EREDE RISOLVI ADESSO SUCCESSIONE LITE EREDITARIA BOLOGNA PADOVA RAVENNA VICENZA SEI PREOCCUPATO DI COME STANNO0 ANDANDO LE COSE PER LA TUA EREDITA’ E HAI PAURA CHE NON TI VENGA RICNOSCIUTA LA TUA QUOTA? BOLOGNA ,VICENZA,RAVENNA, IMOLA ,FORLI, CESENA, PADOVA,  ROVIGO EREDE RISOLVI ADESSO SUCCESSIONE LITE EREDITARIA BOLOGNA PADOVA RAVENNA VICENZA AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838

VICENZA TRIBUNALE EREDE SUCCESSIONI TESTAMENTO

secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 200/2021) anche laddove sia stata disposta una consulenza tecnica cd. percipiente, al cui novero parte ricorrente annette quella oggetto di causa, il giudice può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (conf. Cass. n. 5148/2011 secondo cui le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.).

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EREDITA’ GENITORI FRATELLI 3 CONSIGLI 3 METODI 3 PROBLEMI 3 SOLUZIONI

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Chi eredita spesso ha problematiche  con i parenti sulla divisione eredità , problemi con cugini, fratelli, nipoti zii a volte con i genitori .

Allora che fare?

SEMPLICE TROVARE  UNA SOLUZIONE STRAGIUDIZIALE S EPOSSIBILE UN ACCORDO CHE SODDISFI LE TUE PRETESE, E ALLO STESSO TEMPO NON TI PONGA IN CONTRASTO cON GLI ALTRI COEREDI.

SONO SEMPRE STATO UN FAUTORE, UNO STUDIOSO DELLO STRAGIUDIZIALE, PERCHE’ L’AUTONOMIA DELLE PARTI LE DECISIONI CHE POSSONO PRENDERE LE  PARTI HANNO PIU’ SPAZIO DI MANOVRA SPESSO CHE UNA CAUSA.

DECINE DI VOLTE HO SODDISFATTO I CLIENTI CON UNA SOLUZIONE STRAGIUDIZIALE , RICORDIAMO CHE SOLO CON UNA CCORDO E CON UNA SODDISFACENTE DIVISIONE DEL PATRIMONIO EREDITARIO SI PUO’ GODERE DELL’EREDITA’

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LA STORIA DI GIORGIO

GIORGIO AVEVA EREDITATO  QUOTE DELLA SOCIETA’ IMMOBILIARE DEL PADRE ALBERTO DECEDUTO INSIEME AI FRATELLI.

QUESTA IMMOBILIARE AVEVA UNA DECINA DI APPARTAMENTI ,VENTI NEGOZI, E SEI CAPANNONI.

GESTIRE IL TUTTO INSIEME AI FRATELLI NON ERA FACILE NO DAVVERO.

GIORGIO ER AUN INGEGNER ECHE LAVORAVA PER UN ENTE E NON AVEVA TEMPO E FORS ENEMMENO VOLGIA DI SEGUIR EGIORNALEMTE ANCHE GLI IMMOBILI E LA SOCIETA’ CHE ANDAVA COSTANTEMENTE AMMINISTRATA E ANDAVA CONTROOLLATA E LE CUI DECISIONI ANDAVANO PRESE CON GLI ALTRI EREDI.

GIORGIO ERA STANCO DELLA SITUAZIONE MA SAPEVA CHE UNA CAUSA SAREBBE DURATA MOLTISSIMO ,SAREBBE COSTATA MOLTISISMO E AVREBBE DATO MOLTISISMI PENSIERI E SOPRATTUTTO INCERTEZZE.

PROVATE A IMMAGINARE COME POTEVA SENTIRSI, CON UN GRANDE PATRIMONIO IMMOBILIARE EEDITATO MA CON LA NECESSITA’ DI DOVER GESTIRE  SEMPRE INSIEME AGLI ALTRI EREDI LA SPA DELLA QUALE AVEVA EREDITATO DELLE AZIONI, MA CHE COMUNQUE NON GLI PERMETTEVANO DI GODER EDELLA PROPIA QUOTA.

