STUDIO LEGALE BOLOGNA
DIVORZIO SEPARAZIONE BOLOGNA :TRIBUNALE BOLOGNA AFFIDO FIGLI SEPARAZIONE IMOLA BAZZANO SAN PIETRO IN CASALE MALALBERGO Nel mutato quadro normativo (art. 155 c.c. come novellato dall’art. 1, 1. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 4, 2° comma, l. 8 febbraio 2006, n. 54) il giudice deve valutare “prioritariamente”, e nell’interesse del figlio, l’affidamento del minore ad entrambi i genitori, affidamento al quale consegue non tanto una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra il figlio e ciascuno dei genitori, quanto piuttosto l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza“. V. inoltre Trib. Bologna, 22 maggio 2006, n. 1210,
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TRIBUNALE BOLOGNA AFFIDO FIGLI SEPARAZIONE IMOLA BAZZANO SAN PIETRO IN CASALE MALALBERGO DIVORZIO SEPARAZIONE BOLOGNA 

DIVORZIO SEPARAZIONE BOLOGNA La Legge sull’Affidamento Condiviso (legge 8 febbraio 2006, n. 54) operando un ribaltamento assoluto, a centottanta gradi, ha ritrascritto totalmente la normativa dell’affidamento dei figli.

Per i figli minorenni, l’ordinamento giuridico prevede l’istituto dell’affido condiviso dei minori, a decorrere dalla Legge 54/2006, fino a giungere alla recentissima Legge 28 dicembre 2013 n. 154, entrata in vigore il 7 febbraio 2014, che stabilisce quale principio fondamentale, l’affidamento condiviso del minori ad entrambi i genitori, con pari responsabilità genitoriale.
Cade l’arcaico concetto di “potestà genitoriale” e si valorizza il significato vero dell’essere genitori, la responsabilità genitoriale, denominazione presente da tempo in ambito europeo, e che definisce meglio i contenuti dell’impegno genitoriale, non più da considerare come una “potestà” sul figlio minore, ma come un’assunzione di responsabilità da parte di entrambi i genitori paritariamente ne confronti del figlio, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

Mentre la passata disciplina era incentrata sui diritti dei genitori (dove al termine della procedura di separazione o di divorzio vi era un genitore vincente a cui venivano affidati i figli minori e un genitore perdente, a cui restava un ruolo marginale nella crescita del figlio minore), l’attuale normativa ruota intorno al diritto del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, e così di ricevere cura, educazione e istruzione da parte di entrambi

Salvo casi eccezionali, viene ormai considerato di prioritaria importanza, da parte del nostro legislatore, il rapporto con entrambi i genitori. Lo si nota dalle modifiche che la recente disciplina ha apportato al codice civile. Il giudice deve adesso valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (art. 155 c.c.).

Anche in caso di acuta conflittualità tra i genitori non può escludersi a priori l’applicazione del nuovo istituto dell’affidamento condiviso.

Un avvocato in diritto di famiglia deve comunicare al proprio Cliente che l’attuale normativa rende prioritaria la scelta verso la condivisione dell’affidamento tra entrambi i genitori

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La nuova legge del 2006 sulla bigenitorialita’ oltre al recepire il principio giuridico di alta civiltà del “diritto alla bigenitorialità” (Regolamento CE n.2210/2003), enfatizzando la parificazione delle responsabilità genitoriali, contrappone alla cultura del conflitto quella della mediazione, e realizza il diritto-dovere costituzionale (art. 30 Cost. – art. 147 c.c.) di mantenere, istruire ed educare i figli.

il Giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, e solo residualmente, ad uno solo di essi (affidamento esclusivo); questa ultima scelta rimane relegata alla sola tassativa ipotesi che l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del minore (art. 155-bis 1°comma C.C.).

