EREDE CON TESTAMENTO BOLOGNA VICENZA RAVENNA FORLI?

VICENZA TRIBUNALE INCAPACITA’’ DI FARE TESTAMENTO

 

VICENZA TRIBUNALE INCAPACITA’’ DI FARE TESTAMENTO

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SOLUZIONE CHIAMA L’AVVOCATO ESPERTO 051 6447838

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IL PRINCIPIO

 

In tema di annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore è indispensabile l’accertamento di un’assenza assoluta, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi a causa di un’infermità transitoria o permanente” (Cassazione civile, sez. II, 19/05/2017, n. 12691);

“In tema di annullamento del testamento, l’incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche o intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di un’infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. Peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello d’incapacità l’eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo” (Cassazione civile, sez. II, 19/07/2016, n. 14746);

“In tema di annullamento del testamento, l’incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi” (Cassazione civile, sez. II, 04/02/2016, n. 2239

FATTO

VICENZA TRIBUNALE INCAPACITA’’ DI FARE TESTAMENTO

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il padre, a partire dall’anno 2009/2010, aveva sofferto gravi ischemie cerebrali, che ne avevano minato la fibra, sia dal punto di vista fisico che psichico;

– per questi motivi il figlio G. (l’odierno attore), in data 18.07.2012, chiedeva al Tribunale di Vicenza la nomina di un amministratore di sostegno non essendo da anni il genitore più in grado di attendere alle ordinarie occupazioni, tanto che, convivente con la figlia R.M., si faceva gestire “docilmente” da questa nonché dall’altro figlio F., i quali ne ricevevano pure un “proprio ritorno personale”;

il genitore si costituiva nella procedura (non gli altri due figli, i quali nondimeno partecipavano all’udienza per l’esame tenutasi l’11.02.2013), contestando la sussistenza dei presupposti per l’ADS, ma all’esito dell’udienza (in cui tra l’altro non era in grado di conoscere il valore dell’Euro e neppure di comprendere i motivi della convocazione) il Giudice, seppur con provvedimento postumo (ossia posteriore alla morte del beneficiario), dichiarava aperta la procedura;

– nel dicembre 2014 B.R.M., alla quale, dopo il decesso del padre, era stata inviata richiesta di rendiconto, inviava il testamento olografo del de cuius, pubblicato su sua richiesta, che si presentava scritto in tre date diverse, la prima, con una prima sottoscrizione, datata 9 maggio 2011, contenente disposizioni a favore dei tre figli, la seconda in data 8 febbraio 2013 e la terza in data 9 febbraio 2013, anch’esse regolarmente sottoscritte dal testatore, e nondimeno costituenti un atto unico (testamento integrato con altrettanti codicilli);

– con la prima disposizione testamentaria il de cuius provvedeva all’assegnazione ai figli delle sue proprietà, in parti tra loro differenti, senza tuttavia disporre della disponibile a favore dell’uno o dell’altro ovvero in quote diverse, ossia palesando la volontà che i figli non ricevessero quote indivise tra loro, in particolare escludendo G. da qualsiasi proprietà della casa di abitazione e dell’ufficio (ossia dalle cose che per anni erano stato oggetto di recriminazione tra l’attore e i fratelli);

– l’attore, il quale aveva costituito circa vent’anni prima una società di rappresentanze col fratello minore F., era stato obbligato a recedervi per i contrasti insorti in seno alla società;

– dette disposizioni testamentarie esprimevano la volontà dei due figli F. e R.M., piuttosto che del genitore, il quale in realtà non avrebbe affatto voluto che il figlio G. rimanesse estraneo alla proprietà di ufficio ed abitazione.

