DIRITTO AGRARIO BOLOGNA

L’ordinanza interlocutoria della terza sezione ravvisa nelle sentenze nn. 3176/2003, 6581/1997 e 13022/1995 l’espressione di un primo più restrittivo indirizzo interpretativo, a mente del quale non spetterebbe al silvicoltore il diritto di prelazione e riscatto, se non quando la silvicoltura sia “complementare” o “aggiuntiva” (terminologia che, secondo quanto osservato da un’attenta dottrina, risulta affatto difforme – sul piano lessicale non meno che concettuale – da quella di attività “connessa” di cui all’art. 2135 cod. civ.) alla coltivazione del fondo. In particolare, secondo Cass. 13022 del 1995, “la L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, attribuisce il diritto di prelazione e riscatto soltanto alla prima delle tre categorie indicate nell’art. 2135 cod. civ., comma 1, e cioè al solo coltivatore del fondo e non anche a chi sia dedito alla silvicoltura e all’allevamento del bestiame, salvo che una o entrambe queste due ultime attività non siano complementari alla coltivazione della terra o comunque aggiuntive rispetto alla concreta coltivazione del fondo”.
Un secondo, opposto indirizzo, viceversa, risulta predicativo del principio di diritto secondo il quale “anche un bosco può costituire oggetto di prelazione agraria, dal momento che una azienda agraria può essere organizzata per la produzione di beni diversi da quelli che possono essere ottenuti dalla coltura di terreni seminativi”, secondo quanto opinato dalle sentenze nn. 5242 del 1984 e 7271 del 2000. In particolare, secondo la prima delle due pronunce, “un’azienda agraria può essere organizzata per la produzione di beni diversi da quelli che possono essere ottenuti dalla coltura di terreni seminativi e così può sussistere senza perdere i suoi caratteri distintivi, anche se non comprenda terreni adatti o destinati alla semina, ma terreni boscosi: conseguentemente, anche un bosco può costituire oggetto di prelazione agraria, ai sensi della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8”; mentre Cass. 7271 del 2000 preciserà ulteriormente che “il taglio del bosco costituisce atto di coltivazione, trattandosi di deduzione del tutto logica in relazione alla natura del fondo stesso, pur considerato che la coltivazione di un terreno boschivo non può essere omologa a quella di fondi coltivati normalmente, in quanto il bosco necessita di tagli periodici. Essi… rappresentano certamente atto di coltivazione, giacché volti a rendere concreta l’apprensione del prodotto maturato fino a quel momento e preparare lo spazio sul terreno per il reimpianto di altre piante con la ramaglia lasciata in loco, con precisa scelta coltivatrice”.

  • riscatto del fondo da parte del conduttore coltivatore diretto o del proprietario di fondo confinante;
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  • vendita di terreni agricoli ed affitto di fondi rustici;
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promissario acquirente adempiente, la risoluzione del contratto con il risarcimento del danno, oltre alla restituzione del doppio della caparra versata ex articolo 1385 del codice civile.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente Sezione -
Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente Sezione -
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Sezione -
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13088/2005 proposto da:

FERRETTI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, 2010 VIA DELLA GIULIANA 38, presso lo studio dell’avvocato DI BATTISTA Giovanni, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CELLA GIANLUIGI, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REPETTI SILVIA (RPTSLV41D69H258E), BIGGI MARIA CRISTINA, BIGGI SANDRA, nella loro qualità di eredi di BIGGI GUGLIELMO, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato LONGO Tommaso, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato DELLEPIANE RICCARDO, per delega in calce al controricorso;

XXXXX- controricorrenti –

contro

XXXXX

– intimati –

avverso la sentenza n. 227/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 04/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/07/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato Federico MAZZETTI per delega dell’avvocato Pierluigi Buongiorno Gallegra;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. IN FATTO

XXXX esercitato, davanti al Tribunale di Chiavari, nella qualità di proprietario confinante della L. n. 817 del 1971, ex art. 7, azione di riscatto di un terreno nei confronti dell’acquirente, Marco Ferretti, lamentando la mancata notifica della proposta di alienazione prescritta dalla L. n. 590 del 1965, art. 8.

