Tribunale|Padova Risarcimento dei danni a seguito di un incidente stradale – Perdita di una persona cara
INCIDENTE MORTALE VERCELLI, INCIDENTE MORTALE RAVENNA RESPONSABILITA’ PER OMICIDIO COLPOSO
La contrapposizione fra danno morale destinato ad attenuarsi progressivamente attraverso il meccanismo dell’elaborazione del lutto e il danno da perdita del rapporto parentale, quale pregiudizio per la perdita definitiva e irreversibile della relazione affettiva deve ritenersi oramai superata alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del novembre 2008 (Cass. s.u., 11.11.08, 26972, 26973, 26974 e 26975), secondo cui “la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto – del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva – del danno non patrimoniale. Ne consegue che è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale (inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale)”. Il principio è stato ribadito da Cass. sez. un., 14.1.09, n. 557, secondo cui il c.d. danno esistenziale non costituisce un’autonoma categoria di danno e tutti i danni non patrimoniali devono essere ricondotti nell’ambito della previsione dell’art. 2059 c.c., ivi compreso il danno da perdita del rapporto parentale. Il giudice di merito nell’effettuare la quantificazione del danno deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall’offeso, della gravità dell’illecito e di tutti gli elementi della fattispecie concreta (cfr. Cass. sez. III, 14.7.2003, n. 11007) e può considerare anche la presumibile durata del tempo del pregiudizio provocato ai congiunti dalla perdita del rapporto parentale (Cass. sez. III, 11.2.09, n. 3357). Se è vero che i danneggiati hanno l’onere di allegare e provare il pregiudizio subito, entro determinati limiti assumono rilievo anche la comune esperienza e la prova per presunzioni. A fronte di richieste risarcitorie provenienti da stretti congiunti, il peculiare rapporto con la vittima, salvo prova contraria, incide sul quantum del risarcimento, fermo restando per il resto la liquidazione di un danno sulla base dell’id quod plerumque accidit, tanto è vero che è stata ritenuta meramente apparente una motivazione con cui il giudice aveva rigettato una domanda risarcitoria del prossimo congiunto iure proprio sulla base del solo rilievo del difetto di prova di particolari pregiudizi (v. Cass. sez. III, 24.8.07, n. 17977 e Cass. s.u., 11.1.08, n. 584). Le massime di esperienza consentono di utilizzare, come parametri, circostanze quali l’età del defunto e dei superstiti, il grado di parentela, la convivenza o meno con la persona deceduta, la composizione del nucleo familiare, le modalità di commissione dell’illecito.
Confrontando il caso in esame con altri della medesima gravità (morte di un prossimo congiunto), e quindi muovendo dal presupposto che si parla di persone che hanno perso il compagno di vita, un figlio, il padre o un fratello – tutte persone che hanno visto la loro vita irrimediabilmente segnata dal tragico incidente – occorre considerare:
– che il fatto illecito è di natura colposa e non dolosa. È vero che dopo il sinistro l’automobilista si allontanò illecitamente dal luogo del sinistro, ma poche ore più tardi si presentò spontaneamente presso la polizia stradale;
– che la persona deceduta era un adulto, con ancora una lunga speranza di vita (47 anni);
– che i componenti superstiti della famiglia sono relativamente numerosi. La sopravvivenza di più famigliari può rappresentare un sostegno psicologico;
CONCLUSIONE SENTENZA
camion, rimorchi, incidente
1 – in favore di AN.DE., la somma di Euro 139.182,00, con gli interessi al tasso legale dalla sentenza fino al saldo nonché con gli interessi sulla somma di Euro 220.000,00, come devalutata al 30 giugno 2007 e rivalutata annualmente sino al pagamento in data 3 maggio 2010 dell’acconto di Euro 75.000,00 nonché sulla somma residua, sempre rivalutata annualmente, sino alla sentenza;
2 – in favore di LU.MA., la somma di Euro 139.123,00, con gli interessi al tasso legale dalla sentenza lino al saldo nonché con gli interessi sulla somma di Euro 220.000,00, come devalutata al 30 giugno 2007 e rivalutata annualmente sino al pagamento in data 28 aprile 2010 dell’acconto di Euro 75.000,00 nonché sulla somma residua, sempre rivalutata annualmente, sino alla sentenza;
