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La Corte territoriale, ‘sia nella determinazione del lasso temporale tra il verificarsi del sinistro e la morte della L. , che nella quantificazione del danno’, avrebbe mancato di considerare i fatti, emergenti da taluni documenti di causa (verbale di riscontro necroscopico, referto medico, perizia medico-legale di parte) e decisivi ai fini di un diverso esito del giudizio, relativi alla morte della L. non già ‘venti minuti’ dopo il sinistro, bensì due ore dopo lo stesso incidente, e all’aspettativa di vita della vittima, pari a 14 anni all’epoca del fatto (come da tabelle di sopravvivenza Istat).

 

 

 

Peraltro, posto che la morte era intervenuta ‘non prima di due ore’ dopo il sinistro, il giudice di appello avrebbe errato nel non riconoscere il danno biologico ‘da perdita della vita’, avendo determinato ‘l’entità del danno biologico in relazione all’apprezzabilità del lasso di tempo in cui la signora L. è rimasta in vita dopo l’incidente, anziché all’apprezzabilità dell’attentato ad un diritto costituzionalmente garantito quale è quello alla salute’.

 

 

 

I ricorrenti, con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., insistono sull’erroneità del mancato risarcimento del ‘danno da perdita della vita’, invocando a sostegno delle proprie ragioni la sentenza n. 1361 del 23 gennaio 2014, di questa Corte.

 

Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2054, 2056, 2059, 1223, 1226, 2727, 2729, 2909 cod. civ., 112, 115, 116, 342 cod. proc. civ. e 29 e ss. Cost., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione.

La Corte territoriale avrebbe assunto una decisione errata e contraddittoria in punto di risarcimento del danno patrimoniale, dando dapprima atto che questo ‘era stato provato in via presuntiva’ e, poi, riconoscendolo ‘solo ad uno dei membri della famiglia’, cosi ‘attribuendo risalto ad un dato mai contestato dall’appellante, che il risarcimento non competesse ai figli della L. , solo perché coniugati’, là dove, inoltre, neppure la ripartizione per quote eguali e la convivenza familiare era stata oggetto di gravame.

Peraltro, anche il giudizio sulla ‘aspettativa di vita della de cuius’ sarebbe arbitrario, avendo omesso la Corte territoriale di indicare il criterio o gli elementi dai quali è stato desunto.

4.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

È inammissibile là dove denuncia, complessivamente, un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che non coglie la portata della ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, proprio per non incorrere in siffatta violazione di norme processuali, ha mantenuto nell’ambito di un mero obiter dlctum il rilievo sulla non spettanza del risarcimento del danno patrimoniale ai figli della defunta L. , osservando, infatti, che la loro legittimazione attiva non era messa in discussione dall’impugnazione principale. Sicché, la decisione della Corte – di ridurre la liquidazione del danno patrimoniale ad Euro 80.000,00 – riguarda tutti gli attori e si tratta di liquidazione complessiva da ripartire per quote.

Il motivo è, altresì, inammissibile per la parte in cui si incentra sull’adottato criterio di ‘aspettativa di vita della de cuius’, che, invero, non attiene alla vita biologica come dai ricorrenti ipotizzato, ma – come precisato dal giudice di appello – alla ‘vita lavorativa e collaborativa’, che dallo stesso giudice del merito viene considerata sino a 75 anni, cosi da confezionare un limite particolarmente favorevole per gli istanti, la cui impugnazione sul punto, oltre ad essere sostanzialmente fuori quadro, non palesa neppure l’interesse ad aggredire una siffatta statuizione.

