SUPERBONUS 110 ABBANDONO IMPRESA LAVORI DANNI COSA FARE? BOLOGNA MILANO VICENZA VERONA BRESCIA BERGAMO TREVISO

Cosa fare quando un’impresa edile non termina i lavori?

SUPERBONUS  110 BONUS FACCIATRE  L’IMPRESA INIZIA I LAVORI incassa somme poi sparisce non termina i lavori lasciando nei condomini ad esempio impalcature, materiali, ,allora che fare?’

Si ha abbandono quando viene provato che un’impresa non ha rispettato i termini del contratto firmato tra le parti, lasciando il cantiere senza ultimare i lavori.
Il vincolo contrattuale è necessario per garantire entrambe le parti. Infatti, qualora il contratto non venga rispettato e, nel nostro caso specifico, l’impresa percepisca il compenso stabilito senza adempiere al completamento del lavoro nei tempi stabiliti, si può ricorrere ad un’azione legale per far valere i propri diritti.
Può essere utile un passo indietro, vale a dire stabilire dei termini all’interno del contratto che possano tutelare da eventuali situazioni di abbandono del cantiere da parte dell’impresa.

La risoluzione del contratto d’appalto per inadempimento

Il contratto d’appalto può essere risolto per inadempimento secondo la regola dettata dall’articolo 1453 del codice civile. Riportandone il testo questa afferma che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”. Si tratta di un’ipotesi di risoluzione giudiziale.

IMPRESA EDILE NON FINISCE LAVORI DANNI BOLOGNA  

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MOLTO UTILE E’ INSERIRE LA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA NEL OCNTRATTO APPALTO

Le ragioni a fondamento di tali validità ritenute dalla corte della clausola di risoluzione espressa era la sua determinatezza. Contrariamente a quanto sostenuto da controparte, non si ravvedeva indeterminatezza nell’individuazione dei casi di inadempimento, ragione automatica di risoluzione del contratto proprio perchè gli oneri contrattuali e dunque le obbligazioni contrattuali che la UCVV si era assunta erano onnicomprensivi, evidentemente venivano ritenuti collegati da un punto di vista naturalistico nonché funzionale delle attività, e, dunque, avrebbero, potenzialmente, permesso a controparte di appellarsi a qualunque e qualsiasi tipo di inadempimento contrattuale per invocare la clausola risolutiva espressa.

Ciò che la Suprema Corte di Cassazione rileva in questa sentenza è quello di riportare ordine giuridico all’interno di quello che sono le distinzioni tra clausole risolutive espresse e clausole di stile, ma anche tra ciò che sii deve intendere per specificazione e genericità, tra collegamento e autonomia delle prestazioni.

ùPertanto, la gravità dell’inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all’entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contra­enti, alla natura e alla finalità del rapporto, non­ché al concreto interesse dell’altra parte all’esatta e tempestiva prestazione. (In tal senso 15363/2010, Cass. n. 3742/2006 e Cass. n. 24003/2004).

Si ha abbandono quando viene provato che un’impresa non ha rispettato i termini del contratto firmato tra le parti, lasciando il cantiere senza ultimare i lavori.
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Può essere utile un passo indietro, vale a dire stabilire dei termini all’interno del contratto che possano tutelare da eventuali situazioni di abbandono del cantiere da parte dell’impresa.

contratti acquisto vendita casa bologna

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Tribunale di Pisa, Sentenza n. 581/2024 del 29-04-2024

R.G. n. 294/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 294 del ruolo contenzioso generale dell’anno 2019 trattenuta in decisione il 23 febbraio 2023, con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.  tra ROSSI RAFFAELLO & C. S.N.C. (P.I. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC dell’avv.  ### (###), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 83, 3 comma, c.p.c.  – opponente contro ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato in ####, ### 64/C, presso lo studio dell’avv. ### SILVESTRI, che lo rappresenta e difende giusta procura apposta a margine della memoria di costituzione nel giudizio di opposizione e### art. 617, nella sua fase interinale – ### 1458/17, e nel procedimento di reclamo al Collegio e### art. 669 terdecies cpc. ed e### art. 617-624 cpc. RG. 5246/2018, entrambi promossi da #### – opposto nonché contro ECO FUTURO CASA SOCIETA’ ### S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I. ###) – opposta contumace pag. 2/10 Oggetto: “### altre ipotesi e### art. 1655 e ss c.p.c. (ivi compresa l’azione e### 1669 cc)”.

Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Prima di esaminare funditus le questioni oggetto di causa, è opportuno svolgere un sintetico e###cursus processuale alla luce della documentazione in atti.   Con decreto ingiuntivo n. 809/2017, emesso dal Tribunale di Pisa in data ### (RG. 1681/2017), provvisoriamente esecutivo e### art. 642 cpc., notificato unitamente all’atto di precetto, l’ing. ### ha ingiunto alla #### il pagamento della somma euro 32.400,00 a titolo di compensi professionali e rimborso spese, oltre IVA e CPA come per legge, ed oltre spese e compensi della procedura monitoria.

Si trattava, nel dettaglio, dei compensi dovuti al professionista per i lavori realizzati dalla ### quale subappaltatrice, in favore dell’appaltatrice ### S.N.C. (la quale aveva assunto l’impegno di realizzare un laboratorio didattico per il COMUNE DI SALLANO).

Attesa l’infruttuosità dell’azione intrapresa, l’ing. ### ha successivamente pignorato tutte le somme dovute alla debitrice ### dalla #### & C. ### Nell’ambito della procedura di pignoramento presso terzi, la terza pignorata ha reso dichiarazione negativa e per tale ragione, all’esito del successivo giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (### n. 1458/2017), il G.E. del Tribunale di Pisa in data ### ha emesso ordinanza di assegnazione e### art. 549 cpc., provvisoriamente esecutiva e### lege.

In data ###, detta ordinanza è stata notificata via PEC alla #### & C. ### per il complessivo importo di euro 11.967,95 (il debitor debitoris era infatti tenuto a pagare 9.000 euro a titolo di capitale oltre alle spese di procedura).

Avverso tale ordinanza, ### & C. ### ha introdotto dapprima opposizione e### art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Lucca, e poi opposizione e### artt.  617 e 549 c.p.c., dinanzi a questo Tribunale.  pag. 3/10 Con ordinanza del 19.11.2018 il G.E. adito ha rigettato l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione, assegnando alla parte termine di 60 giorni per introdurre il successivo giudizio di merito. Si legge, in particolare, nella motivazione: “(…..) ritenuto che, nei limiti del sindacato sommario consentito, non si ravvisano, né sul piano formale né sul piano sostanziale, elementi che possano validamente supportare l’adozione di un provvedimento di sospensione; ritenuto in particolare che, a fronte delle contestazioni mosse, il G.E. ha legittimamente proceduto all’espletamento degli accertamenti valutati indispensabili per l’emissione della gravata ordinanza; ritenuto, inoltre, che, a fronte del contenuto della scrittura privata del 24.11.2016, correttamente valutata nell’ordinanza di assegnazione, e degli ulteriori elementi documentali versati in atti non si evince l’attuale insussistenza del credito di euro 9.000,00 che la debitrice esecutata ### s.r.l. vanta nei confronti della ### & C s.n.c., osservandosi in particolare che, allo stato, non può dirsi univocamente ed adeguatamente provato che la ### abbia dovuto sopportare, ed in che misura, oneri economici aggiuntivi in conseguenza degli inadempimenti nell’esecuzione dei lavori oggetto dei contratti di appalto e sub-appalto, oneri che, nell’impostazione di parte opponente, dovrebbero porsi a fondamento di pretese creditorie della ### verso la ### s.r.l idonee ad elidere il predetto credito di euro 9.000,00; ritenuto, quindi, di dover disattendere l’istanza di sospensione; P.Q.M. Rigetta l’istanza di sospensione; ### termine di gg 60 per la introduzione del giudizio di merito; Dichiara compensate tra le parti le spese della presente fase cautelare”.

Nel rispetto del termine assegnato, con atto di citazione ritualmente notificato ### & C. S.N.C. ha introdotto il presente giudizio di merito e### art.  617 e 549 c.p.c., rassegnando le seguenti conclusioni: “### l’###mo Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, previa quantificazione dei costi sopportati dalla ### in conseguenza dell’inadempimento di ### e della somma da questa dovuta a titolo di penale, accertare e dichiarare che la predetta convenuta non è creditrice dell’attrice per i lavori in questione, con vittoria di spese e compensi professionali.”.  pag. 4/10 A sostegno dell’opposizione, la ### & C. S.N.C. ha dedotto, nel dettaglio: – che il COMUNE di ### ha appaltato ad essa opponente i lavori di realizzazione di un laboratorio didattico; – di avere subappaltato, ad aprile 2016, parte dei lavori a ### la quale, a sua volta, ha subappaltato parte dei lavori alla ditta individuale ### – che il compenso del suppalto è stato stabilito a forfait nella misura di euro 33.000, oltre 1.000 euro per oneri della sicurezza; – che si sono aggiunti lavori e###tra per euro 3.900,00 (totale dell’appalto 36.900 euro); – che la subappaltatrice ha realizzato solo parte dei lavori, pari a 17.924,30 euro, per poi abbandonare ingiustificatamente il cantiere in data ###; – di essere stata costretta a provvedere direttamente al completamento dei lavori con le proprie maestranze per un monte ore complessivo calcolato sul prezzo di mercato, pari a 5.150,00 euro; di avere sostenuto 700 euro di spesa per 10 ore di gru; – di avere realizzato direttamente anche ulteriori lavorazioni commissionate dal COMUNE di ### per un costo di 2.900,00 euro; – di avere provveduto in proprio anche al montaggio ed allo smontaggio del ponteggio e pagato anche i calcoli ed il collaudo, per un totale di 3.700,00 euro; – di essere stata costretta a sopportare i costi dei materiali per complessivi 6.525,70 euro; – di avere reso dichiarazione negativa nell’ambito del PPT intrapreso dall’ing. ### contro #### (RGE n. 1458/2017 R.G.E; – di non essere debitrice di ### per plurime ragioni tutte articolate negli scritti difensivi; – che nondimeno il GE adito, dopo aver inammissibilmente disposto e### officio l’accertamento dell’obbligo del terzo, ha assegnato “al creditore procedente ### in conto maggiore avere, la somma di euro 9.000,00”, liquidando le spese della procedura in 1.400,00 euro per compensi e 199,50 euro per compensi, oltre rimborso forfetario, gravami fiscali e successive occorrende; – di avere presentato opposizione e### art. 617 c.p.c. avverso detta ordinanza; – che il GE adito ha rigettato la domanda cautelare, con ordinanza reclamata; – che ### non vanta alcun credito nei confronti di essa opponente poiché dal corrispettivo dei lavori subappaltati, pari a 36.900,00 euro, si deve detrarre l’importo complessivo di 18.875,70 euro, di cui: 5.150,00 euro per il primo intervento effettuato dalle maestranze della ### 700,00 euro per il costo della gru, 2.900,00 euro per il secondo intervento effettuato dalle maestranze della ### pag. 5/10 ### 3.700,00 euro per il montaggio e lo smontaggio del ponteggio, anch’esso eseguito dalle maestranze della ### e 6.525,70 euro per il costo dei materiali; – che la subappaltatrice è inoltre tenuta al pagamento della penale da ritardo, contrattualmente fissata in 500,00 euro al giorno, per avere abbandonato illegittimamente il cantiere ben prima della conclusione dei lavori; – che l’inesistenza del diritto di credito vantato da ### si ricava anche dalla delegazione di pagamento del 24.11.2016; – di avere, anzi, corrisposto più del dovuto alla subappaltatrice, la quale è stata gravemente inadempiente alle obbligazioni contrattualmente assunte.