GIORGIO VOLEVA ASSOLUTAMENTE  LIQUIDARE LA QUOTA DEI SUOI IMMOBILI E GODERVI IL RICAVATO ANCHE COMPRANDO UNA CASA AL MARE.

DEL RESTO GIORGIO AVEVA DUE FIGLI PICOCLI, E LA MOGLIE DESIDERAVA UNA CAS AAL MARE PER TRASCORRERE I MESI ESTIVI CON I BAMBINI, OVE GIORGIO LI AVREBBE RAGGIUNTI NEI FINE SETTIMNA E NEL TEMPO LIBERO.

ANCHE LA CASA DOVE ABITAVA GIORGIO OCN I DUE BAM,BIN IERA DIVENTATA TROPPO PICOCLA  E PER LUI SAREBBE STATA UNA GRANDE RISORSA MONETIZZARE  LA QUOTA DI PATRIMONIO EREDITATO PER ANDARE A VENDER ELA CASA DOVE ABITAVA E COMPRARNE UNA PIU’ GRANDE.

RISOLVTO AL MIO STUDIO ABBIAMO APPRESO CHE UN SUO FRATELLO AVREBBE  AVUTO IL DESIDERIO DI COMPRARE LE AZIONI DELLA SPA DAL FRATELLO E DOPO UNA TRATTATIVA DI ALCUNI  MESI ( NOTA BENE MESI E NON ANNI) GIORGIO HA RICEVUTO UNA COSPIQUA SOMMA PE RLA VENDITA DELLA AZIONI EREDITATE DELLA SPA IMMOBILIAR E E HA POTUTO CAMBIARE CASDA E COMPRARE CASA AL MARE .

CONSIGLIO 1

CERCA UN SOLUZIONE SENZA CAUSA

CONSIGLIO 2

PENSA CHE UNA SOLUZIONE STRAGIUDIZIALE CONVIENE SEMPRE

CONSIGLIO 3

PER RAGGIUNGERE UN ACCORDO CIVUOLE METODO PAZIENZA E TECNICA

Cass. civ. n. 27645/2018

Quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, non si realizza un’unica comunione, ma tante comunioni quante sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un’entità patrimoniale a sé stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso, si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse. Nell’ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi.

La sentenza contenente l’assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, sicché ciascuno di costoro acquista non solo la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli, ma anche la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti al godimento del relativo dominio, compresa quella diretta ad ottenere in via esecutiva il rilascio dei beni costituenti la quota del condividente che, in conseguenza della compiuta divisione, non abbia più nessun titolo idoneo a giustificarne l’ulteriore detenzione.

Il giudizio di divisione si compone di una fase dichiarativa, avente ad oggetto l’accertamento della comunione e del relativo diritto potestativo di chiederne lo scioglimento, e di una esecutiva, volta a trasformare in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune. Con riferimento alla prima fase l’ordinanza che, ai sensi dell’art. 785 c.p.c., disponga la divisione, al pari della sentenza che, in base all’ultimo inciso della menzionata disposizione, statuisca in maniera espressa sul diritto allo scioglimento della comunione, ancorché non possieda efficacia di giudicato, preclude un diverso accertamento in altra sede giudiziale, in quanto la non contestazione attribuisce all’esito finale del procedimento, che si concluda con l’ordinanza non impugnabile ex art. 789, comma 3, c.p.c., la medesima stabilità del giudicato sul diritto allo scioglimento della comunione pronunciato con sentenza.

Non sussiste un vincolo di pregiudizialità tecnica, tale da determinare la sospensione necessaria del processo, tra l’azione di riduzione e la domanda di retratto proposta dal legittimario pretermesso avverso l’alienazione dei beni ereditari compiuta dal soggetto che, allo stato, riveste la qualità di erede, giacché le disposizioni testamentarie eventualmente lesive della quota di legittima esplicano la loro efficacia fino alla pronuncia di accoglimento della domanda di riduzione, momento anteriormente al quale difetta, pertanto, uno stato di comunione tra erede e legittimario leso. (Rigetta, CORTE D’APPELLO VENEZIA, 21/12/2015).

Il principio dell’universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile, potendosi anche procedere ad una divisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti ovvero quando costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione dell’intero asse.