Il mezzo è, infine, infondato quanto al resto, avendo la Corte territoriale correttamente considerato in iure l’effettivo apporto economico della defunta alla propria famiglia, attraverso non già la produzione di un reddito esterno, ma tramite la ‘collaborazione nella coltivazione ad uso domestico’ del fondo di proprietà, in relazione all’anzidetta aspettativa di vita lavorativa, così ponendosi in linea con l’orientamento costante di questa Corte che, nell’ambito del tema in esame, attribuisce rilievo particolarmente significativo alla dimostrazione che la vittima contribuiva stabilmente ai bisogni familiari o che, in futuro, i familiari avrebbero verosimilmente e probabilmente avuto bisogno delle sovvenzioni della vittima medesima (in tale prospettiva, tra le altre, Cass., 11 maggio 2012, n. 7272). La liquidazione eminentemente equitativa che ne è seguita, in quanto sorretta da plausibili ragioni giustificative, si sottrae, dunque, al sindacato in questa sede di legittimità.

  1. – Il ricorso va, dunque, rigettato.

 

 

 

Considerato in diritto

  1. – Preliminarmente, va dichiarato inammissibile, per tardiva proposizione rispetto ai termini di legge, il controricorso della Generali S.p.A., giacché esso è stato spedito per la notificazione ai ricorrenti in data 16 maggio 2012 e, dunque, oltre il termine di quaranta giorni (venti giorni dalla scadenza del termine, anch’esso di venti giorni, stabilito per il deposito del ricorso) previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 370 e 369 cod. proc. civ., nella specie decorrente dal 5 aprile 2012, data di notificazione del ricorso.
  2. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione in ordine alla dinamica del sinistro.

La Corte territoriale, a fronte delle censure mosse da essi appellanti incidentali alla sentenza di primo grado in punto di quantificazione del concorso di colpa della L. nella causazione del sinistro (‘da determinarsi in misura non superiore al 5%’), avrebbe adottato una motivazione solo apparente, circoscritta al rilievo di congruità della percentuale del 10% indicata dal Tribunale.

Inoltre la motivazione della sentenza impugnata sarebbe anche illogica, contraddittoria e frutto di travisamento della dinamica del sinistro, posto che la Corte di appello, nonostante abbia considerato assolutamente preponderante, ai fini della responsabilità per la causazione del sinistro, il comportamento gravemente colposo del M. e assai circoscritto l’apporto deterministico della L. , correlato soltanto a non aver attraversato la strada sulle strisce pedonali, non ha poi ritenuto di modificare la percentuale del concorso colposo ‘in quella minore del 5% indicata dagli odierni ricorrenti’, da ritenersi ‘sicuramente più equa’.

2.1. – Il motivo è infondato.

La dedotta apparenza della motivazione è frutto soltanto di una lettura monca della sentenza impugnata, la cui complessiva portata – siccome volta a dare adeguata contezza delle ragioni della statuita graduazione delle colpe ai fini dell’attribuzione della responsabilità per il sinistro nel quale ha trovato la morte L.B. – è già di per sé evidente (e, invero, contraddittoriamente rispetto alle stesse premesse da cui muovono i ricorrenti) dal tenore dell’ulteriore profilo del motivo di impugnazione, con il quale si aggredisce la misura percentuale del concorso colposo.

Tuttavia, anche siffatta doglianza è inconsistente, giacché essa, lungi dal porre in risalto illogicità o aporie intrinseche al percorso argomentativo che ha condotto la Corte territoriale al proprio convincimento (fondato sull’incontestato attraversamento della vittima al di fuori delle strisce pedonali; condotta la cui valenza colposa non è neppure messa in discussione dagli stessi ricorrenti, che si limitano a dedurne la minore gravità rispetto a quella ritenuta in sentenza), mira a sovvertirne l’esito e, dunque, a surrogarsi in un giudizio di stretto merito che non spetta alla parte formulare, essendo di esclusiva pertinenza del giudice. Ciò, dunque, in contrasto con quanto questa Corte ha affermato in tema di sinistri stradali, per cui ‘l’accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico, e, come tale, insuscettibile di giustificazione analitica. Ne consegue che colui il quale si dolga del relativo accertamento compiuto dal giudice di merito non può limitarsi ad invocare che la corresponsabilità della vittima fosse in realtà maggiore o minore di quella accertata, ma ha l’onere di dedurre il vizio di motivazione, sotto forma di contraddittorietà tra l’espressione percentuale del concorso di colpa e le osservazioni logiche che la sorreggono’ (Cass., 24 marzo 2011, n. 6752).