L’attore, su tali premesse, assumeva che:

– la disposizione testamentaria, da riconoscere come un tutto unitario, appariva suscettibile di azione di annullamento per incapacità di intendere e volere del testatore al momento della sottoscrizione in data 9 maggio 2011

 

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il de cuius invero era affetto da uno stato non transitorio ma permanente di incapacità per demenza senile e malattie ischemiche, patologie di cui soffriva da anni e che avevano per lui segnato un percorso “lento, cronico ed inesorabile”;

– ove la disposizione testamentaria fosse da considerare parzialmente valida (per la parte recante la data del 9 maggio 2011), l’attore risulterebbe a tutti gli effetti legittimario pretermesso, essendo stato qualificato solo come legatario e per di più di un bene assolutamente irrisorio, posto che il patrimonio immobiliare poteva essere stimato per un valore complessivo di Euro 940.117,75 (a cui dovevano sommarsi il valore dei beni mobili esistenti nell’abitazione, il denaro liquido ed i crediti) mentre il valore di stima del legato a proprio favore risultava pari ad 196.547,75 (decisamente inferiore a quello dei fratelli);

– era pertanto volontà dell’attore rinunziare espressamente al legato, che andava qualificato come legato in conto (ovvero in sostituzione) di legittima, al fine di essere liquidato in quota parte (1/3) del patrimonio del de cuius.

L’attore, su tali premesse, chiedeva, in principalità, l’annullamento del testamento olografo per incapacità di intendere e volere del testatore, con accertamento della propria qualità di erede ed obbligo degli altri coeredi di rendiconto dei beni in loro possesso esclusivo sin dalla morte del de cuius; in subordine l’annullamento dei codicilli al testamento per incapacità di testare; in via di ulteriore subordine, stante la rinuncia al legato a proprio favore, l’accertamento della propria qualità di erede per la quota indivisa di 1/3 dell’intero asse ereditario; in via ulteriormente gradata, accertata la violazione del diritto alla legittima, la reintegrazione della propria quota con corrispondente riduzione delle quote spettanti agli altri coeredi.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

IL TRIBUNALE DI VICENZA, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

dott.ssa Marina CAPARELLI – Presidente

dott. Antonio PICARDI – Giudice rel.

dott. Giovanni GENOVESE – Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo al n. 1407/2015 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data 16/02/2015 (nn. 1952-1953 Cron. Avv. Lucia Zanettin, autorizzata con Delib. n. 22 del 1998 del 04.09.1998 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53)

da

B.G., nato a V. l'(…), residente in P. sul B. (P.), c.f. (…), rappresentato e difeso dall’Avv. Lucia ZANETTIN, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Vicenza – Corso Palladio n. 156, come da mandato a margine dell’atto di citazione

attore

contro

B.F., nato a G. di Z. (V.) il (…), ivi residente in Via I. N. n. 85, c.f. (…)

B.R.M., nata a G. di Z. (V.) il (…), ivi residente in Via I. N. n. 83, c.f. (…)

Entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Mirko NICOLIN, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Vicenza – Corso Fogazzaro n. 136, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta inserita nel fascicolo telematico

convenuti

In punto: altri istituti relativi alle successioni.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, notificato in data 16/02/2015, il sig. G.B. conveniva in giudizio avanti questo Tribunale i germani F. e R.M.B., esponendo che:

– il giorno 18 novembre 2014, in Grisignano di Zocco (VI), era deceduto il loro genitore F.B. (il quale era nato a M. -V.- il (…));

– il padre, a partire dall’anno 2009/2010, aveva sofferto gravi ischemie cerebrali, che ne avevano minato la fibra, sia dal punto di vista fisico che psichico;

– per questi motivi il figlio G. (l’odierno attore), in data 18.07.2012, chiedeva al Tribunale di Vicenza la nomina di un amministratore di sostegno non essendo da anni il genitore più in grado di attendere alle ordinarie occupazioni, tanto che, convivente con la figlia R.M., si faceva gestire “docilmente” da questa nonché dall’altro figlio F., i quali ne ricevevano pure un “proprio ritorno personale”;

– il genitore si costituiva nella procedura (non gli altri due figli, i quali nondimeno partecipavano all’udienza per l’esame tenutasi l’11.02.2013), contestando la sussistenza dei presupposti per l’ADS, ma all’esito dell’udienza (in cui tra l’altro non era in grado di conoscere il valore dell’Euro e neppure di comprendere i motivi della convocazione) il Giudice, seppur con provvedimento postumo (ossia posteriore alla morte del beneficiario), dichiarava aperta la procedura;