 
DIVORZIO SEPARAZIONE BOLOGNA TRIBUNALE BOLOGNA AFFIDO FIGLI SEPARAZIONE IMOLA BAZZANO SAN PIETRO IN CASALE MALALBERGO Nel mutato quadro normativo (art. 155 c.c. come novellato dall’art. 1, 1. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 4, 2° comma, l. 8 febbraio 2006, n. 54) il giudice deve valutare “prioritariamente”, e nell’interesse del figlio, l’affidamento del minore ad entrambi i genitori, affidamento al quale consegue non tanto una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra il figlio e ciascuno dei genitori, quanto piuttosto l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza“. V. inoltre Trib. Bologna, 22 maggio 2006, n. 1210,
 
 
TRIBUNALE BOLOGNA AFFIDO FIGLI SEPARAZIONE IMOLA BAZZANO SAN PIETRO IN CASALE MALALBERGO

TRIBUNALE BOLOGNA AFFIDO FIGLI SEPARAZIONE IMOLA BAZZANO SAN PIETRO IN CASALE MALALBERGO

 
 
 
DIVORZIO SEPARAZIONE BOLOGNA :L’affido ad entrambi i genitori, previsto come regola dal novellato art. 155 c.c., comporta l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori (artt. 153, 3° comma, 155-ter c.c.: v. anche, a fortiori, l’art. 317, 2° comma, c.c.) e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza (secondo lo schema del comune accordo previsto dall’art. 155, 3° comma, c.c.: v. anche l’art. 709-ter, 1° comma, c.p.c.) oltre che dei compiti di cura (v. già, fra le tante, Trib. Bologna, 10 aprile 2006, n. 800; Trib. Bologna, 29 novembre 2006, n. 2727; Trib. Bologna, 17 aprile 2008, n. 987).
AFFIDO FIGLI AFFIDO OCNDIVISO AVVOCATO DIVORZISTA BOLOGNA

AFFIDO FIGLI AFFIDO OCNDIVISO AVVOCATO DIVORZISTA BOLOGNA

AFFIDO FIGLI AFFIDO OCNDIVISO AVVOCATO DIVORZISTA BOLOGNA

AFFIDO FIGLI AFFIDO CONDIVISO AVVOCATO DIVORZISTA BOLOGNA

Nel caso di specie, però, sono del tutto carenti i presupposti per l’affidamento condiviso: le ragioni, alla luce dei fatti sopra richiamati, sono quelle enunciate da questo Tribunale in fattispecie analoghe.
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Su presupposti e funzione del nuovo istituto, fra le tante decisioni assunte da questo ufficio v. già Trib. Bologna, 10 aprile 2006, n. 800 (in www.minoriefamiglia.it/download/bologna_condivisol.PDF) ” Nel mutato quadro normativo (art. 155 c.c. come novellato dall’art. 1, 1. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 4, 2° comma, l. 8 febbraio 2006, n. 54) il giudice deve valutare “prioritariamente”, e nell’interesse del figlio, l’affidamento del minore ad entrambi i genitori, affidamento al quale consegue non tanto una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra il figlio e ciascuno dei genitori, quanto piuttosto l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza“. V. inoltre Trib. Bologna, 22 maggio 2006, n. 1210, in http://www.minoriefamiglia.it/download/bologna_condiviso7.PDFErrore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido., in www.giuraemilia.it; sull’affidamento al servizio sociale, Trib. Bologna, 1 ottobre 2007, n. 2378, in www.personaedanno.it e in www.questionididirittodifamiglia.it (confermata da App. Bologna, 16 maggio 2008); Trib. Bologna, 17 aprile 2008, in Foro it., 2008, I, 1914.
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Si tratta di un orientamento ora confermato da Cass., 18 giugno 2008, n. 16593: ” Nel quadro della nuova disciplina relativa ai “provvedimenti riguardo ai figli” dei coniugi separati, di cui ai citati artt. 155 e 155 bis, come modificativamente e integrativamente riscritti dalla legge n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritti del minore (già consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con 1. n. 176/1991) alla c.d. “bigenitorialità” (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), l’affidamento “condiviso” (comportante l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola; rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell’affidamento esclusivo. Alla regola dell’affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore“.
Non avendo, per altro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all’affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto da adottarsi con “provvedimento motivato”, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l’affidamento esclusivo. L’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi comunque precluso, di per sé, dalla mera ‘conflittualità esistente fra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto. Occorre viceversa, perché possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza…). Per cui l’esclusione della modalità dell’affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla idoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza quindi, all’interesse del figlio dell’adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento “.
DIVORZIO SEPARAZIONE BOLOGNA
 
