1. TRIB VICENZA AVVOCATO LITE TESTAMENTO OLOGRAFO DICHIARATA NULLITA’

1) dichiara la nullità delle disposizioni testamentarie in favore di V.E. e dispone farsi luogo alla successione legittima ai sensi dell’art. 581 c.c.;

2) accerta che V.E. e C.G. hanno già percepito quanto loro spettante a titolo di risarcimento per la morte di C.M., mentre C.F. e C.M. hanno diritto a Euro 100.000,00 ciascuno e i restanti prossimi congiunti, estranei all’eredità di C.C., alla somma complessiva di Euro 100.385,35, ripartita come in motivazione;

AVVOCATO-RECUPERO-CREDITI-BOLOGNA-AZIENDE-3

di essere figlio di primo letto di C.C., che si era risposato dopo i divorzio dalla prima moglie M.A., ed era deceduto il 19.9.2013, lasciando quali altri eredi la seconda moglie V.E. e i figli con lei avuti, F. e M. ;

che il padre e V.E. avevano avuto anche un altro figlio, M., deceduto l’8.8.2008 per incidente stradale, e il risarcimento per tutti i famigliari, che avevano conferito procura al padre C.C., ammontava ad Euro 999.685,35 ma non era mai stato ripartito tra gli aventi diritto;

che in data 25.6.2014 era stato pubblicato il testamento olografo di C.C., redatto solo 12 giorni prima del decesso per tumore al pancreas, mentre il de cuius si trovava in ospedale, e pertanto tale testamento doveva ritenersi redatto in stato di incapacità di testare;

che il testamento era nullo per difetto di forma perché la data era scritta dopo la firma del testatore ed era perciò incerta;

 

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Parte convenuta V.E. costituitasi, confermava che il de cuius aveva incassato tutte le somme spettanti ai famigliari per il decesso del figlio premorto , giacenti sul conto (…) U. filiale di S. Z. I. , e chiedeva che venissero accertate, in via pregiudiziale, le somme spettanti ai vari aventi diritto; nel merito osservava che il testatore era pienamente capace di testare, e che l’art. 597 si applicava solo al testamento pubblico;

eccepiva che l’immobile di via U. era stato pagato con assegni di Euro 280.000,00 ed Euro 22.000,00 provenienti sì dal conto del de cuius ma costituenti la propria quota di risarcimento per la morte del figlio; che il trasferimento di denaro effettuato dal de cuius il 13.5.2013 era stato effettuato dal C. autonomamente dopo avere ricevuto la tranche di Euro 150.000,00 del risarcimento;

che l’attore era stato beneficiato della donazione della casa, come reso evidente dai prelievi effettuati dal de cuius il 27.8.2009 e i giorni seguenti; che G. aveva beneficiato anche di numerose donazioni di somme di denaro, analiticamente elencate, tra il 1989 e il 2009, per cui aveva ricevuto complessivamente almeno Euro 189.588,62, che non aveva imputato alla propria quota, e che superavano la sua quota di legittima ; chiedeva pertanto rigettarsi le domande attoree e “dichiararsi l’esclusione della qualifica di erede in capo all’attore e del suo diritto a partecipare alla successione paterna”; chiedeva accertare che i mobili esistenti nell’immobile del de cuius erano tutti di proprietà della vedova, e procedersi alla divisione del patrimonio ereditario come da testamento, tenutosi conto anche dei crediti vantati verso l’asse per spese funerarie, spese notarili, spese condominiali riferite all’immobile del de cuius.

Il convenuto C.F. si associava nella domanda di ripartizione dei risarcimenti per la morte del fratello, affermando di avere diritto almeno ad Euro 100.000,00 e che i 60.000,00 apparentemente usciti dal conto del padre erano invece stati reinvestiti in data 17.9.2009 conformemente alla disposizione del Giudice Tutelare ed erano in giacenza dopo essere stati disinvestiti il 30.6.2011; affermava di essere creditore per Euro 2930,00 per due versamenti in data 3.5.2013 e 26.6.2013 effettuati da INPS sul conto del genitore, in quanto F. non disponeva di un conto personale, nonché per le spese condominiali; affermava che anche la propria quota di legittima era stata lesa dalle disposizioni in favore della madre e del fratello unilaterale, per cui chiedeva disporne la riduzione.

Il convenuto C.M. si costituiva svolgendo difese e domande riconvenzionali analoghe a quelle del fratello F.; in particolare evidenziava che G. aveva ricevuto, oltre alla casa e alle donazioni in denaro, anche, nel 1993, una autovettura nuova del valore di L. 10.000,00, mentre egli aveva ricevuto per testamento due vetture vecchie. Chiedeva pertanto previa riunione fittizia, determinarsi la sua quota di legittima e procedere alla riduzione delle disposizioni lesive.

