Successione legittima – – Indegnità a succedere – Responsabilità processuale aggravata – Malafede – Condanna ex art.96 cpc – Rif.Leg. art.463 cc; art.96 cpc;

Successione legittima – – Indegnità a succedere – Responsabilità processuale aggravata – Malafede – Condanna ex art.96 cpc – Rif.Leg. art.463 cc; art.96 cpc;

Successione legittima – – Indegnità a succedere – Responsabilità processuale aggravata – Malafede – Condanna ex art.96 cpc – Rif.Leg. art.463 cc; art.96 cpc;
Successione legittima – – Indegnità a succedere – Responsabilità processuale aggravata – Malafede – Condanna ex art.96 cpc – Rif.Leg. art.463 cc; art.96 cpc;
Cos’è l’indegnità a succedere?
È una punizione civile per chi ha tenuto comportamenti gravemente lesivi verso il defunto. Non si tratta di una sanzione penale, ma ha comunque conseguenze patrimoniali rilevanti, perché l’indegno perde ogni diritto all’eredità.
📜 Quando una persona è indegna a succedere? – Art. 463 c.c.
Secondo l’art. 463 del codice civile, sono indegni a succedere:
- Chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il defunto, o vi ha concorso (es. mandante o complice).
- Chi ha calunniato il defunto, accusandolo falsamente di un reato punibile con almeno 3 anni di reclusione.
- Chi ha impedito con violenza o dolo al defunto di fare, modificare o revocare un testamento.
- Chi ha falsificato, distrutto o nascosto il testamento del defunto.
- Chi ha indotto il defunto con dolo o violenza a fare o revocare un testamento.
- Chi ha testimoniato il falso contro il defunto in un processo penale per reati gravi.
⚖️ Chi dichiara l’indegnità?
L’indegnità non è automatica: deve essere dichiarata dal giudice su richiesta di un altro erede o interessato.
L’azione per far dichiarare l’indegnità deve essere promossa entro 10 anni dall’apertura della successione (termine di prescrizione ordinario).
🔄 Il perdono del defunto
Il defunto può perdonare l’indegno:
- Esplicitamente, ad esempio con una dichiarazione scritta.
- Tacitamente, se dopo l’atto indegno lo nomina erede o legatario nel testamento.
Il perdono rende inefficace l’indegnità.
🧒 Effetti dell’indegnità su figli e discendenti
Se l’indegno ha figli, questi possono subentrare per rappresentazione (art. 467 c.c.).
Quindi, ad esempio: se un figlio è indegno, i suoi figli (cioè i nipoti del defunto) possono ereditare al suo posto.
🏠 L’indegno che possiede beni ereditari
Chi è dichiarato indegno ma ha già preso possesso di beni ereditari:
- Deve restituire tutto agli eredi legittimi.
- È considerato detentore senza titolo, quindi deve rendere conto dei frutti e risarcire i danni.
📌 Esempi pratici
- Un figlio accoltella il padre e poi questo muore: il figlio è indegno a succedere, anche se è unico erede.
- Un erede brucia il testamento che lo escludeva: è indegno per aver distrutto l’atto.
- Un nipote minaccia la nonna per farsi inserire nel testamento: indegnità per dolo/violenza.
✅ Conclusione
L’indegnità a succedere è un istituto importante per escludere da un’eredità chi ha tenuto comportamenti gravemente scorretti o violenti verso il defunto.
Tuttavia, deve essere accertata dal giudice su iniziativa degli eredi e può essere sanata dal perdono.
Vanno infatti senz’altro condivise le argomentazioni rese dal Tribunale nella parte in cui ha dato rilievo alla data di pubblicazione del testamento pubblico del 5.2.2004, avvenuta in data 17.12.2012 e, dunque, successivamente all’incardinata iniziativa giudiziale, introdotta con atto di citazione notificato in data 6-10.7.2012, a mezzo della quale gli odierni appellati hanno domandato la declaratoria di nullità del testamento olografo del 2011 ed invocato l’accertamento della propria qualità di eredi.
È soltanto la pubblicazione a rendere il testamento legalmente noto, secondo le specifiche modalità previste dalla legge notarile, per cui dopo la morte del testatore il notaio deve far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili (art. 61, comma 4, L. n. 89/1913).
Nel caso di specie la pubblicazione è avvenuta ad opera del notaio Stefania di Mauro il 17 dicembre 2012, con verbale di passaggio agli atti tra vivi registrato il 28.12.2012 e, a seguito di tale adempimento, può ritenersi che gli odierni appellati abbiano avuto contezza dell’integrale contenuto delle volontà testamentarie espresse e della condizione sospensiva ivi apposta.
Del resto, nella comunicazione del 6.4.2012 il legale di Hoxha Albian si è limitato ad allegare “Inoltre il de cuius aveva già disposto dei suoi averi per testamento pubblico in data 5.2.2004, nominando suoi eredi il sig. Hoxha Albian e la moglie Hoxha Elena“. Non vi è alcuna indicazione del notaio rogante, del numero di raccolta e del numero di repertorio, né del contenuto del testamento. E così, a seguito della costituzione del Hoxha Albian in data 18.1.2013 nel giudizio R.G. 3894/2012, a mezzo della quale hanno versato in atti il testamento pubblico predetto, gli odierni appellati hanno introdotto il giudizio recante R.G. 1979/2013, con atto di citazione notificato in data 21.3.2013, volto all’accertamento ex art. 463 c.c. dell’indegnità a succedere del signor Hoxha per falsificazione e-o utilizzo di testamento falso, con conseguente esclusione dello stesso dalla successione del defunto Manfredo Rossi anche in relazione al testamento del 2004, nonché all’accertamento nei confronti di Kurti Elena del mancato avveramento della condizione sospensiva apposta dal de cuius in seno al testamento pubblico del 2004.
