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contratto di rendita vitalizia oneroso previsto dall’art. 1872 c.c., sia il diverso ed atipico contratto di “mantenimento” altrimenti detto “vitalizio assistenziale” o anche “contratto di assistenza morale e materiale”

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contratto di rendita vitalizia oneroso previsto dall’art. 1872 c.c., sia il diverso ed atipico contratto di “mantenimento” altrimenti detto “vitalizio assistenziale” o anche “contratto di assistenza morale e materiale”
Va rammentato in linea generale che, per costante e consolidata giurisprudenza, sia il contratto di rendita vitalizia oneroso previsto dall’art. 1872 c.c., sia il diverso ed atipico contratto di “mantenimento” altrimenti detto “vitalizio assistenziale” o anche “contratto di assistenza morale e materiale” (che altro non è che una specie del primo al quale può essere ricondotto quello oggetto di causa al di là del nomen iuris utilizzato dalle parti) sono di natura aleatoria: l’elemento essenziale che connota intrinsecamente tali negozi è, infatti, l’aleatorietà, la quale pone entrambi i contraenti in una situazione di incertezza circa il vantaggio economico o la perdita che potranno, alternativamente, verificarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto, con la conseguenza che la mancanza di alea rende nullo il contratto per difetto di causa (Cass. 24 giugno 2009 n. 14796Cass. 28 aprile 2008 n. 10798; Cass. 12 ottobre 2005 n. 19736; Cass. 9 gennaio 1999 n. 117). Come ha avuto occasione di chiarire la S.C. l’alea deve sussistere al momento della conclusione del contratto e deve essere legata sia all’imprevedibile durata della sopravvivenza del beneficiario, sia alla correlativa uguale incertezza in ordine al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante (che possono variare, giorno per giorno, a seconda dei bisogni del beneficiario, anche in ragione dell’età e della salute) e il valore dei cespiti patrimoniali ceduti a questo dal vitaliziato (Cass. 29 agosto 1992 n. 9998). Pertanto, laddove – come nella specie – una parte, il vitaliziante, si obblighi a prestare assistenza morale e materiale ed ospitalità all’altro contraente, il cd. vitaliziato, per tutta la durata della vita di quest’ultimo, il contratto deve ritenersi radicalmente nullo per mancanza di quell’alea, che dovrebbe invece qualificarlo, quando già alla sua stipula il beneficiario sia affetto da una malattia per la quale sia prevedibile che possa derivarne la morte prossima oppure abbia una età così avanzata che, anche secondo le migliori previsioni, non possa sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile (v., tra le tante, Cass. Civ. Sez. II 15/05/1996 n. 4503: “L’alea, connaturale al contratto di rendita vitalizia, postula una situazione di incertezza circa il vantaggio economico o la perdita che potrà alternativamente verificarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto. Tale elemento manca, rendendo nullo il contratto per difetto di causa, sia quando l’entità assicurata sia inferiore o uguale ai frutti o agli utili ricavabili dal cespite ceduto, sia quando il beneficiario della rendita per malattia o per l’età particolarmente avanzata sia da ritenere prossimo alla morte”‘, cfr. pure Cass. Civ. Sez. II 12/10/2005 n. 19763: “(…) L’alea deve ritenersi mancante e, per l’effetto, nullo il contratto se, per l’età e le condizioni di vita del vitaliziato, già al momento del contratto era prefigurabile, con ragionevole certezza, il tempo del suo decesso e quindi possibile calcolare, per entrambe le parti, guadagni e perdite”; cfr. più di recente, in senso conforme, Cass. Civ. Sez. II 24/06/2009 n. 14796, Cass.Civ.n. 15848/2011).

Tanto precisato, nella fattispecie di cui è causa l’atto di “costituzione di rendita vitalizia” del 25 febbraio 2003 – in forza del quale B.G. ha acquistato la nuda proprietà di una porzione degli immobili di via P. in C. dei B., diventando qualche tempo dopo, a seguito del decesso del padre, pieno proprietario dei beni medesimi per un valore complessivo, all’epoca, di Euro 691.489,00 (v. allegato 11 alla CTU) – è stato concluso quando B.G. era già novantatreenne (essendo nato il 18.2.1910) e, come desumibile dalla documentazione sanitaria in atti (v. doc. da 13 a 38 del fascicolo attoreo), versava in gravi condizioni di salute, tali da rendere assolutamente prevedibile, soprattutto in ragione dell’avanzata età dello stesso, il suo imminente decesso che, infatti, si verificava in data il 18.06.2003, appena quattro mesi dopo la stipulazione contrattuale: ciò che rende del tutto agevole la conclusione, senza ulteriori considerazioni – che all’esito di quanto sopra esposto non potrebbero che essere inutilmente ripetitive – della palese nullità del richiamato contratto per sostanziale inesistenza di alea di sorta.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale di Vicenza 1^ Sezione Civile, composto dai magistrati:

DOTT. FRANCESCO LAMAGNA – PRESIDENTE

DOTT. ANTONIO PICARDI – GIUDICE

DOTT. BIANCAMARIA BIONDO – GIUDICE EST.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 7404/2005 RG, avente ad oggetto:

“azione di nullità, di simulazione, di rendiconto/divisione ereditaria “

promosso da

B.M., nata a V. il (…), ivi residente, via S. R. 13, c.f. (…), in proprio e n.q. di erede di G.B., con domicilio eletto in Vicenza, Contra’ Porti 13, presso lo studio dell’avv. Renato Carretta che la rappresenta e difende con l’avv. Michele Campo del Foro di Verona come da mandato a margine dell’atto di citazione

ATTRICE

contro

B.G., nato a V. il (…), residente in C. dei B. (V.), via P. 29, c.f. (…), con domicilio eletto in Vicenza, Contra’ XX Settembre 42, presso lo studio dell’avv. Nicola Spadaro che lo rappresenta e difende come da mandato a margine della comparsa di costituzione e di risposta

CONVENUTO

B.P. nata a V. l'(…), residente a C. (P.), via A. 124, c.f. (…), con domicilio eletto in Vicenza, Via Vecchia Ferriera 4/a, presso lo studio dell’avv. Piero Meli che la rappresenta e difende con l’avv. Gino Bellemo del Foro di Padova, come da procura a margine della comparsa di costituzione e di risposta

CONVENUTA

B.F. nata a V. il (…), ivi residente, via G. 13, c.f. (…), con domicilio eletto in Vicenza, Contra’ Apolloni 21, presso lo studio dell’avv. Riccardo Canilli, rappresentata e difesa anche dagli avv.ti Fulvio Cavalieri e Giorgio De Manzoni del Foro di Verona sino alla rinunzia al mandato del 18.2.2003

CONVENUTA

Svolgimento del processo

Questa parte della sentenza viene omessa, alla luce del nuovo testo dell’art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall’art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009), nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.

Ai sensi dell’art. 58 della medesima legge, la modifica di cui sopra è immediatamente applicabile anche ai giudizi che sono pendenti, in primo grado, alla data di entrata in vigore della citata L. n. 69 del 2009, ovvero al giorno 4/7/2009.

