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Nel diritto successorio, collazione e azione di ripetizione sono due istituti completamente diversi, anche se spesso vengono confusi quando un erede ha ricevuto beni o denaro dal defunto prima della morte.

Cos’è la collazione

Azione di Collazione: cos’è, quando si applica e come funziona

L’azione di collazione è uno degli istituti più importanti del diritto successorio italiano. La sua funzione è quella di garantire l’uguaglianza tra i coeredi legittimari, evitando che uno di essi riceva un vantaggio economico ingiustificato grazie a donazioni ricevute dal defunto quando era ancora in vita.

La disciplina è contenuta negli articoli 737 e seguenti del Codice Civile.

Che cos’è la collazione?

La collazione consiste nell’obbligo imposto ad alcuni eredi di conferire alla massa ereditaria quanto ricevuto dal defunto per donazione durante la sua vita.

In altre parole, quando una persona muore lasciando più figli o il coniuge, occorre verificare se qualcuno abbia già ricevuto beni o denaro dal defunto.

Se ciò è avvenuto, il valore di tali attribuzioni deve essere considerato nella divisione ereditaria.

Esempio pratico

Un padre lascia:

  • patrimonio residuo: € 300.000;
  • figlio Marco;
  • figlia Anna.

Dieci anni prima della morte il padre aveva donato ad Anna un appartamento del valore di € 200.000.

Per effettuare correttamente la divisione:

  • si sommano € 300.000 + € 200.000;
  • massa ereditaria fittizia = € 500.000;
  • ciascun figlio ha diritto a € 250.000.

Poiché Anna ha già ricevuto € 200.000, prenderà soltanto altri € 50.000 dall’eredità.

Marco riceverà € 250.000.

Chi è obbligato alla collazione?

Sono tenuti alla collazione:

  • i figli;
  • i discendenti dei figli;
  • il coniuge.

L’obbligo opera solo se tali soggetti accettano l’eredità.

Non sono invece soggetti a collazione:

  • fratelli;
  • sorelle;
  • nipoti non rappresentanti;
  • parenti diversi dai legittimari indicati dall’art. 737 c.c.

Quali donazioni devono essere conferite?

Rientrano normalmente nella collazione:

  • immobili;
  • somme di denaro;
  • aziende;
  • quote societarie;
  • titoli e investimenti;
  • beni mobili di valore.

Possono essere oggetto di collazione anche:

  • pagamenti effettuati dal genitore per acquistare immobili ai figli;
  • finanziamenti senza restituzione;
  • intestazioni fittizie.

Donazioni indirette

Molto spesso le controversie ereditarie riguardano le cosiddette donazioni indirette.

Ad esempio:

  • il padre paga la casa acquistata dal figlio;
  • la madre versa il prezzo di un immobile intestato alla figlia;
  • il genitore estingue un mutuo del figlio.

In presenza di adeguata prova, anche tali attribuzioni possono essere soggette a collazione.

Collazione in natura

La collazione può avvenire mediante restituzione materiale del bene.

Ad esempio:

  • il figlio restituisce all’asse ereditario l’immobile ricevuto in donazione.

Tale modalità è disciplinata principalmente dall’art. 746 c.c.

Collazione per imputazione

È la forma più frequente.

L’erede conserva il bene ricevuto ma il suo valore viene imputato alla quota ereditaria spettantegli.

In questo modo si evita la restituzione materiale del bene.

Dispensa dalla collazione

Il donante può dispensare il beneficiario dalla collazione.

La dispensa può essere contenuta:

  • nell’atto di donazione;
  • nel testamento.

Tuttavia la dispensa non può pregiudicare i diritti dei legittimari.

Se la donazione eccede la quota disponibile, gli altri eredi possono comunque esercitare l’azione di riduzione.

Differenza tra collazione e azione di riduzione

Molto spesso i due istituti vengono confusi.

Collazione

  • opera tra coeredi;
  • mira a garantire la parità tra gli eredi;
  • presuppone l’accettazione dell’eredità;
  • riguarda principalmente donazioni ricevute da figli e coniuge.

Azione di riduzione

  • tutela la quota di legittima;
  • può colpire donazioni e testamenti lesivi;
  • serve a recuperare beni sottratti ai legittimari;
  • può essere esercitata anche contro soggetti estranei alla successione.

