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AVVOCATO PER GUIDA IN STATO DI EBREZZA , ALCOLTEST APPLICABILE LAVORI SOCIALMENTE UTILI

AVVOCATO PER GUIDA IN STATO DI EBREZZA , ALCOLTEST APPLICABILE LAVORI SOCIALMENTE UTILI

 

AVVOCATO PER GUIDA IN STATO DI EBREZZA, ALCOLTEST,

APPLICABILE LAVORI SOCIALMENTE UTILI

 
AVVOCATO PER GUIDA IN STATO DI EBREZZA , ALCOLTEST APPLICABILE LAVORI SOCIALMENTE UTILI

AVVOCATO PER GUIDA IN STATO DI EBREZZA , ALCOLTEST APPLICABILE LAVORI SOCIALMENTE UTILI

GUIDA IN  STATO DI EBREZZA BOLOGNA

La guida sotto l’influenza dell’alcol è disciplinata dall’art. 186 del Codice della Strada.

Fasce di tasso alcolemico e sanzioni

Da 0,5 a 0,8 g/l

  • Illecito amministrativo.
  • Multa da circa €543 a €2.170.
  • Sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

Da 0,8 a 1,5 g/l

  • Reato.
  • Ammenda da €800 a €3.200.
  • Arresto fino a 6 mesi.
  • Sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.

Oltre 1,5 g/l

  • Reato più grave.
  • Ammenda da €1.500 a €6.000.
  • Arresto da 6 mesi a 1 anno.
  • Sospensione della patente da 1 a 2 anni.
  • In alcuni casi può essere disposta la revoca della patente.

Se si provoca un incidente

Le sanzioni sono aggravate e possono essere raddoppiate; con tasso superiore a 1,5 g/l la patente può essere revocata.

Rifiuto dell’alcoltest

Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento è anch’esso reato e viene sostanzialmente equiparato alle ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza.

Neopatentati e conducenti professionali

Per i conducenti sotto i 21 anni, nei primi tre anni di patente B e per alcune categorie professionali vige il limite zero alcol.

Se hai ricevuto una contestazione per guida in stato di ebbrezza o ti è stata sospesa/revocata la patente, indicami:

  • valore dell’alcoltest;
  • se c’è stato incidente;
  • se la patente è stata ritirata o revocata;

e posso spiegarti quali difese sono concretamente possibili.

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Guida Sotto l’Influenza dell’Alcol: Cosa Fare se Ricevi una Denuncia o ti Ritirano la Patente

Avvocato Sergio Armaroli – Difesa per Guida in Stato di Ebbrezza a Bologna, Modena, Ferrara, Ravenna, Parma e Vicenza

Sei stato fermato dalle Forze dell’Ordine e sottoposto ad alcoltest? Ti hanno ritirato la patente? Hai ricevuto una denuncia per guida sotto l’influenza dell’alcol?

La situazione è molto più seria di quanto molti automobilisti immaginino. Una contestazione per guida in stato di ebbrezza può comportare conseguenze gravissime: sospensione o revoca della patente, procedimento penale, confisca del veicolo, problemi lavorativi e assicurativi.

In questi casi è fondamentale rivolgersi immediatamente a un avvocato esperto.

L’Avvocato Sergio Armaroli, con studio a Bologna, assiste automobilisti, professionisti, imprenditori e lavoratori coinvolti in procedimenti per guida sotto l’influenza dell’alcol, offrendo assistenza in tutta Italia e in particolare a Bologna, Modena, Ferrara, Ravenna, Parma, Reggio Emilia, Vicenza, Padova e Verona.


Cos’è il Reato di Guida in Stato di Ebbrezza?

Il reato è disciplinato dall’art. 186 del Codice della Strada.

La norma punisce chi si mette alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche in misura superiore ai limiti consentiti.

L’accertamento viene normalmente effettuato tramite:

  • etilometro;
  • precursore alcolico;
  • esami ematici;
  • accertamenti ospedalieri;
  • sintomi esteriori rilevati dagli agenti.

Molti conducenti credono erroneamente che il risultato dell’alcoltest sia sempre incontestabile.

In realtà non è così.

Spesso esistono profili tecnici che consentono di contestare l’accertamento.


Le Tre Fasce di Gravità

Prima Fascia: da 0,5 a 0,8 g/l

Si tratta di illecito amministrativo.

Sono previste:

  • multa;
  • sospensione della patente.
AVVOCATO PER GUIDA IN STATO DI EBREZZA , ALCOLTEST APPLICABILE LAVORI SOCIALMENTE UTILI

AVVOCATO PER GUIDA IN STATO DI EBREZZA , ALCOLTEST APPLICABILE LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Non si configura reato.


Seconda Fascia: da 0,8 a 1,5 g/l

Scatta il procedimento penale.

Le conseguenze possono essere:

  • denuncia;
  • processo;
  • sospensione patente;
  • ammenda;
  • iscrizione nel casellario giudiziale.

Terza Fascia: oltre 1,5 g/l

È l’ipotesi più grave.

Possono verificarsi:

  • procedimento penale;
  • sequestro del veicolo;
  • confisca;
  • sospensione lunga della patente;
  • revoca della patente nei casi più gravi.

Quando la Patente Può Essere Revocata?

La revoca della patente rappresenta una delle conseguenze più pesanti.

