IO TI SPIEGO COME OTTENERE IL RISARCIMENTO PER LE VITTIME DI MALASANITA’

AVVOCATO BOLOGNA PER MALASANITA’ 

La suprema Corte ha avuto più volte modo di porre in rilievo, in accordo con quanto osservato anche in dottrina, il debitore è di regola tenuto ad una normale perizia, commisurata alla natura dell’attività esercitata (secondo una misura obiettiva che prescinde dalle concrete capacità del soggetto, sicché deve escludersi che ove privo delle necessarie cognizioni tecniche il debitore rimanga esentato dall’adempiere l’obbligazione con la perizia adeguata alla natura dell’attività esercitata); mentre una diversa misura di perizia è dovuta in relazione alla qualifica professionale del debitore, in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri dello specifico settore di attività (cfr., con riferimento al professionista, ed in particolare allo specialista, Cass., 20/10/2014, n. 22222).

AVVOCATO ESPERTO DANNO DA MALASANITA’ BOLOGNA UDINE PORDENONE VENEZIA PADOVA RIMINI RAVENNA CHIAMA SUBITO 0621 6447838 

AVVOCATO ESPERTO DANNO DA MALASANITA’ BOLOGNA UDINE PORDENONE VENEZIA PADOVA RIMINI RAVENNA CHIAMA SUBITO 0621 6447838 

AVVOCATO ESPERTO DANNO DA MALASANITA’ BOLOGNA UDINE PORDENONE VENEZIA PADOVA RIMINI RAVENNA CHIAMA SUBITO 0621 6447838 

AVVOCATO ESPERTO DANNO DA MALASANITA’ BOLOGNA UDINE PORDENONE VENEZIA PADOVA RIMINI RAVENNA CHIAMA SUBITO 0621 6447838 

Atteso che la diligenza deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell’attività esercitata (art. 1176, 2 co., c.c.), al professionista (e a fortiori allo specialista) è richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall’impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletare (cfr. Cass., 31/5/2006, n. 12995) e allo standard professionale della sua categoria, l’impegno dal medesimo dovuto, se si profila superiore a quello del comune debitore, va considerato viceversa corrispondente alla diligenza normale in relazione alla specifica attività professionale o lavorativa esercitata, giacché il medesimo deve impiegare la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale o lavorativo della sua categoria, tale standard valendo a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonché del relativo grado di responsabilità (cfr. Cass., 20/10/2014, n. 22222; Cass., 9/10/2012, n. 17143).
Nell’adempimento delle obbligazioni (e dei comuni rapporti della vita di relazione) il soggetto deve osservare altresì gli obblighi di buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale la cui violazione comporta l’insorgenza di responsabilità (anche extracontrattuale). È pertanto tenuto a mantenere un comportamento leale, osservando obblighi di informazione e di avviso nonché di salvaguardia dell’utilità altrui – nei limiti dell’apprezzabile sacrificio -, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi (cfr., con riferimento a differenti fattispecie, Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 30/10/2007, n. 22860; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056; Cass., 27/4/2011, n. 9404, e, da ultimo, Cass., 27/8/2014, n. 18304).
In tema di danno alla persona conseguente a responsabilità medica, si è per altro verso nella giurisprudenza di legittimità precisato che l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in relazione al quale sia manifesti la possibilità di effettuare solo un intervento c.d. palliativo, determinando un ritardo della relativa esecuzione cagiona al paziente un danno già in ragione della circostanza che nelle more egli non ha potuto fruirne, dovendo conseguentemente sopportare tutte le conseguenze di quel processo morboso, e in particolare il dolore (in ordine al quale cfr. Cass., 13/4/2007, n. 8826), che la tempestiva esecuzione dell’intervento palliativo avrebbe potuto alleviargli, sia pure senza la risoluzione del processo morboso (cfr. Cass., 18/9/2008, n. 23846, e, conformemente, Cass., 23/5/2014, n. 11522).
Danno risarcibile alla persona in conseguenza dell’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale è stato da questa Corte ravvisato anche in conseguenza della mera perdita per il paziente della chance di vivere per un (anche breve) periodo di tempo in più rispetto a quello poi effettivamente vissuto, ovvero anche solo della chance di conservare, durante quel decorso, una “migliore qualità della vita” (v. Cass., 18/9/2008, n. 23846, e, conformemente, Cass., 8/7/2009, n. 16014, Cass., 27/3/2014, n. 7195). Si è al riguardo precisato che in tale ipotesi il danno per il paziente consegue pure alla mera perdita della possibilità di scegliere, alla stregua delle conoscenze mediche del tempo,”cosa fare” per fruire della salute residua fino all’esito infausto, anche rinunziando all’intervento o alle cure per limitarsi a consapevolmente esplicare le proprie attitudini psico-fisiche in vista del e fino all’exitus (cfr. Cass., 18/9/2008, n. 23846). –
  1. AFFERMA LA SUPREMA CORTE Cassazione Civile, sez. III, sentenza 20/08/2015 n° 16993

  2. Vale al riguardo osservare che, quand’anche “la durata del ritardo diagnostico” sia da considerarsi non già di quattro mesi, come ritenuto dal giudice di prime cure, bensì quella “ridotta… a circa due mesi”, da essa ravvisata sussistere, la corte di merito non ha spiegato come mai alla mancata tempestiva individuazione da parte del C. della reale natura della malattia, che aveva invero già colpito la D. al momento della prima visita, quale forma tumorale “particolarmente maligna e aggressiva” non abbia assegnato alcuna rilevanza causale in relazione alla sopraggiunta morte, e pertanto anche sotto il segnalato profilo della possibilità di effettuazione di un intervento quantomeno di tipo palliativo, nonché quello della suindicata perdita di una doppia chance.