Entrambi i terreni erano di natura boschiva.

Sulla opposizione del convenuto, che aveva chiamato in causa la venditrice, il giudice di prime cure respinse la domanda. L’attore propose appello.

Il processo, interrotto per il decesso dell’alienante Biggio Luigia, fu riassunto nei confronti degli eredi Guglielmo, Bianca Maria, Corrado e Caterina.

La Corte di Appello di Genova rigettò il gravame ritenendo:

inammissibile, perché tardiva, la produzione di documenti da parte dell’appellante alla udienza di precisazione delle conclusioni;

inammissibile la prova per testi dedotta dallo stesso appellante, quanto ad un primo capitolo di prova, perché generica, quanto al secondo, perché irrilevante; infondato nel suo complesso il gravame perché, ai sensi del combinato disposto della L. 26 maggio 1965, n. 590, artt. 8 e 31, il diritto di prelazione e riscatto agrario poteva essere legittimamente riconosciuto soltanto al coltivatore del fondo (la prima delle attività considerate dall’art. 2135 cod. civ., comma 1, per definire la figura dell’imprenditore agricolo), ovvero al silvicoltore volta che la silvicoltura risultasse, peraltro, complementare o aggiuntiva alla coltivazione del fondo. Roberto Ferretti ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo, per “erronea e/o falsa, applicazione del combinato disposto della L. n. 590 del 1965, art. 8, comma 5, L. n. 817 del 1971, art. 7, comma 2, n. 2”.

Censurando la sentenza nella parte in cui esclude la prelazione del silvicoltore, ponendo al riguardo eventuale questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 della Carta fondamentale. Con il secondo motivo, per “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c., u.c.”.

Opinando, con riferimento al capitolo di prova già articolato in sede di merito, che la qualità di coltivatore diretto costituisca circostanza di fatto, come tale dimostrabile a mezzo di testimoni. Con il terzo motivo per “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., u.c.”.

Criticando la pronuncia sotto molteplici profili per (presunti) errores in procedendo: perché, a suo dire, l’udienza del 23-9-2003 era di trattazione e non di precisazione delle conclusioni; perché le prove documentali devono ritenersi ammesse in appello se indispensabili ai fini della decisione (art. 345 cod. proc. civ., u.c.); perché la produzione non era stata tempestivamente contestata da controparte.

Gli eredi Biggi resistono con controricorso.

Quanto al primo motivo del ricorso principale, sostenendo la L. n. 590 del 1965, art. 8 (riconoscimento del diritto di prelazione e riscatto) sia applicabile soltanto ai coltivatori diretti e non anche ad altre categorie, quali silvicoltori allevatori e soccidari, onde la norma non potrebbe interpretarsi estensivamente atteso che la silvicoltura (così come l’allevamento e la soccida) non garantisce, rispetto alla coltivazione del fondo, la medesima finalità (“mantenere l’unità colturale delle zone agricole per un loro migliore e più omogeneo sfruttamento, contrastando la frammentazione produttiva e favorendo l’estensione territoriale delle medesime modalità di coltivazione”), sì come presupposta dal citata L. n. 590 del 1965, art. 8, potendo di converso rilevare, ai fini della prelazione, soltanto se complementare o aggiuntiva alla coltivazione. Quanto al secondo motivo, lamentando la assoluta genericità del primo capitolo di prova non ammesso, mentre, con riferimento al secondo, si rileva la inammissibilità di una prova orale avente ad oggetto una valutazione squisitamente tecnica – da demandarsi, viceversa, ad una consulenza.

Quanto al terzo motivo, contestando la legittimità della produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello.

Marco Ferretti, nel proporre a sua volta controricorso, chiede parimenti rigettarsi il ricorso, sulla scorta di ragioni del tutto analoghe a quelle rappresentate dagli eredi Biggi.