REPUBBLICA ITALIANA DIVORZIO SEPARAZIONE BOLOGNA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati
  1. Marco D’Orazi – presidente
  2. Antonio Costanzo – giudice relatore
  3. Maria Cristina Borgo – giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile n. 5723/07 R.G. promossa
da
  1. Maria,[recte: coniuge separato (moglie) di M. FRANCESCO; NdRedattore],
nata il (omissis)/1976 a Catania, residente a Bologna, via (omissis) n. (omissis)
(avv. Silvia Pergola);
– ATTRICE
contro
  1. Francesco,[recte: coniuge separato (marito) di M. MARIA; NdRedattore],
nato il (omissis)/1967 a Catania, residente a Bologna, via (omissis) n. (omissis) (v. il certificato rilasciato dal Comune di Bologna il 29 maggio 2007);
– CONVENUTO CONTUMACE
con l’intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
-INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: ” cessazione effetti civili del matrimonio – sentenza definitiva”.
* * *
CONCLUSIONI
Per l’attrice:
 Piaccia al Tribunale Ill.mo,
  1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da M. Maria e M. Francesco in Catania il 28/6/1995 e trascritto negli atti di matrimonio del predetto Comune nell’anno 1995 al numero (omissis) parte II serie A, mandando all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania per le annotazioni di legge;
  2. affidare in via esclusiva la minore Grazia (omissis), nata a Catania il 2/7/1995, alla madre M. Maria che ne curerà l’istruzione, l’educazione e il mantenimento;
  3. disporre che eventuali incontri fra padre e figlia possano avvenire solo previa audizione della minore per consentirle di manifestare la sua volontà in merito e, in ogni caso, prevedere che si svolgano solo attraverso la vigilanza del servizio sociale territorialmente competente;
  4. disporre che il padre M. Francesco versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Grazia e fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, e con le modalità di cui al punto successivo, la somma mensile omnicomprensiva di € 350,00 (trecentocinquanta/00) rivalutabile annualmente secondo gli Indici ISTAT;
  5. ordinare al datore di lavoro del Signor M. Francesco, attualmente identificato nella Società TITAN ITALIA s.p.a. con sede a Crespellano (Bo) in Via Confortino n. 23/28 di versare direttamente alla Signora M. Maria la predetta somma mensile di € 350,00 con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT da trattenersi sulle somme dovute a qualsiasi titolo al Signor M. Francesco;
  6. dichiarare entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio“.
Per il Pubblico Ministero:
“Accoglimento della domanda”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 aprile 2007 l’attrice M. Maria ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui all ‘atto introduttivo.
Ricorso e decreto sono stati notificati al convenuto ex art. 140 c.p.c. il 1 giugno 2007 (il plico è stato ritirato dal destinatario all’ufficio postale il 7 giugno 2007).
All’esito dell’udienza presidenziale 12 ottobre 2007, personalmente comparsa solo l’attrice, il Presidente ha emesso i provvedimenti provvisori tenendo “ferme, allo stato, le condizioni di separazione“.
L’ordinanza presidenziale è stata notificata al convenuto ex art. 140 c.p.c. il 12-13 novembre 2007.
L’attrice ha depositato memoria integrativa.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di intervenire con riserva delle conclusioni.
Alla prima udienza 13 marzo 2009 il convenuto è stato dichiarato contumace, mentre l’attrice ha reso le dichiarazioni di cui a verbale: “Non si fa più sentire né con me né con la figlia, l’assegno di 210,00 euro lo ricevo dal datore di lavoro ma lui non paga le spese straordinarie. Io ho uno stipendio di 771 euro al mese, mia figlia fa seconda media. Chiedo un aumento dell’assegno perché lui non paga le spese straordinarie; per la scuola pago 150 euro al mese di mensa più 200 euro di retta; è una scuola privata“.
Acquisiti i documenti prodotti, la causa viene ora in decisione sulle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Le parti, unite in matrimonio concordatario contratto, dopo una “ fuga d’amore “, il 28 giugno 1995 a Catania, luogo di residenza, sono genitori di Grazia, nata il 2 luglio 1995, convivente con la madre dal tempo della separazione.