– nel dicembre 2014 B.R.M., alla quale, dopo il decesso del padre, era stata inviata richiesta di rendiconto, inviava il testamento olografo del de cuius, pubblicato su sua richiesta, che si presentava scritto in tre date diverse, la prima, con una prima sottoscrizione, datata 9 maggio 2011, contenente disposizioni a favore dei tre figli, la seconda in data 8 febbraio 2013 e la terza in data 9 febbraio 2013, anch’esse regolarmente sottoscritte dal testatore, e nondimeno costituenti un atto unico (testamento integrato con altrettanti codicilli);

– con la prima disposizione testamentaria il de cuius provvedeva all’assegnazione ai figli delle sue proprietà, in parti tra loro differenti, senza tuttavia disporre della disponibile a favore dell’uno o dell’altro ovvero in quote diverse, ossia palesando la volontà che i figli non ricevessero quote indivise tra loro, in particolare escludendo G. da qualsiasi proprietà della casa di abitazione e dell’ufficio (ossia dalle cose che per anni erano stato oggetto di recriminazione tra l’attore e i fratelli);

– l’attore, il quale aveva costituito circa vent’anni prima una società di rappresentanze col fratello minore F., era stato obbligato a recedervi per i contrasti insorti in seno alla società;

– dette disposizioni testamentarie esprimevano la volontà dei due figli F. e R.M., piuttosto che del genitore, il quale in realtà non avrebbe affatto voluto che il figlio G. rimanesse estraneo alla proprietà di ufficio ed abitazione.

L’attore, su tali premesse, assumeva che:

– la disposizione testamentaria, da riconoscere come un tutto unitario, appariva suscettibile di azione di annullamento per incapacità di intendere e volere del testatore al momento della sottoscrizione in data 9 maggio 2011;

– erano in subordine annullabili, per il medesimo motivo (incapacità a testare), le disposizioni di cui ai codicilli dell’8 e del 9 febbraio 2013, ossia di data anteriore e immediatamente prossima all’udienza dell’11 febbraio 2013 per la nomina di ADS, in cui il genitore neppure era stato in grado di riconoscere il valore dell’Euro;

– con il secondo codicillo il testatore si dichiarava debitore nei confronti dei figli, per somme genericamente indicate in Euro 130.000,00, nei confronti di R.M., e di Euro 50.000.00, nei confronti di F.;

– la ricognizione di debito era radicalmente nulla per incapacità naturale del disponente;

– il de cuius invero era affetto da uno stato non transitorio ma permanente di incapacità per demenza senile e malattie ischemiche, patologie di cui soffriva da anni e che avevano per lui segnato un percorso “lento, cronico ed inesorabile”;

– ove la disposizione testamentaria fosse da considerare parzialmente valida (per la parte recante la data del 9 maggio 2011), l’attore risulterebbe a tutti gli effetti legittimario pretermesso, essendo stato qualificato solo come legatario e per di più di un bene assolutamente irrisorio, posto che il patrimonio immobiliare poteva essere stimato per un valore complessivo di Euro 940.117,75 (a cui dovevano sommarsi il valore dei beni mobili esistenti nell’abitazione, il denaro liquido ed i crediti) mentre il valore di stima del legato a proprio favore risultava pari ad 196.547,75 (decisamente inferiore a quello dei fratelli);

– era pertanto volontà dell’attore rinunziare espressamente al legato, che andava qualificato come legato in conto (ovvero in sostituzione) di legittima, al fine di essere liquidato in quota parte (1/3) del patrimonio del de cuius.

L’attore, su tali premesse, chiedeva, in principalità, l’annullamento del testamento olografo per incapacità di intendere e volere del testatore, con accertamento della propria qualità di erede ed obbligo degli altri coeredi di rendiconto dei beni in loro possesso esclusivo sin dalla morte del de cuius; in subordine l’annullamento dei codicilli al testamento per incapacità di testare; in via di ulteriore subordine, stante la rinuncia al legato a proprio favore, l’accertamento della propria qualità di erede per la quota indivisa di 1/3 dell’intero asse ereditario; in via ulteriormente gradata, accertata la violazione del diritto alla legittima, la reintegrazione della propria quota con corrispondente riduzione delle quote spettanti agli altri coeredi.