Lo studio Avvocato Sergio Armaroli presta assistenza per la risoluzione delle problematiche riguardanti le successioni ed in particolare fornisce assistenza e consulenza legale in tutte le operazioni conseguenti quali l’accettazione dell’eredità con o senza beneficio di inventario, l’azione di petizione ereditaria, la rinuncia all’eredità e l’acquisto del legato, la delazione successiva e la riunione fittizia nonché nella redazione dei testamenti ed in particolare:

Assistenza nella redazione di testamenti

Assistenza per le pratiche di successione Accettazione / rinuncia all’eredità

Denunce di successione

Accettazione con beneficio di inventario

Comunione ereditaria e scioglimento

Manca però l’allegazione e la prova che la qualità di erede, per effetto di una valida accettazione, sia stata acquisita anche dagli odierni controricorrenti, non potendosi invocare il fatto che gli stessi siano parti nel presente giudizio, atteso che hanno conservato una posizione contrapposta a quella del de cuius, e dovendosi dare applicazione al principio per cui (Cass. n. 15066/2018), nell’ipotesi di morte della parte costituita e di dichiarazione dell’evento interruttivo resa in udienza dal suo procuratore o da questi notificata alle altre parti, la mera circostanza che uno dei successori sia parte del giudizio in nome proprio al momento del decesso, sia pure in una posizione di sostanziale coincidenza di interessi e di linea difensiva con il defunto, non comporta che egli assuma automaticamente la qualità di erede dello stesso nè al fine dell’impedimento dell’evento interruttivo, nè con riguardo alla coltivazione delle domande proposte dal “de cuius”.

  1. co.gi. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza i figli Fr.Gi. e Gi. al fine di ottenere l’annullamento ovvero la declaratoria di nullità dell’atto di vendita di alcuni terreni di proprietà del padre alienati ai convenuti.

Il giudice adito, con la sentenza n. 197/1999, accoglieva la domanda di annullamento del contratto per incapacità naturale del venditore.

  • Avverso tale sentenza proponevano appello i convenuti cui resisteva quale erede, Co.Ma.Gr., figlia dell’attore. Questa a sua volta decedeva nel corso del giudizio e si costituivano gli eredi della medesima, Ca.Lu., S., M. e L..
  • Nel corso del processo interveniva altresì la Gerotto S.n.c. aderendo alla richiesta degli appellanti.
  • La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 1837 del 17 agosto 2016, accoglieva l’appello rigettando le domande proposte dall’attore, condannando le parti appellate al rimborso delle spese del doppio grado.
  • La Corte distrettuale, dopo avere richiamato la nozione di incapacità naturale che legittima l’annullamento del contratto ex art. 428 c.c., evidenziava che il Tribunale aveva posto a fondamento della propria decisione la sola consulenza tecnica d’ufficio, i cui vizi formali effettivamente erano da ritenersi sanati in mancanza di deduzione nella prima difesa successiva da parte degli appellanti.

Quanto però al contenuto della consulenza, la sentenza osservava che la stessa non era un mezzo di prova in senso proprio e non esonerava parte attrice dal dover dimostrare i fatti costitutivi della pretesa.

Nella specie emergeva uno scarno contenuto dell’atto introduttivo, nel quale si affermava che era stata conclusa la vendita di alcuni terreni, la quale però era stata perfezionata in uno stato di deterioramento fisiologico e piscologico del venditore ovvero era affetta da un vizio del consenso, per essersi il de cuius determinato al contratto a seguito di raggiri o per errore.

In via subordinata si chiedeva accertarsi la simulazione di una donazione, affetta però da vizi di forma.

Mancava però una allegazione dei fatti idonei a supportare i vizi che avrebbero inficiato il processo di formazione della volontà e tale genericità non avrebbe potuto essere supplita nei successivi atti difensivi.

La stessa genericità avrebbe dovuto dissuadere il Tribunale dal disporre una consulenza tecnica d’ufficio.

Quest’ultima però era pervenuta alla conclusione dell’incapacità del venditore, riscontrando una sindrome di deficitarietà psichica primaria all’origine di un livello culturale nullo per incapacità scolastica, con comparsa di comportamenti anomali che ne avevano determinato il ricovero in una struttura manicomiale.