Madre e figlia abitano in un appartamento condotto in locazione intestato alla signora M. Maria e a suo padre: il canone è di circa 620 euro mensili (v. la sentenza non definitiva n. 896/06).
Quanto alle vicende familiari si richiamano gli atti e i documenti del processo di separazione (n. 4784/01 + 4785/01 R.G.) ed in particolare le due sentenze pronunciate nel corso di quel processo: Trib. Bologna, 26 aprile 2006, n. 896 (sentenza non definitiva) e Trib. Bologna 8 novembre 2006 n. 2547 (sentenza definitiva, pronunciata su conclusioni conformi).
Questo il dispositivo della sentenza 8 novembre 2006 n. 2547 che ha definito il giudizio di separazione:
“- affida la figlia minore Grazia in via esclusiva alla madre M. Maria; – dispone che gli incontri tra padre e figlia possano avvenire solo previo accordo tra i genitori, tenuto conto delle richieste e delle esigenze della figlia minore, e sotto la vigilanza del Servizio sociale territorialmente competente che dovrà essere preventivamente contattato dai genitori; – dispone che il padre M. Francesco versi alla madre M. Maria, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Grazia e con le modalità di seguito specificate, un assegno mensile di euro 210,00 rivalutabile secondo indici ISTAT da luglio 2007 e rimborsi alla madre il 50% delle spese straordinarie, intese quali spese scolastiche e mediche non mutuabili, sostenute nell’interesse della figlia e che dovranno essere adeguatamente documentate; – ordinaal datore di lavoro del signor M. Francesco, società TITAN ITALIA s.p.a. con sede in Crespellano (BO), di versare direttamente alla signora M. Maria la predetta somma mensile di euro 210,00, con automatica rivalutazione annuale secondo indici ISTAT da luglio 2007 (come meglio preciserà l’avente diritto), da trattenersi sulle somme dovute a qualsiasi titolo al signor M. Francesco; – dichiarainteramente compensate tra le parti le spese processuali; – pone definitivamente a carico di entrambe le parti il costo della C.T.U. come liquidato con decreto del G.I. in data 1 aprile 2003 e 17-18 luglio 2003; – manda alla cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza al Servizio sociale nonché, unitamente a copia della relazione 15 giugno 2006 a firma dell’a.s. Lucia Isola, al Tribunale per i Minorenni di Bologna (all’attenzione della dr.ssa Magagnali, proc. n. 1049/02 Vol.)“.
2.
La domanda principale merita accoglimento.
La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza non definitiva 26 aprile 2006, n. 896.
Come pacifico in atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dell’avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale (udienza 4 giugno 2001).
Il lungo periodo di separazione, le vicende trascorse, la condizione attuale delle parti (v. le risultanze anagrafiche), dimostrano che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni.
3.
Permangono le condizioni che non hanno sinora consentito di disporre l’affidamento della minore ad entrambi genitori.
Agli elementi ampiamente raccolti nel giudizio di separazione (si richiamano le due sentenze sopra citate) si aggiunge il perdurante disinteresse mostrato dal padre, che questa volta non ha ritenuto neppure di doversi costituire in giudizio.
L’affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dal novellato art. 155 c.c., comporta l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori (artt. 153, 3° comma, 155-ter c.c.: v. anche, a fortiori, l’art. 317, 2° comma, c.c.) e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza (secondo lo schema del comune accordo previsto dall’art. 155, 3° comma, c.c.: v. anche l’art. 709-ter, 1° comma, c.p.c.) oltre che dei compiti di cura (v. già, fra le tante, Trib. Bologna, 10 aprile 2006, n. 800; Trib. Bologna, 29 novembre 2006, n. 2727; Trib. Bologna, 17 aprile 2008, n. 987).
Nel caso di specie, però, sono del tutto carenti i presupposti per l’affidamento condiviso: le ragioni, alla luce dei fatti sopra richiamati, sono quelle enunciate da questo Tribunale in fattispecie analoghe.