Motivi della decisione

Questa parte della sentenza viene redatta alla luce del nuovo testo dell’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. (come riformulato dall’art. 52, comma 5, della L. n. 69 del 2009).

Con atto di citazione ritualmente notificato, B.M. conveniva in giudizio avanti all’intestato Tribunale B.G., B.P. e B.F. esponendo: – che in data 18.06.2003 si era aperta la successione del proprio padre B.G. il cui testamento olografo datato 30.7.1995, pubblicato il 30.7.1995, cosi disponeva: “Dopo le varie C.V dispongo dei miei beni come segue: lascio a mio figlio G. con Panato mappali (…) per complessivi ettari 1,1473, alle mie figlie L., P. e F. lascio la casa ove abito e mappali (…) per complessivi 2,4218. Il restante della mia proprietà ai P. la lascio in parti eguali ai miei quattro figli. Non faccio lotti per non favorire eventuali preferenze di ciascuno. Le casette le lascio a chi mi starà vicino negli ultimi miei giorni”; che tuttavia la porzione dell’asse ereditario, che secondo le ultime volontà del de cuius avrebbe dovuto essere divisa in parti uguali tra i suoi quattro figli (ovvero “il restante della mia proprietà ai P.”), era stata interamente ridotta dall’intervenuto acquisto, da parte di B.G., della piena proprietà degli immobili censiti al foglio (…) mappali (…) e al foglio (…) mappali (…) a lui pervenuti in forza della stipulazione del “contratto di rendita vitalizia a titolo oneroso” del 25.02.2003 mediante il quale il de cuius ancora in vita aveva alienato i predetti cespiti al figlio, riservando a sé l’usufrutto, quale corrispettivo delle prestazioni di assistenza materiale e morale alle quali l’odierno convenuto si era impegnato per l’intera vita del vitaliziato; che il menzionato atto negoziale, da qualificarsi in termini di contratto di “mantenimento”, doveva ritenersi radicalmente nullo per mancanza dell’alea in ragione dell’età avanzata e delle precarie condizioni di salute del beneficiario, con conseguente obbligo di B.G. di restituire i cespiti alla massa ereditaria ai fini del calcolo della porzione di legittima spettante all’attrice e della successiva divisione dei beni caduti in successione; che in forza di “contratto di mutuo con contestuale compravendita” in data 26.06.1987 B.G. aveva, altresì, trasferito al figlio G. la proprietà del terreno agricolo sito in Campiglia dei B., censito catastalmente al foglio (…) partita (…) mappali (…); che di tale operazione di vendita andava dichiarata la natura simulata in assenza di un reale versamento del prezzo dell’alienazione, non avendo il convenuto pagato né la somma di L.59.000. 000 dichiarata in atto come già versata dall’acquirente, né il residuo importo di L. 91.000,00 pari alla somma erogata dalla banca mutuante e restituita all’istituto di credito dallo stesso venditore; che, pertanto, B.G. risultava beneficiario di due donazioni, una relativa all’avvenuto acquisto del terreno agricolo e l’altra afferente la disponibilità del denaro a lui concesso con l’accensione del mutuo e poi restituito dal padre, entrambe da assoggettare a collazione.

Sulla base di tali allegazioni, dunque, l’attrice così concludeva:

” A) accertare e dichiarare che la rendita vitalizia a titolo oneroso costituita tra il sig. G.B. ed il figlio sig. G.B. con atto pubblico in data (…), Rep. n. (…) notaio B.I. di Lonigo (VI), registrato a Vicenza in data 12.3.2003 al n. 862 PBV e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vicenza il 17.3.2003 ai n. 6.579 R.G. – 4.503 R.P., è nulla per mancanza di causa e/o alea. Conseguentemente ordinare a G.B. la restituzione degli immobili identificati al C.T. del Comune di C. dei B. al foglio (…), mapp. n. (…) e al foglio n. (…) mapp. (…) alla massa ereditaria di G.B.;

  1. B) accertare e dichiarare, inoltre, che l’atto di mutuo con contestuale compravendita in data (…), Rep. n. (…), Notaio M.A. Piovene Porto Godi di Vicenza, stipulato tra il sig. G.B. ed il sig. G.B., dissimula una donazione tra le medesime parti avente ad oggetto il terreno agricolo sito in C. dei B., località P., censito al C.T. del medesimo comune al Fg. (…), Partita (…), mapp. n. (…).

Conseguentemente disporre che il bene immobile sia soggetto a collazione, ai fini della riunione fittizia della massa ereditaria di G.B..

  1. C) accertare e dichiarare, altresì, che il signor G.B. ha beneficiato, a titolo di donazione indiretta, della somma di L. 91.000.000 (pari ad Euro 46.997,57) concessagli in mutuo dalla B.N., sede di Vicenza, con l’atto sopra indicato, avendo suo padre provveduto alla restituzione della somma all’istituto mutuante, con gli interessi pattuiti. Disporre che la somma stessa di L. 91.000.000 (pari ad Euro 46.997,57) o quella diversa che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi corrisposti, sia soggetta a collazione, ai fini della riunione fittizia della massa ereditaria di G.B.

Ancora nel merito: previa riunione fittizia dei beni appartenenti al de cuius B.G., finalizzata a determinare l’ammontare del patrimonio ereditario ed il conseguente valore della quota di legittima spettante all’erede B.M. e, nel caso di lesione della stessa, ridurre le disposizioni a favore degli altri coeredi contenute nel testamento olografo redatto dal sig. G.B. in data 30.7.1995 dichiarandole senza effetto nonchè, se necessario, ridurre ex artt. 555 e 559 c.c., le eventuali donazioni fatte in vita dal de cuius agli stessi coeredi.

In via subordinata: reintegrate le quote di legittima dell’erede M.B., previa determinazione dell’esatta consistenza del patrimonio ereditario (mobiliare ed immobiliare), ordinare a ciascun erede il rendimento del conto in relazione ai beni ereditari da ciascuno posseduti, nonché, disposte preliminarmente le operazioni di cui agli artt. 724 – 727 c.c., procedere allo scioglimento della comunione ereditaria degli immobili e dei

mobili in comproprietà delle parti M.B., P.B., F.B. e G.B. secondo le quote di spettanza dei singoli partecipanti, tenuto conto della collazione per imputazione cui è tenuto G.B. disponendo, se del caso, per i conguagli relativi.

Spese diritti ed onorari interamente rifusi”

B.P. e B.F. si costituivano con distinte comparse di costituzione e risposta, rispettivamente depositate il 2.01.2006 e il 21.02.2006, nelle quali ambedue le convenute aderivano integralmente a tutte le deduzioni e conclusioni spiegate in citazione. Inoltre, B.P. formulava ulteriori domande nei confronti del fratello B.G. dirette ad ottenere: a) lo scioglimento della comunione ereditaria da intendersi comprensiva anche della somma residuata dal finanziamento n. 056/4557967 concesso dalla B.P. in data 20.12.2002 nonché la quota del 2% della società G. s.r.l.; b) la condanna a risarcire il danno conseguito alla negligente esecuzione del mandato sotteso alla procura speciale dell’11.01.2002, o in alternativa, la collazione della somma di cui egli abbia beneficiato a seguito dell’operazione di finanziamento della B.P. a favore di B.G. e di conferimento di immobili di proprietà del de cuius nella società G. s.r.l.; c) la condanna a rilasciare i fondi illegittimamente detenuti; d) in via subordinata, la risoluzione per inadempimento di G.B. del contratto di rendita vitalizia con conseguente condanna alla restituzione nell’asse ereditario dei beni da lui acquistati; e) in via ulteriormente subordinata, l’accertamento che detto contratto costituisce una donazione indiretta con conseguente collazione dei beni oggetto di essa.