 

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009 ; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015). Il CTU dott. D.A. ha ritenuto che, sebbene il testamento sia stato redatto solo 12 giorni prima della morte, non vi sia ragione di dubitare della capacità di testare del C.C.. Osserva infatti il CTU :”facendo riferimento all’insieme dei dati sanitari ottenuti, come si ricava dalle cartelle cliniche citate, la patologia più importante che caratterizzava il fu C.C. era costituita da un carcinoma del corpo-coda del pancreas con tre metastasi epatiche e con ulteriore di metastatizzazione epatica…La situazione comportava anche patologia dolorosa(per verosimile infiltrazione del plesso nervoso solare) che necessitava di aumento di terapia antidolorifica, operata nel primo ricovero avuto all’ospedale di Santorso -Grafica: a casa assumeva Twice 30 mg RP -con FANS, morfina e farmaci sintetici morfino-simili sia per os, sia per via transdermica, sia per via endovena (questa fino a 10 mg solo in ospedale), nonché farmaci benzodiazepinici e antidepressivi, sia per associazione antidolorifica sia per incidere sulla componente psico-emotiva del dolore che, inevitabilmente, si forma sovente in situazioni che vanno verso il termine della vita -cartella clinica del ricovero in Medicina dell’ospedale di Santorso dal 27/08/13 al 03/09/13 (nota del 27/08/13, dove è riportato “impostata terapia antalgica”) , (nota del 31/08/13, dove è riportato “discusso caso con antalgista: importante componente psicoemotiva nella tolleranza al dolore; si modifica come consigliato la terapia (vedi grafica) introducendo FANS e antidepressivi); Grafica (dal 27/08/13 Ibifen 100 mg in fisiologica da 100 cc al La situazione generale non migliorò e la Persona ebbe un secondo ricovero dal 12/09/13 al 19/09/13 (giorno del decesso)-Analizzando attentamente le cartelle cliniche dei due ricoveri …, si rileva che non emerge la presenza di problematiche psichiatriche tipiche e/o comportamenti anomali, che sono di interesse psichiatrico forense per lo studio della capacità di testare, cosicché non si delinea la sussistenza di alcun tipo di psicopatologia, che permetta di fare delle inferenze tecniche su alterazioni delle condizioni mentali del sig. C....

 

 

Tali erogazioni sono esonerate da collazione a norma dell’art. 742 primo comma c.c. In ogni caso le erogazioni sono state date a G., come enunciato nella comparsa di costituzione della convenuta e come visibile dalle causali delle distinte bancarie, a titolo di regali di compleanno, o in occasione di esami , o quale regalo di laurea, e costituiscono dunque regali d’uso che, a norma dell’art. 770 c.c non costituiscono donazioni e, a norma dell’art. 742 ultimo comma c.c. non sono soggette a collazione.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Vicenza

Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE STRALCIO in composizione collegiale in persona dei magistrati:

dott. Gaetano Campo

dott. Eloisa Pesenti

dott. Massimiliano De Giovanni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

non definitivamente provvedendo nella causa n.534/2016 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 27.1.2016 da:

G.C. (C.F.:(…)) rappresentato e difeso dall’avv. DE NARD REMO (C.F.:(…))

attore

CONTRO

E.V.

(C.F.:(…)),

rappresentata e difesa dall’avv.RANZATO SERGIO (C.F.:(…))

F.D.C.,

(C.F.:(…)),

rappresentato e difeso dall’avv.MANES ANNALISA (C.F.:(…)) e

M.I.C.,

(C.F.:(…)),

rappresentato e difeso dall’avv.GLODER VALERIA ((…))

convenuti

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

(ART.132 C.P.C.)

Con l’atto di citazione in epigrafe indicato l’attore C.G. esponeva:

di essere figlio di primo letto di C.C., che si era risposato dopo i divorzio dalla prima moglie M.A., ed era deceduto il 19.9.2013, lasciando quali altri eredi la seconda moglie V.E. e i figli con lei avuti, F. e M. ;

che il padre e V.E. avevano avuto anche un altro figlio, M., deceduto l’8.8.2008 per incidente stradale, e il risarcimento per tutti i famigliari, che avevano conferito procura al padre C.C., ammontava ad Euro 999.685,35 ma non era mai stato ripartito tra gli aventi diritto;

che in data 25.6.2014 era stato pubblicato il testamento olografo di C.C., redatto solo 12 giorni prima del decesso per tumore al pancreas, mentre il de cuius si trovava in ospedale, e pertanto tale testamento doveva ritenersi redatto in stato di incapacità di testare;

che il testamento era nullo per difetto di forma perché la data era scritta dopo la firma del testatore ed era perciò incerta;

che il testamento risultava firmato da 3 testimoni tra cui la moglie V. , principale beneficiaria delle disposizioni, per cui tali disposizioni in suo favore erano nulle ex art. 597 c.c.;

che oltre alle disposizioni testamentarie che la beneficiavano dell’immobile sito in T. mapp.(…) sub (…) e (…), la V. aveva ricevuto in vita cospicue donazioni, tra cui l’appartamento di viale U. acquistato il 16.11.2010 con fondi derivanti dai conti del de cuius, e donazioni in denaro analiticamente indicate nell’atto di citazione;

che i fratelli unilaterali F. e M. avevano ricevuto Euro 60.000,00 a testa;

che nel testamento il de cuius affermava di avere donato a G. Euro 120.000,00 per l’acquisto della casa, come da scrittura allegata al testamento stesso, mentre gli aveva dato solo Euro 30.000,00.