Su presupposti e funzione del nuovo istituto, fra le tante decisioni assunte da questo ufficio v. già Trib. Bologna, 10 aprile 2006, n. 800 (in www.minoriefamiglia.it/download/bologna_condivisol.PDF) ” Nel mutato quadro normativo (art. 155 c.c. come novellato dall’art. 1, 1. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 4, 2° comma, l. 8 febbraio 2006, n. 54) il giudice deve valutare “prioritariamente”, e nell’interesse del figlio, l’affidamento del minore ad entrambi i genitori, affidamento al quale consegue non tanto una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra il figlio e ciascuno dei genitori, quanto piuttosto l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza“. V. inoltre Trib. Bologna, 22 maggio 2006, n. 1210, in http://www.minoriefamiglia.it/download/bologna_condiviso7.PDFErrore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido., in www.giuraemilia.it; sull’affidamento al servizio sociale, Trib. Bologna, 1 ottobre 2007, n. 2378, in www.personaedanno.it e in www.questionididirittodifamiglia.it (confermata da App. Bologna, 16 maggio 2008); Trib. Bologna, 17 aprile 2008, in Foro it., 2008, I, 1914.
Si tratta di un orientamento ora confermato da Cass., 18 giugno 2008, n. 16593: ” Nel quadro della nuova disciplina relativa ai “provvedimenti riguardo ai figli” dei coniugi separati, di cui ai citati artt. 155 e 155 bis, come modificativamente e integrativamente riscritti dalla legge n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritti del minore (già consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con 1. n. 176/1991) alla c.d. “bigenitorialità” (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), l’affidamento “condiviso” (comportante l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola; rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell’affidamento esclusivo. Alla regola dell’affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore“.
Non avendo, per altro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all’affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto da adottarsi con “provvedimento motivato”, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l’affidamento esclusivo. L’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi comunque precluso, di per sé, dalla mera ‘conflittualità esistente fra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto. Occorre viceversa, perché possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza…). Per cui l’esclusione della modalità dell’affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla idoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza quindi, all’interesse del figlio dell’adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento “.
4.
Tornando al caso di specie, quanto ai motivi che a) giustificano la scelta restrittiva dell’affidamento monogenitoriale e b) fondano l’interpretazione delle disposizioni in vigore del 16 marzo 2006, si richiama quanto già affermato da Trib. Bologna, 17 aprile 2008 (in Foro it., 2008, I, 1914, e in Fam. pers. succ., 2008, 684):
  1. a) “la mancanza di rapporti (specie se perdurante da lungo tempo) tra uno dei genitori ed il figlio, l’indifferenza del genitore nei confronti del minore o l’aperta e consolidata ostilità di quest’ultimo verso il genitore, possono comportare un ostacolo all’affidamento condiviso: infatti, l’applicazione del regime ordinario va esclusa se contraria all’interesse del minore (art. 155-bis c.c.). Sarebbe irrealistico, e fonte di inevitabili difficoltà, attribuire le decisioni nell’interesse del minore ad entrambi i genitori (separati o divorziati) quando uno dei due ha ormai da tempo perso i contatti col figlio (e con l’altro genitore) e non è più in grado di considerare le capacità, l’inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio (cfr. Bologna, 8 novembre 2007, n. 2547, M. c. M., in www.giuraemilia.it). Conforme sul punto App. Bologna, 30 giugno-21 settembre 2006, in Fam. pers. succ., 2007, 565 […] “;