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3 – in favore di MA.CA., la somma di Euro 199.182,00, con gli interessi al tasso legale dalla sentenza fino al saldo nonché con gli interessi sulla somma di Euro 280.000,00, come devalutata al 30 giugno 2007 e rivalutata annualmente sino al pagamento in data 17 giugno 2010 dell’acconto di Euro 75.000,00 nonché sulla somma residua, sempre rivalutata annualmente, sino alla sentenza;
4 – in favore di MA.CA., in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore FE.DE., la somma di Euro 280.000,00 con gli interessi al tasso legale dalla sentenza fino al saldo nonché con gli interessi sulla predetta somma, come devalutata al 30 giugno 2007 e rivalutata annualmente sino alla sentenza;
5 – in favore di GI.DE., la somma di Euro 68.138,00, con gli interessi al tasso legale dalla sentenza fino al
saldo nonché con gli interessi sulla somma di Euro 80.000,00, come devalutata al 30 giugno 2007 e rivalutata annualmente sino al pagamento in data 28 aprile 2010 dell’acconto di Euro 11.000,00 nonché sulla somma residua, sempre rivalutata annualmente, sino alla sentenza;
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c) condanna LI. S.p.A. a pagare, a titolo d’indennizzo, in favore di MA.DE., la somma di Euro 54.119,00, con gli interessi al tasso legale dalla sentenza fino al saldo, nonché con gli interessi sulla somma di Euro 80.000,00, come devalutata al 30 giugno 2007 e rivalutata annualmente sino al pagamento in data 28.4.10 dell’acconto di Euro 24.000,00 nonché sulla somma residua, sempre rivalutata annualmente, sino alla sentenza;
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d) condanna in solido FR.CA. e LI. S.p.A. a pagare le spese processuali nei confronti di:
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AN.DE., LU.MA., GI.DE. e MA.CA. in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore FE.DE., liquidate nella somma di Euro 28.119,56, di cui Euro 1.119,65 per spese e il resto per compenso, oltre iva e cpa;
INCIDENTE MORTALE, INCIDENTE GRAVE LESIONE, INCIDENTE GRAVI FERITI BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA RIMINI
|Sezione 2|Civile|Sentenza|10 ottobre 2013| n. 2299
Risarcimento dei danni a seguito di un incidente stradale – Perdita di una persona cara – Sofferenza morale – Danno non autonomo – Aspetto rilevante da considerare nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale – Inammissibilità di una congiunta attribuzione del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale – Danno morale inteso quale sofferenza soggettiva – Danno rappresentante un aspetto del più generale danno non patrimoniale – Danno esistenziale – Danno non patrimoniale che deve essere ricondotto nell’ambito della previsione dell’art. 2059 c.c. – Giudice – Quantificazione del danno – Necessità di considerare le effettive sofferenze patite dall’offeso – Gravità dell’illecito – Diversi elementi della fattispecie concreta – Possibilità di considerare anche la presumibile durata del tempo del pregiudizio arrecato ai congiunti dalla perdita del rapporto parentale – Danneggiati – Onere di allegare e provare il pregiudizio subito – Rilievo anche della comune esperienza e della prova per presunzioni – Utilizzo come parametri di date circostanze – Età del defunto e dei superstiti – Grado di parentela – Sussistenza della convivenza con la persona deceduta – Composizione del nucleo familiare – Modalità di commissione dell’illecito – Fattispecie
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Gianluca Bordon ha pronunziato la presente
SENTENZA
nel procedimento di primo grado iscritto al n. 5983/09 R.G. promosso da
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S.p.A.
rappresentata e difesa, come da mandato a margine dell’atto di citazione dagli avv.ti Lu.Sp. del foro di Trieste e dall’avv. domicil. Sa.Br. del foro di Padova, con studio in Padova, via (…)
Attrice
contro
FR.CA.
rappresentato e difeso, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall’avv.to domicil. Ma.Mi. del foro di Venezia, con studio in Venezia – Mestre, via (…)
Convenuto
e
AN.DE., LU.MA., MA.CA., in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore FE.DE., e GI.DE.
rappresentati e difesi, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti domicil. St.Fr. e Sa.Pa., con studio in Montagnana, via (…)
Convenuti
e
MA.DE.
