Sinistro stradale – Decesso della vittima – Responsabilità civile – Compagnie assicuratrici – Risarcimento del danno iure hereditatis

BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA IMOLA VERONA ROVIGO PADOVA VICENZA TREVISO BELLUNO PORDENONE

UN TUO FAMIGLIARE E’ VITTIMA DI UN INCIDENTE MORTALE?aincmor2

VUOI  IL MEGLIO  E UNA ASSISTENZA ATTENTA E SCRUPOLOSA PER IL TUO RISARCIMENTO COME PARENTE DEL DEFUNTO?

VUOI OTTENERE IL GIUSTO RISARICMENTO E ESSERE INFORMATO COSTANTEMENTE SU COME VA LA PRATICA?

SEI PREOCCUPATO E VUOI UN AVVOCATO TENACE CHE TI SEGUA DALL’INIZIO ALLA FINE?

CHIMA SUBITO E PRENDI APPUNTAMENTO OCN LO STUDIO A BOLOGNA DELL’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI, DOBBIAMO VEDERCI, ESAMINARE LA PRATICA, SE NECESSARIO NOMINARE UN CONSULENTE CHE RISCOSTRUISCA LA DINAMICA, SE NECESSARIO UN MEDICO LEGALE CHE PARTECIPI ALL’AUTOPSIA COME NOSTRO CONSULENTE

adivisionenuova2

DEVI CHIAMARMI SUBITO SOLO INCONTRANDOCI SUBITO E DI PERSONA POSSO PRENDERE L’INCARICO E DEDICARMI A TEMPO PIENO AL TUO CASO, OFFRENDOTI UN SERVIZIO LEGALE DI QUALITA’

CHIAMA QUINDI SUBITO L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838 

Sinistro stradale – Decesso della vittima – Responsabilità civile – Compagnie assicuratrici – Risarcimento del danno iure hereditatis

BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA IMOLA VERONA ROVIGO PADOVA VICENZA TREVISO BELLUNO PORDENONE

le Sezioni Unite rammentano come sia prevalente “l’orientamento, di segno opposto, nel senso del diffalco: le somme liquidate dall’INAIL in favore del danneggiato da sinistro stradale a titolo di rendita vanno detratte, in base al principio indennitario, dall’ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato da parte del terzo responsabile”. Siffatto indirizzo (espresso da Cass. Sez. 3, sent. 15 aprile 1998, n. 3806, Rv. 514496-01; Cass. Sez. 3, sent. 15 luglio 2005, n. 15022, Rv. 584722-01, e ribadito, da ultimo, da Cass. Sez. 3, sent. 5 dicembre 2014, n. 25733, Rv. 633738-01) “si fonda sui seguenti argomenti: il valore capitale della rendita INAIL corrisponde a valore patrimoniale già risarcito, non ulteriormente computabile a favore del danneggiato, onde evitare duplicazioni di risarcimento sia in favore del danneggiato che a carico del responsabile o del suo assicuratore; nelle assicurazioni sociali, quando l’istituto comunica al terzo responsabile che il caso è stato ammesso all’assistenza prevista dalla legge ed agli indennizzi e lo preavverte della volontà di esercitare il diritto di surroga, la certezza e l’automatismo delle successive prestazioni sono elementi sufficienti per integrare i presupposti richiesti dall’alt. 1916 cod. civ. e determinano l’impossibilità, per il terzo responsabile, di opporre eventuali successivi accordi intervenuti con il danneggiato; in caso di esercizio da parte dell’INAIL dell’azione di surroga (che rappresenta una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito del danneggiato) nei confronti del responsabile del danno, il credito del leso si trasferisce all’istituto previdenziale per la quota corrispondente all’indennizzo assicurativo da questo corrisposto, con la conseguenza che l’infortunato perde, entro tale limite, la legittimazione all’azione risarcitoria, conservando il diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa”.
 Orbene, le Sezioni Unite hanno ritenuto preferibile tale indirizzo, sulla base del seguente ragionamento che sebbene riferito alla prestazione indennitaria (e risarcitoria) fruibile dalla stessa vittima del sinistro può estendersi al pregiudizio patrimoniale da “lucro cessante” lamentato – in caso di infortunio mortale – dai suoi familiari, relativamente alle prestazioni contemplate dall’art. 66, comma 1, n. 4, del d.P.R. 30 giugno 1966, n. 1124.
Punto di partenza è la constatazione che in “caso di infortunio sulle vie del lavoro scaturito da un fatto illecito di un terzo estraneo al rapporto giuridico previdenziale, la vittima” (in tale nozione potendosi includere il soggetto infortunato ma anche, nell’ipotesi del suo decesso, i suoi familiari) “può contare su un sistema combinato di tutele, basato sul concorso delle regole della protezione sociale garantita dall’INAIL e di quanto riveniente dalle regole civilistiche in materia di responsabilità”, ricorrendo, così, un “duplice rapporto bilaterale” che “è rappresentato, per un verso, dal welfare garantito dal sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, che dà titolo ad ottenere le prestazioni dell’assicurazione, e, per l’altro verso, dalla relazione creata dal fatto illecito del terzo, permeata dalla disciplina della responsabilità civile”.
Si tratta, peraltro, di stabilire se tale “duplicità” di strumenti di tutela sia in rapporto di complementarietà o di incompatibilità.
Per rispondere a tale interrogativo, osservano le Sezioni unite, appare, innanzitutto, necessario “superare l’inconveniente di una interpretazione «asimmetrica» deH’art. 1223 cod. civ. : una
interpretazione che, quando si tratta di accertare il danno, ritiene che il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto ed immediato”, laddove, invece, “esige al contrario che lo sia, quando passa ad accertare il vantaggio per avventura originato dal medesimo fatto illecito”.
Fatta tale premessa di metodo, il citato arresto delle Sezioni Unite ne ha tratto la conclusione “che, nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la rendita INAIL costituisce una prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione di copertura del pregiudizio (l’inabilità permanente generica, assoluta o parziale, e, a seguito della riforma apportata dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, anche il danno alla salute) occorso al lavoratore in caso di infortunio sulle vie del lavoro”, sicché essa, pur potendo “presentare delle differenze nei valori monetari rispetto al danno civilistico”, comunque “soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo, autore del fatto illecito, al quale sia addebitabile l’infortunio «in itinere» subito dal lavoratore”.
D’altra parte, poi, “l’art. 1916 cod. civ. dispone che l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso il terzo danneggiante” (dettando una previsione che, rammentano le Sezioni Unite, si applica “anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali”), così come l’art. 142 cod. assicurazioni, per parte propria, “stabilisce che, qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l’ente gestore di questa abbia diritto di ottenere direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione”.