  1. Il rilievo secondo cui il morbo ha nel caso avuto “una progressione che avvenne con modalità particolarmente rapida ed inconsuetamente tumultuosa”, per cui “poco o nulla sarebbe comunque cambiato circa il decorso clinico”, e la conclusione di “insussistenza del nesso causale tra l’aggravamento della malattia e il comportamento omissivo del sanitario” sono stati dal giudice del gravame invero, rispettivamente, formulato e trattalo senza invero considerare che anche in presenza di una situazione deponente per un prossimo ed ineluttabile exitus l’intervento medico può – come detto – essere comunque volto a consentire al paziente di poter eventualmente fruire di un intervento anche solo meramente palliativo idoneo, se non a risolvere il processo morboso o ad evitarne l’aggravamento, quantomeno ad alleviarne le sofferenze (cfr. , 18/9/2008, n. 23846, e, conformemente, Cass., 23/5/2014, n. 11522).

  1. A tale stregua, l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale assume allora rilievo causale non solo in relazione alla chance di vivere per un (anche breve) periodo di tempo in più rispetto a quello poi effettivamente vissuto ma anche per la perdita da parte del paziente della chance di conservare, durante quel decorso, una “migliore qualità della vita” (cfr. , 18/9/2008, n. 23846, e, conformemente, Cass., 8/7/2009, n. 16014, Cass., 27/3/2014, n. 7195), intesa – come detto – quale possibilità di programmare (anche all’esito di una eventuale scelta di rinunzia all’intervento o alle cure: cfr. Cass., 16/10/2007, n. 21748) il proprio essere persona, e, quindi, in senso lato l’esplicazione delle proprie attitudini psico-fisiche in vista e fino a quell’esito (cfr.Cass., 18/9/2008, n. 23846).

  1. L’erroneità dell’assunto e della conclusione trattane dalla corte di merito si è quindi riverberata nel mancato riconoscimento di un ristoro dei danni subiti dalla D., e fatti valere iure hereditatis dagli odierni ricorrenti, avuto in particolare riguardo alla suindicata perdita di chance di sopravvivenza ovvero anche solo della possibilità di meglio prepararsi alla proprio fine vivendo consapevolmente, pur in tale contingenza, il proprio essere persona.

  1. Né può al riguardo sottacersi come tale erroneità trovi ulteriore sintomatica conferma nel riferimento operato dalla corte di merito al diverso concetto di “danno da perdita di chance” quale “autonoma voce di danno emergente” (rectius, lucro cessante: v., da ultimo, Cass., 12/6/2015, n. 12221), e pertanto di aspetto del danno patrimoniale, laddove questa Corte ha già avuto modo di precisare che “il concetto di patrimonialità va correlato al bene in relazione al quale la chance si assume perduta e, quindi, in riferimento al danno alla persona ad una chance di conservazione dell’integrità psico-fisica o di una migliore integrità psico-fisica o delle condizioni e della durata dell’esistenza in vita” (così , 18/9/2008, n. 23846).

  1. Per altro verso, la suindicata erroneità si è ripercossa nella negazione del ristoro del c.d. danno tanatologico “consistente nella sofferenza patita dalla D. prima di morire durante l’agonia”.

  1. Danno da questa Corte, anche a Sezioni Unite, indicato in termini di danno morale terminale o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26772; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26773), quale danno dalla vittima subito per la sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l’ineluttabile approssimarsi della propria fine, per la cui configurabilità assume rilievo il criterio dell’intensità della sofferenza provata (v. , 8/4/2010, n. 8360; Cass., 23/2/2005, n. 3766; Cass., 1/12/2003, n. 18305; Cass., 19/10/2007, n. 21976; Cass., 24/5/2001, n. 7075; Cass., 6/10/1994, n. 8177; Cass., 14/6/1965, n. 1203. In tema di c.d. danno catastrofico v. già Cass., 2/4/2001, n. 4783), a prescindere dall’apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima richiesto per la liquidazione del danno biologico terminale (in ordine al quale v. Cass., 28/8/2007, n. 18163; Cass., 16/5/2003, n. 7632; Cass., 1/2/2003, n. 18305; Cass., 16/6/2003, in 9620; Cass., 14/3/2003, n. 3728; Cass., 2/4/2001, n. 4783; Cass., 10/2/1999, n. 1131; Cass., 29/9/1995, n. 10271).

AVVOCATO BOLOGNA PER MALASANITA’ 3 consigli ti spiego come ottenere il risarcimento per vittime di malasanità Bologna La malasanità sta diventando sempre più un problema sociale; spesso la figura del medico viene infangata e privata della sua credibilità. Cosa deve fare un paziente per far valere i propri diritti? In caso di malasanità a chi rivolgersi?

Fra le maggiori cause di malasanità, sono ovviamente da annoverarsi tutte le carenze delle strutture e del personale medico e infermieristico, a loro volta frutto di mancanze dello stesso sistema sanitario, al quale possono addebitarsi una cattiva gestione nelle assunzioni del personale e delle liste di attesa, orari di lavoro inadeguati e attrezzature vecchie o malfunzionanti.

