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INTERNET FACEBOOK SOCIAL NETWORK DIFFAMAZIONE BOLOGNA RAVENNA IMOLA

 

L’uso dei social network, e quindi la diffusione di messaggi veicolati a mezzo internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, cod. pen., in quanto trattasi di condotta potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone, qualunque sia la modalità informatica di condivisione e di trasmissione (Sez. 1, sentenza n. 24431 del 28/04/2015, Conflitto di competenza, Rv. 264007; Sez. 5, sentenza n. 41276 del 19/03/2015, Rv. 265227; Sez. 5, sentenza n. 44980 del 16/10/2012, P.M. in proc. Nicastro, Rv. 254044).

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 la diffamazione tramite internet costituisce un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 c.p., comma 3, in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità idoneo a determinare quella maggior diffusività dell’offesa che giustifica un più severo trattamento sanzionatorio” (Cass. Pen. n. 6785 del 2015) e che “… anche la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo per questo di una bacheca Facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca Facebook non avrebbe senso), sia perché l’utilizzo di Facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione. Identificata nei termini detti, la condotta di postare un commento sulla bacheca Facebook realizza, pertanto, la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dal terzo comma dell’art. 595 c.p.p

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Ciò, d’altra parte, scaturisce dal substrato semantico della stessa terminologia utilizzata. Originariamente il termine social network ha indicato un qualsiasi gruppo di individui connessi tra loro dai più diversi legami sociali, da quelli familiari ai rapporti di lavoro, sino a vincoli casuali, ed è stato utilizzato come base di studi interculturali in campo sociologico ed antropologico. La diffusione del web ha ampliato il significato del termine social network ed ha, quindi, creato profonde modificazioni semantiche in relazione ad un concetto, quello di rete sociale, che nasceva come una rete fisica ed era basato sulla regola, conosciuta come numero di Dunbar, secondo la quale le dimensioni di una rete sociale in grado di sostenere relazioni stabili sono limitate a circa 150 membri. Ciò in quanto la versione di Internet delle reti sociali, ossia i social media, rappresenta attualmente una delle forme più evolute di comunicazione in rete, ed è anche una palese dimostrazione del superamento della teoria sociologica rappresentata dalla ‘regola dei 150’, considerando la rete delle relazioni sociali che ciascuno individuo tesse ogni giorno, in maniera più o meno casuale, nei vari ambiti della propria vita, suscettibile di essere organizzata in una ‘mappa’ consultabile, e potenzialmente capace di arricchirsi di nuovi contatti.

 

Quanto al luogo di consumazione del reato di diffamazione tramite la rete Internet, ove sia impossibile stabilire il luogo di consumazione del reato e sia stato invece individuato quello in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato come dato informatico, per poi essere immesso in rete, la competenza territoriale va determinata, ai sensi dell’art. 9, primo comma, cod. proc. pen., in relazione al luogo predetto, in cui è avvenuta una parte dell’azione (Sez. 5, sentenza n. 31677 del 19/05/2015, Vulpio, Rv. 264521).

Originally posted 2018-05-22 17:43:21.

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