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BUDRIO SAN PIETRO IN CASALE PIANORO MINERBIO  PORRETTA separazione divorzio e affidamento figli minorenni

CHIAMA PRENDI UN APPUNTAMENTO PARLIAMO DEL TUO CASO NON ESSERE FRETTOLOSO

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VUOI RISOLVERE E IN FRETTA?

VUOI DISCUTERE A FONDO DEL TUO CASO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO?

VUOI CAPIRE DETTAGLIATAMENTE QUAI SONO I TUOI DIRITTI E I TUOI DOVERI?

DICEVANO GLI ANZIANI “LA GATTA CON LA FRETTA FA I GATTINI CIECHILA SEPARAZIONE E UN PASSO GRAVOSO PARLIAMONE PER FARE LE GIUSTE MOSSE

SEPARAZIONE A BOLOGNA VUOI SAPERE TUTTO MA PROPRIO TUTTO SULLA SEPARAZIONE?

https://avvocatiabologna.it/separazione-da-marito-bologna/

  • La Legge sull’Affidamento Condiviso (legge 8 febbraio 2006, n. 54) operando un ribaltamento assoluto, a centottanta gradi, ha ritrascritto totalmente la normativa dell’affidamento dei figli.
  • Per i figli minorenni, l’ordinamento giuridico prevede l’istituto dell’affido condiviso dei minori, a decorrere dalla Legge 54/2006, fino a giungere alla recentissima Legge 28 dicembre 2013 n. 154, entrata in vigore il 7 febbraio 2014, che stabilisce quale principio fondamentale, l’affidamento condiviso del minori ad entrambi i genitori, con pari responsabilità genitoriale.

 

  • CHIAMA SOLO DI PERSONA POSSIAMO DISCUTERE  LA TUA POSIZIONE IN MODO APPROFONDITO.  LA TUA POSIZIONE E’ UNA COSA MOLTO SERIA E DELICATA

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  1. BUDRIO SAN PIETRO IN CASALE PIANORO MINERBIO  PORRETTA separazione divorzio
  2. BUDRIO SAN PIETRO IN CASALE PIANORO MINERBIO  PORRETTA separazione divorzio
  3. Mentre la passata disciplina era incentrata suiBUDRIO SAN PIETRO IN CASALE PIANORO MINERBIO  PORRETTA separazione divorzio diritti dei genitori (dove al termine della procedura di separazione o di divorzio vi era un genitore vincente a cui venivano affidati i figli minori e un genBUDRIO SAN PIETRO IN CASALE PIANORO MINERBIO  PORRETTA separazione divorzioitore perdente, a cui restava un ruolo marginale nella crescita del figlio minore), l’attuale normativa ruota intorno al diritto del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, e così di ricevere cura, educazione e istruzione da parte di entrambi
  4. Salvo casi eccezionali, viene ormai considerato di prioritaria importanza, da parte del nostro legislatore, il rapporto con entrambi i genitori. Lo si nota dalle modifiche che la recente disciplina ha apportato al codice civile. Il giudice deve adesso valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (art. 155 c.c.).
  5. Anche in caso di acuta conflittualità tra i genitori non può escludersi a priori l’applicazione del nuovo istituto dell’affidamento condiviso.

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  6. Un avvocato in diritto di famiglia deve comunicare al proprio Cliente che l’attuale normativa rende prioritaria la scelta verso la condivisione dell’affidamento tra entrambi i genitori
  7. .
    La nuova legge del 2006 sulla bigenitorialita’ oltre al recepire il principio giuridico di alta civiltà del “diritto alla bigenitorialità” (Regolamento CE n.2210/2003), enfatizzando la parificazione delle responsabilità genitoriali, contrappone alla cultura del conflitto quella della mediazione, e realizza il diritto-dovere costituzionale (art. 30 Cost. – art. 147 c.c.) di mantenere, istruire ed educare i figli.
  8. il Giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, e solo residualmente, ad uno solo di essi (affidamento esclusivo); questa ultima scelta rimane relegata alla sola tassativa ipotesi che l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del minore (art. 155-bis 1°comma C.C.).
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PENSI CHE SEPARARSI SIA FACILE COME SPOSARSI ? NON CREDO PROPRIO
CREDI  FORSE CHE SEPARARSI SIA UNA COSA FACILE? NEANCHE PER IDEA !!
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SEPARARSI E AVERE ATTENZIONE PER I FIGLI, AVVOCATO A BOLOGNA STUDIO LEGALE ESPERTO DIVISIONE CONIUGI SEPARAZIONE E DIVORZIO MARITO  E MOGLIE, CON ATTENZIONE ALLA SOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AI FIGLI MINORI.
Magari hai davvero bisogno di divorziare, capire come gestire i figli e andare avanti con la tua vita.  Un divorzio non è mai facile, ma se sei davvero insoddisfatta della vita che hai con tuo marito, so tratta di uno stress che vale la pena affrontare per voltare pagina. Anche se non è escluso che le cause della tua infelicità possano essere altre. L’amore spesso non dura per sempre, nella “vita” di una coppia i sentimenti possono cambiare, nonostante questo il rapporto in genere rimane forte, solido, i motivi possono essere mille, non stò ad elencarli.
BUDRIO SAN PIETRO IN CASALE PIANORO MINERBIO  PORRETTA separazione divorzio e affidamento figli minorenni
Amore, passione, desiderio, complicità: tutte caratteristiche che entrambi i sessi ricercano per vivere una relazione che sia l’esatto compimento di ciò che ogni essere umano ha la necessità di avere. Ma è sempre bene tenere presente che una storia sana è caratterizzata dalla reciprocità
A volte, le persone con cui stiamo possono farci sentire ancora peggio. Ma è anche vero, per quanto sia dura da accettare, che nessuno al di fuori di noi stessi è responsabile di come ci sentiamo dentro di noi. A volte finiamo in un tunnel da cui non riusciamo ad uscire e non sappiamo il perché, sembra davvero non esserci alcuna ragione. E quando cerchiamo di capire quali sono le cause del nostro disagio, finiamo spesso per dare la colpa alla persona che ci è più vicina, anche se la amiamo, e anche non ne ha nessuna colpa. A volte la vita è dura, e molto.

Diritto di famiglia

Da oltre 20 anni seguo le vicende patologiche legate alla famiglia ed al suo patrimonio: diritti e doveri dei coniugi, separazioni, divorzi, divisioni patrimoniali, decisioni che riguardano i figli e gli incapaci. L’affidamento dei figli è spesso motivo di dissidi familiari e contrapposizioni: è necessario tenerlo presente quando si approccia questa materia; ho cercato, nelle mie numerose esperienze, di lavorare in sinergia con psicologi e neuropsichiatri infantili che potessero supportarmi in una materia così delicata al fine di proporre e raggiungere la migliore soluzione. Nella mia carriera professionale mi sono occupato  di diritto di famiglia. Mi sono confrontato con separazioni consensuali, negoziazioni assistite, unioni civili, affidamento di minori nati da convivenze more uxorio e separazioni giudiziali. Queste ultime spesso hanno avuto dei risvolti penali in seguito a sottrazioni di minori, maltrattamenti in famiglia e/o omessa corresponsione degli alimenti.

