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SEPARAZIONE BOLOGNA CON MOGLIE MARITO STRANIERO CHE PUO’ PORTARE AL PAESE FIGLI

In Italia le coppie multietniche, con marito e moglie di nazionalità diverse,  sono sempre più numerose.

Quando un matrimonio con una persona straniera finisce sorgono inconvenienti se la coppia ha figli minori.

Spesso, l’ex coniuge vuole ritornare nel suo Paese di origine, e parte portando con sé i figli, senza avvisare l’ex coniuge.

Nella maggior parte dei casi il rientro è definitivo e i bambini resteranno a vivere con la madre nello Stato estero, ma a volte questo accade per una decisione unilaterale, senza il consenso dell’ex coniuge.

Il genitore rimasto in Italia perde la possibilità di vedere i suoi figli, a meno di non intraprendere lunghi e costosi viaggi verso Paesi lontani dell’Est Europa o in un altro Continente.

Il genitore privato della possibilità di incontrare i figli nei periodi stabiliti nei provvedimenti di separazione o di divorzio può ricorrere al giudice lamentando questo grave inadempimento dell’ex coniuge e chiedere l’affidamento esclusivo dei figli oppure la loro collocazione presso di sé, a norma dell’articolo 337 quater del codice civile e nella forma urgente stabilita dal codice di procedura civile (artt. 709 ter e 710 c.p.c. ) che prevede anche la possibilità per il Tribunale di disporre:

L’ordine di riavvicinamento, per ristabilire il diritto del genitore alle visite e incontri con i figli.

L’ammonimento del genitore inadempiente.

Il risarcimento del danno e il pagamento di una sanzione amministrativa da 75 a 5mila euro e nei casi più gravi, la perdita della responsabilità genitoriale.

MIO MARITO STREANIERO MINACCIA DI PORTARE FIGLIO NEL SUO PAESE , COSA POSSO FARE PER EVITARE QUESTO?

IN PRIMO LUOGO NON CONCEDERE  L’AUTORIZZAZIONE AL PASSAPORTO

Dispositivo dell’art. 337 quater Codice Civile

Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 337 ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Cass. civ. n. 21425/2022

In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell’affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all’interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull’affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli. Ne consegue che non può essere disposto l’affidamento di due minori in via esclusiva ad uno dei genitori, sulla base di una generica valutazione d’idoneità fondata sulla sola base della buona qualità della rete familiare allargata di quest’ultimo collegata ad una valutazione di grave carenza genitoriale dell’altro, motivata esclusivamente sulla base della sua scelta, non concordata con il genitore non collocatario, di trasferirsi con i figli in un’altra città, senza valutare le ragioni di tale decisione né le conseguenze che avrebbe avuto sui figli l’improvviso allontanamento dalla figura genitoriale di primo riferimento, con la quale avevano sempre vissuto fino ad allora.

(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 21425 del 6 luglio 2022)

Cass. civ. n. 4796/2022

Il diritto del minore al mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori (art. 337 quater c.c.), che in via sistematica si colloca all’interno di quello al rispetto della vita familiare di rilievo convenzionale (art. 8 Cedu), là dove si verifichi la crisi della coppia va riconosciuto dal giudice del merito in composizione con l’interesse del genitore, collocatario e non, nella loro reciproca relazione in cui l’interesse primario del figlio deve porsi quale punto di “tenuta” o “caduta” della mediazione operata. Il giudice del merito chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con l’interesse di quest’ultimo, nell’apprezzata sussistenza della sua residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino.

(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 4796 del 14 febbraio 2022)

Cass. civ. n. 29999/2020

L’istituto dell’affido può essere declinato dal giudice, secondo la modalità più pertinente, ai sensi dell’art. 337-quater c.c., e quindi anche nella forma dell’affidamento esclusivo rafforzato.

(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 29999 del 31 dicembre 2020)

Cass. civ. n. 6535/2019

In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore, e che l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.

La mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse.

(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6535 del 6 marzo 2019)

Cass. civ. n. 6249/2016

Il procedimento di cui all’art. 337 quater c.c. è devoluto alla competenza del tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore, non potendo subire la “vis actractiva” del tribunale per i minorenni, che ha competenze tassativamente individuate dalla legge tra le quali non figura detto procedimento.

(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 6249 del 31 marzo 2016)

Cass. civ. n. 16593/2008

In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l’interesse del minore » con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore, e che l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.

In Italia, il coniuge che porta un figlio minore nel proprio paese di origine senza il consenso dell’altro coniuge commette un reato di sottrazione di minori. Questo reato è previsto dall’art. 574 del codice penale, che punisce con la reclusione da uno a sei anni chiunque sottrae un minore alla potestà dei genitori, del tutore o di chi ne fa le veci.

La sottrazione di minori è un reato grave, in quanto priva il minore della tutela dei propri genitori e del suo diritto di crescere in famiglia. Per questo motivo, la legge italiana prevede pene severe per questo reato.

In caso di sottrazione di minori, il coniuge che ha subito la sottrazione può sporgere denuncia alla polizia o alla procura della Repubblica. La denuncia deve essere presentata entro 6 mesi dalla data della sottrazione.

La denuncia dà avvio ad un procedimento penale, che può terminare con l’archiviazione delle indagini, con l’assoluzione dell’imputato o con la condanna.

In caso di condanna, l’imputato può essere condannato a una pena detentiva da uno a sei anni. Inoltre, può essere disposto il risarcimento del danno nei confronti del coniuge che ha subito la sottrazione.

Nel caso specifico in cui il coniuge che ha portato il figlio minore nel proprio paese di origine non rientri, la situazione è più grave. In questo caso, si configura un’ipotesi aggravata di sottrazione di minori, prevista dall’art. 575 del codice penale.

L’aggravante si configura quando la sottrazione viene commessa:

  • Con violenza, minaccia o fraudolenza;
  • Con abuso di autorità o di relazioni domestiche;
  • Con l’intenzione di trattenere il minore all’estero.

In caso di sottrazione aggravata di minori, la pena prevista è la reclusione da tre a dieci anni.

Inoltre, in caso di sottrazione aggravata di minori, il coniuge che ha subito la sottrazione può chiedere la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale dell’altro coniuge. La dichiarazione di decadenza può essere disposta dal tribunale, su istanza del coniuge che ha subito la sottrazione.

In conclusione, portare un figlio minore nel proprio paese di origine senza il consenso dell’altro coniuge è un reato grave, che può comportare severe conseguenze penali e civili.

ART 573 CP

Chiunque sottrae un minore [2], che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso(1), al genitore esercente la responsabilità genitoriale(2) o al tutore [346], ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore(3), è punito, a querela di questo [120], con la reclusione fino a due anni.

La pena è diminuita [65], se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata [64], se è commesso per fine di libidine(4).

[Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544](5).

ART 574  BIS CP

Dispositivo dell’art. 574 bis Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO – Dei delitti in particolare → Titolo XI – Dei delitti contro la famiglia → Capo IV – Dei delitti contro l’assistenza familiare

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale(1).

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