AZIONE PATERNITA’ : COME FARSI RICONOSCERE DAL PROPRIO PADRE
  • In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l’ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all’esito della prova storica dell’esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall’art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l’imposizione, al giudice, di una sorta di “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo “status”.
  • In tema di accertamento giudiziale della paternità, le cd. linee guida di esecuzione delle indagini genetiche, dettate dalle principali associazioni internazionali di studiosi ed operatori della genetica forense, sebbene prive di forza cogente in quanto non tradotte in protocolli imposti da norme di legge o di regolamento, costituiscono regole comportamentali autoimposte e normalmente rispettate, volte ad assicurare, sulla base delle acquisizioni tecnico-scientifiche del tempo, risultati peritali attendibili e verificabili, sicché la loro inosservanza fa legittimamente dubitare della correttezza delle conclusioni esposte dal consulente tecnico di ufficio.
  • Nel giudizio promosso per l’accertamento della paternità naturale, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche – nella specie opposto da tutti gli eredi legittimi del preteso padre – costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda.

    Nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l’efficacia delle indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA non può essere esclusa perché esse sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche, in quanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno questa natura anche se espresse in termini di “leggi”, e tutte le misurazioni, anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati, sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cosiddetto errore statistico), che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (cosiddetto errore sistematico), spettando al giudice di merito, nell’esercizio del suo potere discrezionale, la valutazione dell’opportunità di disporre indagini suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini.
  • SEPARARSI BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO

    SEPARARSI BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO

In tema di mezzi utilizzabili per provare la paternità naturale, l’art. 269 cod. civ. ammette anche il ricorso ad elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell'”id quod plerumque accidit”, risultino idonei, per attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità, sicché risultano utilizzabili, raccordando tra loro le relative circostanze indiziarie, sia l’accertato comportamento del preteso genitore che abbia trattato come figlio la persona a cui favore si chiede la dichiarazione di paternità (cd. “tractatus”), sia la manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali (cd. “fama”), sia, infine, le risultanze di una consulenza immuno-ematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti (nella specie, madre e fratello) del preteso genitore.
 
 
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l’ultimo comma dell’art. 269 c.c., introducendo una limitazione di carattere probatorio, per cui la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova sufficiente della paternità naturale, non rende indefettibile la dimostrazione della esistenza di tali rapporti, dovendo la predetta disposizione essere coordinata con quella del secondo comma dello stesso art. 269, per effetto del quale la prova della paternità e della maternità può essere data con qualsiasi mezzo.
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il principio della libertà di prova sancito, in materia, dall’art. 269, comma 2 c.c. non è derogato dal limite imposto al giudice dalla disposizione di cui al successivo quarto comma della stessa norma di legge, e non tollera, pertanto, surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità o la maternità naturale, né, conseguentemente, mediante l’imposizione al giudice di merito di una sorta di «ordine cronologico» nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del «tipo» di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova in materia pari valore per espressa disposizione di legge.
In tema di giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale e di acquisizione della prova della paternità, la eventuale non risolutività e conclusività delle risultanze degli accertamenti immunoematologici, non è di ostacolo, di per sé, alla utilizzazione e valorizzazione, da parte del giudice, di tutto il residuo complesso degli elementi probatori acquisiti nel corso dell’effettuata istruttoria.
Nelle controversie concernenti la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, i soggetti attivamente e passivamente legittimati non possono conferire ad altri il potere di stare in giudizio in loro nome e conto, in quanto la rappresentanza negoziale è inammissibile in relazione a diritti indisponibili. Ciò vale tanto per il giudizio di cognizione piena, disciplinato dall’art. 269 c.c., che per quello preliminare, regolato dall’art. 274, il quale, pur essendo processualmente autonomo e pur avendo un diverso petitum immediato, ha, rispetto al primo, identica causa petendi, attinente al rapporto di filiazione che, attraverso la verifica di ammissibilità dell’azione ed il successivo accertamento di merito, si tende ad instaurare, ed è, per ciò solo, non estraneo ai rapporti di stato e partecipe del divieto di rappresentanza volontaria di cui all’art. 77 c.p.c.
 
