• Separazione e divorzio quando ci sono i bambini-AVVOCATO BOLOGNA

separazioni e divorzi avvocato esperto

separazioni e divorzi avvocato esperto

 

  • Se separarsi o divorziare non è una cosa facile lo è molto meno quando Separazione e divorzio quando ci sono i bambini!!

  • La separazione dalla moglie è un momento delicato, sia sul piano emotivo che giuridico. È fondamentale affrontare il processo con chiarezza e strategie ben pianificate. Ecco alcune strategie giuridiche da considerare:

    1. Valutazione del tipo di separazione

    • Consensuale: Se c’è accordo tra le parti su questioni come affidamento dei figli, divisione dei beni e alimenti, è possibile procedere con una separazione consensuale, che è più rapida e meno costosa.
    • Giudiziale: Se non c’è accordo, sarà necessario un procedimento giudiziale. Questo tipo di separazione richiede più tempo e può comportare costi legali maggiori.

    2. Raccolta di documentazione

    • Prove economiche: Raccogli documenti come dichiarazioni dei redditi, conti bancari, proprietà, mutui e debiti per avere una chiara panoramica della situazione patrimoniale.
    • Prove comportamentali (se utili in caso di giudiziale): Documenta eventuali comportamenti della controparte che potrebbero influire sulle decisioni del giudice, come violazioni del dovere di fedeltà, abusi o trascuratezza nei confronti dei figli.

    3. Affidamento dei figli

    • La priorità del giudice sarà il benessere dei figli. Proponi un piano di affidamento condiviso o esclusivo (se giustificato) dettagliando tempi, responsabilità e modalità di visita.
    • Preparati a dimostrare la tua capacità di garantire un ambiente stabile e sicuro per i figli.

    4. Divisione patrimoniale

    • Analizza il regime patrimoniale scelto durante il matrimonio (comunione o separazione dei beni).
    • In caso di comunione dei beni, prepara un elenco dettagliato del patrimonio comune da dividere.
    • Considera l’opzione di accordi extragiudiziali per evitare lunghe dispute.

    5. Assegno di mantenimento

    • Se uno dei coniugi ha una situazione economica più debole, il giudice può stabilire un assegno di mantenimento.
    • Preparati a fornire documenti che dimostrino il tuo reddito e la tua capacità contributiva o eventuali difficoltà economiche.

    6. Consulenza legale

    • Affidati a un avvocato esperto in diritto di famiglia per rappresentarti. Un professionista può aiutarti a negoziare e difendere i tuoi diritti.
    • Valuta la possibilità di una mediazione familiare per raggiungere un accordo pacifico.

    7. Tutela della privacy

    • Evita di discutere dettagli personali o controversie pubblicamente o sui social media.
    • Tutela i tuoi diritti, ma cerca di mantenere un approccio rispettoso per ridurre conflitti inutili.

    8. Accordi pre-matrimoniali o separazione consensuale preventiva

    • Se esistono accordi pre-matrimoniali, verifica come possono influire sulla divisione patrimoniale.
    • Se possibile, cerca un compromesso con la tua controparte per evitare lunghe battaglie legali.

    9. Preparazione finanziaria

    • Considera l’impatto economico della separazione. Pianifica in anticipo per gestire eventuali spese legali o il mantenimento di una seconda abitazione.
    • La separazione coniugale è un processo complesso che richiede particolare attenzione quando sono presenti figli, al fine di tutelare il loro benessere psicologico ed emotivo. Ecco alcuni aspetti fondamentali da considerare:Affidamento e collocamento dei figliIn Italia, la legge privilegia l’affidamento condiviso, che implica che entrambi i genitori mantengano la responsabilità sulle decisioni importanti riguardanti la vita dei figli, come l’educazione e la salute. Tuttavia, è necessario stabilire il collocamento prevalente, ovvero con quale genitore i figli vivranno principalmente. Generalmente, il giudice decide in base al “superiore interesse del minore”, valutando quale soluzione garantisca maggiore stabilità e continuità affettiva.