Assistendo i miei clienti anche nella fase successiva alla separazione e/o divorzio ho maturato esperienza in ambito del recupero credito e delle esecuzioni (pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi).

Ho seguito divorzi di ogni tipo, a partire dalle coppie con figli che non riescono più a convivere, fino ad arrivare ai casi più complessi di tradimento e di violenza familiare. La fine del rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento dei figli e le questioni patrimoniali. Fornisco sia assistenza per il divorzio congiunto che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso.

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FAMIGLIA AVVOCATO ESPERTO

Offro assistenza qualificata nella gestione di tutte le vicende connesse alla crisi familiare, dalla regolamentazione – congiunta o contenziosa – dei rapporti patrimoniali tra le parti, all’individuazione e pianificazione del miglior regime di affidamento e collocamento dei figli, a tutela del principio di bigenitorialità e del superiore interesse dei minori.

Mi occupo da tantissimi anni di separazioni, divorzi, convivenze more uxorio, unioni civili, filiazione

Separazione

Ho seguito moltissime separazioni – consensuali e giudiziali – di coppie con figli e senza, sempre cercando di trovare una composizione delle diverse istanze, utilizzando strumenti alternativi alla causa, lasciata come eventualità nell’impossibilità di trovare un accordo soddisfacente. Cerco di ascoltare e guidare nel percorso giudiziario le persone che a me si rivolgono con attenzione al vissuto di ciascuno.

 
  • Ricorda che il divorzio è una decisione importante dal punto di vista mentale, emotivo ed economico. Devi essere disposta a spezzare un forte legame emotivo con il tuo partner, quindi la tua decisione deve essere chiara e razionale.
  • Chiediti: “Cosa cerco chiedendo il divorzio?”. Qualsiasi risposta che non sia semplicemente “la fine del matrimonio” indica che non sei pronta a divorziare. Il divorzio non aiuta a farsi giustizia o a far cambiare il cuore delle persone. Non può far altro che mettere termine al matrimonio e alla relazione con tuo marito.
    • “Non essere gelosa se vedi il tuo ex con un’altra… la mamma ci ha insegnato che devi dare i giocattoli usati ai meno fortunati.”
    • MARILYN MONROE


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    • “Trova qualcuno che ti faccia dimenticare il tuo passato, la tristezza. Trova qualcuno che ti cambi la vita, che la renda migliore, che sostituisca e riempia il vuoto di chi se n’è andato. Trova qualcuno per cui valga la pena sorridere.”
    • MARILYN MONROE



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    • “Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quello di una carrozza del metrò.”
    • MARILYN MONROE



    • “Io voglio invecchiare senza lifting facciali. Io voglio avere il coraggio di essereleale al viso che mi sono creata.”
    • MARILYN MONROE
Ricorda che minacciare continuamente il divorzio può farti perdere credibilità ai tuoi stessi occhi e a quelli del tuo partner.
Quindi, se vuoi davvero divorziare dovrai dirlo a tuo marito in modo chiaro e appropriato. Perché, parliamoci chiaro: non si esce mai indenni da un divorzio. 
Ci sono ferite che rimangono lì, impresse tra le pieghe della nostra anima.
 
SEPARARSI NON E’ FACILE MA IO TI ASCOLTERO’ E TI INDICHERO ‘LA GIUSTA VIA 
EVITARE I LITIGI E TROVARE LA SOLUZIONE SI PUO?[wpforms id=”14234″ title=”true” description=”true”]

– Addebito – Violazione dell’obbligo di fedeltà – Necessità della prova della crisi coniugale conseguente – Sussiste (Cc, articoli 143, 151 e 154)

La violazione degli obblighi matrimoniali non rileva ai fini dell’addebito se non abbia dato causa all’intollerabilità della convivenza. Pertanto, la dichiarazione di addebito nella separazione, anche in ordine alla violazione dell’obbligo di fedeltà, richiede la prova che l’irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento consapevole e volontario del coniuge, e che sussista un preciso nesso di causalità tra tale comportamento e l’intollerabilità della convivenza: il mancato raggiungimento della prova che tale comportamento sia causa efficiente dell’intollerabilità esclude dunque la pronuncia di addebito.

di attribuirla quale elemento dell’assegno di mantenimento – Esclusione (Cc, articoli 143, 155 e 156)

In assenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa familiare, sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a uno solo di essi, non autorizzandolo neppure l’art. 156 del Cc, che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento. In mancanza di una normativa speciale in tema di separazione, la casa familiare in comproprietà è soggetta, infatti, alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l’uso e la divisione.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 22 luglio 2007 n. 16398 – Pres. Morelli; Rel. Felicetti; Pm (conf.) Ciccolo; Ric. Bertaina; Controric. Scagnetto

– Assegnazione della casa familiare – Presupposti – Convivenza del coniuge con figlio maggiorenne – Necessità che sia la stessa casa dove viveva la famiglia quando era unita – Sussiste (Cc, articolo 155)

Al fine dell’assegnazione a uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare, nella quale questi abiti con un figlio maggiorenne, occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia allorchè essa era unita e, inoltre, che il figlio convivente versi, senza colpa, in condizione di non autosufficienza economica. In particolare, l’assegnazione della casa familiare, prevista dall’articolo 155, comma 4, del Cc, rispondendo all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza del 4 luglio 2011 n. 14553 – Pres. Luccioli; Rel. Didone; Pm (diff.) Lettieri; Ric. Iannì; Int. Surace

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 11 agosto 2011 n. 17193 – Pres. Luccioli; Rel. Dogliotti; Pm (diff.) Russo

In tema di separazione personale dei coniugi, l’abbandono della casa familiare, che di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, non concreta tale violazione se si provi, e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, e in conseguenza di tale fatto.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 3 agosto 2007 n. 17056 – Pres. Luccioli; Rel. Bonomo; Pm (conf.) Schiavon; Ric. Marzocchi; Controric Marchi

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– Allontanamento unilaterale dalla residenza familiare – Violazione degli obblighi matrimoniali – Sussiste – Limiti (Cc articoli 143, 144,146 e 151)

L’allontanamento dalla residenza familiare che, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell’altro coniuge, confermato dal rifiuto di tornarvi, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza; ciò a meno che non risulti o che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, nel qual caso l’onere probatorio incombe a chi ha posto in essere l’abbandono, ovvero che il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata e in conseguenza di tale fatto.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 18 giugno 2008 n. 16575 – Pres. Luccioli; Rel. Giancola; Pm (conf.) Caliendo

– Assegnazione della casa familiare – Assenza di figli – Possibilità del giudice

– Assegno di mantenimento – Figlio maggiorenne convivente con il coniuge separato – Spettanza – Fino al conseguimento dello status di autosufficienza economica – Sussiste (Cc, articolo 155)

Il fondamento del diritto del coniuge separato a percepire l’assegno di cui all’articolo 155 del Cc, risiede, oltre che nell’elemento oggettivo della convivenza con il figlio maggiorenne (che lascia presumere il perdurare dell’onere del mantenimento), nel dovere di assicurare un’istruzione e una formazione professionale rapportate alle capacità della prole (oltreché alle condizioni economiche e sociali dei genitori), onde consentire alla stessa di acquisire una propria indipendenza economica. Tale dovere cessa all’atto del conseguimento, da parte del figlio, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, quale che sia, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, restando attribuita al giudice di merito ogni valutazione in ordine all’eventuale esiguità del reddito percepito, al fine di escludere la cessazione dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore non affidatario.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 21 gennaio 2011 n. 1476 – Pres. Luccioli; Rel. Mercolino; Pm (conf.) Russo

BUDRIO SAN PIETRO IN CASALE PIANORO MINERBIO  PORRETTA separazione divorzio e affidamento figli minorenni SEPARARSI E AVERE ATTENZIONE PER I FIGLI, AVVOCATO A BOLOGNA STUDIO LEGALE ESPERTO DIVISIONE CONIUGI SEPARAZIONE E DIVORZIO MARITO  E MOGLIE, CON ATTENZIONE ALLA SOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AI FIGLI MINORI.

