PRELIEVO SOMME DA GENITORI EREDI QUANTIFICAZIONE DONAZIONE

SE I FIGLI DELEGATI PRELEVANO GROSSE SOMME DAI CONTI DEI GENITORI?

Gli attori, premesso che “negli ultimi anni di vita gli anziani genitori hanno delegato la gestione del loro patrimonio, l’incasso delle molte pensioni e la loro cura in generale al figlio Da Silva Antonio e alla nuora e moglie di quest’ultimo Ferreira Modesta (che ha avuto la delega a operare sui conti correnti postali e bancari dei suoceri)” (pagina 2 dell’atto di citazione), hanno lamentato “anomale movimentazioni che hanno impoverito l’asse e leso anzitutto i loro diritti di eredi ex lege e, in secondo luogo, di legittimari e che non si spiegano in riferimento alle esigenze di vita degli anziani genitori che non si muovevano di casa e necessitavano solo di mangiare e riscaldarsi e curarsi all’occorrenza” (pagina 4 dell’atto di citazione).

 

AVVOCATO LITI EREDITA’ TRA FRATELLI NIPOTI PARENTI BOLOGNA MESTRE  VENEZIA  VELLUNO VICENZA  ROVIGO PADOVA  IMOLA  LUGO

 

 

Per tali ragioni essi hanno domandato: a) in via principale, ex art. 533 c.c., la restituzione degli illegittimi prelievi di denaro effettuati dai convenuti; b) in via subordinata, per l’ipotesi di qualificazione di tali prelievi in termini di donazioni, la declaratoria di nullità delle stesse ai sensi dell’art. 782 c.c. e la conseguente restituzione delle relative somme; c) in via ulteriormente subordinata, per il caso di configurazione dei medesimi prelievi quali valide donazioni indirette, ridurle del quantum necessario a reintegrare la quota di legittima degli attori; d) in via da ultimo subordinata, l’accertamento in ogni caso dell’illegittimità dei prelievi contestati e la condanna dei convenuti alla restituzione delle corrispondenti somme.

Il complessivo esito dell’accertamento svolto

 evidenzia dunque la sostanziale congruità dell’importo totale prelevato da Antonio Da Silva e Modesta Ferreira di euro 150.220,63 dai conti e libretti dei de cuius rispetto alle esigenze di questi ultimi, i cui costi sono quantificabili in totali euro 154.752,82, dal che si ricava che i mandatari hanno operato con la diligenza richiesta dall’art. 1710 c.c. e nessuna contestazione può essere mossa nei loro riguardi.

Il CTU si è quindi concentrato sulla verifica della congruità di tali prelievi rispetto alle esigenze dei de cuius, che è andato a quantificare analizzando anzitutto la documentazione prodotta dai convenuti, attestante spese per euro 81.869,66, di cui euro 62,885,04 prima del decesso di Erminio Da Silva (pagina 34), tutte riferibili e congrue con tali esigenze ad eccezione, tuttavia per difetto, dello stipendio della collaboratrice domestica Tetyana Kucheryava.

Secondo il geom. Partesotti, infatti, stando a “quanto riferito da note imprese del settore e desunto anche da siti specializzati, l’attuale costo medio mensile di una “collaboratrice domestica” convivente con le mansioni (per persone non autosufficienti) e l’impegno indicato in atti, ammonta a € 1.468,92 (€ 984,01 paga lorda + € 201,24 contributi + 4,68 Cassa Colf + € 94,16 ferie + € 94,16 tredicesima + € 90,67 t.f.r. – vedi il calcolo del costo determinato sul sito “webcolf.com” allegato con la lettera O).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale Ordinario di Modena

SEZIONE PRIMA CIVILE

in composizione collegiale, in persona dei magistrati:

dott. Riccardo Di Pasquale Presidente

dott. Eleonora Ramacciotti Componente

dott. Eugenio Bolondi Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 3833 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l’anno 2016

promossa da

BARTOLOMEU DA SILVA (C.F. ***) e GABRIELE CARVALHO (C.F. ***), rappresentati e difesi dall’Avvocato FABIO GRECO