Tutto ciò premesso, chiedeva dichiararsi la nullità o l’annullamento del testamento e fattosi luogo alla successione legittima, ex art. 565 c.c., dichiarare che V. era tenuta a collazionare le donazioni dirette e indirette ricevute, o in ogni caso, disporsi la riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima dell’attore.

Parte convenuta V.E. costituitasi, confermava che il de cuius aveva incassato tutte le somme spettanti ai famigliari per il decesso del figlio premorto , giacenti sul conto (…) U. filiale di S. Z. I. , e chiedeva che venissero accertate, in via pregiudiziale, le somme spettanti ai vari aventi diritto; nel merito osservava che il testatore era pienamente capace di testare, e che l’art. 597 si applicava solo al testamento pubblico;

eccepiva che l’immobile di via U. era stato pagato con assegni di Euro 280.000,00 ed Euro 22.000,00 provenienti sì dal conto del de cuius ma costituenti la propria quota di risarcimento per la morte del figlio; che il trasferimento di denaro effettuato dal de cuius il 13.5.2013 era stato effettuato dal C. autonomamente dopo avere ricevuto la tranche di Euro 150.000,00 del risarcimento;

che l’attore era stato beneficiato della donazione della casa, come reso evidente dai prelievi effettuati dal de cuius il 27.8.2009 e i giorni seguenti; che G. aveva beneficiato anche di numerose donazioni di somme di denaro, analiticamente elencate, tra il 1989 e il 2009, per cui aveva ricevuto complessivamente almeno Euro 189.588,62, che non aveva imputato alla propria quota, e che superavano la sua quota di legittima ; chiedeva pertanto rigettarsi le domande attoree e “dichiararsi l’esclusione della qualifica di erede in capo all’attore e del suo diritto a partecipare alla successione paterna”; chiedeva accertare che i mobili esistenti nell’immobile del de cuius erano tutti di proprietà della vedova, e procedersi alla divisione del patrimonio ereditario come da testamento, tenutosi conto anche dei crediti vantati verso l’asse per spese funerarie, spese notarili, spese condominiali riferite all’immobile del de cuius.

Il convenuto C.F. si associava nella domanda di ripartizione dei risarcimenti per la morte del fratello, affermando di avere diritto almeno ad Euro 100.000,00 e che i 60.000,00 apparentemente usciti dal conto del padre erano invece stati reinvestiti in data 17.9.2009 conformemente alla disposizione del Giudice Tutelare ed erano in giacenza dopo essere stati disinvestiti il 30.6.2011; affermava di essere creditore per Euro 2930,00 per due versamenti in data 3.5.2013 e 26.6.2013 effettuati da INPS sul conto del genitore, in quanto F. non disponeva di un conto personale, nonché per le spese condominiali; affermava che anche la propria quota di legittima era stata lesa dalle disposizioni in favore della madre e del fratello unilaterale, per cui chiedeva disporne la riduzione.

Il convenuto C.M. si costituiva svolgendo difese e domande riconvenzionali analoghe a quelle del fratello F.; in particolare evidenziava che G. aveva ricevuto, oltre alla casa e alle donazioni in denaro, anche, nel 1993, una autovettura nuova del valore di L. 10.000,00, mentre egli aveva ricevuto per testamento due vetture vecchie. Chiedeva pertanto previa riunione fittizia, determinarsi la sua quota di legittima e procedere alla riduzione delle disposizioni lesive.

Nel corso della fase istruttoria si procedeva a CTU medico legale sulla capacità di testare del C.C., a ordine di esibizione a U. e all’assunzione di prove orali, quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sulle questioni preliminari, avanti alla Sezione stralcio.

Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto inammissibili e irrilevanti per i motivi già ritenuti dal precedente giudice istruttore , che integralmente si richiamano.

Le questioni su cui il Tribunale è chiamato preliminarmente a pronunciarsi riguardano la validità delle disposizioni testamentarie, l’accertamento dei debiti e crediti e delle donazioni effettuate dal de cuius.

Quanto alla prima questione , per accertare se il de cuius avesse la capacità di testare è stata svolta una CTU affidata allo specialista psichiatra dottor D.A..

Il Consulente Tecnico d’Ufficio , previa accurata indagine svolta nel pieno contraddittorio delle parti, dei loro difensori e dei Consulenti Tecnici di Parte, secondo indiscussi criteri tecnico scientifici, ha concluso la propria disamina in modo adeguatamente documentato e privo di vizi logici.

