MALASANITA’ DANNO
)In tema di responsabilità medica, ove l’atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito “secundum legem artis”, non sia stato preceduto dalla preventiva informazione esplicita del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, può essere riconosciuto il risarcimento del danno alla salute per la verificazione di tali conseguenze, solo ove sia allegato e provato, da parte del paziente, anche in via presuntiva, che, se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi a detto intervento ovvero avrebbe vissuto il periodo successivo ad esso con migliore e più serena predisposizione ad accettarne le eventuali conseguenze (e sofferenze). (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, relativamente all’asseverata mancanza di consenso di una paziente rispetto ad un intervento di salpingectomia quale complicanza di un parto cesareo, aveva affermato la responsabilità del medico senza valutare se la paziente, ove adeguatamente informata dell’intervento di sterilizzazione tubarica, avrebbe rifiutato la prestazione) (Cass. civ., Sez. 3, 31 gennaio 2018, n. 2369).
2)In tema di responsabilità del medico chirurgo, la diligenza nell’adempimento della prestazione professionale deve essere valutata assumendo a parametro non la condotta del buon padre di famiglia, ma quella del debitore qualificato, ai sensi dell’art. 1176, comma 2 c.c., con la conseguenza che, in presenza di paziente con sintomi aspecifici, il sanitario è tenuto a prenderne in considerazione tutti i possibili significati ed a segnalare le alternative ipotesi diagnostiche. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d’appello che aveva ritenuto diligente la condotta dei sanitari che, in presenza di sintomi aspecifici, quali svenimento e cefalea, non univocamente riconducibili ad un aneurisma cerebrale, ma nemmeno tali da escluderlo, avevano omesso di prescrivere al paziente tempestivi approfondimenti diagnostici con particolare riguardo alla TAC cranica) (Cass. civ., Sez. 3, 30 novembre 2018, n. 30999).
3)In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, in presenza di un intervento operatorio che – sebbene eseguito in conformità alle “leges artis” e non determinativo di alcun peggioramento della condizione patologica del paziente – non abbia prodotto alcun risultato di tipo terapeutico, e ciò in ragione dell’omessa esecuzione degli interventi preparatori necessari al suo buon esito da parte della struttura sanitaria, nonché di quelli successivi di natura riabilitativa occorrenti al medesimo scopo, ricorre un inesatto adempimento della struttura per avere dato luogo ad una ingerenza priva di utilità nella sfera psico-fisica del paziente, alla quale consegue un danno di natura non patrimoniale ravvisabile sia nella limitazione del proprio agire, sofferta dal paziente per il tempo occorso per le fasi preparatorie, di esecuzione e postoperatorie dell’intervento, sia nella sofferenza derivante tanto da tale limitazione, quanto dalla successiva percezione della inutilità del trattamento subìto (Cass. civ., Sez. 3, 19 maggio 2017, n. 12597).
4)In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell’interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l’obbligazione (perseguimento delle “leges artis” nella cura dell’interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l’inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione (Cass. civ., Sez. 3, 11 novembre 2019, n. 28991).
Il medico può incorre in un errore in un qualsiasi momento in cui esercita la sua attività svolta a favore del paziente. Vi sono tre tipologie di errori:
l’errore nella fase diagnostica;
l’errore nella fase prognostica;
l’errore nella fase terapeutica.

Sei vittima di un caso di malasanità, errore medico di responsabilità medica?
Chiama senza esitare lo studio legale Bologna , riceverai la piu’ completa e sddisfacente assistenza legale
danni da sinistro stradale
Lo studio legale Bologna dell’avvocato Sergio Armaroli offre al cliente nei casi di richiesta di risarcimento dei danni a seguito di un sinistro stradale la piu’ attente assistenza legale .