  1. chi agisca in risarcimento dei danni è tenuto a dimostrare: a) l’esistenza del contratto (o del contatto sociale) che ha dato origine al rapporto di spedalità e di cura; b) l’insorgenza o l’aggravamento della patologia a seguito dell’intervento del sanitario; c) l’inadempimento di quest’ultimo ad obblighi di comportamento o agli elementari principi di diligenza, prudenza e perizia propri della disciplina, che siano astrattamente idonei a provocare il danno lamentato.

  1. Grava invece su chi sia convenuto quale responsabile dimostrare o che non vi è stato alcun inadempimento, oppure che esso, pur esistendo, non è stato eziologicamente rilevante ( civ. S.U. 11 gennaio 2008 n. 577).

  1. Nell’imputazione per omissione colposa, il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto (Cass. n. 20328 del 2006; Cass. n. 21894 del 2004; Cass. n. 6516 del 2004; Cass. 22/10/2003, n. 15789). Ove sia ravvisabile una tale condotta, il rischio dell’incertezza circa l’effettiva derivazione del danno da quel comportamento grava a carico dell’inadempiente; non a carico del danneggiato.

  1. Nella specie la sentenza impugnata, dopo avere premesso che “…la diagnosi…… formulata dal medico di guardia in occasione del primo ricovero in ospedale del paziente, era compatibile con la sintomatologia accusata da quest’ultimo (dolore toracico) nonchè con il tracciato di ECG, che non mostrava segni elettrografici riferibili ad infarto del miocardio acuto”, ha soggiunto – sempre attenendosi agli accertamenti peritali – che “La gestione del paziente al momento del primo ricovero presso l’Ospedale di Noto la notte dell’8 giugno 1992 non poneva problemi tecnici di particolare difficoltà, ma problemi di diagnosi differenziale delicati e complessi, atteso che lo I. riferiva di essere cardiopatico, sicchè il medico di guardia avrebbe dovuto richiedere un dosaggio degli enzimi cardiaci che, in caso di infarti molto piccoli (che sfuggono all’esame ecografico) possono risultare positivi e quindi avrebbe dovuto dimettere il paziente dopo avere acquisito il risultato degli esami”.

Fra i primi, figurano le strutture inagibili e le carenze igieniche dei locali, con conseguente aumento del rischio di infezioni, le mancanze in termini di formazione e aggiornamento nei confronti del personale sanitario, le strumentazioni inadeguate e i tagli di costi sulle attività di accertamento diagnostico.

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Fra gli errori imputabili al medico, si contano invece tutte le negligenze e le leggerezze compiute durante le prestazioni di routine, magari dettate da un’eccessiva superficialità e trascuratezza, come il sovradosaggio farmacologico o lo scambio di identità fra due pazienti.

– avvocato penalista a: Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Genova, Imperia, Spezia, Savona, Bergamo.
– studio diritto civile a: Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino, Campobasso, Isernia, Alessandria.
– avvocati di famiglia a: Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro.
– penalisti cassazionisti a: Oristano, Sassari, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.
– avv diritto internazionale a: Bolzano, Trento, Perugia, Terni, Valle d’Aosta, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.

Materie: Diritto penale, Diritto dell’Ambiente, Diritto Commerciale internazionale, Diritto di Famiglia(separazione – divorzio e affidamento figli minorenni) , Diritto del Lavoro, Diritto Informatico, Diritto Fallimentare, Diritto Finanziario, Diritto penale Minorile, Diritto penale militare, Diritto penale amministrativo, Diritto penale internazionale, Diritto penale Aziendale, Diritto Tributario, Diritto Penitenziario, Diritto bancario, Diritto edilizio, Diritto Penale urbanistico, Diritto Penale Europeo, Reati Informatici e Telematici, Reati penali Internazionali, Crimini di Guerra, Diritto Penale assicurativo.

NESSO CAUSALE 

  1. il nesso di causalità è elemento strutturale dell’illecito, che corre — su di un piano strettamente oggettivo, e secondo una ricostruzione di tipo sillogistico — tra un comportamento (dell’autore del fatto) astrattamente considerato (e non ancora qualificabile come damnum iniuria datum), e l’evento dannoso;

  2. nell’individuazione di tale relazione primaria tra condotta ed evento si prescinde in prima istanza da ogni valutazione di prevedibilità, tanto soggettiva quanto « oggettivata », da parte dell’autore del fatto, essendo il concetto di previsione insito nella fattispecie della colpa (elemento qualificativo del momento soggettivo dell’illecito, motivo di analisi collocato in un momento successivo della ricostruzione della fattispecie);

  3. il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche soltanto contribuito a generare tale, obbiettiva relazione col fatto, deve considerarsi « causa » dell’evento stesso;

  4. il nesso di causalità giuridica è quello per cui i fatti sopravvenuti, idonei di per sé soli a determinare l’evento, interrompono il nesso col fatto di tutti gli antecedenti causali precedenti;

  5. la valutazione del nesso di causalità giuridica, tanto sotto il profilo della dipendenza dell’evento dai suoi antecedenti fattuali, sia sotto quello della individuazione del « novus factus interveniens », si compie secondo criteri: a) di probabilità scientifica, se esaustivi, b) di logica aristotelica, se appare non praticabile o insufficiente il ricorso a leggi scientifiche di copertura, con l’ulteriore precisazione che, nell’illecito omissivo, l’analisi morfologica della fattispecie segue un percorso « speculare », quanto al profilo probabilistico, rispetto a quello commissivo, dovendosi, in altri termini, accertare il collegamento evento — comportamento omissivo in termini di probabilità inversa, per inferire che l’incidenza del comportamento omesso è in relazione non/probabilistica con l’evento stesso (che si sarebbe probabilmente avverato anche se il comportamento fosse stato attuato), a prescindere, ancora una volta, da ogni profilo di colpa intesa nel senso di mancata previsione dell’evento e di inosservanza di precauzioni doverose da parte dell’agente;

Come è noto, la giurisprudenza da tempo, in modo pressoché unanime, ha ritenuto che la responsabilità medica sia di origine squisitamente contrattuale (ovvero derivante dal contratto stipulato con il paziente) così come quella ospedaliera, definita da “contatto sociale”, ovvero dall’affidamento del paziente che viene a contatto con la struttura sanitaria.