Il CTU ha altresì esaminato le osservazioni delle parti, rispondendo alle stesse in modo esauriente e pienamente convincente della bontà delle sue conclusioni finali.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009 ; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015). Il CTU dott. D.A. ha ritenuto che, sebbene il testamento sia stato redatto solo 12 giorni prima della morte, non vi sia ragione di dubitare della capacità di testare del C.C.. Osserva infatti il CTU :”facendo riferimento all’insieme dei dati sanitari ottenuti, come si ricava dalle cartelle cliniche citate, la patologia più importante che caratterizzava il fu C.C. era costituita da un carcinoma del corpo-coda del pancreas con tre metastasi epatiche e con ulteriore di metastatizzazione epatica…La situazione comportava anche patologia dolorosa(per verosimile infiltrazione del plesso nervoso solare) che necessitava di aumento di terapia antidolorifica, operata nel primo ricovero avuto all’ospedale di Santorso -Grafica: a casa assumeva Twice 30 mg RP -con FANS, morfina e farmaci sintetici morfino-simili sia per os, sia per via transdermica, sia per via endovena (questa fino a 10 mg solo in ospedale), nonché farmaci benzodiazepinici e antidepressivi, sia per associazione antidolorifica sia per incidere sulla componente psico-emotiva del dolore che, inevitabilmente, si forma sovente in situazioni che vanno verso il termine della vita -cartella clinica del ricovero in Medicina dell’ospedale di Santorso dal 27/08/13 al 03/09/13 (nota del 27/08/13, dove è riportato “impostata terapia antalgica”) , (nota del 31/08/13, dove è riportato “discusso caso con antalgista: importante componente psicoemotiva nella tolleranza al dolore; si modifica come consigliato la terapia (vedi grafica) introducendo FANS e antidepressivi); Grafica (dal 27/08/13 Ibifen 100 mg in fisiologica da 100 cc al La situazione generale non migliorò e la Persona ebbe un secondo ricovero dal 12/09/13 al 19/09/13 (giorno del decesso)-Analizzando attentamente le cartelle cliniche dei due ricoveri …, si rileva che non emerge la presenza di problematiche psichiatriche tipiche e/o comportamenti anomali, che sono di interesse psichiatrico forense per lo studio della capacità di testare, cosicché non si delinea la sussistenza di alcun tipo di psicopatologia, che permetta di fare delle inferenze tecniche su alterazioni delle condizioni mentali del sig. C….

Per quanto riguarda la situazione di vigilanza e le funzioni superiori, dalla cartella del primo ricovero, avvenuto in medicina generale dell’ospedale di Santorso dal 28/08/13 al 03/09/13, con dimissione, quindi, avvenuta 4 giorni prima della data riportata nella scheda testamentaria, non si rintracciano indici di una compromissione significativa della situazione di vigilanza e appare come la persona interagiva con i curanti in modo adatto.

Infatti, nelle note cliniche, non sono presenti accenni a difficoltà marcate ma solo aspetti, riferibili alla situazione clinica e, verosimilmente, all’uso degli farmaci oppiacei, di aspetti di calo di vigilanza molto contenuti.

Così, nel diario clinico, alla nota del 28/08/13, è riportato il riferito del Soggetto che si sentiva “intontito e sonnolento”, cosicché non era aumentato il dosaggio degli oppioidi, al momento; alla nota del 01/09/13 che era “spesso assopito” e nulla altro.

Non ci sono, pertanto, descrizioni di ordine comatoso o stati confusionali (come invece si trova nella cartella del secondo ricovero, dalla data del 14/09/13, quando entrava in fase terminale)…In sostanza, non vi sono descrizioni di stati di obnubilamento tali da essere influenzanti in modo significativo la sfera psichica, con stato di vigilanza sufficientemente conservato e facoltà superiori non effettivamente intaccate.Tale era la situazione alla dimissione, 4 giorni prima della data della scheda testamentaria e non vi sono motivi per ritenere che sia cambiata… all’ingresso (5 giorni dopo la data del testamento) del secondo ricovero in Medicina Generale dell’ospedale di Santorso, ove è rimasto degente dal 12/09/13 al 19/09/13 (giorno del decesso) … all’esame obiettivo d’ingresso, come stato neurologico e di vigilanza e stato neurologico e di vigilanza (specialistico) e psichico è descritto con “ndr” ossia niente di rilevante e, alla Scala Norton, sempre del 12/09/13, è riportato con “stato mentale lucido” (le altre specificazioni alternative, che non sono riportate, sono: apatico, confuso, soporoso). Inoltre, la persona firmava il consenso informato alle procedure terapeutiche non chirurgiche e quello per l’esecuzione dell’esofagogastroduodenoscopia (poi eseguita il 13/09/13) apparendo era valutato dai sanitari in grado di dare un valido assenso.

E’ successivamente, a partire dal 14/09/13, che la persona peggiora anche come aspetti psichici quando entra nello stato terminale.

La situazione andava in ingravescenzae il quadro diveniva di terminalità dal 14/09/17 ed esitava nell’exitus il 19/09/13.Per risposta al quesito posto dalla S.V., come esposto e discusso alla sezione precedente, appare motivato definire che non si può affermare che il fu sig. C.C. era incapace di intendere e di volere allorché ha redatto il testamento in data 07/09/13, poiché non sono stati rintracciati elementi che orientino nel senso della mancanza di dette capacità dalla documentazione studiata.”

Va quindi rigettata l’impugnativa del testamento per incapacità ex art. 428 c.c.