BUDRIO SAN PIETRO IN CASALE PIANORO MINERBIO  PORRETTA separazione divorzio e affidamento figli minorenni SEPARARSI E AVERE ATTENZIONE PER I FIGLI, AVVOCATO A BOLOGNA STUDIO LEGALE ESPERTO DIVISIONE CONIUGI SEPARAZIONE E DIVORZIO MARITO  E MOGLIE, CON ATTENZIONE ALLA SOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AI FIGLI MINORI.


separazione divorzio
1)PENSARE ANCHE ALLE ESIGENZE DELL’ALTRO
  • 2) PENSARE MOLTO AI FIGLI E NON LITIGARE DAVANTI A LORO
  • 3)CONSIDERARE I COSTI DI DUE CASE, DOPPIE BOLLETTE ECC ECC
  • 5 errori che commetti quando  affrontiamo la separazione
 
  • NON SI VALUTA BENE LA SITUAZIONE
 
  • NON SI VALUTA A SUFFICIENZA LA POSSIBILITA’ DI UNA SEPARAZIONE CONSENSUALE  BUDRIO SAN PIETRO IN CASALE PIANORO MINERBIO  PORRETTA separazione divorzio
 
  • NON SI CHIEDE NEL MODO GIUSTO
 
  • SI VUOLE TUTTO E SUBITO
 
  • SI SMETTE DI PENSARE ALLA FAMIGLIA
SEPARAZIONI AVVOCATO IN BOLOGNA
 avvocato separazioni in Bologna Spieghera’ in modo chiaro ai propri assistiti la differenza tra separazione di tipo giudiziale e separazione consensuale, oltre che tra divorzio congiunto e divorzio contenzioso, e consiglieranno la strada più opportuna da percorrere.
Oggi la separazione può essere dichiarata per cause oggettive, indipendentemente dalla colpa di uno dei due coniugi.
  • Negli ultimi anni la normativa in materia di separazione e divorzio è cambiata nell’ottica della semplificazione delle procedure e della possibilità di rendere più marginale il coinvolgimento del Tribunale, ma questo è stato possibile solo riconoscendo un ruolo più attivo e consapevole sia ai coniugi che ai professionisti che li assistono.
  • Essere soli nel momento in cui si deve affrontare la rottura e la riorganizzzione della propria vita non è semplice, ed è giusto pretendere di intervenire attivamente nelle scelte e nelle decisioni che riguardano il proprio futuro.
  • Considerata la delicatezza della materia l’Avvocato avvocato separazioni in Bologna Sergio Armaroli all’inizio dell’assistenza legale procede sempre con una trattativa con la controparte e con un tentativo di conciliazione per raggiungere un accordo al fine di evitare una causa.
  • All’occorrenza  avvocato separazioni in Bologna Sergio Armaroli è disponibile a fissare un incontro tra le parti in conflitto presso il proprio studio legale con lo scopo di trovare un dialogo ed una soluzione al problema famigliare.
  • In mancanza di conciliazione avvocato separazioni in Bologna Sergio Armaroli è pronto ad assistere il cliente che per tutelare i propri diritti intende intraprendere una causa nelle sedi giudiziarie.
  • Per questo, la legge 162/14 ( di conversione del decreto legge 132/2014) ha previsto l’istituto della Negoziazione assistita per le procedure di separazione, divorzi o di modifica delle condizioni di separazione e divorzio già in precedenza concordate.
  • Avvocato divorzio breve
Nel 2015 è stato introdotto nell’ordinamento italiano il cosiddetto divorzio breve, una riforma della procedura di divorzio che ha reso più snella e veloce la separazione giuridica dei coniugi. La nuova legge ha introdotto diverse novità su:
tempistica
comunione dei beni
situazione dei figli
  1. Le novita’ del divorzio breve avvocato separazioni in Bologna Sergio Armaroli
  2. Fino al 2015, per ottenere la cessazione dei diritti civili del matrimonio poteva essere richiesto solamente dopo tre anni di separazione personale dei due coniugi: con il divorzio breve il termine è sceso a dodici mesi per la separazione giudiziale e addirittura sei mesi in caso di separazione consensuale. La tempistica non varia a seconda della presenza o meno di figli.
  3. Importante novita’ novità riguarda la comunione dei beni che, con il divorzio breve, viene meno quando il giudice autorizza i coniugi a vivere separati; prima decadeva solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
  4. Il divorzio rappresenta invece un passo ulteriore, alla cui proposizione si addiviene solo una volta pronunciata la separazione, decorsi tre anni dall’udienza presidenziale (ossia la prima udienza utile del procedimento di separazione in cui viene tentata la conciliazione dei coniugi dal Presidente del Tribunale o dal Presidente della relativa Sezione).
  5. Il nostro Studio Legale è pronto ad assistervi in questa delicata materia, mediante un aiuto prima di tutto umano, con l’attenzione vigile all’aspetto psicologico ed umano dell’assistito, nonché mettendo a disposizione dell’assistito tutta la professionalità 
 