La dizione letterale dell’art.3 della legge in esame ha scardinato le certezze acquisite sino ad allora. La norma infatti recita che “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività’ si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.”

Il dubbio interpretativo nasce proprio dal richiamo legislativo all’art. 2043 C.C., ovvero al principio generale del “neminem laedere” tipico della responsabilità extracontrattuale che comporterebbe, a livello processuale, l’onere da parte del paziente di provare la responsabilità del medico.

Secondo il contrario e consolidato principio della responsabilità contrattuale, invece, in caso di esito negativo delle cure il “paziente danneggiato deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato” spettando al medico o alla struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.” (Cass.Civ.sez. un. 11 gennaio 2011 n.577).

FINALITA’ DELLO STUDIO :

far ottenere un congruo risarcimento alle vittime di malasanita’ ed ai familiari, contribuendo indirettamente a migliorare il servizio sanitario nazionale (pubblico e privato) che rimarrebbe altrimenti immune da qualsiasi tipo di responsabilità

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diagnosi medica errata, omessa o ritardata;

omissione nel dovere d’informazione al paziente – Consenso Informato;

responsabilità medica del chirurgo estetico;

responsabilità medica dell’odontoiatra;

responsabilità medica del ginecologo;

perdita del feto;

responsabilità medica dell’ostetrico.

1)Come opera lo studio dell’avvocato Sergio Armaroli di Bologna:

 Un primo colloquio con il cliente che ci espone il suo caso fornendo la prima documentazione da esaminare.

3 consigli ti spiego come ottenere il risarcimento per vittime di malasanità Bologna bianco e nero 11

3 consigli ti spiego come ottenere il risarcimento per vittime di malasanità Bologna

2)Cosa deve fare i cliente in quel colloquio?

Fornire tutti i dati e particolari del fato per il quale imputa la responsabilità al medico o alla equipe medica o alla struttura sanitaria

3)Cosa mi verrà detto come cliente?

Se puo ‘ valere la pena seguire il caso

Verrà  fissata una visita medica presso uno dei medici legali fiduciari dello studio, per un più approfondito esame della documentazione e per l’accertamento della colpa del sanitario, con riferimento ai parametri scientifici dell’arte medica.

A questo punto, valutate le possibilità di riuscita, considerati i vantaggi economici che si intendono conseguire ed i rischi ed i costi dell’azione da esperire, viene conferito l’incarico all’avvocato.

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  1. LUGO SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –

  1. VERCELLI SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –

  2. ALESSANDRIA SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –

  3. CUNEO SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –

  4. FAENZA  SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –

  1. NOVARA SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –

  1. TREVISO SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARICMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –

  1. VICENZA SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCiMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –

  1. BOLOGNA SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –

10.responsabilità medica civile

11.responsabilità medica contrattuale

responsabilità medica risarcimento danni

responsabilità medica citazione

responsabilità medica penale

responsabilità medica nesso di causalità

medica prescrizione responsabilità

responsabilità medica contrattuale o extracontrattuale

I settori più esposti al rischio di malasanità sono i seguenti:

  • Anestesia

  • · Decesso nel corso di anestesia negli interventi.
·

  • Lesioni durante le intubazioni oro-tracheali.

  • 
Chirurgia generale


  • · Aderenze post-operatorie.

  • · Clips mal posizionate.

  • · Emboli, tromboembolie per mancata terapia anticoagulante.
· Errata esecuzione di interventi chirurgici.

  • · Errato approccio terapeutico alla patologia con esecuzioni di interventi non necessari alla risoluzione del problema.

  • · Garze e ferri chirurgici dimenticati in corpo dopo gli interventi.
· Infezioni post-operatorie.
·

  • Mancata diagnosi di patologie

  • Lesioni di nervi, vasi, organi adiacenti, durante interventi chirurgici.
· Mancata diagnosi di patologie.
· Mancata informazione o mancata acquisizione del consenso informato.
·

  •  Mancata risoluzione del problema per il quale è stato programmato l’intervento.
·

  •  Rottura di denti o protesi durante l’intubazione.
·

  • Scarsa assistenza nel post-operatorio.
·

  • Suture (abnormi, tolte troppo precocemente).

  • Chirurgia estetica


  • · Aumento labbra: Eccesso di volume, errore di proiezione, asimmetria.
·

  • Blefaroplastica: asimmetria, correzione eccessiva o insufficiente o cicatrici troppo evidenti.

  • · Lifting: cicatrici grossolane, eccessiva o insufficiente tensione cutanea e presenza di asimmetrie.
· Liposcultura: avvallamenti, asimmetrie, caduta di tessuti (per l’eccessivo svuotamento) e buchi.
· Rinoplastica: piccolo avvallamento, irregolarità nella superficie o piccola asimmetria.