Risarcimento danni – MALASANITA’– OSPEDALI – MEDICI

Risarcimento danni- Studio Legale sito studio legale, studi legali internazionali bologna, studio avvocato, studio legale penale, studio legale penale bologna, studiolegale
Sei vittima di malasanita” sei vittima di un grave incidente stradale? rivolgiti senza esitare allo studio legale Bologna avvocato Sergio Armaroli di Bologna per una asssitenza legale attenta e scrupolosa al fine di farti ottenere il giusto risarcimento.
Vuoi chiedere un risarcimento danni nei confronti di qualcuno o qualcosa che ti ha danneggiato?
Da oltre 25 anni mi adopero ocme avvocato esperto per la difesa delle vittime di casi di malasanità, operando attraverso la nostra rete di medici legali e consulenti medici specialistici, in tutta Italia per essere vicino a coloro che soffrono in ragione di un errore medico.
Il primo passo è quello di mettere insieme tutta la documentazione medica relativa al caso del paziente.
Successivamente, riscontrato l’esito negativo per il paziente e talune criticità nel comportamento di medico o struttura sanitaria, si procede con l’invio di una diffida stragiudiziale da parte del legale.
Il secondo passo avviene in caso di mancato riscontro della struttura nel termine indicato e dal punto di vista procedurale possiamo agire in due modi entrambi efficaci : il deposito di un ricorso per Accertamento tecnico preventivo (Atp) ex art. 696 bis C.p.c. o l’instaurazione di un giudizio di merito.
Il mio compito è accertare con il massimo scrupolo la sostenibilità di ogni singolo caso di errore medico e ottenere il giusto ristoro per le vittime .
morte per infezione ospedaliera
HOME :Studio Legale Bologna Avvocato Sergio Armarolimorte neonato durante il parto
morte pre-parto o post-parto
malformazione grave o lesioni permanenti a seguito del parto
errore medico nascita
intervento colonna vertebrale
infezione a protesi
infarto non tempestivamente diagnosticato
terapia insufficiente su anziani
incisione arteria durante intervento
diagnosi errata
operazioni chirurgiche sbagliate per colpa medica
errore medico errata terapia
errato soccorso ospedaliero
parti malriusciti con gravi conseguenze e lesioni per il neonato
infezioni ospedaliere
infezioni da trasfusione
Omessa diagnosi
medico di base
primario
dirigente medico
chirurgo
medico generico
infermiere
personale paramedico
guardia medica
L’imperizia viene identificata nell’errore inescusabile, nella mancanza dell’abilità richiesta per l’esercizio dell’attività professionale.
Gli Ermellini non mancano di soffermarsi sulla circostanza, affermata dalla corte regolatrice, che la scienza penalistica non offre indicazioni in ordine tassativo nel distinguere le diverse ipotesi di colpa generica contenute nell’art. 43, comma 3, c.p. e che le stesse sezioni Unite, hanno ribadito l’estrema difficoltà che talvolta si presenta nel riuscire a operare una plausibile distinzione tra colpa da negligenza e colpa da imperizia.
Tuttavia, tale distinzione non può omettersi poiché richiesta dal legislatore del 2017 che, consapevolmente, ha regolato solo il secondo caso pur in presenza di un procedente articolato dibattito giurisprudenziale sulla opportunità di non operare la detta differenziazione in quanto non espressamente richiesta dalla lettera della legge come avveniva per il decreto Balduzzi per la estrema fluidità dei confini tra le dette nozioni.
-
risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali relativi a sinistri stradali -
risarcimento danni per gravi lesioni fisiche (danno biologico, morale, esistenziale ed alla vita di relazione)
-
risarcimento danni da perdita parentale (danno tanatologico)
-
risarcimento danni indiretti dei prossimi congiunti (danno biologico indiretto, morale, esistenziale, alla vita di relazione e patrimoniale)
-
risarcimento danni da responsabilità professionale medica per gravi lesioni fisiche causate da errori medici o della struttura sanitaria per errate diagnosi ed omessa somministrazione di adeguate terapie.
L’imprudenza, nell’avventatezza, nella mancanza di previdenza e prevedibilità, nell’esporre il paziente ad un rischio sproporzionato ai vantaggi che ci si attende dall’indagine diagnostica o dalla terapia adottata.
La negligenza, nella distrazione, omissione, mancanza di quell’attenzione che è richiesta al medico nel momento in cui è a lui affidata la salute o la vita di un suo simile.
1)In tema di responsabilità medica, ove l’atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito “secundum legem artis”, non sia stato preceduto dalla preventiva informazione esplicita del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, può essere riconosciuto il risarcimento del danno alla salute per la verificazione di tali conseguenze, solo ove sia allegato e provato, da parte del paziente, anche in via presuntiva, che, se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi a detto intervento ovvero avrebbe vissuto il periodo successivo ad esso con migliore e più serena predisposizione ad accettarne le eventuali conseguenze (e sofferenze). (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, relativamente all’asseverata mancanza di consenso di una paziente rispetto ad un intervento di salpingectomia quale complicanza di un parto cesareo, aveva affermato la responsabilità del medico senza valutare se la paziente, ove adeguatamente informata dell’intervento di sterilizzazione tubarica, avrebbe rifiutato la prestazione) (Cass. civ., Sez. 3, 31 gennaio 2018, n. 2369).
2)In tema di responsabilità del medico chirurgo, la diligenza nell’adempimento della prestazione professionale deve essere valutata assumendo a parametro non la condotta del buon padre di famiglia, ma quella del debitore qualificato, ai sensi dell’art. 1176, comma 2 c.c., con la conseguenza che, in presenza di paziente con sintomi aspecifici, il sanitario è tenuto a prenderne in considerazione tutti i possibili significati ed a segnalare le alternative ipotesi diagnostiche. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d’appello che aveva ritenuto diligente la condotta dei sanitari che, in presenza di sintomi aspecifici, quali svenimento e cefalea, non univocamente riconducibili ad un aneurisma cerebrale, ma nemmeno tali da escluderlo, avevano omesso di prescrivere al paziente tempestivi approfondimenti diagnostici con particolare riguardo alla TAC cranica) (Cass. civ., Sez. 3, 30 novembre 2018, n. 30999).
3)In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, in presenza di un intervento operatorio che – sebbene eseguito in conformità alle “leges artis” e non determinativo di alcun peggioramento della condizione patologica del paziente – non abbia prodotto alcun risultato di tipo terapeutico, e ciò in ragione dell’omessa esecuzione degli interventi preparatori necessari al suo buon esito da parte della struttura sanitaria, nonché di quelli successivi di natura riabilitativa occorrenti al medesimo scopo, ricorre un inesatto adempimento della struttura per avere dato luogo ad una ingerenza priva di utilità nella sfera psico-fisica del paziente, alla quale consegue un danno di natura non patrimoniale ravvisabile sia nella limitazione del proprio agire, sofferta dal paziente per il tempo occorso per le fasi preparatorie, di esecuzione e postoperatorie dell’intervento, sia nella sofferenza derivante tanto da tale limitazione, quanto dalla successiva percezione della inutilità del trattamento subìto (Cass. civ., Sez. 3, 19 maggio 2017, n. 12597).
4)In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell’interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l’obbligazione (perseguimento delle “leges artis” nella cura dell’interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l’inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione (Cass. civ., Sez. 3, 11 novembre 2019, n. 28991).
Il medico può incorre in un errore in un qualsiasi momento in cui esercita la sua attività svolta a favore del paziente. Vi sono tre tipologie di errori:
l’errore nella fase diagnostica;
l’errore nella fase prognostica;
l’errore nella fase terapeutica.

