VICENZA SENTENZA Azione di riduzione – – Imprescrittibilità della petitio hareditas

 

 

Azione di riduzione – Decorrenza della prescrizione – Imprescrittibilità della petitio hareditas – Eccezione di simulazione sollevata dall’erede che agisce per la riduzione – Onere della prova gravante sul convenuto

Il testamento

nomino eredi in parti uguali i miei figli, a mia moglie lascio l’appartamento n. 5 in (…) via C. “Condominio (…)” e usufrutto di legge sulla mia restante proprietà. Intendo e voglio che l’eredità spettante ai miei figli sia amministrata da mio fratello (…) fino alla maggiore età degli stessi”;

Ciò posto, considerato che (…) era nata meno di 300 giorni dopo la morte del padre, e che il testamento conteneva la delazione dell’eredità in favore di tutti i figli in parti uguali, parte attrice agiva in petitio hereditatis per l’attribuzione di 1/3 dell’asse ereditario, con esclusione dallo stesso della T. che non aveva più diritti ereditari essendo divorziata dal de cuius; in subordine agiva per la quota di legittima pari a 2/9 dell’asse, oltre al risarcimento del danno per il mancato godimento dei frutti civili.

Esponeva inoltre che il de cuius aveva, negli anni 1996 , 1997 e 2002 , ceduto parti della quota sociale nella (…) ai figli (…) e (…), con atti da ritenere simulati, in assenza di pagamento del prezzo, e dissimulanti donazioni, da imputare ex art. 737 c.c. o da ridurre per reintegrare la legittima spettante all’attrice; in subordine, per l’ipotesi che il mancato pagamento del prezzo da parte dei convenuti avesse costituito mero inadempimento contrattuale, intimava loro diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. entro giorni 30 dalla notifica dell’atto di citazione.

Azione di riduzione – Decorrenza della prescrizione – Imprescrittibilità della petitio hareditas – Eccezione di simulazione sollevata dall’erede che agisce per la riduzione – Onere della prova gravante sul convenuto

Azione di riduzione – Decorrenza della prescrizione – Imprescrittibilità della petitio hareditas – Eccezione di simulazione sollevata dall’erede che agisce per la riduzione – Onere della prova gravante sul convenuto

Azione di riduzione – Decorrenza della prescrizione – Imprescrittibilità della petitio hareditas – Eccezione di simulazione sollevata dall’erede che agisce per la riduzione – Onere della prova gravante sul convenuto

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IL TRIBUNALE

1) accerta e dichiara che la minore (…), figlia postuma di (…), è erede rispetto alla successione di (…), cui concorre in parti uguali con i fratelli unilaterali (…) e (…);

2) accerta e dichiara che (…), ex coniuge divorziata di (…), non è sua erede, ma beneficiaria del legato avente ad oggetto il solo “appartamento n. 5 in (…) via C. “Condominio (…)” ed è pertanto tenuta a restituire quanto percepito quale erede senza averne titolo;

VICENZA SENTENZA Azione di riduzione Imprescrittibilità della petitio avvocato esperto cause ereditarie impugnazioni testamenti prendi appuntamento 051 6447838

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Tribunale|Vicenza|Sentenza|13 agosto 2019| n. 1835

Integrale

Azione di riduzione – Decorrenza della prescrizione – Imprescrittibilità della petitio hareditas – Eccezione di simulazione sollevata dall’erede che agisce per la riduzione – Onere della prova gravante sul convenuto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Vicenza

Il Tribunale Ordinario di Vicenza, SEZIONE Stralcio in composizione collegiale in persona dei magistrati

Dott. Gaetano Campo

Dott. Eloisa Pesenti

Dott. Massimiliano De Giovanni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

non definitivamente provvedendo nella causa n.8521/2011 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 28.12.2011 da:

(…) (C.F.:(…)) IN QUALITA’ DI UNICO GENITORE DELLA MINORE (…) nata ad (…) il (…) (CF (…)), rappresentata e difesa dall’avv. BE.CO. (C.F.:(…)) e dall’avv. AN.PI. ((…)) VIA (…) 04100 LATINA; MA.DA. ((…)) VIA (…) 04100 LATINA; con domicilio eletto presso lo studio del primo in VIA (…) 36100 VICENZA giusta procura a margine dell’atto di citazione

parte attrice

CONTRO

(…), (C.F.:(…)),

(…), (C.F.:(…)),

(…) S.N.C. DI (…), (…), (C.F.:(…)),

(…) S.R.L., (C.F.:(…)),

rappresentati e difesi dall’avv. GI.NI. (C.F.:(…)) , con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in VIA (…) PADOVA, come da procura a margine della comparsa di costituzione

(…), (C.F.:(…)),

rappresentata e difesa dall’avv. GI.NI. (C.F.:(…)), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in VIA (…) PADOVA, come da procura a margine della comparsa di costituzione

convenuti

E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

(…) SPA

(…) SPA ora (…) SPA

terze chiamate- contumaci

In punto : petitio hereditatis e azione di riduzione per lesione di legittima

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(ART. 132 C.P.C.)

Con l’atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice esponeva:

che il 29.7.2005 era deceduto (…), nato il (…);

che il 19.2.2006 era nata, da (…), la bambina (…), dichiarata figlia di (…) da sentenza n. 6/08 R. Sent. del Tribunale per i Minorenni di Venezia, depositata in data 9.1.2008 e passata in giudicato per reiezione dell’appello;

che in data 30.5.1973 (…), all’epoca coniugato con (…) e padre di (…) e (…), nati rispettivamente nel (…) e (…), aveva redatto testamento olografo che così disponeva: “nomino eredi in parti uguali i miei figli, a mia moglie lascio l’appartamento n. 5 in (…) via C. “Condominio (…)” e usufrutto di legge sulla mia restante proprietà. Intendo e voglio che l’eredità spettante ai miei figli sia amministrata da mio fratello (…) fino alla maggiore età degli stessi”;

che successivamente veniva dichiarato il divorzio tra (…) e (…);

che in data 17.7.2006 (…), (…) e (…) avevano accettato espressamente l’eredità come da atto Notaio (…);

che il 4.6.2010, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, l’attrice accettava con beneficio di inventario, in nome e per conto della figlia, l’eredità dello (…) padre naturale di (…);

che l’asse ereditario era formato dalla quota di partecipazione del valore nominale di Euro 1.032.913,80 nella (…) SNC DI D., (…), da immobili siti in (…) e (…), dalla quota del valore di nominali Euro 9.360,00 nella società (…) SRL ;

che il curatore speciale dei figli minori nominato nel testamento, essendosi disinteressato dei diritti ereditari di (…), veniva rimosso dall’incarico ex art. 384-356 c.c..

Ciò posto, considerato che (…) era nata meno di 300 giorni dopo la morte del padre, e che il testamento conteneva la delazione dell’eredità in favore di tutti i figli in parti uguali, parte attrice agiva in petitio hereditatis per l’attribuzione di 1/3 dell’asse ereditario, con esclusione dallo stesso della T. che non aveva più diritti ereditari essendo divorziata dal de cuius; in subordine agiva per la quota di legittima pari a 2/9 dell’asse, oltre al risarcimento del danno per il mancato godimento dei frutti civili.

Esponeva inoltre che il de cuius aveva, negli anni 1996 , 1997 e 2002 , ceduto parti della quota sociale nella (…) ai figli (…) e (…), con atti da ritenere simulati, in assenza di pagamento del prezzo, e dissimulanti donazioni, da imputare ex art. 737 c.c. o da ridurre per reintegrare la legittima spettante all’attrice; in subordine, per l’ipotesi che il mancato pagamento del prezzo da parte dei convenuti avesse costituito mero inadempimento contrattuale, intimava loro diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. entro giorni 30 dalla notifica dell’atto di citazione.

Premesso di avere instaurato un procedimento (8221/2010) per la liquidazione della quota di (…) SNC per morte del socio, esponeva infine che (…) SNC aveva venduto, in data 16.3.2007, a (…), proprio socio ed amministratore, la proprietà di una porzione di palazzo storico di Vicenza (Palazzo Poiana), con atto che pregiudicava le ragioni creditorie dell’attrice, la quale, pertanto, ne chiedeva la revoca.

