CONVIVENTI-2

 

 

MALTRATTAMENTI IN Famiglia art 572 cp

 

 

 

 

è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l’agente, quando quest’ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione (Cass. sez. 6, n. 33882 dell’ 08/07/2014 Rv. 262078; Cass. sez. 2, n. 30934 del 23/04/2015, Rv. 264661). Del pari si ritiene che il reato persiste anche in caso di separazione legale tenuto conto del fatto che tale stato, pur dispensando i coniugi dagli obblighi di convivenza e fedeltà, lascia tuttavia integri i doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale nonchè di collaborazione. Pertanto, poichè la convivenza non rappresenta un presupposto della fattispecie in questione, la separazione non esclude il reato di maltrattamenti, quando l’attività persecutoria si valga proprio o comunque incida su quei vincoli che, rimasti intatti a seguito del provvedimento giudiziario, pongono la parte offesa in posizione psicologica subordinata o comunque dipendente (Cass. sez. 6, n. 282 del 26/01/1998, Rv. 210838).

MALTRATTAMENTI IN Famiglia art 572 cp

In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche il collegio ritiene che il consorzio familiare, inteso come nucleo di persone legate da relazioni di reciproco rispetto ed assistenza, sopravviva alla cessazione della convivenza e, financo, alla separazione. Tale interpretazione resiste alla novella che ha interessato l’art. 612 bis c.p. che, nel prevedere una forma aggravata del reato di atti persecutori ove questi siano rivolti nei confronti del coniuge separato, genera un concorso apparente di norme con il reato previsto dall’art. 572 c.p. ogni volta che, come nel caso di specie, gli atti di maltrattamento sono rivolti nei confronti del coniuge separato; conflitto da risolversi facendo ricorso al principio di specialità espressamente richiamato dalla clausola di sussidiarietà contenuta nell’incipit dell’art. 612 bis c.p.

Nel caso di specie la Corte territoriale in coerenza con tali indicazioni ha legittimamente ritenuto configurato il reato di maltrattamenti in famiglia anche in presenza della separazione e delle cessazione della convivenza.

Articolo 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi

Articolo 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi (1).

[I]. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

[II]. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno o in presenza di minore degli anni diciotto (2).

[III]. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

 

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.), Tribunale collegiale (ipotesi di lesione gravissima) e, d’Assise (ipotesi di morte)

arresto: facoltativo; obbligatorio (ipotesi di morte)

fermo: non consentito (primo comma) consentito (terzo comma)

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d’ufficio

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE II PENALE

Sentenza 5 luglio – 22 settembre 2016, n. 39331

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente –

Dott. IASILLO Adriano – Consigliere –

Dott. RAGO Geppino – Consigliere –

Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto – Consigliere –

Dott. RECCHIONE S. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.E., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1410/2014 Corte Appello di Bologna, del 20/11/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in pubblica udienza del 05/07/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dr. RECCHIONE Sandra;

udito il Procuratore Generale in persona del Dr. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

  1. La Corte di appello di Bologna confermava la condanna dello S. alla pena di anno uno, mesi sei di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia, tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, danneggiamento e violazione di domicilio.
  2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il difensore dell’imputata che deduceva:

2.1. violazione dell’art. 572 c.p. e art. 192 c.p.p.

Si deduceva che lo S. e la persona offesa erano separati dal 2009 e che la convivenza era cessata ancora prima, sicchè mancherebbe uno dei presupposti per la configurazione del reato previsto dall’art. 572 c.p.. Si deduceva inoltre la illegittimità della valutazione delle fonti di prova, che erano costituite essenzialmente da dichiarazioni inattendibili di persone “vicine” all’offesa.

2.2. Vizio di motivazione in ordine alla entità del trattamento sanzionatorio. Si deduceva che la determinazione della pena non era stata adeguatamente motivata;

2.3. vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena: non sarebbero state considerate le allegazioni difensive che indicavano gli elementi a supporto della concessione del beneficio.

Motivi della decisione

  1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato nella parte in cui deduce la impossibilità di configurare il reato di maltrattamenti in famiglia in caso di cessazione della convivenza o di separazione.

Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l’agente, quando quest’ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione (Cass. sez. 6, n. 33882 dell’ 08/07/2014 Rv. 262078; Cass. sez. 2, n. 30934 del 23/04/2015, Rv. 264661). Del pari si ritiene che il reato persiste anche in caso di separazione legale tenuto conto del fatto che tale stato, pur dispensando i coniugi dagli obblighi di convivenza e fedeltà, lascia tuttavia integri i doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale nonchè di collaborazione. Pertanto, poichè la convivenza non rappresenta un presupposto della fattispecie in questione, la separazione non esclude il reato di maltrattamenti, quando l’attività persecutoria si valga proprio o comunque incida su quei vincoli che, rimasti intatti a seguito del provvedimento giudiziario, pongono la parte offesa in posizione psicologica subordinata o comunque dipendente (Cass. sez. 6, n. 282 del 26/01/1998, Rv. 210838).