Con comparsa di costituzione depositata in data ###, si è costituito l’opposto ### il quale ha domandato il rigetto dell’opposizione, contestandone la fondatezza; ha altresì domandato la condanna della controparte ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Rinnovata la notifica della citazione come da ordine del giudice, all’udienza del 3.10.2019 è stata dichiarata la contumacia di ### e sono stati concessi alle parti costituite i termini di cui all’art. 183, 6 comma, c.p.c.

La causa è stata istruita con escussione dei testimoni alle udienze del 23.6.2021 e 3.2.2022.

Nel corso della fase istruttoria il fascicolo è stato assegnato a questo giudice, dinanzi al quale le parti hanno precisato le conclusioni all’udienza del 23.2.2023; la causa è stata trattenuta in decisione in pari data, con assegnazione dei termini e### art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.  2. Tali i fatti di causa e l’articolato iter processuale, il presente giudizio ha ad oggetto il merito dell’opposizione introdotta nelle forme dell’art. 617 c.p.c.  all’ordinanza emessa dal G.E. in data ###, con cui, all’esito di accertamento sommario, è stata disposta l’assegnazione all’ing. ### dell’importo di euro 9.000,00 in acconto sul maggiore avere da corrispondersi a cura della ### & C.  ### in qualità di debitor debitoris di ### Il thema decidendum verte, pertanto, dell’accertamento negativo del diritto di credito vantato dalla ### nei confronti della ### & C. ### oggetto di pignoramento da parte dell’ing. ### l’opponente, pag. 6/10 riconoscendo l’esistenza del contratto di subappalto con ### e l’esecuzione da parte della subappaltatrice di parte dei lavori, ha dedotto di avere corrisposto quanto dovuto per i lavori effettivamente eseguiti, eccependo in compensazione i propri controcrediti derivanti dall’inadempimento della subappaltatrice consistito, in tesi, nella mancata esecuzione di parte dei lavori (abbandono del cantiere il ###), con conseguenti costi ed esborsi per l’appaltatrice ed operatività della clausola penale pattuita.  3. ### è infondata e va, pertanto, rigettata, non avendo l’opponente dato prova dei fatti posti a fondamento dell’eccezione di compensazione ### svolta.  4. Emerge e### actis che tra ### & C #### ed ECO #### è intercorso contratto di subappalto del valore, a forfait, di euro 33.000,00, da corrispondersi secondo lo schema delineato all’art. 8: “Ogni fine mese verrà redatto uno Stato Avanzamento Lavori secondo la percentuale dei lavori eseguiti, con l’emissione del relativo ### di ### che determinerà il diritto del ### all’emissione della fattura corrispondente ed ad alla riscossione dei lavori eseguiti secondo il seguente schema di pagamento: entro 15 giorni dal pagamento eseguito dal committente” (all. A al fascicolo dell’opponente).

Dalla lettura della scrittura denominata “delegazione di pagamento” datata 24.11.2016, emerge poi che, a tale data, ### era creditrice della ### & C. ### per i lavori subappaltati, di euro 24.000,00; parti si sono accordate per il pagamento di 8.000 euro direttamente a ### mentre i restanti 16.000 euro sarebbero stati corrisposti alla ditta individuale #### nei cui confronti ### aveva dichiarato di essere debitrice (all. C al fascicolo dell’opponente).

La opponente ha dato prova di avere effettivamente corrisposto, mediante bonifico del 25.11.2016, l’importo di 8.000 (all. D al fascicolo dell’opponente), mentre risultano pagamenti in favore della ditta individuale ### per il minore importo di euro 7.000 (euro 2.000 in data ###; euro 1.500 in data ###; euro 1.500 in data ###; euro 2.000 in data ###, cfr. all. D al fascicolo dell’opponente).  pag. 7/10 La sospensione del pagamento è stata determinata dalla comunicazione e-mail, inviata da ### il ###, con cui è stato chiesto di non procedere più secondo lo schema della “delegazione di pagamento”, perché in esito alla contabilità finale i lavori sarebbero stati mal eseguiti (all. F al fascicolo dell’opponente).

A tale data, la ### & C. ### era ancora debitrice, verso ECO ### dell’importo di 9.000 euro.  5. Ai fini della validità di tale conteggio, si osserva che la scrittura privata del 24.11.2016 ha natura di delegazione di pagamento, in linea con il nomen iuris dato dalle parti.

In termini generali, la delegazione di pagamento (solvendi o dandi) è un contratto che consente la sostituzione soggettiva dal lato passivo del rapporto e ha ad oggetto, in particolare, l’esecuzione di un pagamento in favore del creditore a cura di un terzo che sia stato delegato dall’originario debitore (art. 1269 c.c.). Presenta causa solutoria e presuppone un debito già scaduto. Il terzo delegato, nel momento in cui esegue il pagamento verso il creditore, deve fare menzione della delega dichiarando o lasciando intendere al creditore che la prestazione è eseguita per delega, ossia che deve essere considerata come se provenisse dal debitore originario.

La Suprema Corte afferma, da epoca risalente, che la delegazione di pagamento si concreta in un rapporto con pluralità di soggetti ###, attesa la partecipazione, fin dall’origine, del delegante ###, del delegato (nuovo debitore in forza della delega) e del delegatario ###, rapporto nel quale il primo impartisce ad un terzo, il delegato, l’ordine di eseguire il pagamento a favore del creditore (iussum solvendi) e al delegatario l’ordine di riceverlo (iussum accipiendi) (in termini Cass. civ., n.  723/1971; Cass. civ., n. 998/1962).

La delega si estingue, tra l’altro, per revoca da parte del delegante, finchè la delega non abbia prodotto effetti verso il delegatario; condivisibile giurisprudenza ha chiarito che la delega è revocabile fino a quando il delegato non abbia assunto l’obbligo verso il delegatario ovvero non abbia eseguito in suo favore il pagamento (Cass. civ., n. 1623/1960).

Nella specie, la ### è delegante, ### & C.  ### è delegata mentre la ditta individuale ### è delegataria. Il pag. 8/10 rapporto è trilatero e manifesta la volontà del delegante e del delegato di dare vita ad una delegatio solvendi.

Non essendo l’adempimento solutorio della ### & C ### non ancora completato nei confronti del delegatario, avendo la stessa proceduto a pagamenti in più tranches senza essere addivenuta al pagamento dell’ultima rata, legittimamente la revoca medio tempore intervenuta da parte della delegante aveva il potere di interrompere detti adempimenti, come del resto attestato sia in termini di “conoscenza” della revoca, che di “interruzione” dei pagamenti al terzo delegatario in esito al comportamento “concludente” del delegato.

La revoca ha determinato, infatti, la sospensione dei pagamenti da parte della odierna appellante, la quale – con ciò dimostrando di avere ricevuto la comunicazione di revoca ed avervi dato seguito – è di evidenza debitrice, verso la ### dell’importo di 9.000 euro.  6. Ciò chiarito, la difesa opponente non ha dato prova di avere adempiuto a detta obbligazione di pagamento e neppure ha offerto sufficienti elementi di prova a sostegno dell’eccezione di compensazione.

In primo luogo, la opponente – a sostegno delle spese che assume di avere sostenuto per il completamento dei lavori del quale si sarebbe fatta carico a seguito dell’ingiustificato abbandono del cantiere da parte di ### – si è limitata a produrre fatture generiche di materiali e prestazioni senza la menzione del cantiere di destinazione e non ha allegato documenti di provenienza dal Comune di ### idonei a dimostrare che il committente abbia richiesto l’esecuzione di altri lavori (senza contare che trattandosi di lavori richiesti dopo la conclusione del contratto di subappalto, non sembra possibile che gli stessi potessero rientrare tra le obbligazioni assunte dalla ###.

In secondo luogo, in assenza di contabilità certificata (non prodotta nel presente giudizio) è impossibile quantificare il costo di tali lavori e imputarne l’esecuzione ai ventilati inadempimenti della ### Tali lacune probatorie non sono state colmate in sede di escussione dei testi.

La teste ### figlia del legale rappresentante della società opponente e geometra impiegata nel cantiere, escussa all’udienza del 23.6.2021, ha pag. 9/10 confermato che la contabilità era tenuta con un meccanismo di buoni “interni”, redatti e tenuti da ### (in atti), privi di rilevanza esterna e dunque di efficacia probatoria, in assenza di documentazione contabile ufficiale. Quanto all’utilizzo della gru, la teste si è limitata a riferire quanto appreso dal ### Le ulteriori dichiarazioni sui lavori svolti e sui costi sostenuti appaiono generiche e in ogni caso non supportate da documenti scritti inequivocabilmente riferibili al cantiere per cui è causa.

Il teste ### dipendente della opponente escusso all’udienza del 3.2.2022, non è attendibile sulla data di interruzione dei lavori da parte della subappaltatrice, avendo riferito dapprima che “l’impresa per la quale lavoravo era intervenuta i primi di novembre 2016 nel cantiere che era stato abbandonato dalla ### futuro casa” e successivamente dichiarando: “ricordo di aver lavorato nel cantiere per 3 o 4 giorni ma non so indicare il numero preciso delle ore… Sì, è vero ricordo che era la metà di luglio 2016”.

Il teste neppure ha saputo indicare le ore di lavoro e le date dei lavori, avendo dichiarato “….la stessa avrebbe operato per 12 o 13 giorni in quel periodo”), senza ricordare “…esattamente le date e la quantità di ore di lavoro. Adr. “Non ricordo chi fosse il responsabile della sicurezza. Il direttore dei lavori potrebbe trattarsi di qualcuno vicino al comune ma non so assolutamente riferire con precisione della circostanza. Io mi limitavo ad eseguire le lavorazioni che mi venivano indicate dalla ### Costruzioni”.  7. Da ultimo, l’opponente non ha dato prova della ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della penale contrattuale, rispetto alla quale ha assunti, in sostanza, che il residuo (pari, si è detto, a 9.000 euro) dovrebbe ritenersi “assorbito” dalla penale, pari a 500 euro per ogni giorno di ritardo.

Ebbene, la difesa opponente non ha dato prova della sussistenza dei presupposti di fatto per l’operatività dell’art. 5 del contratto di subappalto.  8. In conclusione, l’opposizione è rigettata, con conseguente conferma dell’ordinanza di assegnazione opposta per l’importo di euro 9.000,00, attesa la sussistenza del diritto di credito ivi indicato.  pag. 10/10 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell’opponente (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite, dei parametri minimi di riferimento (atteso che il valore della lite è prossimo al minimo dello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), e dell’attività processuale in concreto espletata, comprensiva di fase istruttoria.

Non sussistono i presupposti per la condanna e### art. 96 c.p.c., trattandosi di soccombenza motivata da ragioni di diritto, rispetto alle quali non si ravvisano gli estremi della mala fede o colpa grave.