Può intervenire soprattutto quando:

  • vi è recidiva;
  • si verifica un incidente stradale;
  • il tasso alcolemico è particolarmente elevato;
  • sussistono aggravanti specifiche.

Per chi utilizza l’auto per lavoro, la revoca può significare la perdita dell’occupazione.


Incidente Stradale e Alcol: Le Conseguenze Peggiorano

Quando la guida sotto l’influenza dell’alcol provoca un incidente, la posizione del conducente diventa molto più delicata.

Le conseguenze possono riguardare:

  • aggravamento delle sanzioni;
  • aumento della sospensione;
  • confisca del mezzo;
  • risarcimento dei danni;
  • responsabilità penale per lesioni;
  • responsabilità per omicidio stradale.

Guida in Stato di Ebbrezza e Omicidio Stradale

Uno degli aspetti più delicati riguarda l’ipotesi in cui l’incidente provochi la morte di una persona.

In questo caso può essere contestato il reato di:

  • omicidio stradale;
  • lesioni stradali gravi;
  • lesioni stradali gravissime.

Le pene possono diventare estremamente severe.

È indispensabile una difesa tecnica immediata.


L’Alcoltest è Sempre Valido?

Assolutamente no.

Molte sentenze hanno annullato contestazioni basate su:

  • etilometro non revisionato;
  • mancata taratura;
  • errori procedurali;
  • mancata informazione del diritto all’assistenza del difensore;
  • irregolarità nell’esecuzione del test.

Ogni verbale deve essere analizzato con attenzione.


Il Diritto all’Avvocato Prima dell’Alcoltest

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte sottolineato l’importanza del rispetto delle garanzie difensive.

In alcune situazioni l’automobilista deve essere informato della facoltà di farsi assistere da un difensore.

L’omissione può determinare importanti conseguenze processuali.


È Possibile Evitare il Processo?

Molto spesso sì.

Le strategie difensive possono includere:

  • verifica della validità degli accertamenti;
  • richiesta di lavori di pubblica utilità;
  • messa alla prova;
  • patteggiamento;
  • opposizione agli atti amministrativi.

Ogni situazione deve essere valutata singolarmente.


Lavori di Pubblica Utilità

Uno degli strumenti più efficaci è rappresentato dai lavori di pubblica utilità.

I vantaggi possono essere notevoli:

  • estinzione del reato;
  • riduzione della sospensione della patente;
  • eliminazione delle conseguenze penali.

Si tratta di una soluzione che richiede un’attenta gestione legale.


Rifiuto dell’Alcoltest: Conviene?

Molti automobilisti pensano che rifiutare il test possa essere una strategia utile.

Si tratta di un errore.

Il rifiuto dell’alcoltest comporta conseguenze molto pesanti e viene equiparato alle ipotesi più gravi previste dall’art. 186 del Codice della Strada.

Prima di assumere qualsiasi iniziativa è fondamentale consultare immediatamente un avvocato penalista.


Perché Rivolgersi Subito all’Avvocato Sergio Armaroli?

Nei procedimenti per guida in stato di ebbrezza il tempo è fondamentale.

Intervenire subito consente di:

  • analizzare il verbale;
  • verificare la regolarità dell’alcoltest;
  • esaminare la taratura dell’etilometro;
  • valutare la legittimità del ritiro della patente;
  • individuare eventuali nullità;
  • predisporre la migliore strategia difensiva.

L’Avvocato Sergio Armaroli assiste persone denunciate per:

  • guida sotto l’influenza dell’alcol;
  • guida in stato di ebbrezza;
  • rifiuto dell’alcoltest;
  • lesioni stradali;
  • omicidio stradale;
  • revoca patente;
  • sospensione patente.

Avvocato per Guida in Stato di Ebbrezza a Bologna, Modena, Ravenna, Ferrara, Parma e Vicenza

Lo studio presta assistenza in procedimenti riguardanti:

  • Bologna;
  • Modena;
  • Ferrara;
  • Ravenna;
  • Rimini;
  • Forlì;
  • Cesena;
  • Parma;
  • Reggio Emilia;
  • Vicenza;
  • Verona;
  • Padova;
  • Venezia.

Ogni caso viene seguito personalmente con particolare attenzione alle conseguenze sulla vita lavorativa e familiare dell’assistito.


Cosa Fare Subito Dopo la Contestazione?

Se sei stato fermato per guida sotto l’influenza dell’alcol:

  1. Conserva tutti i verbali.
  2. Non rilasciare dichiarazioni senza assistenza legale.
  3. Verifica il valore dell’alcoltest.
  4. Contatta immediatamente un avvocato.
  5. Richiedi una valutazione urgente della tua posizione.

Contatta Subito l’Avvocato Sergio Armaroli

Se hai ricevuto una denuncia per guida sotto l’influenza dell’alcol, se ti è stata sospesa la patente o se rischi un procedimento penale, non aspettare.

Una difesa tempestiva può fare la differenza tra una semplice sanzione e conseguenze molto più gravi.

Avv. Sergio Armaroli
📍 Bologna – Via Solferino 30

051 6447838

Consulenza immediata per:

  • guida in stato di ebbrezza;
  • sospensione patente;
  • revoca patente;
  • rifiuto alcoltest;
  • lesioni stradali;
  • omicidio stradale;
  • difesa penale urgente.

