OMESSO VERSAMENTO MANTENIMENTO FIGLI BOLOGNA PUO’ ESSERE SOSPESO?

GENITORI SEPARAZIONE ATTENZIONE MASSIMA MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA PRIVARE DELLA FUNZIONE

GENITORI SEPARAZIONE ATTENZIONE MASSIMA MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA PRIVARE DELLA FUNZIONE

‘in re ipsa’ una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando ai predetti i mezzi di sussistenza (Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014, Rv. 261871) e che lo stato di bisogno e l’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando gli aventi diritto siano assistiti economicamente da terzi, anche in relazione alla percezione di eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza (Sez. 6, n. 46060 del 22/10/2014, Rv. 260823).

 

In linea con i consolidati principi affermati da questa Corte, i giudici di merito hanno ribadito che la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta ‘in re ipsa’ una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando ai predetti i mezzi di sussistenza (Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014, Rv. 261871) e che lo stato di bisogno e l’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando gli aventi diritto siano assistiti economicamente da terzi, anche in relazione alla percezione di eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza (Sez. 6, n. 46060 del 22/10/2014, Rv. 260823).

 

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE – SENTENZA 14 maggio 2018, n.21320 – Pres. Paoloni – est. Criscuolo

Ritenuto in fatto

Il difensore di D.F. propone ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto in data 8 ottobre 2014, che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi 3 di reclusione e 300 Euro di multa, con i doppi benefici, per i reati di cui agli artt. 3 l. n. 54/2006 e 570, comma 2, cod. pen. per aver omesso di contribuire al mantenimento della figlia minore e fatto mancare i mezzi di sussistenza al coniuge separato, omettendo di versare la somme mensile di 300 Euro, come disposto con il decreto di omologazione della separazione consensuale dal Tribunale di Taranto in data 14 febbraio 2007.

Ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:

1.1 violazione ed erronea applicazione della legge penale, in quanto la Corte di appello ha travisato il contenuto delle imputazioni, giustificando la decisione con riferimento all’art. 570, comma 2 n. 2, cod. pen., mentre la contestazione faceva riferimento al primo comma di detta norma; ha fatto riferimento alla giurisprudenza di questa Corte sulla presunzione dello stato di bisogno, sebbene non corrispondente alla fattispecie; erroneamente ha ritenuto che la mera inosservanza dell’obbligo di versare l’assegno di mantenimento integri il reato di cui al secondo comma dell’art. 570 cod. pen. indipendentemente dalla circostanza che l’inosservanza abbia comportato il venir meno dei mezzi di sussistenza per il beneficiario, mentre, invece, l’art. 12 sexies l. 898/70 sanziona il semplice inadempimento. In particolare, la Corte di appello non ha tenuto conto delle circostanze emerse in dibattimento e confermate dalla persona offesa ovvero che l’inadempimento non si era protratto per un periodo tale da incidere sulla disponibilità dei mezzi economici per gli aventi diritto; il D. aveva provveduto per intero alle spese straordinarie per la minore; la persona offesa aveva ammesso di lavorare e di aver fruito dell’aiuto del padre e dei figli conviventi; aveva già ottenuto dall’Inps le somme pignorate ai ricorrente, che aveva provveduto alle esigenze della minore ed aveva consegnato all’altro figlio convivente con la madre l’intero ricavato della vendita di un terreno per l’apertura di una pizzeria;

1.2 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto è stata affermata la responsabilità del ricorrente ed irrogata la pena congiunta della reclusione e della multa, nonostante la contestazione riguardasse la sola violazione dell’art. 3 l. n. 54/06 e dell’art. 570, comma 1, cod. pen., che pacificamente comporta l’applicazione della pena alternativa di cui al comma 1 dell’art. 570 cod. pen.;

1.3 errata valutazione della prova ed errata condanna del ricorrente al pagamento della provvisionale, nonostante risultasse provato documentalmente che la persona offesa aveva ricevuto dall’Inps, terzo pignorato gli importi dovuti per l’assegno non corrisposto e l’assegnazione di futuri crediti vantati nei confronti del ricorrente, cosicché la condanna al pagamento della provvisionale risulta illegittima.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

Il primo motivo è infondato, in quanto l’imputazione contesta in fatto ed espressamente addebita all’imputato di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore ed al coniuge, come ritenuto dai giudici di merito, che hanno giustificato la decisione, puntualizzando le differenze tra i due reati contestati, ritenuti entrambi sussistenti nel caso in esame.