  • · Risultato difforme da quello prospettato.
· Trapianto capelli: attaccatura innaturale, trapianto cd. “a ciuffi di bambola”, con reimpianto dei capelli a ciuffetti anziché singolarmente.

  • Ginecologia e ostetricia


  • · Danni alla madre durante il parto.

  • · Diagnosi errate per malattie ginecologiche.

  • · Distocia della spalla.
·

  •  Errate terapie per la cura della infertilità.

  • · Erronea diagnosi prenatale.
·

  •  Fratture della clavicola.

  • · Ipossia del bambino al momento del parto.

  • · Lesioni del plesso brachiale.

  • · Mancata effettuazione di manovre rianimatorie sul bambino.
· Mancata diagnosi di malformazioni fetali durante l’esecuzione di ecografie in epoca prenatale in tempo utile per effettuare l’interruzione di gravidanza.

  • · Mancata diagnosi di tumori dell’apparato genitale femminile.
· Omessa Diagnosi di malformazione del feto, con conseguente nascita indesiderata.
·

  •  Perdita del feto per amniocentesi o villocentesi.
·

  •  Prescrizione di terapie senza adeguati controlli.
· Ritardo nell’esecuzione di parto cesareo.

  • · Ritardo nell’espletamento del parto con morte del neonato.

  • · Uso di ventosa e di forcipe e relative lesioni.

  • Oculistica


  • · Infezioni durante l’esecuzione di interventi.

  • · Errata esecuzione di interventi di cataratta e di correzione laser della miopia.

  • Oncologia

  • · Interventi eccessivamente demolitivi rispetto alla diagnosi.
· Interventi incompleti, che rendono necessari nuovi interventi chirurgici.

  • · Perdita di chance di guarigione o di sopravvivenza per omessa o ritardata diagnosi.

  • · Prescrizione di accertamenti non idonei.

  • · Radio e chemioterapia effettuata con ritardo o in dosi non adatte.
·

  •  Ritardo nella diagnosi o nell’esecuzione delle terapie di trattamento.

  • Ortopedia


  • · Errata esecuzione di interventi chirurgici per la sintesi delle fratture.

  • · Infezioni ed emorragie post-operatorie.

  • · Inserimento di protesi di dimensioni errate.
· Lesioni alle terminazioni nervose o al nervo motorio durante le operazioni all’ernia del disco.

  • · Lesioni al midollo spinale dovute alla non immobilizzazione della colonna vertebrale dopo una caduta.

  • · Mancata esecuzione di indagini o esami preliminari.

  • · Mancato recupero della gamba per un intervento errato sui legamenti.
· Mancato riconoscimento di fratture.
· Presenza di infezioni nosocomiali dovute alla mancata sterilizzazione dei ferri di sala operatoria o scarsa igiene delle sale.

SEI VITTIMA DI MALASANITA’ O LO E’ UN TUO PARENTE ?o lo è stata una persona a te cara, di un caso di malasanità.

Se vuoi ottenre un giusto risarcimento TU  devi sapere quali siano i 3 passi fondamentali da seguire.

1)Primo: rivolgersi ad un avvocato specializzato in responsabilità medica.

Tante agenzie vogliono trattare casi di malasanità ma poi per andare in giudizio devono rivolgersi per forza ad un avvocato

2)Secondo: un avvocato specializzato in malasanità opera una rigorosa disamina del caso, ricevendo in studio direttamente con il medico specialista nella materia d’interesse del cliente, a seconda che si tratti dell’ambito della ginecologiaostetricia, ortopedia, neurochirurgia, oncologia, cardiologia,oculistica  ecc.

3)Terzo: se vuoi giusti risultati  la professionalità è d’obbligo come d’obbligo è sottoporre preventivamente il caso a medici esperti che valutino la situazione e questo atteggiamento nei confronti di una materia così delicata fa si che si abbiano maggiori successi nell’ottenimento del risarcimento e si eviti, allo stesso tempo, che vengano intentate azioni prive di fondamento o comunque di risibile apprezzamento economico.

La responsabilità medica e il danno da malasanità sono cose serie e vanno valutate con approfondimento ed attenzione

ASTI SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –

VERCELLI SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –

ALESSANDRIA SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –

CUNEO SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –

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NOVARA SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –

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BOLOGNA SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –

responsabilità medica civile

responsabilità medica contrattuale

responsabilità medica risarcimento danni

responsabilità medica citazione

responsabilità medica penale

responsabilità medica nesso di causalità

responsabilità medica prescrizione

responsabilità medica contrattuale o extracontrattuale

La prima cosa da sapere è che per richiedere un risarcimento per danni da errore medico ci sono 10 anni di prescrizione dall’ultimo certificato. La seconda è che in caso di riconoscimento della responsabilità da parte dell’operatore sanitario si ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute conseguenti al danno.

