TRIBUNALE RAVENNA STATO EBREZZA OMICIDIO COLPOSO

 

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TRIBUNALE RAVENNA STATO EBREZZA OMICIDIO COLPOSO

Violazione delle norme in materia di circolazione stradale – Omicidio colposo – Guida in stato di ebbrezza – Circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., comma 1, n. 6 – Ai fini della configurabilità il risarcimento deve essere integrale – La valutazione sulla sua congruità è rimessa al giudice, che può anche disattendere un eventuale accordo transattivo intervenuto tra le parti

FATTO

Massimiliano (OMISSIS), percorrendo alla guida, in stato di ebbrezza alcoolica, di un’autovettura Mercedes una strada provinciale, di rientro da una discoteca, per colpa, sia generica che specifica, in particolare mantenendo una velocita’ non inferiore a 150 km orari, eccessiva, non consentita (vigendo il limite di 90 km/h) e, comunque, non adeguata alle concrete condizioni, anche in ragione del buio, essendo notte ed essendo assente illuminazione artificiale, non mantenendo la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, tamponava violentemente la vettura Citroen condotta da (OMISSIS), che lo precedeva nella medesima direzione e nello stesso senso di marcia, con la conseguenza che la Citroen veniva spinta sull’opposta corsia di circolazione, non essendo le carreggiate separate da barriere, ed entrava in collisione con la vettura Peugeot condotta da (OMISSIS). L’urto tra lo spigolo anteriore sinistro della Citroen e la parte anteriore della fiancata sinistra della Peugeot causava la fuoriuscita dalla sede stradale dell’auto e conseguentemente la morte, per sfacelo del cranio, di (OMISSIS), che, senza indossare la cintura di sicurezza, era trasportato steso sul sedile posteriore dell’autovettura condotta da (OMISSIS).

 

 

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Corte di Cassazione|Sezione 4|Penale|Sentenza|23 novembre 2017| n. 53292

Data udienza 18 ottobre 2017

Integrale

Violazione delle norme in materia di circolazione stradale – Omicidio colposo – Guida in stato di ebbrezza – Circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., comma 1, n. 6 – Ai fini della configurabilità il risarcimento deve essere integrale – La valutazione sulla sua congruità è rimessa al giudice, che può anche disattendere un eventuale accordo transattivo intervenuto tra le parti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

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SENTENZA

Sul ricorsi proposti da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 29/09/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DANIELE CENCI;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CASELLA GIUSEPPINA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito il difensore E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di FORLI’ in difesa di (OMISSIS), che si riporta ai motivi di ricorso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

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ACAMION-INCIDENTE-SCRITTA

1.La Corte di appello di Bologna il 29 settembre 2016, in parziale riforma della sentenza, appellata dall’imputato, emessa all’esito del dibattimento dal Tribunale di Ravenna il 6 dicembre 2012, sentenza con la quale (OMISSIS) era stato condannato per omicidio colposo, con violazione delle regole sulla circolazione stradale, fatto commesso il (OMISSIS), ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.

  1. La vicenda fattuale ricostruita dai Giudici di merito puo’ essere sintetizzata come segue.

Massimiliano (OMISSIS), percorrendo alla guida, in stato di ebbrezza alcoolica, di un’autovettura Mercedes una strada provinciale, di rientro da una discoteca, per colpa, sia generica che specifica, in particolare mantenendo una velocita’ non inferiore a 150 km orari, eccessiva, non consentita (vigendo il limite di 90 km/h) e, comunque, non adeguata alle concrete condizioni, anche in ragione del buio, essendo notte ed essendo assente illuminazione artificiale, non mantenendo la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, tamponava violentemente la vettura Citroen condotta da (OMISSIS), che lo precedeva nella medesima direzione e nello stesso senso di marcia, con la conseguenza che la Citroen veniva spinta sull’opposta corsia di circolazione, non essendo le carreggiate separate da barriere, ed entrava in collisione con la vettura Peugeot condotta da (OMISSIS). L’urto tra lo spigolo anteriore sinistro della Citroen e la parte anteriore della fiancata sinistra della Peugeot causava la fuoriuscita dalla sede stradale dell’auto e conseguentemente la morte, per sfacelo del cranio, di (OMISSIS), che, senza indossare la cintura di sicurezza, era trasportato steso sul sedile posteriore dell’autovettura condotta da (OMISSIS).

3.Ricorre tempestivamente per la cassazione dell’ordinanza l’imputato, affidandosi a sette motivi, con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale.

3.1. Con il primo motivo censura vizio di motivazione per asserito travisamento di fatti rilevanti e di prove, con violazione altresi’ dell’articolo 192 c.p.p. in tema di valutazione delle prove.