Nulla sulle spese della opposta contumace.  P.Q.M.  Il Tribunale di Pisa, in persona del giudice monocratico dott.ssa ### disattesa ogni contraria eccezione, istanza o deduzione, così dispone: – RIGETTA l’opposizione e, per l’effetto, conferma l’ordinanza di assegnazione del Tribunale di Pisa, emessa dal G.E. in data ###, attesa la sussistenza del diritto di credito per l’importo di 9.000 euro ivi indicato; – RIGETTA ogni altra domanda; – CONDANNA la parte opponente alla refusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge; – NULLA sulle spese della opposta contumace.

Pisa, 29 aprile 2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 9153/2013 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell’avv. ### (C.F. ###), con il patrocinio dell’avv. ### (C.F. ###), con il patrocinio dell’avv. ### (C.F. ###), con il patrocinio dell’avv. ### (C.F. ###), con il patrocinio dell’avv. ### contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell’avv.  ### CONVENUTO causa avente ad oggetto: risarcimento danni da infortunio mortale trattenuta in decisione sulle seguenti #### 1. Accertare e dichiarare che la responsabilità del danno verificatosi è da ascriversi alla parte convenuta; 2. Per l’effetto: condannarla al risarcimento dei danni subiti dagli attori in seguito al danno subito jure hereditatis da liquidarsi secondo i parametri previsti secondo i nuovi orientamenti giurisprudenziale e tenuto conto di un apprezzabile lasso di tempo di oltre 30 giorni e precisamente 46, ove la vittima è rimasta cosciente rispetto alla verificazione delle lesioni iniziali. 3. Condannare il convenuto in ogni caso al risarcimento dei danni subiti dagli attori in seguito al danno morale e non patrimoniale subito e liquidare i conseguenti danni non patrimoniali e morali tutti, nella misura e secondo i valori legali stabiliti dal Tribunale di Milano secondo le nuove tabelle ### il: 20/04/2022 n.1248/2022 importo 9807,00 dell’Osservatorio della Giustizia e pertanto nella misura di euro 300.000,00 a favore di ciascun figlio: ##### e ### oltre ad euro 300.000,00 a favore del coniuge superstite non legalmente separato ### 4. Accertare e liquidare il danno per indisponibilità della somma dovuta, conseguente al ritardo nel pagamento, in misura pari alla svalutazione monetaria ed agli interessi compensativi al tasso legale sulle somme rivalutate dal fatto al saldo; 5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge.  ### In via pregiudiziale: dichiarare il difetto di legittimazione ad causam degli odierni attori. – In via principale: rigettare ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, mandando assolto ### da ogni avversa pretesa. In ogni caso: con vittoria delle spese e compensi del giudizio.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, nella loro qualità di congiunti ed eredi di ### hanno convenuto in giudizio ### per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del decesso del proprio congiunto come conseguenza dell’infortunio verificatosi in data ### presso un cantiere edile in ### allestito dall’impresa individuale del convenuto.

A sostegno delle pretese creditorie hanno allegato: – che in data ### una pattuglia dei ### si recava a ### presso il cantiere edile sito in via ### 37/39 poiché veniva segnalata la caduta di un uomo da un ponteggio; – che ### presente sul posto, riferiva ai militari operanti che il titolare del cantiere era ### titolare dell’omonima ### e che un anziano amico del padre alla chiusura del cantiere era andato a prendere della legna di scarto per il fuoco, cadendo accidentalmente dal ponteggio; – che l’uomo vittima del sinistro, identificato come ### nato l’11.9.1944, veniva ricoverato presso l’ospedale ### di ### dove gli veniva diagnosticato “trauma chiuso dell’addome con emoperitoneo da V, rottura di milza, trauma chiuso del torace, trauma cranico, frattura del bacino, frattura del polso d###, trauma cervicale, contusioni e abrasioni multiple, prognosi riservata” e veniva sottoposto ad intervento chirurgico con asportazione della milza; – che a seguito delle complicanze (embolia polmonare e cerebrale) conseguenti alle gravi lesioni riportate il ### dopo diversi ricoveri, decedeva in data ###; – che le indagini espletate nel procedimento penale n° 6368/2010 consentivano di ricostruire l’accaduto come segue: il ### si trovava in un cantiere edile per raccogliere pezzi di legno per farne legna da ardere e, salito su un ponteggio, cadeva al suolo da un’altezza di quattro metri circa a seguito del rovesciamento della pedana sulla quale si trovava; ### il: 20/04/2022 n.1248/2022 importo 9807,00 – che dalla consulenza espletata in sede penale è emerso che le lesioni riportate dal ### per tipologia e caratteristiche, sono particolarmente predisponenti per le complicanze cui è andato incontro (formazione di tromboemboli che possono interessare il parenchima polmonare e/o altri organi) e che i trombo-emboli sono stati la causa determinante il decesso dell’infortunato; – che all’esito del procedimento penale il ### è stato imputato per il reato di cui all’art. 589 comma III cod. pen. “per avere, in qualità di legale rappresentante della omonima impresa artigiana edile, cagionato per colpa – consistita in imprudenza, imperizia, negligenza e violazione delle norme di prevenzione sotto indicate – la morte di ### il quale, essendo entrato in un cantiere della ditta ove, nell’occasione, si stavano eseguendo opere di demolizione di un fabbricato (cantiere non recintato ed accessibile anche a persone estranee) ed essendo salito su un ponteggio, precipitava al suolo da un’altezza di circa quattro metri e ciò a causa del cedimento del ponteggio stesso che risultava erroneamente montato ed i cui elementi erano stati correttamente verificati. Caduta a seguito della quale il ### riportava politrauma grave con stravasi emorragici di notevole entità e rottura della milza, le cui successive complicanze (embolia cerebrale e polmonare) determinavano il decesso. Colpa specifica consistita nella violazione delle seguenti norme di prevenzione: art. 70 e 71 Dlgs. 81/08 in relazione all’art. 111 stessa legge perché ometteva di mettere a disposizione dei lavoratori e comunque di utilizzare idonee attrezzature di lavoro. Artt. 95 e 96 dlgs 81/08 in relazione all’art. 209 stessa legge perché, trattandosi in particolare di cantiere temporaneo (cantiere edile), ometteva di predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili ed individuabili e comunque con caratteristiche idonee ad impedire l’accesso di estranei alle lavorazioni. Art. 112 dlgs 81/08 in relazione all’art. 122 stessa legge, perché ometteva di allestire idonee opere provvisionali e comunque precauzioni atte ad eliminare il pericolo di caduta delle persone. ### infortunio in data ###, in ### decesso in data ###”; – che a seguito della formulazione dell’imputazione da parte del Pubblico Ministero, il ### ha formulato istanza di patteggiamento che veniva accolta e il procedimento penale si concludeva con la sentenza 498/2012, con la quale in applicazione della pena su richiesta delle parti e### art. 444 c.p.p., il ### veniva condannato alla pena di anni 1 di reclusione con sospensione condizionale della pena; – Che la sentenza di condanna penale emessa a seguito di patteggiamento nel giudizio penale è stata equiparata dalla giurisprudenza ad una sentenza di condanna; – Che a seguito dell’evento mortale in esame in capo agli eredi del ### si producono delle conseguenze risarcitorie dirette nel patrimonio della vittima, destinate a trasmettersi in favore degli eredi secondo le ordinarie regole della successione mortis causa; – Che oltre ai danni patrimoniali debbono ritenersi risarcibili i danni non patrimoniali patiti dalla ### il: 20/04/2022 n.1248/2022 importo 9807,00 vittima; – Che debbono quindi ritenersi sussistenti i presupposti per il risarcimento dei danni iure hereditatis, avuto riguardo al tempo trascorso tra il sinistro e il decesso, nonchè per il risarcimento dei danni patiti dagli attori iure proprio per la perdita del proprio congiunto.  *

Il convenuto si è costituito al fine di contestare integralmente le avverse pretese risarcitorie.  ### specifico ha allegato: – il difetto di legittimazione ad causam degli attori, non essendo dimostrata agli atti – quanto alle pretese iure proprio – la loro qualità di appartenenti alla famiglia nucleare della vittima, nonché – quanto alle pretese iure hereditatis – la loro qualità di eredi del de cuius; – nel merito l’infondatezza delle avverse pretese, dovendosi evidenziare come il ### fosse persona estranea all’organizzazione del lavoro nel cantiere edile ed essendosi immesso nel cantiere senza autorizzazione ed all’insaputa del convenuto, adottando una condotta gravemente imprudente consistita nel salire su un ponteggio senza ragione; – che dalle indagini svolte nel procedimento penale è emerso come il ### si fosse introdotto nel cantiere per raccogliere legna da scarto per il fuoco, su autorizzazione del padre del convenuto, suo vecchio amico; – che non corrisponde al vero che la caduta del ### sia dipesa dall’omissione delle cautele volte ad impedire l’accesso a terzi estranei all’area di cantiere ed a mettere in sicurezza il ponteggio; – che la sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento non produce gli stessi effetti di una pronuncia di condanna emessa a seguito di dibattimento o giudizio abbreviato (che ai sensi dell’art. 651 c.p.p. ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso), dovendosi ritenere irrilevante ai fini dell’accoglimento delle pretese risarcitorie in sede civile; – che il convenuto, in sede penale, ha semplicemente optato per la soluzione meno invasiva al fine di evitare un lungo e tortuoso processo; – che il ### ha posto in essere un gravissima imprudenza nel salire sul ponteggio, ragion per cui l’accaduto non può essere ascritto al ### a titolo di colpa; – che nel cantiere teatro del sinistro erano in corso opere di demolizione nel rispetto di tutte le cautele di legge, tanto che erano stati nominati i coordinatori della sicurezza e che nel cantiere risultava affisso il regolamento contenente le disposizioni di sicurezza per l’utilizzo del cantiere; – che si contestano le risultanze degli accertamenti della ### e del medico legale, laddove affermano doversi ricondurre la caduta ad un errato montaggio di una delle pedane che non ### il: 20/04/2022 n.1248/2022 importo 9807,00 sarebbero state assicurate ai tubi orizzontali attraverso l’aggancio degli appositi perni di ferro; – che in ogni caso non può tacersi del contributo apportato dal ### nella causazione del sinistro, tale da incidere sulle pretese risarcitorie e### art. 1227 comma I cod. civ.; – che il concorso colposo del danneggiato rileva ai fini della proporzionale riduzione del risarcimento e può addirittura indurre al rigetto di ogni pretesa risarcitoria; – che in ogni caso deve contestarsi il quantum delle avverse pretese.  *

Con le memorie e### art. 183 comma VI c.p.c. gli attori, in risposte alle avverse eccezioni, hanno allegato: – Con riferimento alla sollevata eccezione di legittimazione attiva in relazione al c.d danno jure proprio e jure ereditatis: doversi richiamare l’orientamento della giurisprudenza di legittimità ( Cass. 10393/2002; Cass. 15019/2005 Cass. 10823/2007; Cass. 10527/2011 e, da ultimo Cass. 4253/2012 ) che è ormai consolidata nel ritenere che i parenti della vittima sono in astratto portatori dell’interesse costituzionalmente protetto – in quanto facenti parte o del nucleo familiare ristretto o di quello più allargato da equipararsi ad una formazione sociale nella quale può essere espressa l’affettività e, dunque, la personalità di ciascuno – a veder riconosciuto il danno derivante dalla perdita di un parente al quale erano strettamente legati; dovendosi altresì precisare come ### sia la moglie del defunto, mentre ##### e ### sono i figli del defunto. (cfr. all.  1, 2, 3,4 e 5); – Che anche se la prova della convivenza o all’appartenenza della famiglia nucleare non sia l’unico elemento dirimente, va evidenziato che la ### ha sempre convissuto con il marito, così come i figli hanno sempre mantenuto un intenso vincolo affettivo con il proprio padre; – Che deve essere rigettata anche l’eccezione di legittimazione proposta da controparte in relazione al danno c.d jure hereditatis, poiché gli odierni attori sono gli eredi del de cuius come risulta dall’atto di denuncia di successione che si produce (all. 7) n. 1735 Volume 9990 presentata dopo l’apertura della successione in data ### e dai documenti prodotti negli allegati 1,2,3,4 e 5); – che debbono ritenersi del tutto destituite di fondamento anche le eccezioni di merito avuto riguardo alla sentenza emessa in sede penale, da valutarsi unitamente alle altre circostanze emerse e, nella specie, quelle documentali rappresentate dalla CNR dei ### dai ### di sit e dalle risultanze delle ### nonché dalla ### tecnica medico-legale resa in fase di indagini preliminari nel procedimento penale a carico del convenuto.  *

La causa è stata istruita con prove documentali, prove per interpello e per testi.  ### il: 20/04/2022 n.1248/2022 importo 9807,00

Le domande proposte dagli attori sono fondate e, pertanto, devono trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti che verranno di seguito esposti.