Guida Sotto l’Influenza dell’Alcol a Bologna, Budrio, Molinella, Castenaso, Monzuno, Monghidoro e Vergato

Patente Ritirata? Denuncia per Alcoltest Positivo? Cosa Fare Subito

Avvocato Sergio Armaroli – Difesa Penale per Guida in Stato di Ebbrezza

Se sei stato fermato dai Carabinieri, dalla Polizia Stradale o dalla Polizia Locale a Bologna, Budrio, Molinella, Castenaso, Monzuno, Monghidoro o Vergato e ti è stato contestato il reato di guida sotto l’influenza dell’alcol, è fondamentale intervenire immediatamente.

Molti automobilisti scoprono troppo tardi che una contestazione per guida in stato di ebbrezza può provocare conseguenze gravissime:

  • sospensione della patente;
  • revoca della patente;
  • denuncia penale;
  • processo penale;
  • sequestro del veicolo;
  • perdita del lavoro;
  • aumento dei costi assicurativi;
  • problemi per il rinnovo della patente.

L’Avvocato Sergio Armaroli, con studio a Bologna, assiste conducenti coinvolti in procedimenti per guida in stato di ebbrezza davanti al Tribunale di Bologna e ai Giudici di Pace competenti per tutto il territorio della Città Metropolitana.


Guida in Stato di Ebbrezza: Quando Scatta il Reato?

L’art. 186 del Codice della Strada distingue diverse situazioni.

La contestazione può nascere a seguito di:

  • controllo stradale;
  • posto di blocco;
  • incidente stradale;
  • sinistro con feriti;
  • accertamenti ospedalieri.

Spesso i controlli avvengono durante:

  • fine settimana;
  • eventi e sagre locali;
  • feste patronali;
  • controlli notturni.

Nelle zone di Budrio, Molinella, Castenaso, Monzuno, Monghidoro e Vergato sono frequenti i controlli lungo le principali arterie stradali che collegano l’Appennino e la pianura a Bologna.


Guida in Stato di Ebbrezza a Bologna: Conseguenze Immediate

Molti automobilisti pensano che il problema sia soltanto la multa.

In realtà le conseguenze possono essere molto più pesanti.

In caso di accertamento positivo possono verificarsi:

Ritiro immediato della patente

La patente viene ritirata dagli agenti e trasmessa alla Prefettura.

Procedimento davanti al Prefetto

Il Prefetto può disporre una sospensione provvisoria della patente.

Procedimento Penale

Nei casi più gravi viene aperto un procedimento penale presso il Tribunale competente.

Revisione della Patente

Può essere richiesta una nuova visita presso la Commissione Medica Locale.


Patente Ritirata a Budrio: Cosa Fare?

Se la patente è stata ritirata a Budrio non bisogna perdere tempo.

Occorre immediatamente:

  • analizzare il verbale;
  • verificare il risultato dell’etilometro;
  • controllare la regolarità della procedura;
  • verificare eventuali nullità.

Molte contestazioni apparentemente inevitabili possono essere ridimensionate o addirittura annullate.


Patente Ritirata a Molinella per Alcoltest Positivo

Chi lavora quotidianamente utilizzando l’automobile rischia conseguenze devastanti.

Pensiamo a:

  • rappresentanti;
  • artigiani;
  • autotrasportatori;
  • professionisti;
  • imprenditori.

Una sospensione della patente può compromettere l’intera attività lavorativa.

Per questo motivo è fondamentale predisporre subito una strategia difensiva.


Guida in Stato di Ebbrezza a Castenaso: Attenzione alle Conseguenze Penali

Quando il tasso alcolemico supera determinate soglie non si tratta più soltanto di una violazione amministrativa.

Può configurarsi un vero e proprio reato.

Le conseguenze possono comprendere:

  • iscrizione nel registro degli indagati;
  • avviso di conclusione indagini;
  • citazione a giudizio;
  • processo penale.

Un’assistenza legale immediata può fare una differenza decisiva.


Alcoltest a Monzuno e Monghidoro: L’Accertamento è Sempre Valido?

No.

Molti automobilisti non sanno che l’alcoltest deve rispettare regole tecniche rigorose.

Occorre verificare:

  • taratura dell’etilometro;
  • omologazione dello strumento;
  • corretto utilizzo;
  • tempi tra le misurazioni;
  • verbalizzazioni;
  • avviso della facoltà di nominare un difensore.

Errori procedurali possono incidere in modo significativo sulla validità dell’accertamento.


Guida Sotto l’Influenza dell’Alcol a Vergato e nell’Appennino Bolognese

Nell’Appennino bolognese molti controlli vengono effettuati lungo:

  • SS 64 Porrettana;
  • Fondovalle Savena;
  • Strade Provinciali di collegamento;
  • arterie verso Bologna.

Le contestazioni riguardano spesso conducenti che rientrano da:

  • cene;
  • eventi;
  • feste;
  • locali serali.

Anche in questi casi esistono possibili difese tecniche che devono essere valutate da un avvocato esperto.


Incidente Stradale e Alcol: Situazione Molto Più Grave

Quando la guida sotto l’influenza dell’alcol provoca un incidente la situazione cambia radicalmente.

Possono infatti essere contestati:

  • lesioni stradali;
  • lesioni gravi;
  • lesioni gravissime;
  • omicidio stradale.

