INCIDENTE  ART 2054 CC CIRCOLAZIONE STRADALE –
Circolazione. Terzi e persone trasportate

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incidente mortale o grave risarcimento

L’obbligo di risarcire il danno causato da un sinistro stradale trova il suo fondamento nel combinato disposto degli artt. 2043 e 2054 c.c. I danni causati dall’incidente stradale, infatti, generano una responsabilità da fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c., secondo il quale:

[1] Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Il proprietario di un veicolo risponde dei danni cagionati dalla circolazione di esso anche se avvenuta contro la propria volontà, a meno che non dimostri di aver adottato concrete ed appropriate misure idonee a prevenire l’impiego, anche abusivo, del mezzo da parte di terzi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che non potesse escludersi la responsabilità del proprietario, il quale, pur esigendo che l’uso del suo veicolo da parte di terzi avvenisse previa sua autorizzazione, ne custodiva le chiavi in luogo noto ed accessibile a tutti).

L’articolo 2054 del Codice Civile italiano tratta la responsabilità extracontrattuale, ovvero la responsabilità civile per il danno causato a qualcuno al di fuori di un rapporto contrattuale. Questo articolo è di fondamentale importanza nel contesto legale italiano, in quanto stabilisce i principi fondamentali che regolano la responsabilità civile extracontrattuale.

Il testo dell’articolo 2054 recita:

“Chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato a risarcirlo.”

Questo breve enunciato rappresenta la base della responsabilità extracontrattuale in Italia. Vediamo ora nel dettaglio i principali aspetti e le implicazioni di questo articolo.

Ambito di Applicazione: L’articolo 2054 si applica a tutte le situazioni in cui una persona causa danni a un’altra in modo ingiusto, senza che ci sia un contratto che leghi le due parti. Ciò significa che la responsabilità civile extracontrattuale può sorgere in una vasta gamma di contesti, come incidenti stradali, danni causati da prodotti difettosi, lesioni personali, diffamazione e molto altro.

Danno Ingiusto: Un elemento cruciale dell’articolo è il concetto di “danno ingiusto”. Questo significa che la persona che subisce il danno deve dimostrare che il danno è stato causato in modo ingiusto e che il responsabile è effettivamente responsabile per tale danno. In altre parole, non è sufficiente che ci sia un danno; deve essere dimostrato che il danno è stato causato in modo illecito o negligente.

Obbligo di Risarcimento: L’articolo stabilisce un obbligo automatico per chiunque cagioni un danno ingiusto di risarcire il danneggiato. Questo implica che la persona che ha causato il danno è tenuta a ripristinare la situazione precedente al danno, almeno nella misura possibile. Il risarcimento può includere danni materiali, danni morali, spese mediche, e altro ancora.

INCIDENTE MORTALE RISARCIMENTO AVVOCATO SERGIO ARMAROLI ESPERTO NAZIONALE  051 6447838BOLOGNA NAPOLI MILANO BRESCIA RAVENNA VICENZA  SEDE UNICA BOLOGNA

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Colpa e Responsabilità Obiettiva: La responsabilità ai sensi dell’articolo 2054 può derivare sia da colpa (negligenza o violazione di norme) che da responsabilità oggettiva (senza necessità di dimostrare colpa). Questo significa che una persona può essere ritenuta responsabile anche se non ha agito in modo negligente, ma semplicemente perché è la persona responsabile dell’oggetto o dell’attività che ha causato il danno.

Prescrizione: L’azione per ottenere il risarcimento del danno prescrive in cinque anni dalla data in cui la persona che ha subito il danno ha avuto conoscenza del danno e dell’identità del responsabile. Questo limite di tempo è importante per garantire la certezza del diritto e impedire che le azioni civili siano perpetue.

Esclusioni e Limitazioni: L’articolo 2054 prevede alcune esclusioni e limitazioni, ad esempio nel caso di forza maggiore o di legittima difesa. Tuttavia, tali situazioni devono essere interpretate in modo restrittivo, e l’onere di dimostrare che tali eccezioni si applicano spetta a chi le invoca.

Rapporto con l’Articolo 2043: L’articolo 2054 e l’articolo 2043 sono strettamente collegati. Mentre l’articolo 2054 si occupa della responsabilità extracontrattuale in modo specifico, l’articolo 2043 stabilisce il principio generale della responsabilità civile, includendo sia la responsabilità contrattuale che quella extracontrattuale. In altre parole, l’articolo 2054 è una specificazione dell’articolo 2043 per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale.

Giurisprudenza: La giurisprudenza italiana ha avuto un ruolo significativo nella definizione e nell’applicazione dell’articolo 2054. Le decisioni dei tribunali contribuiscono a chiarire e interpretare le disposizioni dell’articolo in casi specifici, contribuendo a creare una base giuridica più dettagliata e applicabile.

In conclusione, l’articolo 2054 del Codice Civile italiano svolge un ruolo cruciale nel definire i principi fondamentali della responsabilità extracontrattuale. La sua applicazione è estesa e copre una vasta gamma di situazioni in cui un individuo subisce danni ingiusti a causa dell’azione di un’altra persona. La giurisprudenza continua a plasmare e affinare l’applicazione di questo articolo, garantendo che sia adattato ai cambiamenti nella società e nella tecnologia.

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo(1), se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli(2)(3).

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio[1523], è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà(4).

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo(5).

Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente

Cass. civ. n. 23450/2018

In tema di responsabilità civile da incidente stradale, il comportamento del conducente di un veicolo senza guida di rotaie, che, di sua esclusiva iniziativa, e nonostante il rigoroso divieto imposto dalla legge, disponga il trasporto di un terzo sul veicolo e conduca il veicolo stesso senza rispettare le regole della circolazione stradale, determinando, a causa di tale condotta gravemente imprudente, la verificazione di un sinistro, costituisce, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p., causa sopravvenuta, di per sé idonea a determinare l’evento dannoso, che esclude ogni rapporto di causalità tra detto evento e la condotta del soggetto che ha affidato al conducente il veicolo il quale non sia né proprietario né locatario del veicolo stesso, trovando applicazione in tale peculiare fattispecie il paradigma probatorio dell’art. 2043 c.c. (Nel dare applicazione al principio, la S.C. ha escluso la concorrente responsabilità della figlia minorenne della proprietaria di un quadriciclo, la quale si era furtivamente impossessata delle chiavi del mezzo e le aveva consegnate a un’altra persona, anch’essa minorenne, che si era messa alla guida del veicolo e, tenendo comportamenti gravemente imprudenti, aveva contribuito a cagionare un sinistro stradale). (Cassa e decide nel merito, CORTE D’APPELLO ROMA, 03/03/2015).

(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 23450 del 28 settembre 2018)

Cass. civ. n. 13770/2018

Il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio ricorre anche nel caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza senza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un’acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza dare adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio per il risarcimento del danno biologico, aveva ridotto la percentuale di invalidità riconosciuta dal primo giudice avvalendosi acriticamente della CTU rinnovata ed omettendo del tutto non solo di sviluppare un’analisi comparativa, ma anche di menzionare le diverse conclusioni cui era giunto l’ausiliare di primo grado).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13770 del 31 maggio 2018)

Circolazione. Terzi e persone trasportate

Danno prodotto dalla circolazione è quello cagionato ai terzi estranei all’uso della vettura, nelle persone o nelle cose, perché l’articolo in esame intende tutelare la sicurezza delle strade, e, per esse, di chi vi transita e non può applicarsi al caso di danno cagionato a persone o cose che si trovano nel veicolo..

Chi trasporta persona o cose, a qualunque titolo, è tenuto a risarcire i danni derivati da infortuni, o da perdita od avarie, e pei sinistri che possono colpire viaggiatore non sono neppure da ammettersi limitazioni di responsabilità a mezzo clausole: ad inficiare la presunzione di colpa soccorre solo la dimostrazione di avere adottato le misure atte ad evitare il danno. Né potrebbe obbiettarsi che nel trasporto di favore o cortesia non esista vero e proprio contratto, quando si consideri che ove ricorra consenso di parti, ed interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ogni convenzione deve trovare garanzia nella legge (cfr. art. 1322 del c.c.). Chi offre, o, richiesto, consenta che altri sia tra­sportato gratuitamente sul suo veicolo, pone in essere col trasportato una convenzione, e deve garantire la incolumità della persona, l’integrità delle cose, interessi, questi, meritevoli di tutela.

Cass. civ. n. 40592/2021

In tema di responsabilità solidale del proprietario e del conducente per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli non assicurati, nella regolazione dei rapporti interni tra i coobbligati, occorre distinguere l’obbligazione solidale risarcitoria verso il terzo danneggiato, ex art. 2054, comma 3, c.c. (che trova fondamento nella posizione di garanzia attribuita “ope legis” al proprietario per il debito risarcitorio derivante dall’illecito commesso dal conducente), dall’obbligazione solidale verso l’impresa designata ex art. 292 c. ass. (che trova fondamento nella violazione dell’obbligo assicurativo, parimenti imputabile al conducente e al proprietario); ne consegue che, nei rapporti interni tra coobbligati, l’obbligazione risarcitoria ex art. 2054, comma 3, c.c. grava esclusivamente sul conducente, attribuendosi al proprietario un diritto di regresso integrale, mentre l’obbligazione solidale ex art. 292 c. ass. si ripartisce secondo la regola generale di cui all’art. 2055 c.c.

Cass. civ. n. 27169/2021

La domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, “ex se”, che il giudice possa applicare la previsione dell’art. 2054, comma 2, c.c., sempre che la parte, pur non avendo specificamente dedotto il titolo concorsuale di responsabilità, abbia ritualmente prospettato gli elementi di fatto da cui esso possa desumersi, e ciò in ragione del fatto che l’accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell’originaria domanda. Qualora il giudice di primo grado non abbia rilevato d’ufficio il concorso di colpa, sul punto, senza che la domanda possa essere considerata nuova, la parte ha l’onere di proporre appello, in quanto la rilevabilità d’ufficio non comporta che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo.

Cass. civ. n. 24745/2007

In caso d’investimento da parte di un’automobile, di un pedone situato oltre la carreggiata, con veicolo fermo per guasto, la responsabilità del conducente ex art. 2054, primo comma, c.c. deve presumersi esclusiva salvo l’assolvimento dell’onere della prova, incombente sull’autore del danno di aver fatto il possibile per evitare il prodursi del fatto lesivo. Non può, pertanto, il giudice del merito riconoscere l’esistenza di un concorso di colpa del pedone a causa dell’ingombro della sede stradale, se tale circostanza non costituisce concausa o condotta efficiente, equiparabile al caso fortuito e se non vi sia stata rituale deduzione ed eccezione del fatto impeditivo totale o parziale, costituito dalla prova liberatoria posta a carico del conducente.

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