  1. la lesione del diritto ad esprimere il c.d.consenso informato da parte del medico si verifica per il sol fatto che egli tenga una condotta che lo porta al compimento sulla persona del paziente (in ipotesi anche senza un’ingerenza fisica, potendo trattarsi di atti medici che si risolvano in una intromissione nella sfera psico-fisica del paziente ed assumano quindi efficienza su di essa senza alcuna materialità, cioè anche soltanto tramite attività persuasiva costituente atto medico, come nel caso dell’intervento eseguito da un medico psichiatra) di atti medici senza avere acquisito il suo consenso.
  1. Il c.d. danno evento cagionato da tale condotta è, sotto tale profilo, rappresentato dallo stesso estrinsecarsi dell’intervento sulla persona del paziente senza la previa acquisizione del consenso, cioè, per restare al caso dell’intervento chirurgico, dall’esecuzione senza tale consenso dell’intervento sul corpo del paziente. Il danno-evento in questione risulta, dunque, dalla tenuta di una condotta omissiva seguita da una condotta commissiva.
  1. Il danno conseguenza, quello che l’art. 1223 c.c., indica come perdita o mancato guadagno, è, invece, rappresentato dall’effetto pregiudizievole che la mancanza dell’acquisizione del consenso e, quindi, il comportamento omissivo del medico, seguito dal comportamento positivo di esecuzione dell’intervento, ha potuto determinare sulla sfera della persona del paziente, considerata nella sua rilevanza di condizione psico-fisica posseduta prima dell’intervento, la quale, se le informazioni fossero state date, l’avrebbe portata a decidere sul se assentire la pratica medica.
  1. Un primo effetto è intuitivo: poichè l’informazione sull’atto medico da eseguirsi e sulle sue conseguenze, una volta data al paziente, avrebbe posto costui nella condizione di decidere se autorizzare o non autorizzare il medico all’esecuzione dell’intervento proposto e poichè tra i contenuti possibili concreti che l’esercizio di tale potere di determinazione può assumere vi può essere sia la scelta di restare nelle condizioni che secondo il medico imporrebbero l’intervento anche se pregiudizievoli (se del caso anche usque ad supremum exitwn), sia la scelta di riflettere e di determinarsi successivamente, sia e soprattutto quella di rivolgersi altrove, cioè ad altro medico, prima di determinarsi, è palese che un effetto della condotta di omissione dell’informazione seguita dall’esecuzione dell’atto medico, che integra danno conseguenza, si individua nella preclusione della possibilità di esercitare tutte tali opzioni.
  1. Preclusione che integra danno conseguenza perchè si concreta nella privazione della libertà del paziente di autodeterminarsi circa la sua persona fìsica. Libertà che, costituendo un bene di per sè, quale aspetto della generica libertà personale, viene negata e, quindi, risulta sacrificata irrimediabilmente, sì che si configura come “perdita” di un bene personale.
  1. Nel caso di atto medico costituito da intervento chirurgico si verificano, peraltro secondo un criterio di assoluta normalità, anche ulteriori danni conseguenza.
  1. Si tratta:
  1. della sofferenza e della contrazione della libertà di disporre di sè stesso, psichicamente e fisicamente, patite dal paziente in ragione dello svolgimento sulla sua persona dell’esecuzione dell’intervento durante la sua esecuzione e nella relativa convalescenza;
  1. della diminuzione che lo stato del paziente subisce a livello fisico per effetto dell’attività demolitoria, che abbia eliminato, sebbene a fini terapeutici, parti del corpo ed eventualmente le funzionalità di esse: poichè tale diminuzione avrebbe potuto verificarsi solo se assentita sulla base dell’informazione dovuta e si è verificata in mancanza di essa si tratta di conseguenza oggettivamente dannosa, che si deve apprezzare come danno conseguenza indipendentemente dalla sua utilità rispetto al bene della salute del paziente, che è bene diverso dal diritto di autodeterminarsi rispetto alla propria persona, ancorchè in modo di riflesso incidente sul bene della salute.
  1. Non solo: con riferimento alla possibilità che, se il consenso fosse stato richiesto, la facoltà di autodeterminazione avrebbe potuto indirizzarsi nel rivolgersi per l’intervento medico altrove, qualora si riveli che sarebbe stata possibile in relazione alla patologia l’esecuzione di altro intervento vuoi meno demolitorio vuoi anche solo determinativo di minore sofferenza, si verifica anche un danno conseguenza rappresentato da vere e proprie “perdita”, questa volta relative proprio ad aspetti della salute del paziente.
  1. 2.4.4. Tanto chiarito, risulta evidente che la circostanza che l’intervento medico non preceduto da acquisizione di consenso sia stato, in ipotesi, risolutivo della patologia che il paziente presenta non è idonea di per sè ad eliminare i danni conseguenza così individuati.
  1. Ciò è di tutta evidenza nel caso delle perdite di cui s’è appena detto. E’ infatti palese che il beneficio tratto dall’esecuzione dell’intervento in queste ipotesi non “compensa” la perdita della possibilità di eseguirne uno meno demolitorio e nemmeno uno che, se eseguito da altri, avrebbe provocato meno sofferenza.
  1. Ma è non meno evidente che, anche qualora l’intervento eseguito si riveli l’unico possibile e, quindi, che, se fosse stato eseguito altrove o successivamente, esso avrebbe dovuto avere identica consistenza ed identici effetti, la verificazione del beneficio derivante dalla sua esecuzione in ogni caso non potrebbe in alcun modo compensare almeno la “perdita” della possibilità di scegliere di non sottoporsi all’intervento. Possibilità che è preservata dal diritto al consenso informato.