Si costituivano i convenuti, concludendo per il rigetto delle domande, riconosciuta in capo all’attore la qualità di coerede e dichiarata inutiliter data la rinunzia al presunto legato.

In breve così organizzavano difese e repliche:

– eccepivano l’improcedibilità della domanda avversaria per mancato esperimento della mediazione obbligatoria (eccezione alla quale comunque successivamente rinunziavano);

– contestavano l’asserita capacità di testare del de cuius (ad ogni modo rilevando come l’onere della prova incombesse sul deducente), non essendo l’asserzione suffragata da certificati medici attestanti detta incapacità ovvero da alcuna altra evidenza medica, laddove la non corretta risposta in ordine al valore dell’Euro poteva dirsi giustificata per una persona anziana la quale aveva vissuto larga parte della propria esistenza utilizzando un’altra valuta;

– evidenziavano che i codicilli testamentari redatti in tempi successivi si erano resi necessari per un’integrazione dettata a seguito di una nuova classificazione e numerazione catastale dei terreni;

– rappresentavano che un’eventuale nullità parziale dei codicilli non avrebbe potuto estendersi all’intero atto testamentario, secondo il principio di conservazione degli atti ex art. 1419 c.c., ancor più stringente per gli atti irripetibili come quelli di ultima volontà;

– stigmatizzavano il comportamento dell’attore, che aveva occasionato un ammonimento del Questore per essersi reso responsabile di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. nei confronti del padre e del fratello (e che faceva comprendere le motivazioni nel genitore nel dettare le disposizioni testamentarie);

– replicavano che l’attore aveva liberamente optato per il recesso dalla società familiare, introitando regolarmente la liquidazione della quota a lui spettante;

– rilevavano che le disposizioni testamentarie a favore dell’attore non costituivano affatto un legato a cui il beneficiato potesse rinunziare, bensì un’istituzione di erede ex re certa ai sensi dell’art. 588 c.c., né sussisteva alcuna lesione di legittima non potendo applicarsi le quote (1/3 a favore di ciascun figlio) della successione legittima, bensì quelle della successione testamentaria con attribuzione della disponibile a favore degli altri coeredi (essendo tre i fratelli, ad ognuno di loro nella successione spettava una quota di riserva pari a 2/9, ossia del 22,22%, del relictum);

– assumevano che non sussisteva alcuna lesione di legittima in danno dell’attore posto che, secondo le stesse stime da quello prodotte, il patrimonio immobiliare del de cuius sarebbe ammontato ad Euro 940.117,75, mentre il valore dei beni assegnati all’attore ad Euro 196.457,75, a fronte di una legittima che ascendeva (2/9 di Euro 940.117,75) ad Euro 208.894,16 e che ulteriormente si riduceva ad Euro 168.898,16, dovendo dal relictum detrarsi i debiti ereditari, pari a complessivi Euro 180.000,00.

Così essenzialmente impostato il contraddittorio, assegnati termini per memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., veniva disposta CTU, affidata alla dott.ssa Gloria Bocchi, diretta ad accertare la capacità di testare del de cuius all’epoca di redazione del testamento olografo e dei successivi codicilli.

Venivano pure assunte brevi prove testimoniali.

Da ultimo, intervenute modifiche tabellari nella titolarità e gestione del ruolo (con sostituzione del giudice istruttore), all’udienza del 2 aprile 2019 la causa veniva rimessa dal G.I. alla decisione del Collegio sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti come in epigrafe trascritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.

Motivi della decisione

La presente controversia (avendo ad oggetto impugnazione di testamento e lesione di legittima) è devoluta, ai sensi dell’art. 50 bis, comma 1, n. 6, c.p.c., alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale.

Il testamento olografo è costituito da una scheda testamentaria, datata 9 maggio 2011, integrata da due “codicilli”, datati 8 febbraio e 9 febbraio 2013, apposti del de cuius in calce alla scheda.