  2. b)Gli artt. 155 ss. c.c. nel testo in vigore dal 16 marzo 2006 non prendono espressa posizione circa il contenuto dell’affidamento esclusivo. Un diffuso orientamento sostiene che anche nell’affidamento esclusivo il genitore non affidatario partecipa alle decisioni di maggiore importanza (secondo il modello delineato dall’art. 155, 3° comma, c.c.), pur rimanendo estraneo a quelle riguardanti l’ordinaria amministrazione: quest’ultimo aspetto costituirebbe l’elemento distintivo rispetto all’affidamento condiviso. Ad avviso del collegio è preferibile un’altra interpretazione, che tiene conto del ribaltamento di prospettiva operato dal legislatore del 2006: oggi, l’affidamento ad entrambi i genitori è la regola, derogabile solo se contrasta con l’interesse morale e materiale del minore. Nell’affidamento esclusivo secondo la Legge n. 54/2006, proprio la necessità di garantire l’interesse del minore (non a caso espressamente menzionato, oltre che dall’art. 155, 2° comma, c.c., dalla speciale norma di cui all’art. 155-bis, 1° comma, c.c., e implicitamente richiamato dall’art. 709-ter, 1° comma, c.c. attraverso la formula dei provvedimenti “opportuni”) e l’esigenza logica di differenziare le discipline delle due forme alternative di affidamento parentale consentono al giudice della separazione (o del divorzio: art, 4, 2° comma., Legge n. 54/2006) di modulare in concreto l’ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario. Diverso è l’aspetto riguardante il rapporto diretto tra non affidatario e minore: è infatti pacifico che anche in caso di affidamento monogenitoriale il giudice dovrà regolare le modalità dell’affidamento e stabilire, fra l’altro, modi e tempi di permanenza del minore presso il genitore non affidatario. Ciò vale, ad esempio, nell’ipotesi estrema di genitore decaduto dalla potestà, nella quale può ravvisarsi una impossibilità giuridica di applicare l’affidamento condiviso (per l’ipotesi di affidamento ad un terzo, v.  Bologna, 1 ottobre 2007, n. 2378, in www.personaedanno.it e in www.questionididirittodifamiglia.it). In altri termini, mentre nell’ipotesi di affidamento bigenitoriale l’esercizio della potestà è regolato secondo il modello predeterminato dal legislatore (il comune accordo sulle “decisioni di maggior interesse”), salva la possibilità per il giudice di stabilire l’esercizio separato limitatamente alle questioni ordinarie (art. 155, 3° comma, c.c.; il richiamo operato dall’art. 317, ultimo comma, c.c., deve oggi ritenersi riferito agli artt. 155 ss. c.c.), nell’ipotesi di affidamento monogenitoriale è possibile che il genitore non affidatario – in base ad un provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo – sia escluso (ecco perché l’art. 155-bis, 2° comma, c.c. parla di affidamento esclusivo) in tutto o in parte dall’esercizio della potestà quando una diversa soluzione sia contraria all’interesse del minore (art. 155-bis, 1° comma, c.c.). Il criterio discretivo enunciato dal legislatore nell’art. 155-bis, 1° comma, c.c. non può non aver riguardo ai diversi effetti conseguenti all’applicazione dell’una o dell’altra delle forme di affidamento parentale. Se nel singolo caso concreto il modello del comune accordo dei genitori (art. 155, 3° comma, c.c.) è contrario all’interesse del minore (ad es. perché uno dei genitori è scomparso, si sottrae ad ogni contatto con l’altro genitore o coi figli, tiene sistematicamente una condotta ostruzionistica, ostacola il rapporto tra i figli e l’altro genitore, non fornisce il contributo al mantenimento dei figli, propone scelte irrazionali o non rispettose delle esigenze e delle aspirazioni dei figli, è affetto da grave impedimento fisico o psichico), allora non si farà luogo all’affidamento condiviso: sarà il giudice a stabilire se e in quale ambito il non affidatario possa partecipare alle decisioni di maggior interesse. D’altronde, la più recente legislazione in materia di diritto delle persone ricorre a soluzioni modellate sulle caratteristiche del singolo caso, (cfr. la Legge 9 gennaio 2004, n. 6 e gli artt. 404 ss. c.c.). Resta in ogni caso salvo