ATTORI

contro

ANTONIO DA SILVA (C.F. ***) e MODESTA FERREIRA (C.F. ***), rappresentati e difesi dall’Avvocato FRANCESCO SBREVIGLIERI

CONVENUTI

OGGETTO: altri istituti relativi alle successioni

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da fogli depositati telematicamente la parte attrice il 7.1.2021 e la parte convenuta il 23.12.2020

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

  1. I coniugi Erminio Da Silva e Adele Vargas sono deceduti a Carpi, rispettivamente in data 29.6.2008 e in data 20.8.2012, senza lasciare testamento.

L’attore Bartolomeu Da Silva è figlio di entrambi e l’altro attore Gabriele Carvalho è figlio della sola Irene Vargas.

Il convenuto Antonio Da Silva è, a sua volta, figlio di entrambi i de cuius e Modesta Ferreira è la moglie di Antonio Da Silva.

  1. Gli attori, premesso che “negli ultimi anni di vita gli anziani genitori hanno delegato la gestione del loro patrimonio, l’incasso delle molte pensioni e la loro cura in generale al figlio Da Silva Antonio e alla nuora e moglie di quest’ultimo Ferreira Modesta (che ha avuto la delega a operare sui conti correnti postali e bancari dei suoceri)” (pagina 2 dell’atto di citazione), hanno lamentato “anomale movimentazioni che hanno impoverito l’asse e leso anzitutto i loro diritti di eredi ex lege e, in secondo luogo, di legittimari e che non si spiegano in riferimento alle esigenze di vita degli anziani genitori che non si muovevano di casa e necessitavano solo di mangiare e riscaldarsi e curarsi all’occorrenza” (pagina 4 dell’atto di citazione).

Per tali ragioni essi hanno domandato: a) in via principale, ex art. 533 c.c., la restituzione degli illegittimi prelievi di denaro effettuati dai convenuti; b) in via subordinata, per l’ipotesi di qualificazione di tali prelievi in termini di donazioni, la declaratoria di nullità delle stesse ai sensi dell’art. 782 c.c. e la conseguente restituzione delle relative somme; c) in via ulteriormente subordinata, per il caso di configurazione dei medesimi prelievi quali valide donazioni indirette, ridurle del quantum necessario a reintegrare la quota di legittima degli attori; d) in via da ultimo subordinata, l’accertamento in ogni caso dell’illegittimità dei prelievi contestati e la condanna dei convenuti alla restituzione delle corrispondenti somme.

  1. Nel giudizio così radicato, si sono costituiti Antonio Da Silva e Modesta Ferreira chiedendo il rigetto delle pretese avversarie, ritenute infondate poiché tutte le somme da essi prelevate sono state impiegate per soddisfare le esigenze dei de cuius, cui essi soli hanno fatto fronte, salvo un periodo di circa tre anni, dal giorno 8.5.2009 al giorno 7.5.2012, in cui l’attore Gabriele Carvalho ha a propria volta operato sui conti e libretti della madre sempre per fare fronte ai bisogni della stessa.
  2. La causa è stata istruita con l’acquisizione di documentazione, l’escussione di testi alle udienze del 25.9.2018 e 14.2.2019 e, infine, con CTU del geom. Marco Partesotti, depositata il 5.10.2020.

E’ stata tentata, senza esito, la conciliazione della lite.

  1. A) Alcune necessarie premesse.

Non è contestato che eredi di Erminio Da Silva, deceduto intestato il 29.6.2008, siano, ai sensi dell’art. 581 c.c., la moglie Adele Vargas e i figli Bartolomeu e Antonio Da Silva, ciascuno per la quota di 1/3.

Ugualmente pacifico che a Adele Vargas, morta senza lasciare testamento il 20.8.2012, siano succeduti in parti uguali, ai sensi dell’art. 566 c.c., i tre figli Gabriele Carvalho, Bartolomeu Da Silva e Antonio Da Silva, dunque per 1/3 ciascuno.

