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INTERNET FACEBOOK SOCIAL NETWORK DIFFAMAZIONE BOLOGNA RAVENNA IMOLA

 

L’uso dei social network, e quindi la diffusione di messaggi veicolati a mezzo internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, cod. pen., in quanto trattasi di condotta potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone, qualunque sia la modalità informatica di condivisione e di trasmissione (Sez. 1, sentenza n. 24431 del 28/04/2015, Conflitto di competenza, Rv. 264007; Sez. 5, sentenza n. 41276 del 19/03/2015, Rv. 265227; Sez. 5, sentenza n. 44980 del 16/10/2012, P.M. in proc. Nicastro, Rv. 254044).

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 la diffamazione tramite internet costituisce un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 c.p., comma 3, in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità idoneo a determinare quella maggior diffusività dell’offesa che giustifica un più severo trattamento sanzionatorio” (Cass. Pen. n. 6785 del 2015) e che “… anche la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo per questo di una bacheca Facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca Facebook non avrebbe senso), sia perché l’utilizzo di Facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione. Identificata nei termini detti, la condotta di postare un commento sulla bacheca Facebook realizza, pertanto, la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dal terzo comma dell’art. 595 c.p.p

La differenza tra divorzio e separazione spiegata da un avvocato matrimonialista di Bologna

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Ciò, d’altra parte, scaturisce dal substrato semantico della stessa terminologia utilizzata. Originariamente il termine social network ha indicato un qualsiasi gruppo di individui connessi tra loro dai più diversi legami sociali, da quelli familiari ai rapporti di lavoro, sino a vincoli casuali, ed è stato utilizzato come base di studi interculturali in campo sociologico ed antropologico. La diffusione del web ha ampliato il significato del termine social network ed ha, quindi, creato profonde modificazioni semantiche in relazione ad un concetto, quello di rete sociale, che nasceva come una rete fisica ed era basato sulla regola, conosciuta come numero di Dunbar, secondo la quale le dimensioni di una rete sociale in grado di sostenere relazioni stabili sono limitate a circa 150 membri. Ciò in quanto la versione di Internet delle reti sociali, ossia i social media, rappresenta attualmente una delle forme più evolute di comunicazione in rete, ed è anche una palese dimostrazione del superamento della teoria sociologica rappresentata dalla ‘regola dei 150’, considerando la rete delle relazioni sociali che ciascuno individuo tesse ogni giorno, in maniera più o meno casuale, nei vari ambiti della propria vita, suscettibile di essere organizzata in una ‘mappa’ consultabile, e potenzialmente capace di arricchirsi di nuovi contatti.

 

Quanto al luogo di consumazione del reato di diffamazione tramite la rete Internet, ove sia impossibile stabilire il luogo di consumazione del reato e sia stato invece individuato quello in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato come dato informatico, per poi essere immesso in rete, la competenza territoriale va determinata, ai sensi dell’art. 9, primo comma, cod. proc. pen., in relazione al luogo predetto, in cui è avvenuta una parte dell’azione (Sez. 5, sentenza n. 31677 del 19/05/2015, Vulpio, Rv. 264521).

Diffamazione su Internet, Facebook o Social Network: cosa fare subito

Se ti hanno offeso, insultato o calunniato pubblicamente online, sappi che non sei solo. La diffamazione a mezzo social è un reato, e chi ti ha danneggiato può essere punito. Ma devi agire in modo tempestivo e corretto.

📌 Cos’è la diffamazione online?

La diffamazione su Internet avviene quando qualcuno, tramite social network (Facebook, Instagram, X, TikTok, forum, blog…), offende la tua reputazione davanti a più persone, senza essere presente al momento (a differenza dell’ingiuria, che avviene faccia a faccia).

Secondo l’art. 595 del Codice Penale:

“È diffamazione quando, comunicando con più persone, si offende l’altrui reputazione”.

Se la diffamazione avviene tramite mezzi di grande diffusione, come Internet, la pena è aggravata.


✅ Cosa fare se sei stato diffamato su Facebook o altri social

1. Raccogli le prove (subito!)

Il primo passo è documentare tutto. I contenuti sui social possono essere cancellati, quindi agisci subito:

  • Fai screenshot completi (commenti, post, storie, nome dell’utente, data e ora).

  • Copia il link diretto al contenuto.

  • Se possibile, salva il contenuto anche in PDF.

👉 Più prove hai, meglio è. Anche i commenti di altri utenti che confermano l’offesa possono aiutare.


2. Non rispondere pubblicamente

Per quanto sia difficile, evita di replicare con insulti o provocazioni. Potresti essere accusato a tua volta. Mantieni un atteggiamento serio e documenta tutto.


3. Valuta se bloccare o segnalare

Se ti senti in pericolo o l’utente continua a pubblicare contenuti diffamatori, puoi:

  • Bloccare l’utente;

  • Segnalare il contenuto al social network (Facebook, Instagram, ecc.).

❗ Attenzione: segnalare non basta dal punto di vista legale. Se vuoi ottenere giustizia, devi presentare querela.


4. Rivolgiti a un avvocato

Un avvocato esperto in diffamazione online può:

  • Aiutarti a scrivere la querela in modo efficace;

  • Individuare il responsabile (anche in caso di nickname o profili falsi);

  • Assisterti per ottenere un risarcimento per il danno subito.


5. Presenta querela entro 3 mesi

Il reato di diffamazione è procedibile a querela di parte: significa che devi tu stesso sporgere denuncia.

Hai 3 mesi di tempo da quando sei venuto a conoscenza del fatto.

La querela può essere:

  • Deposita personalmente presso i Carabinieri o la Polizia;

  • Presentata con l’aiuto del tuo avvocato presso la Procura della Repubblica.


🔍 Cosa rischia chi ti ha diffamato?

Chi ti diffama su Internet rischia:

  • fino a 3 anni di reclusione (pena aggravata per uso di mezzi di pubblicità come Internet);

  • una multa salata;

  • il risarcimento dei danni morali e patrimoniali (ad esempio se ti ha rovinato la reputazione professionale).


🧭 Quando è utile farsi aiutare da un avvocato?

👉 Se il contenuto diffamatorio:

  • Ha causato danni alla tua immagine o al lavoro;

  • È stato pubblicato da un profilo falso o anonimo;

  • Continua nel tempo (diffamazione reiterata o stalking online);

  • È accompagnato da minacce.

Un avvocato può fare richiesta ai social network e alla Polizia Postale per risalire all’identità dell’autore e ottenere giustizia.


✉️ Vuoi segnalare un caso di diffamazione online?

Contatta subito un avvocato esperto in diffamazione via social e internet.
Agire con tempestività è fondamentale per proteggere la tua immagine, la tua serenità e i tuoi diritti.