A tal fine il consulente riferiva di essersi avvalso delle informazioni rese dai convenuti, precisando che la parziarietà dei dati, che risentivano di un notevole grado di soggettività, non aveva permesso di confermare la diagnosi di epilessia.

Il giudizio vedeva inizialmente contrapposto co.gi. ai figli, i quali erano stati evocati in giudizio in quanto titolari di una situazione giudica contrapposta a quella del genitore, conservando tale contrapposizione anche a seguito del decesso ed una volta subentrati i ricorrenti nella posizione di Co.Ma.Gr., pacificamente erede del de cuius.

Manca però l’allegazione e la prova che la qualità di erede, per effetto di una valida accettazione, sia stata acquisita anche dagli odierni controricorrenti, non potendosi invocare il fatto che gli stessi siano parti nel presente giudizio, atteso che hanno conservato una posizione contrapposta a quella del de cuius, e dovendosi dare applicazione al principio per cui (Cass. n. 15066/2018), nell’ipotesi di morte della parte costituita e di dichiarazione dell’evento interruttivo resa in udienza dal suo procuratore o da questi notificata alle altre parti, la mera circostanza che uno dei successori sia parte del giudizio in nome proprio al momento del decesso, sia pure in una posizione di sostanziale coincidenza di interessi e di linea difensiva con il defunto, non comporta che egli assuma automaticamente la qualità di erede dello stesso nè al fine dell’impedimento dell’evento interruttivo, nè con riguardo alla coltivazione delle domande proposte dal “de cuius”.

Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 19/05/2021) 12/10/2021, n. 27723

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25414/2016 proposto da:

C.M., C.S., C.L., CA.LU., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio dell’avvocato MARINA MILLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO CANILLI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CO.FR., CO.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE, 44, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO SEGATO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA LETTER, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1837/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO. Lette le memorie delle parti.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

  1. co.gi. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza i figli Fr.Gi. e Gi. al fine di ottenere l’annullamento ovvero la declaratoria di nullità dell’atto di vendita di alcuni terreni di proprietà del padre alienati ai convenuti.

Il giudice adito, con la sentenza n. 197/1999, accoglieva la domanda di annullamento del contratto per incapacità naturale del venditore.

Avverso tale sentenza proponevano appello i convenuti cui resisteva quale erede, Co.Ma.Gr., figlia dell’attore. Questa a sua volta decedeva nel corso del giudizio e si costituivano gli eredi della medesima, Ca.Lu., S., M. e L..

Nel corso del processo interveniva altresì la Gerotto S.n.c. aderendo alla richiesta degli appellanti.

La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 1837 del 17 agosto 2016, accoglieva l’appello rigettando le domande proposte dall’attore, condannando le parti appellate al rimborso delle spese del doppio grado.

La Corte distrettuale, dopo avere richiamato la nozione di incapacità naturale che legittima l’annullamento del contratto ex art. 428 c.c., evidenziava che il Tribunale aveva posto a fondamento della propria decisione la sola consulenza tecnica d’ufficio, i cui vizi formali effettivamente erano da ritenersi sanati in mancanza di deduzione nella prima difesa successiva da parte degli appellanti.

Quanto però al contenuto della consulenza, la sentenza osservava che la stessa non era un mezzo di prova in senso proprio e non esonerava parte attrice dal dover dimostrare i fatti costitutivi della pretesa.

Nella specie emergeva uno scarno contenuto dell’atto introduttivo, nel quale si affermava che era stata conclusa la vendita di alcuni terreni, la quale però era stata perfezionata in uno stato di deterioramento fisiologico e piscologico del venditore ovvero era affetta da un vizio del consenso, per essersi il de cuius determinato al contratto a seguito di raggiri o per errore.

In via subordinata si chiedeva accertarsi la simulazione di una donazione, affetta però da vizi di forma.

Mancava però una allegazione dei fatti idonei a supportare i vizi che avrebbero inficiato il processo di formazione della volontà e tale genericità non avrebbe potuto essere supplita nei successivi atti difensivi.