Deve in primis esaminarsi la legittimazione degli attori rispetto alle domande proposte iure proprio e a quelle proposte iure hereditatis.

IN PUNTO DI LEGITTIMAZIONE IURE PROPRIO Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, non può dubitarsi della legittimazione attiva degli attori per quanto riguarda le pretese azionate iure proprio, per il danno da perdita parentale, trattandosi del coniuge e dei figli della vittima, senza che possa attribuirsi rilievo decisivo (se non ai fini della quantificazione del danno) allo stato di convivenza.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità “Il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non è rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza” (Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n.  24689 del 05/11/2020).

Nel caso in esame non è contestato che la moglie convivesse con la vittima, mentre è del pari pacifico che i figli ormai adulti non fossero conviventi con il padre. Quanto al legame tra i familiari sono state prodotte immagini fotografici attestanti il legame degli attori con il ### In proposito può del pari richiamarsi una recente pronuncia della Suprema Corte di legittimità che ha ribadito come, in tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, “il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta “iure proprio” ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l’effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno” (Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 18284 del 25/06/2021).

IN PUNTO DI LEGITTIMAZIONE IURE HEREDITATIS Deve del pari ritenersi infondata l’eccezione di legittimazione con riferimento alla pretese vantate dagli attori in qualità di eredi della vittima.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, I prossimi congiunti di persona deceduta a causa di un fatto illecito sono titolari “iure hereditatis” del diritto di agire quali eredi e nei limiti della relativa quota, per ottenere il risarcimento del danno biologico e di quello patrimoniale sofferto in vita dal defunto ed entrato a far parte del patrimonio di questi prima della sua morte, a condizione che sia ### il: 20/04/2022 n.1248/2022 importo 9807,00 intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse” (Cass. civile , sez. III, 09 marzo 2004, n. 4754).

La Corte di legittimità sul punto ha chiarito che “in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico “stricto sensu” (ovvero danno al bene “salute”), al quale, nell’unitarietà del “genus” del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie (“danno morale terminale”), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica ### derivante dall’avvertita imminenza dell'”e###itus”, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di “lucidità agonica”, in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l’imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta “manifestamente lucida”” (Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 26727 del 23/10/2018).

In una più recente pronuncia la Corte ha ribadito che “la persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo – che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente – sia del danno non patrimoniale consistito nella “formido mortis”, che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente” (Cass. Sez.  3 – , Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019).

Deve pertanto ritenersi sussistente la legittimazione attiva degli attori, ferma restando la necessità di verificare la fondatezza della pretesa, di cui si dirà nel prosieguo.

LA RICOSTRUZIONE DEL SINISTRO Tanto premesso occorre ricostruire gli accadimenti in ragione dei quali si è verificata la caduta del ### al fine di vagliare la fondatezza delle pretese risarcitorie per cui è causa.

Occorre premettere che non è contestato che il sinistro si sia verificato nel cantiere edile di ### via ### 37/39 a seguito di una caduta da un ponteggio. Così come non è contestato che il convenuto fosse il titolare dell’impresa che detto ponteggio aveva installato e che stava eseguendo i lavori de quibus.

Sembra del pari pacifico in causa che il ### non si trovasse nel cantiere per svolgervi una qualsivoglia attività lavorativa connessa al cantiere edile, bensì per recuperare del legname di scarto da utilizzare per il fuoco.

Resta invece da chiarire la ragione per la quale si sia arrampicato sul ponteggio e sia poi precipitato al ### il: 20/04/2022 n.1248/2022 importo 9807,00 suolo.  (La rilevanza della sentenza e### art. 444 c.p.p.) ### valutazione degli elementi probatori acquisiti agli atti occorre innanzitutto chiarire quale ruolo possa attribuirsi alla sentenza intervenuta in sede penale a seguito della applicazione della pena su richiesta delle parti e### art. 444 c.p.p.

La più recente giurisprudenza di legittimità, infatti – superando un precedente orientamento che riteneva sussistente una sorta di inversione dell’onere della prova in danno della parte che aveva scelto di patteggiare la pena (che doveva dimostrare potersi ricondurre quella scelta ad una motivazione differente dalla riconosciuta colpevolezza) – ha chiarito che “la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l’onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall’art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l’inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.)” Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 20170 del 30/07/2018).

La sentenza de qua, quindi, deve essere valutata unitamente alle ulteriori risultanze processuali.  (Le ulteriori risultanze istruttorie) Deve pertanto aversi riguardo alle ulteriori risultanze istruttorie acquisite in causa.

Sono stati acquisiti gli atti del procedimento penale, liberamente valutabili nel presente giudizio.

Quanto all’utilizzabilità delle prove raccolte nel procedimento penale, deve richiamarsi la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale: “il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale già definito con sentenza passata in giudicato facendo riferimento al contenuto della sentenza ovvero procedendo all’esame diretto del materiale probatorio agli atti di quel processo. Tale valutazione autonoma presuppone che il giudice civile sottoponga le risultanze probatorie al proprio vaglio critico svincolato dall’interpretazione e dalla valutazione che ne abbia già dato il giudice penale” (e### multis ### 3, Sentenza n. 2409 del 07/02/2005).

È stato escusso il ### dei ### intervenuto sul luogo del sinistro, ### il quale ha confermato il contenuto della CNR (comunicazione di notizia di reato) trasmessa alla ### della Repubblica e acquisita agli atti di questo giudizio.

Dalla lettura della CNR si apprende di un intervento effettuato in data ### alle ore 17,30 circa presso il cantiere edile sito in ### via ### 37/39, ove era stata segnalata la caduta di un uomo ### il: 20/04/2022 n.1248/2022 importo 9807,00 da un ponteggio; si apprende inoltre che ### era l’unico dipendente presente nel cantiere al momento del fatto e che il titolare del cantiere teatro del sinistro era ### Sono state acquisite agli atti le sommarie informazioni rese da ### ai ### della ### di ### in data ### presso il reparto di chirurgia dell’### Nel verbale si legge: “ieri verso le 17,00 sono andato nel cantiere ### in ### via ### per prendere dei pezzi di legno. Nel cantiere erano andati via tutti, e io ero d’accordo con ### che potevo prendere del legname per il fuoco, il mascellame in piccoli pezzi che avanza con le lavorazioni. Sono salito nel piano di sopra dalle scale in muratura in quanto là stavano disarmando e c’erano molti pezzi di legna.

Ho visto dei pezzi di legna sul ponteggio e per prenderli ci sono salito. Ho messo un piede su una pedana del ponteggio e si è ribaltata cadendo e immediatamente dopo sono caduto io. La pedana caduta è quella della foto che mi avete mostrato e io sono caduto di fianco alla pedana. Mi hanno soccorso delle persone che abitano là e un ragazzo del cantiere che quando sono arrivato credo non mi abbia visto perché era in fondo al cortile e con la ruspa spostava i mattoni”. Ha inoltre riferito che quella era la prima volta che si recava in quel cantiere, mentre era solito recarsi nel deposito di ### del ### dove raccoglieva il mascellame.   I ### della ### di ### in data ### hanno anche sentito ### il quale ha dichiarato: “il sig. ### è un amico di vecchia data di mio padre ### e già in altre occasioni era venuto a prendere del legname di scarto per il fuoco. Un’altra volta era venuto nel capannone che abbiamo a ### per prendere del legno. Quando è successo il fatto io ero in cantiere, mi è stato riferito dal mio dipendente #### mi ha detto che alle 16,30 quando il cantiere ha chiuso, tutti se ne sono andati, e lui è andato sul retro a mettere a posto del materiale, ha sentito un forte rumore e quando è andato a vedere c’era il sig. ### disteso a terra sotto il ponteggio proprio all’ingresso dello stabile – omissis – Non so come sia potuto accadere il fatto, per quanto ho potuto capire il #### in qualche modo deve avere spostato la pedana del ponteggio cadendo nel varco creatosi dopo che ha tolto la pedana” ### sentito dai ### in data ###, ha riferito di essersi accorto della presenza del ### in cantiere soltanto dopo avere sentito le urla di alcune persone e chiedevano aiuto. Ha riferito di non avere capito subito cosa fosse accaduto e poi ha aggiunto: “sopra di lui c’era lo spazio vuoto di una delle pedane da cantiere, che era a fianco a lui e ho capito che era caduto da là. Quando gli è stato riferito di spiegare per quale ragione il ### fosse nel cantiere, ha affermato di non saperlo con precisione e ha dichiarato: “di preciso non so, dove avevamo i mezzi lui ritirava sempre dei ritagli di legname per il fuoco, specie quei ritagli piccoli che si possono usare per fare la brace e li metteva in delle bustine. Con riferimento alla pedana e alle ragioni per le quali potrebbe essersi staccata, ha ### il: 20/04/2022 n.1248/2022 importo 9807,00 dichiarato: “quelle pedane rettangolari nella parte di sotto hanno sul lato corto un perno in ferro quasi al centro, su entrambi i lati, che scorre e si incastra nel tubo del ponteggio. A volte capita che la pedana possa avere il fermo più lento e che con i movimenti si possa spostare. A me a volte è capitato che se mettevo il piede su uno spigolo della pedana, e il fermo era allentato, la pedana con il mio peso tendeva a girarsi di lato fulcrata su due punti. Personalmente quando mi è capitato mi sono sbilanciato ma la pedana non si è mai staccata, se no sarei caduto”. Ha poi precisato che tali episodi non si sono verificati nel ponteggio per cui è causa, ma in altri cantieri alcuni anni prima.