In tali ipotesi la difesa deve essere predisposta fin dalle prime ore.


Omicidio Stradale e Guida in Stato di Ebbrezza

Nei casi più drammatici il conducente rischia accuse estremamente gravi.

L’omicidio stradale rappresenta uno dei reati più severamente sanzionati nel nostro ordinamento.

La tempestività dell’intervento difensivo è spesso determinante.


È Possibile Evitare la Condanna?

Ogni caso deve essere analizzato singolarmente.

Spesso è possibile valutare:

  • lavori di pubblica utilità;
  • patteggiamento;
  • messa alla prova;
  • strategie difensive tecniche;
  • contestazione dell’accertamento.

L’obiettivo è sempre quello di ridurre al minimo le conseguenze personali, professionali e patrimoniali.


Lavori di Pubblica Utilità: Un’Opportunità Importante

In molte situazioni i lavori di pubblica utilità consentono di ottenere:

  • estinzione del reato;
  • riduzione della sospensione della patente;
  • eliminazione di effetti particolarmente gravosi.

Per questo motivo è essenziale valutare tempestivamente tale possibilità.


Perché Rivolgersi all’Avvocato Sergio Armaroli?

L’Avvocato Sergio Armaroli assiste persone accusate di:

  • guida in stato di ebbrezza;
  • guida sotto l’influenza dell’alcol;
  • rifiuto dell’alcoltest;
  • lesioni stradali;
  • omicidio stradale;
  • revoca patente;
  • sospensione patente;
  • sequestro del veicolo.

L’assistenza viene prestata per procedimenti pendenti a:

  • Bologna;
  • Budrio;
  • Molinella;
  • Castenaso;
  • Monzuno;
  • Monghidoro;
  • Vergato;
  • San Lazzaro di Savena;
  • Pianoro;
  • Loiano;
  • Ozzano dell’Emilia;
  • Imola;
  • Casalecchio di Reno;
  • Zola Predosa;
  • Sasso Marconi.

Cosa Fare Immediatamente Dopo il Controllo?

Se hai ricevuto una contestazione per guida sotto l’influenza dell’alcol:

1. Conserva tutta la documentazione

Verbali, notifiche e atti devono essere esaminati con attenzione.

2. Non aspettare settimane

Le prime fasi del procedimento sono spesso decisive.

3. Richiedi una valutazione immediata

Ogni dettaglio può risultare determinante.

4. Verifica la regolarità dell’alcoltest

Molte contestazioni presentano criticità tecniche.

5. Affidati ad un avvocato esperto

Una difesa tempestiva può cambiare radicalmente l’esito del procedimento.


Avvocato Guida in Stato di Ebbrezza Bologna – Contatta Subito lo Studio

Hai subito il ritiro della patente a Bologna?

Sei stato denunciato a Budrio, Molinella o Castenaso?

Hai avuto un problema con un alcoltest a Monzuno, Monghidoro o Vergato?

Non affrontare da solo il procedimento.

Avv. Sergio Armaroli

Esperto in difesa per guida in stato di ebbrezza e reati stradali

📍 Bologna – Via Solferino 30

☎️ 051 6447838

Consulenza urgente per:

  • patente ritirata;
  • sospensione patente;
  • revoca patente;
  • guida sotto l’influenza dell’alcol;
  • rifiuto dell’alcoltest;
  • incidente stradale con feriti;
  • lesioni stradali;
  • omicidio stradale.

o o Vergato? Contatta l’Avvocato Sergio Armaroli per assistenza immediata e difesa penale specializzata.

CATEGORIE PARTICOLARI

SOGGETTI  che non possono in alcun modo mettersi alla guida di un veicolo dopo avere bevuto sostanze alcoliche (art. 186 bis del Codice della Strada):

soggetti infraventunenni;

soggetti che abbiano conseguito la patente di guida B da meno di tre anni;

soggetti che effettuano “attività di trasporto di cose “, come gli autotrasportatori e assimilati;

conducenti di autoveicoli con massa a pieno carico maggiore di 3,5 tonnellate oppure di “treno“ (autocarro con rimorchio) con massa complessiva maggiore di 3,5 tonnellate, oppure di autoarticolati, autosnodati autobus o altri mezzi adibiti al trasporto di persone con oltre otto posti disponibili.

Per queste categorie di conducenti la guida con tasso alcolemico da 0 g/i a 0,50 g/l costituisce illecito amministrativo con sanzione amministrativa da € 168 a € 673,00.

Per quanto riguarda i tassi alcolemici superiori a 0,50 g/l, le sanzioni previste per le ipotesi sono aumentate di un terzo (nel caso di tasso alcolemico da 0,51 a 0,80 – art. 186 comma 2 lett. a del Codice della Strada) e da un terzo alla metà (nell’ipotesi di tasso alcolemico da 0,81 e oltre – art. 186 comma 2 lett. b e c del Codice della Strada).

 

 Tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l) TASSO ALCOLEMICO TRA 0,51 g/l e 0,80 g/l (art. 186 comma 2 lett. a del Codice della Strada) – ILLECITO AMMINISTRATIVO

Questa situazione non costituisce reato e le sanzioni sono esclusivamente di natura amministrativa:

sanzione amministrativa da € 531 a € 2.125;

sospensione della patente da 3 a 6 mesi;

decurtazione di 10 punti della patente.