rappresentata e difesa come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall’avv.to domicil. An.Sc., con studio in Este, via (…)
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale – morte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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La compagnia LI. S.p.A. ha convenuto in giudizio Fr.Ca. e i famigliari della persona deceduta Ma.De. allegando:
– che il 30 giugno 2007, alle ore 1,15 circa, si era verificato un sinistro mortale in via delle Grazie di Padova in corrispondenza di un cantiere stradale. Il conducente FR.CA., alla guida del veicolo (…), tg. (…), assicurato con la compagnia attorea, aveva investito Ma.De., moviere, dipendente della So. S.r.l., intento a segnalare con bandiera la presenza dei lavori in corso;
– che, essendo le richieste danneggiati di gran lunga superiori rispetto alle offerte della compagnia, era necessario adire l’autorità giudiziaria per una corretta quantificazione delle loro pretese. La compagnia riteneva di poter offrire in base alle Tabelle usate nel foro di Padova, la somma di Euro 140.000,00 per i genitori; Euro 110.000,00 per la convivente; Euro 100.000,00 per il figlio minore; Euro 70.000 per il figlio maggiorenne non convivente; Euro 24.000,00 per fratelli/sorelle ed Euro 25.000 per il danno patrimoniale;
– che in ogni caso avrebbe dovuto essere rispettato il massimale di polizza.
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L’automobilista FR.CA. si è costituito in giudizio allegando che, mentre transitava per il cantiere, aperto per l’asfaltatura della sede stradale, aveva sorpassato un’altra autovettura che procedeva “alquanto lentamente”. Avrebbe forse potuto “inchiodare”, ma l’ipotesi di un probabile tamponamento aveva generato “l’istinto del sorpasso” e purtroppo aveva investito Ma.De., il quale, inaspettatamente, “sbucava nel buio come sbandieratore in una zona critica e discutibile”. Se era vero che Ca. procedeva a una velocità di 75 – 80 km/h., la responsabilità del sinistro non gli era interamente addebitabile (ma solo in misura non superiore all’80%) per la carente illuminazione del luogo e perché la posizione dello sbandieratore non era connotata da massima diligenza. Gli indumenti rifrangenti indossati dal moviere si erano rivelati del tutto inutili, in quanto la rifrazione delle luci era stata avvertita solo quando oramai era troppo tardi.
Ca. ha chiesto di essere manlevato dalla propria compagnia di assicurazione sia con riferimento alle somme riconosciute in favore dei parenti del defunto sia ex art. 1917, IV co. c.c. con riferimento alla spese di lite.
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AN.DE. e LU.MA. (genitori conviventi della persona deceduta), MA.CA. (convivente
more uxorio della persona deceduta) in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio minore FE.DE. (figlio convivente della persona deceduta) e GI.DE. (sorella convivente della persona deceduta) si sono costituiti chiedendo la condanna della compagnia e di FR.CA. al risarcimento dei danni. I prossimi congiunti hanno allegato:
– che il probabile intento della compagnia era stato quello di anticipare la citazione da parte degli eredi avanti il Tribunale di Milano, per scongiurare il rischio dell’utilizzo di tabelle risarcitone con valori più elevati. A distanza di due anni del sinistro non solo la compagnia non aver indicato la ragione per cui non aveva ancora risarcito il danno, ma in spregio agli obblighi su di essa incombenti non aveva spedito ancora alcuna somma e aveva “costretto” il proprio assicurato a patteggiare la pena in sede penale senza usufruire dell’attenuante speciale del risarcimento del danno;
– che, quanto alla meccanica del fatto, era “pacifica” la responsabilità di FR.CA.. L’automobilista aveva proceduto alla velocità di circa 82 km/h. in ora notturna, senza pubblica illuminazione in zona con limite di velocità permanente di 50 km/h., ridotta a 40 km/h. per la presenza del cantiere. Il moviere, munito di indumenti rifrangenti, si trovava al di fuori del limite sinistro della carreggiata sulla cuspide zebrata, tra Viale (…) e la bretella di Viale (…) e stava segnalando con una bandiera rossa la presenza del cantiere. Provavano lo svolgimento dei fatti la relazione di servizio della polizia stradale; la relazione ex art. 360 c.p.p. del consulente del pubblico ministero p.i. Gi.Pe., effettuata nell’ambito del procedimento penale n. 8296/07 RGNR a carico dell’automobilista per i reati di cui agli art. 589 c.p. e 189 C.d.S.; il verbale 30 giugno 2007 contenente la confessione dell’indagato e la sentenza penale di applicazione della pena;