Ciò chiarito, si precisa che la presente sentenza viene pronunciata in composizione collegiale ai sensi dell’art. 50 bis, primo comma n. 6, c.c. poiché gli attori hanno svolto – sia pure, come si vedrà tra breve, in modo infondato – anche azione di riduzione per asserita lesione di legittima.

***

  1. B) Sulla qualificazione giuridica della pretesa di Bartolomeu Da Silva e Gabriele Carvalho.

Gli attori, come visto, hanno lamentato una gestione illegittima delle sostanze dei de cuius da parte dei convenuti, cui i primi li avevano delegati, dal che conseguirebbe corrispondente obbligo restitutorio in capo a questi ultimi.

E’ da escludersi che una simile domanda possa essere inquadrata nell’ambito della petizione ereditaria (articoli 533 e seguenti c.c.), secondo l’impostazione offerta in via principale da Bartolomeu Da Silva e Gabriele Carvalho. Tale azione presuppone, infatti, oltre alla qualità di erede di chi la esercita, anche che i beni di cui questi chiede la restituzione facciano parte dell’asse ereditario, il che non è nel caso di specie, trattandosi, in tesi, di denari dei de cuius illegittimamente utilizzati dai convenuti mentre i primi erano in vita.

E’ parimenti da escludere che le somme asseritamente prelevate dai convenuti in modo illegittimo dai conti e libretti dei de cuius possano essere qualificate alla stregua di donazioni di questi ultimi al figlio Antonio e alla nuora Modesta, da dichiarare quindi nulle ex art. 782 c.c. oppure ridurre secondo le richieste inoltrate in via subordinata dagli attori.

La condotta illegittima dei convenuti alla base della prospettazione attorea – di cui si sono riportati gli stralci più significativi in apertura – è infatti incompatibile con l’istituto della donazione.

Il rapporto instaurato da Erminio Da Silva e Adele Vargas con Antonio Da Silva e Modesta Ferreira va, invece, ricondotto alla figura del mandato.

Nello specifico, i genitori, in tarda età e affetti dagli acciacchi di cui si è avuto ampio riscontro in corso di causa (sostanziale cecità il marito, significative difficoltà deambulatorie la moglie), si sono, come peraltro sovente capita, avvalsi negli ultimi anni di vita dell’aiuto del figlio Antonio e della nuora Modesta per il compimento di numerose attività della vita quotidiana, tra cui la materiale gestione delle proprie sostanze.

Si è pacificamente trattato di ausilio svolto dai mandatari in modo gratuito, visti i rapporti di affetto che li legavano ai mandanti.

Da tale premessa discende che la pretesa di Bartolomeu Da Silva e Gabriele Carvalho va qualificata alla stregua di azione di responsabilità, proposta nella loro qualità di eredi di Erminio Da Silva e Adele Vargas, nei confronti dei mandatari Antonio Da Silva e Modesta Ferreira, e presuppone accertarsi l’inadempimento dell’obbligo di diligenza sancito dall’art. 1710 c.c. in capo ai convenuti.

La domanda attorea, inoltre, non potrà che avere a oggetto operazioni successive al giorno 11.8.2005, stante la prescrizione decennale, eccepita tempestivamente dai convenuti, interrotta con la missiva in data 11.8.2015 di cui al doc. 8 di parte attrice.

***

  1. C) Sul fondamento nel merito della pretesa di Bartolomeu Da Silva e Gabriele Carvalho.

Così inquadrata la richiesta attorea, al fine di verificarne più esattamente il fondamento è stata disposta CTU con il geom. Marco Partesotti con il seguente quesito: “accerti l’entità dei prelievi effettuati dai convenuti dai conti correnti bancari e postali e dai libretti e dossier titoli intestati ai de cuius nel periodo della loro gestione, ne valuti la congruità rispetto alle esigenze di vita di questi ultimi (comprensive del mantenimento delle badanti) tenendo conto delle pensioni percepite dai de cuius e, qualora ne rilevi l’incongruità, provveda alla ricostruzione degli assi ereditari con determinazione delle quote spettanti agli attori e dica se le stesse sono state lese dai prelievi indicati e provveda in tal caso ad indicare i criteri per reintegrarle”, poi integrato con la richiesta di accertare anche l’entità dei prelievi “per sostenere i costi della ristrutturazione e manutenzione dell’immobile di loro abitazione”.