TASSO ALCOLEMICO DA 0,81 g/l e oltre (art. 186 comma 2 lett. b e c del Codice della Strada) – REATO PENALE + ILLECITO AMMINISTRATIVO

Due sono le ipotesi costituenti reato e si differenziano tra loro per i tassi alcolemici di riferimento con conseguente differenziazione del trattamento sanzionatorio.
– TASSO ALCOLEMICO DA 0,81 g/l a 1,50 g/l (art. 186 comma 2 lett. b del Codice della Strada)

 

  1. B) Tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)

Si applica, invece, l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora si accerti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).L’art. 186 del codice della strada prevede, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

 

ammenda da € 800 a € 3.200;

arresto fino a 6 mesi;

sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno;

decurtazione di 10 punti dalla patente (sanzione amministrativa).

– TASSO ALCOLEMICO DA 1,51 g/l e oltre (art. 186 comma 2 lett. c del Codice della Strada) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

ammenda da € 1.500 a € 6.000;

arresto da 6 mesi a 1 anno;

sospensione della patente da 1 a 2 anni;

sequestro del veicolo;

confisca del veicolo, se di proprietà del conducente, disposta con il provvedimento di condanna (decreto penale di condanna o sentenza);

nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà del conducente non vi sarà confisca dello stesso, ma il raddoppio del periodo di sospensione della patente di guida per il conducente;

decurtazione di 10 punti dalla patente (sanzione amministrativa).

CATEGORIE PARTICOLARI

Esistono categorie di soggetti che non possono in alcun modo mettersi alla guida di un veicolo dopo avere bevuto sostanze alcoliche (art. 186 bis del Codice della Strada):

soggetti infraventunenni;

soggetti che abbiano conseguito la patente di guida B da meno di tre anni;

soggetti che effettuano “attività di trasporto di cose “, come gli autotrasportatori e assimilati;

conducenti di autoveicoli con massa a pieno carico maggiore di 3,5 tonnellate oppure di “treno“ (autocarro con rimorchio) con massa complessiva maggiore di 3,5 tonnellate, oppure di autoarticolati, autosnodati autobus o altri mezzi adibiti al trasporto di persone con oltre otto posti disponibili.

Per queste categorie di conducenti la guida con tasso alcolemico da 0 g/i a 0,50 g/l costituisce illecito amministrativo con sanzione amministrativa da € 168 a € 673,00.

Per quanto riguarda i tassi alcolemici superiori a 0,50 g/l, le sanzioni previste per le ipotesi sono aumentate di un terzo (nel caso di tasso alcolemico da 0,51 a 0,80 – art. 186 comma 2 lett. a del Codice della Strada) e da un terzo alla metà (nell’ipotesi di TASSO ALCOLEMICO TRA 0,51 g/l e 0,80 g/l (art. 186 comma 2 lett. a del Codice della Strada) – ILLECITO AMMINISTRATIVO

Questa situazione non costituisce reato e le sanzioni sono esclusivamente di natura amministrativa:

sanzione amministrativa da € 531 a € 2.125;

sospensione della patente da 3 a 6 mesi;

decurtazione di 10 punti della patente.

TASSO ALCOLEMICO DA 0,81 g/l e oltre (art. 186 comma 2 lett. b e c del Codice della Strada) – REATO PENALE + ILLECITO AMMINISTRATIVO

Due sono le ipotesi costituenti reato e si differenziano tra loro per i tassi alcolemici di riferimento con conseguente differenziazione del trattamento sanzionatorio.
– TASSO ALCOLEMICO DA 0,81 g/l a 1,50 g/l (art. 186 comma 2 lett. b del Codice della Strada)

ammenda da € 800 a € 3.200;

arresto fino a 6 mesi;

sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno;

decurtazione di 10 punti dalla patente (sanzione amministrativa).

– TASSO ALCOLEMICO DA 1,51 g/l e oltre (art. 186 comma 2 lett. c del Codice della Strada)

ammenda da € 1.500 a € 6.000;

arresto da 6 mesi a 1 anno;

sospensione della patente da 1 a 2 anni;

sequestro del veicolo;

confisca del veicolo, se di proprietà del conducente, disposta con il provvedimento di condanna (decreto penale di condanna o sentenza);

nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà del conducente non vi sarà confisca dello stesso, ma il raddoppio del periodo di sospensione della patente di guida per il conducente;

decurtazione di 10 punti dalla patente (sanzione amministrativa).

 

 

 

RIFIUTO A SOTTOPORSI AL TEST ALCOLIMETRICO

 

 

 

Alcuni sbagliando di grosso si rifiutano di   sottoporsi all’etilometro, pensando che il mancato accertamento del tasso alcolemico sia vantaggioso.

 

Infatti, ai sensi dell’art. 186 comma 8 del Codice della Strada al rifiuto a sottoporsi al test alcolimetro si applicano le stesse sanzioni previste per il caso più grave della guida in stato di ebbrezza (da 1,51 g/l ed oltre).

In sostanza, il rifiuto a sottoporsi all’accertamento alcolimetro è equiparato alla guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 comma 2 lett. c. del Codice della Strada.