– che, ai fini della quantificazione dei danni non patrimoniali, occorreva considerare che Ma.De. aveva solo 47 anni e ancora viveva con i genitori, la sorella, la convivente e il piccolo Aglio nato dalla loro unione nel 1998. La grave sofferenza patita dei familiari conviventi aveva assunto una dimensione ulteriormente amplificata per la riprovevole condotta del conducente che si era dato alla fuga omettendo il dovuto soccorso. Ai fini della prova del danno da perdita del rapporto parentale avrebbe potuto farsi ricorso a presunzioni. Occorreva tener conto del presumibile lasso di tempo in cui vi sarebbe stato il godimento del congiunto; dell’intensità del vincolo familiare; della situazione di convivenza; della consistenza più o meno ampia del nucleo familiare; delle abitudini di vita e dell’età della vittima. A genitori, compagna e figlio avrebbe dovuto riconoscersi un risarcimento per danno non patrimoniale di Euro 300.000,00 e alla sorella convivente di Euro 130.000,00;
– che, quanto al danno patrimoniale, la vittima era un lavoratore dipendente con reddito mensile di circa Euro 1.200,00. Per la convivente e il figlio il danno per reddito perso in seguito al decesso
violento avrebbe potuto stimarsi, considerando gli importi che Ma.De. poneva a disposizione della famiglia, in circa due terzi del suo reddito mensile. Era presumibile che la convivente avrebbe usufruito di un contributo economico fino al pensionamento della persona deceduta, mentre il figlio avrebbe avuto titolo al mantenimento fino al raggiungimento dell’indipendenza economica. Per la convivente era dunque stimabile un reddito perso di Euro 400,00 x 13 mensilità x 19 anni (fino al pensionamento), capitalizzato a oggi al tasso del 3,50% (Euro 164.558,84); per il figlio un reddito perso di Euro 400,00 x 13 mensilità x 15 anni (fino a compimento degli studi universitari), capitalizzato al tasso del 3,50% (Euro 129.914,88); – che alla compagna avrebbero dovuto rifondersi le spese funerarie pari Euro 3741,31.
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Con distinta comparsa di costituzione e risposta MA.DE. (sorella della persona deceduta) ha ripetuto la ricostruzione dei fatti già sostenuta dagli altri parenti e richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale va tenuto distinto dal danno morale soggettivo. Pur non sussistendo coabitazione, né, per motivi legati alla distanza, frequentazione quotidiana, con il fratello esisteva un rapporto profondo connotato da reciproco affetto, solidarietà e affidamento. Il legame si era, se possibile, rafforzato, a seguito di una grave patologia di MA.DE. scoperta nel 2002. Con la morte del congiunto, s’era riacutizzata
una sintomatologia di tipo ansioso depressivo (v. comparsa di costituzione, fg. 6: “quadro psicopatologico caratterizzato da un tono dell’umore lievemente riflesso e da una sintomatologia ansioso moderata (lutto difficile)”).
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Tra la compagnia di assicurazione e l’ulteriore originario convenuto FI.DE. (figlio maggiorenne non convivente della persona deceduta) è stato concluso un accordo transattivo nel corso della causa. A seguito di reciproche rinunce agli atti espressamente accettate, il giudizio fra FI.DE. e LI. S.p.A. è stato definito con una declaratoria di estinzione del processo.
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con ordinanza 23 marzo 2010, tenuto conto delle istanze ex art. 186 bis c.p.c.di FI.DE. e di MA.DE., dei gravi elementi di responsabilità a carico del conducente e dell’istanza di provvisionale presentata dagli altri familiari, è stato disposto il pagamento delle seguenti somme:
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De. Padre convivente Euro 75.000
L.Ma. Madre convivente Euro 75.000
M.T. Ca. convivente Euro 75.000
Fed. De. Figlio minore conv. Euro 75.000
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De. Sorella convivente Euro 11.000
Fil. De. Figlio maggior, non conv. Euro 70.000
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De. Sorella non conviv. Euro 24.000
In sede di precisazione delle conclusioni il difensore attoreo ha dato atto dei pagamenti eseguiti. Non ha fatto riferimento ad alcun pagamento in favore del figlio minore convivente FE.DE. e riferito di aver corrisposto a FI.DE. (oramai non più parte in causa) la somma di Euro 115.000,00.
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Con ordinanza 7.10.11 sono state rigettate le istanze di prova osservando che i capitoli dedotti dai danneggiati nella seconde memorie ex art. 183 c.p.c.vertevano su circostanze non contestate, generiche o comportanti valutazioni. Presa in considerazione la documentazione depositata e considerando che non erano state dedotte specifiche patologie di rilevanza psichiatrica strettamente legate al sinistro mortale, è stato escluso che sussistessero i presupposti per una consulenza tecnica d’ufficio volta alla ricostruzione della meccanica del sinistro o una consulenza medico – legale sui familiari della vittima.
