DIFENDERSI DA UNA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO O DECRETO INGIUNTIVO

CHIAMA L’AVVOCATO A BOLOGNA SERGIO ARMAROLI

Vediamo intanto cosa e’ un decreto ingiuntivo

Art. 633 Condizioni di ammissibilita’

Su domanda di chi e’ creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantita’ di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di decreto ingiuntivo consegna:
1) se del diritto fatto valere si da’ prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L’ingiunzione puo’ essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purche’ il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione.

FOTO BOLOGNA 20 FOTO BOLOGNA 22Art. 634 Prova scritta

Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell’articolo precedente le polizze e promesse decreto ingiuntivo unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonche’ per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un’attivita’ commerciale, anche a persone che non esercitano tale attivita’, sono altresi’ prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli art. 2214 e seguenti del codice civile, purche’ bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonche’ gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

Art. 635 Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici

Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all’uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti.

slide1Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.

Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell’art. 459, sono altresi’ prove idonee gli accertamenti eseguiti dall’ispettorato corporativo e dai funzionari degli enti.

Art. 636 Parcella delle spese e prestazioni

Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell’art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l’ammontare delle spese e delle prestazioni e’ determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell’art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.

Decreto ingiuntivo – Art. 637 Giudice competente

Per l’ingiunzione e’ competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

Per i crediti previsti nel numero 2 dell’art. 633 e’ competente anche l’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

Gli avvocati o i notai possono altresi’ proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.

Art. 638 Forma della domanda e deposito

La domanda di ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell’art. 125, l’indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresi’ l’indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando e’ ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

Se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.

Il ricorso e’ depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d’ingiunzione a norma dell’art. 641.

Art. 639 Ricorso per consegna di cose fungibili

Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantita’ di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che e’ disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell’altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda puo’ invitare il ricorrente a produrre un certificato della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 640 Rigetto della domanda

Il giudice se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.

Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non e’ accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.

Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.

Art. 641 Accoglimento della domanda

Se esistono le condizioni previste nell’art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all’altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantita` di cose chieste o invece di queste la somma di cui all’art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine puo` essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procedera` a esecuzione forzata.

Quando concorrono giusti motivi, il termine puo` essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. Se l’intimato risiede in uno degli altri Stati dell’Unione europea, il termine e’ di cinquanta giorni e puo’ essere ridotto fino a venti giorni. Se l’intimato risiede in altri Stati, il termine e’ di sessanta giorni e, comunque, non puo’ essere inferiore a trenta ne’ superiore a centoventi.

Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno gia` efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento.

Art. 642 Esecuzione provvisoria

Se il credito e’ fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell’opposizione.

L’esecuzione provvisoria puo` essere concessa anche se vi e`pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice puo` imporre al ricorrente una cauzione.

In tali casi il giudice puo’ anche autorizzare l’esecuzione senza l’osservanza del termine di cui all’art. 482.

Art. 643 Notificazione del decreto

L’originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.

Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli art. 137 e seguenti.

La notificazione determina la pendenza della lite.

Art. 644 Mancata notificazione del decreto

Il decreto d’ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica (escluse le province libiche), e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda puo’ essere riproposta.

 

Opposizione

Art. 645.

[1] L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’art. 638 Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto.

[2] In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. L’anticipazione di cui all’art. 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l’udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.

 

 

Entrato in vigore il 21 agosto 2013, il D.L. n. 69/2013 (c.d. Decreto del fare) convertito con l. n. 98/2013 si segnala anche per alcune novità in tema di tutela al credito.

In particolare, vi è una previsione di carattere generale per assicurare celerità di tempi per le opposizioni al decreto ingiuntivo nonché immediatezza della esecuzione provvisoria, anche in pendenza di opposizione.

L’articolo 78 del D.L. n. 69/2013 prevede una modifica sia dell’articolo 645 che dell’articolo 648 del codice di procedura civile.

 

Nel primo caso viene aggiunto un periodo al secondo comma che prevede per l’anticipazione di cui all’art. 163-bis, terzo comma la fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.

’art. 73 del DL semplificazioni recita per come segue:

 

 

 

All’articolo 645, secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: “L’anticipazione di

cui all’articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando udienza per la

comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a

comparire”;

b) all’articolo 648, primo comma, le parole “con ordinanza non impugnabile” sono

sostituite dalle seguenti parole: “provvedendo in prima udienza, con ordinanza non

impugnabile”.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati, a norma

dell’articolo 643, ultimo comma, del codice di procedura civile, successivamente all’entrata

in vigore del presente decreto.

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