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ROVIGO DANNO INCIDENTE MORTALE PARENTI  TRIB ROVIGO

CHIAMA UN AVVOCATO MOLTO ESPERTO CHE OTTIENE IL GIUSTO DANNO PER TE 

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a info incidente oggi nera

incidente mortale o grave risarcimento

Il presente giudizio, avente ad oggetto domanda risarcitoria, è stato proposto da B.A., in proprio e quale congiunta di M.R. deceduto il 15.4.2014, in conseguenza di un sinistro stradale.

In particolare, i predetti viaggiavano in qualità di terzi trasportati, l’attrice sul sedile anteriore destro e il M. sul sedile posteriore, a bordo dell’autovettura Fiat Panda tg (…), condotta da Giselda Ruzza e di proprietà della società A.R. (R.). Tale vettura, mentre percorreva la strada regionale n. 495 all’altezza del chilometro 1+869 andava a scontrarsi con il veicolo Renaul Megane tg (…), condotto da L.V..

 

 

ROVIGO1 DANNO INCIDENTE MORTALE 2 PARENTI PATRIMONIALE 3 SOLDI  TRIB ROVIGO

ROVIGO1 DANNO INCIDENTE MORTALE 2 PARENTI PATRIMONIALE 3 SOLDI  TRIB ROVIGO

Riassumendo, il danno non patrimoniale (iure proprio e iure hereditario) ancora spettante all’attrice è così quantificato: Euro 246.000 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio (danno parentale) ed Euro 39.012 a titolo di danno non patrimoniale iure hereditario (terminale e catastrofale) per cui l’importo totale danno non patrimoniale (iure proprio e iure hereditario) è pari ad Euro 285.012. Da tali somme (già espresse in termini monetari attuali) devono essere detratti gli acconti già corrisposti in sede stragiudiziale dalla assicurazione, pari ad Euro 120.000 complessivi per la morte del congiunto.

Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “la liquidazione del danno extracontrattuale, che deve essere effettuata con riferimento alla data della sentenza, quando deve tener conto degli acconti versati anteriormente dal danneggiante o dal responsabile civile, deve essere compiuta sottraendo questi importi in maniera che i termini del calcolo siano omogenei” (cfr. Cass. civ. sent. n. 2074 del 10.03.1999Cass. civ. sent. n. 13358 del 1.12.1999).

Il metodo che risulta a tal fine di più agevole applicazione consiste nel rivalutare gli acconti in base agli indici Istat dalla data del versamento sino all’attualità e nel computare gli interessi compensativi sulla somma ottenuta detraendo gli acconti dagli importi accertati come dovuti e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat. La data del pagamento non può che essere individuata nel 20.04.2015 (data dell’assegno) in assenza di prove di pagamenti avvenuti precedentemente. Ciò premesso, devono essere riconosciuti in favore di parte attrice, a tale titolo, la somma di 162.132 , pari alla differenza tra la somma di Euro 285.012 e la somma di Euro 122.880 (pari all’importo proporzionale dell’acconto di Euro 120000 rivalutato dal 26.5.2015 ad oggi).

Per cui la complessiva dovuta all’attrice per tutte le voci di danno di cui sopra e detratti gli acconti ricevuti ammonta ad Euro 175.012 (Euro 162.132 danno non patrimoniali per morte del congiunto ed Euro 12880 per lesioni dalla stessa subite).