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Si dispone di una ricostruzione del sinistro stradale eseguita nell’ambito di un accertamento tecnico irripetibile a cui Fr.Ca. e il suo difensore – ricevuti gli avvisi previsti dall’art. 360 c.p.p.– erano stati posti in condizione di partecipare. Dalla relazione del C.T. del P.M. per. ind. Gi.Pe. (doc. 1 att.) depositata nel procedimento penale conclusosi con la sentenza di applicazione pena del Tribunale di Padova 7.4.09, n. 264 risulta (le sottolineature sono dello scrivente):
“6.1 … l’evento è stato determinato dalle seguenti circostanze:
6.1.1 Il moviere, De.Ma., munito di regolamentari indumenti rifrangenti, si trovava al di fuori del limite Sn della carreggiata sulla cuspide zebrata, fra Viale (…) a la bretella da Viale (…).
6.1.2 L’autovettura, condotta da Ca.Fr., procedeva su via (…), diretta verso il casello di Padova Est, alla velocità di circa 82 km/h., in ora notturna, senza pubblica illuminazione, in zona con limite di velocità permanente di 50 km/h. (centro abitato di Padova), con riduzione della velocità a 40 km/h. per la presenza di un cantiere provvisorio.
6.1.3 Il conducente dell’autovettura ha percepito la situazione di pericolo circa 1,7 s prima dell’urto, quando si trovava a circa 37 m di distanza dal punto di collisione …
6.1.4 Se il conducente dell’autovettura fosse proceduto a 40 km/h. sarebbe stato in grado di fermarsi in circa 22 m., pertanto non avrebbe investito il pedone, che era in posizione regolare…
Per il consulente del P.M. la causa del sinistro: “deve essere attribuita al comportamento irregolare del conducente dell’autovettura, che procedeva alla velocità di circa 82 km/h., in ora notturna, senza pubblica illuminazione, in zona con limite di velocità permanente di 50 km/h. (centro abitato di Padova), con riduzione della velocità a 40 km/h., per la presenza di un cantiere provvisorio …non si ravvisano violazioni del C.d.S. da parte del pedone, De.Ma. …”.
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La responsabilità per il sinistro stradale va valutata tenendo presente che l’automobilista FR.CA. investì un pedone che sostava fuori dalla carreggiata. L’art. 2054, I co. c.c. stabilisce che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
9.1 FR.CA., non nega la propria responsabilità, ma indica come concause dell’evento a) la carenza d’illuminazione pubblica e b) la posizione della vittima. L’unica circostanza che potrebbe astrattamente rilevare è quella del concorso di colpa della vittima ex art. 1227, I co. c.c., secondo cui “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”. Nel presente processo è infatti irrilevante un ipotetico concorso di responsabilità a carico di terzi estranei non meglio individuati (datore di lavoro? ente proprietario della strada?) fondato sulla carenza d’illuminazione. Ca. risponderebbe ex art. 2055 c.c. in ogni caso per l’intero danno.
9.2 Un concorso di colpa della vittima va, a sua volta, sicuramente escluso. Ca., innanzitutto, svolge della considerazioni estremamente generiche (v. comparsa di costituzione e risposta, fg. 9: “posizione non del tutto idonea”) sul motivo per cui Ma.De. avrebbe contribuito a determinare il sinistro, mentre all’udienza 6.10.11 non ha insistito su alcuna richiesta istruttoria (v. verbale ud. 6.10.11 e ordinanza istruttoria 7.10.11) Dalla relazione del c.t. del P.M. p.i. Pe. – non contraddetta da alcuna diversa considerazione svolta da un consulente nominato dalla difesa Ca. – emerge che Ma.De. fosse posizionato fuori dalla sede strada e indossasse degli indumenti rifrangenti. Rilasciando delle spontanee dichiarazioni alla polizia giudiziaria il 30 giugno 2007 Ca. ammise che il moviere, poco prima dell’investimento, stesso segnalando la sua presenza e quella del cantiere con una bandiera. Se allora si considera che l’investimento è avvenuto in un’area considerata cantiere stradale ove gli automobilisti dovrebbero transitare con estrema prudenza, la velocità dell’automobilista doppia rispetto a quella consentita (40 km/h.) e l’azzardata manovra di sorpasso compiuta, non residuano dubbi sul fatto che nulla potrebbe essere rimproverato al moviere.
