RISCHIO CARCERE PER LE FALSE ASSEVERAZIONI IN MATERIA DI SUPERBONUS 110

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    SUPERBONUS

  1. A rischio PROCESSO PENALE  CON IN CASO DI CONDANNA LIMITAZIONE LIUBERTA’ PERSONALE  di chi abbia dichiarato il falso nelle asseverazioni dirette all’ ottenimento del
    superbonus edilizio. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n.7594 /2019.
  2. A seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 34/2020 (decreto rilancio) è stato inserito nell’ordinamento
    italiano un consistente privilegio di carattare fiscale diretto ad agevolare la realizzazione di interventi
    finalizzati ad assicurare una migliore efficienza energetica e ad un miglioramento del rischio sismico.
  3. Si tratta di un beneficio di notevole consistenza, anche a seguito della sua recente riduzione, esso infatti
    consisteva in una detrazione dell’importo nella misura del 100 (oggi 70) dei costi sostenuti per gli
    interventi edilizi per gli scopi di cui sopra.
Avvocato superbonus 110 bologna ravenna cesena

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Ma non si tratta di un beneficio di carattere automatico bensi di un privilegio il cui conseguimento
necessita di una apposita richiesta all’organo competente.
La richiesta in ogni caso deve essere accompagnata da una serie di dichiarazioni tra le quali vi rientra
anzitutto il cosidetto visto di conformità. Ma di che cosa si tratta? Esso consiste in una attestazione
specifica circa la presenza nel caso concreto di tutti i presupposti necessari per l’ottenimento dell’
agevolazione fiscale. Tale dichiarazione non può essere rilasciata da chiunque ma solo da soggetti dotati
di particolari qualifiche ( dottori commercailisti,ragionieri, periti commerciali).Alla richiesta inoltre deve
essere allegata una ulteriore dichiarazione consistente in una attestazione di congruità delle spese
sostenute. Anche di tale seconda dichiarazione dovranno occuparsi professionisti in possesso di particolari
qualifiche.Si tratta di dichiarazioni importanti ed indispensabili la cui mancanza impedisce al richiedente
di potere ottenere il beneficio fiscale. In entrambi i casi il soggetto che le sottoscrive dovrà dichiarare
sotto la propria responsabilità la presenza nel caso concreto di una specifica situazione di fatto; qualora
egli ne attesti la presenza contrariamente al vero sarà passibile di gravi conseguenze anche da un punto di
vista penale.Compiere falsi nelle attestazioni relative all’ottenimento del superbonus configura anzitutto il
reato di truffa (art.640 c.p.) nella sua forma aggravata dato il carattere pubblico del soggetto che è il
destinatario.
Tale reato è punibile con pene molto severe si pensi che è previsto il carcere sino a un periodo di cinque
anni. Non solo ma la situazione del responsabile si presenta come ancora più grave in considerazione del
fatto che alla pena della reclusione può accompagnarsi anche le cosiddette pene accessorie che nonostante
il loro nome presentano un carattere molto afflittivo . E’possibile infatti nel caso in cui venga accertato un
falso all’interno di una dichiarazione diretta all’ottenimento del superbonus che venga applicata la pena
dall’interdizione all’esercizio della professione del soggetto che ha dichiarato il falso ovvero che ad esso
venga per il futuro vietata la prosecuzione dell’attività d’ impresa. Non solo ma non dobbiamo
dimenticare le conseguenze civili della condotta di falso in quanto il responsabile sarà condannato al
risarcimento di tutti i danni di carattere morale o materiale conseguenti alla sua condotta illecita.

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