Oltre alla rivalutazione del credito, già determinato nel suo complessivo ammontare ai valori attuali, vanno riconosciuti gli interessi per ritardato pagamento, liquidati in conformità al consolidato orientamento assunto sul punto sulla scorta della nota pronuncia della Corte di Cassazione S.U. con la sentenza n. 1712/95. Tale sentenza da un lato ha riconosciuto la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l’attribuzione di interessi la cui misura va tuttavia determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive relative al danno nel caso di specie, ad un tasso non necessariamente coincidente con quello legale; dall’altro, ha escluso che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. In applicazione di tali criteri, ed in via necessariamente equitativa ex art. 2056, co. 2 c.c., si ritiene di determinare l’ulteriore somma dovuta a titolo di lucro cessante facendo riferimento – in assenza di elementi che consentano di ritenere nel caso di specie un investimento maggiormente remunerativo della somma- al tasso medio di redditività degli investimenti mobiliari a basso rischio (titoli di Stato, BOT, CCT ecc.) nel periodo in questione, ed applicando così un ulteriore 0,67 % annuo, calcolato dalla data dell’evento dannoso (gennaio 2014) e sino alla data della presente sentenza (cfr. Cass. S.U. 16-7-2008 n. 19499).

In applicazione dei criteri sopra indicati tale tasso deve essere calcolato non sulla somma capitale ai valori attuali bensì con riferimento al valore medio tra il capitale al valore attuale e la somma dovuta alla data dell’illecito (gennaio 2014), provvedendo ad adeguare il valore del capitale utilizzando il coefficiente ISTAT relativo al periodo in questione.

Il medesimo calcolo deve essere effettuato sulla somma complessivamente dovuta dall’epoca dell’evento dannoso al momento della corresponsione degli acconti (marzo 2015 per l’importo di Euro 116.000 e di Euro 120.000 e maggio 2018 per l’ulteriore importo di Euro 66.000) e sulle somme residue dal momento della corresponsione degli anticipi ad oggi; sulle somme residualmente dovute cosi calcolate sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo.

Spese di lite.

 

 

 

 

 

Tribunale Rovigo, Sent., 20/05/2020, n. 362

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO

nella persona del giudice Barbara Vicario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 3544/15 R.G., promossa da

B.A., in proprio ed in qualità di erede di M.R., elettivamente domiciliata in Via Bedendo 12 Rovigo, presso l’avv. Alessandra Ferrari e rappresentata e difesa dall’avv. Matteo Mion, giusta procura in calce all’atto di citazione

attrice

contro

Z.I. plc. in persona del l.r.p.t. elettivamente domiciliata in via Giuseppe Mazzini 3 Rovigo, presso l’avv. Gianluca Pertoldi, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione

convenuta

Oggetto: risarcimento del danno da circolazione stradale

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il presente giudizio, avente ad oggetto domanda risarcitoria, è stato proposto da B.A., in proprio e quale congiunta di M.R. deceduto il 15.4.2014, in conseguenza di un sinistro stradale.

In particolare, i predetti viaggiavano in qualità di terzi trasportati, l’attrice sul sedile anteriore destro e il M. sul sedile posteriore, a bordo dell’autovettura Fiat Panda tg (…), condotta da Giselda Ruzza e di proprietà della società A.R. (R.). Tale vettura, mentre percorreva la strada regionale n. 495 all’altezza del chilometro 1+869 andava a scontrarsi con il veicolo Renaul Megane tg (…), condotto da L.V..

La domanda risarcitoria viene rivolta quindi, ai sensi dell’art. 141 CdA, nei confronti di Z.I. plc, società assicuratrice dell’autovettura ove era trasportata l’attrice e il M..

Si è costituita l’assicurazione Z.I. plc contestando la pretesa attorea e ritenendo di aver già liquidato alla attrice, in parte ante causam e in parte in corso di causa, la complessiva somma di Euro 302.000 (Euro 182.000 per le lesioni subite dall’attrice ed Euro 120.000 per la morte del congiunto), somma da ritenersi satisfattiva, tenuto conto della riduzione del danno da attuarsi in considerazione del fatto che il M. non indossava le cinture di sicurezza al momento dello scontro.

La causa è stata istruita documentalmente e attraverso una consulenza medico legale nella persona della dott.ssa M.L..

Alla udienza del 30 ottobre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche ex art. 190 c.p.c.

La domanda attorea è fondata nei termini che seguono.