Si costituiva in giudizio anche B.G. che resisteva alle domande ex adverso proposte sul presupposto della piena validità ed efficacia sia del contratto costitutivo di rendita vitalizia rogato in data 25.02.2003, sia del contratto di compravendita immobiliare del 26.06.1987 con contestuale atto di mutuo, rispetto al quale chiedeva di accertarsi l’avvenuta restituzione dei ratei di mutuo all’ente erogatore con denaro proprio.

La causa veniva istruita mediante l’assunzione delle prove orali (interrogatorio formale di B.G. ed escussione testi) e l’espletamento di una CTU finalizzata alla determinazione del valore del compendio ereditario nonché alla formazione del progetto divisionale, e mutato più volte il G.I., tratta in decisione all’udienza del 22 maggio 2015 in cui tutti i procuratori delle parti – eccetto che per B.F. non avendo più la convenuta inteso coltivare il giudizio – vd. atto di rinuncia al mandato del difensore del 18.2.2003) – precisavano le conclusioni e chiedevano l’assegnazione dei termini di cui all’art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

1) Come si è già esposto in narrativa, in primo luogo il Tribunale è chiamato ad accertare la validità o meno dell’atto per Notar B.I. del (…), rep. (…), qualificato in epigrafe “costituzione di rendita vitalizia a titolo oneroso”, mediante il quale B.G. ha alienato a B.G. la nuda proprietà dei cespiti immobiliari siti nel Comune di C. dei B., località Pilastri, censiti al foglio (…) mappali (…) e al foglio (…) mappali (…) quale corrispettivo per l’assunzione, da parte del figlio G., dell’obbligo di provvedere al suo mantenimento e di prestargli l’assistenza morale e materiale vita natural durante (v. doc. 1 allegato all’atto di citazione).

L’attrice ha eccepito la radicale nullità di tale contratto per mancanza di causa e, conseguentemente, ha chiesto di condannarsi il convenuto alla restituzione dei beni alla massa ereditaria.

La domanda in tal senso formulata è, ad avviso del Collegio, fondata e dev’essere accolta.

Va rammentato in linea generale che, per costante e consolidata giurisprudenza, sia il contratto di rendita vitalizia oneroso previsto dall’art. 1872 c.c., sia il diverso ed atipico contratto di “mantenimento” altrimenti detto “vitalizio assistenziale” o anche “contratto di assistenza morale e materiale” (che altro non è che una specie del primo al quale può essere ricondotto quello oggetto di causa al di là del nomen iuris utilizzato dalle parti) sono di natura aleatoria: l’elemento essenziale che connota intrinsecamente tali negozi è, infatti, l’aleatorietà, la quale pone entrambi i contraenti in una situazione di incertezza circa il vantaggio economico o la perdita che potranno, alternativamente, verificarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto, con la conseguenza che la mancanza di alea rende nullo il contratto per difetto di causa (Cass. 24 giugno 2009 n. 14796Cass. 28 aprile 2008 n. 10798; Cass. 12 ottobre 2005 n. 19736; Cass. 9 gennaio 1999 n. 117). Come ha avuto occasione di chiarire la S.C. l’alea deve sussistere al momento della conclusione del contratto e deve essere legata sia all’imprevedibile durata della sopravvivenza del beneficiario, sia alla correlativa uguale incertezza in ordine al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante (che possono variare, giorno per giorno, a seconda dei bisogni del beneficiario, anche in ragione dell’età e della salute) e il valore dei cespiti patrimoniali ceduti a questo dal vitaliziato (Cass. 29 agosto 1992 n. 9998). Pertanto, laddove – come nella specie – una parte, il vitaliziante, si obblighi a prestare assistenza morale e materiale ed ospitalità all’altro contraente, il cd. vitaliziato, per tutta la durata della vita di quest’ultimo, il contratto deve ritenersi radicalmente nullo per mancanza di quell’alea, che dovrebbe invece qualificarlo, quando già alla sua stipula il beneficiario sia affetto da una malattia per la quale sia prevedibile che possa derivarne la morte prossima oppure abbia una età così avanzata che, anche secondo le migliori previsioni, non possa sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile (v., tra le tante, Cass. Civ. Sez. II 15/05/1996 n. 4503: “L’alea, connaturale al contratto di rendita vitalizia, postula una situazione di incertezza circa il vantaggio economico o la perdita che potrà alternativamente verificarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto. Tale elemento manca, rendendo nullo il contratto per difetto di causa, sia quando l’entità assicurata sia inferiore o uguale ai frutti o agli utili ricavabili dal cespite ceduto, sia quando il beneficiario della rendita per malattia o per l’età particolarmente avanzata sia da ritenere prossimo alla morte”‘, cfr. pure Cass. Civ. Sez. II 12/10/2005 n. 19763: “(…) L’alea deve ritenersi mancante e, per l’effetto, nullo il contratto se, per l’età e le condizioni di vita del vitaliziato, già al momento del contratto era prefigurabile, con ragionevole certezza, il tempo del suo decesso e quindi possibile calcolare, per entrambe le parti, guadagni e perdite”; cfr. più di recente, in senso conforme, Cass. Civ. Sez. II 24/06/2009 n. 14796, Cass.Civ.n. 15848/2011).

Tanto precisato, nella fattispecie di cui è causa l’atto di “costituzione di rendita vitalizia” del 25 febbraio 2003 – in forza del quale B.G. ha acquistato la nuda proprietà di una porzione degli immobili di via P. in C. dei B., diventando qualche tempo dopo, a seguito del decesso del padre, pieno proprietario dei beni medesimi per un valore complessivo, all’epoca, di Euro 691.489,00 (v. allegato 11 alla CTU) – è stato concluso quando B.G. era già novantatreenne (essendo nato il 18.2.1910) e, come desumibile dalla documentazione sanitaria in atti (v. doc. da 13 a 38 del fascicolo attoreo), versava in gravi condizioni di salute, tali da rendere assolutamente prevedibile, soprattutto in ragione dell’avanzata età dello stesso, il suo imminente decesso che, infatti, si verificava in data il 18.06.2003, appena quattro mesi dopo la stipulazione contrattuale: ciò che rende del tutto agevole la conclusione, senza ulteriori considerazioni – che all’esito di quanto sopra esposto non potrebbero che essere inutilmente ripetitive – della palese nullità del richiamato contratto per sostanziale inesistenza di alea di sorta.

Dalla declatoria di nullità dell’atto negoziale impugnato discende, pertanto, che al momento del decesso B.G. era pieno ed esclusivo proprietario dei suindicati cespiti immobiliari, caduti per l’intero nella sua successione, il cui valore è stato stimato dal ctu in complessivi Euro 691.489,00 (v. relazione peritale a firma del dott. G., allegato 11).

