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MALTRATTAMENTI IN FAMGILIA ART 572 CP ? GRAVISSIMO

 

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA OCCORRONO CONDOTTE RIPETUTE

 

elemento essenziale della prima fattispecie, poichè il reato abituale risulta (Sez. 6, Sentenza n. 25183 del 19/06/2012, Rv. 253042) caratterizzabile anche da un dolo in divenire, costituito dalla configurazione della volontà sopraffattrice che si manifesta proprio nella ripetizione delle condotte

 

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 5/7/2017, confermava la pronuncia del Tribunale di Lecce nei confronti di Tizio, imputato del reato di cui agli artt. 81 e 572 c.p., art. 612 c.p., comma 2, art. 339 c.p., con cui era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, ritenuto assorbito il delitto di cui all’art. 612 cpv. e riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 89 c.p.. L’imputato aveva sottoposto a maltrattamenti la madre ed il fratello, familiari conviventi, imponendo loro un regime di vita avvilente ed insostenibile, perchè, in stato di abituale ubriachezza; in più occasioni, percuoteva la madre, cagionandole lesioni, minacciando reiteratamente di morte i predetti congiunti; nel corso di un altro episodio, aveva afferrato un coltello da cucina puntandolo all’indirizzo dei congiunti, non riuscendo nell’intento per la pronta reazione del fratello che lo aveva disarmato.

 

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Peraltro, anche nella intestazione della sentenza di primo grado del 25/01/2016 è indicata l’elezione di domicilio del ricorrente presso il difensore di fiducia. 3. E’ principio di diritto condiviso in giurisprudenza che la nomina del difensore di fiducia con contestuale elezione di domicilio presso il suo studio, effettuata nell’ambito della procedura incidentale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, vale come elezione di domicilio nel procedimento principale, a cui sia espressamente riferita (Sez. 1, n. 45785 del 02/12/2008 Rv. 242576): si tratta di orientamenti reiteratamente affermati da questa Corte, nella prospettiva che l’art. 161 c.p.p. non consente parcellizzazioni degli effetti della dichiarazione di domicilio per l’una o l’altra procedura incidentale nell’ambito di uno stesso procedimento e del resto, ricevendo gli atti del procedimento principale notificati al proprio assistito, il difensore di fiducia ha implicitamente riconosciuto la sua qualità di domiciliatario. Si è inoltre affermato che l’elezione di domicilio effettuata con l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale in relazione al quale il beneficio è richiesto (Sez. 3, n. 14416 del 19/02/2013 Rv. 255029); a nulla rilevando l’espressa volontà dell’imputato di limitarne gli effetti esclusivamente ai fini della suddetta pronuncia incidentale, in quanto si è ribadito che, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell’ambito di uno stesso procedimento (Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Rv. 267501; Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018 Rv. 272246).

 

MALTRATTAMENTI IN FAMGLIA ART 572 CP ? GRAVISSIMO

. Sul piano ricostruttivo teorico la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito la distinzione tra reato continuato e reato abituale, richiedendo l’accertamento del primo l’individuazione di una specifica programmazione dell’azione criminosa che non può confondersi con la generica decisione di operare in violazione di una determinata disposizione, laddove il secondo si caratterizza da comportamenti ugualmente reiterati nel tempo, in cui sia però riconoscibile una comune spinta determinativa, che non richiede l’analiticità della programmazione, elemento essenziale della prima fattispecie, poichè il reato abituale risulta (Sez. 6, Sentenza n. 25183 del 19/06/2012, Rv. 253042) caratterizzabile anche da un dolo in divenire, costituito dalla configurazione della volontà sopraffattrice che si manifesta proprio nella ripetizione delle condotte (Sez. 6, n. 3965 del 17/10/1994, Rv. 199478; Sez. 6, n. 33106 del 14/07/2003, dep. 05/08/2003, Rv. 226444; Sez. 6, n. 6541 del 11/12/2003, Rv. 228276), ricostruzione antitetica rispetto a quella tipica dell’identità del disegno criminoso, che richiede il collegamento di eventi specificamente programmati. Ne consegue che dall’abitualità del reato, nel suo necessario sviluppo nel tempo, non possa farsi discendere un accertamento di indefettibile continuità ideativa, riconducibile alla figura del reato continuato, sicchè tale estremo, ove esistente nel caso concreto, deve essere dimostrato. La verifica dell’unitarietà del disegno criminoso costituisce il tipico accertamento di fatto sul quale la valutazione è rimessa in via esclusiva al giudice di merito, competendo in questa sede esclusivamente il controllo della logicità e completezza del percorso argomentativo (Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Rv. 254006; Sez. 6, n. 15146 del 19/03/2014, Rv. 259677 – 01). Anche il terzo motivo di impugnazione deve essere dichiarato inammissibile per genericità delle argomentazioni proposte.