  1. Non solo:, quando pure l’intervento eseguito fosse stato l’unico possibile e, tuttavia, la situazione non fosse stata tale che, per avere esso esito favorevole e risolutivo della patologia, la sua esecuzione avesse dovuto seguire in tempi ristretti e tali da non consentire uno spatium deliberarteli finalizzato all’acquisizione, da parte del paziente, di ulteriori informazioni sulla sua effettiva indispensabilità ed anche in funzione dell’indirizzarsi altrove per la sua esecuzione, la stessa circostanza che al paziente sia rimasta preclusa la possibilità di fruire di tali possibilità e, quindi, anche di beneficiare dell’apporto positivo che la loro fruizione avrebbe avuto sul grado di predisposizione psichica a subire l’intervento e le sue rilevanti conseguenze, si configura come danno conseguenza che in alcun modo è eliso dall’esito positivo dell’intervento: la preclusione di tali possibilità di autodeterminarsi e di beneficiare della diminuzione della sofferenza psichica conseguente all’autodeterminazione in alcun modo risultano compensate dall’esito favorevole dell’intervento. La ragione è di tutta evidenza: tale esito favorevole avrebbe potuto comunque essere conseguito all’esito di una situazione psichica del paziente, che, in quanto determinata dalla constatazione che anche altrove le si consigliava lo stesso intervento e che, dunque, esso si presentava veramente ineluttabile, meglio sarebbe stata predisposta ad accettare le conseguenze demolitorie dell’intervento. Detta situazione psichica risulta ben diversa da quella in cui il paziente si viene a trovare “a sorpresa” ex post soltanto quando constata gli effetti dell’intervento eseguito senza il suo consenso informato e si domanda se si sarebbe potuto fare altrimenti e se egli stesso avrebbe potuto scegliere diversamente, compresa la possibilità di non fare. Si tratta di situazione psichica mancata che nel suo oggettivo carattere dannoso non è in alcun modo eliminata: ciò per l’assorbente ragione che l’esito favorevole dell’intervento avrebbe potuto dispiegare i suoi effetti anche se quella situazione si fosse potuta verificare, onde il danno derivante dal fatto che essa è stata impedita, non risulta in alcun modo inciso.
  1. 2.5. Le svolte considerazioni evidenziano allora l’erroneità della sentenza impugnata là dove ha attribuito all’esito risolutivo della patologia dell’intervento eseguito il valore di elidere la lesione del diritto al consenso informato.
  1. L’elisione di tale lesione è frutto della mancata percezione in iure dell’esatta consistenza della fattispecie astratta di violazione del diritto al consenso informato con riferimento alla struttura del relativo illecito ed alla distinzione fra danno evento e danno conseguenza ad essa riferibili.
  1. Alla stregua del ragionamento svolto dalla corte aquilana ogni intervento medico eseguito senza previa acquisizione del consenso informato, pur possibile (e con ciò, naturalmente, si vuole escludere la problematica degli interventi eseguiti in situazione in cui l’acquisizione del consenso non è possibile per lo stato di incoscienza del paziente), si dovrebbe considerare non lesivo del diritto alla prestazione del consenso, nè sul piano contrattuale, dove il rapporto si iscriva in tale cornice, nè su quello extracontrattuale, purchè la scelta terapeutica fosse l’unica possibile per ovviare alla patologia esistente e l’intervento sia poi riuscito in tal senso. L’attività di ingerenza del medico sulla persona del paziente risulterebbe lecita sul piano civilistico sempre in ragione della sua utilità per la salute.
  1. Si ricorda, al riguardo che l’origine e, quindi, la doverosa dimensione funzionale e le implicazioni del consenso informato bene sono state delineate da Cass. n. 21748 del 2007, nel senso che: “Il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario: senza il consenso informato l’intervento del medico è, al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, sicuramente illecito, anche quando è nell’interesse del paziente; la pratica del consenso libero e informato rappresenta una forma di rispetto per la libertà dell’individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi. Il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma – atteso il principio personalistico che anima la nostra Costituzione (la quale vede nella persona umana un valore etico in sè e guarda al limite del “rispetto della persona umana” in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell’integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofìche che orientano le sue determinazioni volitive) e la nuova dimensione che ha assunto la salute (non più intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgente, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sè, anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza) – altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale”.
  1. Si rammenta, altresì, che la già citata Cass. n. 2847 del 2010, ha avuto modo di rimarcare innanzitutto che, “secondo la definizione della Corte costituzionale (sentenza n. 438 del 2008, sub. n. 4 del “Considerato in diritto”) il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 è 32 Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che “la libertà personale è inviolabile” e che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.
  1. Afferma ancora la Consulta che numerose norme internazionali (che è qui superfluo richiamare ancora una volta) prevedono esplicitamente la necessità del consenso informato del paziente nell’ambito dei trattamenti medici. La diversità tra i due diritti è resa assolutamente palese dalle elementari considerazioni che, pur sussistendo il consenso consapevole, ben può configurarsi responsabilità da lesione della salute se la prestazione terapeutica sia tuttavia inadeguatamente eseguita; e che la lesione del diritto all’autodeterminazione non necessariamente comporta la lesione della salute, come accade quando manchi il consenso ma l’intervento terapeutico sortisca un esito assolutamente positivo (è la fattispecie cui ha avuto riguardo Cass. pen., sez. un., n. 2437 del 2009, concludendo per l’inconfigurabilità del delitto di violenza privata). Nel primo caso il consenso prestato dal paziente è irrilevante, poichè la lesione della salute si ricollega causalmente alla colposa condotta del medico nell’esecuzione della prestazione terapeutica, inesattamente adempiuta dopo la diagnosi. Nel secondo, la mancanza di consenso può assumere rilievo a fini risarcitori, benchè non sussista lesione della salute (cfr. Cass., nn. 2468/2009) o se la lesione della salute non sia causalmente collegabile alla lesione di quel diritto, quante volte siano configurabili conseguenze pregiudizievoli (di apprezzabile gravità, se integranti un danno non patrimoniale) che siano derivate dalla violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione in se stesso considerato (cfr., con riguardo al caso di danno patrimoniale e non patrimoniale da omessa diagnosi di feto malformato e di conseguente pregiudizio della possibilità per la madre di determinarsi a ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza, la recentissima Cass., n. 13 del 2010 e le ulteriori sentenze ivi richiamate)”.