Di essi, quindi, si dovrà tenere conto nell’individuazione dell’asse ereditario dividendo, come specificato nel successivo punto 8) della presente sentenza, con condanna di B.G. alla restituzione in natura dei cespiti ancora di sua proprietà ( quelli di cui foglio (…) mappali (…) e foglio (…) mappali (…)), essendo emerso che parte degli immobili a lui alienati in forza dell’impugnato atto di trasferimento (ovvero il mappale (…) sub (…), ed i mappali (…)) sono stati nel frattempo intestati alla propria moglie Z.F., giusto atto di cessione del 14.12.2009.

2) In secondo luogo l’attrice ha agito per l’accertamento della natura simulata del “contratto di mutuo con contestuale compravendita” stipulata tra il de cuius e il fratello B.G. in data 26.06.1987, avente ad oggetto il terreno agricolo sito in Campiglia dei Berici, foglio (…) partita (…) mappali (…), siccome dissimulante una donazione in quanto il prezzo di compravendita non sarebbe mai stato corrisposto dall’odierno convenuto, il quale, secondo la tesi attorea, avrebbe pure beneficiato della somma di Euro 46.997,58 (pari a vecchie L. 91.000,00) concessagli a mutuo dalla B.N. di Vicenza, le cui rate sarebbero state restituite all’Istituto di credito dal padre.

L’azione di simulazione spiegata in relazione al predetto contratto di compravendita, alla quale ha aderito anche B.P., non è fondata e se ne impone il rigetto per le ragioni di seguito evidenziate.

In materia occorre, anzitutto, prendere in considerazione il dettato dell’art. 1417 c.c. che, in tema di prova della simulazione, prevede che la stessa sia ammissibile senza limiti solo se la domanda sia proposta dai creditori o da terzi, ovvero qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, anche se proposto dalle parti.

Con particolare riguardo alle cause ereditarie, già da tempo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. II 25 febbraio 1987 n.1999Cass. Civ. Sez. II 29 maggio 1995 n. 6031) ha statuito che, ai fini della prova della simulazione, i successori universali possono eccezionalmente assumere la figura di terzi quando difendono un diritto proprio che essi hanno per legge, precisando che in questa posizione si trovano i legittimari quando impugnano di simulazione gli atti del loro dante causa, ovvero non possano soddisfare sul relictum il loro diritto alla quota di riserva (cfr. Cass. Civ. Sez. II 28 ottobre 2004 n. 20868Cass. Civ. Sez. II 2 febbraio 1999 n. 848). Invero, la S.C. è ormai costante nell’affermare che “l’erede legittimo che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal de cuius, in realtà celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti – con conseguente ammissibilità senza limiti o restrizioni di sorta alla prova testimoniale o presuntiva – quando agisca a tutela del proprio diritto, che egli ha per legge, alla intangibilità della riserva contro l’atto simulato e proponga, in concreto, sulla premessa che l’atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, di nullità o di inefficacia della donazione dissimulata: in tutti questi casi – sia, cioè, che la domanda di simulazione sia preordinata alla domanda di riduzione, sia nei casi in cui il negozio sia impugnato di simulazione assoluta, oppure, dedotta la simulazione relativa, sia insieme dedotta la nullità del negozio dissimulato – la lesione della quota di riserva assurge a causa petendi, accanto al fatto della simulazione, e condiziona l’esercizio del diritto alla reintegra” (Cass. Civ. Sez. II 14 marzo 2008 n. 7048Cass. Civ. Sez. II 12 giugno 2007 n. 13706Cass. Civ. Sez. II 30 luglio 2002 n. 11286).

In queste condizioni, soltanto in base ad una considerazione meramente formale il legittimario potrebbe essere ritenuto, in quanto successore a titolo universale e continuatore della personalità del defunto, partecipe della simulazione stessa o legalmente tenuto a subirne gli effetti e, dunque, assoggettato ai vincoli probatori applicabili alle parti, poiché egli in realtà è la vittima designata delle alienazioni simulatamente compiute dal de cuius proprio al fine di ledere la riserva e, come tale, ha diritto di giovarsi della maggiore libertà di prova che gli compete, nella veste di terzo, ai fini della reintegrazione della quota di riserva.

Al di fuori di tali ipotesi, invece, e cioè laddove all’esercizio dell’azione di simulazione non si accompagni la proposizione di una espressa domanda di riduzione e di reintegra della quota di legittima, essendo l’azione di simulazione diretta unicamente a far rientrare l’immobile tra i beni facenti parte dell’asse ereditario, il ricorso sia alla prova testimoniale che alla prova per presunzioni deve ritenersi precluso, atteso che l’erede, versando nelle stesse condizioni del de cuius, non può qualificarsi “terzo” rispetto al negozio e, pertanto, soggiace alle limitazioni probatorie previste dall’art. 1417 c.c., con la conseguenza che, venendo in rilievo atti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di immobili, la dimostrazione del negozio dissimulato può essere fornita solo con la produzione in giudizio dell’atto contenente la controdichiarazione sottoscritta dalle parti (cfr. ex multiplis Cassazione civile 28 maggio 2007 n. 12487).

Ebbene, nel caso di specie, non può dirsi che B.M. abbia concretamente e validamente esercitato l’azione di riduzione in relazione alla presunta donazione dell’immobile oggetto della compravendita del 26.06.1987 impugnata di simulazione.

Ed, infatti, parte attrice, al di là di un generico riferimento alle esigenze di tutela dei suoi diritti di legittimaria e alle norme sull’azione di riduzione delle donazioni (artt.555– 556 c.c.), senza alcuna indicazione né della quota di riserva, neppure precisata in relazione all’asse ereditario del padre, né della quota disponibile oltre la quale andrebbe ridotta l’impugnata liberalità, ha di fatto chiesto di assoggettarsi l’immobile asseritamente donato a collazione ex art.737 e segg. c.c. (v. pag. 6-7 dell’atto di citazione e comparsa conclusionale) ai fini della divisione ereditaria (di cui la collazione è istituto tipico), costituente la domanda finale che tanto l’attrice quanto la convenuta B.P., aderendo alle istanze della prima, hanno proposto previo accertamento della natura simulata dell’atto di compravendita onde ricomprendere l’immobile nel patrimonio ereditario.

Tali allegazioni non bastano, però, a ritenere validamente proposta l’azione di cui si discute, la quale, pur comparendo nelle conclusioni dell’atto di citazione e degli scritti conclusionali, non è stata in concreto esercitata e coltivata nel corso del giudizio, anche perché spiegata sulla base di una “ipotizzata” lesione della quota di riserva (non dedotta dall’attrice in termini certi) quale effetto delle disposizioni contenute nel testamento olografo del 30.7.1995 nonché, genericamente, delle “eventuali donazioni fatte in vita dal de cuius” senza precisazioni di sorta in ordine alla concreta lesione.

In proposito occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., il legittimario che propone l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore (sent. 12 settembre 2002 n. 13310). In particolare, ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione (sent. 29 ottobre 1975 n. 3661). L’azione di riduzione, indipendentemente dall’uso di formule sacramentali, richiede, poi, oltre la deduzione della lesione della quota di riserva, l’espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione della donazione posta in essere in vita dal de cuius (Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 4848/2012; Cass. n. 1484/2000).

