FALSIFICAZIONE TESTAMENTO CONDANNA TRIB APPELLO BOLOGNA

FALSIFICAZIONE TESTAMENTO CONDANNA TRIB APPELLO BOLOGNA
- La parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.” (SU 12307/2015).
1) Quando un testamento olografo è autentico (requisiti fondamentali)
Un testamento olografo è considerato autentico e valido solo se rispetta TUTTI questi requisiti:
✅ Deve essere scritto interamente a mano dal testatore
• Non deve essere stampato al computer
• Non deve essere scritto da un’altra persona “sotto dettatura”
✅ Deve essere firmato dal testatore
La firma deve essere in calce (alla fine del testo).
✅ Deve contenere una data (giorno, mese e anno)
La data è essenziale per stabilire:
• quale testamento è l’ultimo (se ce ne sono più di uno)
• la capacità di intendere e volere in quel periodo - 2) Quando è “non autentico” o sospetto (segnali tipici)
Un testamento olografo può essere inautentico o falsificato se presenta, ad esempio:
• grafia non compatibile con quella del defunto
• firma diversa o incompleta
• scrittura tremolante “strana” rispetto all’età o alle condizioni del testatore
• cancellature, correzioni o aggiunte sospette
• foglio “troppo nuovo” o incoerente rispetto al periodo
• contenuto che favorisce improvvisamente un soggetto estraneo alla famiglia
• mancanza di data o data improbabile - 3) Come si verifica davvero l’autenticità (prove utili)
A) Comparazione grafologica (perizia calligrafica)
È lo strumento più usato in caso di contestazione.
Si confrontano:
• scrittura
• firma
• pressione della penna
• velocità e costruzione delle lettere
✅ Documenti utili per confronto:
• vecchie lettere e biglietti scritti dal defunto
• appunti, agende, cartoline
• firme su documenti bancari o contratti
• ricette mediche, note personali
B) Verifica “materiale” del documento
A volte si valutano anche:
• tipo di carta e inchiostro
• eventuali sovrascritture
• segni di manipolazione
FALSIFICAZIONE TESTAMENTO CONDANNA TRIB APPELLO BOLOGNA
C) Verifica della capacità del testatore
Se il testamento è autentico “graficamente”, può comunque essere contestato se il testatore:
• era incapace di intendere e volere
• era sotto pressione, minacce, condizionamenti - 4) Chi può contestare l’autenticità del testamento olografo
Può contestarlo chi ha un interesse concreto, ad esempio:
• eredi legittimi (figli, coniuge, genitori)
• eredi esclusi dal testamento
• beneficiari di un testamento precedente - 5) Cosa fare se sospetti che sia falso
Passo 1: NON firmare accordi o rinunce “al volo”
Prima serve una valutazione legale.
Passo 2: Recuperare campioni di scrittura autentica
Più materiale si raccoglie, più è forte la verifica.
Passo 3: Avviare un’azione giudiziale per contestazione
In genere si procede con una causa civile per accertare:
• falsità della scrittura/firma
• invalidità del testamento
• oppure riduzione delle disposizioni se lede i legittimari - 6) Differenza importante: “falso” vs “non valido”
Un testamento può essere:
❌ FALSO (non scritto dal defunto)
→ si contesta l’autenticità materiale (scrittura/firma)
❌ NON VALIDO (scritto dal defunto ma irregolare)
→ ad esempio:
• manca la firma
• manca la data (in certe situazioni)
• è scritto in parte da terzi
⚠️ VALIDO ma “impugnabile” (lesione di legittima)
→ è autentico, ma danneggia diritti di figli/coniuge
7) Tempi e urgenza: quando intervenire subito
Conviene agire rapidamente se:
• qualcuno sta già vendendo immobili ereditari
• ci sono conti correnti da svuotare
• sono in corso volture catastali o passaggi di proprietà
• ti chiedono di firmare la “divisione” senza documenti
Se vuoi, posso aiutarti anche in modo operativo.
Mi basta che mi dici:
1. Il testamento è già stato pubblicato dal notaio? (sì/no)
2. Chi viene favorito nel testamento? (figlio, estraneo, convivente, ecc.)
3. C’è almeno un figlio o il coniuge escluso? (sì/no)
ChatGPT può commettere errori. Assicura

FALSIFICAZIONE TESTAMENTO CONDANNA TRIB APPELLO BOLOGNA
E’ appena il caso di notare che l’accertamento della falsità, cui il Tribunale è pervenuto alla luce delle inequivocabili risultanze della CTU espletata nel giudizio di falso e comunque presente agli atti di primo grado, non è posto comunque orami più in discussione, né potrebbe esserlo anche aderendo all’orientamento secondo il quale: “La parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.” (SU 12307/2015). Tanto premesso è vero che in specifici casi la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che non si ha indegnità allorquando colui che viene a trovarsi nella posizione di indegno dimostri di non aver inteso arrecare offesa alla volontà del de cuius (Cassazione civile, sez. II, 04.12.2015, n. 24752; Cass. civile, Sez. II, ordinanza n. 19045/2020), precisando peraltro che tale prova (di non aver inteso offendere la volontà del de cuius) deve consistere nel fatto che il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il de cuius aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell’eventualità che non fosse riuscito a farla di persona, ovvero, che il de cuius aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione ab intestato (Cass. n. 24752 del 2015; Cass. n. 15375 del 2000).
Come già ritenuto dal Tribunale, le prove orali articolate dall’odierno appellante non sono idonee a supportare l’insussistenza della causa di indegnità.
Ritiene infatti questa Corte che i capitoli di prova formulati dal convenuto KK, riproposti all’atto della precisazione delle conclusioni e reiterati in appello sono stati già correttamente dichiarati superflui con l’ordinanza del 16 ottobre 2014, e non sarebbero utili a dimostrare che il A. P. avesse autorizzato KK a compilare la scheda testamentaria. D’altra parte ciò confligge con quanto sempre sostenuto da KK, il quale ha sempre negato nel corso del giudizio di primo grado di essere stato l’effettivo autore della scheda testamentaria
In ogni caso dalla lettura del capitolato riproposto emerge che i primi due capitoli sono assolutamente generici e irrilevanti: (1) “vero che nell’autunno del 2011 il Sig. A. P. ha chiamato telefonicamente il Notaio S. D. M. chiedendo di fissare un appuntamento, in quanto era sua volontà modificare il contenuto del testamento reso nel 2004”; (2) “Vero che verso la fine di novembre il Sig. KK comunicò al Notaio S. D. M. che il Sig. A. P. aveva richiesto la sua presenza in Ospedale al fine di manifestare le proprie nuove volontà testamentarie”): il secondo si riferisce addirittura ad un’attività posta in essere dallo stesso KK.