  1. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, 2056, 2057, 2059, 2909, 2727 e 2729 cod. civ., nonché 32 Cost., 115 e 116 cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione.

La Corte territoriale, ‘sia nella determinazione del lasso temporale tra il verificarsi del sinistro e la morte della L. , che nella quantificazione del danno’, avrebbe mancato di considerare i fatti, emergenti da taluni documenti di causa (verbale di riscontro necroscopico, referto medico, perizia medico-legale di parte) e decisivi ai fini di un diverso esito del giudizio, relativi alla morte della L. non già ‘venti minuti’ dopo il sinistro, bensì due ore dopo lo stesso incidente, e all’aspettativa di vita della vittima, pari a 14 anni all’epoca del fatto (come da tabelle di sopravvivenza Istat).

Peraltro, posto che la morte era intervenuta ‘non prima di due ore’ dopo il sinistro, il giudice di appello avrebbe errato nel non riconoscere il danno biologico ‘da perdita della vita’, avendo determinato ‘l’entità del danno biologico in relazione all’apprezzabilità del lasso di tempo in cui la signora L. è rimasta in vita dopo l’incidente, anziché all’apprezzabilità dell’attentato ad un diritto costituzionalmente garantito quale è quello alla salute’.

I ricorrenti, con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., insistono sull’erroneità del mancato risarcimento del ‘danno da perdita della vita’, invocando a sostegno delle proprie ragioni la sentenza n. 1361 del 23 gennaio 2014, di questa Corte.

3.1. – Il motivo è infondato, per la parte in cui non è inammissibile.

La decisione della Corte territoriale – che ha risarcito, iure hereditatis, ai congiunti della L. deceduta a seguito del sinistro e dopo un brevissimo lasso temporale dallo stesso, il danno morale dalla medesima vittima sofferto (per la lucida agonia) e la somma di Euro 80,00 a titolo di danno biologico, come ‘frazione estremamente ridotta consistente nel suo concreto avverarsi’ – è in linea con l’orientamento tuttora maggioritario di questa Corte, secondo il quale, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando all’estrema gravità delle lesioni, segua, dopo un intervallo temporale brevissimo, la morte, non può essere risarcito agli eredi il danno biologico ‘terminale’ connesso alla perdita della vita della vittima, come massima espressione del bene salute, ma esclusivamente il danno morale, dal primo ontologicamente distinto, fondato sull’intensa sofferenza d’animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro (Cass., 28 novembre 2008, n. 28423; Cass., 7 giugno 2008, n. 13672; Cass., 20 settembre 2011, n. 19133).

Sicché, risultano inconsistenti le critiche dei ricorrenti sulla mancata valutazione di documenti versati in atti, in quanto i fatti che con questi si assumono provati (lasso temporale tra sinistro e decesso: due ore invece che venti minuti; aspettativa di vita) sono tutt’altro che decisivi, non potendo condurre ad una decisione diversa da quella assunta dal giudice di merito. Invero, la stessa considerazione del danno biologico temporaneo – siccome limitato al brevissimo intervallo di lucida agonia – appare, nella specie, eccentrico rispetto al principio di diritto sopra richiamato, sebbene, comunque, di tale statuizione non si dolgano gli originari convenuti con apposito e rituale ricorso incidentale.

Ciò premesso, va altresì escluso che possa rilevare, in ogni caso, il richiamo alla più recente Cass. n. 1361 del 2014, giacché la ricostruzione da essa sostenuta si fonda sulla diversità ontologica tra danno biologico e danno da perdita della vita, con la conseguenza che i ricorrenti avrebbero dovuto anzitutto allegare, e comprovare, di aver richiesto sin dal primo grado e, poi, ribadito in appello, quest’ultima tipologia di danno e non già soltanto la prima e ciò per non incorrere in una inammissibile proposizione di domanda nuova; allegazione e riscontro che, tuttavia, non sono stati forniti.