  1. 2.8. Sempre la sentenza n. 2847 del 2010 – immediatamente di seguito alla riportata motivazione e con considerazioni che evidenziavano già il profilo strutturale dell’illecito da lesione del diritto al consenso informato, siccome lo si è delineato nei precedenti paragrafi – ha poi, osservato che: “Viene anzitutto in rilievo il caso in cui alla prestazione terapeutica conseguano pregiudizi che il paziente avrebbe alternativamente preferito sopportare nell’ambito di scelte che solo a lui è dato di compere.
  1. Non sarebbe utile a contrastare tale conclusione il riferimento alla prevalenza del bene “vita” o del bene “salute” rispetto ad altri possibili interessi, giacchè una valutazione comparativa degli interessi assume rilievo nell’ambito del diritto quando soggetti diversi siano titolari di interessi confliggenti e sia dunque necessario, in funzione del raggiungimento del fine perseguito, stabilire quale debba prevalere e quale debba rispettivamente recedere o comunque rimanere privo di tutela; un “conflitto” regolabile ab externo è, invece, escluso in radice dalla titolarità di pur contrastanti interessi in capo allo stesso soggetto, al quale soltanto, se capace, compete la scelta di quale tutelare e quale sacrificare. Così, a titolo meramente esemplificativo, non potrebbe a priori negarsi tutela risarcitoria a chi abbia consapevolmente rifiutato una trasfusione di sangue perchè in contrasto con la propria fede religiosa (al caso dei Testimoni di Geova si sono riferite, con soluzioni sostanzialmente opposte, Cass., nn. 23676/2008 e 4211/2007), quand’anche gli si sia salvata la vita praticandogliela, giacchè egli potrebbe aver preferito non vivere, piuttosto che vivere nello stato determinatosi; così, ancora, non potrebbe in assoluto escludersi la risarcibilità del danno non patrimoniale da acuto o cronico dolore fisico (sul punto cfr. Cass., n. 23846/2008) nel caso in cui la scelta del medico di privilegiare la tutela dell’integrità fisica del paziente o della sua stessa vita, ma a prezzo di sofferenze fisiche che il paziente avrebbe potuto scegliere di non sopportare, sia stata effettuata senza il suo consenso, da acquisire in esito alla rappresentazione più puntuale possibile del dolore prevedibile, col bilanciamento reso necessario dall’esigenza che esso sì a prospettato con modalità idonee a non ingenerare un aprioristico rifiuto dell’atto terapeutico, chirurgico o farmacologico. E nello stesso ambito dovrebbe inquadrarsi il diritto al risarcimento per la lesione derivata da un atto terapeutico che abbia salvaguardato la salute in un campo a discapito di un secondario pregiudizio sotto altro pure apprezzabile aspetto, che non sia stato tuttavia adeguatamente prospettato in funzione di una scelta consapevole del paziente, che la avrebbe in ipotesi compiuta in senso difforme da quello privilegiato dal medico. Viene, in secondo luogo, in rilievo la considerazione del turbamento e della sofferenza che deriva al paziente sottoposto ad atto terapeutico dal verificarsi di conseguenze del tutto inaspettate perchè non prospettate e, anche per questo, più difficilmente accettate.
  1. L’informazione cui il medico è tenuto in vista dell’espressione del consenso del paziente vale anche, ove il consenso sia prestato, a determinare nel paziente l’accettazione di quel che di non gradito può avvenire, in una sorta di condivisione della stessa speranza del medico che tutto vada bene; e che non si verifichi quanto di male potrebbe capitare, perchè inevitabile. Il paziente che sia stato messo in questa condizione – la quale integra un momento saliente della necessaria “alleanza terapeutica” col medico – accetta preventivamente l’esito sgradevole e, se questo si verifica, avrà anche una minore propensione ad incolpare il medico. Se tuttavia lo facesse, il medico non sarebbe tenuto a risarcirgli alcun danno sotto l’aspetto del difetto di informazione (salva la sua possibile responsabilità per avere, per qualunque ragione, mal diagnosticato o mal suggerito o male operato; ma si tratterebbe – come si è già chiarito – di un aspetto del tutto diverso, implicante una “colpa” collegata all’esecuzione della prestazione successiva). Ma se il paziente non sia stato convenientemente informato, quella condizione di spirito è inevitabilmente destinata a realizzarsi, ingenerando manifestazioni di turbamento di intensità ovviamente correlata alla gravità delle conseguente verificatesi e non prospettate come possibili. Ed è appunto questo il danno non patrimoniale che, nella prevalenza dei casi, costituisce l’effetto del mancato rispetto dell’obbligo di informare il paziente.
  1. Condizione di risarcibilità di tale tipo di danno non patrimoniale è che esso varchi la soglia della gravità dell’offesa secondo i canoni delineati dalle sentenze delle Sezioni unite nn. da 26972 a 26974 del 2008, con le quali s’è stabilito che il diritto deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bilanciamento tra principio di solidarietà e di tolleranza secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico. Non pare possibile offrire più specifiche indicazioni”.
  1. 2.9. Ancora di recente si possono ricordare come mosse dalla stessa logica le considerazioni di Cass. n. 19731 del 2014.

 

 

Originally posted 2014-12-02 10:15:09.

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