Le parti hanno tempestivamente depositato memorie illustrative. Con ordinanza del 30 settembre 2009 la terza sezione di questa Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, avendo ravvisato contrasto di giurisprudenza e questione di particolare importanza relativamente alla prelazione agraria del silvicoltore, e cioè alla tematica della applicabilità della prelazione e del successivo diritto di riscatto ex lege n. 817 del 1971 al silvicoltore “puro” ovvero al solo coltivatore che eserciti un’attività di silvicoltura complementare o aggiuntiva all’attività di coltivazione. Il primo presidente ha disposto in conformità.

IN DIRITTO

  1. La questione di diritto sottoposta all’esame di queste sezioni unite trova il proprio specifico fondamento normativo nelle disposizioni di legge di cui all’art. 2083 cod. civ., sulla nozione di piccoli imprenditori; all’art. 2135 cod. civ., sull’imprenditore agricolo; alla L. 26 maggio 1965, n. 590, artt. 8 e 31,

rispettivamente, sul diritto di prelazione e riscatto agrario, e sulla nozione di coltivatore diretto; alla L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7, sul diritto di prelazione e riscatto in favore del confinante proprietario coltivatore diretto.

  1. L’ordinanza interlocutoria della terza sezione ravvisa nelle sentenze nn. 3176/2003, 6581/1997 e 13022/1995 l’espressione di un primo più restrittivo indirizzo interpretativo, a mente del quale non spetterebbe al silvicoltore il diritto di prelazione e riscatto, se non quando la silvicoltura sia “complementare” o “aggiuntiva” (terminologia che, secondo quanto osservato da un’attenta dottrina, risulta affatto difforme – sul piano lessicale non meno che concettuale – da quella di attività “connessa” di cui all’art. 2135 cod. civ.) alla coltivazione del fondo. In particolare, secondo Cass. 13022 del 1995, “la L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, attribuisce il diritto di prelazione e riscatto soltanto alla prima delle tre categorie indicate nell’art. 2135 cod. civ., comma 1, e cioè al solo coltivatore del fondo e non anche a chi sia dedito alla silvicoltura e all’allevamento del bestiame, salvo che una o entrambe queste due ultime attività non siano complementari alla coltivazione della terra o comunque aggiuntive rispetto alla concreta coltivazione del fondo”.
  2. Un secondo, opposto indirizzo, viceversa, risulta predicativo del principio di diritto secondo il quale “anche un bosco può costituire oggetto di prelazione agraria, dal momento che una azienda agraria può essere organizzata per la produzione di beni diversi da quelli che possono essere ottenuti dalla coltura di terreni seminativi”, secondo quanto opinato dalle sentenze nn. 5242 del 1984 e 7271 del 2000. In particolare, secondo la prima delle due pronunce, “un’azienda agraria può essere organizzata per la produzione di beni diversi da quelli che possono essere ottenuti dalla coltura di terreni seminativi e così può sussistere senza perdere i suoi caratteri distintivi, anche se non comprenda terreni adatti o destinati alla semina, ma terreni boscosi: conseguentemente, anche un bosco può costituire oggetto di prelazione agraria, ai sensi della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8”; mentre Cass. 7271 del 2000 preciserà ulteriormente che “il taglio del bosco costituisce atto di coltivazione, trattandosi di deduzione del tutto logica in relazione alla natura del fondo stesso, pur considerato che la coltivazione di un terreno boschivo non può essere omologa a quella di fondi coltivati normalmente, in quanto il bosco necessita di tagli periodici. Essi… rappresentano certamente atto di coltivazione, giacché volti a rendere concreta l’apprensione del prodotto maturato fino a quel momento e preparare lo spazio sul terreno per il reimpianto di altre piante con la ramaglia lasciata in loco, con precisa scelta coltivatrice”.
  3. L’ordinanza interlocutoria svolge, al riguardo, ulteriori e autonome considerazioni: a) “la cura di un bosco o silvicoltura” è “non omologa a quella di coltivazione del terreno”; ma genera “prodotti naturali (legnami o anche frutti, quali le castagne), sicché costituisce pur sempre un’attività di coltivazione”; b) il difetto di omologia di per sè non “limita e circoscrive la portata della legge” alla coltura agricola del terreno: è lecito ritenere “che vi possano essere le condizioni perché ciò si verifichi anche in relazione alla silvicoltura”; c) la nuova definizione di imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 cod. civ. (a seguito della riforma del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228) “non consente una interpretazione restrittiva del termine coltivazione”: la silvicoltura ha invero una sua “specificità”, poiché i termini “cura” e “sviluppo”, che esprimono attività previste dall’art. 2135 cod. civ., comma 2, “sono rapportate evidentemente alla natura delle diverse categorie di produzione, siano queste agricole in senso stretto, forestali o zootecniche le quali appaiono quindi differenziate quanto alla loro intensità”; d) assume rilievo interpretativo la specificità dell’istituto della prelazione del confinante, volendo con essa il legislatore “favorire la realizzazione di un’azienda agraria di più ampie dimensioni e più efficiente sotto il profilo tecnico ed economico e produttivo mediante l’accorpamento di fondi contigui”, perché trattasi di riscatto di un bosco da parte di chi “è già proprietario di bosco confinante”.
  4. Nel presente giudizio, il dato cronologico può essere cosi riassunto: il terreno era stato venduto con atto del 15 dicembre 1999, registrato il successivo giorno 22 e trascritto il 5 gennaio 2000, mentre il riscatto era stato esercitato dal confinante con atto di citazione notificato il 3 gennaio 2001. La vicenda processuale ricade, pertanto, in epoca antecedente alla L. 5 marzo 2001, n. 57 – la quale, agli artt. 7 e 8, ha, rispettivamente, previsto la delega, disciplinandone principi e criteri, per la regolamentazione dei settori dell’agricoltura, foreste, pesca e acquacoltura – e ai conseguenti D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226 (“Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura”), D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 (“Orientamento e modernizzazione del settore forestale”) e D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (“Orientamento e rimodernizzazione del settore agricolo”), quest’ultimo contenente, all’art. 1, l’intera riscrittura dell’art. 2135 cod. civ., (contenente a sua volta, come è noto, la definizione