Pertanto, anche nel caso in cui il conducente di un veicolo si opponga all’accertamento del tasso alcolemico sono previste le seguenti sanzioni:

ammenda da € 1.500 a € 6.000;

arresto da 6 mesi a 1 anno;

sospensione della patente da 1 a 2 anni;

sequestro del veicolo;

confisca del veicolo se di proprietà del conducente disposta con il provvedimento di condanna (decreto penale di condanna o sentenza);

nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà del conducente non vi sarà confisca dello stesso, ma il raddoppio del periodo di sospensione della patente di guida;

decurtazione di 10 punti dalla patente (sanzione amministrativa).

E’ chiaro, quindi, che non sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico è solo controproducente, perché il test alcolimetrico potrebbe indicare un tasso alcolemico ben inferiore ad 1,50 g/l o addirittura una soglia per cui non è prevista alcuna sanzione penale.

 

tasso alcolemico da 0,81 e oltre – art. 186 comma 2 lett. b e c del Codice della Strada).

 

guida in stato di ebbrezza incidente con feriti

 

guida in stato di ebbrezza incidente con feriti assicurazione

 

guida in stato di ebbrezza aggravante incidente stradale

 

guida in stato di ebbrezza prima volta

 

guida in stato di ebbrezza con incidente e lavori socialmente utili

 

dopo quanto arriva la multa per guida in stato di ebbrezza

 

incidente in stato di ebbrezza con ragione

guida in stato di ebbrezza come difendersi
guida in stato di ebbrezza come riavere la patente
come fare ricorso per guida in stato di ebbrezza
guida in stato di ebbrezza come evitare la confisca
guida in stato di ebbrezza come comportarsi
come riavere la patente ritirata per guida in stato di ebrezza
come riavere la patente sospesa per guida in stato di ebbrezza
guida in stato di ebbrezza quando è reato
guida in stato di ebbrezza da quando è reato
 
1. Con sentenza dell’11/10/2013, la Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza con la quale, in data 16/5/2012, il Tribunale di Macerata aveva condannato C.E. alla pena (sospesa) di mesi 3 di arresto ed Euro 2.000 di ammenda, avendolo ritenuto responsabile del reato p. e p. dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e comma 2 sexies a lui ascritto per essere stato colto alla guida dell’autovettura Mercedes tg. (OMISSIS) in stato di ebbrezza (alcolemia g/l 1,63 alla prima prova e g/l 1,44 alla seconda) derivante dall’assunzione di bevande alcoliche, con l’aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno; fatto accertato in (OMISSIS), alle ore 4,41 circa.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo del proprio difensore, sulla base di quattro motivi.
 
