della Responsabilità Civile dell’Appaltatore. Secondo l’art. 1655 del codice civile, per appalto si intende un accordo con il quale una parte, detta appaltatore, si impegna ad eseguire un lavoro in favore dell’altra, detta committente, dietro pagamento di una somma di denaro.
Codice Civile
Libro Quarto
Delle obbligazioni
Titolo III
Dei singoli contratti
Capo VII
Dell’appalto
Art. 1655.
Nozione.
L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Art. 1656.
Subappalto.
L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.
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Per approfondimenti vedi la guida sul subappalto.
Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 11 novembre 2009, n. 23903 in Altalex Massimario.
Art. 1657.
Determinazione del corrispettivo.
Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.
Art. 1658.
Fornitura della materia.
La materia necessaria a compiere l’opera deve essere fornita dall’appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.
Art. 1659.
Variazioni concordate del progetto.
L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate.
L’autorizzazione si deve provare per iscritto.
Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l’appaltatore, se il prezzo dell’intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.
Art. 1660.
Variazioni necessarie del progetto.
Se per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo.
Se l’importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze un’equa indennità.
Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.
Art. 1661.
Variazioni ordinate dal committente.
Il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L’appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell’opera era stato determinato globalmente.
La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell’opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l’esecuzione dell’opera medesima.
Art. 1662.
Verifica nel corso di esecuzione dell’opera.
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.
Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.
Art. 1663.
Denuncia dei difetti della materia.
L’appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita , se si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.
Art. 1664.
Onerosità o difficoltà dell’esecuzione.
Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo.
La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.
Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.
Art. 1665.
Verifica e pagamento dell’opera.
Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l’opera compiuta.
La verifica deve essere fatta dal committente appena l’appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.
Se, nonostante l’invito fattogli dall’appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l’opera si considera accettata.
Se il committente riceve senza riserve la consegna dell’opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.
Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l’appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l’opera è accettata dal committente.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 10 maggio 2007, n. 10718 in Altalex Massimario.
Art. 1666.
Verifica e pagamento di singole partite.
Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l’appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell’opera eseguita.
Il pagamento fa presumere l’accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.
Art. 1667.
Difformità e vizi dell’opera.
L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza , denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia , purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.
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Giurisprudenza
Art. 1668.
Contenuto della garanzia per difetti dell’opera.
Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore.
Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
Art. 1669.
Rovina e difetti di cose immobili.
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
In linea con quanto previsto dall’articolo, possiamo dire che l’impresa edile che non porta a termine i lavori commissionati entro una certa data o che ne realizza solo una parte deve risarcire i danni al committente in quanto la responsabilità è a carico dell’appaltatore. Risulta utile precisare anche che l’impresa edile ha un obbligo di risultati verso il committente e non solo un obbligo di mezzi.
“… TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 8737/2022 del 06-10-2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile – in persona del Giudice dott. ### ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13303 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2018 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo TRA CONDOMINIO DI NAPOLI, ### N. 21, C.F. ###, rapp.to e difeso dagli Avv.ti ### (C.F.:###) e ### de ### (C.F.: ###), elett.te dom.to in ### n.31, presso lo studio dell’Avv. ### (C.F.: ###) in virtù di procura rilasciata foglio separato allegato all’atto di citazione.
OPPONENTE E ### c.f. ### elettivamente domiciliato in Napoli, alla ### presso l’Avv. ### c.f. ### dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore.
OPPOSTO NONCHE’ ### (### Fisc. ###) rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall’Avv. ### (### Fisc. ###) presso il cui ### è elett.te domiciliato in Napoli, alla ### 3. ### S.P.A., C.F. ###, quale incorporante di ### ### S.p.A. (già incorporante, a sua volta, di ### S.p.A.), rappresentata e difesa dall’avv. ### (c.f. ###) ed elettivamente domiciliat ###### ###, giusta procura allegata depositata telematicamente.
CHIAMATI IN CAUSA
CONCLUSIONI
Il procuratore del ### di Napoli, ### n. 21 chiedeva revocarsi l’opposto decreto, con vittoria di spese e condanna ex art. 96 cpc; in subordine condannarsi l’### ### alla manleva.
Il procuratore di ### chiedeva il rigetto dell’opposizione, con vittoria di spese, attribuzione e condanna per lite temeraria.
Il procuratore di ### chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese ed attribuzione; in subordine condannarsi la compagnia alla manleva.