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Tutti i convenuti (genitori, convivente, figli e sorelle) rientrano tra i soggetti legittimati ad agire per il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio. La contrapposizione fra danno morale destinato ad attenuarsi progressivamente attraverso il meccanismo dell’elaborazione del lutto e il danno da perdita del rapporto parentale, quale pregiudizio per la perdita definitiva e irreversibile della relazione affettiva deve ritenersi oramai superata alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del novembre 2008 (Cass. s.u., 11.11.08, 26972, 26973, 26974 e 26975), secondo cui “la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto – del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva – del danno non patrimoniale. Ne consegue che è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale (inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale)”. Il principio è stato ribadito da Cass. sez. un., 14.1.09, n. 557, secondo cui il c.d. danno esistenziale non costituisce un’autonoma categoria di danno e tutti i danni non patrimoniali devono essere ricondotti nell’ambito della previsione dell’art. 2059 c.c., ivi compreso il danno da perdita del rapporto parentale. Il giudice di merito nell’effettuare la quantificazione del danno deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall’offeso, della gravità dell’illecito e di tutti gli elementi della fattispecie concreta (cfr. Cass. sez. III, 14.7.2003, n. 11007) e può considerare anche la presumibile durata del tempo del pregiudizio provocato ai congiunti dalla perdita del rapporto parentale (Cass. sez. III, 11.2.09, n. 3357). Se è vero che i danneggiati hanno l’onere di allegare e provare il pregiudizio subito, entro determinati limiti assumono rilievo anche la comune esperienza e la prova per presunzioni. A fronte di richieste risarcitorie provenienti da stretti congiunti, il peculiare rapporto con la vittima, salvo prova contraria, incide sul quantum del risarcimento, fermo restando per il resto la liquidazione di un danno sulla base dell’id quod plerumque accidit, tanto è vero che è stata ritenuta meramente apparente una motivazione con cui il giudice aveva rigettato una domanda risarcitoria del prossimo congiunto iure proprio sulla base del solo rilievo del difetto di prova di particolari pregiudizi (v. Cass. sez. III, 24.8.07, n. 17977e Cass. s.u., 11.1.08, n. 584). Le massime di esperienza consentono di utilizzare, come parametri, circostanze quali l’età del defunto e dei superstiti, il grado di parentela, la convivenza o meno con la persona deceduta, la composizione del nucleo familiare, le modalità di commissione dell’illecito.
Confrontando il caso in esame con altri della medesima gravità (morte di un prossimo congiunto), e quindi muovendo dal presupposto che si parla di persone che hanno perso il compagno di vita, un figlio, il padre o un fratello – tutte persone che hanno visto la loro vita irrimediabilmente segnata dal tragico incidente – occorre considerare:
– che il fatto illecito è di natura colposa e non dolosa. È vero che dopo il sinistro l’automobilista si allontanò illecitamente dal luogo del sinistro, ma poche ore più tardi si presentò spontaneamente presso la polizia stradale;
– che la persona deceduta era un adulto, con ancora una lunga speranza di vita (47 anni);
– che i componenti superstiti della famiglia sono relativamente numerosi. La sopravvivenza di più famigliari può rappresentare un sostegno psicologico;
– che le persone più colpite sono la convivente, il figlio minore e i genitori. Per questi ultimi, peraltro, va tenuta presente l’età anagrafica avanzata. L’età del padre e della madre, nati nel 1925 e 1931, rileva al fine di valutare il presumibile periodo tempo durante saranno costretti a convivere con il dolore della perdita del figlio;
– che non è stato specificatamente contestato che fra Ma.Ca. e la vittima vi fosse una convivenza more uxorio. A differenza di quanto sembra sostenere la difesa della compagnia nella comparsa conclusionale, la Ca. non doveva pertanto fornire prove sul punto. Che la relazione fosse stabile e duratura può del resto evincersi indirettamente dal fatto che la coppia stesse crescendo un figlio di nove anni;
– che Fe.De. ha perso il padre all’età di nove anni. L’illecito lo ha costretto e lo costringerà a vivere tutta l’adolescenza senza la figura paterna;
– che se solo una delle sorelle (Gi.De.) conviveva con il fratello, l’altra (Ma.De.) appare aver avuto, anche per una fragilità connessa a un disturbo psichiatrico non collegato ai fatti di causa, una maggiore difficoltà nell’elaborazione del lutto (v. certificato 25.5.09 rilasciato dallo psichiatra dott. Ma.Ga. dell’azienda ospedaliera di Ferrara).
Nella quantificazione del danno – conformemente all’indirizzo seguito dalla sezione seconda civile del Tribunale di Padova – si applicano le Tabelle 2013 per la liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano. Dette tabelle non sono solo quelle in uso nell’Ufficio dal novembre 2009, ma anche quelle a cui recente giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto una “vocazione nazionale”, in quanto considerate come parametro di conformità della valutazione equitativa del danno agli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. sez. III, 7.6.11, n. 12408). Le tabelle servono come criterio orientativo e vengono utilizzate nella consapevolezza che il danno da lesione del rapporto parentale potrebbe essere liquidato anche non rispettando tali parametri in presenza di situazioni di fatto che si discostino in misura apprezzabile da quelle ordinarie (cfr. Cass. sez. III, 14/06/11 n. 12953).
