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Nel diritto successorio, collazione e azione di ripetizione sono due istituti completamente diversi, anche se spesso vengono confusi quando un erede ha ricevuto beni o denaro dal defunto prima della morte.

Cos’è la collazione

La collazione è disciplinata dagli articoli 737 e seguenti del Codice Civile.

Si tratta dell’obbligo imposto a determinati eredi (figli, discendenti e coniuge) di conferire nell’asse ereditario quanto ricevuto in donazione dal defunto durante la sua vita, al fine di garantire una divisione equa tra i coeredi.

Esempio pratico

Il padre lascia:

  • patrimonio residuo: € 300.000
  • figlio Marco
  • figlia Anna

Durante la vita aveva donato ad Anna € 100.000.

Alla morte del padre:

  • patrimonio esistente: € 300.000
  • donazione da collazionare: € 100.000

Massa ereditaria fittizia:

  • € 300.000 + € 100.000 = € 400.000

Ogni figlio ha diritto a:

  • € 200.000

Poiché Anna ha già ricevuto € 100.000, prenderà altri € 100.000 dall’eredità.

Marco riceverà € 200.000.

La collazione serve quindi a riequilibrare i rapporti tra coeredi.

Chi deve fare la collazione

Devono conferire:

  • figli;
  • nipoti che succedono per rappresentazione;
  • coniuge.

Non devono collazionare:

  • fratelli;
  • sorelle;
  • zii;
  • altri parenti;
  • estranei.

Modalità della collazione

Per imputazione

L’erede trattiene il bene ricevuto e il suo valore viene conteggiato nella sua quota.

In natura

L’erede restituisce materialmente il bene alla massa ereditaria.

È più frequente la collazione per imputazione.


Cos’è l’azione di ripetizione

L’azione di ripetizione ha una natura completamente diversa.

Consiste nella richiesta di restituzione di somme o beni che una persona possiede senza averne diritto.

Nel settore successorio viene utilizzata, ad esempio, quando:

  • un coerede ha prelevato denaro dal conto del defunto;
  • un erede si è appropriato di beni ereditari;
  • qualcuno trattiene somme che appartengono all’eredità.

Esempio

Il padre muore.

Sul conto corrente vi sono € 200.000.

Uno dei figli, prima della divisione ereditaria, preleva:

  • € 100.000

e li utilizza per sé.

Gli altri coeredi possono chiedere:

  • il rendiconto;
  • la restituzione delle somme;
  • la condanna al pagamento degli interessi.

In questo caso non si parla di collazione, ma di azione di ripetizione o restituzione.


Differenza fondamentale

Collazione Azione di ripetizione
Riguarda donazioni fatte dal defunto in vita Riguarda beni o somme detenuti senza diritto
Presuppone una donazione valida Presuppone un’indebita appropriazione
Serve a formare la massa ereditaria Serve a recuperare beni o denaro
Opera tra coeredi Può essere esercitata contro eredi o terzi
Artt. 737 e ss. c.c. Artt. 2033 e ss. c.c. o azioni restitutorie

Collazione e lesione di legittima

La collazione non coincide con l’azione di riduzione.

Infatti:

  • la collazione serve a riequilibrare le quote tra coeredi;
  • l’azione di riduzione serve a tutelare il legittimario leso.

Può accadere che una donazione:

  • debba essere collazionata;
  • e contemporaneamente debba essere ridotta perché lesiva della quota di legittima.

Le due azioni possono convivere.


Quando la collazione non si applica

La collazione non opera:

  • se il donatario rinuncia all’eredità;
  • quando il donante ha dispensato espressamente dalla collazione;
  • per le spese di mantenimento, educazione e cure ordinarie;
  • per le liberalità d’uso di modico valore.

La dispensa dalla collazione non elimina però il rispetto della quota di legittima.


Un caso molto frequente

Nelle cause ereditarie capita spesso che un figlio abbia ricevuto:

  • immobili;
  • denaro;
  • bonifici;
  • investimenti;
  • quote societarie.

Occorre allora distinguere se:

  1. si tratta di una vera donazione → collazione;
  2. si tratta di denaro sottratto o trattenuto senza titolo → azione di restituzione;
  3. la donazione ha leso la legittima → azione di riduzione;
  4. un coerede possiede beni dell’eredità → azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c.

La corretta qualificazione giuridica è decisiva, perché cambiano:

  • prove da fornire;
  • termini di prescrizione;
  • competenza;
  • strategie processuali;
  • possibilità di recuperare concretamente il patrimonio ereditario.

Per questo motivo, nelle successioni con immobili, conti correnti, donazioni pregresse o contestazioni tra fratelli, è fondamentale verificare preliminarmente se la tutela corretta sia la collazione, l’azione di riduzione, l’azione di petizione dell’eredità oppure un’azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute.

AZIONE COLLAZIONE E RIDUZIONE

Azione di Collazione e Azione di Riduzione: differenze, rapporti e quando utilizzarle

Nelle controversie ereditarie tra figli, coniuge ed eredi, le due azioni più frequentemente confuse sono la collazione e la riduzione. In realtà perseguono finalità diverse e possono anche essere esercitate contemporaneamente.

Cos’è l’azione di collazione

La collazione è disciplinata dagli articoli 737 e seguenti del Codice Civile.