R.G. n. 614/2022 |
Sentenza n. 386/2025
Pronunzia il 25/02/2025 Pubblicazione il 01/03/2025 |
- R.G. 614/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe de Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 614/2022 promossa da:
HOXHA ALBIAN (C.F. ***), nato a *** (Albania) il ***.***.1963, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Amadio (pec alberto.amadio@ordineavvocatirimini.it) e dall’Avv. Giovanna Ollà (pec giovanna.olla@ordineavvocatirimini.it ) entrambi del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori sito in Corso Giovanni XXIII n. 80 in Rimini (RN)
APPELLANTE
Contro
BIANCHI FLAVIO (C.F. ***) nato a *** (FC), il ***.***.1962 e residente in Via *** n. *** in *** (RN), ROSSI PIERLUIGI (C.F. ***) nato a *** (RA), il ***.***.1969 e residente in Via *** n. *** in *** (RN), BIANCHI MARTINO (C.F. ***) nato a *** (RN), il ***.***.1952 e residente in Via *** n. *** in *** (RN) e ROSSI MARCO (C.F. ***) nato a *** (RN), il ***.***.1941 e residente in Via *** n. *** in *** (RN), rappresentati e difesi dall’Avv. Simonetta Stargiotti del Foro di Rimini (pec simonetta.stargiotti@ordineavvocatirimini.it ) con studio in Via Cavour n. 31 in Santarcangelo di Romagna (RN)
APPELLATI
ELENA KURTI (C.F. ***)
APPELLATA CONTUMACE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 177/2022, Rep. 318/2022, nella causa civile iscritta al n. R.G. 3894/2012, emessa in data 27.1.2022 e pubblicata in data 23.2.2022
Assegnata a decisione con ordinanza emessa in data 1.10.2024 – 4.10.2024 all’esito di trattazione cartolare
CONCLUSIONI
Per Hoxha Albian
come da note scritte depositate il 30 settembre 2024
“Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, accogliere il presente appello avverso la sentenza n. 177/2022 emessa dal Tribunale Civile di Rimini emessa in data 27.01.2022 e depositata in data 23.02.2022, e riformare integralmente, per le ragioni su esposte, la sentenza impugnata e per l’effetto:
in via preliminare:
dichiarare inammissibili le domande di merito proposte dalle parti attrici e intervenienti, per carenza di interesse ad agire per i motivi dedotti in atti;
nel merito ed in via principale:
rigettare la domanda di annullamento del testamento olografo per cui è causa perché infondata in fatto e diritto, con ogni conseguente provvedimento e conseguenza del caso;
in via subordinata:
- a) rigettare la domanda di accertamento di indegnità ex art. 463 c.c. in capo al Sig. Hoxha Albian, per i motivi di cui in narrativa e per l’effetto
- b) rigettare la domanda di accertamento della qualità di eredi legittimi del Sig. Rossi Manfredo in capo agli attori per i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso
con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi, oltre a spese
generali 15%, cpa ed iva se dovuta.
In via istruttoria, si insiste per le istanze già formulate in I grado e pertanto:
- A) la difesa di parte convenuta chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che nell’autunno del 2011 il Sig. Rossi Manfredo ha chiamato telefonicamente il Notaio Stefania Di Mauro chiedendo di fissare un appuntamento in quanto era sua volontà modificare il contenuto del testamento reso nel 2004”;
2) “Vero che verso la fine di novembre il Sig. Hoxha Albian comunicò al Notaio Di Mauro che il Sig. Rossi Manfredo aveva richiesto la sua presenza in Ospedale al fine di manifestare le proprie nuove volontà testamentarie”;
3)”Vero che in data 30 novembre 2011, alle ore 11.15 circa, il Notaio Stefania Di Mauro si presentò presso l’Ospedale di Santarcangelo di Romagna ove incontrò il Sig. Rossi Manfredo”;
4) “Vero che nell’occasione il Sig. Rossi Manfredo manifestò al Notaio Di Mauro la propria volontà di modificare il proprio precedente testamento per nominare come unico erede il Sig. Hoxha Albian”;
5) “Vero che il Sig. Rossi Manfredo dichiarò che intendeva escludere dalla successione la Sig.ra Hoxha Kurti Elena, in quanto la medesima da tempo si era allontanata da lui, senza prestargli più alcun tipo di assistenza”;
6) “Vero che il Notaio Di Mauro fu impossibilitata a raccogliere formalmente le nuove formalità testamentarie del Sig. Rossi Manfredo in quanto in loco non erano disponibili n. 2 testimoni validi”;
7) “Vero che il Notaio Di Mauro, a tal fine, richiese alla Caposala del reparto in cui era ricoverato il Sig. Rossi Manfredo se potesse contare per tale incombente su n. 2 infermieri/e, vedendosi però opporre rifiuto”;
8) “Vero che al momento in cui il Notaio Di Mauro comunicò al Sig. Rossi Manfredo che in quell’occasione, e per i motivi sopra esposti, era impossibilitata a raccogliere le sue volontà in un nuovo testamento, il Sig. Rossi Manfredo scoppiò a piangere ribadendo le sue intenzioni di modificare
il precedente testamento in favore del solo Hoxha Albian”;
Si indicano come testimoni:
sui capitoli da n. 1) a n. 8):
– Notaio Stefania Di Mauro, con Studio in Santarcangelo di R., Via Portici
di Torlonia;
sui capitoli da n. 3) a n. 8):
– Maestri Renato, residente in Sogliano sul R.;
– Hoxha Flora, residente in Sogliano sul R.”.
Per Rossi Marco, Bianchi Flavio, Bianchi Martino e Rossi Pierluigi
come da note scritte depositate il 23 settembre 2024
“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Bologna, premessi ogni più opportuno accertamento e declaratoria, contrariis reiectis:
- IN VIA PRELIMINARE, dato atto che con Ordinanza del 19.07.2022 emessa nel procedimento n. 614-1/2022 è stata rigettata l’istanza di inibitoria, non sussistendone i presupposti, confermare integralmente il provvedimento reso; rigettare integralmente l’istanza di sospensione del presente giudizio in quanto inammissibile e del tutto infondata in fatto e in diritto; respingere l’eccezione di carenza di interesse ad agire degli appellati nel giudizio di merito in quanto del tutto inammissibile e infondata in fatto e in diritto;
- NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché privo di fondamento giuridico e fattuale, e/o per le ragioni di giustizia e/o di legge, l’appello proposto dal Sig. Hoxha Albian avverso la sentenza n. 177/2022 del Tribunale di Rimini, di cui si chiede la piena conferma nonché rigettare e respingere tutte le domande ex adverso proposte e da chiunque formulate;
- NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA, rigettare le istanze istruttorie formulate da controparte;
- CONDANNARE l’appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria e per responsabilità aggravata, ex art 96 c.p.c., di una somma significativa da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad € 50.000 (cinquantamilaeuro) o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- In ogni caso, CONDANNARE parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre a quelle relative al giudizio di sospensione oltre rimborso forfettario 15%, iva e c.p.a.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Con atto di citazione notificato in data 6 -10.7.2012 Rossi Marco, Bianchi Martino e Bianchi Flavio hanno convenuto in giudizio Hoxha Albian, proponendo azione di petizione ereditaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 533 c.c., così domandando il riconoscimento della propria qualità di eredi legittimi del de cuius Rossi Manfredo, deceduto il 23.12.2011, in qualità rispettivamente di fratello e nipoti dello stesso, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni ereditari in esclusivo possesso del convenuto, compresi i frutti civili e naturali maturati e maturandi prodotti dall’apertura della successione sino al rilascio.