Circa l’impugnativa per vizio di forma, l’attore ha eccepito l’incertezza della data per essere stata apposta dopo la sottoscrizione, ma non ha contestato che il testamento fosse stato redatto durante la malattia del padre, visto che proprio per tale motivo l’attore aveva sostenuto che il padre fosse stato incapace di testare a causa in quanto “sedato con oppiacei” . Come sopra visto , nonostante la necessaria assunzione di morfina il C.C. era secondo il CTU rimasto capace di testare fino a pochissimi giorni prima del decesso , quando, entrato in fase terminale, non sarebbe stato più capace nemmeno di scrivere (dal 14.9 .2013 al giorno del decesso 19.9.2013). Quindi la posizione della data non è causa di invalidità perché non vi è dubbio circa la capacità del testatore e nemmeno circa la priorità di data tra più testamenti o altre questioni da decidere in base al tempo, ex art. 602 u.co c.c..

Circa la mancanza di autografia , visto che il testamento è stato firmato prima della data anche da altre tre persone oltre al testatore, va ricordato che secondo la Suprema Corte “Nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità; l’apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia stessa dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nullo il testamento al quale il terzo, durante la stesura del medesimo, aveva aggiunto la data ed il luogo di formazione). (Cass.Sez. 2 – , Ordinanza n. 27414 del 29/10/2018).La validità del testamento olografo esige, ai sensi dell’art. 602 cod. civ., l’autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall’entità, anche se il terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del testamento (nella specie, la parola “lasciare”, in sostituzione della parola cancellata “donare”), senza che assuma rilievo , peraltro, l’importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell’intero testamento in forza del principio “utile per inutile non vitiatur”. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20703 del 10/09/2013 ). Nel caso di specie le altre tre persone (la moglie e due amici della coppia) non hanno scritto parti del testo, ma hanno firmato l’atto quali “testimoni” dello stesso. Appare fondata l’ impugnativa di nullità basata sul disposto dell’art. 597 c.c., che, anche se testualmente riferito al solo testamento pubblico, è dettato per garantire la libertà testamentaria, e pertanto, secondo il Collegio, è applicabile anche, e a maggior ragione, ad un testamento olografo, nel quale peraltro manca la presenza di un pubblico ufficiale e quindi maggiore potrebbe essere il condizionamento subito dal testatore ad opera di coloro che lo circondano.

Nel testamento de quo così si legge:

“C.C. n. V. (…) coniugato con V.E. n. Z. (C.) (…) e residenti entrambi in 36016 T. (V.) viale Ungheria n. 5. di fronte ai testimoni C.M.J. C. F. (…) n. S. (V.) (…) e R.G. C. F. (…) n. P. (V.) (…) residenti entrambi a C. via Z. n. 3/C. tra loro Coniugati in Comunione dei Beni e non legati al Sig. C.C. e V.E. da vincoli di parentela di nessun grado e neppure da vincoli qualsiasi di affinità,

-io sottoscritto C.C. scrivo di mio pugno queste ultime volontà teStamentarie -Qualora dovessi morire, voglio che tutti i miei immobili e mobili passino tutti nella completa disponibilità di mia moglie, che sarà quindi lei a fare la successione entro i sei mesi dalla mia morte –

-il mio unico immobile a me intestato è l’appartamento contrassegnato al n. 11 piano terra foglio (…) mapp. (…) sub. (…) viale Ungheria n. 5, al piano terra con piccolo giardino, che può valere ora come ora sui 240/mila Euro (duecentoquarantamila) di cui metà del valore va mia moglie come disponibile ed il resto per quattro parti uguali a moglie e figli, di cui a G. n. V. il (…) una quota che comporti l’atto di rinuncia da parte sua in quanto liquidato “ad abundantiam” (v. allegato).

-l’auto BMW Bianca Serie1 180TDl va a F. che non ha mai avuto un’auto propria, targata (…) anno immatricolazione giugno 2010.

-La Golf del 98 e la Pandina del 99 (99) vanno entrambe a M. e metà della Toyota RAV 4 del 2001 va a mia moglie E. così da diventare unica proprietaria.

-i miei 2 anelli d’oro personali (anello di famiglia a forma di serpente e la fede nunziale) vanno entrambi a mia moglie.

-Tutte le mie disponibilità liquide che non siano ancora trasferite mia moglie, si intendono in questo periodo transitorio comunque tutte trasferite a mia moglie medesima V.E..

-Come espresso ai testimoni e a mia moglie V.E. e figli F. e M.C. desidero essere “cremato” e che le mie ceneri siano sparse sul colle di S. Pietro a Mason Vic.no Eremo di Padre Franco, in un giorno ventoso.

-tutte le fatture relative agli arredi, mobili e suppellettili dei 2 appartamenti sono state pagate con esclusiva moneta di mia moglie e quindi a nessuno è dovuto nulla –

C.C.

C.M.T.

E.V.

R.G.

Thiene 07.09.2013″.

