MALASANITA’ QUANDO IL MEDICO SBAGLIA, ATROCE, TERRIBILE DIFENDITI CHIAMA

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MALASANITA’ QUANDO IL MEDICO SBAGLIA, ATROCE, TERRIBILE DIFENDITI CHIAMA

 AVVOCATO SERGIO ARMAROLI AVVOCATO ESPERTO MALASANITA’ BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA VICENZA  MILANO PAVIA ROVIGO PADOVA TREVISO PORDENONE  051 6447838 FISSA TUO APPUNTAMENTO 

Molti casi di malasanità non vengono risarciti? Sai perché ?

sei vittima di malasanita’? soluzioni risposte Forli Bologna Ravenna

 

Perché non si sono tutelati nel modo giusto o a volte non si sono tutelati affatto

 

difendersi e farsi risarcire dallamalasanità vuol dire :

1)avere  un medico legale  che ndividui mediante  perizia la responsabilità o meno del medico

 

2) avere raccolto tutta la documentazione comprovante il danno

3) affidarsi a un avvocato he abbia esperienza nei gravidanni da malasanita’

 

 

ATTENZIONE SONO TRE  PUNTI INDICATI FONDAMENTALI PER LA BUONA RIUSCITA DI UNA PRATICA FONDATA DI MALASANITA’

 

 

INFATTI SOLO UN BUON MEDICO LEGALE SAPRA’ DIRTI CON CERTEZZA SE VI E’ UN DANNO, POTRA’ ESPRIMERSI SOLO CONTROLLANDO E STUDIANDO TUTTI I DOCUMENTI, SOLO ALLORA  UN BUN AVVOCATO ESPERTO DI RESPONSABILITA’ MEDICA ERGO MALASANITA’ POTRA’ PORTATI AL RISULTATO SPERATO, CIOE’ AL GIUSTO RISARCIMENTO

RAVENNA FORLI’ MALASANITA’ TRIBUNALE OSPEDALE

 

O CREDEVI CHE IN CASO DI DANNO IL MEDICO O LA STRUTTURA SANITARIA TI CORRESSERO DIETRO CON IL RISARCIMENTO ?

ERRORE MEDICO DANNO MALASANITA’ RAVENNA FORLI BOLOGNA VICENZA TREVISO

 

NIENTE DI PIU’ SBAGLIATO ANCHE NEI CASI PIU’ EVIDENTI IL RISARCIMENTO BISOGNA MERITARSELO , SUDARSELO PASSO DOPO PASSO.

 

DA 25 ANNI TRATTO IL GRAVE DANNO MEDICI CIOE’ COLORO CHE HANNO SUBITO GRAVI DANNI P MALASANITA’ O COLORO A CUI UN PARENT EE’ MORTO PER MALASANITA’ .

 

CERCHI UN AVVOCATO VERAMENTE ESPERTO DELLA MATERIA ?

ABITI A BOLOGNA VICENZA TREVISO PADOVA RIMINI RAVENNA FORLI CESENA  PAVIA MILANO COMO E IN UN OSPEDALE HAISUBITO UN GRAVISSIMO DANNO?

 

ALLORA CHIAMA SUBITO L’ AVVOCATO ESPERTO SERGIO ARMAROLI BOLOGNA 051 6447838 . AVVOCATO SERGIO ARMAROLI AVVOCATO ESPERTO MALASANITA’ BOLOGNA RAVENNA FORLI CSENA VICENZA  MILANO PAVIA ROVIGO PADOVA TREVISO PORDENONE  051 6447838 FISSA TUO APPUNTAMENTO 

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ESAMINIAMO ALCUNI CASI

 

 

RESPONSABILITà MEDICO DI GUARDIA PRONTO SOCCORSO :

 

ll medico di guardia è responsabile per la morte del paziente visitato e dimesso, con apposita prescrizione farmacologica, se sia configurabile il suo inadempimento nella forma di una condotta omissiva o di una diagnosi errata o di una misura di cautela non presa,

 

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 07/07/2021, n. 19372 (rv. 661838-01)