Parimenti il capitolo (5) (“Vero che il Sig. A. P. dichiarò che intendeva escludere dalla successione la Sig.ra QQK [ recte : QQ coniugata con KK ; Nota redazionale ], in quanto la medesima da tempo si era allontanata da lui, senza prestargli più alcun tipo di assistenza”) è del tutto superfluo e ormai irrilevante, in quanto riguarda la volontà di escludere QQ, che è stata ritenuta esclusa dalla successione dalla sentenza di primo grado, non impugnata sul punto da alcuno.
I restanti capitoli – (3) “Vero che in data 30 novembre 2011, alle ore 11.15 circa, il Notaio S. D. M. si presentò presso l’Ospedale di Santarcangelo di Romagna ove incontrò il Sig. A. P.”; (4) “Vero che nell’occasione il Sig. A. P. manifestò al Notaio S. D. M. la propria volontà di modificare il proprio precedente testamento per nominare come unico erede il Sig. KK”; (6) “Vero che il Notaio S. D. M. fu impossibilitata a raccogliere formalmente le nuove volontà testamentarie del Sig. A. P., in quanto in loco non erano disponibili n. 2 testimoni validi”; (7) “Vero che il Notaio S. D. M., a tal fine, richiese alla Caposala del reparto in cui era ricoverato il Sig. A. P. se potesse contare per tale incombente su n. 2 infermieri/e, vedendosi però opporre un rifiuto”; (8) “Vero che al momento in cui il Notaio S. D. M. comunicò al Sig. A. P. che in quell’occasione, e per i motivi sopra esposti, era impossibilitata a raccogliere le sue volontà in un nuovo testamento, il Sig. A. P. scoppiò a piangere ribadendo le sue intenzioni di modificare il precedente testamento in favore del solo KK” – ancora una volta sono inidonei a dimostrare che il de cuius abbia inteso demandare a KK la compilazione della scheda testamentaria, perché anzi – nella prospettazione del capitolato – risulterebbe semmai che l’anziano era consapevole della necessità di rivolgersi a un notaio e non certo al beneficiario delle disposizioni di ultima volontà, mentre la stessa articolazione delle circostanze capitolate rende l’ipotetica conferma delle circostanze insufficiente e monca, in quanto non è detta la ragione per la quale al difetto di contingente disponibilità di testimoni il 30 novembre 2011 non si sia supplito organizzando un successivo appuntamento per redigere l’atto alla presenza di ulteriori testimoni.
L’inutilità dei mezzi di prova testé esaminati è in ogni caso determinata dal fatto che l’eventuale volontà manifestata da A. P. in tale occasione non comporta che egli l’abbia mantenuta fino alla data della redazione del testamento risultato falso (che è stato datato 7 dicembre 2011) e nulla può dirsi in ordine al fatto che all’atto della redazione (la cui data peraltro, stante l’accertata non autografia della scheda testamentaria, non è certa) A. P. fosse determinato a istituire erede il solo KK e lo avesse espressamente delegato a tale redazione.
7 – L’appello di KK va quindi integralmente respinto e la regolamentazione delle spese di lite del grado segue la sua soccombenza.
N. R.G. 644/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe de Rosa – Presidente
dott. Antonella Allegra – Consigliere Relatore
dott. Rosario Lionello Rossino – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 614/2022 promossa da:
KK (c.f. omissis), nato a (omissis), (Albania), il (omissis).1963, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Amadio (pec alberto.amadio@ordineavvocatirimini.it) e dall’Avv. Giovanna Ollà (pec giovanna.olla@ordineavvocatirimini.it) entrambi del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori sito in Corso Giovanni XXIII n. 80 in Rimini (RN)
APPELLANTE
Contro
YY (c.f. omissis) nato a (omissis), (Rimini) (RN), il (omissis).1941 e residente in Via (omissis) n. (omissis) in Rimini (RN), XX (c.f. omissis) nato a (omissis), (Forlì Cesena) (FC), il (omissis).1962 e residente in Via (omissis) n. (omissis) in Rimini (RN), WW (c.f. omissis) nato a (omissis), (Rimini) (RN), il (omissis).1952 e residente in Via (omissis) n. (omissis) in (omissis), (Rimini) (RN) e JJ (c.f. omissis) nato a Ravenna (RA), il (omissis).1969 e residente in Via (omissis) n. (omissis) in Rimini (RN), rappresentati e difesi dall’Avv. Simonetta Stargiotti del Foro di Rimini (pec simonetta.stargiotti@ordineavvocatirimini.it) con studio in Via Cavour n. 31 in Santarcangelo di Romagna, (Rimini) (RN)
APPELLATI
QQ (c.f. omissis)
APPELLATA CONTUMACE
in punto a
“appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 177/2022, Rep. 318/2022, nella causa civile iscritta al n. R.G. 3894/2012, emessa in data 27.1.2022 e pubblicata in data 23.2.2022”
assegnata a decisione con ordinanza emessa in data 1.10.2024 – 4.10.2024 all’esito di trattazione cartolare.
CONCLUSIONI
Per KK:
come da note scritte depositate il 30 settembre 2024
“Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, accogliere il presente appello avverso la sentenza n. 177/2022 emessa dal Tribunale Civile di Rimini emessa in data 27.01.2022 e depositata in data 23.02.2022, e riformare integralmente, per le ragioni su esposte, la sentenza impugnata e per l’effetto:
in via preliminare:
dichiarare inammissibili le domande di merito proposte dalle parti attrici e intervenienti, per carenza di interesse ad agire per i motivi dedotti in atti;
nel merito ed in via principale:
rigettare la domanda di annullamento del testamento olografo per cui è causa perché infondata in fatto e diritto, con ogni conseguente provvedimento e conseguenza del caso;
in via subordinata:
a) rigettare la domanda di accertamento di indegnità ex art. 463 c.c. in capo al Sig. KK, per i motivi di cui in narrativa e per l’effetto
b) rigettare la domanda di accertamento della qualità di eredi legittimi del Sig. A. P. in capo agli attori per i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso
con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi, oltre a spese
generali 15%, cpa ed iva se dovuta.