Giusta quanto dedotto dal ricorrente, la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54 risulta espressamente richiesta dalla difesa dell’imputato nelle conclusioni rassegnate nel giudizio d’appello.
Sul punto la Corte territoriale ha omesso di pronunciare, di fatto dunque denegando il richiesto beneficio senza alcuna motivazione.
Giova peraltro evidenziare, in punto di diritto, che alla richiesta non osta il fatto che l’applicabilità di tale sanzione sostitutiva sia prevista da una norma (art. 186 C.d.S., comma 9 bis, aggiunto dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 1, lett. d) introdotta successivamente alla commissione del fatto.
Come questa Corte ha, infatti, più volte avuto modo di precisare, l’applicazione del lavoro di pubblica utilità – anche per gli ulteriori effetti che derivano in caso di esito positivo del suo svolgimento – può risolversi in una disposizione di favore per il reo e, in quanto tale, ben può quindi trovare applicazione, ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 4, anche in relazione a fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina, ove non definiti con sentenza irrevocabile (v. e pluribus Sez. 4, n. 11198 del 17/01/2012, Ghibaudo, Rv. 252170).
Con riferimento all’ipotesi de qua, peraltro (che è quella – giova rimarcare – di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) il contenuto più favorevole della citata disposizione può senza riserve apprezzarsi con riferimento al trattamento sanzionatorio nel suo complesso considerato, non risultando modificata in peius (come invece avvenuto per l’ipotesi di cui alla lettera c) la forbice edittale per essa prevista al momento del fatto (ammenda da Euro 800 a Euro 3.200 e arresto fino a sei mesi: art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) come sostituito dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125) all’interno della quale è stata determinata dal giudice di merito la pena in concreto applicata.
Di guisa che, anche sotto tale profilo, nulla ostava all’esame della richiesta applicazione della sanzione sostitutiva seppur parametrata alla pena detentiva e pecuniaria inflitta con riferimento alla previgente disciplina, essendo questa – ripetesi – per il reato de quo rimasta immutata a seguito della citata novella di cui alla L. n. 120 del 2010 che, per esso, ha realizzato dunque solo un mutamento unidirezionale in melius attraverso, per l’appunto, l’introduzione di del detto beneficio.
L’omessa pronuncia sul punto da parte della Corte territoriale deve dunque condurre, ai sensi dell’art. 623 c.p.p., all’annullamento in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio – essendo quella a quo Corte d’appello monosezionale – alla Corte d’appello di Perugia, ai sensi dell’art. 623 c.p.p., comma 1, lett. c).
INCIDENTE MORTALE, INCIDENTE GRAVE LESIONE, INCIDENTE GRAVI FERITI BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA RIMINI 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 12 novembre – 1 dicembre 2014, n. 50053
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente –
Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.E., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3221/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del 11/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LUIGI RIELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza dell’11/10/2013, la Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza con la quale, in data 16/5/2012, il Tribunale di Macerata aveva condannato C.E. alla pena (sospesa) di mesi 3 di arresto ed Euro 2.000 di ammenda, avendolo ritenuto responsabile del reato p. e p. dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e comma 2 sexies a lui ascritto per essere stato colto alla guida dell’autovettura Mercedes tg. (OMISSIS) in stato di ebbrezza (alcolemia g/l 1,63 alla prima prova e g/l 1,44 alla seconda) derivante dall’assunzione di bevande alcoliche, con l’aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno; fatto accertato in (OMISSIS), alle ore 4,41 circa.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo del proprio difensore, sulla base di quattro motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge, per non avere la Corte di merito tenuto conto della richiesta di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria, con la sanzione del lavoro di pubblica utilità ex D.Lgs. 28 ottobre 2000, n. 274, art. 54.
Rileva che tale sanzione sostitutiva era stata ritualmente richiesta dal difensore nelle sue conclusioni, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, ma che su di essa la Corte non si è pronunciata, tra l’altro riportando erroneamente in sentenza le conclusioni di altro procedimento.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in quanto fondata sulla testimonianza del brigadiere S.A., il quale, richiesto dalla difesa, in sede di controesame, se all’accertamento aveva presenziato un avvocato chiamato dall’imputato, aveva risposto di no, affermando che il C., sebbene ritualmente informato della facoltà di farsi assistere da un difensore, vi aveva espressamente rinunciato.
Sul punto la testimonianza però, secondo il ricorrente, si era rivelata contraddittoria e carente, atteso che, rispondendo ad altra domanda della difesa, il teste aveva poi affermato che il mezzo era stato affidato a tale G.G.M., che altri non era che il difensore dell’imputato.
Osserva che l’argomento speso in sentenza al fine di riconoscere attendibilità al teste, secondo cui la consegna dell’autovettura sarebbe avvenuta alle ore 5,00, a distanza dunque di venti minuti dal fermo, è infondato, dal momento che il difensore era in realtà intervenuto pochi minuti dopo la chiamata.
Ciò posto, si duole del fatto che gli agenti non avevano atteso l’intervento del difensore ma avevano proceduto ugualmente all’accertamento, nonostante la specifica richiesta di assistenza da parte dell’indagato.
2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’eccezione di inutilizzabilità dei referti dell’alcoltest.
Ribadita la tesi secondo cui, non appena fermato, egli chiamò immediatamente il proprio difensore, residente a pochi chilometri dal luogo dell’accertamento, ottenendo da quest’ultimo assicurazione che sarebbe arrivato in pochi minuti, lamenta che i carabinieri procedettero ugualmente all’alcoltest, falsamente indicando nel verbale che il soggetto controllato aveva rifiutato l’assistenza di un difensore.
Reitera, pertanto, l’eccezione di invalidità dell’alcoltest, in quanto accertamento irripetibile eseguito senza attendere l’arrivo del difensore, assicurato in pochi minuti, nonostante fosse stata espressa da parte dell’indagato la volontà di avvalersi della sua assistenza.
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Lamenta che sul punto la Corte d’appello ha omesso di motivare adeguatamente il diniego delle richieste attenuanti, facendo riferimento alla gravità dei fatti senza però descriverli nemmeno sommariamente.
Motivi della decisione
3. Sono infondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, congiuntamente esaminabili e di rilievo preliminare.
Al riguardo è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l’accertamento strumentale di tale stato (mediante il c.d. alcoltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto ad essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia (Sez. 4, n. 7967 del 06/12/2013, dep. 2014, Zanutto, Rv. 258614; Sez. 4, n. 18654 del 21/3/2013, Carapella, non mass.; Sez. 4, n. 27736 del 08/05/2007, Nania, Rv. 236933).