Ciò posto, sulla base delle circostanziate sopra evidenziate, si ritiene equo liquidare in moneta attuale per:
Omissis
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I danni patrimoniali allegati sono astrattamente risarcibili. Non si ritiene tuttavia di poter procedere alla loro liquidazione per una non giustificabile carenza di prova in ordine al quantum, con conseguente impossibilità di procedere a una valutazione
10.1 Le spese funerarie non sono state documentate. La parte che ha sostenuto la spesa dovrebbe essere in grado di produrre la relativa fattura. Nel caso specifico Ma.Ca. si è limitata a indicare una somma di denaro, senza spiegare per quale motivo non sarebbe in grado di documentare l’esborso.
10.2 Non è in discussione che convivente e figlio minore possano aver subito una perdita patrimoniale in conseguenza del decesso del famigliare. Se la frazione del reddito che Ma.De. destinava alle esigenze dei famigliari non può che essere stimato in via presuntiva, sarebbe stato indispensabile che i danneggiati avessero documentato a) la natura del rapporto di lavoro per verificarne il grado di stabilità nel tempo; b) le ultime retribuzioni percepite dalla vittima. Alla carenza documentale non si può sopperire con un capitolo generico quale il n. 8 della memoria istruttoria 12 novembre 2010: “vero che De.Ma. corrispondeva alla famiglia mensilmente 2/3 dello stipendio percepito e cioè Euro 800,00 al mese”. Avrebbero dovuto provarsi documentalmente, o eventualmente per testi, i singoli fatti che possono condurre al giudizio conclusivo sul danno connesso alla perdita delle entrate patrimoniali.
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Alle parti danneggiate – fuorché al figlio minore Fe.De. (v. foglio allegato al verbale dell’udienza 16.5.13) – sono stati corrisposti degli acconti a seguito dell’ordinanza 23 marzo 2010. Nella tabella che segue vengono riportati gli acconti appositamente rivalutati a oggi secondo l’indice FOI dell’ISTAT.
Omissis
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Al creditore di un’obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato del ritardato adempimento. Il principio per cui gli interessi possono essere attribuiti solo su domanda vale per le obbligazioni pecuniarie in senso stretto (così Cass. sez. I, 17.5.05, n. 10354, F.I. rep. 2005). La base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale (v. Cass. s.u., 17.12.95, n. 1712), ma dal “coacervo” del credito originario via via rivalutato anno per anno. Non è infatti consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito. Gli interessi decorrono dalla data dell’illecito sino al pagamento degli acconti sull’intero credito risarcitorio e successivamente su quello residuo. Al momento del deposito della sentenza, l’obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali fino al pagamento. Nella tabella che segue vengono riportati i crediti residui dei danneggiati al netto degli interessi.
Omissis
Si evidenzia che Maria De., a differenza degli altri danneggiati, non ha chiesto che la condanna al risarcimento sia pronunciata anche nei confronti dell’automobilista. In assenza di precisazioni la richiesta della convenuta di “liquidare” il danno deve intendersi rivolta solo nei confronti dell’attrice LI. S.P.A.
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L’assicurato Fr.Ca. ha chiesto di essere tenuto indenne dalla propria compagnia di assicurazione dalle pretese attoree. La compagnia non ha posto alcuna questione in ordine all’operatività della polizza.