      Assegno di mantenimento

      Il genitore non collocatario è tenuto a contribuire economicamente al mantenimento dei figli attraverso un assegno mensile. L’importo viene determinato considerando le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori e le capacità economiche di ciascun genitore. Inoltre, le spese straordinarie, come quelle mediche o scolastiche, sono generalmente suddivise tra i genitori in proporzione alle rispettive possibilità economiche.

      Assegnazione della casa familiare

      La casa coniugale viene solitamente assegnata al genitore presso cui i figli sono collocati, indipendentemente da chi ne sia il proprietario. Questo per garantire ai minori un ambiente stabile e continuativo, evitando ulteriori traumi legati a cambiamenti abitativi.

      Comunicazione della separazione ai figli

      È fondamentale che entrambi i genitori comunichino insieme ai figli la decisione di separarsi, scegliendo un momento e un luogo appropriati. È importante spiegare la situazione in modo chiaro e rassicurante, sottolineando che la separazione riguarda la coppia e non l’affetto verso di loro. I bambini devono essere rassicurati sul fatto che continueranno a essere amati e che entrambi i genitori rimarranno presenti nella loro

      Gestione del rapporto tra genitori dopo la separazione

      Mantenere un dialogo costruttivo e rispettoso è essenziale per il benessere dei figli. È importante evitare conflitti aperti davanti a loro e non coinvolgerli nelle problematiche della coppia. Le decisioni riguardanti l’educazione e la crescita dei figli dovrebbero essere prese di comune accordo, garantendo coerenza e stabilità nel loro percorso di sviluppo.

      Supporto psicologico

      In situazioni di particolare conflittualità o difficoltà, può essere utile rivolgersi a professionisti, come mediatori familiari o psicologi, per ottenere supporto nella gestione della separazione e per tutelare il benessere dei figli. Un intervento specialistico può aiutare a elaborare le emozioni legate alla separazione e a costruire una nuova armonia familiare.

      Affrontare una separazione con figli richiede sensibilità, responsabilità e, spesso, il supporto di professionisti per garantire che i diritti e il benessere dei minori siano sempre al centro delle decisioni prese.

  • Ciò che conta veramente è il clima emotivo che si crea attorno al divorzio. Bisogna chiedersi se la mammae il papà trattano i bambini in modo equo, se la situazione familiare complessiva è felice, o regnano solo stress e rabbia.

  • Un buon avvocato matrimonialista deve – ovviamente – essere competente ed esperto nella materia.
  • Deve ascoltare attentamente le esigenze del cliente: nell’impostare una strategia processuale l’avvocato deve considerare quale risultato concreto il cliente vuole ottenere.
  • Tutto il nostro apparato giudiziario, in casi di separazione e divorzio nonchè quando finisce una convivenza, è volto a tutelare i minori ossia i veri soggetti deboli della relazione sentimentale tra due adulti.
  • Ciò significa che prima– viene il benessere dei bambini, poi vengono i desideri individuali dei genitori
  • In pendenza del giudizio di separazione o di divorzio, l’articolo 709-ter del codice di procedura civile ha previsto che l’autorità giudiziaria in caso di “…gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende”.
  • In modo univoco la dottrina e giurisprudenza hanno riconosciuto da tempo al genitore non affidatario, completamente emarginato dalla vita del figlio e ostacolato dall”altro genitore (accadimenti purtroppo spesso frequenti), il diritto al risarcimento di un vero e proprio danno esistenziale, individuandone i turbamenti, il dolore, le ansie e l’angoscia derivanti dal mancato rapporto affettivo ed educativo tra di lui ed il figlio (Cendon, Sebastio, La responsabilità civile fra marito e moglie, in “Persona e danno” a cura di P. Cendon, III, 2004, ).
  • Sottolinea che sia in dottrina che in giurisprudenza e’ stata affrontata la questione interpretativa del se il legislatore, nel prevedere una condanna al risarcimento dei danni in favore del figlio minore e/o dell’altro genitore nei casi di gravi inadempienze, di violazioni dei doveri genitoriali ovvero di comportamenti ostacolanti le modalita’ dell’affidamento, abbia inteso introdurre un’ipotesi a se’ stante di c.d. danno punitivo ovvero abbia semplicemente fatto richiamo alla disciplina sostanziale del codice civile (e, quindi, alla responsabilita’ civile ex articolo 2043 c.c.) nonche’ al danno non patrimoniale ex articolo 2059 c.c.) e che questa distinzione e’ rilevante per le consequenziali ricadute pratiche che comporta, tenuto conto che, nel danno punitivo (volto alla realizzazione di finalita’ pubblicistiche di deterrenza e punizione), viene sanzionata, ex se, la condotta lesiva (prescindendo dal pregiudizio subito, in concreto, dal danneggiato), attribuendosi rilievo, ai fini dell’an debeatur, all’elemento soggettivo o alla gravita’ della condotta e, rispetto al quantum, al patrimonio del danneggiarne; mentre, nel danno non patrimoniale, occorre dare prova del danno subito e, successivamente, quantificare l’entita’ del ristoro in base alle conseguenze che ne sono derivate (c.d. danno conseguenza).