per il non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell’altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio: pur in mancanza di una formula analoga a quella contenuta nel previgente art. 155, 3° comma, c.c., a tale soluzione si perviene sulla base di una interpretazione sistematica (necessaria protezione dell’interesse del minore; possibilità di modifica dei provvedimenti relativi ai minori: artt. 155-ter c.c., 710 c.p.c., 9, l. div.) e sul richiamo all’art. 709-ter c.p.c., la cui applicazione non è limitata ai casi di affidamento condiviso. In questa chiave acquista un senso la previsione del potere del giudice della separazione (o del divorzio) di modificare (e dunque di adottare) le disposizioni relative (non solo all’affidamento dei figli, cioè alla forma e alle modalità di affidamento, ma anche) all’attribuzione dell’esercizio della potestà sui minori (così l’art. 155 ter, c.c.). Per altro verso, occorre sottolineare che il giudice che dispone l’affidamento esclusivo deve far “salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155” e non anche i poteri-doveri del non affidatario: si veda in proposito l’art. 155-bis, 2° comma, c.c., che garantisce il c.d. diritto del minore alla bigenitorialità (sempre che ciò risponda all’interesse del figlio), ma non richiama le disposizioni riguardanti l’esercizio della potestà nell’affidamento condiviso (art. 155, 3° comma, c.c.). L’interpretazione seguita dal collegio si fonda sul dato normativo: non si pone dunque un problema di competenza o di interferenza con le attribuzioni spettanti in via generale al Tribunale per i minorenni ex artt. 330 ss. c.c., poiché è lo stesso legislatore a regolare la speciale situazione devoluta alla cognizione del giudice della separazione o del divorzio“.
5.
Il convenuto, lavoratore dipendente, da anni è un padre assente dalla vita della figlia che neppure lo cerca (l’ultimo incontro risale al mese di giugno del 2006: v. sul punto la sentenza 8 novembre 2006, n. 2547). Ha cessato ogni rapporto non solo con la figlia ma anche con la madre di Grazia. Per qualche tempo è rimasta ignota la sua residenza. L’attuazione dell’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia è stato ottenuto solo con l’ordine al terzo emesso ex art. 156 c.c.
L’attrice riferisce che il convenuto non rimborsa le spese straordinarie. Considerate le peculiarità del caso di specie, emergenti con evidenza dagli atti di causa, non può che concludersi nel senso che:
  1. a)la figlia va affidata in via esclusiva alla madre; incontri tra il padre e la figlia potranno avvenire solo previo accordo dei genitori, nel rispetto delle esigenze e delle richieste della figlia;
  2. b)l’esercizio della potestà in ordine alle decisioni di maggiore importanza va attribuito unicamente alla madre.
6.
Il convenuto non si è costituito, non ha dunque prodotto documentazione relativa al proprio reddito né contestato la domanda relativa al mantenimento della figlia, non è neppure personalmente comparso per rendere informazioni in proposito.
L’attrice è dipendente presso Supermercati PAM s.p.a., percepisce uno stipendio netto inferiore ai 1.000,00 euro al mese (v. la busta paga febbraio 2007 per netti 881,24 euro considerate le trattenute operate in quel mese, doc. 8, e il CUD 2007 — periodo 2006, doc. 9, dal quale risulta un reddito imponibile di euro 13.643 da quale vanno sottratte IRPEF e addizionali locali ottenendo un netto di euro 11.645,50 pari ad euro 970,45 al mese).
Al fine della determinazione dell’assegno a carico del padre, la sentenza Trib. Bologna 8 novembre 2006 n. 2547 aveva svolto le seguenti considerazioni:
Per quanto riguarda i provvedimenti economici, tenuto conto dei redditi dei genitori, entrambi lavoratori dipendenti (M. Francesco: reddito complessivo lordo di euro 19.966,03 nel 2005; M. Mariareddito complessivo lordo di euro 12.721,51 nel 2005 con imposta netta di euro 1.174,00 oltre addizionali locali), e della concorde richiesta delle parti, in relazione alle concrete della minore, va posto a carico del padre un assegno di euro 210,00 rivalutabile secondo indici ISTAT con obbligo di rimborsare il 50% delle spese straordinarie intese quali spese scolastiche e mediche non mutuabili che dovranno essere documentate. Va confermato l’ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro del signor M. Francesco già adottato ex art. 156 c.c. con ordinanza del g.i. in data 10 agosto 2002“.