Consiste nell’obbligo per i figli, i loro discendenti e il coniuge che accettano l’eredità di conferire alla massa ereditaria quanto ricevuto dal defunto a titolo di donazione durante la vita.

La finalità è quella di garantire la parità di trattamento tra coeredi.

Esempio

Tizio lascia:

  • patrimonio residuo: € 400.000;
  • figlio Marco;
  • figlia Anna.

In vita aveva donato ad Anna un appartamento del valore di € 200.000.

La massa da dividere diventa:

  • € 400.000 + € 200.000 = € 600.000.

Ogni figlio ha diritto a € 300.000.

Anna, avendo già ricevuto € 200.000, riceverà solo altri € 100.000.

Marco riceverà € 300.000.

La collazione non annulla la donazione ma ne considera il valore ai fini della divisione ereditaria.


Chi è obbligato alla collazione

Sono obbligati:

  • figli;
  • figlie;
  • nipoti che succedono per rappresentazione;
  • coniuge.

Non sono obbligati:

  • fratelli;
  • sorelle;
  • zii;
  • nipoti non rappresentanti;
  • terzi estranei.

Cos’è l’azione di riduzione

L’azione di riduzione è disciplinata dagli articoli 553 e seguenti del Codice Civile.

Serve a tutelare i cosiddetti legittimari quando il testatore ha leso la quota di riserva loro spettante.

I legittimari sono:

  • coniuge;
  • figli;
  • discendenti;
  • ascendenti (in mancanza di figli).

La riduzione colpisce:

  • disposizioni testamentarie;
  • donazioni effettuate in vita.

quando eccedono la quota disponibile.


Esempio di azione di riduzione

Patrimonio complessivo:

  • € 900.000.

Tizio ha tre figli.

In vita dona ad uno di essi € 800.000.

Alla morte rimangono € 100.000.

Gli altri due figli ricevono quasi nulla.

In questo caso non basta la collazione.

Occorre promuovere anche l’azione di riduzione perché la donazione ha leso le quote di legittima spettanti agli altri eredi.


Differenza tra collazione e riduzione

Collazione Riduzione
Art. 737 c.c. e seguenti Art. 553 c.c. e seguenti
Mira alla parità tra coeredi Mira alla tutela della legittima
Presuppone una donazione valida Presuppone una lesione della quota riservata
Opera tra coeredi Opera contro beneficiari di donazioni o testamenti
Non elimina la donazione Può renderla inefficace nella parte eccedente
Serve alla divisione ereditaria Serve a reintegrare la quota lesa

Possono essere esercitate insieme?

Assolutamente sì.

È una delle ipotesi più frequenti nelle cause ereditarie.

Caso tipico

Il padre:

  • dona un immobile ad un figlio;
  • lascia un testamento che favorisce lo stesso figlio.

Alla morte:

  • gli altri figli chiedono la collazione;
  • verificano la massa ereditaria;
  • accertano la lesione della legittima;
  • promuovono l’azione di riduzione.

Le due azioni si integrano tra loro.


Ordine delle operazioni

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte chiarito che occorre:

  1. ricostruire il patrimonio del defunto;
  2. riunire fittiziamente il valore delle donazioni;
  3. determinare la massa ereditaria;
  4. calcolare la quota disponibile;
  5. verificare l’eventuale lesione di legittima;
  6. procedere alla riduzione delle disposizioni eccedenti.

La collazione rappresenta spesso il passaggio preliminare per verificare se esiste una lesione della legittima.


Riduzione delle donazioni

Quando la quota di legittima è stata lesa:

  • si riducono prima le disposizioni testamentarie;
  • poi le donazioni, partendo da quelle più recenti.

Questo principio è stabilito dall’art. 555 c.c.


Azione di restituzione contro terzi

Dopo aver ottenuto una sentenza di riduzione, il legittimario può dover promuovere anche l’azione di restituzione.

Esempio:

  • il figlio donatario riceve un immobile;
  • successivamente lo vende ad un terzo.

In alcuni casi il legittimario potrà agire anche per ottenere la restituzione del bene o il controvalore economico secondo le regole degli artt. 561 e 563 c.c.


Prescrizione

Collazione

La domanda di collazione viene normalmente proposta nell’ambito della divisione ereditaria e segue le regole della comunione ereditaria.

Riduzione

L’azione di riduzione si prescrive in dieci anni.

Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, il termine decorre dall’apertura della successione, cioè dalla morte del de cuius.


Quando è necessaria una valutazione approfondita

Occorre particolare attenzione quando vi sono:

  • donazioni di immobili;
  • cointestazioni di conti correnti;
  • prelievi bancari effettuati da un figlio;
  • polizze vita;
  • trust;
  • quote societarie;
  • trasferimenti di denaro poco prima della morte;
  • testamenti olografi contestati.

In questi casi è fondamentale distinguere tra:

  • collazione;
  • riduzione;
  • petizione di eredità ex art. 533 c.c.;
  • rendiconto;
  • azione di restituzione;
  • simulazione di donazione.

Un errore nell’individuazione dell’azione corretta può compromettere il recupero di una parte rilevante dell’eredità e la tutela dei diritti del legittimario leso.

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