Dal verbale di sopralluogo del 14.5.2010 dei ### della ### di ### emerge quanto segue: “si tratta di un caseggiato a due piani, con un solo ingresso (foto 3), da cui si accede a un cortile interno (foto 5 e 6). Il sig. ### è caduto dal secondo livello del ponteggio (foto 3), da dove manca la pedana come indicato dalla freccia. ### di quel punto dal suolo è di mt. 3,90 (foto 10- 11). ### ai piani superiori si ha da una scala al piano terra vicina all’entrata, al primo piano vi sono dei bancali di mattoni per i tramezzi, e le armature sono state in buona parte rimosse (foto 12), al secondo ed ultimo piano le armature sono ancora tutte presenti (foto 13). Per accedere al sito dell’infortunio il ### è salito dal ponteggio attraverso le apposite scalette, in quanto l’accesso dello stabile risultava pericoloso causa la discreta distanza tra il ponteggio e lo stabile, specie al secondo livello che risulta sfalsato verso l’alto rispetto al primo piano (foto 1, 2, 8 e 9). Nei pressi del sito ove è caduto il #### (foto 8) si nota in primo piano un martello da carpentiere e successivamente alcuni pezzi di legno e una pedana in legno per mattoni poggiata al ponteggio. Dal verbale si apprende essere stato effettuato un nuovo sopralluogo, all’esito delle dichiarazioni del ### sulle ipotizzate ragioni del distacco della pedana, al fine di approfondire – anche attraverso nuove immagini fotografiche di dettaglio – le modalità di installazione dei fermi delle pedane. E sul punto si legge: “si faceva un primo piano della pedana caduta, foto 14. ### foto 15 si nota il fermo di sinistra, nella foto 16 il fermo di destra, nella foto 17 si ha il particolare del fermo di destra. Si scattava una foto anche ai fermi della pedana posta di fianco a quella caduta, il fermo di sinistra foto 18 e 19 risulta parzialmente piegato e infilato per metà, il fermo di destra (foto 21 e 22) risulta non inserito. Si è poi fatto un primo piano di un perno correttamente inserito (foto 22). ### foto 1 e 23 si ha una panoramica dello stabile con i sigilli di sequestro apposti. Al presente verbale sono allegate nr 23 foto a olori stampate su fogli ###”. In realtà agli atti risulta prodotta una sola foto che riproduce il ponteggio e la pedana mancante.

Nel presente procedimento è stato escusso il teste ### accompagnato coattivamente, il quale ha dichiarato: “ricordo che dopo il verificarsi dell’evento per cui è causa, oltre al #### per terra abbiamo trovato anche una pedana che i ### stavano ispezionando. Preciso che i perni che ### il: 20/04/2022 n.1248/2022 importo 9807,00 tengono le pedane sono tutti uguali e fanno un po’ di gioco. Preciso che sul ponteggio dal quale è caduto il #### erano state posizionate delle protezioni che sono state rimosse. Il fatto è stato accertato all’arrivo dei Carabinieri”. Ha altresì riferito di conoscere il ### il quale in altre circostanze si era recato a raccogliere del legname in un cantiere di ### dove ### era solito depositare materiali e mezzi, mentre ha precisato che quella era la prima volta in cui lo vedeva nel cantiere di ### Ha altresì affermato di averlo viso soltanto nel momento in cui è caduto dall’impalcatura.

Le risultanze dell’istruttoria consentono di ritenere acclarato che il ### sia caduto dall’impalcatura a causa dell’erroneo montaggio della stessa. In tal senso deve evidenziarsi come la pedana del ponteggio sia stata trovata a terra accanto al ### al momento del sinistro e come dall’immagine fotografica versata in atti dal ponteggio risulti mancante una pedana situata al secondo piano del ponteggio. Lo stesso ### sentito in ospedale, ebbe a riferire: “Ho messo un piede su una pedana del ponteggio e si è ribaltata cadendo e immediatamente dopo sono caduto io”.

In tal senso debbono essere valorizzate le dichiarazioni di ### che sentito dai ### ebbe a dichiarare di avere compreso l’accaduto quando, sentite le urla e raggiunto il ### si rese conto del fatto che “sopra di lui c’era lo spazio vuoto di una delle pedane da cantiere, che era a fianco a lui e ho capito che era caduto da là.

Ma ai fini della ricostruzione dell’accaduto appare importante anche quanto dichiarato dal ### quando è stato sentito nel corso del giudizio, laddove ha chiarito che: “quelle pedane rettangolari nella parte di sotto hanno sul lato corto un perno in ferro quasi al centro, su entrambi i lati, che scorre e si incastra nel tubo del ponteggio. A volte capita che la pedana possa avere il fermo più lento e che con i movimenti si possa spostare. A me a volte è capitato che se mettevo il piede su uno spigolo della pedana, e il fermo era allentato, la pedana con il mio peso tendeva a girarsi di lato fulcrata su due punti. Personalmente quando mi è capitato mi sono sbilanciato ma la pedana non si è mai staccata, se no sarei caduto”.

Peraltro le dichiarazioni del ### all’epoca dei fatti hanno indotto i ### a svolgere ulteriori accertamenti (sopralluogo del 14.5.2010) all’esito dei quali è emerso che esaminati i fermi della pedana posta di fianco a quella caduta, “il fermo di sinistra foto 18 e 19 risulta### parzialmente piegato e infilato per metà” mentre “il fermo di destra (foto 21 e 22) risulta### non inserito”.

LA RESPONSABILITA’ ### 2051 COD. CIV.

Anche alla luce delle risultanze delle indagini penali e delle contestazioni mosse al ### con riferimento alla violazione delle disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro, deve ascriversi alla caratteristiche intrinseche del ponteggio (privo delle necessarie misure di sicurezza idonee a prevenire ### il: 20/04/2022 n.1248/2022 importo 9807,00 pericoli di caduta) la caduta del ### Sulla base di quanto emerso in causa deve ritenersi acclarato che il fatto si sia verificato a causa di un cedimento del ponteggio installato dall’impresa del convenuto per l’esecuzione di lavori edili. Avuto riguardo al contenuto delle allegazioni contenuto nell’atto introduttivo, deve pertanto ritenersi sussistente in capo al convenuto, che di detto ponteggio aveva la custodia, una ipotesi di responsabilità e### art. 2051 cod. civ.

In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “### indispensabile, ai fini della configurabilità della responsabilità e### art. 2051 cod. civ., è la relazione diretta tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, intesa nel senso che la prima abbia prodotto direttamente il secondo, e non abbia, invece, costituito lo strumento mediante il quale l’uomo abbia causato il danno con la sua azione od omissione” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1682 del 15/02/2000).

Tanto premesso, è orientamento pacifico in giurisprudenza quello per cui “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013).  (### PERICOLOSITÀ ### Nel caso in esame la pericolosità della cosa è emersa con chiarezza dalle risultanze istruttorie.

In primis occorre rilevare che il cantiere non era recintato e non vi era alcuna misura di sicurezza atta ad impedire l’accesso al cantiere e al ponteggio. Ciò nonostante l’indubbia pericolosità di una impalcatura che si spiegava in altezza per diversi metri (il ### è caduto da un’altezza di circa quattro metri e dall’immagine fotografica agli atti emerge che il ponteggio era alto almeno il doppio rispetto al punto della caduta).

È risaputo che i lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente gravi e, in particolare, al rischio di caduta dall’alto, che rappresentano una percentuale altissima di infortuni, ### il: 20/04/2022 n.1248/2022 importo 9807,00 soprattutto mortali, sui luoghi di lavoro. Tanto che il ### 81/2008 ha espressamente disposto l’adozione di una serie di precise misure atte a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e, in particolare, oltre all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, il ponteggio deve essere dotato di parapetti, sistemi di ancoraggio e se necessario reti di sicurezza. E sarà compito ed onere del datore di lavoro scegliere le misure di volta in volta più idonee per garantire l’incolumità al dipendente, a seconda del tipo di lavorazione e del grado della pericolosità della stessa.

Ma è altresì notorio che tra i rischi specifici di un cantiere temporaneo o mobile vi sia quello delle cosiddette interferenze “esterne”: la possibilità di ingresso in cantiere di persone non autorizzate né tanto meno preparate ad affrontare i rischi in esso presenti. E per questa ragione è prevista l’adozione di un ### di ### che, nel caso di specie, non è stato documentato agli atti.

Nel caso di specie, peraltro, è emersa l’assenza di recinzioni e vigilanza dei ponteggi, circostanze che evidenziano ulteriormente la condotta gravemente imprudente del ### nell’istallazione e gestione del cantiere in cui si è verificato il fatto.

All’evidenza, quindi, debbono ritenersi sussistenti tutti gli elementi della responsabilità aquiliana del ### come contestata dal Pubblico Ministero in sede ###riferimento alla colpa specifica con riferimento alla violazione delle disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro, sia con riferimento alla colpa generica per negligenza e imprudenza, e ciò anche a prescindere dall’applicabilità dell’inversione dell’onere della prova di cui al disposto dell’art. 2051 cod. civ.

CONCORSO DEL DANNEGGIATO Tanto premesso, peraltro, non può non aversi riguardo al concorso del danneggiato nella causazione del sinistro e### art. 1227 cod. civ. (“se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”) Come evidenziato dalla difesa di parte convenuta, infatti, la condotta del ### appare connotata da grave imprudenza, per essersi avventurato su un ponteggio senza alcuna giustificazione e senza alcuna cautela.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art.  1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte ### il: 20/04/2022 n.1248/2022 importo 9807,00 del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019).

Nel caso di specie, peraltro, a fronte di una condotta gravemente imprudente del danneggiato, vi è quella ancor più grave del ### che risponde e### art. 2051 cod. civ. per le condizioni del cantiere edile in questione.

E in tal senso il ### al fine di liberarsi della responsabilità che incombe sul custode, avrebbe dovuto fornire la prova del fortuito, ovvero avrebbe dovuto dimostrare che il danno si è verificato per fatto non prevedibile, né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso, nonostante l’adozione di ogni necessaria cautela in punto di vigilanza, controllo e diligenza (Cass. Sez.  3 – , Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020).

All’evidenza, se l’accesso al cantiere fosse stato adeguatamente precluso da sistemi di recinzione e sorveglianza e/o se l’impalcatura fosse stata conforme alle normative e alle regole di perizia e prudenza proprie del settore, il fatto non si sarebbe verificato.

Deve pertanto escludersi che la condotta del ### sia stata tale da costituire il c.d. fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del ### Deve di contro individuarsi nei fatti in esame un concorso tra la condotta colposa del ### e quella colposa del danneggiato, un concorso che, in assenza di elementi che inducano per la maggior gravità di una sull’altra, impone l’applicazione del disposto di cui all’art.  2055 ultimo cod. civ.   In tal senso, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Ai fini della determinazione della riduzione del risarcimento del danno in caso di accertato concorso colposo tra danneggiante e danneggiato in materia di responsabilità e###tracontrattuale, occorre – ai sensi dell’art. 1227, comma primo, cod. civ. – porre riferimento sia alla gravità della colpa e che all’entità delle conseguenze che ne sono derivate. In particolare, la valutazione dell’elemento della gravità della colpa deve essere rapportata alla misura della diligenza violata e, solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali tra danneggiante e danneggiato nella realizzazione dell’evento dannoso, il giudice può avvalersi del principio generale di cui all’art. 2055, ultimo comma, cod. civ., ossia della presunzione di pari concorso di colpa, rimanendo esclusa la possibilità di far ricorso al criterio ### il: 20/04/2022 n.1248/2022 importo 9807,00 equitativo (previsto dall’art. 1226 cod. civ. e richiamato dall’art. 2056 cod. civ.), il quale può essere adottato solo in sede di liquidazione del danno ma non per la determinazione delle singole colpe” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1002 del 21/01/2010).