LA NORMA ART 269 CC:
La paternità e la maternità [naturale](2) possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso [250, 253].
La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo [30 Cost.].
La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.
La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità [naturale].
Cass. civ. n. 19599/2016
La regola secondo cui è madre colei che ha partorito, giusta l’art. 269, comma 3, c.c., non costituisce un principio fondamentale di rango costituzionale, sicché è riconoscibile in Italia l’atto di nascita straniero, validamente formato, dal quale risulti che un bambino, nato da un progetto genitoriale di coppia, è figlio di due madri (una che l’ha partorito e l’altra che ha donato l’ovulo), non essendo opponibile un principio di ordine pubblico desumibile dalla suddetta regola.
CONVIVENTI-3

AVVOCATO ESPERTO FAMIGLIA BOLOGNA

 
Nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, l’acquisizione e l’utilizzazione, ai fini della formazione del convincimento del giudice, di una consulenza immunologica espletata da un esperto al di fuori del processo, ma su concorde richiesta delle parti, non possono essere denunciate sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio, la cui assenza nella fase di formazione della consulenza stragiudiziale è ad essa consustanziale, realizzandosi solo nel successivo giudizio, nel cui ambito ne è possibile l’acquisizione secondo la disciplina della prova documentale, salva, comunque, la possibilità per il giudice di porre a fondamento della decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione della sua valutazione.

Nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, nel caso in cui sia stata acquisita una consulenza sul DNA, espletata da un esperto al di fuori del processo su concorde richiesta delle parti, il giudice, ove non siano allegate specifiche ragioni tecniche e scientifiche, non è obbligato a disporre una consulenza tecnica di ufficio per il solo fatto della natura stragiudiziale della perizia acquisita.
Nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca, anche “per relationem”, le conclusioni della relazione di consulenza tecnica d’ufficio, avente ad oggetto le indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA (che può assumere, nonostante la valenza esclusivamente probabilistica delle relative valutazioni, la funzione di mezzo obiettivo di prova, avente margini di sicurezza elevatissimi, alla luce degli approdi scientifici ormai condivisi), dovendosi ritenere che il giudice, salvo il caso in cui siano mosse precise censure (anche contenute in consulenze tecniche di parte), a cui è tenuto a rispondere, possa limitarsi ad un mero richiamo adesivo al parere espresso dal consulente d’ufficio.
Nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la prova della fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale e della portata delle difese del convenuto. Pertanto, non sussistendo un ordine gerarchico delle prove riguardanti l’accertamento giudiziale della paternità e maternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici, considerando il contesto sociale e la eventuale maggiore difficoltà di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della madre, può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c., anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti.
Nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, le indagini ematologiche e genetiche sul DNA possono fornire elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità. (Nella specie, la S.C. ha fatto applicazione dell’art. 127 del codice civile spagnolo, che ammette nei giudizi di filiazione l’investigazione di paternità e di maternità mediante tutti i tipi di prova, inclusa la biologica”, analogamente all’art. 269, secondo comma, c.c.).
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l’art. 269, quarto comma, c.c. – secondo il quale la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale – non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possano essere utilizzate a sostegno del proprio convincimento dal giudice del merito.
In tema di indagini compiute dal consulente tecnico d’ufficio ai fini della dichiarazione giudiziale di paternità, ai sensi dell’art. 269 cod. civ., non ogni ipotesi prospettata dalle parti deve essere dal medesimo esaminata per pervenire al giudizio di certezza o di elevatissima probabilità della paternità, ma solo quelle che appaiano suffragate da solidi argomenti scientifici e concreti riscontri in fatto. (Nella specie, tale non è stata considerata dalla S.C. l’affermazione di un isolato genetico proprio di una comunità comunque integrata nel territorio nazionale da diversi secoli, il quale avrebbe potuto astrattamente influire sull’esito dell’accertamento scientifico ematologico-genetico che era pervenuto a conclusioni di pratica certezza).
Il principio secondo il quale il provvedimento che disponga, o meno, la consulenza tecnica, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con quello secondo il quale il giudice stesso deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata, non potendo detto giudice rifiutare sic et simpliciter o con argomentazioni di stile e prive di reale consistenza il ricorso ad essa ; ne discende che, nel giudizio per l’accertamento della paternità naturale ex art. 269 c.c., la mancata ammissione di consulenza tecnica genetica, che non tenga conto dei progressi della scienza biomedica e argomenti sic et simpliciter sull’avvenuto decesso del presunto padre già da moltissimi anni e sulla dispendiosità e difficoltà del relativo accertamento tecnico, rigettando la domanda non già per totale mancanza di prove, bensì per non univocità e discordanza degli elementi acquisiti attraverso le prove storiche, costituisce vizio di motivazione sindacabile in sede di legittimità.
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, deve escludersi qualsiasi subordinazione dell’ammissione degli accertamenti immuno-ematologici all’esito della prova storica sull’esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre di quest’ultimo, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall’art. 269, secondo comma, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità naturale, né, conseguentemente, mediante l’imposizione al giudice di una sorta di «ordine cronologico» nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del tipo di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge. Una diversa interpretazione, si risolverebbe in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost., in relazione ad un’azione volta alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status.
 
Nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, tra gli argomenti di prova idonei a fondare il convincimento del giudicante rientra anche l’ingiustificato rifiuto della parte di sottoporsi ad esami ematologici, trattandosi, nella specie, di valutare non della legittimità o meno di un prelievo funzionale alle prove genetiche del DNA, ma soltanto se, ferma la inviolabilità della persona e la incoercibilità del prelievo medesimo, dalla scelta negativa di rifiutarne il consenso sia lecito trarre argomenti di prova al pari di tutti gli altri comportamenti tenuti dalle parti nel corso del giudizio.
Nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità o della maternità naturale, tra gli argomenti di prova idonei a fondare il convincimento del giudicante rientra anche il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ad esami ematologici, che non può ritenersi giustificato con il mero richiamo a possibili violazioni della legge n. 675 del 1996 sulla tutela della riservatezza, tenuto conto sia del fatto che l’uso dei dati nell’ambito del giudizio non può che essere rivolto ai fini giustizia, sia del fatto che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l’accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che al rispetto della legge anzidetta.
Mentre nella originaria formulazione dell’art. 269 c.c. antecedente alle modifiche introdotte con la legge di riforma (art. 113 della L. 19 maggio 1975, n. 151) la quale ha soppresso le presunzioni di paternità, la ricerca della paternità naturale era consentita solo nell’ambito di alcune presunzioni legali espressamente previste, il nuovo testo dell’art. 269 cit. prevede l’utilizzabilità di ogni mezzo di prova, salva l’insufficienza – a tale fine – della sola dichiarazione della madre o della sola esistenza di rapporti fra la madre ed il preteso padre all’epoca del concepimento. Da ciò consegue che il giudice di merito sia dotato di ampio potere discrezionale nella ricerca degli strumenti di accertamento, e che non sia tenuto ad ammettere tutti gli esami consentiti dalla scienza, essendo egli libero di attingere il proprio convincimento dalle risultanze delle indagini che ritenga idonee e sufficienti per la soluzione della controversia, purché ne dia adeguata motivazione.
Il soggetto riconosciuto dal testatore come proprio figlio naturale può, nel caso di contestazione di tale riconoscimento, ed al fine di far accertare il proprio stato di figlio naturale del de cuius, esperire l’azione per la declaratoria della validità di quel riconoscimento, ma non anche quella per la dichiarazione giudiziale di paternità, di cui agli artt. 269-279 c.c.
Nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità o della maternità naturale, la inidoneità della sola dichiarazione della madre a costituire prova della paternità naturale, sancita dall’ultimo comma dell’art. 269 c.c., non è parificabile al divieto assoluto di utilizzazione delle eventuali, predette dichiarazioni, non potendosi escludere, coerentemente con il disposto dell’art. 116 c.p.c. (che, alle dichiarazioni delle parti ed al loro contegno processuale, riconosce valore di argomento di prova, pur se non piena), che il giudice possa utilizzarle coniugandone il contenuto con altri argomenti di prova, onde fondare, sul risultato ermeneutico così complessivamente ottenuto, il proprio legittimo convincimento. (Omissis).
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità il nuovo testo dell’art. 269 c.c. non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale, così consentendo che quella prova possa essere anche indiretta ed indiziaria e possa essere raggiunta attraverso una serie di elementi presuntivi, nel cui ambito assumono, in particolare, efficacia probatoria determinante la «fama» e il tractatus. Per contro ai fini della prova anzidetta non assume carattere di indefettibilità la dimostrazione dell’esistenza di rapporti sessuali fra la madre e il preteso padre durante il periodo del concepimento.
Ai sensi dell’art. 269 comma secondo c.c., la prova della paternità naturale può essere fornita con ogni mezzo, onde è rimesso alla valutazione del giudice di merito decidere se fare ricorso ad indagini ematologiche e genetiche per confermare gli elementi probatori (testimoniali o documentabili) già acquisiti, o se invece prescinderne, ove esistano elementi sufficienti a fondare il suo convincimento. In tal senso l’indicata disposizione codicistica, e le disposizioni relative al regime probatorio, manifestamente non si pongono in contrasto con i principi costituzionali, posto che, consentendo al giudice di non ricercare ulteriori prove di un fatto che risulta ormai provato sulla base degli elementi già acquisiti in atti, non viola il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., né la riserva di legge circa «le norme e i limiti per la ricerca della paternità» di cui all’art. 30 Cost.
La presunzione di paternità di cui all’art. 231 c.c. non opera per il semplice fatto della procreazione da donna coniugata, ma solo quando vi sia anche un atto di nascita di figlio legittimo o, in difetto, il relativo possesso di stato, mentre, quando risulti che la madre abbia dichiarato il figlio come naturale, difettando l’operatività di detta presunzione e dello status di figlio legittimo, non è necessario il disconoscimento ai sensi dell’art. 235 c.c., né si frappone alcun ostacolo all’azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale di persona diversa dal marito.
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l’art. 269 c.c. secondo cui la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il presunto padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale — non solamente non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi presuntivi, possano essere valutate dal giudice di merito come elementi di conferma del proprio convincimento circa la sussistenza della paternità naturale, ma a maggior ragione non preclude l’utilizzazione, quanto meno come fonte sussidiaria di prova, di testimonianza de relato, la cui attendibilità e rilevanza vanno verificate in concreto nel quadro di una valutazione globale delle risultanze di causa, specialmente quando i fatti riferiti siano stati appresi dai testi in epoca non sospetta.