In via istruttoria, si insiste per le istanze già formulate in I grado e pertanto:
A) la difesa di parte convenuta chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che nell’autunno del 2011 il Sig. A. P. ha chiamato telefonicamente il Notaio S. D. M. chiedendo di fissare un appuntamento in quanto era sua volontà modificare il contenuto del testamento reso nel 2004”;
2) “Vero che verso la fine di novembre il Sig. KK comunicò al Notaio S. D. M. che il Sig. A. P. aveva richiesto la sua presenza in Ospedale al fine di manifestare le proprie nuove volontà testamentarie”;
3)”Vero che in data 30 novembre 2011, alle ore 11.15 circa, il Notaio S. D. M. si presentò presso l’Ospedale di Santarcangelo di Romagna ove incontrò il Sig. A. P.”;
4) “Vero che nell’occasione il Sig. A. P. manifestò al Notaio S. D. M. la propria volontà di modificare il proprio precedente testamento per nominare come unico erede il Sig. KK”;
5) “Vero che il Sig. A. P. dichiarò che intendeva escludere dalla successione la Sig.ra QQK [ recte : QQ coniugata con KK ; Nota redazionale ], in quanto la medesima da tempo si era allontanata da lui, senza prestargli più alcun tipo di assistenza”;
6) “Vero che il Notaio S. D. M. fu impossibilitata a raccogliere formalmente le nuove formalità testamentarie del Sig. A. P. in quanto in loco non erano disponibili n. 2 testimoni validi”;
7) “Vero che il Notaio S. D. M., a tal fine, richiese alla Caposala del reparto in cui era ricoverato il Sig. A. P. se potesse contare per tale incombente su n. 2 infermieri/e, vedendosi però opporre rifiuto”;
8) “Vero che al momento in cui il Notaio S. D. M. comunicò al Sig. A. P. che in quell’occasione, e per i motivi sopra esposti, era impossibilitata a raccogliere le sue volontà in un nuovo testamento, il Sig. A. P. scoppiò a piangere ribadendo le sue intenzioni di modificare il precedente testamento in favore del solo KK”;
Si indicano come testimoni:
sui capitoli da n. 1) a n. 8):
– Notaio S. D. M., con Studio in (omissis), (Rimini), Via (omissis);
sui capitoli da n. 3) a n. 8):
– M. R., residente in (omissis), (Forlì Cesena);
– M. F., residente in (omissis), (Forlì Cesena)”.
Per YY, XX, WW e JJ
come da note scritte depositate il 23 settembre 2024
“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Bologna, premessi ogni più opportuno accertamento e declaratoria, contrariis reiectis:
1. In via preliminare,
dato atto che con Ordinanza del 19.07.2022 emessa nel procedimento n. 614-1/2022 è stata rigettata l’istanza di inibitoria, non sussistendone i presupposti, confermare integralmente il provvedimento reso; rigettare integralmente l’istanza di sospensione del presente giudizio in quanto inammissibile e del tutto infondata in fatto e in diritto; respingere l’eccezione di carenza di interesse ad agire degli appellati nel giudizio di merito in quanto del tutto inammissibile e infondata in fatto e in diritto;
2. Nel merito e in via principale,
dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché privo di fondamento giuridico e fattuale, e/o per le ragioni di giustizia e/o di legge, l’appello proposto dal Sig. KK avverso la sentenza n. 177/2022 del Tribunale di Rimini, di cui si chiede la piena conferma nonché rigettare e respingere tutte le domande ex adverso proposte e da chiunque formulate;
3. Nel merito e in via subordinata,
rigettare le istanze istruttorie formulate da controparte;
4. Condannare
l’appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria e per responsabilità aggravata, ex art 96 c.p.c., di una somma significativa da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad € 50.000 (cinquantamilaeuro) o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
5. In ogni caso, Condannare
parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre a quelle relative al giudizio di sospensione oltre rimborso forfettario 15%, iva e c.p.a.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Con atto di citazione notificato in data 6 -10.7.2012 YY, XX e WW hanno convenuto in giudizio KK, proponendo azione di petizione ereditaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 533 c.c., così domandando il riconoscimento della propria qualità di eredi legittimi del de cuius A. P., deceduto il (omissis).2011, in qualità rispettivamente di fratello e nipoti dello stesso, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni ereditari in esclusivo possesso del convenuto, compresi i frutti civili e naturali maturati e maturandi prodotti dall’apertura della successione sino al rilascio.
A tal fine parte attrice ha asserito che il testamento olografo datato 7 dicembre 2011, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Rimini in data (omissis).2012 al n. (omissis) e pubblicato in data 17.1.2012, Rep. (omissis), Racc. (omissis), con il quale KK era stato istituito erede universale, era nullo per difetto di autografia e, comunque, invalido per incapacità assoluta del testatore.
1.1 – Si è costituito il convenuto in data 18.1.2013 eccependo, in via preliminare, il difetto di interesse ad agire di parte attrice, stante l’esistenza di un testamento pubblico datato 5.2.2004, Repertorio degli atti di ultima volontà n. (omissis), Rep. (omissis), Racc. (omissis), pubblicato il 17.12.2012, con il quale erano stati comunque istituiti eredi universali lo stesso KK e QQ, ex coniuge del convenuto, che tale testamento era perfettamente valido e che pertanto unico soggetto che eventualmente avrebbe potuto aver interesse all’accertamento dell’invalidità del testamento olografo sarebbe stata proprio la QQ, in quanto l’esito favorevole di tale accertamento avrebbe comportato il diritto di quest’ultima a partecipare per la propria quota del 50% all’eredità del defunto A. P..
Nel merito, ha domandato il rigetto delle domande attoree in quanto infondate e, dunque, la declaratoria di validità del testamento olografo.
1.2 – Il Giudice istruttore ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di QQ, la quale si è costituita proponendo, a sua volta, domanda di accertamento della nullità del testamento olografo per carenza di autografia o, in subordine, per incapacità.