Il fenomeno delle separazioni e dei divorzi è in progressivo aumento e, nella maggior parte dei casi, coloro che ci rimettono maggiormente sono i figli.
In un contesto legislativo e giurisprudenziale in continua evoluzione, quale è quello del diritto di famiglia, lo Studio dell’Avvocato separazioni in Bologna  offre la necessaria assistenza e consulenza ai coniugi ai fini di addivenire ad una separazione ed a un divorzio che garantiscano al meglio il soddisfacimento dei propri diritti.
Con la separazione vengono regolati i rapporti di carattere personale e patrimoniale che coinvolgono i coniugi. Punti focali sono quelli che concernono il regime di affidamento dei figli e l’entità dell’assegno di mantenimento ma sarà inoltre necessario definire anche ulteriori questioni patrimoniali quali l’assegnazione della casa coniugale e l’eventuale divisione dei beni in comune.
BUDRIO SAN PIETRO IN CASALE PIANORO MINERBIO  PORRETTA separazione divorzio e affidamento figli minorenni
PENSI CHE SEPARASI SIA FACILE COME SPOSARSI ? NON CREDO PROPRIO
Una crisi coniugale, una separazione o un divorzio sono sempre molto dolorosi da affrontare. Una situazione spesso aggravata (se possibile) dal non sapere cosa ci aspetta o cosa attenderci dal giudizio di separazione, per non parlare di pretese o minacce (spesso ingiustificate) che l’altro coniuge fa per intimorire. Affermazioni come “non ti concedo la separazione” oppure “ti tolgo i figli” sono un corredo frequente alle rotture matrimoniali. Queste minacce sono del tutto prive di ogni fondamento: armi spuntate che però possono generare una comprensibile sofferenza. Per questo è utile chiarire alcuni punti sulla separazione e sul divorzio
La figura del matrimonialista riguarda un avvocato completo che sia in grado di affrontare le diverse emergenze del complesso mondo della famiglia e dei minori.
La figura dell’avvocato matrimonialista non si realizza tramite una specializzazione formale ma è frutto di una certa esperienza che prevale nel ramo del diritto di famiglia e matrimoniale. Per questo motivo è bene che l’avvocato abbia avuto un percorso professionale e formativo rilevante.
avvocato separazioni in Bologna La mia attività presta la massima attenzione ad ogni questione di carattere patrimoniale/personale relativa a:
  • La separazione e il divorzio possono essere consensuali o giudiziali, a seconda che i coniugi trovino o meno un accordo sulle condizioni, aventi ad oggetto, in particolare, l’affidamento dei figli ed il loro mantenimento, l’assegnazione della casa familiare e l’eventuale diritto al mantenimento del coniuge economicamente più debole.
  • Le controversie di diritto di famiglia costituiscono materia particolarmente delicata, poiché strettamente connesse agli aspetti più importanti della vita di ciascun individuo e, pertanto, devono essere trattate da professionisti altamente specializzati.
  • Cosa si deve fare per separarsi?
  • Prima di parlare della separazione legale, che è la vera e propria separazione, ritengo doveroso ricordare che, nella prassi, si assiste spesso anche alla cosìddetta “separazione di fatto”, ovvero il materiale allontamento tra i coniugi, senza però che intervenga alcun provvedimento ufficiale da parte del Tribunale.
    E’ bene ricordare però che la separazione di fatto non ha alcun effetto giuridico, ed i due coniugi saranno in tutto e per tutto ritenuti coniugati in bonis.
    Per separarsi legalmente, bisogna farsi assistere da un avvocato.
    In genere, ci si può rivolgere assieme ad uno stesso avvocato, chiedendogli di essere assistiti congiuntamente, oppure, ci si può rivolgere separatamente ciascuno ad un proprio avvocato di fiducia, al quale conferire mandato per essere assistiti nella separazione. In questo secondo caso, sarano i due avvocati a mettersi in contatto e a farsi porta voce delle richieste ciascuno del proprio cliente, al fine di discutere e concordare le condizioni di separazione.
  • abitazione familiare avvocato separazioni in Bologna ;
  • contratto di locazione avvocato separazioni in Bologna;
  • contratto di mutuo ipotecario avvocato separazioni in Bologna;
  • prestiti (ivi comprese fideiussioni concesse in favore dell’altro coniuge) avvocato separazioni in Bologna;
  • acquisti compiuti durante la convivenza avvocato separazioni in Bologna;
  • assegno di mantenimento avvocato separazioni in Bologna;
  • elargizioni effettuate da uno dei conviventi a favore dell’altro avvocato separazioni in Bologna;
  • rapporto di lavoro nell’impresa familiare avvocato separazioni in Bologna;
  • avvocato separazioni in Bologna tutela ed affidamento dei figli:
  • con chi vive il minore
  • quanto tempo il minore trascorrerà con ciascun genitore;
  • quali accordi dovranno essere presi per occasioni speciali, per es. compleanni e festività;
  • mantenimento del minore
  • trasferimento   del minore
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Competenze specifiche in diritto di famiglia

  1. avvocato separazioni in Bologna Sergio Armaroli si dedica con particolare competenza è quello del diritto di famiglia, ove viene offerta assistenza legale in materia di:
  2. raggiungimento di accordi di separazione o divorzio (cd. separazione o divorzio consensuale)
  3. separazione o divorzio giudiziale avvocato separazioni in Bologna Sergio Armaroli
  4. assegnazione della casa familiare avvocato separazioni in Bologna Sergio Armaroli
  5. affidamento dei figli minori avvocato separazioni in Bologna Sergio Armaroli
  6. modifica delle condizioni di separazione/divorzio avvocato separazioni in Bologna Sergio Armaroli
  7. scelta tra regime di comunione o separazione legale dei beni tra i coniugi avvocato separazioni in Bologna Sergio Armaroli
  8. stipula di contratti di convivenza e tutela dei diritti della coppia in assenza di matrimonio
  9. Mantenimento figli: niente condizionale per chi non versa tutto
  10. Senza integrale versamento dell’assegno di mantenimento niente condizionale se non si deduce che ci si trova nella assoluta impossibilità di adempiere.
 
MANCATO VERSAMENTO ALIMENTI-BUDRIO SAN PIETRO IN CASALE PIANORO MINERBIO  PORRETTA separazione divorzio
Il Giudice non è tenuto a verificare se il mancato versamento dell’assegno di mantenimento dipende da impossibilità assoluta di corrispondere le somme dovute: questa circostanza infatti va dedotta dall’imputato che deve altresì fornire adeguata prova al riguardo.
La Cassazione affronta il delicato tema del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, previsto e punito dall’art. 570 c.p. risolvendo la questione relativa alla sussistenza, in capo al Giudice, di un obbligo di verifica sulle condizioni economiche del reo e sulla possibilità di adempiere all’obbligo di mantenimento quando la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento integrale di ogni somma dovuta.
 
  • Quando si seglie la separazione marito moglie è un momento importante nella vita di una persona.
  • Divorzi
  • Separazioni
  • Accordi di Convivenza
  • Adozioni
  • Modifiche di condizioni di Separazione
  • Modifiche di condizioni di Divorzio
Il Cliente è il centro di ogni processo decisionale per il quale vengono individuate le soluzioni su misura più idonee alla risoluzione della vertenza.

Miglior avvocato per divorzio Bologna, miglior avvocato per separazione Bologna, miglior avvocato divorzista Bologna, avvocato specializzato separazioni Bologna, avvocato specializzato divorzi bologna
Comunque sia vissuta:  o come una liberazione, come un dramma o come un semplice accordo tra adulti consenzienti, rappresenta una delicata fase della coppia in cui i sentimenti di rabbia e rancore potrebbero prendere il sopravvento a far perdere lucidità.
Molte coppie chiedono consulenza ad un Avvocato Divorzista – Matrimonialista, per porre fine al proprio matrimonio.
Altre coppie si rivolgono ad un Avvocato Divorzista Matrimonialista per consultarsi e avere conoscenza dei propri diritti ed i diritti che derivano dal matrimonio o nei casi di ipotetiche e future cessazioni dei rapporti matrimoniali.
Nel diritto di famiglia, degli adempimenti delle pratiche di divorzio e separazione consensuale e giudiziale lo studio deòò’avvocato matrimonialista Bologna avvocato Sergio Armaroli presta un servizio di tutela legale .
L’avvocato Sergio Armaroli vanta una consolidata esperienza nell’ambito del Diritto di Famiglia, ovvero in quel settore del Diritto Privato che disciplina i rapporti familiari trattando questioni attinenti ai rapporti tra i coniugi e la prole.
Nel Diritto di famiglia rientrano non solo il matrimonio o la successione, ma anche tutte le questioni attinenti ai rapporti di coniugio, di filiazione, di adozione e ancora di parentela e affinità, come anche l’adozione di figli la responsabilità genitoriale, l’affido dei minori o il riconoscimento di paternità.
BUDRIO SAN PIETRO IN CASALE PIANORO MINERBIO  PORRETTA separazione divorzio e affidamento figli minorenni
L’intervento di una figura altamente esperta come quella dell’ avvocato divorzista è utilissima per ricevere la migliore assistenza e la giusta tutela, lasciando da parte i coinvolgimenti emotivi e guadagnando una visione chiara dei passi da seguire per sciogliere il legame con il partner in modo rapido e il più possibile indolore.
La differenza tra divorzio e separazione spiegata da un avvocato matrimonialista di Bologna