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MALTRATTAMENTI IN FAMGLIA ART 572 CP ? GRAVISSIMO

Cass., Sez. VI Pen., 15 febbraio 2019, n. 7202. Omissis Svolgimento del processo 1. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 5/7/2017, confermava la pronuncia del Tribunale di Lecce nei confronti di Tizio, imputato del reato di cui agli artt. 81 e 572 c.p., art. 612 c.p., comma 2, art. 339 c.p., con cui era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, ritenuto assorbito il delitto di cui all’art. 612 cpv. e riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 89 c.p.. L’imputato aveva sottoposto a maltrattamenti la madre ed il fratello, familiari conviventi, imponendo loro un regime di vita avvilente ed insostenibile, perchè, in stato di abituale ubriachezza; in più occasioni, percuoteva la madre, cagionandole lesioni, minacciando reiteratamente di morte i predetti congiunti; nel corso di un altro episodio, aveva afferrato un coltello da cucina puntandolo all’indirizzo dei congiunti, non riuscendo nell’intento per la pronta reazione del fratello che lo aveva disarmato. 2. Ricorre per cassazione Tizio per il tramite del suo difensore deducendo: 1) nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all’inosservanza dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis. Si rileva la nullità della notificazione dell’avviso di deposito della sentenza della Corte di appello di Lecce, perchè eseguita a norma dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis in assenza dei presupposti normativi presso il difensore, senza tentare la consegna di copia personalmente. 2) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla configurabilità del delitto di cui all’art. 572 c.p.. La sentenza è affetta da vizio di motivazione in ordine alla astratta configurabilità del delitto in contestazione poichè non ha tenuto conto delle osservazioni sviluppate nell’atto di impugnazione principale. 3) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) deducendo erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 81 e 133 c.p.: eccessività della pena inflitta, mancato riconoscimento della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 81 c.p.. Si lamenta che la pena-base di anni due e mesi tre di reclusione è superiore al minimo edittale che, secondo il precedente regime, prevedeva la soglia minima di anni uno di reclusione e pertanto da considerare eccessiva. Inoltre la Corte territoriale aveva negato il riconoscimento della disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 81 c.p. con una precedente sentenza di condanna per reati della stessa specie, sulla scorta del notevole lasso di tempo intercorso tra le condotte, non tenendo in considerazione che la tipicità dell’art. 572 c.p. presuppone una condotta perdurante nel tempo e permanente. Motivi della decisione 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. 2. Dalla verifica degli atti – che è possibile svolgere da parte della Corte di legittimità, attesa la natura del vizio dedotto con il primo motivo – emerge che nel verbale della Corte d’appello del 05/07/2017, risulta allegata una istanza di liquidazione degli onorari relativi al gratuito patrocinio nella quale il difensore si dichiara domiciliatario e non è distinguibile se fosse domiciliatario solo a quei fini o anche nell’attività difensiva in udienza. Peraltro, anche nella intestazione della sentenza di primo grado del 25/01/2016 è indicata l’elezione di domicilio del ricorrente presso il difensore di fiducia. 3. E’ principio di diritto condiviso in giurisprudenza che la nomina del difensore di fiducia con contestuale elezione di domicilio presso il suo studio, effettuata nell’ambito della procedura incidentale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, vale come elezione di domicilio nel procedimento principale, a cui sia espressamente riferita (Sez. 1, n. 45785 del 02/12/2008 Rv. 242576): si tratta di orientamenti reiteratamente affermati da questa Corte, nella prospettiva che l’art. 161 c.p.p. non consente parcellizzazioni degli effetti della dichiarazione di domicilio per l’una o l’altra procedura incidentale nell’ambito di uno stesso procedimento e del resto, ricevendo gli atti del procedimento principale notificati al proprio assistito, il difensore di fiducia ha implicitamente riconosciuto la sua qualità di domiciliatario. Si è inoltre affermato che l’elezione di domicilio effettuata con l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale in relazione al quale il beneficio è richiesto (Sez. 3, n. 14416 del 19/02/2013 Rv. 255029); a nulla rilevando l’espressa volontà dell’imputato di limitarne gli effetti esclusivamente ai fini della suddetta pronuncia incidentale, in quanto si è ribadito che, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell’ambito di uno stesso procedimento (Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Rv. 267501; Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018 Rv. 272246). Nel caso di specie, poi,va puntualizzato che non viene specificata nel merito, quale lesione avrebbe subito il ricorrente e l’incidenza di tale lesione sulla conoscenza da parte dello stesso, visto che si trattava del difensore di fiducia che ha ricevuto la notifica dell’avviso di deposito fuori termine della sentenza della Corte di appello di Lecce. Il motivo è aspecifico e va dichiarato inammissibile. 4. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato, perchè generico. Non è consentito, ai fini della specificità del ricorso, operare un riferimento generico, come nel caso in esame, ai motivi di appello, dei quali si assume l’omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, rinviando ad essi, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (ex plurimis, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B, Rv. 26487). L’atto di ricorso deve infatti contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. Il motivo relativo alla insussistenza del reato addebitato in considerazione della natura episodica della condotta posta in essere dall’imputato, era già stato proposto in appello e la Corte aveva evidenziato che la madre del ricorrente aveva dichiarato che costui la minacciava sempre, anche con coltelli, la offendeva in continuazione, ed in diverse occasioni era stata costretta a chiamare i Carabinieri; il fratello a sua volta, aveva confermato che le aggressioni verbali ed i comportamenti violenti e denigratori del germano Tizio erano quotidiani; i giudici di merito avevano desunto esserne scaturito un regime di vita di relazione abitualmente doloroso e violento per le vittime, protrattosi per diversi anni, così ricorrendo in concreto gli estremi oggettivi e soggettivi del reato posto in essere. 5. Quanto al terzo motivo non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione di congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5 n. 5582 del 30/9/2013, Rv. 259142), ipotesi che nel caso di specie non ricorre, essendo sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 c.p. le espressioni che fanno riferimento, come nel caso in esame, alla gravità del reato protrattosi per otto lunghi anni in danno di familiari ed al precedente penale specifico dell’imputato, già condannato per lo stesso delitto con sentenza del Tribunale di Lecce in data 05/07/1999 (Sez. 2 n. 36245 del 26/6/2009, Rv. 245596). 6. In ordine al mancato riconoscimento della disciplina dell’art. 81 c.p., la Corte d’appello ha adeguatamente motivato il disconoscimento del vincolo della continuazione fra le condotte oggetto del presente processo (contestato nel 2009) e altre condotte oggetto di sentenza già passata in giudicato, a tenore dello iato temporale che contraddistingue le condotte medesime. La motivazione addotta dalla Corte deve ritenersi immune da censure poichè è principio di diritto che la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie non integra di per sè l’unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale. La difesa non deduce alcun elemento concreto per sostenere l’esistenza di estremi di fatto idonei ad imporre l’applicabilità della disposizione invocata, se non l’identità del titolo del reato e “la natura della condotta perdurante nel tempo e permanente” propria del reato di maltrattamenti, quindi il rilievo proposto evidenzia la sua genericità. Si tratta, invero, di rilievi non idonei da soli a sostenere la presenza di indicatori della previa programmazione criminosa, che invece caratterizza la fattispecie invocata. Sul piano ricostruttivo teorico la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito la distinzione tra reato continuato e reato abituale, richiedendo l’accertamento del primo l’individuazione di una specifica programmazione dell’azione criminosa che non può confondersi con la generica decisione di operare in violazione di una determinata disposizione, laddove il secondo si caratterizza da comportamenti ugualmente reiterati nel tempo, in cui sia però riconoscibile una comune spinta determinativa, che non richiede l’analiticità della programmazione, elemento essenziale della prima fattispecie, poichè il reato abituale risulta (Sez. 6, Sentenza n. 25183 del 19/06/2012, Rv. 253042) caratterizzabile anche da un dolo in divenire, costituito dalla configurazione della volontà sopraffattrice che si manifesta proprio nella ripetizione delle condotte (Sez. 6, n. 3965 del 17/10/1994, Rv. 199478; Sez. 6, n. 33106 del 14/07/2003, dep. 05/08/2003, Rv. 226444; Sez. 6, n. 6541 del 11/12/2003, Rv. 228276), ricostruzione antitetica rispetto a quella tipica dell’identità del disegno criminoso, che richiede il collegamento di eventi specificamente programmati. Ne consegue che dall’abitualità del reato, nel suo necessario sviluppo nel tempo, non possa farsi discendere un accertamento di indefettibile continuità ideativa, riconducibile alla figura del reato continuato, sicchè tale estremo, ove esistente nel caso concreto, deve essere dimostrato. La verifica dell’unitarietà del disegno criminoso costituisce il tipico accertamento di fatto sul quale la valutazione è rimessa in via esclusiva al giudice di merito, competendo in questa sede esclusivamente il controllo della logicità e completezza del percorso argomentativo (Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Rv. 254006; Sez. 6, n. 15146 del 19/03/2014, Rv. 259677 – 01). Anche il terzo motivo di impugnazione deve essere dichiarato inammissibile per genericità delle argomentazioni proposte. 7. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 Euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2018. Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2019

 

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Originally posted 2021-07-20 10:36:15.

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