RESPONSABILITA’ CIVILE – Causalita’ (nesso di) responsabilità del medico di guardia – Condotta inadempiente – Modalità – Fattispecie – RESPONSABILITA’ CIVILE – Professionisti – Attivita’ medico-chirurgica – In genere

ll medico di guardia è responsabile per la morte del paziente visitato e dimesso, con apposita prescrizione farmacologica, se sia configurabile il suo inadempimento nella forma di una condotta omissiva o di una diagnosi errata o di una misura di cautela non presa, ove l’evento di danno si ricolleghi deterministicamente, o in termini di probabilità, alla condotta del sanitario. (Nella specie la S.C., ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sussistente la responsabilità del sanitario operante in guardia medica per non aver avviato il paziente, in seguito deceduto per disseccazione aortica, presso qualsiasi struttura sanitaria in grado di effettuare i necessari approfondimenti clinico-strumentale a fronte di una sintomatologia dolorosa toracica persistente). (Rigetta, CORTE D’APPELLO CALTANISSETTA, 20/03/2019)

 

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 07/07/2021, n. 19372 (rv. 661838-01)

RESPONSABILITA’ CIVILE – Causalita’ (nesso di) responsabilità del medico di guardia – Condotta inadempiente – Modalità – Fattispecie – RESPONSABILITA’ CIVILE – Professionisti – Attivita’ medico-chirurgica – In genere

ll medico di guardia è responsabile per la morte del paziente visitato e dimesso, con apposita prescrizione farmacologica, se sia configurabile il suo inadempimento nella forma di una condotta omissiva o di una diagnosi errata o di una misura di cautela non presa, ove l’evento di danno si ricolleghi deterministicamente, o in termini di probabilità, alla condotta del sanitario. (Nella specie la S.C., ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sussistente la responsabilità del sanitario operante in guardia medica per non aver avviato il paziente, in seguito deceduto per disseccazione aortica, presso qualsiasi struttura sanitaria in grado di effettuare i necessari approfondimenti clinico-strumentale a fronte di una sintomatologia dolorosa toracica persistente). (Rigetta, CORTE D’APPELLO CALTANISSETTA, 20/03/2019)

 

DOVERE DILIGENZ AMEDICO E STRUTTURA SANITARIA

Tribunale Roma, Sez. XIII, Sentenza, 08/11/2018, n. 21488

La configurabilità della responsabilità professionale medica, posta alla base della domanda di risarcimento dei danni subiti dai congiunti del paziente deceduto a causa di dedotte inadempienze imputabili al personale sanitario, presuppone l’assolvimento dell’onere della prova che il professionista, ovvero la strutture ospedaliere ove il paziente è stato curato, non abbiano rispettato il dovere di diligenza su di essi incombente in relazione alla specifiche obbligazioni ex art. 1176, comma 2, c.c..

MALASANITA’ E RISARICMENTO DANNIPER PERDITA DI CHANCE

 

In materia perdita di “chance”, l’attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell’evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell’una e dell’altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l’evento, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, e procedendo, poi, all’identificazione dell’evento di danno

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 09/03/2018, n. 5641 (rv. 648461-03)

RESPONSABILITA’ CIVILE – Causalita’ (nesso di) danno da perdita di “chance” – Accertamento del grado di incertezza del nesso causale – Applicazione del criterio del “più probabile che non” – Necessità – Accertamento del grado di incertezza della chance perduta – Necessità – Conseguenze – Fattispecie in tema di responsabilità sanitaria in ambito oncologico

In materia perdita di “chance”, l’attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell’evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell’una e dell’altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l’evento, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, e procedendo, poi, all’identificazione dell’evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una chance perduta, ma di un altro e diverso danno; ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni parentali conseguenti al decesso di un congiunto, avvenuto a causa di errori diagnostici che ritardarono di oltre due anni la diagnosi di un tumore polmonare, in quanto la Corte territoriale aveva escluso che l’inadempimento dei sanitari avesse ridotto la “chance” di guarigione del paziente, sul rilievo che la morte si sarebbe comunque verificata, omettendo così di identificare correttamente l’evento di danno nella perdita anticipata della vita e nella peggiore qualità della stessa). (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO ROMA, 15/07/2015)

 

 

 

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