In particolare, con il primo “codicillo” il testatore rettificava la composizione delle attribuzioni ai tre figli, mentre con quello successivo (recante la data del 9 febbraio 2013) si limitava a riconoscere l’esistenza di debiti nei confronti di due dei tre figli (ossia R.M. e F.)

A tal ultimo proposito nel secondo “codicillo” il de cuius dichiarava “Riconosco che le spese per il restauro della mia casa nel 1999, ora pari a circa 130.000 Euro, sono state pagate dalla figlia R.M. e quelle del 2001 per il restauro dela ex stalla, ora pari a circa 50.000 Euro, sono state pagate dal figlio F. dette somme debbono essere restituite ai suddetti creditori.”.

Tale ultima integrazione al testamento (peraltro riscontrata dalla documentazione in atti nonché dalla deposizione testimoniale di T.M.: cfr. infra) assume (come a breve si dirà) una sua rilevanza in ordine all’individuazione dell’esatto ammontare della quota di legittima.

Tornando all’esame delle disposizioni patrimoniali dell’olografo (doc. 6 attore, redatto in tempi diversi ma verosimilmente informato nelle intenzioni del disponente ad un “disegno” logico unitario, come dimostrato già dalla veste “grafica”: i codicilli sono apposti in calce alla scheda originaria), recita l’originaria scheda testamentaria 9 maggio 2011 “…assegno alla figlia R. la casa di abitazione, gli annessi rustici i mappali (…) + (…) + (…) + (…) a + (…)% della stalla (metà della parte sud ovest) e il 50% del mappale (…) più mappale (…) a.

assegno al figlio F. i mappali (…) b + (…) b + il (…)% della stalla (tutta la parte nord ovest e la metà della parte sud ovest) ed il 50% del mappale (…).

assegno al figlio G. i mappali (…) + (…)c + (…)”.

Il codicillo 8 febbraio 2013 poi precisa e rettifica:

“Confermo i lasciti a favore dei miei figli, ma a seguito di successivi frazionamenti della mia proprietà individuo meglio gli assegni sopra disposti come segue:

assegno alla figlia R.M. la casa con tutto il contenuto, mappale (…) sub (…), gli annessi rustici sub (…) + (…) + (…) + (…), e il (…)% del sub (…), il (…)% del mappale (…), i mappali (…) + (…) + (…) + (…) + (…) + (…) + (…) + (…)del foglio (…) del Comune di G.;

assegno al figlio F. il mappale (…) sub (…), sub (…) e il (…)% del sub (…), il (…)% del mappale (…), i map. (…) + (…) + (…) + (…) + map. (…) + (…) del foglio (…) del Comune di G.;

Assegno al figlio G. i map. (…) + (…) + (…) del foglio (…) del Comune di G.”.

In tesi dell’attore il testamento (nella sua interezza ovvero nei due codicilli, temporalmente prossimi all’udienza di nomina dell’ADS) sarebbe invalido per incapacità di intendere e volere del de cuius.

Il quale sarebbe stato soggetto a più episodi di ischemia cerebrale, che avevano reso necessari anche dei ricoveri ospedalieri, e che all’udienza per la nomina dell’ADS, interrogato dal Giudice (doc. 4 attore), neppure sarebbe stato capace di riferire il valore dell’Euro.

Ad avviso del Collegio la tesi dell’incapacità (che poi costituisce l’effettivo focus della controversia instaurata contro gli altri germani), non supportata da sufficienti riscontri probatori ed in distonia rispetto alle risultanze della CTU, deve essere disattesa.

Si premette, in linea generale, che in punto incapacità a testare la giurisprudenza di legittimità ha espresso principi di diritto (che compendiano un’interpretazione consolidata) che possono essere riassunti nelle massime di seguito trascritte.

“In tema di annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore è indispensabile l’accertamento di un’assenza assoluta, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi a causa di un’infermità transitoria o permanente” (Cassazione civile, sez. II, 19/05/2017, n. 12691);

“In tema di annullamento del testamento, l’incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche o intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di un’infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. Peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello d’incapacità l’eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo” (Cassazione civile, sez. II, 19/07/2016, n. 14746);

“In tema di annullamento del testamento, l’incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi” (Cassazione civile, sez. II, 04/02/2016, n. 2239).