In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche il collegio ritiene che il consorzio familiare, inteso come nucleo di persone legate da relazioni di reciproco rispetto ed assistenza, sopravviva alla cessazione della convivenza e, financo, alla separazione. Tale interpretazione resiste alla novella che ha interessato l’art. 612 bis c.p. che, nel prevedere una forma aggravata del reato di atti persecutori ove questi siano rivolti nei confronti del coniuge separato, genera un concorso apparente di norme con il reato previsto dall’art. 572 c.p. ogni volta che, come nel caso di specie, gli atti di maltrattamento sono rivolti nei confronti del coniuge separato; conflitto da risolversi facendo ricorso al principio di specialità espressamente richiamato dalla clausola di sussidiarietà contenuta nell’incipit dell’art. 612 bis c.p.

Nel caso di specie la Corte territoriale in coerenza con tali indicazioni ha legittimamente ritenuto configurato il reato di maltrattamenti in famiglia anche in presenza della separazione e delle cessazione della convivenza.

1.2. Il primo motivo di ricorso è invece manifestamente infondato laddove deduce la illogicità della motivazione nella misura in cui sarebbe fondate su prove testimoniali non attendibili.

Si tratta di una censura che non individua fratture logiche e decisive della motivazione ma si limita a proporre una generica critica in ordine alla attendibilità dei dichiaranti che si risolve in una censura di merito non ammissibile in sede di legittimità. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest’ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. E’ noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l’area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell’interno compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest’ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.

Nel caso di specie, come evidenziato in premessa, il ricorrente piuttosto che rilevare vizi decisivi della motivazione si limitava a offrire una interpretazione degli elementi di prova raccolti diversa da quella fatta propria dalla Corte di appello in contrasto palese con le indicate linee interpretative.

1.3. La censura proposte nei confronti del trattamento sanzionatorio è inammissibile.

In materia di individuazione della pena il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 c.p. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Cass. sez, 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596). Peraltro secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità la determinazione in concreto del trattamento sanzionatorio è frutto di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.

Il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 c.p., assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione; infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un’analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass. Sez. 2, sent. n. 12749 del 19/03/2008, dep. 26/03/2008, Rv. 239754; Sez. 4, sent. n. 56 del 16/11/1988, dep. 5/1/1989 rv 180075). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicchè l’obbligo della motivazione da parte del giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 c.p. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242).

MALTRATTAMENTI IN Famiglia art 572 cp

In coerenza con tali indicazioni la Corte territoriale confermava la sanzione inflitta dal Tribunale giustificando la congruità della stessa sulla base del fatto che i maltrattamenti erano rivolti nei confronti dell’intero nucleo familiare oltre che sulla base della personalità dell’imputato.

MALTRATTAMENTI IN Famiglia art 572 cp

1.4.Le censure rivolte alla parte della sentenza che nega la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sono anch’esse manifestamente infondate.

In materia il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 c.p. , potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Cass. sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534) Cass. sez. 3 n. 6641 del 17/11/2009, Rv. 246184; Cass. sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136). Non si ignora l’orientamento giurisprudenziale secondo cui nell’esprimere il giudizio prognostico richiesto dalla legge sul comportamento futuro dell’imputato, il giudice deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall’art. 133 c.p. , con riguardo alla personalità dell’imputato (Cass. sez. 3, n. 38678 del 03/06/2014, Rv. 260660; Cass. sez. 1^, n. 2171 del 15/05/1992, Florio, Rv. 191457).

Si ritiene tuttavia di non condividere tale posizione interpretativa dato che la prognosi sulla futura commissione di reati può essere ragionevolmente tratto anche dall’analisi di alcuni dei parametri indicati dall’art. 133 c.p. , che si presentino tuttavia ostativi, per la intensità della indicazione negativa che da essi promana, alla concessione della sospensione condizionale della pena. Il giudizio prognostico richiede infatti una valutazione sul futuro comportamento dell’imputato che può essere tratto da dati connotati da tale pregnanza da configurarsi come ostativi rispetto ad ogni possibile sviluppo positivo. Si condivide, inoltre, lo specifico orientamento secondo cui costituisce precedente giudiziario ostativo alla concessione della sospensione condizionale della pena, sotto il profilo di una prognosi sfavorevole all’imputato, il suo rinvio a giudizio per identico titolo di reato, ancorchè disposto prima della commissione dei fatti oggetto della condanna. (Cass. sez. 6, n. 3074 del 06/07/1989, dep. 1990, Rv. 183549).

In coerenza con tali linee ermeneutiche la Corte territoriale condivideva le valutazioni del Tribunale in ordine alla prognosi negativa in ordine alla consumazione di ulteriori reati in futuro basata sulle “reiterate manifestazioni di insofferenza e di mancanza di resipiscenza” (pag 5 della sentenza impugnata).

1.5. La condanna per il reato di danneggiamento resiste alla intervenuta depenalizzazione del danneggiamento non aggravato, in considerazione del fatto che l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede risultava contestata in fatto essendo assente ogni riferimento alla custodia dell’auto all’interno di un luogo protetto (la contestazione in fatto trova riconoscimento nella parte motiva: pag. 3 della sentenza impugnata).

2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 1500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500.00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2016

 

Originally posted 2021-06-05 11:33:39.

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