I convenuti, costituitisi con il medesimo legale ma con atti separati, chiedevano il rigetto delle domande attoree affermando:

che la BRUTOVSKA svolgeva attività di assistenza e collaborazione domestica presso l’abitazione del de cuius;

che fino al 2008 essi erano ignari dell’esistenza di (…);

che il testamento si riferiva solo ai figli (…) e (…) , istituiti eredi , e alla moglie (…), alla quale il de cuius aveva attribuito un legato di specie, non oggetto di collazione ex art. 737 c.c..

Eccepivano inoltre la prescrizione dell’azione di simulazione delle cessioni di quote societarie e facevano presente che sui beni immobili delle società gravavano numerose ipoteche a favore degli istituti bancari che avevano concesso i mutui per edificarli.

Nel corso della fase istruttoria il precedente Giudice Istruttore con ordinanza del 3.8.2015, rilevato che su parte dei beni oggetto del compendio dividendo risultavano iscritte ipoteche e che, ai sensi dell’art. 113 comma 3 c.c. era necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei creditori ipotecari affinché la divisione potesse essere loro opponibile; ritenuto che, stante la comunanza della causa tra i condividendi e gli ipotecari e/o titolare di diritti sugli immobili indivisi dovesse procedersi alla loro chiamata in giudizio per ordine del giudice ex art. 107 c.p.c., ordinava la chiamata in giudizio dei creditori ipotecari (…) S.P.A e (…) S.P.A, che rimanevano contumaci.

Dopo numerosissimi rinvii su richiesta concorde delle parti per la pendenza di “serie trattative”, ritenuta la necessità di una pronuncia in ordine alle questioni preliminari il precedente giudice istruttore rinviava per la precisazione delle conclusioni, tenutasi avanti alla SEZIONE STRALCIO.

Ritiene il Tribunale che con il testamento del 30.5.1973, il de cuius (…), all’epoca di soli anni 31, nel lasciare i suoi beni (genericamente) ai figli (” Nomino eredi in parti uguali i miei figli “), avesse voluto includere tra i beneficiari della disposizione ereditaria anche quelli eventualmente nati dopo la predisposizione del testamento.

Infatti, laddove il testatore avesse voluto limitare l’operare della disposizione solo ai figli già nati (…) e (…), avrebbe potuto indicare nella scheda testamentaria il loro nominativo ed istituirli , così, nominatim . Infatti il testamento è atto ad efficacia differita nel tempo le cui disposizioni debbono necessariamente applicarsi con riferimento alla data di apertura della successione, ossia in relazione alla situazione di fatto e di diritto esistente alla data della morte.

Al momento della redazione della scheda testamentaria, (…) era giovane (anni 31) e pienamente capace di procreare, per cui certamente non intendeva limitare la nomina ereditaria solo ai figli già nati.

Inoltre, se avesse voluto limitare la successione ai figli di primo letto, avrebbe potuto modificare il testamento una volta saputo del concepimento di (…) o quando aveva intrapreso relazioni sessuali con la (…) (nata nel 1969 e quindi all’epoca sicuramente in età fertile).

In base al medesimo ragionamento deve essere considerata valida la disposizione in favore della moglie, che costituendo un legato, conserva la sua validità anche se i coniugi avevano successivamente divorziato, altrimenti il de cuius , nel tempo intercorso dal divorzio, ben avrebbe potuto modificare il testamento eliminando la previsione in favore dell’ex moglie (…).

Tale previsione è così formulata: “a mia moglie lascio l’appartamento n. 5 in (…) via C. “Condominio (…)” e usufrutto di legge sulla mia restante proprietà”.

La prima parte della disposizione, relativa all’appartamento di Asiago, è un legato, non potendo costituire una institutio ex re certa, ai sensi dell’art. 588 c.c. atteso che non esprime la volontà del testatore di considerare l’oggetto delle disposizioni in favore della signor T. quale quota aritmetica del proprio patrimonio unitariamente considerato, ma la volontà di attribuirle un bene specifico assegnato in modo determinato.

E’ vero che la T. aveva reso dichiarazione di accettazione di eredità insieme ai figli innanzi al notaio (…) in Chiampo il 17.7.2006 , ma costituendosi in causa ha fatto presente che ” l’odierna convenuta – priva di qualsivoglia nozione giuridica – si è affidata al professionista, effettuando puntualmente quanto consigliatole in occasione dell’apertura della successione”.