La stessa genericità avrebbe dovuto dissuadere il Tribunale dal disporre una consulenza tecnica d’ufficio.

Quest’ultima però era pervenuta alla conclusione dell’incapacità del venditore, riscontrando una sindrome di deficitarietà psichica primaria all’origine di un livello culturale nullo per incapacità scolastica, con comparsa di comportamenti anomali che ne avevano determinato il ricovero in una struttura manicomiale.

A tal fine il consulente riferiva di essersi avvalso delle informazioni rese dai convenuti, precisando che la parziarietà dei dati, che risentivano di un notevole grado di soggettività, non aveva permesso di confermare la diagnosi di epilessia.

Il CTU aveva poi escluso che l’esame diretto del co.gi., avvenuto nel 2004, evidenziasse un soggetto “povero di spirito”, rimasto ad un livello di comprensione elementare, per pochezza mentale di prima formazione. Tale diagnosi però era frutto di dati notevolmente caratterizzati da profili di soggettività e delle dichiarazioni asseritamente rese dai convenuti, che negavano di aver fatto menzione di un ricovero del padre.

La conclusione del CTU secondo cui il Co. non aveva la capacità di compiere i più elementari atti della vita era poi contrastata da una serie di documenti che attestavano il compimento di numerosi atti di compravendita e di una convenzione con l’Enel per il passaggio di condutture attraverso la sua proprietà.

Valutando la scarsa precisione del dato istruttorio in combinazione con il contenuto dell’esame diretto del de cuius, in assenza di diverse fonti di prova, non era consentito affermare che lo stesso fosse incapace di concludere il contratto ex art. 428 c.c..

Nè poteva ravvisarsi una mala fede dei figli, posto che gli stessi avevano in passato visto il padre svolgere una proficua vita lavorativa, concludendo contratti commerciali e trattando personalmente i propri affari.

Del tutto sfornita di prova era poi la domanda di simulazione.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso Ca.Lu., S., M. e L. sulla base di sei motivi, illustrati da memorie.

Co.Fr. e Co.Gi. resistono con controricorso, illustrato a sua volta da memorie.

  1. Preliminarmente rileva la Corte che il ricorso, sebbene relativo all’impugnazione di una sentenza avente ad oggetto un’azione di impugnativa negoziale proseguita dagli eredi dell’originaria parte attrice, non risulta essere stato notificato nei confronti di tutti i soggetti che hanno preso parte al precedente giudizio di merito, non essendo stato infatti indirizzato anche nei confronti di Co.Ma. (sulla quale si ritornerà in occasione del quinto motivo di ricorso) e della Gerotto S.n.c., società che la sentenza dà atto essere intervenuta in grado di appello, a sostegno delle posizioni degli appellanti.

E’ bensì vero che nella specie si versa in un caso di litisconsorzio necessario, anche nel grado di impugnazione, perlomeno quanto all’azione di impugnativa contrattuale, per cui sarebbe indispensabile l’impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti; con la conseguenza che dovrebbe disporsi, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, a cui il ricorso non è stato in precedenza notificato.

Senonchè, occorre ribadire che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti del l’uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 101 c.p.c., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass. 17 giugno 2013 n. 15106Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723Cass., Sez. Un., 3 novembre 2008, n. 26373Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895Cass., Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18410Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129).

In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) prima facie infondato, appare superflua la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.

  1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte d’Appello rigettato la domanda di annullamento del contratto ex art. 428c.c., per assenza di prova, nonostante fosse stata disposta una CTU, le cui risposte conducevano invece alla conclusione dell’incapacità naturale del de cuius.

Ciò ha determinato la violazione degli artt. 61115116 e 191 c.p.c. e segg., in quanto è stata inopinatamente disattesa la CTU, e ciò quasi a pretendere che la prova della condizione di salute mentale del contraente potesse essere offerta a mezzo testi.

Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione anche dell’art. 164 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello ha ravvisato lo scarno contenuto dell’originario atto di citazione, riscontrando quindi tardivamente la nullità della citazione, senza peraltro imporre l’ordine di rinnovazione imposto dalla legge.