dell’imprenditore agricolo).

  1. La questione di diritto oggetto del presente giudizio e sottoposta all’esame di queste sezioni unite è pertanto destinata ad essere regolamentata, ratione temporis, alla luce dell’originaria formulazione dell’art. 2135, ciò che non appare senza conseguenze sul piano dell’applicazione precettiva della norma (ferma restando la possibilità di interpretarla evolutivamente) perché va esclusa l’applicazione retroattiva tanto della suindicata riforma quanto del disposto del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (il cui art. 1, in tema di “imprenditore agricolo professionale”, poi modificato dal D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101, è stato definito in dottrina “una vera e propria rivoluzione in tema di operatori agricoli e di benefici accordati a questi ultimi, soprattutto per quanto concerne la progressiva equiparazione dell’imprenditore agricolo in possesso di determinati requisiti al coltivatore diretto … realizzando una radicale modernizzazione del settore agricolo”).
  2. Non pare seriamente revocabile in dubbio la chiara propensione, scaturente dalle ricordate novelle legislative, a legittimare il secondo indirizzo interpretativo, se ancora sì consideri che la Legge Delega n. 57 del 2001, art. 8, comma 1, lett. b), prescrive la “equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell’acquacoltura e della pesca a quelli agricoli”, con ciò affermando un criterio direttivo di carattere generale la cui applicazione potrebbe non illegittimamente estendersi, sia pur in via interpretativa (e giammai retroattiva) alla norma della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 31, comma 1, che definisce come coltivatori diretti “coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all’allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame”.
  3. L’orientamento dominante della giurisprudenza di questa corte, contrario all’applicazione della prelazione agraria al silvicoltore, si fonda sulle seguenti argomentazioni: a) la L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 31, prevede ai propri fini applicativi, tra cui la prelazione agraria, disciplinata dall’art. 8, la figura del “coltivatore diretto” (espressamente contemplata da quest’ultimo articolo), considerando coltivatore diretto “chi direttamente ed abitualmente si dedica alla coltivazione del fondo ed all’allevamento ed al governo del bestiame”; b) proprio dal confronto con il succitato art. 8, il cui comma 1, contempla, ai fini del diritto di prelazione, il solo coltivatore diretto, prelazione e riscatto vanno riconosciuti soltanto alla prima delle tre categorie indicate nell’art. 2135 c.c., comma 1, e cioè al coltivatore del fondo, e non anche a chi sia dedito alla silvicoltura e all’allevamento del bestiame, fatto salvo il caso che siano complementari alla coltivazione; c) ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione o di riscatto, pertanto, la categoria dei coltivatori diretti non coincide con quella di piccolo imprenditore agricolo disciplinata nel codice civile, in quanto comprensiva soltanto di quei coltivatori diretti che dedichino abitualmente la propria attività lavorativa allo sfruttamento della redditività della terra, con esclusione di coloro che esercitano esclusivamente le altre attività agricole, come i silvicoltori, gli allevatori e i soccidari” (così, con dovizia dia argomentazioni, Cass. n. 3170 del 2003). 9. È convincimento di queste sezioni unite, di converso, che, alla luce di quanto sinora esposto, risulti, di converso, del tutto legittima una interpretazione della L. n. 590 del 1965, art. 8, che, valorizzando l’oggetto – dell'”attività di coltivazione” – giacché la cura di un bosco tende anch’essa alla produzione di prodotti naturali – e conseguentemente assimilandola, in quanto anch’essa “attività di coltivazione”, a quella svolta dall’agricoltore, giunga a predicare l’applicabilità dei diritti di prelazione e riscatto anche al silvicoltore.