La differenza tra divorzio e separazione spiegata da un avvocato matrimonialista di Bologna

Un caso di separazione non legale e di fatto è quello del coniuge che si reca a vivere stabilmente in altra dimora, in presenza o meno di un partner diverso. Il reato non sussiste se il coniuge si allontana con preavviso all’altro della propria intenzione di separarsi non necessariamente motivata (anche se non ancora formalizzata da un’istanza al giudice), oppure in presenza di giusta causa. Sono esempi di giusta causa, purché precedenti l’ abbandono, la violenza fisica o verbale nelle mura domestiche, il tradimento del coniuge convivente, il trasferimento della sede di lavoro in luogo lontano dalla dimora abituale, l’insoddisfazione sessuale, ma anche una più generica incompatibilità caratteriale / incomunicabilità o litigiosità dei coniugi che rendono impossibile il proseguimento della convivenza. GLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE SULLA FAMIGLIA : Articolo 29 “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”. Articolo 30 “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”. Articolo 31 “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.   AVERE UNA SEPARAZIONE E’ DI PER SE’  DOLOROSO, MA ANCORA DI PIU’ SPESSO LO E’ PER I FIGLI RIVOLGENDOSI ALLO STUDIO LEGALE BOLOGNA DELL’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI SI POTRANNO AVERE CONSIGLI PER UNA SEPARAZIONE O DIVORZIO IL MENO TRAUMATICO POSSIBILE, CON ATTENZIONE AL COLLOCAMENTO FIGLI, E A RISILVERE LE PROBLEMATICHE CHE A A VOLTE SEMBRANO INSORMONTABILI TRA I CONIUGI !1 COME FARE ? CHIAMATE L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI CON PUNTUALITA’ LO STESSO VI FISSERA’ UN APPUNTAMENTO  E IN QUELLA SEDE VALUTEREMO LA VOSTRA SEPARAZIONE
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 mancato pagamento alimenti precetto reato mancato pagamento alimenti mancato pagamento alimenti figli maggiorenni mancato pagamento alimenti moglie mancato pagamento alimenti figli minorenni querela mancato pagamento alimenti denuncia mancato pagamento alimenti mancato pagamento alimenti penale L’affidamento dei figli in caso di separazione viene disciplinato dalle norme introdotte con la Legge n. 54 dell’8 febbraio 2006 e, a decorrere dal 7 febbraio 2014, dal D.lgs n. 154 del 28 dicembre 2013. va inserito quiNella separazione dei coniugi il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. contenuto va inserito qui[/box]
Fino al 2005, l’affidamento esclusivo dei figli minori alla madre è stata la situazione ampiamente prevalente. C’era una previsione di “calendari di visita” riservati ai padri, che si trovavano però estromessi dalla vita quotidiana dei piccoli nonché dalle decisioni che li riguardavano, dal momento che la potestà genitoriale spettava in modo esclusivo al genitore affidatario.
Entrambi le figure genitoriali rappresentano, risorse indispensabili e determinanti per la crescita sana ed equilibrata dei minori. Ostacolare gli incontri tra genitore e figlio, o rendere gli stessi difficoltosi, può produrre effetti deleteri sulla prole tali da compromettere l’equilibrio psico-fisico e la formazione della personalità della stessa.
Ma nella maggior parte delle separazioni giudizia­rie il conflitto tra i coniugi a seguito della disgregazio­ne del rapporto di coppia tende a trasferirsi sul posses­so del figlio, trofeo da conquistare nella guerra coniu­gale e strumento da usare per la vendetta verso il com­pagno/ compagna che ha tradito l’alleanza siglata con il matrimonio o con la decisione di affrontare insieme la vita.
Non si dimentichi, infatti, che, a parte le rare ipotesi in cui tra i genitori separati si sia instaurato un rapporto di reciproco rispetto e comprensione, nella maggioranza dei casi, la conflittualità, le pretese economiche ed eventuali risentimenti non agevolano certo il raggiungimento di un punto di incontro, soprattutto qualora sopraggiunga la necessità di modificare gli accordi in precedenza presi.
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La lotta per vedersi affidate le «spoglie del figlio» diviene così funzionale a far emergere – sulla base dello stereotipo culturale che il cattivo coniuge è anche un cattivo genitore – una responsabilità morale nel falli­mento di coppia, nonché all’esigenza di non essere perdenti su tutti i fronti e di poter ricostruire con il fi­glio, o i figli, un rapporto che abbia valore compensativo di quello perduto.
Inoltre, la vittoria attraverso l’affidamento è fun­zionale anche a realizzare una vendetta e a irrogare una punizione nei confronti del partner, su cui si tende a far ricadere in via esclusiva la colpa del fallimento, rassicurandosi e autoassolvendosi.
Il nostro ordinamento, con la riforma del 2006, predilige quale forma di affidamento quello condiviso, che prevede, in caso di cessazione della convivenza dei coniugi, l’attribuzione stabile ad entrambi i genitori dell’esercizio della potestà in regime di comune accordo. Presupposto per tale forma di affidamento è naturalmente l’assenza di conflittualità insanabili tra i genitori, ovvero il permanere di un’armonica consonanza tra gli stessi.
La regola è l’affido condiviso
In contesti di separazione o divorzio i figli hanno diritto a mantenere rapporti validi e significativi con entrambe le famiglie a cui appartengono i genitori.
Questo comporta che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto regolare, permanente ed equilibrato con ambedue i genitori, conservando rapporti altrettanto rivelanti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, applicandosi il cosiddetto diritto alla bigenitorialità.
– figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
– figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
– figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
Affidamento condiviso escluso anche a fronte del totale disinteresse mostrato da uno dei genitori per i figli minori; nel caso di specie (Trib. Bologna 17/4/2008) è stato disposto l’affido esclusivo alla madre della figlia quindicenne, essendo emerso nel giudizio che il padre non la vedeva da oltre due anni, disinteressandosi completamente di lei, non versando il contributo per il mantenimento e tenendo condotte elusive e di ostacolo alle iniziative della madre.
CONTRATTO OBBLIGAZIONI PECUNIARIE –Cassazione civile SS.UU. 13658/2010sul “motivo principale di opposizione” (da accogliere “nei limiti che seguono”): “l’assegno inviato alla creditrice prima della notifica del precetto aveva ad oggetto un importo corrispondente alle somme capitali e ai relativi interessi come dovute all’epoca del pagamento”; “secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 27158 del 19 dicembre 2006), nelle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro, il pagamento effettuato mediante corresponsione di un assegno costituisce, secondo gli usi negoziali, idoneo modo di estinguere la obbligazione, senza che occorra un preventivo accordo tra le parti”.
La legge dice che i bambini, nonostante la separazione dei genitori, hanno “il DIRITTO di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Allora, i genitori, che hanno “l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli” (art. 147 codice civile), quando si separano, hanno il DOVERE, nonostante la separazione, DI COLLABORARE nella cura, educazione ed istruzione dei figli, secondo le regole convenute o date dal giudice della separazione, e queste regole devono essere osservate.
Il principio fondamentale introdotto dalla legge 54/2006 è che, anche in caso di divorzio o di separazione dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Il principio vale per tutti i casi di cessazione di convivenza dei genitori comprese le coppie di fatto.
Prima della Legge 54/2006 era previsto il solo affido esclusivo che limitava l’esercizio della potestà genitoriale ad un genitore (detto genitore non-affidatario) ed era un’eccezione l’affido congiunto, cioè entrambi i genitori esercitavano la potestà.
Con l’entrata in vigore della nuova legge, si sancisce il principio di bigenitorialità ovvero il diritto dei figli a continuare a vivere in modo alternato con ciascun genitore, mantenendo rapporti equilibrati con entrambi i genitori anche dopo la cessazione della loro convivenza. Entrambi i genitori continuano infatti a mantenere l’esercizio diretto della potestà genitoriale che possono esercitare in modo congiunto o disgiunto.
La questione è stata riesaminata totalmente riprendendo le novità in tema di filiazione introdotte dalla legge del 10/12/2012 n. 219 e completate quindi con il D.Lgs. n. 154 del Dicembre 2013.
Secondo tale indirizzo normativo, l’ascolto del minore costituisce la condicio sine qua non della stessa validità del procedimento.
Dunque non si tratterebbe più di una facoltà, bensì di un dovere.
La giurisprudenza di merito si è anche spinta a configurare un potere officioso di irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 709-ter del codice di rito in forza di un’interpretazione letterale della norma. Si discute se il provvedimento possa essere emesso dal G.I., oppure sia di esclusiva pertinenza collegiale che pronuncia con sentenza. Quest’ultima ipotesi è suffragata da una obbiettiva ragione pratica: l’unico provvedimento dotato di efficacia esecutiva è la sentenza, non essendolo quelli interlocutori a firma del solo istruttore; quindi, avrebbe natura meramente precettiva una disposizione assunta dal G.I.
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DICEVANO GLI ANZIANI “LA GATTA CON LA FRETTA FA I GATTINI CIECHI” LA SEPARAZIONE E0′ UN PASSO GRAVOSO PARLIAMONE PER FARE LE GIUSTE MOSSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