Tanto premesso, ritiene lo scrivente che il sinistro debba ascriversi in egual misura, oltre che alla imprudenza del titolare del cantiere edile, alla condotta colposa del danneggiato.

Le pretese risarcitorie delle parti attrici, pertanto, potranno essere riconosciute nella misura del 50% del danno dimostrato in causa.

LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO: A) ### Tanto premesso in punto di responsabilità, occorre quantificare i danni risarcibili e, principalmente, deve aversi riguardo al danno non patrimoniale, risarcibile iure proprio ai congiunti della vittima.

E’ pacifico infatti che la morte di un congiunto, conseguente ad un fatto illecito, determini per i superstiti del nucleo familiare “un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, costituito dalla lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, perchè la perdita dell’unità familiare è perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15019 del 15/07/2005).

La più recente giurisprudenza di legittimità ha peraltro messo in luce la necessità di una liquidazione che tenga conto del caso concreto e che assicuri al contempo una uniformità di giudizio in casi analoghi. ### specifico la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. (La S.C. ha ritenuto non applicabile, nella specie, l’enunciato principio, per essersi formato giudicato implicito sulla decisione dei giudici di merito che, in difetto di doglianze delle parti al riguardo, avevano liquidato il danno da perdita del rapporto parentale patito dalla madre della vittima facendo ricorso alle tabelle milanesi, anziché a quella romana)” (Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 26300 del 29/09/2021) ### il: 20/04/2022 n.1248/2022 importo 9807,00

In ossequio a tale condivisibile principio dovranno trovare applicazione, ai fini della liquidazione del danno da perdita parentale, i parametri a punti delle c.d. tabelle romane.

Si tratta, all’evidenza, di una liquidazione in via equitativa e### art. 1226 cod. civ. che tiene conto del rapporto di parentela, della eventuale convivenza, dell’età delle persone coinvolte e dell’esistenza di altri familiari conviventi o non conviventi, proprio al fine di consentire una quantificazione nel caso concreto, avuto riguardo alla fattispecie contingente.

In applicazione di tali criteri il danno ipotizzabile con riferimento a ### moglie convivente della vittima, tenuto conto dell’età del ### (66 anni) e della moglie (60) al momento del sinistro, è pari a 313.814,40 € (tenuto conto dell’applicazione di 32 punti riconosciuti), di cui la metà, pari a 156.907,20 € ascrivibili al convenuto.

Di contro il danno ipotizzabile con riferimento ai figli, di 38, 36, 29 e 22 anni all’epoca dei fatti, il danno ipotizzabile (tenuto conto dell’applicazione di 24 punti) e pari a 235.360,80 € di cui la metà, pari a 117.680,40 € ascrivibili al convenuto.

Non vi sono ragioni per discostarsi dalle suddette quantificazioni, in assenza di specifiche allegazioni che consentano di personalizzare la liquidazione nel caso concreto, aldilà degli elementi di cui si è già detto (rapporto parentale, convivenza, esistenza di altri familiari ed età delle persone coinvolte).

  1. B) IURE EREDITATIS Deve infine aversi riguardo alla domanda risarcitoria proposta iure hereditario, posto che il ### è deceduto a distanza di 46 giorni dal sinistro e non è contestato (oltre che evidenziato dalle risultanze della consulenza medico legale espletata in sede penale) che il decesso sia stato causato da complicanze connesse ai politraumi patiti durante la caduta da circa quattro metri di altezza.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, I prossimi congiunti di persona deceduta a causa di un fatto illecito sono titolari “iure hereditatis” del diritto di agire quali eredi e nei limiti della relativa quota, per ottenere il risarcimento del danno biologico e di quello patrimoniale sofferto in vita dal defunto ed entrato a far parte del patrimonio di questi prima della sua morte, a condizione che sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse” (Cass. civile , sez. III, 09 marzo 2004, n. 4754).

Più di recente la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito che “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico “stricto sensu” (ovvero danno al bene “salute”), al quale, nell’unitarietà del “genus” del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie (“danno morale terminale”), ovvero il danno da ### il: 20/04/2022 n.1248/2022 importo 9807,00 percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica ### derivante dall’avvertita imminenza dell'”e###itus”, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di “lucidità agonica”, in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l’imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta “manifestamente lucida” (Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 26727 del 23/10/2018).

Nel caso in esame, sulla base delle allegazioni e delle risultanze istruttorie agli atti, deve pertanto ritenersi che le condizioni del ### nel periodo intercorso tra il sinistro e il decesso fossero tali da determinare una invalidità temporanea permanente, mentre non sono stati acquisiti in causa sufficienti elementi per ritenere sussistente un danno ulteriore per la c.d. lucida agonia.

Ciò è stato da ultimo ribadito da cass. n. 5448/2020 secondo cui: “il danno biologico c.d. terminale, e cioè il danno biologico “stricto sensu” (ovvero danno al bene “salute”) subito per i giorni intercorsi tra la data delle lesioni a quella del decesso, è, invero, configurabile, e trasmissibile “iure successionis”, ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore (tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell’apprezzabilità dell’invalidità temporanea), essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente (conf., da ultimo, la già cit. Cass. 1856/2019); siffatto danno, infatti, proprio perchè consistente nella oggettiva perdita delle attività quotidiane dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso, è sempre presente, prescindendo dalla consapevolezza dello stesso o dallo stato di coscienza, e la sua liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea, da personalizzare in relazione al caso concreto (conf., da ultimo, Cass. 16592/2019). ###unitarietà del “genus” del danno non patrimoniale, tuttavia, può talora aggiungersi a siffatto “danno biologico terminale” anche un peculiare danno morale, ovvero il danno consistente nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire (c.d. “danno morale terminale” o “danno da lucida agonia” o “danno catastrofale o catastrofico”).

Nel caso di specie nulla è stato dimostrato in merito al secondo, ragion per cui deve essere riconosciuto il risarcimento del solo danno biologico terminale.

Quanto al danno non patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità, con decisione a ### ha unificato la categoria del danno non patrimoniale affermando il principio per cui: “Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta ### il: 20/04/2022 n.1248/2022 importo 9807,00 attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008). Gli insegnamenti della Suprema Corte mirano ad evitare superflue duplicazioni nella liquidazione del danno ed indicano la necessità di una liquidazione unitaria che contemperi tutti gli elementi costitutivi del danno. Stante l’unitarietà del danno, si deve dare atto che secondo i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità: “il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazione (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto” (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 2788 del 31.01.2019). Al fine di determinare il quantum del risarcimento – da liquidarsi in via equitativa e### art. 1226 cod. civ. -, deve attingersi ai valori determinati dal Tribunale di Milano, avuto riguardo agli insegnamenti della Suprema Corte di legittimità, finalizzati a garantire continuità e unitarietà ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale: “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti ### giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C., in applicazione dell’art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono. ### di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell’applicazione delle tabelle di ### può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011). Ritiene questo Giudice che nel caso di specie non vi siano ragioni peculiari che rendano necessario discostarsi dalle richiamate tabelle milanesi.

Il c.d. danno biologico terminale deve quindi essere liquidato in euro 149,00 giornaliere (secondo valori massimi, avuto riguardo alle condizioni del ### come documentate dalla documentazione ### il: 20/04/2022 n.1248/2022 importo 9807,00 medica agli atti) per 46 giorni di sopravvivenza e quindi in complessivi euro 6.854,00 di cui la metà, pari a 3.427,00 ascrivibili al convenuto.  *

Tanto evidenziato, si chiarisce che sulle dovute, stante la sentenza delle ### della Corte di Cassazione n. 1712/95 compete agli attori, oltre al valore del bene perduto, il corrispettivo per il mancato tempestivo godimento dell’equivalente pecuniario del bene leso per tutto il tempo intercorrente fra il fatto e/o gli esborsi e la sua liquidazione, poiché “l’equivalente pecuniario, nei debiti di valore, soddisfa il credito per il bene perduto ma non anche il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene ove fosse stato rimpiazzato immediatamente con una somma di denaro equivalente”: detto mancato godimento concreta un danno da ritardo che può ritenersi provato presuntivamente e valutato equitativamente in una misura corrispondente alla media del tasso legale scelto dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori e### art. 1224 cod. civ. nel periodo interessato dai fatti per cui è causa”. Peraltro, sempre alla luce della citata sentenza, “se il giudice adotta come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che gli interessi possano essere calcolati dalla data dell’illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece calcolare gli stessi con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti ovvero ad un indice medio”. Al fine di rendere più agevole il calcolo in questione risulta conforme agli esposti principi ridurre la misura determinata a quella del 1,5 % da calcolare sull’intera somma liquidata: tale metodo appare sostanzialmente ed economicamente equivalente a quello indicato dalla sentenza più volte richiamata, nonché espressione del potere equitativo del giudice nella liquidazione del danno e### art. 1226 cod. civ.

Spetta pertanto agli attori, a titolo di risarcimento dei danni sopra indicati, tenuto conto dell’incremento per il tempo trascorso dall’evento morte (in data ###), la complessiva somma di 184.505,67 € in favore della ### la somma di 138.379,25 € in favore di ciascuno dei figli e, infine, la complessiva somma di 4.029,78 € in favore di tutti gli attori quali eredi di ### (il tutto in valuta odierna).

Infine, spetteranno gli interessi legali ai sensi dell’art. 1282 c.c. sulla complessiva somma così calcolata dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.  *

Le spese seguono la soccombenza, resteranno a carico della parte convenuta e verranno liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 10 marzo 2014, immediatamente applicabile (ai sensi dell’art. 28 del medesimo decreto) alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, come modificato dal DM ### il: 20/04/2022 n.1248/2022 importo 9807,00 37/2018. La liquidazione dovrà essere effettuata, tenuto conto del valore del risarcimento accordato, secondo i valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra 52.000,00 € e 260.000,00 € con riferimento alle prime tre fasi del giudizio e minimi quanto alla fase decisoria, per complessivi 27.804,00 €, oltre spese esenti, spese generali e accessori di legge.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n° 9153/2013 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) accerta e dichiara che il sinistro per cui è giudizio è ascrivibile alla responsabilità concorrente, in pari misura, di ### e del danneggiato ### 2) e per l’effetto dichiara tenuto e condanna ### al pagamento, in favore di ### a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 184.505,67 (somma già rivalutata all’attualità), oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al saldo; 3) e per l’effetto dichiara tenuto e condanna ### al pagamento, in favore di ##### e ### a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 138.379,25 (somma già rivalutata all’attualità) per ciascuno, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al saldo; 4) e per l’effetto dichiara tenuto e condanna ### al pagamento, in favore degli attori in qualità di eredi di ### a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 4.029,78 (somma già rivalutata all’attualità), oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al saldo; 5) dichiara tenuto e condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti attrici che liquida in complessivi € 27.804,00 per onorari, € 458,00 per spese esenti, oltre spese generali e accessori di legge.  ### 15 marzo 2022 Il Giudice dott. ### il: 20/04/2022 n.1248/2022 importo 9807,00

Tribunale di Roma, Sentenza n. 12541/2023 del 04-09-2023

  1. 46766 anno 2019 REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SESTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.### sulle conclusioni precisate dalle parti all’udienza del 12.7.2022, lette le comparse depositate ai sensi dell’art.190 c.p.c., ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 46766/2019 tra ### (CF: ###), rappresentata e difesa dall’avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### dè ### 7, attrice contro ### (CF: ### ) rappresentata e difesa dall’avv.ssa ### ed elettivamente domiciliat ###via del ### di ### 21, presso l’### convenuta avente ad oggetto: domanda di risarcimento danni.