Risarcimento danni- Studio Legale sito studio legale, studi legali internazionali bologna, studio avvocato, studio legale penale, studio legale penale bologna, studiolegale
Sei vittima di un caso di malasanità, errore medico di responsabilità medica?
Chiama senza esitare lo studio legale Bologna , riceverai la piu’ completa e sddisfacente assistenza legale
danni da sinistro stradale
Lo studio legale Bologna dell’avvocato Sergio Armaroli offre al cliente nei casi di richiesta di risarcimento dei danni a seguito di un sinistro stradale la piu’ attente assistenza legale .

Malasanità
Verrà accertato l’accertamento dei postumi dell’incidente attraverso visite mediche e test strumentali finalizzati a valutare i danni temporanei o permanenti riportati da conducente e passeggeri.In caso di incidente stradale la maggior parte dei casi vengono risolti in via stragiudiziale dallo studio legale Bologna dell’avvocato Sergio Armaroli trattando con l’assicurazione. In tal caso il cliente non dovrà anticipare nulla (se non le spese mediche ), poiché le spese legali vengono concordate con l’assicurazione .
L’assistito verrà ricevuto dal medico legale più indicato per il tipo di danno subito che raccoglierà la storia clinica del paziente e tutta la documentazione medica necessaria per un’approfondita valutazione.
STUDIO LEGALE BOLOGNA ASSISTENZA LEGALE INCIDENTI MORTALI
-
danni patrimoniali che comprendono sia le spese funerarie che il mancato apporto economico del defunto al bilancio famigliare
-
danno da morte per il danno biologico e morale subito dal defunto e trasmissibile agli eredi per tutta la durata del tempo che va dall’incidente dalla morte. Questo danno è comprensivo delle spese mediche ospedaliere, il trasporto, gli esami specialistici
-
danno da perdita della vita
-
danno esistenziale
-
danno morale e danno morale dei congiunti previsto dalle tabelle di Milano per calcolo danno biologico