Ora, appare coerente con tali principi, ed in linea con la corretta interpretazione accreditata nella giurisprudenza, quanto rilevato dal CTU.

La dott.ssa B., incaricata di verificare la capacità di testare del de cuius all’epoca della scheda “principale” e dei successivi “codicilli”, alla luce della documentazione sanitaria (il B. subiva un ricovero ospedaliero dal 18 a 29 marzo 2010, in occasione di un primo episodio di ictus, e veniva nuovamente ricoverato per analogo infortunio di salute dal 18 al 28 ottobre 2011) e degli atti della procedura di ADS, tra l’altro evidenzia (pagg. 13 e segg. elaborato) che:

– alla data del testamento olografo del 9.5.2011 non si rilevano segni di deterioramento psichico di rilievo sul piano clinico;

– dai documenti clinici di epoca anteriore, ma anche dalla cartella del ricovero successivo a tale data, non si ricava evidenza di decadimento mentale in atto;

– il soggetto veniva sempre descritto come vigile, orientato e collaborante (tranne in un caso, il 20.10.2011, quando veniva definito disorientato nel tempo e nello spazio, ma il 21.10.2011 era di nuovo descritto come orientato), mentre ove si fosse trattato di un quadro di disorientamento psichico lo stato mentale avrebbe dovuto essere in qualche misura compromesso (e per tale segnalato nella cartella clinica e nella lettera di dimissione);

– l’esame effettuato dal Giudice all’udienza dell’11 febbraio 2013 (in epoca quindi di poco successiva alla redazione dei codicilli) offriva supporto per una valutazione di gravità del deterioramento mentale, ma non così rilevante da identificare un’incapacità totale ad avere consapevolezza dei propri atti e ad autodeterminarsi;

– l’incapacità di identificare il valore dell’Euro si abbinava con la capacità di riconoscere di essere possessore di beni e la mancata consapevolezza del significato dell’udienza si associava con il consenso ad apporre la propria firma;

– dalla scheda testamentaria del 9.5.2011 non si ricava nessun chiaro indicatore su eventuali condizioni psicopatologiche del soggetto, evidenziandosi anzi una capacità di espressione appropriata e una grafia accurata, con solo qualche piccola inesattezza e correzione;

– ancora più preciso e dettagliato è il modo di esprimersi nei codicilli;

– non sussiste un quadro di decadimento cognitivo alla data del testamento, e neppure sussistono elementi consistenti per escludere totalmente la capacità di intendere e di volere alla data dei codicilli (più precisamente, secondo il perito, sussistono dati che rivelano a detta epoca la presenza di un deterioramento mentale, ma non di entità così grave da compromettere in modo significativo la capacità).

E’ vero che il CTU “affaccia” qualche dubbio sull’autenticità dei codicilli, dal momento che gli stessi sono scritti quasi due anni dopo il testamento e ciò nondimeno si presentano ancor più precisi del testo precedente, quanto alla grafia e alla complessità dei contenuti, avendo per di più il Giudice della procedura di ADS, in epoca assolutamente prossima, valutato un certo grado di deterioramento, sia pur non grave, nel frattempo manifestatosi.

Osserva nondimeno il Collegio come la questione del possibile difetto di autenticità materiale dei codicilli, peraltro ventilata come mera ipotesi dal CTU, mai sia stata introdotta in causa, rimanendo estranea alla materia del contendere (incentrata esclusivamente, per quanto qui rileva, sull’ipotesi dell’incapacità assoluta di testare del de cuius).

Il CTU (pag. 15 elaborato) conclude esprimendo il giudizio secondo cui B.F. fosse in condizioni, a maggio 2011 e a febbraio 2013, di testare.