I Giudici di merito avrebbero travisato i fatti, secondo il ricorrente, a causa di un’errata lettura della planimetria del consulente del Pubblico Ministero, che ha disegnato le sagome delle vetture coinvolte in scala diversa da quella adoperata per descrivere il piano stradale: tale aspetto, benche’ sottolineato nella memoria difensiva datata 9 settembre 2016, depositata in appello (terzultima pagina), sarebbe stato trascurato dalla Corte territoriale, che si sarebbe altresi’ erroneamente – basata su distanze e su tracce di frenata lasciate sull’asfalto a loro volta non indicate in scala sullo schizzo planimetrico del consulente del P.M., come dallo stesso precisato alla p. 10 della propria relazione scritta.

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3.2. Ulteriore vizio di motivazione per travisamento della prova ed ulteriore ipotizzata violazione dell’articolo 192 c.p.p. deriverebbe dall’avere la Corte di appello inteso che la difesa dell’imputato abbia sostenuto che l’autovettura Citroen viaggiasse al momento dell’impatto contromano, tesi che i Giudici di meritano liquidano come “circostanza che non risulta da nessun dato” (p. 3 della sentenza impugnata), mentre, in realta’, la memoria del 9 settembre 2016 (p. 5) si limita ad ipotizzare che la Citroen condotta dalla donna viaggiasse verso la sinistra della mezzeria. Anche tale supposto errore deriverebbe, peraltro, dalla approssimativa planimetria redatta dal consulente del P.M.: ne deriverebbe un vero e proprio travisamento circa la ricostruzione alternativa introdotta dalla difesa, travisamento che condurrebbe ad una decisione illegittima ed ingiusta.

La ricostruzione del consulente della parte pubblica, peraltro, sarebbe fondata solo su complessi calcoli matematici alla stregua dei danni sui veicoli, prescindendo dalle dichiarazioni dei testi e degli stessi protagonisti dell’incidente.

La Corte di appello si baserebbe sulla posizione di quiete assunta dai mezzi dopo gli urti, senza spiegare pero’ perche’ la Mercedes, dopo un impatto cosi’ violento, non sia stata trovata “sul proprio margine destro, per una banale quanto evidente legge di inerzia. Segno evidente di un palese errore di interpretazione, di travisamento delle tracce di pneumatici, ovvero di una ricostruzione confusa e superficiale, che lascia adito ad importanti rilevanti dubbi sulla corretta dinamica del sinistro” (pp. 4-5 del ricorso).

Altro errore dei Giudici di merito consisterebbe nell’avere ritenuto che la Mercedes condotta dall’imputato potesse avere raggiunto la velocita’ assai elevata di circa 150 chilometri orari pur avendo attraversato seicento metri prima una rotatoria, sulla base della sola potenza del mezzo (p. 4 della sentenza impugnata) ma senza dati scientifici di conforto, in buona sostanza con una mera congettura o con una intuizione. Si suggerisce al riguardo da parte del ricorrente un esperimento giudiziale, che sarebbe ancora oggi possibile, lanciando un’auto del tipo di quella condotta dall’imputato – provvista di cambio automatico – dalla rotatoria nella medesima direzione a suo tempo percorsa da (OMISSIS), esperimento che non risulta svolto dal consulente del P.M..

3.3. Si denunzia, poi, la mancata assunzione di una prova decisiva per non avere la Corte di appello, benche’ a cio’ sollecitata dalla difesa (p. 13 dell’impugnazione di merito), acquisito la cartella clinica della conduttrice della Citroen, (OMISSIS), relativamente alla quale vari elementi fattuali emersi all’istruttoria (dichiarazioni della donna e del c.t. della difesa dr. (OMISSIS)), che si richiamano, indicherebbero uno stato psicofisico confuso ed alterato, necessitante di riposo per non avere dormito da molte ore, ed anche essere stata colta da un colpo di sonno poco prima dell’urto, circostanze che lascerebbero intendere che la donna abbia condotto l’automobile in maniere anomala.

Si critica l’avere la polizia giudiziaria richiesto la prova alcoolimetrica per il solo (OMISSIS), ma non anche per la (OMISSIS).

Poiche’ “e’ logico ritenere che anche alla (OMISSIS) siano stati eseguiti gli stessi esami” cui e’ stato sottoposto l’imputato (p. 8 del ricorso) in ambiente ospedaliero, si censura la decisione dei Giudici di non acquisire la cartella clinica della donna. Tale verifica sarebbe, ad avviso del ricorrente, imprescindibile per decidere; in ogni caso, ove risultasse un concorso di colpa della donna, ne deriverebbe la necessita’ di una rilevante riduzione della pena per il ricorrente.