  4. Questa intrepretazione muove dal recupero attraverso la possibile rilevazione, nell’attività di silvicoltura, dell’esistenza di una azienda agraria. (stante il richiamo al concetto di organizzazione, specificato dall’art. 2555 cod. civ.) – della nozione di piccolo imprenditore (art. 2083 cod. civ.), volta che si ritenga assimilabile, sotto l’aspetto ontologico, l’attività del silvicoltore a quella del coltivatore diretto del fondo, e trae linfa – oltre che dall’esigenza di una lettura evolutiva delle norme applicabili alla luce dei successivi e non equivoci interventi legislativi – dall’equiparazione formale tra l’una e l’altra figura professionale contenuta nell’art. 2135 cod. civ., come perspicuamente rilevato da una (pur risalente) giurisprudenza di questa corte (Cass. n. 154 8 dell’11 giugno 1963), predicativa, proprio con riferimento alla silvicoltura, del principio secondo il quale che “un’azienda agraria può essere organizzata per la produzione di beni diversi da quelli che possono essere ottenuti dalla coltura di terreni seminativi, con la conseguenza … che essa può sussistere e non perdere i suoi caratteri distintivi, anche se essa non comprenda terreni adatti e destinati alla semina, ma terreni boscosi”. 11. A medesima conclusione può non infondatamente pervenirsi anche laddove, soltanto in considerazione della valorizzazione, sotto il profilo ontologico e naturale, dell’oggetto dell'”attività di coltivazione” come cura, di un bosco ai fini di produzione di prodotti naturali, si legittimi un procedimento ermeneutico di assimilazione della silvicoltura alla coltivazione del fondo, onde sostenere l’applicabilità alla prima della prelazione della L. n. 590 del 1965, art. 8, in virtù della specificità di tale norma, ovvero indipendentemente, ed anche in contrario, all’effettiva qualità di imprenditore del coltivatore (e cioè a prescindere dalle norme di cui agli artt. 2082, 2083 e 2135). La corretta esegesi del sintagma “attività di coltivazione” come attività svolta con la terra e sulla terra, da una parte, e, dall’altra, l’esigenza di tutela aziendale nel campo dell’imprenditoria agricola lato sensu intesa appaiono legittimamente e soddisfacentemente coniugabili, pertanto, con la configurabilità della prelazione del silvicoltore, potendo gli stessi i boschi costituire l’oggetto di un rapporto agrario.
  5. Nè rilievo decisivo può attribuirsi all’obiezione, pur mossa in dottrina, secondo la quale la prelazione non potrebbe essere riconosciuta in favore di chi sia dedito alla silvicoltura o all’allevamento esclusivo del bestiame in ragione della finalità della legge speciale di favorire la riunione nella stessa persona della qualità di proprietario del fondo e di coltivatore dello stesso, trattandosi, evidentemente, di una argomentazione a sfondo meramente soggettivo, sì come fondata sulle qualità del prelazionario, e che, invero, può ragionevolmente confutarsi adducendo ragioni di tipo oggettivo incentrate piuttosto sul concetto e sull’interpretazione del termine “fondo”, poiché, come altra dottrina acutamente rileva, il bosco altro non è che un fondo di terra, sicuramente suscettibile, se non trattato come bene intangibile, di una forma di coltivazione intesa come cura del “bene” bosco in quanto destinato a produrre frutti e servizi di natura agricola (quali legname, castagne, olii, resine, estratti naturali come il tannino, ecc.).