Per vero, l’art. 356 c.p.p., prevede soltanto la facoltà del difensore di assistere alla perquisizione e agli accertamenti urgenti ed all’eventuale sequestro, “senza diritto di essere preventivamente avvisato”. E l’art. 114 disp. att. c.p.p., a sua volta, impone alla Polizia giudiziaria, nel procedere al compimento degli atti indicati nell’art. 356 c.p.p., soltanto l’obbligo di avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non pone alcun obbligo di avviso per il difensore, nè l’obbligo di nominare un difensore d’ufficio nel caso l’indagato non intenda farsi assistere da chicchessia. Non costituisce, pertanto, violazione dei diritti di difesa dell’indagato, nè il mancato avviso al difensore, nè l’aver proceduto da parte della Polizia giudiziaria senza attendere l’arrivo del difensore, anche qualora questi abbia comunque avuto notizia dell’imminente perquisizione e intenda parteciparvi (v. Sez. 6, n. 11908 del 23/10/1992, Torcaso, Rv. 192917).
Pacifico essendo che nell’occasione il difensore non fosse presente al momento del fermo e dell’accertamento, le doglianze relative alla verbalizzazione (asseritamente non veritiera) del rifiuto del soggetto sottoposto ad accertamento di avvalersi della facoltà di farsi assistere da un difensore – doglianze peraltro, sul piano processuale, non suffragate da univoche e obiettive emergenze processuali, idonee ad imporsi sulla diversa ricostruzione accolta dai giudici di merito – si rivelano, comunque, del tutto ininfluenti, atteso che, quand’anche, come sostenuto dal ricorrente, non vi fosse stata detta rinuncia ma anzi l’indagato avesse espresso la volontà di farsi assistere dal difensore e lo avesse pure chiamato, non vi era comunque alcun obbligo da parte degli agenti accertatori di attendere l’arrivo del difensore, indipendentemente dalle assicurazioni verbali di un suo pronto arrivo, ciò come noto spiegandosi in relazione delle esigenze di tempestiva esecuzione dell’accertamento mediante alcoltest, onde assicurarne l’efficacia.
Nel caso di specie non è contestato, ma è anzi implicitamente ammesso, che l’avvertimento detto (circa la facoltà di farsi assistere da un difensore) sia stato ritualmente dato all’imputato dagli agenti accertatori: il che soddisfa pienamente ed esaurisce gli obblighi loro imposti dalle citate norme, nei sensi e limiti predetti.
Per il resto, le contestazioni mosse in ordine alla attendibilità della verbalizzazione, oltre a non essere, come detto, in sè suffragate da oggettive e univoche evidenze, si appalesano comunque inidonee a porre nel dubbio il fondamento dell’affermazione di penale responsabilità, poggiando questa esclusivamente sul dato oggettivo e in sè non contestato rappresentato dagli esiti dell’alcoltest.
4. E’ altresì infondata la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche (quarto motivo).
Occorre al riguardo rammentare che la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che “ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso” (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).
Ciò posto è da escludersi che, nel caso in esame, il diniego delle attenuanti generiche siano frutto di arbitrio o di illogico ragionamento o che, comunque, si espongano a censura di vizio di motivazione, avendo il giudice a quo sia pure sinteticamente ma specificamente motivato sul punto, facendo peraltro riferimento non solo alla gravità del fatto – valutazione la cui giustificazione, genericamente disconosciuta dal ricorrente, può certamente trarsi dalla stessa descrizione contenuta in imputazione e nella parte narrativa della sentenza impugnata – ma anche al comportamento susseguente dell’imputato e, segnatamente, alla proposizione di una opposizione a decreto penale di condanna fondata su “motivi, poi riproposti con l’atto d’appello, di nessuna consistenza” e, ancora, alla insussistenza di alcun altro “elemento di giudizio positivamente valutabile a tale scopo”.
5. E’ invece fondato il primo motivo di ricorso.
Giusta quanto dedotto dal ricorrente, la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54 risulta espressamente richiesta dalla difesa dell’imputato nelle conclusioni rassegnate nel giudizio d’appello.
Sul punto la Corte territoriale ha omesso di pronunciare, di fatto dunque denegando il richiesto beneficio senza alcuna motivazione.
Giova peraltro evidenziare, in punto di diritto, che alla richiesta non osta il fatto che l’applicabilità di tale sanzione sostitutiva sia prevista da una norma (art. 186 C.d.S., comma 9 bis, aggiunto dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 1, lett. d) introdotta successivamente alla commissione del fatto.
Come questa Corte ha, infatti, più volte avuto modo di precisare, l’applicazione del lavoro di pubblica utilità – anche per gli ulteriori effetti che derivano in caso di esito positivo del suo svolgimento – può risolversi in una disposizione di favore per il reo e, in quanto tale, ben può quindi trovare applicazione, ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 4, anche in relazione a fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina, ove non definiti con sentenza irrevocabile (v. e pluribus Sez. 4, n. 11198 del 17/01/2012, Ghibaudo, Rv. 252170).
Con riferimento all’ipotesi de qua, peraltro (che è quella – giova rimarcare – di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) il contenuto più favorevole della citata disposizione può senza riserve apprezzarsi con riferimento al trattamento sanzionatorio nel suo complesso considerato, non risultando modificata in peius (come invece avvenuto per l’ipotesi di cui alla lettera c) la forbice edittale per essa prevista al momento del fatto (ammenda da Euro 800 a Euro 3.200 e arresto fino a sei mesi: art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) come sostituito dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125) all’interno della quale è stata determinata dal giudice di merito la pena in concreto applicata.
Di guisa che, anche sotto tale profilo, nulla ostava all’esame della richiesta applicazione della sanzione sostitutiva seppur parametrata alla pena detentiva e pecuniaria inflitta con riferimento alla previgente disciplina, essendo questa – ripetesi – per il reato de quo rimasta immutata a seguito della citata novella di cui alla L. n. 120 del 2010 che, per esso, ha realizzato dunque solo un mutamento unidirezionale in melius attraverso, per l’appunto, l’introduzione di del detto beneficio.
L’omessa pronuncia sul punto da parte della Corte territoriale deve dunque condurre, ai sensi dell’art. 623 c.p.p., all’annullamento in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio – essendo quella a quo Corte d’appello monosezionale – alla Corte d’appello di Perugia, ai sensi dell’art. 623 c.p.p., comma 1, lett. c).
Il ricorso va invece rigettato nel resto; ne deriva la irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità, che va dichiarata ai sensi dell’art. 624 c.p.p.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente il lavoro di pubblica utilità e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d’appello di Perugia.
Rigetta nel resto il ricorso.
Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2014

 

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