Orbene, quantunque tali norme regolino “rapporti intersoggettivi diversi” tra loro, le relative fattispecie sono connotate “da un elemento comune: la successione nel credito risarcitorio dell’assicurato/danneggiato” (o come nel caso che occupa, dei suoi eredi), “la quale attribuisce all’ente gestore dell’assicurazione sociale che abbia indennizzato la vittima” (ovvero, i suoi eredi) “la titolarità della pretesa nei confronti dei distinti soggetti obbligati, al fine di ottenere il rimborso tanto dei ratei già versati quanto del valore capitalizzato delle prestazioni future”. Orbene, siffatto fenomeno successorio, esaminato dal punto di vista del danneggiato, “impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l’intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito”, sicché “le somme che il danneggiato si sia visto liquidare dall’INAIL a titolo di rendita per l’inabilità permanente vanno detratte dall’ammontare dovuto, allo stesso titolo, dal responsabile al predetto danneggiato”. Infatti, per un verso, “mancando tale detrazione, il danneggiato verrebbe a conseguire un importo maggiore di quello a cui ha diritto”; per altro verso, poi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni si pone come “espressione del «favor» che la Costituzione e il legislatore hanno inteso accordare al lavoratore con l’addossare in ogni caso all’istituto le prestazioni previdenziali, le quali assumono perciò carattere di anticipazione rispetto all’assolvimento dell’obbligo a carico del responsabile (Corte cost., sentenza n. 134 del 1971)”. Nondimeno, proprio perché l’indennità mantenga tale funzione (solo) di “anticipo” del futuro – eventuale – risarcimento, si palesa come necessario che “l’intervento del sistema di sicurezza sociale attraverso l’erogazione della prestazione assicurativa” non consenta “al lavoratore di reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto”, permettendogli, “invece, di agire nei confronti del terzo, cui è addebitabile l’infortunio «in itinere», per ottenere la differenza tra il danno subito e quello indennizzato, allo stesso titolo, dall’INAIL”; di qui, pertanto, la perdita della “legittimazione all’azione risarcitoria per la quota corrispondente all’indennizzo assicurativo riscosso” (o riconosciuto in suo favore), ed il mantenimento, invece, del “diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa”(cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 12566 del 2018 cit.; su quest’ultimo aspetto anche Cass., Sez. 3, ord. 23 novembre 2017, n. 27869, Rv. 646646-01).
7.1.3. Da questi principi deriva la non fondatezza, come detto, dei motivi primo e secondo del ricorso principale.
Invero, anche la rendita vitalizia in favore del coniuge superstite del lavoratore vittima di un infortunio “in itinere”, così come quella temporanea liquidata ai figli dello stesso, assolve ad una funzione di “anticipo” del ristoro del danno da perdita degli apporti economici garantiti dal loro familiare. Di conseguenze, nel caso di specie, poiché i ricorrenti riferiscono di aver ricevuto dall’INAIL la somma di € 375.338,22 essi non hanno diritto a pretendere le somme ulteriori indicate (€ 329.627,00, ovvero, € 263.701,66).
Né in senso contrario più richiamarsi – come hanno fatto, invece, i ricorrenti nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. – l’arresto reso, sempre dalle Sezioni Unite di questa Corte, in relazione alla non operatività della “compensatio lucri cum damno” quanto alla pensione di reversibilità, giacché si tratta di eccezione che trova la sua ragion d’essere nella peculiarità di tale provvidenza, che realizza una “tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito del terzo” (Cass. Sez. Un., sent. 22 maggio 2018, n. 12564, Rv. 648647-01).
D’altra parte, non fondata è anche la pretesa (oggetto, in particolare, del secondo motivo di ricorso) di circoscrivere l’operatività della “compensano” nei limiti della somma oggetto di transazione tra INAIL e GBS.
Difatti, al netto del rilievo circa la (evidente) estraneità dei ricorrenti a tale contratto, siffatta pretesa non risulta in linea con quello che è il loro “diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa”, giacché l’accoglimento di detta pretesa varrebbe ad assicurare ai medesimi quel “risarcimento ultracompensativo” che – pur nell’ambito di una concezione ormai “polifunzionale” del sistema della responsabilità civile – risulta ammissibile solo in presenza di un’espressa previsione di legge, anche al fine di escludere attribuzioni patrimoniali non sorrette da una adeguata “causa adquirendi” (cfr., in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 5 luglio 2017, n. 16601).
Sinistro stradale – Decesso della vittima – Responsabilità civile – Compagnie assicuratrici – Risarcimento del danno iure hereditatis

BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA IMOLA VERONA ROVIGO PADOVA VICENZA TREVISO BELLUNO PORDENONE

Risarcimento per incidente stradale: assistenza
incidente-mortale-danno-famigliari
Il nostro studio legale a BOLOGNA  fornisce consulenze specialistiche per le richieste di risarcimento … Risarcimento per incidenti stradali e responsabilità mediche.



Avvocati e studi legali per sinistri, risarcimento danni ed infortunistica stradale a Milano. Trova esperti legali in linea con le tue esigenze.

DEVI CHIAMARMI SUBITO SOLO INCONTRANDOCI SUBITO E DI PERSONA POSSO PRENDERE L’INCARICO E DEDICARMI A TEMPO PIENO AL TUO CASO, OFFRENDOTI UN SERVIZIO LEGALE DI QUALITA’
CHIAMA QUINDI SUBITO L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838 



Subire un sinistro con lesioni personali di grave entità significa spesso veder cambiare in negativo la propria vita in tutti i suoi aspetti, la propria salute, la propria vita di relazione, la propria attività, le prospettive e i sogni per il proprio futuro; in questi casi o in caso di sinistri con vittime mortali le conseguenze sono talmente gravi da sconvolgere la vita anche dei familiari.

Oltre a procurare un dolore immenso, causano ulteriori danni in termini di lungaggini burocratiche relative ai procedimenti di rimborso da parte delle assicurazioni.




INCIDENTE MORTALE ,FERITI AUTOSTRADA
INCIDENTE MORTALE ,FERITI AUTOSTRADA

VITTIMA DI INCIDENTE MORTALE BOLOGNA TREVISO PADOVA ROVIGO BELLUNO VICENZA RAVENNA FORLI CESENA RIMINI LUGO FAENZA CHIAMA SUBITO 051 6447838

INCIDENT EMROTALE RISARICMENTO BOLOGNA VICENZA RAVENNA FORLI CESENA
INCIDENT EMROTALE RISARICMENTO BOLOGNA VICENZA RAVENNA FORLI CESENA

Sinistro stradale – Decesso della vittima – Responsabilità civile – Compagnie assicuratrici – Risarcimento del danno iure hereditatis – Voci di danno – Danno tanatologico – Irrisarcibilità – Nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo dalle lesioni riportate

incidente-grave-danno-risarcimento-
INCIDENTI GRAVI E MORTALI

Subire un sinistro con lesioni personali di grave entità

 

aincmor2

significa spesso veder cambiare in negativo la propria vita in tutti i suoi aspetti, la propria salute, la propria vita di relazione, la propria attività, le prospettive e i sogni per il proprio futuro; in questi casi o in caso di sinistri con vittime mortali le conseguenze sono talmente gravi da sconvolgere la vita anche dei familiari.

Oltre a procurare un dolore immenso, causano ulteriori danni in termini di lungaggini burocratiche relative ai procedimenti di rimborso da parte delle assicurazioni.

incidente-grave-danno

Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005,

n. 209, articolo 141, dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest’ultimo ma non anche le concrete modalita’ dell’incidente allo scopo di individuare la responsabilita’ dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all’articolo 141 cit.” (cosi’ anche Cass. n. 10410/16). Piuttosto, va affermato che, in ossequio al disposto dell’articolo 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 141, per il risarcimento del danno, non solo provare quest’ultimo, ma anche fornire la prova dell’effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalita’ tra l’incidente ed i danni da risarcire. Dato cio’, il motivo e’ infondato quanto alla dedotta violazione dell’articolo 141 del decreto legislativo n. 209/2005 e dell’articolo 2697 cod. civ., in riferimento alla regola di riparto dell’onere probatorio contemplata dallo stesso articolo 141 cit..

Non si intende qui smentire il precedente di questa Corte n. 16181/2015 col quale si e’ affermato che “Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 141, dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest’ultimo ma non anche le concrete modalita’ dell’incidente allo scopo di individuare la responsabilita’ dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all’articolo 141 cit.” (cosi’ anche Cass. n. 10410/16).

Piuttosto, va affermato che, in ossequio al disposto dell’articolo 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 141, per il risarcimento del danno, non solo provare quest’ultimo, ma anche fornire la prova dell’effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalita’ tra l’incidente ed i danni da risarcire.

Questa regola di riparto dell’onere probatorio e’ stata seguita dal giudice di merito, che ha rigettato la domanda risarcitoria perche’ ha ritenuto mancante la prova, non della dinamica del sinistro al fine di individuare la responsabilita’ del conducente (come sostenuto col ricorso), bensi’ del fatto che esso si fosse verificato e che le lesioni riportate dalla minore fossero effettivamente riconducibili ad un incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta in quanto trasportata.

RISARCIMENTO DEL DANNO

Originally posted 2021-04-13 09:21:07.

Shares
Studio Legale Bologna - AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838