  6. Non senza considerare che la stessa teoria soggettiva, posta a fondamento dell’esclusione della prelazione per il silvicoltore, pare specularmente idonea, per opposta considerazione, a condurre alla sua configurabilità, ove si ponga mente alla qualificazione di imprenditore per la quale, stante la necessità di adoperare la originaria formulazione dell’art. 2135 cod. civ., l’adozione di una interpretazione soltanto evolutiva conduce ad un più che ragionevole adeguamento del dettato dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, artt. 8 e 31 (oltre che della L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7), al dettato dell’art. 2135, che, viceversa, la qualifica di silvicoltore contiene, dovendosi ritenere, ancora in consonanza con un’attenta dottrina, inerente al concetto stesso di silvicoltura la considerazione che essa richiede un’attività imprenditoriale organica e funzionale al ciclo naturale del bosco, onde la impredicabilità della tesi per cui anche un’irrazionale coltivazione rientrerebbe nella medesima attività.
  7. Sulla condivisibile premessa, evidenziata in linea più generale da una recente giurisprudenza, della necessità dell’esistenza, sul fondo, di una vera e propria impresa (Cass. n. 2044 del 29 gennaio 2010 e n. 1712 del 27 gennaio 2010) ritengono queste sezioni unite che la prelazione spetti al silvicoltore esercente, esclusivamente o principalmente, attività di silvicoltura, con il solo limite, per la prelazione del confinante, che i terreni da vendere e quello del prelazionario, siano entrambi boschivi.
  8. A tale conclusione il collegio ritiene, in definitiva, di poter pervenire sulla base tanto (sul piano soggettivo) di una interpretazione letterale/evolutiva delle norme, attribuendo al silvicoltore, per il tipo di attività svolta e della funzione e scopi perseguiti, la qualifica di coltivatore diretto, quanto (sul piano oggettivo) di una analisi incentrata piuttosto sull’immobile, attribuendo anche ai boschi la qualifica di “fondo”, in quanto espressione di una natura irredimibilmente agricola sotto il profilo della utilizzazione e destinazione. Non senza considerare, da ultimo – attraverso una interpretazione di tipo estesivo/evolutivo condotta su di un più ampio piano sistematico – la qualificazione di imprenditore, mediante il raccordo delle norme della L. n. 590 del 1965, artt. 8 e 31 e L. n. 817 del 1971, art. 7, all’art. 2135 cod. civ. (anche vecchia formulazione) che, viceversa, la qualifica di silvicoltore contiene. Sulla base della nozione di imprenditore (art. 2082 c.c.), difatti, l’equiparazione contenuta nell’art. 2135 c.c. tra “selvicoltore” e “coltivatore” consente di ricomprendere la qualifica di selvicoltore nella definizione di piccolo imprenditore di cui all’art. 2083 c.c., rilevante perché caratterizzata dalla medesima finalità della definizione dell’art. 31, cui rapportare, per legittimare la prelazione, l’attività di coltivazione del fondo (e dunque anche di selvicoltura) menzionata dal citato art. 8, comma 1.
  9. Il ricorso è pertanto accolto quanto al suo primo motivo, in esso assorbiti le rimanenti ragioni di doglianza. La sentenza è conseguentemente cassata e il procedimento rinviato alla corte di appello di Genova che, in altra composizione, provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Genova in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

 

 

Originally posted 2016-10-03 09:46:37.

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