In ogni caso spetta al Tribunale qualificare le disposizioni testamentarie, se a titolo universale o a titolo particolare, sulla base del criterio di legge offerto dall’art. 588 c.c.

La seconda parte della disposizione a titolo particolare fa riferimento all'”usufrutto di legge sulla mia restante proprietà”, che, come visto, veniva lasciata ai figli in parti uguali.

Ritiene il Collegio che tale riferimento all'”usufrutto di legge” costituisca semplice ricognizione , da parte del testatore, della disciplina di cui agli artt. 324 e 327 c.c. relativa all’usufrutto legale spettante ai genitori o al genitore superstite sui beni dei figli, e pertanto, essendo destinata a cessare al raggiungimento della maggiore età dei figli allora esistenti, non costituisca un legato di usufrutto. Il collegamento con la contingente situazione di minore età dei figli è reso evidente anche dalla successiva previsione del testamento: “Intendo e voglio che l’eredità spettante ai miei figli sia amministrata da mio fratello (…) fino alla maggiore età degli stessi”.

In conclusione, il testamento conserva efficacia in favore della (…) solo quanto al legato dell’appartamento di Asiago, e la convenuta dovrà restituire agli eredi quanto percepito in aggiunta.

Eredi sono i figli, nati e nascituri, in parti uguali.

Ciò posto, (…), riconosciuta figlia postuma di (…) con sentenza passata in giudicato, emessa sulla base di una CTU genetica dalla elevatissima attendibilità scientifica, e nata entro i 300 giorni dalla morte del padre , limite temporale previsto dall’ art. 462 c.c. per la capacità a succedere, in quanto concepita al momento dell’apertura della successione, concorre in parti uguali con i due fratelli unilaterali sull’eredità paterna.

All’attrice spetta pertanto 1/3 dell’asse formato da tutti i beni immobili e mobili, denari e crediti del de cuius escluso l’appartamento di Asiago che, come visto, è oggetto del legato in favore dell’ex moglie (…).

L’attrice ha formulato domanda di accertamento della simulazione degli atti di cessione di quote effettuati da (…) in favore dei figli (…) e (…), ai fini dell’azione di riduzione per reintegrare la propria quota di legittima, facendo rientrare tali quote nell’asse ereditario, o facendole imputare ai coeredi in sede di divisione.

L’eccezione di prescrizione , sollevata dai convenuti in ordine all’azione di simulazione della cessione delle quote sociali, è infondata atteso che la prescrizione dell’azione di riduzione decorre dal giorno dell’apertura della successione, avvenuta in data 29.7.2005 mentre la petitio hereditatis è imprescrittibile salvi gli effetti dell’usucapione con riguardo ai singoli beni ex art. 533 c.c. e l’ordinario regime di prescrizione dei singoli diritti compresi nell’asse ereditario. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22100 del 29/10/2015; Sez. 2, Sentenza n. 22005 del 31/10/2016).

A fronte dell’eccezione di simulazione, sollevata da parte dell’erede che agisce per la riduzione ai fini della reintegrazione della quota di legittima ed è dunque terzo, abilitato a provare anche mediante presunzioni, sarebbe stato onere dei convenuti provare che i prezzi delle cessioni furono effettivamente pagati (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6632 del 24/03/2006;Conf. 7834/2008; 19912/14; 20960/16).

Mentre negli atti del 1996 (doc. 39) e 1997 (doc. 40) si dà atto dell’avvenuto pagamento, pur senza alcuna indicazione del mezzo di pagamento, in quello del 2002 (doc. 41) si scrive che “le somme saranno pagate entro il 31.7.2003”.

In base a presunzioni semplici e all’id quod plerumque accidit, è da ritenere che una cessione da genitore a figlio avvenga a titolo gratuito e dissimuli una donazione, specialmente allorchè i figli sono, come nel caso di specie, giovani e facenti parte della società di famiglia . Invece, nessuna prova di pagamento è stata data dagli onerati, e mentre gli atti del 1996 e 1997 sono scritture private autenticate, prive dei requisiti formali per le donazioni, quello del 2000 è atto pubblico stipulato alla presenza di due testimoni e quindi può ritenersi donazione dissimulata.