Inoltre, ha domandato l’accertamento dell’indegnità a succedere di KK per avere falsificato o comunque utilizzato un testamento falso, al fine di sentirne dichiarare l’esclusione dal testamento datato 5.2.2004 e l’accertamento dell’avveramento della condizione sospensiva apposta dal testatore, e ha in subordine chiesto che entrambi (KK e QQ) fossero dichiarati eredi in parti uguali di A. P. in forza del predetto testamento pubblico.
1.3 – Con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. si è costituito JJ, figlio di V. P., fratello premorto del de cuius, il quale ha aderito alle domande attoree e domandato il riconoscimento della propria qualità di erede, con condanna di KK alla restituzione dei beni ereditari.
*
1.4 – Con separato atto di citazione notificato in data 21 marzo 2013 YY, XX, WW e JJ hanno promosso contro KK e QQ altro giudizio (iscritto con n R.G. 1979/2013), volto all’accertamento ex art. 463 c.c., n 6 dell’indegnità a succedere di KK per aver falsificato e/o comunque utilizzato un testamento falso, e alla conseguente declaratoria di esclusione dello stesso dalla successione del defunto A. P. anche in relazione al testamento del 2004, nonché all’accertamento nei confronti di QQ del mancato avveramento della condizione sospensiva apposta dal de cuius in seno al testamento pubblico del 2004 (dovere di assistenza da parte dei beneficiari sino alla morte), con conseguente accertamento della propria qualità di eredi legittimi del compianto A. P.
1.5 – All’esito della costituzione dei convenuti QQ e KK, avvenuta rispettivamente in data 5.7.2013 ed in data 27.9.2013, con comparse in seno alle quali la prima ha rassegnato le medesime conclusioni di cui allo scritto costitutivo del parallelo giudizio R.G. 3894/12 ed il secondo ha domandato il rigetto delle domande spiegate sia da parte attrice che dalla convenuta QQ, all’udienza del 19.11.2013 la causa è stata riunita per connessione soggettiva e oggettiva alla precedente iscritta al n. R.G. 3894/2012.
*
1.6 – Successivamente all’escussione dei testi sui capitoli di prova ammessi (in ordine all’allontanamento di QQ dal marito [i.e. KK] e dal defunto), gli attori YY, XX, WW e JJ hanno proposto querela di falso incidentale avente ad oggetto il testamento olografo del 7.12.2011 e KK, interpellato ai sensi dell’art. 222 c.p.c., ha dichiarato di volersi avvalere di tale testamento, sicché il Tribunale ha autorizzato la querela di falso sospendendo il procedimento in corso.
Nel giudizio incidentale a ciò dedicato, il Tribunale ha espletato l’interrogatorio formale di KK e la consulenza tecnica d’ufficio collegiale, e all’esito ha pronunciato la sentenza n. 105/2020 Rep. 227/2020, deliberata il 9 gennaio 2020 e pubblicata in data 4.2.2020, così decidendo:
“dichiara la falsità del testamento olografo, datato 07.12.2011, sottoscritto “Aaaaa Ppppp”, pubblicato dal Notaio S. D. M. con verbale del 17.01.2012, repertorio n. (omissis), Raccolta n. (omissis);
dispone la cancellazione del suddetto testamento, nelle forme di cui all’art. 675, comma 2, c.p.p.;
condanna KK a rifondere a YY, WW, XX e JJ le spese di lite che si liquidano in euro 8.318,00 a titolo di compenso professionale ed euro 3.326,16 a titolo di spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
condanna KK, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore di YY, WW, XX e JJ della somma di euro 5.822,08, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al saldo;
condanna KK alla rifusione delle spese di lite di QQ che si liquidano in euro 4.758,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge, con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002; pone le spese della CTU espletata nel presente giudizio (liquidate con separato decreto) definitivamente a carico di KK.”.
*
1.8 – Il giudizio recante il n R.G. 3894/2012 è stato riassunto da YY, XX, WW e JJ e all’udienza fissata del 29 settembre 2020 la difesa di KK ne ha chiesto la sospensione, in attesa della definizione dell’incardinato appello spiegato avverso la sentenza n. 105/2020 che ha definito il giudizio di querela di falso, in subordine insistendo per l’ammissione della prova testimoniale del Notaio S. D. M., già chiesta in seno alla memoria 183 comma sesto c.p.c. n. 2 e ritenuta superflua dal precedente giudice istruttore. La difesa di QQ si è associata alla richiesta di parte attrice, opponendosi alla sospensione ed all’ammissione di prova testimoniale.
Con ordinanza emessa in data 26 gennaio 2021, [1] il giudice ha respinto le istanze di KK, in particolare rigettando l’istanza di sospensione del giudizio ex art. 337, 2° co c.p.c., stante l’appello proposto avverso la sentenza di falso e ha fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni l’udienza del 5.5.2021, alla quale ha trattenuto la causa in decisione.
Il Collegio, con sentenza n. 177/2022 Rep. 318/2022 emessa il 27.1.2022 e pubblicata in data 23.2.2022, si è così pronunciato:
“dichiarata con sentenza n. 105/2020 – emessa dal Tribunale di Rimini in data 09.01.2020 e pubblicata in data 04.02.2020 – la falsità del testamento olografo, datato 07.12.2011, sottoscritto “Aaaaa Ppppp”, pubblicato dal Notaio S. D. M. con verbale del 17.01.2012, repertorio n. (omissis), Raccolta n. (omissis),
dichiara KK escluso dalla successione di A. P. come indegno ai sensi dell’art. 463, comma 1, n. 6, c.c.;
accerta il mancato avveramento della condizione sospensiva apposta da A. P. all’istituzione di QQ, già QQK [ recte : QQ già coniugata con KK ; Nota redazionale ], quale sua erede universale con il testamento pubblico datato 05.02.2004, pubblicato dal Notaio S. D. M. con verbale del 17.12.2012, repertorio n. (omissis), Raccolta n. (omissis), e, per l’effetto, dichiara che QQ, già QQK [ recte : QQ coniugata con KK ; Nota redazionale ], non ha acquistato la qualità di erede universale di A. P.;
dichiara, per l’effetto, aperta la successione legittima di A. P.;
dichiara YY, XX, WW e JJ eredi legittimi di A. P.;
condanna KK a restituire a YY, XX, WW e JJ i beni ereditari costituiti dalle unità immobiliari site nel Comune di Rimini, alla via (omissis), distinte al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio …omissis…, particelle nn. …omissis… sub …omissis…, …omissis… sub. …omissis…, …omissis… sub. …omissis…, …omissis…5 sub. …omissis…, e al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio …omissis…, particelle nn. …omissis… e …omissis…;
condanna KK e QQ in solido al pagamento in favore di YY, XX, WW e JJ delle spese di lite che si liquidano in euro 17.410,00 a titolo di compenso professionale ed euro 1.514,00 a titolo di spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge.”.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione del giudizio, reiterata da KK in seno alla comparsa conclusionale, per non avere questi addotto ulteriori elementi al riguardo e neppure prodotto l’appello avverso la sentenza di falso asseritamente impugnata.