3.4. Con il quarto motivo si ipotizza ulteriore travisamento delle prove e, nel contempo, contraddittorieta’ della motivazione per avere i Giudici di merito escluso che la condotta di (OMISSIS), autista della Peugeot, che pure viaggiava a velocita’ superiore al consentito, abbia contribuito a causare la morte di (OMISSIS) sia perche’ al momento del secondo impatto la vittima era gia’ morta sia perche’, anche andando a velocita’ inferiore, (OMISSIS) non sarebbe riuscito ad evitare la collisione (p. 5 della sentenza impugnata).

Richiamati alcuni passaggi dell’istruttoria, assume la difesa che, non essendosi tutti gli airbag della Citroen aperti al primo impatto, esso non puo’ essere stato di grande forza e, dunque, anche alla luce della posizione delle chiazze di sangue sul sedile posteriore della vettura, non puo’ dirsi che il trasportato sia morto subito dopo lo stesso e prima dell’urto con la Peugeot. Sarebbe, dunque, illogico affermare che la condotta di (OMISSIS) sia stata ininfluente nelle causazione dell’evento-morte.

3.5. Con l’ulteriore motivo si censura la mancata assunzione di una prova stimata “rilevante”, avendo la difesa nell’atto di appello, ma inascoltata, chiesto sia di ascoltare il conducente della Peugeot, (OMISSIS), sia di disporre una nuova perizia sulle dinamica del sinistro (pp. 2 e 13 dell’appello).

3.6. Si denunzia quale sesto motivo erronea applicazione della legge penale (articolo 62 c.p., n. 6) per avere escluso i Giudici di merito, con motivazione che si stima illogica ed incondivisibile, incentrata prevalentemente sulla cattiva condotta dell’imputato, l’attenuante del risarcimento del danno, senza considerare che, avendo la parte lesa dichiarato di non essere soddisfatta da quanto offerto prima dell’udienza in primo grado, malgrado l’assenza di un atto definitivo transattivo tra le parti, la integralita’ del risarcimento deriva comunque da un giudizio di tipo relativo e soggettivo e che il giudizio civile pendente avra’ i suoi tempi ed i suoi modi, ma che nel processo penale si deve “tenere conto, piuttosto, della volonta’ di risarcire, della tempestivita’, e di ogni altro elemento che comunque inficia il quantum, stante, ripetesi, il rilevato concorso della vittima e di altro protagonista. Diversamente argomentando ogni parte lesa potrebbe, alzando sempre di piu’ l’asticella della pretesa, tenere un comportamento vessatorio nei confronti dell’imputato che non vedrebbe cosi’ mai riconosciuta l’attenuante della riparazione” (cosi’ alla p. 16 del ricorso).

3.7. Quale ultimo motivo di ricorso si censura per violazione di legge (articolo 62-bis c.p.) e difetto motivazionale il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con motivazione che si addita a meramente apparente, in quanto incentrata (p. 5 della sentenza) sulla mancata resipiscenza dell’imputato e sull’atteggiamento processuale e su quello tenuto sia sul luogo del sinistro sia dopo di esso: vi sarebbe contrasto con le emergenze processuali, avendo (OMISSIS) subito rilasciato dichiarazioni ed avendo accettato di sottoporsi ad esame, occasione in cui ha sostenuto – legittimamente, cio’ di cui non gli si puo’ fare una colpa, essendo estrinsecazione concreta del diritto di difesa – la propria versione; non ci si potrebbe inoltre basare sui comportamenti soggettivi o sul carattere dell’imputato; non si potrebbe valorizzare contro l’imputato, che poteva essere frastornato dall’urto, avere rimproverato la (OMISSIS), che, evidentemente, guidava – si ritiene – al centro della strada anziche’ a destra; non sarebbe provato l’avere guidato in stato di alterazione derivante dall’assunzione di alcool.

Sarebbero stati, invece, trascurati dai Giudici di merito l’incensuratezza, l’atteggiamento processuale dell’imputato ed il risarcimento del danno, elementi valorizzabili al fine del riconoscimento delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato.

1.1.In primo luogo, non risulta in alcun modo, se non dalle sole asserzioni contenute nel ricorso, che i Giudici di merito (cfr. entrambe le motivazioni) siano stati tratti in inganno o che si siano fondati in maniera esclusiva o determinante sullo schizzo planimetrico allegato alla consulenza del P.M., avendo, invece, gli stessi dato atto di avere valutato congiuntamente sia le relazioni di tutte le parti processuali che le fotografie in atti (certo non scattate in scala alterata).

1.2. Il ricorrente anche nel secondo motivo di ricorso perpetua l’errore, logico e prospettico (di cui si e’ detto al punto che precede), consistente nel dare per assodato che i Giudici di merito si siano pedissequamente adagiati (solo) sulla consulenza del P.M., recte: sugli schizzi planimetrici allegati alla stessa.