I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

Ricorda il Collegio che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 200/2021) anche laddove sia stata disposta una consulenza tecnica cd. percipiente, al cui novero parte ricorrente annette quella oggetto di causa, il giudice può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (conf. Cass. n. 5148/2011 secondo cui le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.).

Nella vicenda, la sentenza impugnata, con ampia ed articolata motivazione, a pag. 5, ha evidenziato che l’atto di citazione risultava privo di specificità quanto all’indicazione delle circostanze che avrebbero fondato le varie domande proposte dall’attore, affermazione questa che, lungi dal costituire una declaratoria di nullità per difetto della causa petendi, come sostenuto nel secondo motivo di ricorso, mira solo a far rilevare che l’assenza di allegazione circa le circostanze fattuali secondarie dalle quali poi poter risalire alla fondatezza della domanda, sebbene non implicasse la nullità dell’atto introduttivo, si riverberava sulla fondatezza nel merito della domanda stessa.

Alla fine della pag. 5 ha evidenziato che lo stesso CTU aveva dato atto dell’assenza di riscontri clinici, aggiungendo che si era fatto riferimento a dati di carattere soggettivo costituiti dalle dichiarazioni asseritamente rese dai convenuti nel corso delle operazioni di CTU. Ha altresì sottolineato che l’esame diretto del periziando non confortava l’esistenza di patologie invalidanti, che invece trovavano riscontro unicamente nei dati di carattere soggettivo sopra ricordati.

Ha, poi, richiamato una serie di attività negoziali poste in essere dal de cuius nel corso degli anni, che deponevano invece per una capacità di attendere agli affari non solo ordinari e che, proprio per la loro realizzazione, escludevano altresì che potesse reputarsi dimostrata la mala fede degli acquirenti, requisito del pari necessario per l’annullamento del contratto di compravendita ex art. 428 c.c..

Deve pertanto reputarsi che la sentenza abbia adeguatamente assolto all’onere motivazionale che di norma si richiede onde potersi discostare dalle conclusioni del CTU, con la conseguenza che la censura appare rivolta all’apprezzamento di merito riservato al giudice di appello, il che non è consentito in sede di legittimità.

  1. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2730c.c. e segg., artt. 2736c.c. e segg., artt. 191 c.c. e segg. e artt. 221 c.p.c. e segg., nonchè degli artt. 115 e 184 c.p.c..

Nella prima parte si deduce che la CTU era pervenuta alla conclusione di incapacità del de cuius avvalendosi delle dichiarazioni rese dagli stessi convenuti nel corso delle operazioni peritali, e dalle quali si evinceva che il padre era stato ricoverato in un manicomio nel periodo della leva.

Tali dichiarazioni non potevano essere ignorate e ciò anche alla luce del valore della CTU, posto che i fatti che il CTU riferisce essere avvenuti alla sua presenza sono coperti dalla fede privilegiata dell’atto pubblico, potendo essere confutati solo con la querela di falso.

La doglianza è in parte inammissibile ed in parte infondata.

La sentenza gravata riferisce genericamente di informazioni rese dai convenuti al CTU, senza però meglio esplicare le modalità con le quali tali informazioni furono raccolte (mere dichiarazioni poi riferite de relato dal consulente ovvero raccolte in un vero e proprio verbale di assunzione), aggiungendo però che gli stessi convenuti avevano negato dall’esistenza di un ricovero del padre.

Al fine di annettere, come affermato nel precedente di legittimità richiamato in motivo, l’efficacia probatoria tipica dell’atto pubblico, sarebbe stato però necessario riportare in dettaglio in ricorso il contenuto della CTU nella parte in cui la stessa faceva riferimento alle dichiarazioni rese dagli odierni controricorrenti, poichè solo riscontrando le modalità di assunzione di tali informazioni, sarebbe possibile verificare se ed in che limiti fosse possibile per il giudice disconoscerne la valenza probatoria.

E’ stato, infatti, affermato che (Cass. n. 24468/2020) alle dichiarazioni a sè sfavorevoli rese dalla parte al CTU non può che attribuirsi la stessa valenza probatoria che è riconosciuta dall’art. 2735 c.c., comma 1, seconda parte, alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo, le quali non hanno efficacia di “piena prova”, ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice, precisandosi che (cfr. Cass. n. 14652/2012) il consulente tecnico d’ufficio, nell’espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l’accertamento dei fatti collegati con l’oggetto dell’incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, potendo tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice, aggiungendosi che il c.t.u., in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, il verbale redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni, fa fede fino a querela di falso.