Tali conclusioni non vengono controbilanciate dal consulente tecnico dell’attore (che non risulta aver depositato osservazioni) né adeguatamente contraddette dai rilevi del procuratore attoreo in sede di scritti conclusionali, laddove esprime una critica generica e comunque inidonea a sovvertire in parte qua l’esito decisorio, anche tenuto conto della ripartizione degli oneri probatori (è chi deduce l’incapacità ad essere gravato del compito di darne dimostrazione, ove pure con l’allegazione di elementi indiretti e/o presuntivi, purché gravi, precisi ed univocamente concordanti).

Le domande (tra loro intimamente connesse) di cui ai capi 1), 2) e 3) delle conclusioni attoree vanno in definitiva respinte.

Per altro versante, l’attore si duole del fatto che le disposizioni testamentarie integrerebbero un legato, e non un’istituzione di erede, a cui formalmente avrebbe dichiarato (con l’atto di citazione) di rinunziare al fine di conseguire la propria quota ex lege (un terzo dell’asse ereditario indiviso con gli altri due coeredi). E ad ogni modo assume che dall’attribuzione discenderebbe una lesione della legittima, atta a giustificare la reintegrazione dei propri diritti e conseguentemente la riduzione delle quote attribuite ai coeredi, con proporzionale restituzione di beni in eccedenza.

Anche tali domande vanno respinte.

In materia di differenza tra istituzione a titolo universale ovvero particolare la giurisprudenza ha elaborato principi espressi per esempio dalla seguente massima:

“In tema di distinzione tra erede e legatario – ai sensi dell’art. 588 c.c. – la assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio “ex re certa”) qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nella universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati beni. In ogni caso la indagine diretta a accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici di merito, e, quindi, incensurabile in Cassazione, se congruamente motivato. Tale indagine – in particolare – deve essere sia di carattere oggettivo, riferita cioè al contenuto dell’atto, sia di carattere soggettivo, riferita alla intenzione del testatore. Deriva da quanto precede, pertanto, che solo in seguito a tale duplice indagine – che è di competenza del giudice del merito – può stabilirsi se attraverso la assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicché la successione in esso è a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere la istituzione nell’universum ius, sicché la successione è a titolo di legato” (Cassazione civile, sez. II, 4 marzo 2016 n. 4312).

Ora, l’esame della scheda testamentaria (con l’integrazione del primo codicillo) consente di apprezzare come nella fattispecie l’attore non fosse stato beneficiato da un mero legato, bensì, al pari degli altri fratelli, da un’istituzione di erede ex re certa di cui all’art. 588 c.c..

Appare invero chiara ed univoca la volontà del testatore di attribuire al figlio G. (così come agli altri due figli) non beni determinati, bensì porzioni dal disponente già formate dell’intero patrimonio immobiliare (al tempo della redazione delle schede e poi dell’apertura della successione), non risultando peraltro neppure beni immobili ulteriori “trascurati” dal testatore.

Del resto, va pure incidentalmente detto, appare intuibile la volontà del medesimo di assegnare (pur nella considerazione della universalità dei beni costituenti il suo patrimonio) agli altri due figli un compendio immobiliare di maggiore consistenza e valore, verosimilmente anche per i deteriorati rapporti con il figlio G., destinatario tra l’altro di un ammonimento in data 2 febbraio 2010 del Questore (doc. 4 convenuti) per comportamenti di disturbo e molesti contro il genitore.

Limitando a G. una quota non eccedente quella di riserva (appunto 2/9 dell’asse) ed attribuendo agli altri coeredi (i figli F. e R.M.), oltre alla legittima, pure la disponibile del patrimonio costituito dai beni immobili (che poi compendiavano ed esaurivano praticamente l’intero asse, risultando componente del patrimonio solo limitate disponibilità liquide, come da estratto di conto corrente prodotto dall’attore in allegato sub (…) alla seconda memoria 183 comma 6 c.p.c., con un modestissimo saldo finale di Euro 650,88 alla chiusura in data 30.12.2014).

L’unico limite che incontrava la volontà del testatore era allora quello di non ledere la quota di legittima (che, essendo tre i figli, era costituita, ai sensi dell’art. 537 c.c., dalla quota complessivamente dei due terzi dell’intero relitto, detratti i debiti ex art. 556 c.c., ossia di 2/9 per ciascun legittimario).