Nel merito, va innanzitutto rilevato che la qualità in capo all’attrice di prossima congiunta della vittima del sinistro (moglie) è stata provata attraverso la produzione dei certificati anagrafici allegati sub doc. 1 all’atto di citazione.

La sussistenza dell’obbligazione risarcitoria in capo alla compagnia di assicurazione della vettura sulla quale l’attrice e M.R. erano trasportati è incontestata ed incontestabile: la circostanza che l’odierna attrice e il marito fossero a bordo dell’auto, oltre che pacifica, è comprovata dalle risultanze del verbale redatto polizia stradale di Adria, intervenuta sui luoghi nell’immediatezza (cfr verbale del 9.1.2014 in atti).

Il fatto ha costituito inoltre oggetto di accertamento in sede penale, ove il L. ha subito procedimento penale imputato del reato di cui all’art. 589 c.p. Risulta che, conseguentemente al sinistro, B.A. e M.R. riportavano gravi lesioni.

In particolare, il M. veniva ricoverato presso il Pronto soccorso di Adria (RO) con diagnosi di “politrauma con emorragia cerebrale con edema, contusione epatica, diastasi della protesi anca sx con cavità acetabolare, versomibile gluteo sx, trauma bacino” e immediatamente ricoverato presso il nosocomio di Rovigo sino al 19.2.2014 ove veniva sottoposto ad un intervento di craniotomia decompressivo per poi essere trasferito presso l’unità di medicina interna del presidio ospedaliero di Adria, ove decedeva in data 15.4.2014.

L’iter clinico del paziente è stato ricostruito in base alla documentazione in atti nonché alla consulenza autoptica a firma del dott. L.M. resa nell’ambito del procedimento penale a carico del L.V. in cui il consulente ha rilevato che le operazioni condotte sul cadavere, unitamente agli elementi storico circostanziali, permettono di attribuire il decesso ad una “insufficienza multiorgano (MOF) a seguito di evoluzione di processo settico in esiti di trauma della strada”.

A fronte di ciò non v’è dubbio che possa essere riconosciuto come pienamente sussistente il nesso di causalità tra il sinistro descritto e le lesioni subite dalla attrice e la morte di M.R.. Dal verbale degli accertamenti della Polizia Stradale, risulta altresì che “il trasportato occupante il sedile posteriore destro non utilizzava la cintura di sicurezza, perché la stessa si presentava tesa e la parte posteriore del sedile anteriore destro presentava lo snodo della regolazione inclinazione schienale spezzato”.

Danni risarcibili

Tutto ciò premesso, nel presente giudizio, è in contestazione l’entità del danno risarcibile. Al tal fine, si procederà all’esame delle varie poste di danno richieste dalla attrice per le lesioni dalla stessa subite e successivamente di quelle che l’attrice richiede per la morte del marito, iure proprio e iure hereditatis.

In diritto, va premesso che, per giurisprudenza ormai costante che ha trovato ormai definitiva e stabile conferma, il danno non patrimoniale è risarcibile dinanzi ad un fatto costituente reato, ad un’espressa previsione legislativa ovvero “quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice” (Cass. sez. un. sent. n. 26972 del 11.11.2008). Le sentenze delle Sezioni Unite del 2008 (26972, 26973, 26974 e 26975) “ripensano” il danno non patrimoniale in modo unitario ed onnicomprensivo delle precedenti figure (biologico, esistenziale, morale), degradate, adesso, ad un livello meramente descrittivo. E’ di tutta evidenza una ferma volontà di “contenere” il sistema di risarcimento del danno alla persona: per questa ragione il danno non patrimoniale viene ricostruito come categoria unitaria, tipica, in cui la tutela risarcitoria al di fuori dei casi determinati dalla legge è concessa soltanto se si accerta la lesione di un diritto inviolabile della persona. Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l’obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale, nel singolo caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitoria in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass., Sez. Terza, Sentenza n. 24473 del 18/11/2014). In altre parole, non è possibile duplicare le voci risarcitorie ripartendo la nozione di danno non patrimoniale in sottocategorie quali il danno biologico, il danno morale soggettivo, il danno esistenziale, il danno alla vita di relazione ecc.