  1. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2054, 2056, 2059, 1223, 1226, 2727, 2729, 2909 cod. civ., 112, 115, 116, 342 cod. proc. civ. e 29 e ss. Cost., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione.

La Corte territoriale avrebbe assunto una decisione errata e contraddittoria in punto di risarcimento del danno patrimoniale, dando dapprima atto che questo ‘era stato provato in via presuntiva’ e, poi, riconoscendolo ‘solo ad uno dei membri della famiglia’, cosi ‘attribuendo risalto ad un dato mai contestato dall’appellante, che il risarcimento non competesse ai figli della L. , solo perché coniugati’, là dove, inoltre, neppure la ripartizione per quote eguali e la convivenza familiare era stata oggetto di gravame.

Peraltro, anche il giudizio sulla ‘aspettativa di vita della de cuius’ sarebbe arbitrario, avendo omesso la Corte territoriale di indicare il criterio o gli elementi dai quali è stato desunto.

4.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

È inammissibile là dove denuncia, complessivamente, un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che non coglie la portata della ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, proprio per non incorrere in siffatta violazione di norme processuali, ha mantenuto nell’ambito di un mero obiter dlctum il rilievo sulla non spettanza del risarcimento del danno patrimoniale ai figli della defunta L. , osservando, infatti, che la loro legittimazione attiva non era messa in discussione dall’impugnazione principale. Sicché, la decisione della Corte – di ridurre la liquidazione del danno patrimoniale ad Euro 80.000,00 – riguarda tutti gli attori e si tratta di liquidazione complessiva da ripartire per quote.

Il motivo è, altresì, inammissibile per la parte in cui si incentra sull’adottato criterio di ‘aspettativa di vita della de cuius’, che, invero, non attiene alla vita biologica come dai ricorrenti ipotizzato, ma – come precisato dal giudice di appello – alla ‘vita lavorativa e collaborativa’, che dallo stesso giudice del merito viene considerata sino a 75 anni, cosi da confezionare un limite particolarmente favorevole per gli istanti, la cui impugnazione sul punto, oltre ad essere sostanzialmente fuori quadro, non palesa neppure l’interesse ad aggredire una siffatta statuizione.

Il mezzo è, infine, infondato quanto al resto, avendo la Corte territoriale correttamente considerato in iure l’effettivo apporto economico della defunta alla propria famiglia, attraverso non già la produzione di un reddito esterno, ma tramite la ‘collaborazione nella coltivazione ad uso domestico’ del fondo di proprietà, in relazione all’anzidetta aspettativa di vita lavorativa, così ponendosi in linea con l’orientamento costante di questa Corte che, nell’ambito del tema in esame, attribuisce rilievo particolarmente significativo alla dimostrazione che la vittima contribuiva stabilmente ai bisogni familiari o che, in futuro, i familiari avrebbero verosimilmente e probabilmente avuto bisogno delle sovvenzioni della vittima medesima (in tale prospettiva, tra le altre, Cass., 11 maggio 2012, n. 7272). La liquidazione eminentemente equitativa che ne è seguita, in quanto sorretta da plausibili ragioni giustificative, si sottrae, dunque, al sindacato in questa sede di legittimità.

  1. – Il ricorso va, dunque, rigettato.

I ricorrenti, in quanto soccombenti, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Generali Assicurazioni S.p.A., delle spese del presente giudizio di legittimità come liquidate in dispositivo e ciò in riferimento alla sola discussione in udienza pubblica (che presuppone, comunque, lo studio della controversia). Nulla è da disporsi in punto di spese nei confronti dell’intimato che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della Generali Assicurazioni S.p.A., in complessivi Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre accessori di legge.

 

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