In sintesi:

la collazione riequilibra le quote ereditarie; l’azione di riduzione protegge la legittima.

Quando nasce una causa di collazione?

Le controversie più frequenti riguardano:

  • appartamenti donati a un solo figlio;
  • prelievi bancari effettuati dal genitore a favore di un erede;
  • aziende trasferite in vita;
  • quote societarie donate;
  • conti correnti cointestati;
  • pagamenti occulti effettuati dal defunto.

In tali situazioni è spesso necessario:

  • ricostruire i movimenti bancari;
  • acquisire documentazione notarile;
  • ottenere visure immobiliari;
  • verificare eventuali simulazioni.

Prescrizione

L’azione di collazione è generalmente esercitata nell’ambito della divisione ereditaria.

La giurisprudenza ritiene che il diritto alla divisione ereditaria sia imprescrittibile, salvo effetti derivanti da usucapione o possesso esclusivo dei beni.

Prove necessarie

Per ottenere la collazione occorre dimostrare:

  • l’esistenza della donazione;
  • il valore del bene donato;
  • la qualità di coerede del beneficiario;
  • l’apertura della successione.

Le prove possono derivare da:

  • atti notarili;
  • estratti conto;
  • bonifici;
  • assegni;
  • dichiarazioni fiscali;
  • testimonianze nei limiti consentiti dalla legge.

Giurisprudenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che:

  • la collazione ha natura di obbligo legale derivante dall’accettazione dell’eredità;
  • la finalità dell’istituto è garantire la parità di trattamento tra coeredi;
  • anche le donazioni indirette possono essere assoggettate a collazione quando ne sia dimostrata l’esistenza.

Quando rivolgersi a un avvocato esperto in successioni

È opportuno rivolgersi immediatamente a un avvocato quando:

  • un fratello ha ricevuto immobili o denaro dal genitore;
  • vi sono dubbi sulla corretta divisione dell’eredità;
  • emergono movimenti bancari sospetti;
  • esistono donazioni effettuate poco prima della morte;
  • si sospetta una lesione della quota di legittima;
  • occorre promuovere una divisione ereditaria giudiziale.

La corretta gestione dell’azione di collazione richiede spesso indagini documentali, analisi patrimoniali e valutazioni tecniche sugli immobili e sulle donazioni effettuate dal defunto nel corso della sua vita. Una tempestiva assistenza legale può evitare lunghi contenziosi tra eredi e consentire una più rapida definizione della successione.

La collazione è disciplinata dagli articoli 737 e seguenti del Codice Civile.

Si tratta dell’obbligo imposto a determinati eredi (figli, discendenti e coniuge) di conferire nell’asse ereditario quanto ricevuto in donazione dal defunto durante la sua vita, al fine di garantire una divisione equa tra i coeredi.

Esempio pratico

Il padre lascia:

  • patrimonio residuo: € 300.000
  • figlio Marco
  • figlia Anna

Durante la vita aveva donato ad Anna € 100.000.

Alla morte del padre:

  • patrimonio esistente: € 300.000
  • donazione da collazionare: € 100.000

Massa ereditaria fittizia:

  • € 300.000 + € 100.000 = € 400.000

Ogni figlio ha diritto a:

  • € 200.000

Poiché Anna ha già ricevuto € 100.000, prenderà altri € 100.000 dall’eredità.

Marco riceverà € 200.000.

La collazione serve quindi a riequilibrare i rapporti tra coeredi.

Chi deve fare la collazione

Devono conferire:

  • figli;
  • nipoti che succedono per rappresentazione;
  • coniuge.

Non devono collazionare:

  • fratelli;
  • sorelle;
  • zii;
  • altri parenti;
  • estranei.

Modalità della collazione

Per imputazione

L’erede trattiene il bene ricevuto e il suo valore viene conteggiato nella sua quota.

In natura

L’erede restituisce materialmente il bene alla massa ereditaria.

È più frequente la collazione per imputazione.


Cos’è l’azione di ripetizione

L’azione di ripetizione ha una natura completamente diversa.

Consiste nella richiesta di restituzione di somme o beni che una persona possiede senza averne diritto.