Manca nella fattispecie, alla luce della violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, la possibilità di riscontrare in che modo le dichiarazioni rese dalle parti fossero penetrate nella CTU, ma anche a voler ritenere che fossero state rese con una formale assunzione a verbale, resta impregiudicata la possibilità, come appunto esercitata dal giudice di merito, di farne una valutazione probatoria in concorso con altri elementi, in maniera tale da vagliarne la rilevanza.

Infatti, la sentenza, oltre a dare atto che i convenuti avevano negato che avessero in precedenza riferito di un ricovero in manicomio dal padre, ha sottolineato come il deficit psichico originario trovasse adeguato contrasto nella successiva attività negoziale posta in essere dallo stesso de cuius, che deponeva invece, all’apparenza, per una piena padronanza dei propri affari e per la capacità di autodeterminarsi nella vita lavorativa e commerciale.

Peraltro, la più recente giurisprudenza di questa Corte, con principi che il Collegio reputa di condividere, ha osservato che (Cass. n. 31886/2019) in tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell’operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l’ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti – indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, nè acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell’eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti (conf. Cass. n. 18770/2016; Cass. n. 27776/2019, con specifico riferimento ai documenti).

Dall’applicazione di tali principi scaturirebbe quindi l’inutilizzabilità delle dichiarazioni a carattere testimoniale o confessorio raccolte dall’ausiliario d’ufficio, il che conforterebbe l’assenza di elementi oggettivi a sostegno della conclusione dell’ausiliario d’ufficio, conclusione alla quale è pervenuta la Corte d’Appello.

Il limite all’acquisizione anche di documenti porta poi alla disamina della seconda parte del motivo, nella quale si deduce che la sentenza d’appello avrebbe posto a fondamento della decisione di ribaltare le conclusioni del CTU dei documenti (atti di vendita di terreni e contratto per il passaggio di condutture attraverso la proprietà) che però erano stati tardivamente prodotti dalle controparti, ben oltre il maturare delle preclusioni istruttorie.

Tuttavia, risulta applicabile alla fattispecie, in ragione della data di introduzione del giudizio (2000), la previsione di cui all’art. 345 c.p.c., nella versione anteriore alle modifiche introdotte dalla novella del 2012, così che appare invocabile il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui (Cass. S.U. n. 10790/2017) nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

La valutazione dei documenti in esame offerta dalla Corte d’Appello denota come sia stata, quanto meno implicitamente, ravvisata la indispensabilità degli stessi ai fini della decisione, essendo idonei a colmare le incertezze circa la ricostruzione in fatto della vicenda, a nulla rilevando, per quanto detto, che la loro produzione fosse avvenuta tardivamente.

  1. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2697c.c., artt. 112184 c.p.c., con omesso esame di un fatto decisivo, in quanto la sentenza gravata ha omesso ogni esame della domanda di annullamento del contratto per violenza e dolo, ignorando le compiute richieste istruttorie avanzate nelle note di cui all’art. 184 c.p.c., richieste trascritte in ricorso da pag. 14 a pag. 16.

Il motivo deve essere disatteso.

In primo luogo, rileva la Corte che la sentenza impugnata, in dispositivo ha provveduto a rigettare tutte le domande avanzate in primo grado dall’attore, con una dizione onnicomprensiva che si presta a ricomprendere anche le domande di annullamento per vizi del volere, di cui pure si dà contezza in motivazione.

Proprio dalla motivazione si ricava altresì che la Corte d’Appello a pag. 5 richiama la circostanza che in citazione non erano stati allegati i fatti idonei a comprovare i vizi del volere lamentati, con una motivazione esplicita che, ancorchè sintetica, esclude che ricorra la violazione dell’art. 112 c.p.c..