Fatto e diritto.

Con atto di citazione regolarmente notificato e iscritto a ruolo il ### la società ### S.r.l. ha convenuto ### davanti a questo Tribunale esponendo: -che operava nel settore delle agenzie di viaggio e conduceva in locazione dalla proprietaria ### l’immobile di Via di ### 164, in ### censito al catasto fabbricati al foglio 614, particella 372, subalterno 7, a seguito di contratto di cessione di ramo di azienda; -che nell’anno 2007, più volte e inutilmente, aveva chiesto alla proprietaria ### di intervenire all’interno dell’immobile locato, sede della propria attività, al fine di eliminare le cospicue infiltrazioni di acqua che danneggiavano le pareti, gli intonaci dei soffitti e i pavimenti; -che nella totale inerzia della proprietà aveva commissionato all’arch. ### una relazione sullo stato dell’immobile; -che l’arch.### aveva riferito: che “i fenomeni presenti in corrispondenza dell’ingresso sono la logica conseguenza di perdite provenienti da tubazioni di scarico contenute all’interno del cavedio”; che “ non a caso gli stessi fenomeni si ravvisano anche sul lato opposto della muratura, all’interno del confinante androne condominiale”; che “le macchie ravvisate sulla parete di fondo corrispondono invece alla porzione di locale interessata da un soprastante terrazzo di pertinenza di una abitazione pure di proprietà comunale e lasciano immaginare carenze di impermeabilizzazione e/o dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche.”; -che a seguito di ricorso e### art. 696 c.p.c. al Tribunale di ### il nominato ### arch. ### aveva confermato l’esistenza delle lamentate infiltrazioni ascrivendole alla rottura di una tubazione interna ad un cavedio la cui riparazione aveva indicato come urgente “per evitare il perdurare delle infiltrazioni nelle strutture portanti sottostanti del garage”; -che il ### tuttavia, non aveva accertato il guadagno che essa attrice avrebbe potuto ricavare dalla propria agenzia di viaggi in mancanza del danno in questione, avendo tuttavia precisato che una percentuale del 10% avrebbe potuto rappresentare la misura della riduzione dell’attività commerciale che i riscontrati fenomeni infiltrativi potevano aver causato; -che la proprietaria ### nonostante le risultanze dell’### non aveva ritenuto di dover provvedere all’eliminazione delle infiltrazioni; -che il ###, nel procedimento cautelare r.g. 19119/2019 attivato e### art.700 c.p.c., il giudice adito aveva ordinato a ### l’effettuazione di tutti i lavori indicati nella relazione peritale del ### -che ricevendo clienti e fornitori presso la sede ###, aveva subito e stava subendo, per effetto delle condotte omissive di ### un grave pregiudizio, sotto il profilo del danno emergente, del lucro cessante e della propria immagine commerciale; -che era evidente che se ### avesse attuato le necessarie manutenzioni i lamentati danni non si sarebbero verificati; -che secondo il proprio consulente, il commercialista dott.  ### “i ricavi nel periodo non interessato dal sinistro sono stati più elevati di ben il 20,3%” e, considerando la percentuale di ricarico medio della vendita di viaggi al consumatore finale pari al 7,8%, il danno patrimoniale presunto ammontava – solo per il periodo dedotto e con esclusione del danno provocato dall’agosto 2018 in poi – ad euro 54.700,00 circa, nemmeno in parte compensato dalla diminuzione dei costi, non essendo stato possibile ridurre né le utenze, né il canone di locazione, né tantomeno il personale; -che infine si sarebbero dovuti considerare anche i danni cagionati nelle successive annualità, agosto/settembre 2018 – agosto/settembre 2019.

La difesa della ### s.r.l. ha quindi chiesto a questo Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: – locazione dell’immobile di Via di ### 164, che il diritto di godimento della ### per effetto dei fatti descritti nell’atto di citazione, era risultato leso e ridotto; -accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale di ### per avere questa violato l’obbligo di mantenere la cosa locata in condizioni di servire all’uso convenuto; -accertare le dirette conseguenze dell’inadempimento di ### avendo la ### subito, oltre ai danni rappresentati dalle spese sostenute, un danno emergente e un lucro cessante pari ad almeno €.150.000,00 e un danno all’immagine commerciale per €.100.000,00, per complessivi €.250.000,00; -condannare ### all’integrale rimborso di tutte le spese sostenute e al pagamento a favore di ### s.r.l.  di tutti i danni dalla stessa subiti, pari alla somma di euro 250.000,00; In via istruttoria, ### ha chiesto di disporre una CTU diretta a quantificare l’esatto ammontare di tutti i danni, anche d’immagine commerciale ad essa arrecati.

Con la comparsa di costituzione e risposta del 15.11.2019 ### si è costituita in giudizio, impugnando e contestando ogni avversa deduzione, rappresentando: -che si era prontamente adoperata per il ripristino dello stato dei luoghi, avendo promosso l’azione e### 696 bis c.p.c.  al fine di ottenere una consulenza tecnica preventiva in grado di quantificare i danni occorsi all’interno dell’immobile e conoscere quali fossero le soluzioni tecniche più idonee per eliminare tali danni; -che il ### il nominato CTU arch.### aveva depositato il proprio elaborato peritale stimando in complessivi €.9.197,69 le spese per l’eliminazione delle infiltrazioni, senza entrare nel merito di valutazioni concernenti il lucro cessante lamentato dalla ### -che l’assunto del c.t.p. della ### di un danno commerciale quantificabile in una riduzione del 20,3% del fatturato, ossia in euro 54.700,00, non risultava supportato da alcuna indicazione dei criteri in base ai quali era stata effettuata tale quantificazione; -che in ogni caso aveva fatto effettuare sopralluoghi tecnici e si era attivata al fine di risolvere le problematiche segnalate dalla ### a partire dall’agosto 2017; -che il ### aveva appaltato i lavori di ripristino dell’immobile locato; -che il ###, il direttore dei lavori dell’appalto, ing.

Brunori, aveva segnalato alla ditta incaricata di intervenire in emergenza presso l’immobile di via ### 166 e via B.

Orero con il canal jet sul pozzetto di collegamento al collettore principale e provvedere alla sostituzione dei tratti di tubazione della linea area danneggiati; -che successivamente il personale dell’agenzia di viaggi aveva più volte manifestato ai tecnici di essa amministrazione l’indisponibilità al loro accesso nei locali; -che l’indisponibilità manifestata dalla ### aveva comportato un allungamento delle tempistiche dei lavori di ripristino, non imputabili ad essa ### -che l’effettuata quantificazione del danno risultava assolutamente arbitraria, generica, non provata e, in ogni caso, del tutto infondata in fatto e in diritto.

Pertanto, la difesa di ### ha chiesto al Tribunale di rigettare tutte le domande di controparte in quanto del tutto infondate, in fatto e in diritto, e non provate.

Fallita l’esperita mediazione, la causa è stata istruita con la produzione di documenti ed una CTU contabile, essendosi ritenute in parte inammissibili e in parte irrilevanti le prospettate prove orali.

All’udienza del 27.6.2023 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti, ribadendo quindi le richieste sopra riportate, e la causa è stata trattenuta in decisione con i termini e### art.190 c.p.c.  ### Tanto premesso, questo giudice osserva: -che il CTU arch.### nominato in sede di ### all’interno dell’immobile in questione ebbe ad accertare: una situazione di degrado della “parete cavedio lato sinistro adiacente alla vetrata d’ingresso al locale”; la “presenza sulla parete interna di macchie, aloni e muffe”; condizioni di degrado del “rivestimento marmoreo parete lato destro dell’androne portone civico 166”; la pavimentazione con “linoleum degradato da umidità”; la presenza sulla parete confinante con l’e### locale discoteca di “aloni da infiltrazione acque meteoriche sulla trave in c.a. in comune ai due locali confinanti”; -che secondo il ### i riscontrati inconvenienti erano stati causati “da infiltrazioni conseguenti alla rottura di tubazione di scarico in ghisa cucine” (detto tubo di scarico in ghisa una volta ispezionato l’interno del cavedio, era stato rinvenuto “lesionato su tutta la circonferenza nel punto poco distante dal bicchiere di raccordo”) e da “degrado pavimentazione e manto impermeabile terrazzo interno 1, primo piano”; -che le conclusioni di detto CTU non sono state oggetto di contestazioni; -che sia l’immobile locato alla ### che il terrazzo sovrastante sono di proprietà di ### mentre la tubazione lesionata è di proprietà condominiale (circostanze entrambe non contestate); -che la ### ha azionato le proprie domande di risarcimento addebitando a ### quale condomina dello stabile, la mancata manutenzione di una tubazione condominiale e, quale proprietaria dell’unità immobiliare soprastante, la mancata manutenzione del relativo terrazzo (addebiti evidentemente formulati ai sensi dell’art.2041 c.c.), oltre che il mancato tempestivo ripristino dei danni causati all’immobile locato da dette mancate manutenzioni, in violazione dell’obbligo previsto dall’art.1576 c.c. di provvedere, quale parte locatrice, alle riparazioni necessarie al mantenimento dell’immobile in buono stato locativo; -che pertanto ### non potrà ritenersi estranea ai lamentati danni sol perché causati dalla cattiva manutenzione del terrazzo soprastante e dalla mancata manutenzione della citata tubazione condominiale, posto che le riscontrate carenze manutentive risultano a lei imputabili in qualità di proprietaria di detto terrazzo e di partecipante alla compagine condominiale dello stabile tenuta alla manutenzione delle tubazioni di proprietà comune (a tale ultimo riguardo v.Cass.19181/2003 secondo cui la garanzia del locatore proprietario si estende anche alle parti comuni dell’edificio); -che le infiltrazioni d’acqua lamentate dalla ### ebbero inizio il ### (v.richieste di intervento inoltrate all’ente locatore a mezzo posta elettronica, a partire da tale data) e che i lavori posti in essere da ### per eliminare le cause di dette infiltrazioni e ripristinare l’immobile locato ebbero termine (tranne qualche lavoro di rifinitura) il ### (v.certificato di fine lavori in data ###, in atti).  ### dovrà quindi essere condannata a rifondere alla ### i danni da questa subiti in conseguenza delle riscontrate infiltrazioni, rappresentati dai minori guadagni registrati dall’agosto 2017 al novembre 2019 (non riferibili al normale andamento, nel medesimo periodo, degli affari della generalità delle agenzie di viaggi) e ai costi sostenuti per il procedimento di ATP conclusosi con l’accoglimento della sua domanda di ripristino del locale.