L.E., elettivamente domiciliata in Roma, via Giulio Aristide Sartorio 60, presso lo studio dell’avv. Marco Camarda, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura speciale in calce al ricorso, unitamente all’avv. Valerio Borghesiani e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo agli indirizzi p.e.c. marcocamarda(at)ordineavvocatiroma.org e valerio.borghesiani(at)ordineavvocatibo.pec;

– ricorrente –

nei confronti di:

M.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3332/2016 della Corte di appello di Milano, emessa il 29 giugno 2016 e depositata il 25 agosto 2016, n. 2107/2015 R.G.;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Dott. Giacinto Bisogni;

letta la requisitoria del P.G., in data 11 luglio 2018, con la quale il sostituto procuratore generale, cons. Dott. SORRENTINO Federico ha chiesto l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

Svolgimento del processo

Che:

1. Con sentenza n. 2028/2014 il Tribunale di Como ha pronunciato la separazione personale dei coniugi L.E. e M.V., affidato il figlio minore G. (nato il (OMISSIS)) congiuntamente ai due genitori, con le precisazioni di cui in motivazione circa la sua educazione religiosa, ha fissato la sua residenza presso la madre e disciplinato il diritto di visita del padre cui ha imposto un assegno mensile di 600 Euro a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese di istruzione, cura ed educazione. Ha compensato interamente le spese processuali.

2. Ha rilevato il Tribunale che il sig. M. ha espresso decisamente il proprio dissenso a che il bambino (che è stato battezzato nella Chiesa Cattolica) riceva dalla madre l’istruzione religiosa propria della dottrina geovista e partecipi con lei alle relative cerimonie presso la Sala del Regno frequentata dalla L. preferendo che egli esperisca fino alla Cresima il percorso di educazione religiosa e introduzione ai sacramenti della Chiesa Cattolica, sì da poter conoscere i fondamenti di detta fede e poter effettuare, da adulto, una scelta consapevole. Ha ritenuto quindi il Tribunale che stante il contrasto fra i genitori spetta al giudicante la decisione ex art. 337 ter c.c. e ha pertanto affermato che, “pur astenendosi da ogni intento di discriminazione per ragioni religiose deve ritenersi che la scelta paterna sia maggiormente rispondente all’interesse del piccolo, consentendogli più agevolmente la integrazione nel tessuto sociale e culturale del contesto di appartenenza, il quale, benchè notoriamente secolarizzato, resta pur sempre di matrice cattolica (basti pensare al patrimonio artistico italiano ispirato alla dimensione religiosa cattolica, alla aggregazione giovanile suscitata a livello parrocchiale con iniziative per bambini e adolescenti legate al catechismo, oratorio, grest, ecc.); pur con il dovuto rispetto per le credenze della L. non può sottacersi la natura settaria della comunità religiosa cui ella aderisce, chiusa in sè stessa e ostile al confronto con qualsivoglia altro interlocutore, essendo legata a una interpretazione formalistica e parziaria di taluni testi vetero-testamentari, che non ha ispirato (almeno in Italia) alcun prodotto letterario o artistico avente dignità culturale.

Ovviamente il padre, coerentemente con la sua dichiarata intenzione anche con sacrificio personale dovrà accompagnare il bambino nel percorso di educazione religiosa da lui prescelto, favorendone l’inserimento nella comunità parrocchiale di appartenenza e la frequenza alla pratica religiosa via via richiestagli anche in giornate e orari diversi dal protocollo di visita, se necessario; mentre correlativamente la madre dovrà responsabilmente astenersi, onde non destabilizzare il bambino, dall’impartirgli ulteriori insegnamenti della dottrina geovista e dal condurlo alle relative cerimonie”.