Alla luce di tali principi, essendosi limitata B.M. (a prescindere dal generico riferimento all’azione di riduzione) a dedurre che l’atto di vendita posto in essere da de cuius dissimulava una liberalità a favore del fratello G., ma non anche la concreta lesione della propria quota di legittima per effetto dell’asserita donazione, soltanto ipotizzata nell’atto introduttivo del giudizio, deve concludersi per la radicale inammissibilità della prova testimoniale avanzata dall’attrice e, stante il disposto dell’art. 2729, comma 2, c.c., anche di quella presuntiva ai fini dell’accertamento della dedotta simulazione: prova infatti che il (precedente) G.I. non ha ammesso, evidentemente, sul presupposto della ritenuta applicabilità alla fattispecie dei limiti probatori di cui all’art. 1417 c.c., ritenendo ammissibile solo quella per interpello, non sfociata nella “confessione giudiziale” del convenuto che, invece, ha negato i fatti ex adverso dedotti (v. verbale d’udienza del 25.2.2012).

Ne consegue allora che, non risultando adempiuto l’onere probatorio che gravava su B.M. ex art. 2697 c.c., deve essere rigettata la domanda di accertamento della simulazione relativa spiegata in ordine all’ “atto di mutuo con contestuale compravendita” in data 26.06.1987 che, pertanto, va dichiarato pienamente opponibile ai coeredi.

Solo ad abundantiam si osserva che la pretesa simulazione è stata eccepita anche a fronte dell’espressa attestazione, da parte del notaio rogante, dell’avvenuto pagamento in sua presenza del residuo prezzo di L. 91.000.000 (v. art. 1 contratto di erogazione a saldo e quietanza” del 28.8.1987 – doc. 34 fascicolo convenuto), cui va riconosciuta efficacia di prova piena ex art. 2700 c.c., di tal che era preciso onere degli eredi interessati di proporre querela di falso al fine di contestare la veridicità ed esattezza di quanto dichiarato dal Pubblico Ufficiale. Inoltre, il convenuto ha documentalmente provato tanto la provenienza della somma che lo stesso si è procurato attraverso l’accensione di un mutuo, quanto l’avvenuto incasso da parte del de cuius della somma corrisposta avanti al notaio (doc. 33).

Pertanto, anche prescindendosi dalle questioni relative all’interpretazione della domanda attorea con le descritte ricadute in tema di prova della simulazione, il risultato non sarebbe mutato.

3) Per le medesime ragioni deve concludersi per il rigetto della domanda di accertamento della donazione (indiretta) del corrispettivo del mutuo, essendo rimasto totalmente indimostrato l’assunto attoreo secondo il quale l’importo di L.91.000.000, erogato dalla B.N. a favore di B.G. e connesso alla compravendita del 26.06.1987, sarebbe stato restituito dal de cuius mediante pagamento delle rate di mutuo scadute sino alla data del suo decesso.

Il convenuto ha prodotto le quietanze di pagamento delle singole rate dal 31.12.1987 al 30.06.1999 (v. doc.ti da 17 a 31) e la quietanza rilasciata dalla BNL in data 18.11.1999 per estinzione anticipata del mutuo (doc. 34) e, a fronte di tali allegazioni, nessun elemento di valenza probatoria è stato fornito da parte attrice al fine di comprovare che, in realtà, i pagamenti erano stati eseguiti con denaro proprio di B.G..

4) Ancora B.M. non ha dimostrato l’avvenuto incasso da parte del fratello G. della somma di L. 88.399.050 spettante al de cuius a titolo di indennizzo per i beni perduti in Somalia. L’assunto non ha trovato riscontro nelle risultanze dell’istruzione orale espletata nel corso del giudizio, posto che nessuno dei testi escussi ha confermato la circostanza (che è stata, anzi, negata sia da B.V. sia da Z.F.) e solo il teste F.G. ha riferito di mere “chiacchiere in paese”, rendendo dichiarazioni assolutamente prive di valenza probatoria ed inidonee a confortare la tesi dell’attrice.

5) Stesse considerazioni circa la totale assenza di prova possono svolgersi in ordine alla domanda di conferimento svolta da B.P. nei confronti del convenuto con riguardo alla somma di Euro 129.000,00, di cui ha beneficiato tale C.L.; domanda che, perciò, deve anch’essa essere rigettata.

6) B.P. e B.M. hanno contestato, altresì, al fratello G. l’attività di gestione mobiliare e immobiliare da lui svolta in forza delle procure speciali dell’11.01.2002 (doc. 40) e del 26.11.2002 (doc. 41), lamentando che questi avrebbe omesso di prestare il rendiconto al quale era tenuto e chiedendo, quindi, la sua condanna al risarcimento del danno cagionato a B.G. (e per esso dagli eredi) a causa della negligente esecuzione del mandato sotteso alle due procure, oppure, in alternativa, ad effettuare i dovuti conferimenti di somme ed immobili nell’asse ereditario.

In proposito giova, anzitutto, evidenziare in termini generali che il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituiscono, in mancanza di deduzioni contrarie, elementi sufficienti per affermare che la procura sia stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del mandatario, ai sensi dell’art.1713 c.c., di rendere il conto dell’attività compiuta e di rimettere al mandante quanto ricevuto nell’espletamento dell’incarico (Cass. Civ. Sez. III 6 agosto 2013 n. 18660).

Per la consolidata giurisprudenza l’estinzione del mandato per morte del mandante, prevista dall’art.1722 n. 4 c.c., e l’obbligo di rendiconto a carico dello stesso mandatario, previsto dall’art.1713 c.c., operano su piani diversi e non confondibili, di tal che l’effetto morte non determina il venir meno del predetto obbligo che permane in favore degli eredi della persona deceduta in virtù delle norme generali in tema di successione mortis causa (Cass. 7592/1994; 8801/1998; 9262/2003).

Circa il suo contenuto, la S.C. ha chiarito che l’obbligo di rendiconto può dirsi legittimamente adempiuto quando il mandatario abbia fornito la relativa prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non soltanto della somma incassata e dell’entità della causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione e al vaglio delle modalità di esecuzione dell’incarico, onde stabilire se il suo operato si sia adeguato o meno ai criteri di buona amministrazione (Cass. 23.11.2006 n. 24866Cass. 23.4.1998 n. 4203).

Ciò precisato, nel caso di specie non è revocabile in dubbio il diritto delle odierne istanti, quali eredi legittime di B.G., di esigere dal convenuto il rendiconto del suo operato in relazione alle attività eseguite sulla base delle due procure conferite dal de cuius, rispettivamente l’11.01.2002 e il 26.11.2002, come peraltro espressamente previsto nell’atto di conferimento dell’incarico relativo alla vendita dei terreni, ove si legge testualmente: “la presente procura viene conferita a titolo gratuito e comporta l’obbligo di rendiconto” (doc. 40 fascicolo attrice).