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  • Aggiunge che le sanzioni risarcitorie contemplate nell’articolo 709 ter c.p.c., comma 2, nn. 2 e 3, non sono qualificabili in termini di condanne punitive, sganciate dal concetto di responsabilita’ di cui all’articolo 2043 c.c.. Invero, e’ la norma stessa ad apporre l’attenzione sul danno e non sulla condanna come nel caso di “punitive domages”, tenuto conto, peraltro, che tale istituto e’ incompatibile con l’ordinamento italiano, dove, infatti, la responsabilita’ civile ha il compito precipuo di eliminare le conseguenze di un danno e non gia’ quello di punire il responsabile civile. Il potere del giudice e’ quindi legittimato alle condizioni sostanziali e processuali proprie della responsabilita’ civile: ossia la domanda della parte interessata ex articolo 112 c.p.c., e la sussistenza dei requisiti ex articolo 2043, ossia il fatto doloso o colposo, il nesso di causalita’ ed il danno ingiusto: fermo restando che l’istante deve fornire la prova del danno se vuole ottenere una pronuncia di condanna in suo favore. L’ammonizione ha invece la diversa funzione di indurre l’adempimento del genitore da ammonire, ma nel caso sia prima che dopo l’adozione del provvedimento ammonitivo nulla e’ emerso a suo carico sotto il profilo del comportamento e delle prove.

  • L’abitazione nella quale la coppia di genitori ha convissuto, per cinque anni circa (secondo quanto risulta dagli atti) costituisce nella specie l’habitat domestico, ovvero il “centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui sì esprime e si articola la vita familiare” (Cass.8867 del 1992). Nella specie l’immobile assegnato al genitore collocatario ha costituito per la fase della stabile convivenza delle parti “il centro di aggregazione della famiglia” (Cass. 14553 del 2011, con la quale è stata esclusa la destinazione a casa familiare di un immobile acquistato allo stato di rustico e solo occasionalmente utilizzato per il periodo estivo dal nucleo familiare).

  • Ne consegue che la destinazione a casa familiare deve ritenersi univocamente impressa all’immobile dalle parti non solo in astratto (con l’acquisto in comunione) ma anche in concreto per mezzo della loro convivenza. Per queste ragioni la fruizione dell’abitazione da parte del minore con il genitore collocatario è stata, fondatamente, ritenuta la scelta più coerente con il suo prioritario interesse secondo il criterio dettato dalla norma.

  • Nel sesto e settimo motivo viene censurata la statuizione relativa al contributo al mantenimento del minore stabilito in Euro 300 mensili secondo il modulo già adottato per i motivi precedenti (primo e secondo; terzo e quarto) ovvero ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ed ex art. 132 e 156 cod. proc. civ. mediante il paradigma dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.. Le censure sono inammissibili dal momento che vengono genericamente criticate le ragioni della decisione sull’assegno di mantenimento in quanto ritenute un corollario della domanda di affidamento esclusivo o collocamento presso il padre, già formanti oggetto di autonome censure disattese, senza alcuna puntuale critica sui criteri di determinazione del contributo.

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