REATO DI MALTRATTAMENTI LUOGO DI LAVORO - VIOLENZA PRIVATA

CONSOB  CONSULENTI FINANZIARI FIRMA APOCRIFA 4  MESI SOSPENSIONE

– elaborato e consegnato false rendicontazioni ai clienti;

– falsificato la firma di una cliente su modulistica contrattuale;

– ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

– ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), n. 3 e n. 5, del Regolamento Intermediari, la Consob dispone la radiazione dall’Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere e di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

TASSAZIONE BITCOIN IN ITALIA COSA E’ PREVISTO AVVOCATO ESPERTO

TASSAZIONE BITCOIN IN ITALIA COSA E’ PREVISTO AVVOCATO ESPERTO

– ai sensi dell’art. 110, comma 3, del citato Regolamento Intermediari, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore;

– si ritiene applicabile, al caso di specie, il summenzionato art. 110, comma 3, considerate le seguenti circostanze:

– non risulta in atti che il consulente finanziario abbia tratto dalle condotte illecite sopra descritte alcuno specifico e diretto vantaggio;

– l’apposizione di firme apocrife è stata accertata in relazione ad una medesima cliente;

– il consulente finanziario ha tenuto un atteggiamento collaborativo sia dinanzi all’Intermediario, nel ricostruire le proprie condotte, sia nell’ambito del successivo procedimento sanzionatorio;

 

 

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»);

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTE la propria delibera n. 11643 del 6 ottobre 1998, recante, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo unico dei Promotori Finanziari (oggi: «Albo unico dei consulenti finanziari») del sig. e residente […omissis…], e la delibera dell’Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari n. 146 del 19 febbraio 2010 con cui il medesimo sig. Sergio Neso è stato cancellato dall’Albo;

VISTA la delibera dell’Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari n. 148 del 19 febbraio 2010, con la quale il medesimo sig. è stato reiscritto all’Albo;

VISTE le note del 19 gennaio 2017, con le quali Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (di seguito, Fideuram o Banca) ha reso edotta la Consob di quanto emerso in merito all’operato del sig. Sergio Neso nello svolgimento dell’attività di offerta fuori sede, comunicando gli esiti degli accertamenti condotti dalla Banca;

VISTA la nota del 27 febbraio 2017, con la quale Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha trasmesso ulteriori informazioni e documento pertinente, facendo seguito alla richiesta di dati e notizie formulata dalla Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari con nota del 16 febbraio 2017;

VISTA la nota di contestazione del 14 luglio 2017, notificata in data 26 luglio 2017, con cui la Divisione Intermediari, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite con le note sopra citate, ha contestato al sigXXXX la violazione dell’art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari, per avere:

– elaborato e consegnato false rendicontazioni ai clienti;

– falsificato la firma di una cliente su modulistica contrattuale;

RILEVATO che, con nota del 4 agosto 2017, pervenuta il 24 agosto 2017, il XXXXha formulato deduzioni difensive;

VISTA la Relazione per la Commissione del 25 gennaio 2018, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e tenuto conto dell’attività difensiva espletata, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni ascritte al sig. Sergio Neso, formulando altresì conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell’entità della relativa sanzione;

VISTA la nota del 26 gennaio 2018 con la quale è stata trasmessa alla parte copia della citata Relazione per la Commissione del 25 gennaio 2018;

PRESO ATTO che il sig. non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte;

RITENUTA conclusivamente accertata, a carico del sig. la violazione dell’art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari, per avere elaborato e consegnato false rendicontazioni ai clienti e falsificato la firma di una cliente su modulistica contrattuale;

CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell’entità della sanzione:

– ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

– ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), n. 3 e n. 5, del Regolamento Intermediari, la Consob dispone la radiazione dall’Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere e di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

– ai sensi dell’art. 110, comma 3, del citato Regolamento Intermediari, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore;

– si ritiene applicabile, al caso di specie, il summenzionato art. 110, comma 3, considerate le seguenti circostanze:

– non risulta in atti che il consulente finanziario abbia tratto dalle condotte illecite sopra descritte alcuno specifico e diretto vantaggio;

– l’apposizione di firme apocrife è stata accertata in relazione ad una medesima cliente;

– il consulente finanziario ha tenuto un atteggiamento collaborativo sia dinanzi all’Intermediario, nel ricostruire le proprie condotte, sia nell’ambito del successivo procedimento sanzionatorio;

– con riferimento all’elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al sig. quantomeno a titolo di colpa;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

 

 

 

Delibera n. 20376

Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, del sig. dall’albo unico dei consulenti finanziari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»);

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTE la propria delibera n. 11643 del 6 ottobre 1998, recante, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo unico dei Promotori Finanziari (oggi: «Albo unico dei consulenti finanziari») del XXXXil 16 settembre 1958 e residente […omissis…], e la delibera dell’Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari n. 146 del 19 febbraio 2010 con cui il medesimo sig. Sergio Neso è stato cancellato dall’Albo;

VISTA la delibera dell’Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari n. 148 del 19 febbraio 2010, con la quale il medesimo sig. è stato reiscritto all’Albo;

VISTE le note del 19 gennaio 2017, con le quali Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (di seguito, Fideuram o Banca) ha reso edotta la Consob di quanto emerso in merito all’operato del sig. nello svolgimento dell’attività di offerta fuori sede, comunicando gli esiti degli accertamenti condotti dalla Banca;

VISTA la nota del 27 febbraio 2017, con la quale Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha trasmesso ulteriori informazioni e documento pertinente, facendo seguito alla richiesta di dati e notizie formulata dalla Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari con nota del 16 febbraio 2017;

VISTA la nota di contestazione del 14 luglio 2017, notificata in data 26 luglio 2017, con cui la Divisione Intermediari, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite con le note sopra citate, ha contestato al sig. la violazione dell’art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari, per avere:

– elaborato e consegnato false rendicontazioni ai clienti;

– falsificato la firma di una cliente su modulistica contrattuale;

RILEVATO che, con nota del 4 agosto 2017, pervenuta il 24 agosto 2017, il sig. Sergio Neso ha formulato deduzioni difensive;

VISTA la Relazione per la Commissione del 25 gennaio 2018, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e tenuto conto dell’attività difensiva espletata, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni ascritte al XXXXformulando altresì conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell’entità della relativa sanzione;

VISTA la nota del 26 gennaio 2018 con la quale è stata trasmessa alla parte copia della citata Relazione per la Commissione del 25 gennaio 2018;

PRESO ATTO che il XXXnon si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte;

RITENUTA conclusivamente accertata, a carico del sig. la violazione dell’art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari, per avere elaborato e consegnato false rendicontazioni ai clienti e falsificato la firma di una cliente su modulistica contrattuale;

CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell’entità della sanzione:

– ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

– ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), n. 3 e n. 5, del Regolamento Intermediari, la Consob dispone la radiazione dall’Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere e di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

– ai sensi dell’art. 110, comma 3, del citato Regolamento Intermediari, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore;

– si ritiene applicabile, al caso di specie, il summenzionato art. 110, comma 3, considerate le seguenti circostanze:

– non risulta in atti che il consulente finanziario abbia tratto dalle condotte illecite sopra descritte alcuno specifico e diretto vantaggio;

– l’apposizione di firme apocrife è stata accertata in relazione ad una medesima cliente;

– il consulente finanziario ha tenuto un atteggiamento collaborativo sia dinanzi all’Intermediario, nel ricostruire le proprie condotte, sia nell’ambito del successivo procedimento sanzionatorio;

– con riferimento all’elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al sig. Sergio Neso quantomeno a titolo di colpa;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Il sig. XXXXXresidente […omissis…], è sospeso, per un periodo di quattro mesi, dall’Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell’art. 196, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 58/1998.

La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

5 aprile 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese

 

Originally posted 2022-07-14 18:51:52.

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