Nel dettaglio, per quanto concerne le attività concretamente svolte da B.G., è emerso che questi, in forza di procura speciale del 26 novembre 2002, autenticata con atto del Notaio B.I. di Lonigo rep. n. (…), ha ottenuto dalla B.P. un mutuo non fondiario per l’importo di Euro 775.000,00 e, come emerge dall’atto di concessione del finanziamento n. 056/4557967, redatto in data (…), rep. (…) racc. (…) del Notaio I., a garanzia di tale prestito è stata costituita ipoteca volontaria di primo grado su alcuni terreni di proprietà esclusiva del de cuius, individuati al C.T. del Comune di C. dei B. al foglio (…), Sez. B, mappali (…) (doc. 42 fascicolo attrice), già oggetto di precedente procura speciale a vendere rilasciata da B.G. al proprio figlio in data 11 gennaio 2002.

I medesimi terreni sono stati poi interamente conferiti, sempre a mezzo di B.G. nella sua qualità di procuratore speciale del padre, nella società G. s.r.l., ma, come risulta dal verbale di assemblea straordinaria del 4 marzo 2003 (rep. (…) racc. (…)), per un importo netto di conferimento di appena 1.000,00 Euro in ragione dell’iscrizione ipotecaria, con accollo del debito di Euro 775.000,00 alla società conferitaria. Per quanto concerne, invece, la somma oggetto del contratto di mutuo non fondiario, le odierne istanti hanno prodotto documentazione bancaria dalla quale si evince che il finanziamento è stato erogato in data 6.02.2003 mediante accredito della somma di Euro 772.287,50 nel conto corrente n. (…) intestato al de cuius (v. estratto conto del 20.3.2003 – doc. 5 fascicolo B.P.); tuttavia, nello stesso giorno del suo accredito, l’importo di Euro 772.287,50 è stato oggetto di una operazione di “giroconto” che ne ha determinato il trasferimento nel conto corrente n. (…), sempre intestato a B.G. (v. doc.ti 5 e 6).

Successivamente il convenuto ha posto in essere le seguenti operazioni:

-in data 10.3.2003 ha richiesto ed ottenuto l’emissione di trentadue assegni circolari (trentuno assegni dell’importo di Euro 10.000,00 ciascuno, e un assegno di Euro 8.840,00) a suo nome, per complessivi Euro 318.840,00, con addebito delle relative somme sul conto corrente n. (…) (doc. 8);

-in data 10.3.2003 ha ordinato un bonifico di Euro 451.069,62 a favore di F.G. con addebito sul conto corrente n. (…) (doc. 9), operazione che la banca ha eseguito in data 12.3.2003 con causale “rimborso quota di finanziamento personale del sig. F.G.” (doc. 10);

-in data 10.03.2003 ha chiesto l’estinzione del conto corrente n. (…) e in data 11.03.2003 quella del conto n. (…) (doc. 11).

Le sorelle B. hanno contestato punto per punto – e a ragione – la relazione di rendiconto depositata dal convenuto in data 12 maggio 2011 su ordine del Tribunale.

Sinteticamente nella predetta relazione B.G. espone di avere alienato, per volontà del padre, i terreni confinanti con quelli della società G. s.r.l. dopo che questa aveva manifestato la volontà di acquistarli ma a condizione che gli immobili “fossero, liberi da contratti di affitto e risultassero gravati da congrua ipoteca”. Quindi il padre avrebbe conferito nella predetta società il compendio immobiliare, del valore di Euro 776.000,00, ma con il riconoscimento, operato dai soci nel corso dell’assemblea straordinaria del 4.03.2003, di un valore netto di conferimento di appena 1.000,00 Euro a fronte dell’accollo da parte della società conferitaria del debito di Euro 775.000,00 derivante dal contratto di finanziamento ipotecario non fondiario stipulato dal de cuius presso la B.P., la quale, nel frattempo, su richiesta dell’acquirente G., avrebbe aperto a nome di B.G. un conto corrente (quello n. (…)) ove sarebbe stata depositata la somma di Euro 772.287,50, resa però indisponibile sino alla cessione delle quote da parte del socio B.. Il successivo 10.03.2003 il convenuto, nella veste di procuratore speciale di B.G., avrebbe ceduto la quota di partecipazione del valore nominale di eruo 1.000,00, pari al 2% del capitale sociale della G., facente capo al proprio padre, con il conseguente svincolo della somma di Euro 772.287,50 che, solo limitatamente all’importo di Euro 453.447,50 sarebbe stata rimessa a F.G., legale rappresentante di G., mentre il residuo importo di Euro 318.814,00 sarebbe stato lasciato a disposizione di G.B., titolare del conto, quale corrispettivo della cessione del proprio terreno.

La complessiva operazione negoziale posta in essere dal convenuto, così come descritta nel suo rendiconto, si presenta poco chiara, a cominciare dall’anomala richiesta dell’acquirente G. s.r.l. di condizionare la conclusione dell’affare alla costituzione di “adeguata ipoteca” sugli immobili, oltre che non sorretta da adeguata documentazione, risultata del tutto carente specie con riferimento alle circostanze che avrebbero portato all’apertura del conto corrente n. (…), dichiarato “indisponibile e bloccato”, nel quale è stato fatto confluire, con una operazione di giroconto, il finanziamento concesso dalla banca erogante nell’importo di Euro 772.287,50 e che in precedenza era stato messo a disposizione del de cuius, senza alcun vincolo, mediante accredito sul suo conto corrente n. (…). Né il convenuto è stato in grado di chiarire il collegamento esistente tra l’operazione che ha portato all’apertura del conto dichiarato “bloccato” e quella di cessione della partecipazione alla società G., avendo prodotto unicamente il doc. 5, ove non emerge affatto che la somma di Euro 772.287,50 fosse stata resa indisponibile fino all’atto di cessione delle quota societaria da parte di G.B.. Peraltro, anche con riferimento all’operazione di cessione del 10.3.2003 (doc. 9) la relazione di rendiconto si presenta poco chiara ed estremamente generica, oltre che contraddittoria nella parte in cui si afferma che la somma di Euro 318.840,00, corrispondente al valore del terreno conferito in società, sarebbe stata svincolata dalla banca “nella prospettiva della cessione delle quote da attuarsi alla data del 10.3.2003”, cessione che tuttavia risulta essere avvenuta per l’esiguo importo di Euro 1.000,00.

Ma quel che più rileva – ai fini dell’accoglimento della domanda di restituzione spiegata nei confronti del convenuto – è che:

-quanto all’importo di Euro 318.840,00, costituente il prezzo dell’alienazione dei terreni alla società G., il B. ha totalmente omesso di specificare le ragioni per le quali, proprio in data 10.3.2003, giorno dell’avvenuta cessione delle quote sociali e del conseguente “svincolo” dell’importo finanziato dall’Istituto di credito, egli abbia chiesto alla BPV l’emissione a proprio favore di trentadue assegni circolari – nello specifico trentuno assegni dell’importo di Euro 10.000,00 ciascuno, e un assegno di Euro 8.840,00 – dunque per complessivi Euro 318.840,00, con addebito delle relative somme sul conto corrente n. (…) (cfr. doc. 8 di parte attrice): non è, dunque, vero che il corrispettivo della vendita sia stato messo a disposizione del de cuius, dal momento che la somma – attraverso l’emissione dei predetti titoli di credito – è stata oggetto di un contestuale atto dispositivo a favore dello stesso convenuto, che nulla ha allegato o dedotto per giustificare l’operazione bancaria posta in essere a suo beneficio;

-quanto all’importo di Euro 453.447,50, di tale somma – detratte le spese per l’estinzione del conto n. (…) – Euro 451.044,91 sono stati fatti oggetto di bonifico in data 10.3.2003, effettuato non a beneficio della società G., ma a F.G. in proprio con la causale “rimborso quota di finanziamento personale del sig. F.G.” (doc. 10 fascicolo attrice) e, dunque, in base ad un titolo che nulla a che vedere con le operazioni illustrate nella relazione di rendiconto con riferimento alla società G. e di cui, peraltro, difetta qualsiasi prova documentale, circa l’esistenza e le modalità di erogazione del presunto “finanziamento personale” a favore di B.G., onde giustificare la riscossione dell’importo da parte del F..