La V., principale beneficiaria delle disposizioni testamentarie, era presente all’atto e lo ha controfirmato al pari degli altri due “testimoni” , e tale presenza non può non avere influito sulle disposizioni del testatore. Infatti alla moglie egli attribuiva metà a titolo di disponibile + 1/8 della casa, tutti i beni mobili dei due appartamenti , gli anelli d’oro del de cuius e l’autovettura nuova, con compromissione delle posizioni dei figli cui era attribuito solo 1/8 della casa e autovetture vecchie (mentre la loro quota di legittima sarebbe di 1/6 dell’intero asse ereditario).

Conseguentemente vanno dichiarate nulle le disposizioni in favore della V.E., e considerato che tali disposizioni costituiscono la struttura centrale del testamento, ne consegue la totale inapplicabilità della divisione stabilita dal testatore.

Si è verificata dunque la situazione di mancanza parziale della delazione testamentaria prevista dal comma II dell’art. 457 c.c, e devesi quindi fare luogo alla divisione legittima, in base alla quale alla moglie spettano 3/9 dell’eredità, e a ciascuno dei 3 figli i 2/9, ai sensi dell’art. 581 c.c..

Tutte le parti concordano nell’esigenza di stabilire, preliminarmente, la ripartizione delle somme incassate dal de cuius in morte del figlio M., ammontanti a Euro 999.685,35 , di cui Euro 65.300,00 per spese legali e quindi a Euro 934.385,35 , come da lettera dell’avv. A., che aveva curato le trattative , prodotta quale doc. 1) di parte attrice, il quale ha precisato che ” la ripartizione delle somme versate a titolo di risarcimento ai vari aventi diritto è stata rimessa dalle Compagnie alla discrezione del procuratore speciale C.C.”. Non vi è stata quindi una ripartizione e spetta ora al Tribunale stabilirla così da detrarre dal relictum quanto esistente sui conti correnti del de cuius a titolo di somme incassate in forza del mandato ricevuto dai famigliari, e non ancora ripartite.

Nel caso di specie concorrevano i genitori del povero M., V.E. e C.C., i due fratelli germani F. e M., il fratello unilaterale G. , la nonna paterna N.A., la nonna materna D.A. e il nonno materno V.I. (nelle more deceduto, e a cui succedono la moglie D.A., la figlia V.E. madre del deceduto M. e le due figlie, zie del deceduto, V.C. e V.F.).

Per effettuare tale ripartizione appare necessario fare riferimento alle Tabelle di Milano, che la Corte di Cassazione nell’ambito della propria funzione nomofilattica ha indicato quali criterio per assicurare un sistema uniforme, a livello nazionale, di risarcimento del danno, assumendo “con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 c.c.”. ( Sez. III, 30.6.2011 n.14402; 7.6.2011 n.12408/2011;9238/2011; 6750/2011). Dalle tabelle sul danno da perdita parentale si può trarre la proporzione tra i risarcimenti spettanti alle varie categorie di prossimi congiunti, così da applicarla anche nel caso di specie. Dalle Tabelle del 2018 ( che, come detto, si prendono in considerazione solo per la proporzione ) si evince che il risarcimento previsto a favore di ciascun genitore del deceduto spettano da Euro 165.960,00 a Euro 331.920,00, a ciascun fratello un importo da Euro 24.020 a 144.130,00, ad ogni nonno per la morte del nipote un importo da Euro 24.020 a 144.130,00. Il minimo esprime il “valore monetario medio”, il massimo l'”aumento personalizzato in presenza di comprovate peculiarità”, per cui spetta al giudice valutare in concreto la sofferenza che il decesso della vittima abbia procurato ai vari congiunti, in ragione non solo del vincolo di sangue ma anche dei pregressi rapporti esistiti tra le parti.

Al proposito va tenuto conto di quanto l’avv. A. scrive nella sua lettera, prodotta come visto quale doc. 1) dell’attore : ” Desidero rivendicare il merito di avere suggerito a C. di inserire G. nel novero dei soggetti che potevano richiedere un risarcimento per la morte di M., superando i dubbi iniziali dello stesso, che mi riferiva essere stati praticamente inesistenti i rapporti tra G. e i componenti della nuova famiglia che aveva formato con Edith, tra cui il compianto M..” La lettera prosegue ricordando che dopo l’incasso della prima tranche di Euro 774.685,35 il padre aveva chiesto all’avvocato se fosse congrua per G. la somma di Euro 25.000, e di avergli poi riferito di avergliela corrisposta con “molto di più”. Tuttavia l’attore ha dichiarato nell’atto di citazione di non avere mai ricevuto alcunchè di tali risarcimenti, e così pure i fratelli germani hanno riferito che le somme loro spettanti giacevano ancora sul conto del padre. Anche gli ascendenti e le eredi dei nonni non risultano avere ancora ottenuto le somme loro spettanti, mentre solo la madre ha dichiarato di avere già ottenuto Euro 302.000,00 utilizzati per pagare la casa, usciti da conti del de cuius ma imputabili proprio alla sua quota di risarcimento.

In effetti tale somma è inferiore al massimo previsto dalle Tabelle di Milano per ciascun genitore per la morte di un figlio (come sopra visto, Euro 331.920,00) e corrisponde a quanto il Collegio ritiene congruo nel caso di specie, nel quale appare praticabile la seguente ripartizione:

a ciascun genitore Euro 302.000,00,

a ciascuno dei 2 fratelli germani Euro 100.000,00

a ciascuno dei 3 nonni Euro 33.461,78 (la quota di V.I. andrà suddivisa tra le eredi dello stesso);

al fratello unilaterale Euro 30.000,00.