A tal fine parte attrice ha asserito che il testamento olografo datato 7 dicembre 2011, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Rimini in data 8.1.2012 al n. 629 e pubblicato in data 17.1.2012, Rep. 47035, Racc. 9632, con il quale Hoxha Albian era stato istituito erede universale, era nullo per difetto di autografia e, comunque, invalido per incapacità assoluta del testatore.
1.1 – Si è costituito il convenuto in data 18.1.2013 eccependo, in via preliminare, il difetto di interesse ad agire di parte attrice, stante l’esistenza di un testamento pubblico datato 5.2.2004, Repertorio degli atti di ultima volontà n. 62, Rep. 48181, Racc. 10264, pubblicato il 17.12.2012, con il quale erano stati comunque istituiti eredi universali lo stesso Hoxha Albian e Elena Kurti, ex coniuge del convenuto, che tale testamento era perfettamente valido e che pertanto unico soggetto che eventualmente avrebbe potuto aver interesse all’accertamento dell’invalidità del testamento olografo sarebbe stata proprio la s Kurti, in quanto l’esito favorevole di tale accertamento avrebbe comportato il diritto di quest’ultima a partecipare per la propria quota del 50% all’eredità del defunto Rossi Manfredo. Nel merito, ha domandato il rigetto delle domande attoree in quanto infondate e, dunque, la declaratoria di validità del testamento olografo.
1.2 – Il Giudice istruttore ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Kurti Elena, la quale si è costituita proponendo, a sua volta, domanda di accertamento della nullità del testamento olografo per carenza di autografia o, in subordine, per incapacità.
Inoltre, ha domandato l’accertamento dell’indegnità a succedere di Hoxha DOC per avere falsificato o comunque utilizzato un testamento falso, al fine di sentirne dichiarare l’esclusione dal testamento datato 5.2.2004 e l’accertamento dell’avveramento della condizione sospensiva apposta dal testatore e ha in subordine chiesto che entrambi (Hoxha e Kurti) fossero dichiarati eredi in parti uguali di Rossi Manfredo in forza del predetto testamento pubblico.
1.3 – Con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. si è costituito Pierluigi Rossi, figlio di VITTORIO Rossi, fratello premorto del de cuius, il quale ha aderito alle domande attoree e domandato il riconoscimento della propria qualità di erede, con condanna di Hoxha DOC alla restituzione dei beni ereditari.
*
1.4 – Con separato atto di citazione notificato in data 21 marzo 2013 Rossi Marco, Bianchi Martino, Bianchi Flavio e Rossi Pierluigi hanno promosso contro Hoxha Albian e Kurti Elena altro giudizio (iscritto con n R.G. 1979/2013), volto all’accertamento ex art. 463 c.c., n 6 dell’indegnità a succedere di Hoxha Ndocper per aver falsificato co comunque utilizzato un testamento falso, e alla conseguente declaratoria di esclusione dello stesso dalla successione del defunto Manfredo Rossi anche in relazione al testamento del 2004, nonché all’accertamento nei confronti di Kurti Elena del mancato avveramento della condizione sospensiva apposta dal de cuius in seno al testamento pubblico del 2004 (dovere di assistenza da parte dei beneficiari sino alla morte), con conseguente accertamento della propria qualità di eredi legittimi del compianto Rossi Manfredo.
1.5 – All’esito della costituzione dei convenuti Kurti Elena e Hoxha DOC, avvenuta rispettivamente in data 5.7.2013 ed in data 27.9.2013, con comparse in seno alle quali la prima ha rassegnato le medesimi conclusioni di cui allo scritto costitutivo del parallelo giudizio R.G. 3894/12 ed il secondo ha domandato il rigetto delle domande spiegate sia da parte attrice che dalla convenuta Kurti, all’udienza del 19.11.2013 la causa è stata riunita per connessione soggettiva e oggettiva alla precedente iscritta al n. R.G. 3894/2012.
*
1.6 – Successivamente all’escussione dei testi sui capitoli di prova ammessi (in ordine all’allontanamento di Kurti Elena dal marito e dal defunto), gli attori Rossi Marco, Bianchi Martino, Bianchi Flavio e Rossi Pierluigi hanno proposto querela di falso incidentale avente ad oggetto il testamento olografo del 7.12.2011 e Albian Hoxha, interpellato ai sensi dell’art. 222 c.p.c., ha dichiarato di volersi avvalere di tale testamento, sicché il Tribunale ha autorizzato la querela di falso sospendendo il procedimento in corso.
Nel giudizio incidentale a ciò dedicato, il Tribunale ha espletato l’interrogatorio formale di Hoxha Albian e la consulenza tecnica d’ufficio collegiale, e all’esito ha pronunciato la sentenza la sentenza n. 105/2020 Rep. 227/2020, deliberata il 9 gennaio 2020 e pubblicata in data 4.2.2020, così decidendo: “dichiara la falsità del testamento olografo, datato 07.12.2011, sottoscritto “Rossi Manfredo”, pubblicato dal Notaio Stefania Di Mauro con verbale del 17.01.2012, repertorio n. 47.035, Raccolta n. 9.632; dispone la cancellazione del suddetto testamento, nelle forme di cui all’art. 675, comma 2, c.p.p.; condanna Hoxha Albian a rifondere a Rossi Marco, Bianchi Martino, Bianchi Flavio e Rossi Pierluigi le spese di lite che si liquidano in euro 8.318,00 a titolo di compenso professionale ed euro 3.326,16 a titolo di spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge; condanna Hoxha Albian, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore di Rossi Marco, Bianchi Martino, Bianchi Flavio e Rossi Pierluigi della somma di euro 5.822,08, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al saldo; condanna Hoxha Albian alla rifusione delle spese di lite di Kurti Elena che si liquidano in euro 4.758,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge, con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002; pone le spese della CTU espletata nel presente giudizio (liquidate con separato decreto) definitivamente a carico di Hoxha Albian“.