Il procuratore di ### s.p.a. chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese ed attribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il ### il ### di Napoli, ### n. 21 conveniva in giudizio ### quale titolare dell’omonima ditta. ###, premesso che: con d.i. n. 287/18 emesso in data ### il Tribunale di Napoli gli ingiungeva il pagamento della somma di ### a titolo di corrispettivo per lavori edili; deduceva che: i lavori in questione non sono mai stati completati dall’impresa appaltatrice che ha abbandonato il cantiere; si contesta la quantificazione in ### degli oneri di sicurezza, il cui importo previsto per l’intero impegno contrattuale non onorato dall’odierna opposta ditta ### mai è stato liquidato e certificato dal direttore dei lavori; la sospensione dei lavori per aver omesso di chiedere la concessione per l’occupazione del suolo non è imputabile al condominio, che la ha tempestivamente richiesta ed ottenuta il ###, ma al ### dei lavori; i S.A.L. per ### oltre IVA riportano interventi non ricompresi nel capitolato speciale oggetto del contratto d’appalto che mai sono stati autorizzatati dal committente condominio; si contesta la cifra di ### oltre IVA per un semplice intervento di disostruzione fogna e la richiesta di ### oltre IVA per l’apposizione di un telo; chiedeva quindi preliminarmente autorizzarsi la chiamata in causa del d.l. ing. ### nel merito revocarsi l’opposto decreto, con vittoria di spese e condanna ex art. 96 cpc; in subordine condannarsi l’### ### alla manleva.
Si costituiva ritualmente l’opposto ### e contestava la domanda dell’opponente, deducendo che: la sospensione dei lavori è imputabile alla tardiva richiesta della concessione per l’occupazione di suolo pubblico ed alla mancata richiesta dell’autorizzazione del Genio Civile; il condominio, pertanto, è tenuto al pagamento del nolo del ponteggio; gli oneri per la sicurezza sono indicati nel contratto di appalto; tutte le voci di spesa indicate nei SAL sono state autorizzate e certificate dal d.l.; gli interventi ulteriori citati sono documentati con scheda tecnica redatta secondo le tariffe vigenti; ha chiesto il rigetto dell’opposizione, con vittoria di spese, attribuzione e condanna per lite temeraria.
La chiamata in causa veniva autorizzata.
Si costituiva ### e contestava la domanda dell’opponente, deducendo che: gli Oneri di ### del ### andavano corrisposti all’impresa, non avendo il ### di ### 21 nominato il ### della ### e sono indicati nel contratto di appalto stipulato il ###; il ritardo per l’esecuzione dei lavori è da attribuirsi al condominio di ### 21 il quale, per non aver pagato il ### e il deposito cauzionale nei tempi richiesti, di fatto abbandonò la richiesta di occupazione suolo presentata in data ### per cui fu necessario presentarne una seconda in data ###; i lavori ulteriori, resisi necessari per il consolidamento volte, androne e scale e nella proprietà privata ### vennero illustrati nella ### del 30/06/2014 sottoposta all’amministratore del condominio e quantificati nel ### del 01/09/2014, sostanzialmente approvato dall’assemblea dei condomini del 26.9.14; l’importo di tali lavori, per circa ### rientra ampiamente nell’aliquota del 20% prevista all’art. 3, comma 3 del ### di appalto; il deposito al Genio Civile del progetto esecutivo sarebbe dovuto avvenire successivamente alla nomina del ### professionista che il ### non ha mai nominato; in ogni caso il comparente è assicurato per la responsabilità professionale presso ### S.p.A. con polizza n. 1/008/###; chiedeva quindi preliminarmente autorizzarsi la chiamata in causa della compagnia; nel merito il rigetto dell’opposizione, con vittoria di spese ed attribuzione; in subordine condannarsi la compagnia alla manleva.
La chiamata in causa veniva autorizzata.
Si costituiva ritualmente ### s.p.a. e contestava la domanda dell’opponente, deducendo che: è intervenuta la prescrizione biennale ex art. 2952 c.c.; il sinistro non è coperto della polizza, essendosi verificato prima della sua stipula, in virtù della clausola “a richiesta fatta” contenuta nell’art. 13 della CGA in quanto era già a conoscenza, all’atto della stipula della polizza, del sinistro in questione; chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese ed attribuzione.
Espletata l’istruttoria e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all’udienza del 16.6.22.
MOTIVI DELLA DECISIONE
### è fondata e va accolta.
Nel d.i. opposto la ditta appaltatrice ha richiesto il pagamento delle seguenti somme: ### per nolo ponteggi, costo ulteriore a quello previsto in contratto essendosi i lavori protratti per colpa del committente; ### per oneri di sicurezza contrattuali; ### per lavori extra contratto; ### per saldo dei lavori effettuati; per un totale di ### Il condominio contesta l’addebito della somma di ### per nolo ponteggi in quanto i lavori sono iniziati in ritardo avendo omesso, il d.l., di curare la pratica per la necessaria concessione di suolo pubblico e di richiedere l’autorizzazione del Genio Civile.