Considerato che la madre V.E. ha dichiarato di avere già riscosso la propria quota utilizzandola per acquistare l’immobile di via U., e che C.G. nel rendere interrogatorio formale ha confessato di avere ricevuto Euro 30.000,00 ad agosto 2009 a titolo di risarcimento per la morte del fratello, nell’asse ereditario entra solo la quota di Euro 302.000,00 spettante al padre C.C., mentre gli altri congiunti non eredi hanno diritto alla liquidazione della loro quota e gli altri coeredi dovranno, in sede di divisione, ottenere le somme loro spettanti in prededuzione.

Le parti in causa sono soggetti tenuti alla collazione ex art. 737 c.c. e pertanto devono conferire ai coeredi quanto ricevuto dal defunto direttamente o indirettamente salvo dispensa.

L’attore C.G. nell’interrogatorio formale ha ammesso di avere ricevuto Euro 30.000,00 dal padre ad agosto 2009 a titolo di risarcimento per la morte del fratello unilaterale, mentre ha sempre contestato di avere ricevuto Euro 120.000,00 per l’acquisto della casa di V. via D. C. n. 21, visto che tale casa gli era stata già donata dalla nonna materna.

Il padre aveva citato nel testamento, e allegato allo stesso, una dichiarazione confessoria datata 19.10.2009 sottoscritta dal C.G. (doc. 3 attoreo), il quale non ha disconosciuto la propria sottoscrizione, ma ha dichiarato di avere firmato solo per compiacere il padre, che era affranto per la morte del figlio M..

Pur in assenza di disconoscimento e di allegazione di vizi della volontà o altre cause di invalidità, la dichiarazione, contenendo rinuncia all’eredità, è nulla ai sensi dell’art. 458 c.c. Inoltre, l’attore ha prodotto quale doc. 19 l’atto notarile Notaio Lorettu col quale in data 6.4.2009 la nonna S.N. gli aveva donato la casa di via D. C. n. 21, la medesima casa citata nella dichiarazione allegata al testamento, per cui non necessitava di finanziamenti per acquistare una casa che era già sua per donazione.

Ciò è stati confermato in sede testimoniale dalla M.A.M., madre dell’attore, e dalla zia paterna C.P., sorella del de cuius e quindi in posizione di equidistanza rispetto ai nipoti di primo e secondo letto del fratello: entrambe hanno riferito che la casa era stata donata a G. dalla nonna materna N..

I testimoni C.M.J., R.G., F.G., D.D., amici del de cuius, hanno riferito di avere appreso dallo stesso che aveva dato al figlio i fondi per acquistare la casa (“un centone” come ricordato da F., tra 110.000,00 e 120.000,00 euro secondo R.).

Tali testimonianze de relato non possono prevalere sulle risultanze delle testimoni di parte attrice, confortate dalla prova documentale costituita dall’atto notarile di donazione da S.N. a C.G..

Dall’esame dell’estratto conto di C.C. (DOC 30 V.) risulta il 27.8.2009 l’addebito dell’assegno di Euro 30.000,00 intestato a G. come fa fotocopia doc. 31 e nella stessa data un prelievo in contanti di Euro 80.000,00. Non essendovi prova alcuna che quella somma in contanti sia stata data a G., che aveva già ricevuto mesi prima la casa per donazione dalla nonna, non vi è ragione per ritenere che il figlio avesse ricevuto donazioni, visto che la somma di Euro 30.000,00 costituiva quota del risarcimento spettante a G. per la morte di M..

Quanto alle altre asserite donazioni ricevute da G., elencate nelle comparse di costituzione dei convenuti (doc. 32- 98 fasc.V.) si osserva che esse consistono in modeste somme erogate a far data dal 1989 quando il figlio aveva 13 anni, quindi appaiono costituire non donazioni, ma adempimento dell’obbligo di mantenimento del padre separato.

Ciò è confermato anche dalla testimonianza della M.A., la quale ha riferito che il padre aveva versato per G. non più di 8000 euro, e che il figlio era stato mantenuto praticamente solo dalla madre stessa.

Tali erogazioni sono esonerate da collazione a norma dell’art. 742 primo comma c.c. In ogni caso le erogazioni sono state date a G., come enunciato nella comparsa di costituzione della convenuta e come visibile dalle causali delle distinte bancarie, a titolo di regali di compleanno, o in occasione di esami , o quale regalo di laurea, e costituiscono dunque regali d’uso che, a norma dell’art. 770 c.c non costituiscono donazioni e, a norma dell’art. 742 ultimo comma c.c. non sono soggette a collazione.