Quanto all’eccepita carenza di interesse ad agire in capo agli attori in ragione dell’esistenza del testamento pubblico del 5.2.2004 di cui gli stessi sarebbero stati già a conoscenza e della mancata proposizione della domanda di indegnità a succedere del KK, il Collegio ha evidenziato che la pubblicazione del testamento è avvenuta solo in data 17.12.2012 e, dunque, successivamente alla proposizione del presente giudizio e osservando, peraltro, che senza la declaratoria di nullità del testamento olografo del 2011 gli attori non avrebbero potuto aggredire il testamento pubblico anteriore.
Quanto, infine, alla declaratoria di indegnità a succedere di KK il Tribunale ha preso atto che la sentenza emessa all’esito del procedimento di querela di falso ha accertato che sia il testo sia la sottoscrizione sono riconducibili alla mano del convenuto, il quale, di contro, non ha comprovato (non essendo idonee al riguardo le prove articolate), né tempestivamente allegato che il defunto avesse manifestato la propria volontà di cambiare il precedente testamento pubblico al fine di nominarlo quale erede universale ed avesse acconsentito alla compilazione da parte dello stesso della scheda testamentaria non potendo provvedersi di persona. Ha quindi ritenuto escluso KK dalla successione per indegnità.
Con riguardo al primo testamento il Tribunale ha evidenziato che l’istituzione ad eredi di QQ e di KK era sottoposta a condizione sospensiva e ha osservato che “…la volontà espressa dal A. P. nell’istituire KK e QQ suoi eredi universali “in quanto mi sono sempre stati vicini, mi assistono con amore, ed a condizione che continuino ad assistermi e a starmi vicino fino al giorno della mia morte” deve essere interpretata nel senso che il de cuius abbia inteso subordinare la propria disposizione alla circostanza che KK e QQ, con lui conviventi al momento della redazione del testamento, avessero continuato a prestargli quella stessa assistenza di cui all’epoca godeva con continuità ed assiduità per il fatto di vivere con KK e QQ nella medesima abitazione.”.
Ha quindi ritenuto non recepibile la prospettazione della QQ, secondo la quale per l’avveramento della condizione sarebbe stato sufficiente l’aver mantenuto con il A. P. “rapporti affettivi continuativi … ora facendogli visita assieme ai figli, a cui il de cuius era legatissimo, ovvero tramite costanti contatti telefonici, ora manifestandogli comunque la propria presenza per aiutarlo e assisterlo ove di bisogno, anche durante la degenza ospedaliera” e ha ritenuto non avverata la condizione sospensiva apposta alla sua istituzione di erede.
Tanto premesso, il Collegio ha dichiarato eredi di A. P.: YY, XX, WW e JJ, come specificato
*
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello KK con atto di citazione notificato in data 30.3.2022 affidando l’impugnazione ai seguenti motivi:
– violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 337 c.p.c. – omessa, insufficiente e/o contradditoria motivazione circa l’istanza di sospensione del giudizio. Parte appellante ha censurato la motivazione della sentenza in punto di rigetto dell’istanza di sospensione ex art. 337, secondo comma, c.p.c. evidenziando l’opportunità di attendere l’esito del giudizio di appello anche in considerazione della coincidenza del giudice relatore nel procedimento incidentale rispetto a quello principale in primo grado.
– omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’insussistenza dell’interesse ad agire in capo agli attori – il testamento pubblico 5.2.2004. Parte appellante lamenta che il Tribunale ha omesso di attribuire la dovuta rilevanza alla pregressa conoscenza di controparte del testamento pubblico del 2004, provata dalla comunicazione stragiudiziale del 6.4.2012, testamento che comunque li escludeva dall’eredità del defunto A. P. e, pertanto, reiterando l’allegata insussistenza dell’interesse ad agire in capo agli attori, i quali si sarebbero limitati ad impugnare il testamento olografo del 2011, senza peraltro formulare domanda di indegnità;
– violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 463 c.c. e 2697 c.c. – omessa, insufficiente e-o contraddittoria motivazione: – sulla richiesta di ammissione delle istanze istruttorie già articolate con memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e non espletate e sulla dichiarazione di indegnità del Sig. KK. L’appellante ha lamentato la mancata ammissione di richieste istruttorie formulate tempestivamente nelle more del giudizio di primo grado, segnatamente l’interrogatorio formale e per testimoni con l’escussione del Notaio S. D. M., formulate allo scopo di provare che la volontà del defunto fosse quella rappresentata nel corpo del testamento olografo del 201, cioè di nominare quale unico erede KK. Inoltre, ha dedotto che la sentenza sarebbe priva di motivazione nella parte in cui ha supposto l’inidoneità delle istanze istruttorie formulate ed ha ribadito che, in disparte l’accertamento dell’autenticità o meno della grafia nonché della riferibilità al KK del testamento medesimo, l’ammissione dei mezzi istruttori predetti avrebbe consentito di accertare l’effettiva volontà del defunto, accertamento decisivo ai fini della valutazione della fondatezza della domanda di indegnità. Dunque, ha insistito per l’espletamento istruttorio.
Ha poi formulato istanza di sospensiva dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.1 – Si sono costituiti in giudizio YY, XX, WW e JJ, i quali hanno resistito all’impugnazione chiedendone il rigetto.