Nel settore successorio viene utilizzata, ad esempio, quando:

  • un coerede ha prelevato denaro dal conto del defunto;
  • un erede si è appropriato di beni ereditari;
  • qualcuno trattiene somme che appartengono all’eredità.

Esempio

Il padre muore.

Sul conto corrente vi sono € 200.000.

Uno dei figli, prima della divisione ereditaria, preleva:

  • € 100.000

e li utilizza per sé.

Gli altri coeredi possono chiedere:

  • il rendiconto;
  • la restituzione delle somme;
  • la condanna al pagamento degli interessi.

In questo caso non si parla di collazione, ma di azione di ripetizione o restituzione.


Differenza fondamentale

Collazione Azione di ripetizione
Riguarda donazioni fatte dal defunto in vita Riguarda beni o somme detenuti senza diritto
Presuppone una donazione valida Presuppone un’indebita appropriazione
Serve a formare la massa ereditaria Serve a recuperare beni o denaro
Opera tra coeredi Può essere esercitata contro eredi o terzi
Artt. 737 e ss. c.c. Artt. 2033 e ss. c.c. o azioni restitutorie

Collazione e lesione di legittima

La collazione non coincide con l’azione di riduzione.

Infatti:

  • la collazione serve a riequilibrare le quote tra coeredi;
  • l’azione di riduzione serve a tutelare il legittimario leso.

Può accadere che una donazione:

  • debba essere collazionata;
  • e contemporaneamente debba essere ridotta perché lesiva della quota di legittima.

Le due azioni possono convivere.


Quando la collazione non si applica

La collazione non opera:

  • se il donatario rinuncia all’eredità;
  • quando il donante ha dispensato espressamente dalla collazione;
  • per le spese di mantenimento, educazione e cure ordinarie;
  • per le liberalità d’uso di modico valore.

La dispensa dalla collazione non elimina però il rispetto della quota di legittima.


Un caso molto frequente

Nelle cause ereditarie capita spesso che un figlio abbia ricevuto:

  • immobili;
  • denaro;
  • bonifici;
  • investimenti;
  • quote societarie.

Occorre allora distinguere se:

  1. si tratta di una vera donazione → collazione;
  2. si tratta di denaro sottratto o trattenuto senza titolo → azione di restituzione;
  3. la donazione ha leso la legittima → azione di riduzione;
  4. un coerede possiede beni dell’eredità → azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c.

La corretta qualificazione giuridica è decisiva, perché cambiano:

  • prove da fornire;
  • termini di prescrizione;
  • competenza;
  • strategie processuali;
  • possibilità di recuperare concretamente il patrimonio ereditario.

Per questo motivo, nelle successioni con immobili, conti correnti, donazioni pregresse o contestazioni tra fratelli, è fondamentale verificare preliminarmente se la tutela corretta sia la collazione, l’azione di riduzione, l’azione di petizione dell’eredità oppure un’azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute.

AZIONE COLLAZIONE E RIDUZIONE

Azione di Collazione e Azione di Riduzione: differenze, rapporti e quando utilizzarle

Nelle controversie ereditarie tra figli, coniuge ed eredi, le due azioni più frequentemente confuse sono la collazione e la riduzione. In realtà perseguono finalità diverse e possono anche essere esercitate contemporaneamente.

Cos’è l’azione di collazione

La collazione è disciplinata dagli articoli 737 e seguenti del Codice Civile.

Consiste nell’obbligo per i figli, i loro discendenti e il coniuge che accettano l’eredità di conferire alla massa ereditaria quanto ricevuto dal defunto a titolo di donazione durante la vita.

La finalità è quella di garantire la parità di trattamento tra coeredi.

Esempio

Tizio lascia:

  • patrimonio residuo: € 400.000;
  • figlio Marco;
  • figlia Anna.

In vita aveva donato ad Anna un appartamento del valore di € 200.000.

La massa da dividere diventa:

  • € 400.000 + € 200.000 = € 600.000.

Ogni figlio ha diritto a € 300.000.

Anna, avendo già ricevuto € 200.000, riceverà solo altri € 100.000.

Marco riceverà € 300.000.

La collazione non annulla la donazione ma ne considera il valore ai fini della divisione ereditaria.


Chi è obbligato alla collazione

Sono obbligati:

  • figli;
  • figlie;
  • nipoti che succedono per rappresentazione;
  • coniuge.