Il CTU ha, innanzi tutto, delimitato correttamente – secondo quanto appena detto – il periodo di verifica dal 2005 al 20.8.2012, data di decesso di Adele Vargas, con esclusione di quello intercorso tra il giorno 8.5.2009 al 7.5.2012, nel quale Gabriele Carvalho ha assunto la gestione delle sostanze della madre; un periodo, cioè, “di complessivi gg. 1.692 (pari a quattro anni, sette mesi e 16 giorni)” (pagina 29 dell’elaborato).

In secondo luogo, il geom. Partesotti, identificati i rapporti postali e bancari dei de cuius (pagina 15), al termine di analitica disamina delle movimentazioni avvenute sui medesimi nel lasso temporale di riferimento (pagine 15-21), ha quantificato in euro 150.220,63 l’importo totale prelevato dai convenuti, di cui euro 112.993,53 prima del decesso di Erminio Da Silva ed euro 37.227,10 tra la morte di quest’ultimo e quella di Adele Vargas (pagine 29-30).

Il CTU si è quindi concentrato sulla verifica della congruità di tali prelievi rispetto alle esigenze dei de cuius, che è andato a quantificare analizzando anzitutto la documentazione prodotta dai convenuti, attestante spese per euro 81.869,66, di cui euro 62,885,04 prima del decesso di Erminio Da Silva (pagina 34), tutte riferibili e congrue con tali esigenze ad eccezione, tuttavia per difetto, dello stipendio della collaboratrice domestica Tetyana Kucheryava.

Secondo il geom. Partesotti, infatti, stando a “quanto riferito da note imprese del settore e desunto anche da siti specializzati, l’attuale costo medio mensile di una “collaboratrice domestica” convivente con le mansioni (per persone non autosufficienti) e l’impegno indicato in atti, ammonta a € 1.468,92 (€ 984,01 paga lorda + € 201,24 contributi + 4,68 Cassa Colf + € 94,16 ferie + € 94,16 tredicesima + € 90,67 t.f.r. – vedi il calcolo del costo determinato sul sito “webcolf.com” allegato con la lettera O).

A tale importo va aggiunto il costo medio mensile di € 336,80, computato considerando il medesimo costo orario lordo (di € 4,21) per l’estensione dell’attività in concomitanza di venti ore settimanali di riposo.

Ne deriva che considerando anche l’estensione dell’attività per venti ore di riposo settimanale (sulle trentasei complessive previste), l’attuale più attendibile e corretto costo medio mensile della “collaboratrice domestica” principale ammonta a € 1.805,72 (€ 1.468,92 + € 336,80), corrispondente all’importo annuo di complessivi € 21.668,64 (€ 1.805,72 costo medio mensile precedentemente computato x 12 mesi).”, da adeguarsi secondo ISTAT alle diverse annualità del periodo interessato (pagine 34-35).

Si tratta, in definitiva, di maggiori costi per totali euro 26.407,66, ossia ulteriori rispetto a quelli documentati in atti, e da conteggiarsi, giacché non solo in sé congrui secondo le condivisibili notazioni del Consulente testé riportate, ma anche confermati dalla deposizione di Gianmarco Da Silva, che ha riferito dell’erogazione di non marginali somme “fuori busta” alla lavoratrice.

Altre spese, ugualmente non documentate ma sempre da calcolarsi ai presenti fini sono:

– quelle per le esigenze della vita quotidiana dei de cuius, dettagliate, con precisa valutazione che il Collegio condivide, alla tabella riepilogativa “N” della CTU, per complessivi euro 44.433,82, di cui euro 33.743,49 prima della morte di Erminio Da Silva;

– euro 2.041,68 per la retribuzione dell’anno 2008 dell’ulteriore collaboratrice domestica di supporto Hanna Shevchenko, il cui limitato utilizzo in quell’anno (in linea, dunque, con tale somma) in aggiunta all’altra lavoratrice è stato confermato dalla teste Claudia Facchini che ha riferito: “So che quando mio suocero è stato in ospedale aveva una badante, ma non so le ore che faceva né le cifre che erano versate. La Tania era a casa con mia suocera, che aveva paura a stare da sola, specie di notte”.