Infatti, “al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente onnicomprensiva”. E’, pertanto, compito del giudice, nel singolo caso concreto, liquidare un’unica voce di danno non patrimoniale, individuata e ponderata, in modo tale da ricomprendervi unitariamente tutti i pregiudizi risarcibili, purché oggetto di specifica allegazione e di idonei riscontri probatori forniti dall’interessato, tenendo altresì conto del limite imposto dall’art. 2059 c.c. costituzionalmente interpretato, il quale impone di considerare a fini risarcitori solo quei pregiudizi si traducano nella lesione di un interesse della persona costituzionalmente rilevante (con esclusione dei danni c.d. bagatellari), ovvero espressamente considerati da specifiche norme di legge primaria.

Quanto alle sofferenze patite in conseguenza dell’illecito, “cd danno morale”, questo infatti, consiste in un pregiudizio ad un valore costituzionale che va dunque risarcito. In sostanza, lo stesso illecito produce la lesione sia del bene salute di cui all’art. 32 Cost. che dell’integrità morale di una persona ex art. 2 Cost. Tali lesioni, quindi, rappresentano entrambe sottocategorie di un unico danno, convenzionalmente chiamato danno non patrimoniale, che costituisce la somma del vecchio danno morale e biologico.

L’unica distinzione tra danni dotata di autonomo rilievo è quella tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale.

Applicando i suddetti principi alla materia del danno alla persona derivante da una lesione permanente della salute, nella liquidazione di tale pregiudizio, occorre in astratto tenere conto: (a) dell’invalidità permanente causata dalle lesioni (danno biologico permanente), la cui liquidazione comprende necessariamente tutti i pregiudizi normalmente derivanti da quei tipo di postumi; (b) delle sofferenze che, pur traendo occasione dalle lesioni, non hanno un fondamento clinico: si tratterà, ad esempio, della vergogna, della prostrazione, del revanchismo, della tristezza, della disperazione.

Quanto alla liquidazione del predetto danno, si ritiene di applicare i criteri indicati dalle tabelle del Tribunale di Milano che garantiscono uniformità di trattamento, secondo quanto indicato dalla stessa Corte di Cassazione (Cass. 12470/17Cass. 9367/16; Cass. 20895/2015; Cass. 16992/2015; Cass. 5243/14; Cass. 7272/2012Cass. 12408/2011).

Le predette tabelle determinano la somma da liquidare avendo riguardo non solo al cd danno biologico in senso stretto (inteso quale mera lesione dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale – cfr. artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209 del 2005), ma, altresì, alle sofferenze patite ed a tutti i pregiudizi di natura dinamico-relazionale subiti dal danneggiato ed ordinariamente connessi, secondo una prognosi di normalità, al grado delle lesioni riportate. L’importo così determinato è comprensivo di tutti gli aspetti pregiudizievoli di natura dinamico relazionale connessi all’evento lesivo, stante la già richiamata natura unitaria della nozione di danno non patrimoniale peraltro confermata dall’art. 138 T.A..

Quanto, invece, all’esigenza di considerare tutti gli aspetti della fattispecie per giungere ad una liquidazione il più possibile coerente con la fattispecie concreta, il Giudice deve personalizzare la liquidazione del danno non patrimoniale variando adeguatamente, in più od in meno, il valore risultante dall’applicazione del criterio standard, al fine di adeguare il risarcimento alle specificità del caso concreto (c.d. “personalizzazione del risarcimento”).

Al riguardo, come specificato dall’art. 138 T.A., all’epoca dei fatti vigente, la personalizzazione, che può comportare un aumento del risarcimento in percentuale del risarcimento, interviene “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali”.