*
1.8 – Il giudizio recante il n R.G. 3894/2012 è stato riassunto da Rossi Marco, Bianchi Martino, Bianchi Flavio e Rossi Pierluigi e all’udienza fissata del 29 settembre 2020 la difesa di Albian Hoxha ne ha chiesto la sospensione, in attesa della definizione dell’incardinato appello spiegato avverso la sentenza n. 105/2020 che ha definito il giudizio di querela di falso, in subordine insistendo per l’ammissione della prova testimoniale del Notaio Di Mauro, già chiesta in seno alla memoria 183 comma sesto c.p.c. n. 2 e ritenuta superflua dal precedente giudice istruttore. La difesa di Elena Kurti si è associata alla richiesta di parte attrice, opponendosi alla sospensione ed all’ammissione di prova testimoniale.
Con ordinanza emessa in data 26 gennaio 2021,[1] il giudice ha respinto le istanze di Hoxha Albian, in particolare rigettando l’istanza di sospensione del giudizio ex art. 337, 2° co c.p.c., stante l’appello proposto o avverso la sentenza di falso e ha fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni l’udienza del 5.5.2021, alla quale ha trattenuto la causa in decisione.
Il Collegio, con sentenza n. 177/2022 Rep. 318/2022 emessa il 27.1.2022 e pubblicata in data 23.2.2022, si è così pronunciato: “dichiarata con sentenza n. 105/2020 – emessa dal Tribunale di Rimini in data 09.01.2020 e pubblicata in data 04.02.2020 – la falsità del testamento olografo, datato 07.12.2011, sottoscritto “Rossi Manfredo”, pubblicato dal Notaio Stefania Di Mauro con verbale del 17.01.2012, repertorio n. 47.035, Raccolta n. 9.632, dichiara Hoxha Albian escluso dalla successione di Rossi Manfredo come indegno ai sensi dell’art. 463, comma 1, n. 6, c.c.; accerta il mancato avveramento della condizione sospensiva apposta da Rossi Manfredo all’istituzione di Kurti Elena, già Hoxha Elena, quale sua erede universale con il testamento pubblico datato 05.02.2004, pubblicato dal Notaio Stefania Di Mauro con verbale del 17.12.2012, repertorio n. 48.181, Raccolta n. 10.264, e, per l’effetto, dichiara che Kurti Elena, già Hoxha Elena, non ha acquistato la qualità di erede universale di Rossi Manfredo; dichiara, per l’effetto, aperta la successione legittima di Rossi Manfredo; dichiara Rossi Marco, Bianchi Martino, Bianchi Flavio e Rossi Pierluigi eredi legittimi di Rossi Manfredo; condanna Hoxha Albian a restituire a Rossi Marco, Bianchi Martino, Bianchi Flavio e Rossi Pierluigi i beni ereditari costituiti dalle unità immobiliari site nel Comune di Rimini, alla via Carpinello, distinte al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 67, particelle nn. 516 sub 1, 516 sub 2, 515 sub 3, 515 sub 1, e al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 67, particelle nn. 142 e 519; condanna Hoxha Albian e Kurti Elena in solido al pagamento in favore di Rossi Marco, Bianchi Martino, Bianchi Flavio e Rossi Pierluigi delle spese di lite che si liquidano in euro 17.410,00 a titolo di compenso professionale ed euro 1.514,00 a titolo di spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge“.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione del giudizio, reiterata da Hoxha Albian in seno alla comparsa conclusionale, per non avere questi addotto ulteriori elementi al riguardo e neppure prodotto l’appello avverso la sentenza di falso asseritamente impugnata.
Quanto all’eccepita carenza di interesse ad agire in capo agli attori in ragione dell’esistenza del testamento pubblico del 5.2.2004 di cui gli stessi sarebbero stati già a conoscenza e della mancata proposizione della domanda di indegnità a succedere del Hoxha Albian, il Collegio ha evidenziato che la pubblicazione del testamento è avvenuta solo in data 17.12.2012 e, dunque, successivamente alla proposizione del presente giudizio e osservando, peraltro, che senza la declaratoria di nullità del testamento olografo del 2011 gli attori non avrebbero potuto aggredire il testamento pubblico anteriore.
Quanto, infine, alla declaratoria di indegnità a succedere di Hoxha Albian il Tribunale ha preso atto che la sentenza emessa all’esito del procedimento di querela di falso ha accertato che sia il testo sia la sottoscrizione sono riconducibili alla mano del convenuto, il quale, di contro, non ha comprovato (non essendo idonee al riguardo le prove articolate), né tempestivamente allegato che il defunto avesse manifestato la propria volontà di cambiare il precedente testamento pubblico al fine di nominarlo quale erede universale ed avesse acconsentito alla compilazione da parte dello stesso della scheda testamentaria non potendo provvedersi di persona. Ha quindi ritenuto escluso Hoxha Albian dalla successione per indegnità.
Con riguardo al primo testamento il Tribunale ha evidenziato che l’istituzione ad eredi di Kurti Elena e di Hoxha Albian era sottoposta a condizione sospensiva e ha osservato che “la volontà espressa dal Rossi nell’istituire Hoxha Albian e Kurti Elena suoi eredi universali in quanto mi sono sempre stati vicini, mi assistono con amore, ed a condizione che continuino ad assistermi e a starmi vicino fino al giorno della mia morte” deve essere interpretata nel senso che il de cuius abbia inteso subordinare la propria disposizione alla circostanza che Hoxha Albian e Kurti Elena, con lui conviventi al momento della redazione del testamento, avessero continuato a prestargli quella stessa assistenza di cui all’epoca godeva con continuità ed assiduità per il fatto di vivere con Hoxha Albian e Kurti Elena nella medesima abitazione.”