3. Ha proposto appello la sig.ra L.E. censurando unicamente le prescrizioni in ordine all’educazione religiosa del figlio di cui ha chiesto la sospensione e la revoca. Ha affermato l’appellante che l’ordine impartitole contrasta con i principi della Costituzione italiana e con quello della laicità dello Stato e, in mancanza di individuazione dell’effettivo, concreto e grave pregiudizio che dall’insegnamento della dottrina da lei professata deriverebbe al minore, anche con le norme del diritto comunitario e internazionale. Secondo l’appellante la sentenza è del tutto carente con riguardo alla motivazione del provvedimento inibitorio, non individuando alcun pregiudizio che il minore subirebbe per effetto degli insegnamenti religiosi materni; essa inoltre si pone in contrasto con il principio di bi-genitorialità e con il diritto della madre di trasmettere i propri valori così da consentire al figlio, una volta raggiunta la necessaria maturità, di effettuare una scelta consapevole in merito al credo religioso. Infine la sentenza è nulla in quanto affetta dal vizio di ultrapetizione perchè basata sulla necessità di dirimere un conflitto fra i genitori, in realtà insussistente.

4. Il sig. M.V. si è costituito contestando la fondatezza dell’appello e ne ha chiesto il rigetto. Ha rilevato che il conflitto era insorto dopo la cessazione della convivenza fra i genitori e in seguito alla adesione della L. alla confessione dei testimoni di Geova. M.G. aveva ricevuto esclusivamente una educazione religiosa cattolica ed era stato di comune accordo battezzato secondo il rito cattolico. Ha giustificato la propria opposizione alla trasmissione degli insegnamenti della dottrina geovista e alla frequentazione delle cerimonie religiose presso la Sala del Tempio ribadendo il proprio convincimento in ordine all’inopportunità di esporre il bambino a insegnamenti contrastanti e confusivi.

5. La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 3332/2016 ha respinto l’impugnazione della sig.ra L. e ha compensato interamente le spese processuali anche per il giudizio di appello. La Corte di appello ha escluso la dedotta nullità per vizio di ultrapetizione essendo emerso chiaramente un conflitto genitoriale nel corso del giudizio. Ha ritenuto accertato che G. sia stato battezzato secondo il rito cattolico e che la scelta comune dei genitori, sino all’adesione, successiva alla fine della convivenza, della L. alla dottrina geovista, sia stata quella di inserire il figlio nella comunità della Chiesa Cattolica. Ha ritenuto la Corte territoriale che sia rispondente all’interesse del minore mantenere tale iniziale libera e comune scelta dei genitori consentendo a G. di completare la formazione religiosa cattolica sino al sacramento della Cresima (e cioè sino ai 12-13 anni), senza ricevere altri insegnamenti contrastanti con quelli della religione cattolica e senza frequentare contemporaneamente le adunanze della Sala del Regno.

6. Ricorre per cassazione L.E. affidandosi a tre motivi di impugnazione illustrati da memoria difensiva.

7. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione del preminente interesse del minore ad una relazione significativa con entrambi i genitori e a ricevere la loro eredità culturale e religiosa, in assenza di danni per il minore e dei presupposti legali per proibire alla mamma di G. di coinvolgerlo nelle sue attività religiose di Testimone di Geova.

8. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione della libertà religiosa, del principio di non discriminazione e di laicità; violazione degli artt. 37891019 e 101 Cost., degli artt. 8914 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

9. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e cioè che la sig.ra L. è sempre stata Cristiana Testimone di Geova sin da prima il matrimonio e ha trasmesso i suoi valori religiosi al figlio sin dalla nascita.