Quanto al primo motivo di appello, parte appellata si è opposta alla domanda di sospensione ex art. 337 c.p.c., deducendo come l’articolo predetto non impone un obbligo di sospensione in capo all’Autorità giudicante, ma una facoltà di sospensione, e correttamente il Giudice di prime cure non l’ha esercitata alla luce delle emergenze processuali che avrebbero dimostrato l’inconsistenza delle tesi difensive e delle temerarie eccezioni di controparte.
Quanto al secondo motivo, ha ribadito il concreto interesse ad agire ai sensi del combinato disposto degli articoli 100 c.p.c., 570 c.c. e 572 c.c., al fine di ottenere la declaratoria di nullità del testamento olografo, in assenza della quale non avrebbero potuto aggredire l’anteriore testamento pubblico del 5.2.2004, pubblicato soltanto nel 17.12.2012.
Quanto al terzo motivo di appello, parte appellata si è opposta alle reiterate istanze istruttorie già respinte in primo grado, evidenziando gli esiti degli accertamenti compiuti, in punto di falsificazione del testamento olografo, dai CTU Dott. Manuel Papi e Dott.ssa Silvia Angelini condivisi dal CTP e fatte proprie dal giudice, per cui, contrariamente alle prospettazioni avversarie, la volontà del de cuius sarebbe stata del tutto assente, trattandosi di testamento nullo in ragione della falsificazione.
Da ultimo, parte appellata si è opposta alla sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza rappresentando la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione ed ha spiegato domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi in misura non inferiore ad euro 50.000,00 o in quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia e, in subordine, in via equitativa. A tal fine ha rappresentato la gravissima mala fede e il pervicace intento doloso dell’appellante che ha falsificato il testamento, lo ha usato e ha sostenuto, in tutti gli atti processuali e nella stessa comunicazione del 6.4.2012, con conclamata malafede, la genuinità del medesimo. Inoltre, ha evidenziato la condotta alla stregua di abuso del processo perpetrata da controparte, a tal fine eccependo l’inammissibilità della modifica delle conclusioni rispetto al primo grado ove parte appellante aveva chiesto sub a) il rigetto della domanda di nullità e di annullamento del testamento olografo, salvo in appello domandare il solo annullamento. Da ultimo, ha rappresentato che la condotta di controparte ha comportato lungaggini processuali, anni durante i quali controparte è rimasto nel possesso esclusivo dei beni ereditari e ha fatto proprio tutti i frutti naturali e civili maturati.
2.2 – Con ordinanza del 21 luglio 2022 la Corte ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
All’udienza di prima comparizione dell’11 ottobre 2022, vista la ritualità della notifica dell’atto di appello, ha dichiarato la contumacia di QQ e fissato per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 5.3.2024, poi differita e sottoposta a trattazione cartolare.
Le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note scritte e con ordinanza in data 1° ottobre 2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – Va preliminarmente delineato il perimetro della materia del contendere in questa fase di appello, nella quale non è più in discussione la mancata qualità di erede di QQ, la quale (oltretutto rimanendo contumace in questa fase) non ha proposto impugnazione avverso la sentenza di cui trattasi (n 177/2022), che pertanto è passata in giudicato nella parte in cui accerta il mancato avveramento della condizione sospensiva apposta da A. P. all’istituzione di QQ, già QQK [ recte : QQ già coniugata con KK ; Nota redazionale ], quale sua erede universale con il testamento pubblico datato 05.02.2004, pubblicato dal Notaio S. D. M. con verbale del 17.12.2012, repertorio n. 48.181, Raccolta n. 10.264, e, per l’effetto, dichiara che QQ, già QQK [ recte : QQ già coniugata con KK ; Nota redazionale ], non ha acquistato la qualità di erede universale di A. P.
4 – Venendo ai motivi d’impugnazione, deve preliminarmente darsi atto che il giudizio d’appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 105 depositata il 04.02.2020, che ha dichiarato la falsità del testamento olografo del 7.12.2011, alla luce dei risultati dell’accertamento tecnico, si è concluso con il rigetto del gravame.
Gli appellati hanno prodotto la sentenza della Corte di appello 1826/2024 in data 30 settembre 2024 e l’appellante ha espressamente dedotto, nella comparsa conclusionale, che “il sig. KK è pertanto determinato a procedere solo in forza del secondo e del terzo motivo di impugnazione, con particolare riferimento alle censure aventi ad oggetto l’errata decisione del Tribunale di Rimini nell’ambito della domanda di dichiarazione di indegnità in capo all’odierno appellante, ove ha negato al KK il diritto di poter dare prova che la volontà del testatore corrispondesse a quella portata dal testamento olografo dichiarato oggetto di falsità.”.
Ancora, nella memoria di replica la difesa di KK dichiara che “…l’appellante, vista la sfavorevole pronuncia di codesta On.le Corte di Appello e valutando l’inopportunità sotto vari profili di procedere con ulteriore impugnazione, non può che attenersi alla decisione che ha dichiarato falso e attribuibile alla di lui grafia il testamento olografo de quo.
Logica conseguenza di tale decisione è infatti quella di non alimentare in questa sede il I motivo di appello, in quanto sostanzialmente vertente su contestazioni alla ridetta sentenza riferita alla querela di falso, sotto il profilo logico e giuridico; contestazioni che si appalesano, ora, come incompatibili con la predetta decisione ormai passata in giudicato.”.
In conformità a quanto dedotto dall’appellante in ordine alla sua determinazione di non procedere oltre, in punto di falso, con il ricorso per cassazione, gli appellati danno atto che la sentenza di questa Corte n.1826/2024 è passata in giudicato, non essendo stata impugnata nel termine. Trattasi evidentemente di circostanza assorbente circa il venir meno dell’attualità della questione, fermo restando che, per condivisibile orientamento della Corte di legittimità “…la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d’impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all’art. 390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso.”. (Cass. civile sez. VI, 13/01/2021, n. 414; Cass. civile Sez. 1, sent. 3 novembre 2016, n. 22269; Cass. Civile, Sez. 1, sent. 9 giugno 2011, n. 12638, Cass. civile, Sez. 5, sent. 15 maggio 2006, n. 11154).
In definitiva, la falsità del testamento olografo di cui si discute non è più in discussione nel presente giudizio.