Sulla base dei conteggi che precedono, i costi per il soddisfacimento delle esigenze dei de cuius nel periodo di riferimento sono quantificabili in totali euro 154.752,82 (euro 81.869,66 attestati dalla documentazione prodotta dai convenuti + euro 26.407,66 per maggiori esborsi non documentati per la collaboratrice domestica + euro 44.433,82 per le esigenze della vita quotidiana dei de cuius + euro 2.041,68 per la retribuzione dell’anno 2008 dell’ulteriore collaboratrice domestica di supporto Hanna Shevchenko).

***

Il complessivo esito dell’accertamento svolto evidenzia dunque la sostanziale congruità dell’importo totale prelevato da Antonio Da Silva e Modesta Ferreira di euro 150.220,63 dai conti e libretti dei de cuius rispetto alle esigenze di questi ultimi, i cui costi sono quantificabili in totali euro 154.752,82, dal che si ricava che i mandatari hanno operato con la diligenza richiesta dall’art. 1710 c.c. e nessuna contestazione può essere mossa nei loro riguardi.

Non assume alcuna concreta rilevanza, infatti, lo scostamento di circa euro 4.500,00 segnalato dal CTU alle pagine 41-42 limitatamente al raffronto tra le somme prelevate nel solo periodo successivo al decesso di Erminio Da Silva e quelle necessarie alle esigenze di Adele Vargas.

Occorre, infatti, aver presente la fisiologica elasticità della peculiare valutazione compiuta dal CTU – pur in modo per certo analitico, ben motivato e convincente – che rende irrilevante, per l’obiettivo cui essa tende, vale a dire l’accertamento della diligenza del mandatario ex art. 1710 c.c., uno scostamento del tutto marginale quale quello da ultimo segnalato.

La considerazione esposta si rafforza se si tiene poi conto che, vertendosi in tema di mandato gratuito, la norma richiamata impone espressamente di valutare la responsabilità per colpa del mandatario con minor rigore, il che viepiù esclude che i convenuti possano essere ritenuti responsabili di una simile irrisoria discrepanza.

In conclusione, le domande degli attori devono essere rigettate.

***

  1. D) Sulle spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di Bartolomeu Da Silva e Gabriele Carvalho ai sensi dell’art. 91, primo comma, c.p.c.

Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in euro 7.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa se documentati, considerando il presente procedimento di natura contenziosa e di valore indeterminabile basso, dunque ricompreso nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte tutte le quattro fasi, e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari.

Per le medesime ragioni, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono poste a carico degli attori, con diritto dei convenuti di ripetere dagli stessi quanto versato a tale titolo al geom. Partesotti.

Antonio Da Silva e Modesta Ferreira hanno, infine, diritto di ricevere da Bartolomeu Da Silva e Gabriele Carvalho quanto pagato al proprio CTP, purché debitamente fatturato.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo la causa N.R.G. 3833/2016, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:

  1. rigetta tutte le domande proposte dagli attori Bartolomeu Da Silva e Gabriele Carvalho nei confronti dei convenuti Antonio Da Silva e Modesta Ferreira:
  2. condanna gli attori a rifondere ai convenuti le spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA e 22% per IVA;
  3. condanna gli attori a rimborsare ai convenuti quanto da questi ultimi versato al CTU geom. Marco Partesotti;
  4. condanna gli attori a rimborsare ai convenuti quanto da questi ultimi pagato al proprio CTP, purché debitamente fatturato.

Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 1.12.2021

IL GIUDICE ESTENSORE

dott. Eugenio Bolondi

IL PRESIDENTE

dott. Riccardo Di Pasquale

Pubblicazione il 13/12/2021

Originally posted 2021-12-16 09:04:25.

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