Quanto invece al profilo della mancata valutazione delle richieste istruttorie, dedotto in relazione al vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui (Cass. n. 15029/2019) nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poichè, diversamente, le stesse devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello, neppure ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3 (testo previgente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella L. n. 134 del 2012), in quanto il giudizio d’indispensabilità, operato dal giudice del gravame, riguarda le nuove prove e non quelle dichiarate inammissibili o tacitamente rinunciate (conf. ex multis Cass. n. 5741/2019).

Il ricorrente, stante la mancata ammissione delle prove in primo grado, omette di riferire se le stesse fossero state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale ed ancor più se le stesse fossero state formalmente reiterate con l’atto di appello, omissione questa che denota l’inammissibilità della censura.

  1. Il quinto motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza ex art. 360c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto manca la puntuale indicazione di tutte le parti che vi hanno preso parte.

Si deduce che gli appellanti avevano evocato in giudizio tutti gli eredi di co.gi. e quindi, oltre a Co.Ma.Gr., dante causa dei ricorrenti, l’altra figlia Co.Ma., ma della evocazione in giudizio di tale soggetto non vi è traccia nè nell’intestazione nè nella motivazione, il che determina l’invalidità della decisione.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha a più riprese affermato che (Cass. n. 16195/2019) l’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza ne comporta la nullità, se riveli l’irregolarità del contraddittorio o generi incertezza circa i soggetti ai quali si riferisce la decisione, e mero errore materiale, se dal contesto della decisione e dagli atti processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o, comunque, compiuti o intervenuti nel corso del processo sia inequivocamente individuabile la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti (conf. Cass. n. 9077/2001).

Gli stessi ricorrenti riconoscono pacificamente che è stata evocata in giudizio anche Co.Ma., quale erede dell’originaria parte attrice il che esclude, pur in assenza della sua indicazione formale, che la sentenza possa reputarsi invalida, occorrendo peraltro osservare, quanto al profilo della condanna alle spese da estendere, per la genericità della dizione contenuta in sentenza, anche alla parte non formalmente menzionata, che trattasi di pregiudizio che potrebbe essere fatto valere solo da Co.Ma., in quanto attinta da una condanna alle spese per un giudizio al quale non ha inteso partecipare attivamente o inteso proseguire, non potendo quindi la nullità essere invocata dai ricorrenti.

  1. Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91c.p.c. e art. 752c.c..

Si deduce che le parti appellate sono state condannate al rimborso delle spese del doppio grado, senza considerare che il giudizio di primo grado era stato introdotto dal de cuius.

Le spese relative a tale grado dovevano quindi essere sopportate dal defunto ed andavano ripartite in proporzione delle quote ereditarie tra tutti gli eredi.

Ne consegue che le spese del primo grado andavano poste a carico degli appellati, eredi di Co.Ma.Gr. solo per la quota di un quarto.

Il motivo va rigettato.

Il giudizio vedeva inizialmente contrapposto co.gi. ai figli, i quali erano stati evocati in giudizio in quanto titolari di una situazione giudica contrapposta a quella del genitore, conservando tale contrapposizione anche a seguito del decesso ed una volta subentrati i ricorrenti nella posizione di Co.Ma.Gr., pacificamente erede del de cuius.

Manca però l’allegazione e la prova che la qualità di erede, per effetto di una valida accettazione, sia stata acquisita anche dagli odierni controricorrenti, non potendosi invocare il fatto che gli stessi siano parti nel presente giudizio, atteso che hanno conservato una posizione contrapposta a quella del de cuius, e dovendosi dare applicazione al principio per cui (Cass. n. 15066/2018), nell’ipotesi di morte della parte costituita e di dichiarazione dell’evento interruttivo resa in udienza dal suo procuratore o da questi notificata alle altre parti, la mera circostanza che uno dei successori sia parte del giudizio in nome proprio al momento del decesso, sia pure in una posizione di sostanziale coincidenza di interessi e di linea difensiva con il defunto, non comporta che egli assuma automaticamente la qualità di erede dello stesso nè al fine dell’impedimento dell’evento interruttivo, nè con riguardo alla coltivazione delle domande proposte dal “de cuius”.

  1. Il ricorso deve quindi essere rigettato, dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza.
  2. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge, se dovuti;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

Originally posted 2021-11-29 09:23:49.

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