5 – Con il secondo articolato motivo di appello parte appellante ha eccepito l’omessa, insufficiente e contraddittorietà della motivazione in punto di carenza di interesse ad agire in capo agli odierni appellati insistendo nel rappresentare che gli attori fossero già a conoscenza del testamento pubblico del 5.2.2004, che nominava KK erede con la ex coniuge QQ e, dunque, li privava di interesse ad agire.
Ha, inoltre, insistito nel rappresentare che gli attori avrebbero limitato la declaratoria di nullità al testamento olografo del 2011 ed omesso di formulare domanda di accertamento della sua indegnità a succedere.
Neppure tale doglianza merita accoglimento.
Vanno infatti senz’altro condivise le argomentazioni rese dal Tribunale nella parte in cui ha dato rilievo alla data di pubblicazione del testamento pubblico del 5.2.2004, avvenuta in data 17.12.2012 e, dunque, successivamente all’incardinata iniziativa giudiziale, introdotta con atto di citazione notificato in data 6-10.7.2012, a mezzo della quale gli odierni appellati hanno domandato la declaratoria di nullità del testamento olografo del 2011 ed invocato l’accertamento della propria qualità di eredi.
È soltanto la pubblicazione a rendere il testamento legalmente noto, secondo le specifiche modalità previste dalla legge notarile, per cui dopo la morte del testatore il notaio deve far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili (art. 61, comma 4, L. n. 89/1913).
Nel caso di specie la pubblicazione è avvenuta ad opera del notaio S. D. M. il 17 dicembre 2012, con verbale di passaggio agli atti tra vivi registrato il 28.12.2012 e, a seguito di tale adempimento, può ritenersi che gli odierni appellati abbiano avuto contezza dell’integrale contenuto delle volontà testamentarie espresse e della condizione sospensiva ivi apposta.
Del resto, nella comunicazione del 6.4.2012 il legale di KK si è limitato ad allegare: “Inoltre il de cuius aveva già disposto dei suoi averi per testamento pubblico in data 5.2.2004, nominando suoi eredi il sig. KK e la moglie QQ.”. Non vi è alcuna indicazione del notaio rogante, del numero di raccolta e del numero di repertorio, né del contenuto del testamento. E così, a seguito della costituzione del KK in data 18.1.2013 nel giudizio R.G. 3894/2012, a mezzo della quale hanno versato in atti il testamento pubblico predetto, gli odierni appellati hanno introdotto il giudizio recante R.G. 1979/2013, con atto di citazione notificato in data 21.3.2013, volto all’accertamento ex art. 463 c.c. dell’indegnità a succedere del signor KK per falsificazione e/o utilizzo di testamento falso, con conseguente esclusione dello stesso dalla successione del defunto A. P. anche in relazione al testamento del 2004, nonché all’accertamento nei confronti di QQ del mancato avveramento della condizione sospensiva apposta dal de cuius in seno al testamento pubblico del 2004.
Dev’essere, pertanto, anche sul punto confermata la decisione cui è pervenuto il Tribunale.
È, inoltre evidente che la domanda volta a far dichiarare la nullità del testamento del 2011 per difetto di autografia si pone come antecedente logico della succedanea domanda di accertamento della indegnità (conseguente alla falsificazione della scheda testamentaria olografa ad opera del KK): è quindi corretta l’affermazione del Tribunale secondo cui al momento dell’introduzione del primo giudizio gli attori avevano senz’altro un concreto interesse ad agire al fine di ottenere la declaratoria di nullità del testamento olografo, in assenza della quale essi non avrebbero potuto inficiare (per indegnità) la qualità di erede derivante al convenuto dal precedente testamento pubblico, pur anteriore. Può aggiungersi peraltro che non parrebbe insussistente tale interesse fintanto che non fosse spirato il termine per impugnare – per qualsiasi motivo – il testamento più risalente o vi fosse stata prestata acquiescenza.
6 – Il terzo motivo sottopone a censura la sentenza per avere il Tribunale pronunciato l’indegnità a succedere del KK limitandosi ad una ricezione delle conclusioni di cui alla sentenza n. 105/2020. Si soggiunge, inoltre, che l’appellante non avrebbe avuto motivo di falsificare il testamento olografo, essendo consapevole dell’esistenza del testamento pubblico del 2004 che lo indicava come erede, di fatto, unico, in ragione del mancato avveramento della condizione apposta dal de cuius nei confronti della ex coniuge e, dunque, non avrebbe avuto alcun interesse a falsificare o scrivere di suo pugno un ulteriore testamento avente effetti identici all’anteriore.
Ferma tale premessa, parte appellante prosegue criticando la motivazione del Tribunale nella parte in cui lo avrebbe, da un lato, gravato della prova liberatoria e, dall’altro, avrebbe, a torto, rigettato la richiesta di interrogatorio formale e di escussione del notaio S. D. M., richiesta probatoria – in tesi dell’appellante – atta a provare la convergenza tra il contenuto del testamento olografo falsificato e l’intenzione del de cuius. Da ultimo ha eccepito la carenza di motivazione in punto di inidoneità di tali istanze istruttorie a supporto della dedotta circostanza rilevante al fine di escludere l’indegnità a succedere.
Il motivo è infondato e non può trovare accoglimento.
Una volta accertato ormai incontestabilmente (in assenza di impugnazione della sentenza n 1826/2024) che il testamento olografo del 7 dicembre 2011 non è stato redatto dal de cuius A. P. ed è stato falsificato da KK, ricorre l’ipotesi di cui all’art. 463, n 6) c.c., per cui è escluso dalla successione come indegno “chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.”.
E’ appena il caso di notare che l’accertamento della falsità, cui il Tribunale è pervenuto alla luce delle inequivocabili risultanze della CTU espletata nel giudizio di falso e comunque presente agli atti di primo grado, non è posto comunque orami più in discussione, né potrebbe esserlo anche aderendo all’orientamento secondo il quale: “La parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.” (SU 12307/2015). Tanto premesso è vero che in specifici casi la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che non si ha indegnità allorquando colui che viene a trovarsi nella posizione di indegno dimostri di non aver inteso arrecare offesa alla volontà del de cuius (Cassazione civile, sez. II, 04.12.2015, n. 24752; Cass. civile, Sez. II, ordinanza n. 19045/2020), precisando peraltro che tale prova (di non aver inteso offendere la volontà del de cuius) deve consistere nel fatto che il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il de cuius aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell’eventualità che non fosse riuscito a farla di persona, ovvero, che il de cuius aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione ab intestato (Cass. n. 24752 del 2015; Cass. n. 15375 del 2000).