Nel giudizio diretto ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile, ai sensi dell’art. 116 comma 2 c.p.c., da parte del giudice di merito, anche in assenza di prova di un qualsiasi rapporto sessuale tra le parti, atteso che proprio la mancanza di prove oggettive assolutamente certe (e ben difficilmente acquisibili) circa la reale natura dei rapporti tra le parti giustifica il ricorso alla prova ematologica, il cui esito consente non solo di escludere in modo assoluto la contestata paternità, ma anche di confermarla con un grado di probabilità che, alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche, supera normalmente il 99 per cento.
Nel giudizio per la dichiarazione della paternità naturale, l’affermazione del convenuto, secondo la quale la madre, nel periodo del concepimento, avrebbe avuto rapporti carnali anche con uomini diversi (cosiddetto exceptio plurium concubentium) non configura una eccezione in senso proprio, ma solo mera allegazione difensiva volta a infirmare l’efficacia probatoria della relazione intima fra i pretesi genitori della parte attrice e non comporta, quindi, per la sua proposizione, una inversione dell’onere della prova. Ne consegue che ove il convenuto non dimostri la validità della sua affermazione, non ne risulta per ciò aggravato l’onere probatorio che incombe alla parte attrice (tenuta a provare l’esistenza di rapporti intimi tra gli asseriti genitori all’epoca del concepimento), non potendo porsi a carico di chi agisce in giudizio l’onere di fornire la prova della inesistenza dei fatti negativi.
La disposizione di cui all’ultimo comma, dell’art. 269 c.c., costituisce una norma processuale speciale che non contraddice, nello spirito del precetto di cui all’art. 30 Cost., il principio della libera ricerca, con ogni mezzo di prova, della paternità o maternità naturale, ma pone soltanto un limite alla regola generale del libero convincimento del giudice sancito dall’art. 116 c.p.c., con la conseguenza che il giudice stesso, pur sempre libero nella scelta e nell’impiego degli strumenti per l’accertamento del rapporto di filiazione, è tuttavia vincolato nella valutazione delle risultanze processuali nel senso imposto dalla citata disposizione.
Nel giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, la prova prevista dall’art. 269 c.c. può essere fornita con ogni mezzo ed anche mediante valorizzazione di elementi presuntivi che presentino i requisiti di cui all’art. 2729, primo comma c.c. Non è, pertanto, necessariamente richiesta la prova di una convivenza more uxorio, nel senso di coabitazione stabile sotto lo stesso tetto della madre e del presunto padre, essendo, invece, sufficiente quella di rapporti intimi fra gli stessi, quando tale circostanza trovi riscontro in altre risultanze probatorie; mentre, per quanto attiene alle prove ematologiche e genetiche, autonomamente sufficienti a fornire la certezza del rapporto biologico di paternità, è rimesso alla valutazione del giudice del merito decidere se fare ricorso ad esse, al fine di confermare gli elementi già acquisiti attraverso il normale sistema probatorio (prove testimoniali o documentali) o se, invece, prescinderne, ove già esistano elementi sufficienti a fondare il suo convincimento.