10. Non svolge difese M.V..

11. Con requisitoria scritta, depositata in data 11 luglio 2018, il Pubblico Ministero ha chiesto l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso sulla base delle seguenti motivazioni che qui si riportano: “in materia di famiglia fondata sul matrimonio, vige il principio costituzionale secondo cui “il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare” (ex art. 29 Cost., comma 2). Prima ancora, è tra gli stessi diritti inviolabili dell’uomo che si annovera il diritto di libertà religiosa, garantito dalla Costituzione sia come singolo sia nelle formazioni sociali (art. 2 Cost.), in ciò includendosi la famiglia, quale primo nucleo di naturale aggregazione sociale dell’uomo (ad es. C. Cost. n. 138/2010). Tale diritto involabile trova anche una sua duplice declinazione da un lato nell’affermazione del principio di eguaglianza, là dove espressamente garantito (dall’art. 3 Cost.) anche sotto il profilo religioso, stante la pari dignità davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 Cost., comma 1), dall’altro nella specifica affermazione della libertà religiosa (“tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto”, cfr. art. 19 Cost.). Tale diritto di libertà del singolo cui corrisponde un diritto-dovere di ciascun genitore di istruire ed educare i figli (art. 30 Cost., comma 1) può incontrare un limite proprio nel pari diritto dell’altro genitore che abbia un credo religioso diverso, e, quindi, in un possibile contrasto tra i genitori stessi sul punto, limite che, là dove sfoci in un insanabile stallo, appare superabile alla luce delle specifiche disposizioni di legge, adottate sulla base della previsione costituzionale secondo cui si prevede che “nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti” (cfr. art. 30 Cost., comma 2) e, comunque, in modo da assicurare adeguata protezione dell’interesse del minore (cfr. art. 31 Cost., comma 2). Ed è in forza di tali generali disposizioni costituzionali che è prevista dall’art. 316 c.c. e, in caso di separazione, dall’art. 337 ter c.c., la soluzione, affidata al giudice, del contrasto insorto tra i genitori su questioni di particolare importanza (qual è quella appunto relativa all’educazione religiosa del figlio minore), soluzione che, per legge, va adottata “con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale” dei figli ad una crescita sana ed equilibrata (cfr. art. 337-ter c.c.), “sicchè il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l’adozione di provvedimenti” limitativi di pratiche o incontri propri di una determinata confessione religiosa, come tali “contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, ove la loro esteriorizzazione determini conseguenze pregiudizievoli per il figlio che vi presenzi, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo” (Cass. n. 12954/2018). Detti principi di eguaglianza e di libertà di religione sono garantiti anche, come invocato dalla ricorrente, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (artt. 14, 8 e 9), principi di libertà che, secondo la stessa CEDU, possono essere limitati dalla legge da misure “necessarie, in una società democratica, per la sicurezza pubblica, la protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica o la protezione dei diritti e delle liberà altrui” (si veda la sentenza della Corte EDU, del 12 febbraio 2013, Vojnity v. Hungary, secondo cui, in materia di contrasto tra genitori sull’educazione religiosa da impartire a figli minori, si è ritenuto non accettabile un “differente trattamento, senza un’obiettiva e ragionevole giustificazione” ovvero basato “sulla sola differenza di religione”). Orbene, la Corte di appello di Milano (pure superando la motivazione del giudice di primo grado, che era fondata anche su un’inaccettabile valutazione di disvalore della religione dei Testimoni di Geova, è incorsa ugualmente in una falsa applicazione dei richiamati principi di eguaglianza e di libertà religiosa, dando rilievo preminente alla originaria scelta di entrambi i genitori di battezzare il proprio figlio. Invero la libertà di religione, quale diritto inviolabile dell’uomo, implica anche la piena libertà di mutare le proprie credenze, senza che pregresse determinazioni o convinzioni possano costituire un pregiudizio o un limite all’esercizio di tale libertà. Ciò è del resto esplicitato dall’art. 9, primo paragrafo, della CEDU allorchè si stabilisce che “ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto importa la libertà di cambiare religione o pensiero (…)”. La valutazione dunque della Corte di appello di ancorare la propria decisione ad una scelta pregressa (anche) della madre (quella cioè di acconsentire al battesimo), senza considerare l’attualità delle determinazioni religiose della stessa, non sembra rispettosa dei richiamati principi di libertà. Inoltre la Corte di appello è incorsa in una seconda falsa applicazione di legge (segnatamente dell’art. 315 bis c.c., comma 3, ed anche dell’art. 336-bis e del combinato disposto di cui agli 337-ter e 337-octies c.c.) allorquando ha ritenuto, nella valutazione dell’interesse del minore, di adottare il provvedimento inibitorio di cui trattasi (e cioè di inibire alla madre di “impartire al figlio (prendendo ella stessa l’iniziativa) insegnamenti contrastanti con quelli della religione cattolicà) sulla base di mere affermazioni, non riscontrate da adeguati elementi: la Corte di appello motiva infatti la decisione “al fine di non creare confusione nel minore, proponendogli contemporaneamente insegnamenti differenti, con il rischio di disorientarlo, e al contempo di non “appesantirlo” eccessivamente sotto il profilo della formazione religiosa, con la contemporanea frequenza sia del catechismo, sia delle riunioni dei Testimoni di Geova”. Anche in disparte il fatto che la asserita “confusione” o il “rischio di disorientamento” o di “appesantimento” non individuano, in sè, una scelta di campo tra le due professioni religiose, se non in forza di un “pregiudizio” nei confronti della religione geovista rispetto a quella cattolica, la ricorrente fondatamente sottolinea con il primo motivo che “non vi è nessuna prova che le pratiche religiose della L. siano pregiudizievoli” e con il secondo motivo che “i giudici di merito non hanno ritenuto necessario nè disporre l’audizione del minore nè richiedere l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio che era stata addirittura richiesta dal M.”. In effetti, il procedimento in questione è stato instaurato in primo grado in data 5/10/2011 e quindi anteriormente al 1/1/2013 data di entrata in vigore della legge. n. 219 del 2012, abrogativa dell’art. 155-sexies c.c.. Dalla predetta nuova disciplina normativa l’ascolto del minore è previsto dall’art. 315-bis c.c., comma 3, e, dopo l’entrata in vigore (7 febbraio 2014) del D.Lgs. n. 154 del 2013, anche dall’art. 336-bis e dagli 337-ter e 337-octies c.c.. Peraltro l’obbligatorietà dell’audizione del minore anche nel regime giuridico previgente era stata sancita dal fermo orientamento della Corte (tra le più recenti Cass. 11687 del 2013, ribadito da Cass. n. 6129/2015). In particolare è stato affermato (cfr. Cass. 19202 del 2014, richiamata da cit. Cass. n. 6129/2015) che l’audizione è “una caratteristica strutturale del procedimento, diretta ad accertare le circostanze rilevanti al fine di determinare quale sia l’interesse del minore ed a raccoglierne opinioni e bisogni in merito alla vicenda in cui è coinvolto”. L’iniziale qualificazione giuridica dell’ascolto come un elemento necessario dell’istruzione probatoria nei procedimenti riguardanti i minori è stata ritenuta del tutto riduttiva al fine di comprendere la natura e la funzione dell’adempimento. L’ascolto costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, costituendo tale peculiare forma di partecipazione del minore alle decisioni che lo investono uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del conseguimento dell’interesse del medesimo, tanto che anche nella vigenza dell’art. 155 sexies c.c., l’audizione doveva essere disposta in caso di minore dodicenne ovvero anche se di età inferiore ove ritenuto capace di discernimento (Cass. S.U. 22238 del 2009; 5547 del 2013, 11687 del 2013). L’importanza dell’obbligo di ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento – direttamente da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, di un consulente o del personale dei servizi sociali -, è tale che, secondo Cass. n. 19327 del 2015 (proprio in tema di separazione personale), esso “costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore” (cfr. da ultimo anche Cass. n. 12957/2018). Orbene, al tempo del giudizio di appello conclusosi nel 2016 il minore aveva già compiuto sette anni, ma la Corte di appello (a ciò obbligata, Cass. n. 15365/2015) non ha proceduto ad alcuna audizione, nè direttamente, nè attraverso esperti, non dando alcuna contezza di tale mancanza. In effetti, nei più recenti precedenti della Corte di cassazione, che hanno affrontato analoghe questioni di contrasto nell’educazione religiosa di figli minori tra genitori di differente credo religioso (cattolico e geovista), i giudici di merito avevano sempre proceduto a c.t.u. sul minore (anche di anni 4/5, Cass. n. 9546/2012, nonchè Cass. n. 12954/2018) ovvero acquisendo una relazione da parte dei servizi sociali del Comune (Cass. n. 24683/2013). In carenza di tali elementi il ricorso appare fondato anche sotto i menzionati profili.

Motivi della decisione

Che:

12. I tre motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione.

13. La Corte ritiene la requisitoria del Procuratore Generale pienamente condivisibile e coerente alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sezione I, n. 12594 del 24 maggio 2018, n. 9546 del 12 giugno 2012n. 24683 del 4 novembre 2013) secondo, cui in tema di affidamento dei figli, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissare le relative modalità, in caso di conflitto genitoriale, è quello del superiore interesse del minore, stante il suo diritto preminente ad una crescita sana ed equilibrata, sicchè il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l’adozione di provvedimenti, relativi all’educazione religiosa, contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori, ove la loro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo.

14. Tuttavia la possibilità di adottare simili provvedimenti restrittivi, in presenza di una situazione di conflitto fra i due genitori che intendano entrambi trasmettere la propria educazione religiosa e non siano in grado di rendere compatibile il diverso apporto educativo derivante dall’adesione a un diverso credo religioso, non può essere disposta dal giudice sulla base di una astratta valutazione delle religioni cui aderiscono i genitori e che esprima un giudizio di valore precluso all’autorità giudiziaria dal rilievo costituzionale e convenzionale Europeo del principio di libertà religiosa. Nè tale possibilità può basarsi sulla considerazione della adesione successiva di uno dei due genitori a una religione diversa rispetto a quella che precedentemente era seguita e praticata da entrambi e che, originariamente, è stata trasmessa al figlio o ai figli come religione comune della famiglia perchè tale criterio astratto lederebbe il mantenimento di un rapporto equilibrato e paritario con entrambi i genitori rimanendo insensibile alle scelte di vita in divenire dei genitori. Ne deriva che la possibilità da parte del giudice di adottare provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori in tema di libertà religiosa e di esercizio del ruolo educativo è strettamente connessa e può dipendere esclusivamente dall’accertamento in concreto di conseguenze pregiudizievoli per il figlio che ne compromettano la salute psico-fisica e lo sviluppo e tale accertamento non può che basarsi sull’osservazione e sull’ascolto del minore in quanto solo attraverso di esse tale accertamento può essere compiuto.

15. Il ricorso va pertanto accolto affinchè la Corte di appello rivaluti la controversia alla luce dei principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone omettersi qualsiasi riferimento alle generalità e agli altri elementi identificativi delle parti nella pubblicazione della presente sentenza.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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