Quelle considerazioni, non contestate dal signor M. Francesco (come si è detto, la sentenza n. 2547/06 è stata pronunciata su conclusioni congiunte, ritenute dal collegio rispondenti all’interesse della minore), vanno oggi integrate sotto un duplice profilo: da un lato, la figlia è cresciuta, e dunque maggiori sono le esigenze da soddisfare; dall’altro, il convenuto – a quanto riferisce la madre – non rimborsa la quota di spese straordinarie (v. le dichiarazioni rese all’udienza 13 marzo 2008).
È dunque opportuno, alla luce della condotta del signor M. Francesco, fissare un assegno mensile onnicomprensivo, come richiesto dall’attrice M. Maria.
In tale contesto, con decorrenza da maggio 2009 e fermi quanto al periodo pregresso i provvedimenti provvisori, l’assegno posto a carico del padre va aumentato ad euro 350,00 oltre adeguamento ISTAT da maggio 2010.
Va garantita al credito relativo al mantenimento della figlia la medesima tutela apprestata nella fase della separazione. Ne consegue l’ordine al terzo debitore di pagare la somma direttamente al genitore avente diritto, fermi quanto al periodo pregresso i provvedimenti provvisori (ossia quelli emessi con la sentenza definitiva del giudizio di separazione, poi richiamati dall’ordinanza presidenziale).
7.
Le spese seguono la soccombenza e, in mancanza di nota, vengono liquidate equitativamente come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia del convenuto e con l’intervento del P.M., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra M. Maria (nata il (omissis)/1976 a Catania) e M. Francesco (nato il (omissis)/1967 a Catania) il 28 giugno 1995 a Catania trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1995 parte seconda serie A n. (omissis);
– ordina all’Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all’annotazione della sentenza;
– affida la figlia minore Grazia in via esclusiva alla madre M. Maria;
– dispone che gli incontri tra padre e figlia possano avvenire solo previo accordo tra i genitori, tenuto conto delle richieste e delle esigenze della figlia minore, e sotto la vigilanza del Servizio sociale territorialmente competente che dovrà essere preventivamente contattato dai genitori;
– dispone che il padre M. Francesco, fermi quanto al periodo pregresso i provvedimenti provvisori (conformi a quelli emessi a definizione del giudizio di separazione), con decorrenza maggio 2009 versi alla madre M. MARIA, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Grazia e con le modalità di seguito specificate, un assegno mensile di euro 350,00 rivalutabile secondo indici ISTAT da maggio 2010, assegno da intendersi comprensivo anche della quota di spese straordinarie gravante sul padre;
– ordina al datore di lavoro del signor M. Francesco, società TITAN ITALIA s.p.a. con sede in Crespellano (BO), fermi quanto al periodo pregresso i provvedimenti provvisori (conformi a quelli emessi a definizione del giudizio di separazione), di versare con decorrenza maggio 2009 direttamente alla signora M. Maria la predetta somma mensile di euro 350,00 con automatica rivalutazione annuale secondo indici ISTAT da maggio 2010 (come meglio preciserà l’avente diritto), da trattenersi sulle somme dovute a qualsiasi titolo al signor M. Francesco;
– condanna il convenuto a rimborsare all’attrice le spese processuali che liquida in euro 1.815,00 di cui euro 15,00 per spese, euro 800,00 per diritti, euro 1.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario ex art. 14 TP, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 27 aprile 2009
Il Presidente
Marco D’Orazi
Il Giudice est.
Antonio Costanzo
Depositata in Cancelleria il 25 MAG 2009

Originally posted 2019-04-02 18:54:43.

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