Relativamente ai lamentati minori guadagni, la CTU dott.ssa ### nella propria relazione ha esposto le conclusioni appresso integralmente riportate.  “Considerazioni conclusive.

In merito alla prima relazione redatta dal consulente di parte, dott. ### la scrivente ha rilevato alcune discordanze tra i dati riportati nel prospetto della relazione e i dati estrapolati dai registri iva vendite/corrispettivi.   Tant’è che il minor fatturato del periodo post sinistro in % non risulta essere (- 16,9%) ma (- 19,2%).

Sulla stima del danno, il consulente di parte ha moltiplicato il minor fatturato per la percentuale di ricarico medio della vendita (7,8%).   Tale impostazione, ad avviso della scrivente non è corretta, in quanto il danno non può essere calcolato sulla base della diminuzione del fatturato e del “ricarico medio della vendita”.   Tra l’altro quest’ultimo rappresenta la percentuale dell’utile rispetto ai costi, che nulla ha a che vedere con il fatturato.

In merito alla seconda relazione redatta dal consulente di parte, dott. ### la scrivente non ha rilevato differenze dei dati del prospetto della relazione con i dati estrapolati dai bilanci di verifica.

La scrivente non condivide il calcolo sul margine effettuato dal consulente di parte, in quanto, il consulente ha considerato solamente ricavi e costi di diretta correlazione, omettendo di inserire, ad esempio riguardo le provvigioni attive, i costi di diretta imputazione connessi al personale dipendente preposto all’emissione della biglietteria.

Ma vi è di più.

Inoltre occorre tener conto degli ulteriori costi necessari all’azienda per raggiungere i propri obiettivi commerciali ed economici.

La sola analisi riferiti al ### (margine di contribuzione) così come proposta dal consulente, è certamente fuorviante, proprio perché non fotografa la possibile diminuzione di utili eventualmente patiti dalla società, come richiesto dal quesito peritale, in quanto non tiene conto di tutta una serie di costi aziendali inerenti la gestione caratteristica della società, quali ad esempio gli ammortamenti dei beni strumentali utilizzati dalla società per produrre ricavi, le locazioni immobiliari dove viene svolta l’attività, il costo del personale necessario per conseguire gli obiettivi aziendali ecc.

Per questo motivo, la scrivente ha proceduto a determinare il margine operativo lordo (###, sulla base dei dati estrapolati dai bilanci relativi agli esercizi dal 2014 al 2020.

Tali dati vengono utilizzati per la costruzione di un prospetto sull’andamento economico dei ricavi e dei costi (andamento del ###.   Confrontando poi, l’andamento del MOL della società APR ### con i dati del ### operativo lordo delle società del settore “### di viaggio e tour operator” pubblicato dall’### Da tale confronto, si desume che nell’anno 2017, periodo in cui si è verificato il sinistro, il MOL della ### è sceso allo 0,85%, mentre l’### riporta un MOL del 4,44%.

In merito all’andamento dell’utile conseguito dalla società ### negli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, la scrivente ha ritenuto opportuno individuare l’utile normalizzato, al fine di rendere omogeneo il risultato per effettuare il confronto tra i diversi anni.

In merito all’andamento del fatturato conseguito dalla società ### negli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, la scrivente ha rilevato che il fatturato della società ### ha subito un forte incremento nel 2016 per diminuire nel 2017 ed incrementarsi lievemente nel 2018 e 2019.

Confrontando poi il fatturato conseguito dalla società APR ### con i dati relativi sul fatturato delle altre società italiane del settore, pubblicati dall’### si rileva che rispetto all’anno 2016 (anno ante sinistro) la società APR ### sia nel 2017 che nel 2018 ha subito una diminuzione del fatturato in corrispondenza di un aumento del fatturato del mercato (come dimostrato dai dati di ###.

Come si rileva dal prospetto riportato nel paragrafo 12.3, l’utile normalizzato conseguito da ### al 31.12.2017 (euro 35.150,00) ha subito una contrazione del 51% rispetto a quello conseguito al 31.12.2016 (euro 71.484,00).

Pertanto l’utile normalizzato relativo al 31.12.2016 è pari ad euro 71.484,00, mentre quello al 31.12.2017 è pari ad euro 35.150,00 con una diminuzione di euro 36.334,00.

Quest’ultimo importo rappresenta la perdita di utili subita dalla società #### normalizzato conseguito da ### al 31.12.2018 (euro 64.557,00) ha subito una contrazione del 9,69% rispetto a quello conseguito al 31.12.2016 (euro 71.484,00).

Pertanto l’utile normalizzato relativo al 31.12.2016 è pari ad euro 71.484,00, mentre quello al 31.12.2018 è pari ad euro 64.557,00 con una diminuzione di euro 6.927,00.

Quest’ultimo importo rappresenta la perdita di utili subita dalla società ### Ciò ha determinato una perdita di utile per la società APR ### per complessivi euro 43.261,00.

Oltre al criterio sopra indicato, la scrivente ha ritenuto opportuno proporre un secondo criterio per la valutazione della perdita dell’utile subita dalla società ### Ossia, utilizzando la media dell’utile normalizzato dell’anno 2015 e 2016 come dato di riferimento, calcolando lo scostamento con l’utile conseguito dalla società nel 2017 e nel 2018.

Lo scostamento del 2017 rispetto alla media del 2015-2016 è pari ad euro 36.851,00.

Lo scostamento del 2018 rispetto alla media del 2015-2016 è pari ad euro 7.444,00.

Lo scostamento del 2019 rispetto alla media del 2015 – 2016 è negativo, in quanto si è in presenza di un maggior utile anziché di una perdita.

Essendo la media degli utili normalizzati per le predette due annualità (2015 e 2016) pari ad euro 72.001,00, risulta una diminuzione degli utili normalizzati rispettivamente per le annualità da 2017 a 2019, complessivamente pari ad euro 44.295,00.

La scrivente evidenzia che tale importo (euro 44.295,00) è in linea con quello individuato con la precedente stima (euro 43.261,00)”.

Quanto esposto da detta CTU risulta pienamente condivisibile in quanto frutto di attenta valutazione delle risultanze dei bilanci e della documentazione fiscale e contabile della APR Viaggi, raffrontate con i dati concernenti, negli stessi anni, il generale andamento economico delle attività delle agenzie di viaggi pubblicati dall’### Peraltro, nessuna delle parti, ricevuta dalla CTU la relazione preliminare con le conclusioni sopra trascritte, ha comunicato alla stessa proprie osservazioni critiche.

Operando una media tra i valori ottenuti dalla CTU facendo applicazione dei due indicati criteri di stima, questo giudice ritiene di poter quantificare in €.36.592,50 i mancati utili della ### nell’anno 2017 e in €.7.185,50 i mancati utili dell’anno 2018 (non essendovi stati mancati utili nell’anno 2019); tali importi, trattandosi di crediti di valore, andranno ad oggi rivalutati in base agli indici dell’### relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con decorrenza rispettivamente dal 31.12.2017 e dal 31.12.2018.  ### dovrà poi rimborsare alla ### A) i compensi di avvocato dovuti per l’assistenza prestata in detto procedimento di ### che in base al DM.Giustizia 147/2022 si liquidano in €.2.337,00, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria, più spese generali, CPA ed ### B) le spese sostenute in sede di ### appresso specificate: -€.118,50 per il contributo unificato ed €.27,00 per la marca da bollo; -€.1.068,99 ed €.1.710,10 corrisposti al ### con bonifici effettuati, rispettivamente, l’8.11.2018 e il ###; -€.267,00 ed €.761,28 corrisposti, per consulenze prestate dall’arch.### con bonifici effettuati, rispettivamente, il ### e il ###; -€.267,00 corrisposti, per consulenze prestate dall’arch.Casaula, con bonifico effettuato il ###; Non potrà invece essere riconosciuto in favore della APR ### il pure lamentato danno d’immagine: la ### infatti, non ha rilevato scostamenti tra i dai relativi agli utili dell’anno 2019 e la media degli utili degli anni 2016-2016, precedenti all’inizio delle infiltrazioni (“Lo scostamento del 2019 rispetto alla media del 2015 – 2016 è negativo, in quanto si è in presenza di un maggior utile anziché di una perdita”).

Come non potranno essere riconosciuti: – i costi sostenuti per la riparazione del condizionatore, in difetto di prova dell’esistenza di un nesso causale tra il guasto di detto macchinario e le infiltrazioni per cui è causa; – l’importo della fattura dell’### n°9/2018, in difetto della prova del suo avvenuto pagamento da parte della ### In considerazione dell’accoglimento parziale delle domande attoree, si disporrà la compensazione per metà delle spese del giudizio che ### attesa la soccombenza, dovrà comunque rimborsare alla ### e verranno poste a carico di entrambe le parti al 50% quelle della #### dovrà quindi rimborsare alla ### il 50% dei seguenti importi: -€.7.700,00 a titolo di compensi di avvocato per l’assistenza prestata nel presente giudizio, così liquidati in base al DM.Giustizia 147/2022, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, di mediazione, istruttoria e decisoria, più spese generali, CPA ed ### -€.759,00 per il contributo unificato ed €.27,00 per la marca da bollo; -€.97,60 per le spese di mediazione; -€.2.600,00 per l’acquisizione degli estratti autentici notarili dei registri Iva (v.bonifico 28.9.2021 al notaio ###; -€.2.137,60 per il compenso al ### (v.bonifico 8.10.2020).  PQM Il Tribunale, definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede: i dichiara ### responsabile dei danni subiti dalla ### in conseguenza delle infiltrazioni d’acqua verificatesi nell’agosto 2017 nell’immobile locato, sito in ### in Via di ### 164, in ### e per l’effetto condanna ### a rifondere alla ### a) la somma di €.36.592,50, per i mancati utili nell’anno 2017, e la somma di €.7.185,50, per i mancati utili dell’anno 2018, che andranno ad oggi rivalutate in base agli indici dell’### relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con decorrenza rispettivamente dal 31.12.2017 e dal 31.12.2018; b) il compenso dovuto per l’assistenza di avvocato nel procedimento di ATP che, in base al DM.Giustizia 147/2022, si liquida in €.2.337,00, per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, più spese generali, CPA ed ### c) le seguenti ulteriori spese sostenute in sede di ### -€.118,50 per il contributo unificato ed €.27,00 per la marca da bollo; -€.1.068,99 ed €.1.710,10 per il compenso al CTU ### -€.267,00 ed €.761,28 per le consulenze prestate dall’arch.### -€.267,00 per le consulenze prestate dall’arch.Casaula; i dichiara compensate per metà le spese del presente giudizio e pone a carico di entrambe le parti al 50% le spese della ### i condanna ### effettuata la suddetta compensazione al 50%, a rifondere alla ### le spese di lite appresso specificate: -€.3.850,00 per compensi di avvocato per l’assistenza prestata nel presente giudizio, liquidati in base al DM.Giustizia 147/2022, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, di mediazione, istruttoria e decisoria, più spese generali, CPA ed ### -€.379,50 per il contributo unificato ed €.13,50 per la marca da bollo; -€.48,80 per le spese di mediazione; -€.1.300,00 per l’acquisizione degli estratti autentici notarili dei registri ### -€.1.068,80 per il compenso al #### 31.8.2023

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