infezioni nosocomiali. Cassazione civile sez. III, 23/02/2021, n.4864

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A DANNO MALASANITA'

A DANNO MALASANITA’

L’avvocato Sergio Armaroli patrocinante in cassazione esperto  a livello nazionale in gravi casi malasanita’ segue personalmente i propri clienti danneggiati da MALASANITÀ

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Onere probatorio del danneggiato la suprema corte

ribadisce la teoria del c.d. «doppio ciclo causale» secondo cui detto onere risulterebbe scomposto in due profili: uno di carattere generale, mirante a dimostrare che è stata osservata la corretta profilassi degli strumenti chirurgici e dei locali nei quali si è svolta la prestazione medica; un altro a carattere individuale, finalizzato all’attestazione della idoneità e adeguatezza dell’agire del personale medico e della relativa terapia profilattica, pre e post-intervento, prescritta.

Le prove del nesso

del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di una nuova patologia e la condotta del sanitario,

della parte danneggiante dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, l’esatta esecuzione della prestazione o la causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione

 

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/02/2021, n. 4031 (rv. 660594-01)

PROCEDIMENTO CIVILE – Domanda giudiziale – Modificazioni – Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. – Ammissibilità – Limiti – Fattispecie

La modificazione della domanda ammessa dall’art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l’allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello che, in un giudizio intentato in origine nei confronti di una struttura sanitaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti per avere contratto l’epatite C in conseguenza di una trasfusione di sangue, aveva ritenuto inammissibile la successiva domanda, avanzata nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., volta ad accertare che l’attore era stato contagiato dal virus non con tale trasfusione, ma per effetto di una “generica infezione nosocomiale nel periodo di degenza”). (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO NAPOLI, 17/09/2018)

 

Peggioramento delle condizioni di salute del paziente

Non può essere ricondotta alla previsione scriminante di cui all’art. 3 d.l. n. 158/2012, conv., con modificazioni, in l. n. 189/2012 (c.d. legge Balduzzi) e, quindi, non è qualificabile in termini di colpa lieve, la condotta medica ingiustificatamente “attendista” posta in essere dal pediatra responsabile d’aver sottovalutato il peggioramento delle condizioni di salute del piccolo paziente poi deceduto (nel caso di specie sussiste la colpa grave del pediatra che, pur in presenza di sintomi manifesti che avrebbero dovuto indurlo ad un approccio diverso e, quindi, sia all’immediata visita domiciliare, sia al pronto indirizzamento del paziente in ambito ospedaliero, si è limitato a prescrivere la somministrazione di farmaci, procrastinando al pomeriggio del giorno successivo la visita domiciliare del paziente, durante la quale ha sottovalutato le condizioni di salute dello stesso, successivamente deceduto per infezione respiratoria).

Cassazione penale sez. IV, 15/11/2018, n.3206

Infezione post operatoria

L’azienda sanitaria risponde del danno riportato dal paziente ricoverato in una struttura ospedaliera ed ivi sottoposto ad un intervento chirurgico a seguito del quale si è sviluppata un’infezione pur superficiale che si è risolta rimuovendo i mezzi di sintesi, tale danno ha determinato un allungamento iatrogeno della malattia e non ha comportato il riconoscimento di alcun postumo permanente.

Tribunale Savona, 18/02/2018

Danni da emotrasfusioni: l’onere probatorio

La responsabilità del Ministero della salute per i danni causati da infezioni contratte in seguito ad emotrasfusioni o somministrazione di farmaci emoderivati non si fonda né sull’art. 2049 c.c., perché il Ministero non risponde dell’operato delle Asl e delle strutture ospedaliere, pienamente autonome rispetto a quello; né sull’art. 2050 c.c., perché pericolosa è la produzione e distribuzione di sangue, ma non il controllo e la vigilanza su tali attività; né, infine, sull’art. 1218 c.c., perché tra paziente e Ministero non sussiste alcun vincolo contrattuale.

Ne consegue che la suddetta responsabilità del Ministero per deficit di vigilanza può trovare fondamento solo nella clausola generale di cui all’art. 2043 c.c., con conseguente onere della vittima di provare la colpa dell’amministrazione e il nesso causale tra questa e il danno.

Tribunale Napoli sez. II, 02/11/2017, n.10829

I verbali delle commissioni medico ospedaliere

I verbali delle Commissioni medico ospedaliere di cui all’art. 4 L. n. 210/92 fanno prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti che la Commissione attesta avvenuti in sua presenza o da essa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenute – ivi compreso il giudizio sulla sussistenza del nesso causale fra trasfusione e infezione – costituiscono meri indizi soggetti al libero apprezzamento del giudice, che non può mai attribuire ad essi il valore di vero e proprio accertamento.

Originally posted 2021-11-30 17:38:47.

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