Ha quindi ritenuto non recepibile la prospettazione della Kurti, secondo la quale per l’avveramento della condizione sarebbe stato sufficiente l’aver mantenuto con il Rossi “rapporti affettivi continuativi … ora facendogli visita assieme ai figli, a cui il de cuius era legatissimo, ovvero tramite costanti contatti telefonici, ora manifestandogli comunque la propria presenza per aiutarlo e assisterlo ove di bisogno, anche durante la degenza ospedaliera” e ha ritenuto non avverata la condizione sospensiva apposta alla sua istituzione di erede.
Tanto premesso, il Collegio ha dichiarato eredi di Rossi Manfredo Rossi Marco, Bianchi Martino, Bianchi Flavio e Rossi Pierluigi, come specificato
*
- – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Hoxha Albian con atto di citazione notificato in data 30.3.2022 affidando l’impugnazione ai seguenti motivi:
– violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 337 c.p.c. – omessa, insufficiente e/o contradditoria motivazione circa l’istanza di sospensione del giudizio. Parte appellante ha censurato la motivazione della sentenza in punto di rigetto dell’istanza di sospensione ex art. 337, secondo comma, c.p.c. evidenziando l’opportunità di attendere l’esito del giudizio di appello anche in considerazione della coincidenza del giudice relatore nel procedimento incidentale rispetto a quello principale in primo grado.
– omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’insussistenza dell’interesse ad agire in capo agli attori – il testamento pubblico 5.2.2004. Parte appellante lamenta che il Tribunale ha omesso di attribuire la dovuta rilevanza l Tribunale della pregressa conoscenza di controparte del testamento pubblico del 2004, provata dalla comunicazione stragiudiziale del 6.4.2012, testamento che comunque li escludeva dall’eredità del defunto Rossi Manfredo e, pertanto, reiterando l’allegata insussistenza dell’interesse ad agire in capo agli attori, i quali si sarebbero limitati ad impugnare il testamento olografo del 2011, senza peraltro formulare domanda di indegnità;
– violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 463 c.c. e 2697 c.c. – omessa, insufficiente e-o contraddittoria motivazione: – sulla richiesta di ammissione delle istanze istruttorie già articolate con memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e non espletate e sulla dichiarazione di indegnità del Sig. Hoxha Albian. L’appellante ha lamentato la mancata ammissione di richieste istruttorie formulate tempestivamente nelle more del giudizio di primo grado, segnatamente l’interrogatorio formale e per testimoni con l’escussione del Notaio Stefania Di Mauro, formulate allo scopo di provare che la volontà del defunto fosse quella rappresentata nel corpo del testamento olografo del 201, cioè di nominare quale unico erede Hoxha Albian. Inoltre, ha dedotto che la sentenza sarebbe priva di motivazione nella parte in cui ha supposto l’inidoneità delle istanze istruttorie formulate ed ha ribadito che, in disparte l’accertamento dell’autenticità o meno della grafia nonché della riferibilità al Hoxha del testamento medesimo, l’ammissione dei mezzi istruttori predetti avrebbe consentito di accertare l’effettiva volontà del defunto, accertamento decisivo ai fini della valutazione della fondatezza della domanda di indegnità. Dunque, ha insistito per l’espletamento istruttorio.
Ha poi formulato istanza di sospensiva dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.1 – Si sono costituiti in giudizio Rossi Marco, Bianchi Flavio, Bianchi Martino e Rossi Pierluigi, i quali hanno resistito all’impugnazione chiedendone il rigetto.
Quanto al primo motivo di appello, parte appellata si è opposta alla domanda di sospensione ex art. 337 c.p.c., deducendo come l’articolo predetto non impone un obbligo di sospensione in capo all’Autorità giudicante, ma una facoltà e correttamente il Giudice di prime cure non l’ha esercitata alla luce delle emergenze processuali che avrebbero dimostrato l’inconsistenza delle tesi difensive e delle temerarie eccezioni di controparte.
Quanto al secondo motivo, ha ribadito il concreto interesse ad agire ai sensi del combinato disposto degli articoli 100 c.p.c., 570 c.c. e 572 c.c., al fine di ottenere la declaratoria di nullità del testamento olografo, in assenza della quale non avrebbero potuto aggredire l’anteriore testamento pubblico del 5.2.2004, pubblicato soltanto nel 17.12.2012.
Quanto al terzo motivo di appello, parte appellata si è opposta alle reiterate istanze istruttorie già respinte in primo grado, evidenziando gli esiti degli accertamenti compiuti, in punto di falsificazione del testamento olografo, dai CTU Dott. Manuel Papi e Dott.ssa Silvia Angelini condivisi dal CTP e fatte proprie giudice, per cui, contrariamente alle prospettazioni avversarie, la volontà del de cuius sarebbe stata del tutto assente, trattandosi di testamento nullo in ragione della falsificazione.
Da ultimo, parte appellata si è opposta alla sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza rappresentando la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione ed ha spiegato domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi in misura non inferiore ad euro 50.000,00 o in quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia e, in subordine, in via equitativa. A tal fine ha rappresentato la gravissima mala fede e il pervicace intento doloso dell’appellante che ha falsificato il testamento, lo ha usato e ha sostenuto, in tutti gli atti processuali e nella stessa comunicazione del 6.4.2012, con conclamata malafede, la genuinità del medesimo. Inoltre, ha evidenziato la condotta alla stregua di abuso del processo perpetrata da controparte, a tal fine eccependo l’inammissibilità della modifica delle conclusioni rispetto al primo grado ove parte appellante aveva chiesto sub a) il rigetto della domanda di nullità e di annullamento del testamento olografo, salvo in appello domandare il solo annullamento. Da ultimo, ha rappresentato che la condotta di controparte ha comportato lungaggini processuali, anni durante i quali controparte è rimasto nel possesso esclusivo dei beni ereditari e ha fatto proprio tutti i frutti naturali e civili maturati.
2.2 – Con ordinanza del 21 luglio 2022 la Corte ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata. All’udienza di prima comparizione dell’11 ottobre 2022, vista la ritualità della notifica dell’atto di appello, ha dichiarato la contumacia di Elena Kurti e fissato per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 5.3.2024, poi differita e sottoposta a trattazione cartolare.