Sarebbe stato onere di parte attrice fornire prova della sussistenza di beni ulteriori rispetto agli immobili, di sensibile valore economico, tali da concorrere apprezzabilmente a comporre l’asse ereditario del de cuius, alterando il valore della legittima, in guisa da determinare una lesione della quota per legge riservata all’attore.

Tale prova non è stata affatto fornita.

Come detto, vi è riscontro solo di una modesta giacenza liquida che, non essendo considerata nelle schede testamentarie, andrà ripartita tra i coeredi secondo il criterio proporzionale della successione legittima (in ragione quindi di un terzo per ciascun figlio).

Come condivisibilmente deduce parte convenuta, non sussiste alcuna lesione di legittima non potendo applicarsi le quote (1/3 a favore di ciascun figlio) della successione legittima, se non appunto per il marginale ammontare della giacenza liquida.

La devoluzione successoria attuata dal testatore mediante istituzione di erede ex re certa di cui all’art. 588 c.c., dunque, non sembra proprio inverare lesione di legittima, alla luce degli stessi valori dall’attore prospettati (e non contestati dai convenuti).

Secondo le allegazioni dell’attore (doc. 7) invero il patrimonio immobiliare relitto dal de cuius poteva stimarsi in complessivi Euro 940.117,75, laddove i beni immobili attribuiti al medesimo attore (successivo doc. 8) ascendevano ad un valore di Euro 196.547,75.

Valore ampiamente ricompreso, come fatto palese da un semplice calcolo aritmetico, nella legittima all’attore spettante (pari a 2/9 del relictum detratti i debiti del de cuius) considerato che questi ultimi ammontavano più che ragionevolmente all’importo di Euro 180.000,00, alla luce delle ricognizione di debiti di cui al terzo “codicillo”, della documentazione depositata dai convenuti e della deposizione testimoniale resa dal teste T.M..

Quest’ultimo (coniuge in regime di separazione dei beni della convenuta R.M.B.) ha in proposito dichiarato:

– che la moglie a far data dall’anno 1999 svolgeva lavori di ristrutturazione nell’abitazione del de cuius;

– che le spese, ammontanti a complessivi Euro 125.010,59, venivano pagate direttamente dalla B.;

– che pure il figlio F., a partire dall’anno 2000, realizzava lavori di ristrutturazione nella stalla appartenente al genitore (il teste non è stato in grado di indicare l’ammontare della spesa sostenuta da B.F.).

Ad ogni modo la prova dei debiti gravanti sull’asse ereditario è appunto costituita dal secondo codicillo al testamento nonché dall’ampia documentazione (per lo più costituita da fatture o ricevute rilasciate da artigiani) di cui ai docc. 11, 12, 15, 16 fascicolo convenuti.

Le domande dell’attore vanno in coerenza tutte respinte (ovvero dichiarate assorbite in dipendenza del rigetto delle pretese principali).

Così definite le questioni a scrutinio, le spese processuali – liquidate come da dispositivo ex D.M. n. 55 del 2014 (scaglione di valore indeterminato alto, importi all’incirca intermedi tra minimi e massimi tariffari, ma maggiormente declinanti verso i minimi per la relativa semplicità del contenzioso e l’agilità dell’istruttoria) – seguono l’ordinario principio della soccombenza.

Coerentemente pure le spese di C.T.U. vanno poste in via definitiva a carico dell’attore.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

definitivamente pronunziando, nella suindicata composizione collegiale, nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione o eccezione disattesa o comunque assorbita, così decide:

  1. I) previa declaratoria della qualità di coerede, e non di legatario, del de cuius B.F. in capo all’attore B.G., e dichiarata conseguentemente inutiliter data la rinunzia all’asserito legato, rigetta le domande tutte, principali e subordinate, dell’attore;
  2. II) condanna l’attore a rifondere ai convenuti le spese processuali, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, CPA ed IVA come per legge;

III) pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico dell’attore.

Conclusione

Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile del Tribunale, addì 5 maggio 2020.

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2020.