Non sono obbligati:

  • fratelli;
  • sorelle;
  • zii;
  • nipoti non rappresentanti;
  • terzi estranei.

Cos’è l’azione di riduzione

L’azione di riduzione è disciplinata dagli articoli 553 e seguenti del Codice Civile.

Serve a tutelare i cosiddetti legittimari quando il testatore ha leso la quota di riserva loro spettante.

I legittimari sono:

  • coniuge;
  • figli;
  • discendenti;
  • ascendenti (in mancanza di figli).

La riduzione colpisce:

  • disposizioni testamentarie;
  • donazioni effettuate in vita.

quando eccedono la quota disponibile.


Esempio di azione di riduzione

Patrimonio complessivo:

  • € 900.000.

Tizio ha tre figli.

In vita dona ad uno di essi € 800.000.

Alla morte rimangono € 100.000.

Gli altri due figli ricevono quasi nulla.

In questo caso non basta la collazione.

Occorre promuovere anche l’azione di riduzione perché la donazione ha leso le quote di legittima spettanti agli altri eredi.


Differenza tra collazione e riduzione

Collazione Riduzione
Art. 737 c.c. e seguenti Art. 553 c.c. e seguenti
Mira alla parità tra coeredi Mira alla tutela della legittima
Presuppone una donazione valida Presuppone una lesione della quota riservata
Opera tra coeredi Opera contro beneficiari di donazioni o testamenti
Non elimina la donazione Può renderla inefficace nella parte eccedente
Serve alla divisione ereditaria Serve a reintegrare la quota lesa

Possono essere esercitate insieme?

Assolutamente sì.

È una delle ipotesi più frequenti nelle cause ereditarie.

Caso tipico

Il padre:

  • dona un immobile ad un figlio;
  • lascia un testamento che favorisce lo stesso figlio.

Alla morte:

  • gli altri figli chiedono la collazione;
  • verificano la massa ereditaria;
  • accertano la lesione della legittima;
  • promuovono l’azione di riduzione.

Le due azioni si integrano tra loro.


Ordine delle operazioni

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte chiarito che occorre:

  1. ricostruire il patrimonio del defunto;
  2. riunire fittiziamente il valore delle donazioni;
  3. determinare la massa ereditaria;
  4. calcolare la quota disponibile;
  5. verificare l’eventuale lesione di legittima;
  6. procedere alla riduzione delle disposizioni eccedenti.

La collazione rappresenta spesso il passaggio preliminare per verificare se esiste una lesione della legittima.


Riduzione delle donazioni

Quando la quota di legittima è stata lesa:

  • si riducono prima le disposizioni testamentarie;
  • poi le donazioni, partendo da quelle più recenti.

Questo principio è stabilito dall’art. 555 c.c.


Azione di restituzione contro terzi

Dopo aver ottenuto una sentenza di riduzione, il legittimario può dover promuovere anche l’azione di restituzione.

Esempio:

  • il figlio donatario riceve un immobile;
  • successivamente lo vende ad un terzo.

In alcuni casi il legittimario potrà agire anche per ottenere la restituzione del bene o il controvalore economico secondo le regole degli artt. 561 e 563 c.c.


Prescrizione

Collazione

La domanda di collazione viene normalmente proposta nell’ambito della divisione ereditaria e segue le regole della comunione ereditaria.

Riduzione

L’azione di riduzione si prescrive in dieci anni.

Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, il termine decorre dall’apertura della successione, cioè dalla morte del de cuius.


Quando è necessaria una valutazione approfondita

Occorre particolare attenzione quando vi sono:

  • donazioni di immobili;
  • cointestazioni di conti correnti;
  • prelievi bancari effettuati da un figlio;
  • polizze vita;
  • trust;
  • quote societarie;
  • trasferimenti di denaro poco prima della morte;
  • testamenti olografi contestati.

In questi casi è fondamentale distinguere tra:

  • collazione;
  • riduzione;
  • petizione di eredità ex art. 533 c.c.;
  • rendiconto;
  • azione di restituzione;
  • simulazione di donazione.

Un errore nell’individuazione dell’azione corretta può compromettere il recupero di una parte rilevante dell’eredità e la tutela dei diritti del legittimario leso.

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