Entrambe le somme dovranno, quindi, essere conferite nella massa ereditaria da dividere, per un importo complessivo di Euro 769.884,91, non avendo il convenuto adeguatamente adempiuto all’obbligo di rendiconto posto a suo carico.

7) Tra le domande spiegate da B.P., alle quale ha aderito l’attrice, vi è pure quella tesa ad ottenere la condanna di B.G. al rilascio del fondo rustico con annesso fabbricato sito in Campiglia dei B. e contraddistinto in catasto al foglio (…) mappali (…), già di proprietà di B.G., nonché al pagamento di una indennità per l’occupazione esclusiva degli immobili.

L’azione di rilascio è stata esperita sul presupposto dell’illegittima detenzione dei predetti beni da parte del convenuto, il quale, per giustificare tale detenzione, si è avvalso di un contratto di affitto di fondo rustico (quello prodotto con il doc. 38 allegato alla memoria ex art. 184 c.p.c.) apparentemente sottoscritto dal de cuius in data 11.11.1998, ma recante una firma che l’attrice B.M. ha formalmente disconosciuto ai sensi e per gli effetti dell’art.214, comma li, c.p.c.

Proprio a seguito di tale disconoscimento il contratto di cui si discute è stato dichiarato inutilizzabile nel presente giudizio, giusta ordinanza del G.I. resa in data 3 aprile 2011, pienamente condivisa da questo Collegio, alla cui motivazione integralmente si rinvia.

Stante l’inopponibilità alle altre parti del documento prodotto da B.G. al fine di giustificare la detenzione dei beni ereditari, interessati dal documento formalmente disconosciuto ex art. 214 c.p.c., quest’ultimo va senz’altro condannato a rilasciare tutti gli immobili assegnati agli altri eredi, per testamento o in base al progetto divisionale (cfr. infra – par. 8 della sentenza), esclusi naturalmente i beni attualmente intestati a terzi (mappale n. (…) (…) ex mappale (…)).

La domanda di pagamento dell’indennità per l’occupazione sine titulo non può, invece, trovare accoglimento.

La Corte di Cassazione ha affermato di recente che l’uso esclusivo del bene comune da parte di alcuni dei comproprietari non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari, che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito all’uso in modo certo, e il diritto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa sorge solo se gli altri comproprietari abbiano manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato consentito (cfr. Cass. n. 2423 del 9.02.2015).

Nel caso di specie le istanti non hanno comprovato di avere, in qualche modo, manifestato la serie intenzione di fare un uso concorrente dei beni ereditari detenuti dal fratello G. e, pertanto, difettando i presupposti per poter riconoscere una indennità per il mancato uso della cosa comune, le domande risarcitorie avanzate nei confronti del convenuto vanno rigettate.

8) Deve a questo procedersi all’individuazione dei beni compresi nel patrimonio del de cuius ai fini della divisione dell’eredità paterna così come richiesto dalle parti.

Individuazione dei beni compresi nell’asse ereditario

I beni costituenti l’asse ereditario sono i seguenti:

  1. A) immobili presenti nel patrimonio del defunto al momento dell’apertura della successione ed assegnati dal de cuius con il testamento olografo del 30.7.1995: foglio (…), mappali (…) sub. (…) (ex 30), comprensivi del mappale (…) sub. (…) (i mappali (…) derivano dal mappale (…));

  2. B) immobili che, pur se già oggetto di assegnazione testamentaria, sono stati trasferiti in capo a B.G. in forza del contratto di rendita vitalizia del 25.2.2003, dichiarato nullo, e da questi alienati alla moglie Z.F., che ne è l’attuale intestataria: foglio (…) mappali (…) sub (…) (ex 9), comprensivi del mappale (…) sub. (…);

  3. C) immobili oggetto del contratto di rendita vitalizia del 25.2.2003, dichiarato nullo, attualmente intestati a B.G., comprensivi sia dei beni di cui al foglio (…) mappali (…), sia di quelli di cui al foglio (…) mappali (…) (ovvero le “casette” secondo un’espressione utilizzata dal testatore);

  4. D) altri immobili, ulteriori a quelli oggetto della rendita vitalizia, da dividere in parti uguali fra tutti i figli in base alle disposizioni di ultima volontà di cui al testamento olografo del 30.7.1995: foglio (…) mappali (…)

  5. E) le somme di pertinenza del de cuius, di cui B.G. ha disposto a favore di sé stesso (quanto ad Euro 318,840,00) e a favore di F.G.. (quanto ad Euro 451.044,91) in forza delle procure speciali dell’11.01.2002 e del 26.11.2002, senza adempiere in modo adeguato all’obbligo di rendiconto posto a suo carico.

Per il progetto divisionale, dunque, si dovrà fare riferimento alle tabelle alternative (allegati 17, 18, 19, 20) che il dott. G., stante l’assenza di statuizioni del Tribunale sulla validità o meno della rendita vitalizia, ha provveduto a redigere per l’ipotesi (accertata in concreto) di nullità del vitalizio (v. infra).

Calcolo delle quote spettanti agli eredi

Rileva il Collegio che, del tutto correttamente, il ctu ha calcolato la quota spettante a ciascun erede, nel rispetto delle disposizioni di ultima volontà contenute nel testamento olografo del 30.7.1995, includendo:

-il valore dei beni attribuiti a ciascuno degli eredi in forza di assegnazione testamentaria;

-la porzione di asse ereditario che il testatore ha dichiarato di voler assegnare in parti eguali tra i suoi quattro figli, vale a dire “il restante della (…)proprietà ai P.”: foglio (…) mappali (…) (Euro 167.128,00), foglio (…) mappali (…), ovvero le “casette”, da assegnare in parti eguali agli eredi non sussistendo in atti elementi idonei a consentire l’individuazione del soggetto destinatario dell’attribuzione testamentaria (Euro 140.000,00), foglio (…) mappali (…) (Euro 18.625,00), per un totale Euro 325.753,00.