I fratelli hanno affermato che G. aveva ricevuto nel 1993 una autovettura FIAT 500 nuova del valore di L. 10.000.000 (Euro 5164,57), l’attore ha contestato tale affermazione nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. , affermando essersi trattato di una autovettura usata, e le controparti non hanno fornito prove in contrario. Pertanto può ritenersi che il dono di una vettura utilitaria usata, in occasione della maggiore età e della patente del figlio, rientri nei regali d’uso, tanto più trattandosi di famiglia di elevata condizione sociale e tenore di vita.

In conclusione, nessuna donazione è stata accertata da parte del de cuius in favore del figlio G..

Quanto alle donazioni ricevute dalla V.E., dalla documentazione bancaria prodotta dall’attore risulta: bonifico in data 23.9.2011 di Euro 100.003,00 sul conto cointestato C.V., bonifico in data 13.5.13 di Euro 320.003,00 sul conto cointestato C.V., bonifico a V.E. di Euro 16.003,50 il 5.9.2013 e bonifico a V.E. di Euro 5003,00 il 18.9.2013. Mentre i primi due risultano giroconti su conti cointestati, effettuati dopo avere incassato le varie tranches del risarcimento (774.685,35 da Allianz l’ 8.7.2009; 75.000 da Autovie Venete nell’aprile 2013, 150.000 da Assicurazioni G. il 7.5.2013), gli ultimi due bonifici risultano effettivamente accreditati per Euro 16.000,00 e 5000,00 sul conto della sola V.E. come da estratto conto depositato dalla U. a seguito di ordine di esibizione.

La V.E. dovrà pertanto collazionare la donazione di Euro 21.000,00.

I figli M. e F. non risultano avere ricevuto donazioni a parte regali d’uso proporzionati al tenore di vita della famiglia, né vi è prova che abbiano già riscosso Euro 60.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento per la morte del fratello.

Infatti dall’estratto conto del de cuius prodotto dall’attore sub doc. 11) risultano due “conferimento GPM su mandato” di Euro 60.000,00 ciascuno in data 17.9.2009 mentre dal doc. 13 prodotto da F. risultano in data 28.6.2011 due “disinvestimento GPM” per Euro 57.563,26 e 57.721,68. Si tratta quindi di fondi che sono stati investiti dal padre conformemente al decreto del Giudice Tutelare in data 17.7.2009 (doc. 12) essendo il figlio M. all’epoca minorenne.

Il C.F. ha poi documentato di avere versato sul conto del padre N. (…) U. Euro 1620,00 il 3.5.2013 ed Euro 1310,00 il 26.6.2013 ricevute dall’INPS (provenienti da carta prepagata intestata al convenuto) non avendo all’epoca un proprio conto, per cui tali somme dovranno essergli restituite prima di procedere alla divisione (doc. 14).

Anche M., pur non avendo fatto cenno a crediti di tal fatta verso la massa nella comparsa di costituzione, nella quale ha parlato solo di tributi e spese condominiali, ha prodotto con le memorie ex art. 183 un estratto conto di un versamento sul conto del padre. Tuttavia tale bonifico proveniva da conto cointestato tra M. e il padre stesso, per cui non vi è prova che la provvista fosse del figlio.

Inoltre M., a differenza di F., non ha prodotto documentazione da cui risulti l’attività lavorativa che avrebbe fruttato la somma in questione.

Va pertanto pronunziata sentenza parziale, con remissione in istruttoria per lo svolgimento di CTU che accerti il valore dei beni relitti (immobile e mobili ivi contenuti, autovetture, denaro su conti correnti e depositi, anelli d’oro) , e, tenuto conto delle donazioni ricevute e dei crediti vantati verso la massa , se desumibili dalla documentazione tempestivamente prodotta (spese funerarie, spese per i beni ereditari), provveda a redigere uno o più progetti divisionali.

Il regolamento delle spese di lite è rimesso al definitivo.

P.Q.M.

non definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il Tribunale così provvede:

1) dichiara la nullità delle disposizioni testamentarie in favore di V.E. e dispone farsi luogo alla successione legittima ai sensi dell’art. 581 c.c.;

2) accerta che V.E. e C.G. hanno già percepito quanto loro spettante a titolo di risarcimento per la morte di C.M., mentre C.F. e C.M. hanno diritto a Euro 100.000,00 ciascuno e i restanti prossimi congiunti, estranei all’eredità di C.C., alla somma complessiva di Euro 100.385,35, ripartita come in motivazione;

3) accerta che le somme depositate in data 03/05/2013 ed in data 26/06/2013 per complessivi Euro. 2.930,00 nel conto corrente n. (…) intestato a C.C. presso U.B., Filiale di S., Z. Ind., sono di appartenenza di C.F. quali retribuzioni ed indennità lavorative dello stesso erogate dall’INPS e, conseguentemente dovranno essergli restituite;

4) accerta e dichiara che V.E. ha ricevuto per donazione dal de cuius Euro 16.000,00 il 5.9.2013 ed Euro 5000,00 il 18.9.2013;

5) dispone la rimessione in istruttoria per la divisione, come da separata ordinanza;

6) spese al definitivo.

Conclusione

Così deciso in Vicenza, il 30 luglio 2019.

Depositata in Cancelleria il 6 agosto 2019.

 

Originally posted 2021-08-09 11:48:36.

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