Di tale ritardo, pertanto, dovrebbe rispondere il d.l..
Dalla documentazione prodotta risulta, invece, che l’autorizzazione venne tempestivamente richiesta e venne concessa in ritardo perché il condominio non provvide per tempo al pagamento del ### e del deposito cauzionale richiesti per il rilascio della suddetta. ### del Genio Civile, poi, andava richiesta all’esito degli interventi strutturali previsti che, invece, non sono stati effettuati.
Essendo responsabile del protrarsi dei lavori il condominio dovrà, dunque, sopportare tale spesa ulteriore il cui importo non è contestato.
Il ctu all’uopo nominato ha stimato, poi, gli oneri per la sicurezza dovuti in ### E’ pur vero che gli stessi erano stati contrattualmente previsti nella maggior somma richiesta ma i lavori commessi non sono stati completati per il recesso dell’appaltatore e, pertanto, tale somma va proporzionalmente ridotta.
Il condominio non contesta di aver ordinato i lavori extra contratto ma ne contesta l’importo.
Il ctu, invece, ha considerato perfettamente congrua la cifra.
La somma di ### è, quindi, dovuta.
In ordine al saldo dovuto per i lavori effettuati il condominio contesta l’addebito di una serie di lavorazioni non previste nel contratto di appalto.
Il ctu ha riscontrato che, effettivamente, nell’ultimo SAL emesso, il n. 5, risultano una serie di lavorazioni aggiuntive per un importo totale di ### Tali lavorazioni, secondo il ctu, rispondono ad esigenze effettive sorte nel corso della lavorazione e le somme inserite nel SAL quale corrispettivo delle medesime sono congrue.
I lavori rientrano nelle varianti ammesse dall’art. 4 del contratto di appalto e rientrano nei limiti quantitativi previsti dall’art. 3 del contratto medesime.
I lavori, infine, sono riportati nel “### Progetto” del 01/09/2014, approvato dall’assemblea dei condomini del 26.9.14 Il condominio, in subordine, eccepisce il pagamento di tali somme in quanto riportate nel SAL 5 che sarebbe stato integralmente pagato. ### di tale ### infatti, è di 200.556 laddove lo stesso appaltatore ammette di aver ricevuto dal committente la somma di ### Tale importo, però, va maggiorato di IVA da cui la debenza dell’ulteriore somma richiesta.
Il ctu sostiene che sarebbe applicabile alla ditta una penale per il ritardo ma tale circostanza non è mai stata dedotta da controparte che solo tardivamente, nelle difese finali, ne chiede l’applicazione e tale deduzione è, ovviamente, inammissibile.
Il ctu ha efficacemente replicato, infine, alle osservazioni dei ctp le quali, peraltro, riguardano per lo più contestazioni che non sono mai state proposte in giudizio e sono, pertanto, inammissibili.
Da tanto deriva il rigetto della domanda proposta nei confronti del direttore dei lavori ing. ### e la conseguente irrilevanza della domanda di garanzia da quest’ultimo avanzata.
In definitiva il d.i. opposto va revocato e l’opponente va condannato al pagamento della somma di ### oltre interessi al tasso di cui al d.l. 231/02.
Il minimo accoglimento dell’opposizione determina la condanna alle spese del giudizio anche nei confronti della compagnia assicurativa essendo risultata del tutto immotivata la chiamata in causa del direttore dei lavori.
Le spese si liquidano come dal dispositivo con attribuzione.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull’opposizione contro il d.i. n. 287/18 emesso in data ### proposta dal ### di Napoli, ### n. 21 nei confronti di ### ### ed ### s.p.a. con atto di citazione notificato il ###, così provvede: 1. accoglie l’opposizione e revoca il d.i. opposto; 2. condanna il ### di Napoli, ### n. 21 al pagamento, nei confronti di ### della somma di ### oltre interessi al tasso di cui al d.l. 231/02; 3. rigetta le altre domande; 4. condanna il ### di Napoli, ### n. 21 al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in ### per onorario in favore di ### con attribuzione all’avv. ### in ### per onorario in favore di ### con attribuzione all’avv. ### ed in ### per onorario in favore di ### s.p.a. con attribuzione all’avv. ### il tutto oltre s.g., IVA e CPA ed oltre spese di ctu come liquidate.
Così deciso in Napoli il ###.
IL GIUDICE
(dott. ### …” (cfr. TRIBUNALE DI NAPOLI, Sentenza n. 8737/2022 del 06-10-2022)