Come già ritenuto dal Tribunale, le prove orali articolate dall’odierno appellante non sono idonee a supportare l’insussistenza della causa di indegnità.
Ritiene infatti questa Corte che i capitoli di prova formulati dal convenuto KK, riproposti all’atto della precisazione delle conclusioni e reiterati in appello sono stati già correttamente dichiarati superflui con l’ordinanza del 16 ottobre 2014, e non sarebbero utili a dimostrare che il A. P. avesse autorizzato KK a compilare la scheda testamentaria. D’altra parte ciò confligge con quanto sempre sostenuto da KK, il quale ha sempre negato nel corso del giudizio di primo grado di essere stato l’effettivo autore della scheda testamentaria
In ogni caso dalla lettura del capitolato riproposto emerge che i primi due capitoli sono assolutamente generici e irrilevanti: (1) “vero che nell’autunno del 2011 il Sig. A. P. ha chiamato telefonicamente il Notaio S. D. M. chiedendo di fissare un appuntamento, in quanto era sua volontà modificare il contenuto del testamento reso nel 2004”; (2) “Vero che verso la fine di novembre il Sig. KK comunicò al Notaio S. D. M. che il Sig. A. P. aveva richiesto la sua presenza in Ospedale al fine di manifestare le proprie nuove volontà testamentarie”): il secondo si riferisce addirittura ad un’attività posta in essere dallo stesso KK.
Parimenti il capitolo (5) (“Vero che il Sig. A. P. dichiarò che intendeva escludere dalla successione la Sig.ra QQK [ recte : QQ coniugata con KK ; Nota redazionale ], in quanto la medesima da tempo si era allontanata da lui, senza prestargli più alcun tipo di assistenza”) è del tutto superfluo e ormai irrilevante, in quanto riguarda la volontà di escludere QQ, che è stata ritenuta esclusa dalla successione dalla sentenza di primo grado, non impugnata sul punto da alcuno.
I restanti capitoli – (3) “Vero che in data 30 novembre 2011, alle ore 11.15 circa, il Notaio S. D. M. si presentò presso l’Ospedale di Santarcangelo di Romagna ove incontrò il Sig. A. P.”; (4) “Vero che nell’occasione il Sig. A. P. manifestò al Notaio S. D. M. la propria volontà di modificare il proprio precedente testamento per nominare come unico erede il Sig. KK”; (6) “Vero che il Notaio S. D. M. fu impossibilitata a raccogliere formalmente le nuove volontà testamentarie del Sig. A. P., in quanto in loco non erano disponibili n. 2 testimoni validi”; (7) “Vero che il Notaio S. D. M., a tal fine, richiese alla Caposala del reparto in cui era ricoverato il Sig. A. P. se potesse contare per tale incombente su n. 2 infermieri/e, vedendosi però opporre un rifiuto”; (8) “Vero che al momento in cui il Notaio S. D. M. comunicò al Sig. A. P. che in quell’occasione, e per i motivi sopra esposti, era impossibilitata a raccogliere le sue volontà in un nuovo testamento, il Sig. A. P. scoppiò a piangere ribadendo le sue intenzioni di modificare il precedente testamento in favore del solo KK” – ancora una volta sono inidonei a dimostrare che il de cuius abbia inteso demandare a KK la compilazione della scheda testamentaria, perché anzi – nella prospettazione del capitolato – risulterebbe semmai che l’anziano era consapevole della necessità di rivolgersi a un notaio e non certo al beneficiario delle disposizioni di ultima volontà, mentre la stessa articolazione delle circostanze capitolate rende l’ipotetica conferma delle circostanze insufficiente e monca, in quanto non è detta la ragione per la quale al difetto di contingente disponibilità di testimoni il 30 novembre 2011 non si sia supplito organizzando un successivo appuntamento per redigere l’atto alla presenza di ulteriori testimoni.
L’inutilità dei mezzi di prova testé esaminati è in ogni caso determinata dal fatto che l’eventuale volontà manifestata da A. P. in tale occasione non comporta che egli l’abbia mantenuta fino alla data della redazione del testamento risultato falso (che è stato datato 7 dicembre 2011) e nulla può dirsi in ordine al fatto che all’atto della redazione (la cui data peraltro, stante l’accertata non autografia della scheda testamentaria, non è certa) A. P. fosse determinato a istituire erede il solo KK e lo avesse espressamente delegato a tale redazione.
7 – L’appello di KK va quindi integralmente respinto e la regolamentazione delle spese di lite del grado segue la sua soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell’attività difensiva svolta, sulla base dei parametri medi previsti dal DM n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, considerato lo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di complessità media) e tenuto conto dell’attività svolta per la fase dell’inibitoria.
8 – Va infine accolta – sempre per questo grado di giudizio – la richiesta di condanna di KK proposta dagli appellati YY, XX, WW e JJ, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., sussistendone i presupposti di legge, stante l’inequivocabile consapevolezza della falsità della scrittura, come risultante dall’intervenuta definizione del parallelo giudizio di querela di falso, che ha accertato l’attribuibilità allo stesso KK la redazione della scheda e inficia ab origine la prospettazione dell’appellante di una propria corretta condotta.
Si reputa equo liquidare tale somma in misura prossima ad 1/3 di quanto liquidato a titolo di spese di lite, e così in euro 4.500,00.
9. – Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l’appello, a norma dell’art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I) rigetta l’appello proposto da KK e per l’effetto conferma la sentenza n. 177/2022 del Tribunale di Rimini, Rep. 318/2022, emessa in data 27.1.2022 e pubblicata in data 23.2.2022 nella causa civile iscritta al n. R.G. 3894/2012;
II) condanna l’appellante KK a rifondere agli appellati YY, XX, WW e JJ le spese di lite del grado, che liquida in complessivi euro 14.000,00 per compenso, oltre spese forfettarie, IVA se dovuta e CPA come per legge;
III) condanna KK ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore degli appellati YY, XX, WW e JJ della somma di euro 4.500,00
IV) dà atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d’Appello, il 25 febbraio 2025.
Il Consigliere rel. estensore
dott. Antonella Allegra