In tema di paternità naturale, la prova negativa del rapporto, a differenza di quella positiva (che esige il raggiungimento di un elevato grado di probabilità), non richiede una pluralità di esami ematologici e genetici, eseguiti in base a diversi tipi di indagine anche in combinazione tra loro, dovendosi ritenere di per sé acquisita, in presenza anche di uno solo di detti esami, quando risulti nel patrimonio genetico del figlio un gene assente nella madre e nel preteso padre, e, quindi, necessariamente trasmesso da un altro soggetto.
Qualora il figlio naturale non riconoscibile secondo la normativa anteriore alla riforma del diritto di famiglia, abbia visto respingere la domanda rivolta al conseguimento dell’assegno di cui agli artt. 580 e 594 (vecchio testo) c.c., il passaggio in giudicato della relativa pronuncia non preclude il promovimento del giudizio per la declaratoria di paternità o maternità naturale, alla stregua della disciplina introdotta da detta riforma, considerato che l’accertamento di quella sentenza sul rapporto di filiazione ha carattere meramente incidentale, senza alcun pregiudizio sul diritto al riconoscimento (all’epoca insussistente).
Il riconoscimento della paternità naturale, contenuto in un testamento, ancorché inidoneo a costituire lo status di figlio naturale, per inefficacia derivante dalla circostanza che il testatore sia ancora in vita (art. 256 c.c.), esprime un’ammissione del fatto procreativo, e, come tale, può essere utilizzato, quale elemento di convincimento, nella causa promossa per la dichiarazione giudiziale di detta paternità naturale.
In tema di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, la maggiore affidabilità delle cosiddette prove ematologiche o genetiche, alla stregua dei più recenti metodi scientifici, nel senso della loro idoneità ad evidenziare non soltanto in termini negativi, ma anche positivi, il rapporto di filiazione, non esclude che le prove medesime restino soggette ai poteri discrezionali del giudice nel merito in ordine all’ammissione dei mezzi istruttori in genere, e che quindi vengano legittimamente rifiutate in presenza di elementi già sufficienti alla formazione del convincimento, positivo o negativo, sul fondamento della domanda.
 
Il principio del ne bis in idem che preclude l’esercizio di una nuova azione, sul medesimo oggetto, fra le stesse parti, opera unicamente quando l’azione precedentemente proposta sia stata definita con una decisione di merito, e non anche quando sia sfociata in una decisione meramente processuale di inammissibilità o improponibilità o improcedibilità. Pertanto, qualora sia stata dichiarata inammissibile l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) naturale perché non preceduta dal giudizio di ammissibilità dell’azione ex art. 274 c.c., tale pronuncia non costituisce ostacolo alla riproponibilità della stessa azione.