Le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note scritte e con ordinanza in data 1° ottobre 2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – Va preliminarmente delineato il perimetro della materia del contendere in questa fase di appello, nella quale non è più in discussione la mancata qualità di erede di Kurti Elena, la quale (oltretutto rimanendo contumace in questa fase) non ha proposto impugnazione avverso la sentenza di cui trattasi (n 177/2022), che pertanto è passata in giudicato nella parte in cui accerta il mancato avveramento della condizione sospensiva apposta da Rossi Manfredo all’istituzione di Kurti Elena, già Hoxha Elena, quale sua erede universale con il testamento pubblico datato 05.02.2004, pubblicato dal Notaio Stefania Di Mauro con verbale del 17.12.2012, repertorio n. 48.181, Raccolta n. 10.264, e, per l’effetto, dichiara che Kurti Elena, già Hoxha Elena, non ha acquistato la qualità di erede universale di Rossi Manfredo.
4 – Venendo ai motivi d’impugnazione, deve preliminarmente darsi atto che il giudizio d’appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 105 depositata il 04.02.2020, che ha dichiarato la falsità del testamento olografo del 7.12.2011, alla luce dei risultati dell’accertamento tecnico, si è concluso con il rigetto del gravame.
Gli appellati hanno prodotto la sentenza della Corte di appello 1826/2024 in data 30 settembre 2024 e l’appellante ha espressamente dedotto, nella comparsa conclusionale, che “il sig. Hoxha Albian è pertanto determinato a procedere solo in forza del secondo e del terzo motivo di impugnazione, con particolare riferimento alle censure aventi ad oggetto l’errata decisione del Tribunale di Rimini nell’ambito della domanda di dichiarazione di indegnità in capo all’odierno appellante, ove ha negato al Hoxha Albian il diritto di poter dare prova che la volontà del testatore corrispondesse a quella portata dal testamento olografo dichiarato oggetto di falsità“.
Ancora, nella memoria di replica la difesa di Hoxha dichiara che “…l’appellante, vista la sfavorevole pronuncia di codesta On.le Corte Di Appello e valutando l’inopportunità sotto vari profili di procedere con ulteriore impugnazione, non può che attenersi alla decisione che ha dichiarato falso e attribuibile alla di lui grafia il testamento olografo de quo. Logica conseguenza di tale decisione è infatti quella di non alimentare in questa sede il I motivo di appello, in quanto sostanzialmente vertente su contestazioni alla ridetta sentenza riferita alla querela di falso che, sotto il profilo logico e giuridico; contestazioni che si appalesano, ora, come incompatibili con la predetta decisione ormai passata in giudicato“.
In conformità a quanto dedotto dall’appellante in ordine alla sua determinazione di non procedere oltre, in punto di falso, con il ricorso per cassazione, gli appellati danno atto che la sentenza di questa Corte n.1826/2024 è passata in giudicato, non essendo stata impugnata nel termine.
Trattasi evidentemente di circostanza assorbente circa il venir meno dell’attualità della questione, fermo restando che, per condivisibile orientamento della Corte di legittimità “la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d’impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all’art. 390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso“. (Cass. civile sez. VI, 13/01/2021, n. 414; Cass. civile Sez. 1, sent. 3 novembre 2016, n. 22269; Cass. Civile, Sez. 1, sent. 9 giugno 2011, n. 12638, Cass. civile, Sez. 5, sent. 15 maggio 2006, n. 11154).
In definitiva, la falsità del testamento olografo di cui si discute non è più in discussione nel presente giudizio.
5 – Con il secondo articolato motivo di appello parte appellante ha eccepito l’omessa, insufficiente e contraddittorietà della motivazione in punto di carenza di interesse ad agire in capo agli odierni appellati insistendo nel rappresentare che gli attori fossero già a conoscenza del testamento pubblico del 5.2.2004, che nominava Hoxha Albian erede con la ex coniuge Elena Kurti e, dunque, li privava di interesse ad agire. Ha, inoltre, insistito nel rappresentare che gli attori avrebbero limitato la declaratoria di nullità al testamento olografo del 2011 ed omesso di formulare domanda di accertamento della sua indegnità a succedere.
Neppure tale doglianza merita accoglimento.
Vanno infatti senz’altro condivise le argomentazioni rese dal Tribunale nella parte in cui ha dato rilievo alla data di pubblicazione del testamento pubblico del 5.2.2004, avvenuta in data 17.12.2012 e, dunque, successivamente all’incardinata iniziativa giudiziale, introdotta con atto di citazione notificato in data 6-10.7.2012, a mezzo della quale gli odierni appellati hanno domandato la declaratoria di nullità del testamento olografo del 2011 ed invocato l’accertamento della propria qualità di eredi.
È soltanto la pubblicazione a rendere il testamento legalmente noto, secondo le specifiche modalità previste dalla legge notarile, per cui dopo la morte del testatore il notaio deve far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili (art. 61, comma 4, L. n. 89/1913).
Nel caso di specie la pubblicazione è avvenuta ad opera del notaio Stefania di Mauro il 17 dicembre 2012, con verbale di passaggio agli atti tra vivi registrato il 28.12.2012 e, a seguito di tale adempimento, può ritenersi che gli odierni appellati abbiano avuto contezza dell’integrale contenuto delle volontà testamentarie espresse e della condizione sospensiva ivi apposta.
Del resto, nella comunicazione del 6.4.2012 il legale di Hoxha Albian si è limitato ad allegare “Inoltre il de cuius aveva già disposto dei suoi averi per testamento pubblico in data 5.2.2004, nominando suoi eredi il sig. Hoxha Albian e la moglie Hoxha Elena“. Non vi è alcuna indicazione del notaio rogante, del numero di raccolta e del numero di repertorio, né del contenuto del testamento. E così, a seguito della costituzione del Hoxha Albian in data 18.1.2013 nel giudizio R.G. 3894/2012, a mezzo della quale hanno versato in atti il testamento pubblico predetto, gli odierni appellati hanno introdotto il giudizio recante R.G. 1979/2013, con atto di citazione notificato in data 21.3.2013, volto all’accertamento ex art. 463 c.c. dell’indegnità a succedere del signor Hoxha per falsificazione e-o utilizzo di testamento falso, con conseguente esclusione dello stesso dalla successione del defunto Manfredo Rossi anche in relazione al testamento del 2004, nonché all’accertamento nei confronti di Kurti Elena del mancato avveramento della condizione sospensiva apposta dal de cuius in seno al testamento pubblico del 2004.
Dev’essere, pertanto, anche sul punto confermata la decisione cui è pervenuto il Tribunale.