I giudici di merito hanno, infatti, concordemente dato atto che dall’istruttoria dibattimentale era emerso che: l’inadempimento del ricorrente era stato parziale dal luglio 2010 e totale dal giugno 2012, periodo questo cui l’imputazione ancorava la decorrenza della permanenza; la documentazione prodotta dalla difesa dell’imputato si riferiva a periodi precedenti al giugno 2012 e non aveva ad oggetto somme di danaro, ma prestazioni diverse in favore della figlia minore; l’inadempimento si era protratto nel tempo ed aveva inciso in modo apprezzabile sulla disponibilità dei mezzi economici degli aventi diritto, in quanto la persona offesa si era assunta anche l’onere di pagare la metà del mutuo della casa familiare, con ovvie ripercussioni sulle disponibilità economiche; contrariamente all’assunto difensivo, la casa familiare era solo assegnata alla ex moglie e non di proprietà della stessa, costretta a ricorrere a lavori saltuari, all’aiuto del padre per sopravvivere e ad accettare gli sporadici contributi del figlio maggiorenne per pagare le bollette; l’imputato aveva solo prestato, non donato, al figlio maggiorenne la somma ricavata dalla vendita di un terreno, come risultava dalla scrittura privata prodotta, cosicché doveva ritenersi provato lo stato di bisogno degli aventi diritto, destinatari della somma mensile di 300 Euro, stabilita in sede di separazione, che risultava realmente commisurata ai bisogni essenziali della moglie e della figlia.

I giudici hanno pertanto, ritenuto sussistenti gli estremi dei reati contestati, sottolineando che l’art. 3 della legge n. 54/2006 ha esteso anche all’assegno per il mantenimento dei figli di coniugi separati l’applicazione dell’art. 12 sexies legge 1 dicembre 1970 n. 898, ampliando la tutela ai figli dei genitori separati, e che il reato è integrato per il solo fatto del mancato versamento dell’assegno stabilito nella sentenza di separazione, prescindendo dallo stato di bisogno delle persone offese, mentre l’art. 570, comma secondo n.2, cod. pen. appresta tutela penale alla violazione da parte dei genitori dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli minori in stato di bisogno.

In linea con i consolidati principi affermati da questa Corte, i giudici di merito hanno ribadito che la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta ‘in re ipsa’ una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando ai predetti i mezzi di sussistenza (Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014, Rv. 261871) e che lo stato di bisogno e l’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando gli aventi diritto siano assistiti economicamente da terzi, anche in relazione alla percezione di eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza (Sez. 6, n. 46060 del 22/10/2014, Rv. 260823).

Ritenuto provato anche lo stato di bisogno del coniuge separato e l’oggettività dell’inadempimento, protratto dal giugno 2012 sino alla sentenza di primo grado, la sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da congrua motivazione, priva di illogicità o contraddittorietà.

Del tutto inconferente è l’obiezione del ricorrente, che ha fatto riferimento alla sentenza n. 23010/2016 di questa Sezione, con la quale era stata annullata la sentenza di appello che, al pari di quella impugnata, in presenza di versamenti parziali, aveva presunto la sussistenza dello stato di bisogno per la presenza di figli minori ed aveva ritenuto ininfluenti i versamenti effettuati da familiari, senza verificare in concreto la sussistenza di un effettivo stato di bisogno degli aventi diritto.

Deve osservarsi che il caso esaminato nella sentenza indicata presentava profili notevolmente diversi da quello in oggetto, in quanto, in quel caso, l’imputato aveva versato una somma ridotta, ma comunque, consistente; il ridotto inadempimento era durato pochi mesi ed era stato in seguito interamente sanato; inoltre, si era accertato che la moglie disponeva di risparmi di un certo rilievo economico: non solo tali circostanze non ricorrono nel caso di specie, ma è erroneo il presupposto su cui si fonda l’obiezione, avendo i giudici precisato, come già detto, che i versamenti parziali effettuati dall’imputato erano precedenti al periodo oggetto di contestazione e, pertanto, sono stati correttamente ritenuti ininfluenti.

Altrettanto correttamente i giudici hanno ritenuto sussistente il concorso formale tra i reati contestati, aderendo all’orientamento prevalente di questa Corte, che esclude l’assorbimento nel reato di cui all’art. 570, comma secondo n. 2, cod. pen. della fattispecie prevista dalla legge speciale in ragione dell’eterogeneità delle fattispecie, della diversità strutturale dei reati e degli elementi specializzanti delle due fattispecie (Sez. 6, n. 55064 del 13/09/2017, Rv. 271669; Sez. 6, n. 12307 del 13/03/2012, Rv. 252605; Sez. 6, n. 34736 del 16/06/2011, Rv. 250839).

Dalla valutazione che precede discende l’infondatezza anche del secondo motivo, risultando correttamente applicata la sanzione cumulativa prevista dal comma secondo dell’art. 570 cod. pen.

Infondato è anche l’ultimo motivo, avendo la Corte di appello chiarito che i pignoramenti erano relativi ad altri, precedenti inadempimenti, non a quelli oggetto di contestazione, cosicché era infondata la richiesta di revoca della provvisionale, determinata in misura corrispondente alle 22 mensilità non corrisposte nel periodo oggetto di contestazione.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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