Il ricorrente, peraltro, nel criticare la sentenza, riferisce circostanze inesatte e, anzi, contrarie al vero (ed infatti nell’appello, pp. 6 e 10, la difesa di (OMISSIS) aveva testualmente ipotizzato che vi fosse stato, prima, l’impatto tra Citroen e Peugeot e, solo dopo, l’impatto tra la Citroen respinta indietro dal primo urto, e la Mercedes, con cio’ sostenendo, per forza di cose, o che (OMISSIS) o che (OMISSIS) avessero invaso l’opposta corsia).

Generiche e non concludenti risultano le critiche difensive al metodo seguito dal consulente del P.M. ed alla ricostruzione fattuale operata, peraltro concordemente, dai Giudici di merito.

Il ricorrente, inoltre, avanza – a quanto risulta, per la prima volta in assoluto (cfr. atto di appello e memoria del 9 settembre 2016) – nel ricorso di legittimita’ la possibilita’ di disporre un esperimento giudiziale: prospettiva che, a dir poco, esula vistosamente dai compiti del Giudice di legittimita’.

1.3. Quanto al terzo motivo di ricorso, osserva il Collegio che la Corte territoriale non ha trascurato la questione, che era stata posta dalla difesa nell’appello, circa le condizioni psicofisiche di (OMISSIS) al momento dell’urto: in realta’, ha affrontato l’aspetto ed ha – congruamente – osservato che non emerge che i sanitari abbiano effettuato indagini sulla donna per la verifica della eventuale presenza di alcool o di stupefacenti, prendendo atto che se, durante il non lungo periodo in cui la donna venne visitata, ma non ricoverata, in ospedale, cioe’ dalle 7.09 alle 10.51, con codice di accesso verde e diagnosi di trauma cranico con contusioni agli arti, non si procedette ad accertamenti, e’ perche’, evidentemente, non se ne ravviso’ la necessita’ (p. 3 della sentenza impugnata).

Del resto, e’ dalla stessa strutturazione testuale del ricorso (“e’ logico ritenere che anche alla (OMISSIS) siano stati eseguiti gli stessi esami” cui e’ stato sottoposto l’imputato: p. 8 del ricorso) che emerge chiaramente la natura meramente esplorativa della richiesta, che, per cio’ solo, non e’ utilmente coltivabile. Infatti, come ben noto, “Nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio gia’ raccolto nel contraddittorio di primo grado rende inammissibile (sicche’ non sussiste alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame) la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale che si risolva in una attivita’ “esplorativa” di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente” (Sez. 3, n. 42711 del 23/06/2016, H., Rv. 267974; Sez. 3, n. 23058 del 26/04/2013, Duval Perez, Rv. 256173).

1.4. Ed e’ appena il caso di osservare come il ricorrente, sotto l’apparente richiamo, frequentemente operato, alla nozione di “travisamento”, miri, a ben vedere, ma inammissibilmente, ad introdurre una propria lettura, che stima preferibile, della dinamica degli accadimenti, alternativa a quella fatta propria, e con doppia pronunzia conforme, dai Giudici di merito.

1.5. La Corte di appello offre, in realta’, una risposta – non incongrua – alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria, ritenendone motivatamente la non influenza rispetto all’evento-morte (p. 5 della sentenza impugnata). Significativo che il ricorrente nemmeno definisca la sua richiesta come prova decisiva ma soltanto come prova “rilevante” (cosi’ alla p. 13 del ricorso).

1.6. La Corte territoriale stima, poi, non illogicamente, il danno non risarcito, fatta salva l’avvenuta erogazione di somme accettate ma soltanto a titolo di acconto (p. 5 della sentenza).

Sulla integralita’ del risarcimento, si e’ – condivisibilmente – precisato che “Ai fini della configurabilita’ della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., comma 1, n. 6, il risarcimento del danno deve essere integrale e la valutazione sulla sua congruita’ e’ rimessa al giudice, che puo’ anche disattendere un eventuale accordo transattivo intervenuto tra le parti” (Sez. 2, n. 53023 del 23/11/2016, Casti, Rv. 268714; in senso conforme, Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251508; Sez. 1, n. 11207 del 29/09/1994, Bellotti, Rv. 199623)

1.7. Infine, si osserva che alla p. 5 della sentenza impugnata si valorizzano, non incongruamente ne’ illegittimamente, l’elevato grado della colpa, la condotta pericolosissima dell’agente, il non avere mai manifestato resipiscenza e nemmeno espresso senso di rincrescimento e, anzi, l’arroganza manifestata dall’imputato, elementi tutti stimati dai Giudici di merito caratterizzanti l’accaduto e, comunque, tali da togliere rilevanza a quelli evidenziati dalla difesa.

2.Consegue da tutte le considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Originally posted 2021-08-26 10:09:50.

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