È, inoltre evidente che la domanda volta a far dichiarare la nullità del testamento del 2011 per difetto di autografia si pone come antecedente logico della succedanea domanda di accertamento della indegnità (conseguente alla falsificazione della scheda testamentaria olografa ad opera del Hoxha Albian): è quindi corretta l’affermazione del Tribunale secondo cui al momento dell’introduzione del primo giudizio gli attori avevano senz’altro un concreto interesse ad agire al fine di ottenere la declaratoria di nullità del testamento olografo, in assenza della quale essi non avrebbero potuto inficiare (per indegnità) la qualità di erede derivante al convenuto dal precedente testamento pubblico, pur anteriore. Può aggiungersi peraltro che non parrebbe insussistente tale interesse fintanto che non fosse spirato il termine per impugnare – per qualsiasi motivo – il testamento più risalente o vi fosse stata prestata acquiescenza.
6 – Il terzo motivo sottopone a censura la sentenza per avere il Tribunale pronunciato l’indegnità a succedere del Hoxha Albian limitandosi ad una ricezione delle conclusioni di cui alla sentenza n. 105/2020. Si soggiunge, inoltre, che l’appellante non avrebbe avuto motivo di falsificare il testamento olografo, essendo consapevole dell’esistenza del testamento pubblico del 2004 che lo indicava come erede, di fatto, unico, in ragione del mancato avveramento della condizione apposta dal de cuius nei confronti della ex coniuge e, dunque, non avrebbe avuto alcun interesse a falsificare o scrivere di suo pugno un ulteriore testamento avente effetti identici all’anteriore.
Ferma tale premessa, parte appellante prosegue criticando la motivazione del Tribunale nella parte in cui lo avrebbe, da un lato, gravato della prova liberatoria e, dall’altro, avrebbe, a torto, rigettato la richiesta di interrogatorio formale e di escussione del notaio Stefania di Mauro, richiesta probatoria – in tesi dell’appellante – atta a provare la convergenza tra il contenuto del testamento olografo falsificato e l’intenzione del de cuius. Da ultimo ha eccepito la carenza di motivazione in punto di inidoneità di tali istanze istruttorie a supporto della dedotta circostanza rilevante al fine di escludere l’indegnità a succedere.
Il motivo è infondato e non può trovare accoglimento.
Una volta accertato ormai incontestabilmente (in assenza di impugnazione della sentenza n 1826/2024) che il testamento olografo del 7 dicembre 2011 non è stato redatto dal de cuius Rossi Manfredo ed è stato falsificato da Hoxha Albian, ricorre l’ipotesi di cui all’art. 463, n 6) c.c., per cui è escluso dalla successione come indegno “chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso”
E’ appena il caso di notare che l’accertamento della falsità, cui il Tribunale è pervenuto alla luce delle inequivocabili risultanze della CTU espletata nel giudizio di falso e comunque presente agli atti di primo grado, non è posto comunque orami più in discussione, né potrebbe esserlo anche aderendo all’orientamento secondo il quale: “La parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (SU 12307/2015)
Tanto premesso è vero che in specifici casi la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che non si ha indegnità allorquando colui che viene a trovarsi nella posizione di indegno dimostri di non aver inteso arrecare offesa alla volontà del de cuius (Cassazione civile, sez. II, 04.12.2015, n. 24752; Cass. civile, Sez. II, ordinanza n. 19045/2020), precisando peraltro che tale prova (di non aver inteso offendere la volontà del de cuius) deve consistere nel fatto che il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il de cuius aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell’eventualità che non fosse riuscito a farla di persona ovvero che il de cuius aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione ab intestato (Cass. n. 24752 del 2015; Cass. n. 15375 del 2000).
Come già ritenuto dal Tribunale, le prove orali articolate dall’odierno appellante non sono idonee a supportare l’insussistenza della causa di indegnità.
Ritiene infatti questa Corte che i capitoli di prova formulati dal convenuto Hoxha, riproposti all’atto della precisazione delle conclusioni e reiterati in appello sono stati già correttamente dichiarati superflui con l’ordinanza del 16 ottobre 2014, e non sarebbero utili a dimostrare che il Rossi Manfredo avesse autorizzato Hoxha a compilare la scheda testamentaria. D’altra parte ciò confligge con quanto sempre sostenuto da Hoxha Albian, il quale ha sempre negato nel corso del giudizio di primo grado di essere stato l’effettivo autore della scheda testamentaria
In ogni caso dalla lettura del capitolato riproposto emerge che i primi due capitoli sono assolutamente generici e irrilevanti (1) vero che nell’autunno del 2011 il Sig. Rossi Manfredo ha chiamato telefonicamente il Notaio Stefania Di Mauro chiedendo di fissare un appuntamento, in quanto era sua volontà modificare il contenuto del testamento reso nel 2004″; 2) “Vero che verso la fine di novembre il Sig. Hoxha Albian comunicò al Notaio Di Mauro che il Sig. Rossi Manfredo aveva richiesto la sua presenza in Ospedale al fine di manifestare le proprie nuove volontà testamentarie“): il secondo si riferisce addirittura ad un’attività posta in essere dallo stesso Hoxha.