Ne consegue che le quote di cui ai primi due atti, donazioni invalide per difetto di forma, vanno considerate parti dell’asse ereditario, quelle di cui all’atto del 2000 sono da considerare oggetto di donazione ai figli (…) e (…), che dovranno imputarle a sé.

La causa va pertanto rimessa in istruttoria per lo svolgimento di CTU sul valore delle quote al momento dell’apertura della successione.

Può, però, già essere accolta l’ azione revocatoria della vendita immobiliare effettuata da (…) SNC a (…) con atto autenticato nelle sottoscrizioni dal notaio (…) di C. in data 16.3.2007 ed in data 18.3.2007, rep.n.(…) (seconda autentica), racc. n.(…), trascritto a Vicenza in data 2 aprile 1007 al n.5458 di Registro Particolare, in quanto effettuata dopo che i convenuti erano stati messi a conoscenza della causa intentata avanti al Tribunale per i Minori per l’accertamento giudiziale della paternità di (…) ( deposito del ricorso 22.8.2006) e pochi giorni prima del conferimento dell’incarico per l’espletamento della CTU . Al momento della vendita sia la società disponente, di cui i convenuti erano soci e amministratori, sia lo (…) acquirente erano pienamente consapevoli di pregiudicare le ragioni creditorie della sorella unilaterale, e pertanto l’atto deve essere dichiarato inefficace nei confronti della stessa ai sensi dell’art. 2901 c.c. per i crediti derivanti dalla sua qualità di figlia di (…).

La causa va pertanto rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per lo svolgimento di CTU sul valore delle quote e per la redazione di un progetto divisionale comprendente tutti i beni relitti dallo (…) ai fini della divisione tra i tre figli in tre parti uguali.

Il regolamento delle spese di lite è rimesso alla sentenza definitiva.

PER QUESTI MOTIVI

non definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il Tribunale così provvede:

1) accerta e dichiara che la minore (…), figlia postuma di (…), è erede rispetto alla successione di (…), cui concorre in parti uguali con i fratelli unilaterali (…) e (…);

2) accerta e dichiara che (…), ex coniuge divorziata di (…), non è sua erede, ma beneficiaria del legato avente ad oggetto il solo “appartamento n. 5 in (…) via C. “Condominio (…)” ed è pertanto tenuta a restituire quanto percepito quale erede senza averne titolo;

3) accerta e dichiara la simulazione degli atti di cessione quote autenticati nelle sottoscrizioni dal notaio (…) di (…) in data (…), rep.n.(…), nonché dal notaio G.G. di (…) in data (…), rep.n.(…), da parte di (…) nei confronti dei figli (…) e (…) ed aventi ad oggetto le quote della società (…) SNC in quanto dissimulanti una donazione nulla per difetto di forma ;

4) accerta e dichiara che il trasferimento delle quote sociali effettuato in data 31.07.2002 per atto pubblico a rogito del notaio (…) di (…) n.(…), è simulato e dissimulante una donazione in favore di (…) e (…);

5) revoca ai sensi e per gli effetti dell’art.2901 c.c. e dichiara inefficace nei confronti delle ragioni creditorie di (…) l’atto di compravendita effettuato da (…) S.n.c. in favore di (…) con atto autenticato nelle sottoscrizioni dal notaio (…) di (…) in data 16.3.2007 ed in data (…), rep. n. (…) (seconda autentica), racc. n.(…), trascritto a Vicenza in data 2 aprile 1007 al n. 5458 di Registro Particolare;

6) dispone la remissione in istruttoria per lo svolgimento di CTU che stimato il valore dell’asse, ivi comprendendo i beni percepiti in eccesso dalla (…) rispetto al legato ricevuto e le quote di cui al capo 3), tenuta presente l’inefficacia della vendita di cui al capo 5), formi uno o più progetti divisionali così da dividere l’eredità di (…) in tre parti uguali per i tre figli;

7) spese al definitivo.

Così deciso in Vicenza l’8 agosto 2019.

Depositata in Cancelleria il 13 agosto 2019.

 

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