Ora, come ben evidenziato dal CTU nel suo prospetto riepilogativo:

a)la quota da riconoscere a B.G., nel rispetto delle disposizioni testamentarie, è pari a complessivi Euro 419.774,25 ed è così calcolata:

a1) Euro 338.336,00 derivante dall’assegnazione testamentaria dei mappali 9 (ora (…) sub (…)), (…) del foglio (…), a sua volta alienati da B.G. alla propria moglie Z.F. (allegato 18);

a2) Euro 81.438.35 corrispondente a ¼ dell’importo di Euro 325.753,00 come sopra calcolato con riguardo ai beni attribuiti in parti eguali

totale quota Euro 419.774,25.

Essa va incrementata dell’importo di Euro 192.471,22, spettante al convenuto sulle somme da conferire nell’asse ereditario in base al punto 6) della presente sentenza (Euro 769.884,88:4= 192.471,22).

La quota spettante di diritto a B.G. ammonta, quindi, a complessivi Euro 612.245,47.

b)la quota da riconoscere alle sorelle B.M., P. e F., nel rispetto delle disposizioni testamentarie, è pari a complessivi Euro 694.457,75 ed è così calcolata:

b1) Euro 450.143.00 derivante dall’assegnazione testamentaria dei mappali (…) sub. (…) (ex 30), comprensivi del mappale (…) sub. (…) (i mappali (…) derivano dal mappale (…)) – v. allegato 18;

b2) Euro 244.314.75 corrispondente a ¾ dell’importo di Euro 325.753,00 come sopra calcolato con riguardo ai beni attribuiti in parti eguali totale quota Euro 694.457,75.

Essa va incrementata dell’importo di Euro 577.413,66, spettante alle sorelle B. sulle somme rientranti nell’asse ereditario in forza dell’obbligo di conferimento gravante sul convenuto in base al punto 6) della presente sentenza (Euro 769.884,88:4 = 192.471,22x 3= Euro 577.413,66).

La quota spettante di diritto a B.M., P. e F. ammonta, quindi, a complessivi Euro 1.271.871,40.

Progetto divisionale

A B.G.:

– viene imputato il valore dei beni di cui al punto al), pari ad Euro 338.336,00;

– vengono assegnati il mappale 105 AA ed il mappale (…), foglio (…), per un valore complessivo di Euro 89.432,00;

– viene assegnata la somma di Euro 192.471,22

Totale assegnato Euro 620.239,22

Egli, pertanto, è tenuto a pagare a titolo di conguaglio la somma di Euro 7.993,75 (Euro 620.239,22 – 612.245,47 = Euro 7.993,75).

A B.M., P. E F.:

– viene imputato il valore dei beni di cui al punto b1), pari ad Euro 450.143,00;

– vengono assegnati i mappali (…) (Euro 18.625,00), 85 AA, 85AB (Euro 77.000,00), 76 (Euro 696,00) del foglio (…), nonché i mappali (…) del foglio (…) (140.000,00), per un valore complessivo di Euro 236.231,00;

– viene assegnata la somma di Euro 577.413,66;

Totale assegnato Euro 1.263.877,60

Pertanto, le stesse hanno diritto di ricevere a titolo di conguaglio la somma di Euro 7.993,75 (Euro 1.271.871,40 – 1.263.877,60 – Euro 7.993,75).

Tale somma dovrà essere corrisposta da B.G. unitamente agli interessi legali a decorrere dalla data di deposito della presente sentenza (cfr. Cass. n. 2483/04, secondo la quale “gli interessi sul conguaglio, che sono di natura corrispettiva, decorrono soltanto nel momento in cui, con il provvedimento definitivo, è cessato lo stato di indivisione delle cose comuni, in pendenza dei quali i frutti maturati fino al momento della divisione spettano ai comunisti in proporzione delle rispettive quote di partecipazione”.

9) Le spese di lite, liquidate sulla base dei valori medi ex D.M. n. 55 del 2014, possono essere compensate nella misura della metà avuto riguardo alla soccombenza di B.M. e di B.P. rispetto alle domande esaminate nei punti 2), 3), 4), 5) della presente sentenza, ponendosi la restante parte a carico del convenuto prevalentemente soccombente.

Nulla sulle spese nei rapporti con B.F. che, citata in giudizio dell’attrice, si è costituita senza poi coltivare le proprie domande, alle quali ha inteso rinunciare.

Gli oneri della CTU, già liquidati in corso di causa, vanno posti a definitivo carico di tutti i coeredi, inclusa B.F., trattandosi di attività svolta nell’interesse comune delle parti.

P.Q.M.

il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:

1) accerta e dichiara la nullità dell’atto di “costituzione di rendita vitalizia a titolo oneroso” stipulato tra B.G. e B.G. in data 25.02.2003, per le ragioni indicate in motivazione, e per l’effetto condanna B.G. a conferire alla massa ereditaria i cespiti formalmente a lui intestati, oggetto dell’impugnato trasferimento, con imputazione alla propria quota del controvalore della parte di beni da lui alienati a terzi, secondo la stima operata dal CTU;

2) rigetta la domanda di accertamento della simulazione relativa al contratto di “mutuo con contestuale compravendita” stipulata tra il de cuius e B.G. in data 26.06.1987, avente ad oggetto il terreno agricolo sito in Campiglia dei Berici, foglio (…) partita (…) mappali (…);

3) rigetta la domanda di accertamento della donazione del corrispettivo del mutuo, per l’importo di Euro 46.997,58 (L. 91.000.000), acceso in relazione alla compravendita di cui al punto 2) del dispositivo;

4) rigetta la domanda di condanna di B.G. alla restituzione, a favore dell’eredità, della somma di Euro 45.654,30 (L.88.399.050) relativa all’indennizzo spettante al de cuius per i beni perduti in Somalia, nonché della somma di Euro 129.000,00, oggetto dell’assegno emesso a beneficio di C.L.;

5) dichiara tenuto e, per l’effetto, condanna B.G. a conferire nell’asse ereditario le somme di pertinenza del de cuius, di cui il convenuto ha disposto a favore di sé stesso (quanto ad Euro 318,840,00) e a favore di F.G. (quanto ad Euro 451.044,91) in forza delle procure speciali dell’11.01.2002 e del 26.11.2002, per un ammontare complessivo di Euro 769.884,91;

6) assegna a B.G. i beni derivanti dalla successione del padre B.G., siti nel Comune di C. dei B., località Pilastri, censiti al foglio (…) mappali (…), oltre alla somma di Euro 192.471,22, disponendo che questi versi agli altri eredi la complessiva somma di Euro 7.993,75, maggiorata degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;

7) assegna a B.M., a B.P. e a B.F. i beni derivanti dalla successione del padre B.G., siti nel Comune di C. dei B., censiti al foglio (…) mappali (…), e al foglio (…) mappali (…), oltre alla somma di Euro 577.413,66, ed oltre all’importo sopra indicato di Euro 7.993,75, a titolo di conguaglio;

8) condanna B.G. a rifondere a B.M. e a B.P. le spese del presente giudizio, liquidate nella complessiva somma, già oggetto di compensazione parziale nella misura della metà, di Euro 18.072,50, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge.

9) pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di tutte le parti, nella misura di ¼ ciascuna;

10 ) rigetta ogni altra domanda;

11) autorizza le conseguenti trascrizioni e volturazioni di legge da parte della Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la trascrizione della presente sentenza.

Conclusione

Così deciso in Vicenza, il 21 aprile 2016.

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2016.