Parimenti il capitolo 5) (“Vero che il Sig. Rossi Manfredo dichiarò che intendeva escludere dalla successione la Sig.ra Hoxha Kurti Elena, in quanto la medesima da tempo si era allontanata da lui, senza prestargli più alcun tipo di assistenza“) è del tutto superfluo e ormai irrilevante, in quanto riguarda la volontà di escludere Kurti Elena, che è stata ritenuta esclusa dalla successione dalla sentenza di primo grado, non impugnata sul punto da alcuno)
I restanti capitoli ( 3)”Vero che in data 30 novembre 2011, alle ore 11.15 circa, il Notaio Stefania Di Mauro si presentò presso l’Ospedale di Santarcangelo di Romagna ove incontrò il Sig. Rossi Manfredo”;4) “Vero che nell’occasione il Sig. Rossi Manfredo manifestò al Notaio Di Mauro la propria volontà di modificare il proprio precedente testamento per nominare come unico erede il Sig. Hoxha Albian”; 6) “Vero che il Notaio Di Mauro fu impossibilitata a raccogliere formalmente le nuove volontà testamentarie del Sig. Rossi Manfredo, in quanto in loco non erano disponibili n. 2 testimoni validi”; 7) “Vero che il Notaio Di Mauro, a tal fine, richiese alla Caposala del reparto in cui era ricoverato il Sig. Rossi Manfredo se potesse contare per tale incombente su n. 2 infermieri/e, vedendosi però opporre rifiuto”; 8) “Vero che al momento in cui il Notaio Di Mauro comunicò al Sig. Rossi Manfredo che in quell’occasione, e per i motivi sopra esposti, era impossibilitata a raccogliere le sue volontà in un nuovo testamento, il Sig. Rossi Manfredo scoppiò a piangere ribadendo le sue intenzioni di modificare il precedente testamento in favore del solo Hoxha Albian”) ancora una volta sono inidonei a dimostrare che il de cuius abbia inteso demandare a Hoxha Albian la compilazione della scheda testamentaria, perché anzi – nella prospettazione del capitolato – risulterebbe semmai che l’anziano era consapevole della necessità di rivolgersi a un notaio e non certo al beneficiario delle disposizioni di ultima volontà, mentre la stessa articolazione delle circostanze capitolate rende l’ipotetica conferma delle circostanze insufficiente e monca, in quanto non è detta la ragione per la quale al difetto di contingente disponibilità di testimoni il 30 novembre 2011 non si sia supplito organizzando un successivo appuntamento per redigere l’atto alla presenza di ulteriori testimoni.
L’inutilità dei mezzi di prova testè esaminati è in ogni caso determinata dal fatto che l’eventuale volontà manifestata da Rossi Manfredo in tale occasione non comporta che egli l’abbia mantenuta fino alla data della redazione del testamento risultato falso ( che è stato datato 7 dicembre 2011) e nulla può dirsi in ordine al fatto che all’atto della redazione (la cui data peraltro, stante l’accertata non autografia della scheda testamentaria, non è certa) Manfredo Rossi fosse determinato a istituire erede il solo Hoxha Albian e lo avesse espressamente delegato a tale redazione.
7 – L’appello di Hoxha Albian va quindi integralmente respinto e la regolamentazione delle spese di lite del grado segue la sua soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell’attività difensiva svolta, sulla base dei parametri medi previsti dal DM n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, considerato lo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di complessità media) e tenuto conto dell’attività svolta per la fase dell’inibitoria.
8- Va infine accolta – sempre per questo grado di giudizio – la richiesta di condanna di Hoxha Albian proposta dagli appellati Marco Rossi, Martino Bianchi, Fiorentino Bianchi e Pierluigi Rossi, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., sussistendone i presupposti di legge, stante l’inequivocabile consapevolezza della falsità della scrittura, come risultante dall’intervenuta definizione del parallelo giudizio di querela di falso, che ha accertato l’attribuibilità allo stesso Hoxha la redazione della scheda e inficia ab origine la prospettazione dell’appellante di una propria corretta condotta.
Si reputa equo liquidare tale somma in misura prossima ad 1/3 di quanto liquidato a titolo di spese di lite, e così in euro 4.500,00.
- – Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l’appello, a norma dell’art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l’appello proposto da Hoxha Albian e per l’effetto conferma la sentenza n. 177/2022 del Tribunale di Rimini, Rep. 318/2022, emessa in data 27.1.2022 e pubblicata in data 23.2.2022 nella causa civile iscritta al n. R.G. 3894/2012;
2) condanna l’appellante Hoxha Albian a rifondere agli appellati Marco Rossi, Martino Bianchi, Fiorentino Bianchi e Pierluigi Rossi le spese di lite del grado, che liquida in complessivi euro 14.000,00 per compenso, oltre spese forfettarie, IVA se dovuta e CPA come per legge;
3) condanna Hoxha Albian ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore degli appellati Marco Rossi, Martino Bianchi, Fiorentino Bianchi e Pierluigi Rossi della somma di euro 4.500,00
4) dà atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
dott. Antonella Allegra
Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
Note:
[1] Rilevato che, a seguito dell’istanza di cui all’art. 297 c.p.c., il giudice provvede alla fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire e, quindi, la causa riprende nel medesimo stato in cui si trovava al momento in cui ne è stata disposta la sospensione; ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie in cui tutte le parti sono già costituite e non risulta essere stato autorizzato il deposito di alcun atto con il decreto di fissazione dell’udienza del 29.09.2020, la comparsa di costituzione depositata da Hoxha Albian in data 28.09.2020 debba essere espunta dal fascicolo telematico; rilevato che il precedente Giudice Istruttore, con ordinanza del 16.10.2014, si è già pronunciato sulle istanze istruttorie formulate dalle parti, ivi incluse quelle formulate da Hoxha Albian; ritenuto che, allo stato, non vi siano elementi che impongano la modifica delle valutazioni operate con la predetta ordinanza; rilevato che, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “Nell’ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale, una volta intervenuta la corrispondente decisione del collegio, il giudizio sulla causa di merito, sospeso “ex lege”, deve riprendere e, se la sentenza sul falso viene impugnata, il giudice ha la facoltà di disporre la sospensione di quel giudizio ex art. 337, comma 2, c.c., atteso che tra il processo di falso e la causa di merito rilevante ai fini della sospensione sussiste un rapporto di pregiudizialità, riconosciuto dal legislatore nella forma tipica della pregiudizialità-dipendenza prevista dall’art. 225, comma 2, c.p.c., riconducibile all’area della sospensione necessaria, cui consegue, in assenza di norme specifiche che impongano la permanenza della sospensione sino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante, l’applicabilità della sospensione facoltativa, ove ricorrano le condizioni previste al comma 2, dell’art. 337 citato” (cfr. Cass. n. 12035/2017); rilevato che, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne é stata fatta, con la conseguenza che la sospensione discrezionale è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (cfr. Cass. n. 24046/2014; Cass. n. 14738/2019); ritenuto che, nel caso di specie, le censure svolte da Hoxha Albian avverso la sentenza pronunciatasi sulla querela di falso non appaiono condivisibili, in quanto il Collegio ha puntualmente motivato l’adesione alle conclusioni rassegnate dai c.t.u. ed ha confutato i rilievi critici sollevati dai consulenti tecnici di parte; ritenuto, pertanto, che non essendovi ragioni ostative al riconoscimento dell’autorità della predetta sentenza, l’istanza di sospensione del presente giudizio formulata da Hoxha Albian debba essere rigettata“. [torna …]