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Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, trattandosi di processo concluso dopo il 23 agosto 2012 (cfr. Cass. s.u., 12.10.12, n. 17405) seguono la soccombenza. Si sono tenute distinte le posizioni dei legali dei famigliari della persona deceduta, alla luce dei crediti liquidati per ciascun danneggiato e del numero dei danneggiati assistiti dai legali avv.ti Fr. – Pa. Nulla avendo apposto la difesa attorea alla domanda di manleva dell’assicurato, vanno compensate le spese fra la difesa attorea e quella di FR.CA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigettata ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
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a) accerta che la responsabilità del sinistro stradale accaduto il 30 giugno 2007 lungo Via Delle Grazie di Padova va attribuita integralmente all’automobilista FR.CA.;
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b) condanna in solido FR.CA. e LI. S.p.A. a pagare, a titolo di risarcimento del danno:
1 – in favore di AN.DE., la somma di Euro 139.182,00, con gli interessi al tasso legale dalla sentenza fino al saldo nonché con gli interessi sulla somma di Euro 220.000,00, come devalutata al 30 giugno 2007 e rivalutata annualmente sino al pagamento in data 3 maggio 2010 dell’acconto di Euro 75.000,00 nonché sulla somma residua, sempre rivalutata annualmente, sino alla sentenza;
2 – in favore di LU.MA., la somma di Euro 139.123,00, con gli interessi al tasso legale dalla sentenza lino al saldo nonché con gli interessi sulla somma di Euro 220.000,00, come devalutata al 30 giugno 2007 e rivalutata annualmente sino al pagamento in data 28 aprile 2010 dell’acconto di Euro 75.000,00 nonché sulla somma residua, sempre rivalutata annualmente, sino alla sentenza;
3 – in favore di MA.CA., la somma di Euro 199.182,00, con gli interessi al tasso legale dalla sentenza fino al saldo nonché con gli interessi sulla somma di Euro 280.000,00, come devalutata al 30 giugno 2007 e rivalutata annualmente sino al pagamento in data 17 giugno 2010 dell’acconto di Euro 75.000,00 nonché sulla somma residua, sempre rivalutata annualmente, sino alla sentenza;
4 – in favore di MA.CA., in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore FE.DE., la somma di Euro 280.000,00 con gli interessi al tasso legale dalla sentenza fino al saldo nonché con gli interessi sulla predetta somma, come devalutata al 30 giugno 2007 e rivalutata annualmente sino alla sentenza;
5 – in favore di GI.DE., la somma di Euro 68.138,00, con gli interessi al tasso legale dalla sentenza fino al
saldo nonché con gli interessi sulla somma di Euro 80.000,00, come devalutata al 30 giugno 2007 e rivalutata annualmente sino al pagamento in data 28 aprile 2010 dell’acconto di Euro 11.000,00 nonché sulla somma residua, sempre rivalutata annualmente, sino alla sentenza;
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c) condanna LI. S.p.A. a pagare, a titolo d’indennizzo, in favore di MA.DE., la somma di Euro 54.119,00, con gli interessi al tasso legale dalla sentenza fino al saldo, nonché con gli interessi sulla somma di Euro 80.000,00, come devalutata al 30 giugno 2007 e rivalutata annualmente sino al pagamento in data 28.4.10 dell’acconto di Euro 24.000,00 nonché sulla somma residua, sempre rivalutata annualmente, sino alla sentenza;
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d) condanna in solido FR.CA. e LI. S.p.A. a pagare le spese processuali nei confronti di:
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AN.DE., LU.MA., GI.DE. e MA.CA. in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore FE.DE., liquidate nella somma di Euro 28.119,56, di cui Euro 1.119,65 per spese e il resto per compenso, oltre iva e cpa;
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MA.DE., liquidate nella somma di Euro 5.500,00 per compenso, oltre iva e cpa;
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e) compensa le spese processuali fra le residue parti;
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f) dichiara che l’attrice LI. S.PA. è obbligata a tenere indenne il convenuto FR.CA. da quanto il medesimo sarà tenuto a corrispondere ai convenuti danneggiati a titolo di risarcimento del danno e rifusione di spese di lite.
Così deciso in Padova il 2 ottobre 2013.
Depositata in Cancelleria il 10 ottobre 2013.
Risarcimento dei danni a seguito di un incidente stradale – Perdita di una persona cara – Sofferenza morale – Danno non autonomo – Aspetto rilevante da considerare nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale – Inammissibilità di una congiunta attribuzione del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale – Danno morale inteso quale sofferenza soggettiva – Danno rappresentante un aspetto del più generale danno non patrimoniale – Danno esistenziale – Danno non patrimoniale che deve essere ricondotto nell’ambito della previsione dell’art. 2059 c.c. – Giudice – Quantificazione del danno – Necessità di considerare le effettive sofferenze patite dall’offeso – Gravità dell’illecito – Diversi elementi della fattispecie concreta – Possibilità di considerare anche la presumibile durata del tempo del pregiudizio arrecato ai congiunti dalla perdita del rapporto parentale – Danneggiati – Onere di allegare e provare il pregiudizio subito – Rilievo anche della comune esperienza e della prova per presunzioni – Utilizzo come parametri di date circostanze – Età del defunto e dei superstiti – Grado di parentela – Sussistenza della convivenza con la persona deceduta – Composizione del nucleo familiare – Modalità di commissione dell’illecito – Fattispecie
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