La personalizzazione del danno va compiuta senza automatismi risarcitori, juxta alligata et probata, e soprattutto sulla base di adeguata motivazione che spieghi: quali pregiudizi sono stati accertati; con quali criteri sono stati monetizzati; con quali criteri il risarcimento è stato personalizzato. (Cass. 23778/14). In particolare, le tabelle di Milano, nel determinare i parametri standard di liquidazione in relazione a quel tipo di invalidità, già considerano che vi sono attività esistenziali ordinarie, svolte da tutte le persone in un certo contesto storico sociale (ad es., camminare, passeggiare ecc.).

Vi sono, poi, altre attività, anche comuni, ma praticate dal singolo per scelta individuale. Il problema della personalizzazione si pone solo per queste ultime e, quindi, solo nella misura in cui queste non siano già state considerate all’atto della determinazione della percentuale di invalidità. In altre parole, il bareme usato dalla medicina legale indica il complesso delle privazioni che la vittima dovrà subire nella vita quotidiana, lavorativa e sociale per effetto della menomazione e che, per convenzione, viene misurato in misura percentuale, ipotizzando per fictio iuris che sia pari a “100” la validità d’una persona sana, dello stesso sesso e della stessa età della vittima.

A tale diminuzione della capacità della persona le tabelle di Milano ricollegano un certo importo risarcitorio standard, inteso a ristorare la perdita delle attività che normalmente quella menomazione comporta per la vittima.

L’aumento delle voci di danno e del quantum che può essere concesso al danneggiato sarà possibile solo con l’allegazione e la prova di quelle specifiche conseguenze indicate nell’atto di citazione, rispetto alle quali il sistema tabellare – per come è costruito – non potrebbe essere in grado di offrire una adeguata riparazione ( Cass. 7513/18).

Danni subiti da B. come terza trasportata.

Ciò premesso, al fine di determinare la natura e l’entità del danno non patrimoniale subito dalla attrice, nel caso di specie, si può fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze dell’espletata ctu medica, che sono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina della documentazione prodotta dalle parti e dei fatti in contestazione e si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile.

Il CTU ha in particolare accertato che, a seguito dell’incidente, l’attrice riportò un “complesso lesivo caratterizzato da politrauma con dislocazione post traumatica meniscale dell’ATM ex e sx, con spostamento ponte 24/25/26 frattura del 24; trauma contusivo-distorsivo cervicodorsale in spondilodiscoartrosi con edema del corpo C/ e lieve scivolamento C/-T1 e radicolopatia arto superiore di destra; frattura schiacciamento del soma L! con cuneizzazione anteriore e interessamento della limitante somatica posteriore con frammento retroposto fino al sacco durale e corrispondente radice, con sottile falda di ematoma epidurale intracanalare del tratto D12-L1 in discartrosi; frattura con lieve cedimento della limitante superiore del corpo di L2; frattura con lieve affossamento della limitante somatica superiore di L5; edema limitante somatica inferiore di L4; frattura del processo trasverso destro di D10 e D11; frattura lievemente angolata della porzione caudale del sacro, fratture costali plurime dell’emitorace di sinistra con risentimento pleurico, sindrome ansiosa reattiva” (relazione peritale pagg. 26.27).

Ciò premesso, parte attrice ha cosi motivato la richiesta di personalizzazione del danno non patrimoniale in memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.: “La menomazione complessiva patita dalla B., infatti, rende disagevole lo svolgimento delle faccende domestiche, quali ad esempio il lavaggio dei piatti in ortostatismo e la pulizia dei pavimenti. In epoca precedente al sinistro, invece, l’attrice, ormai in pensione, provvedeva autonomamente a tutte le faccende domestiche”.

Orbene, lavarsi, vestirsi, lavare i piatti sono attività ordinarie che, in quanto tali, sono già considerate nel momento in cui si è quantificata la percentuale di limitazione funzionale patita dal soggetto.

Si tratta di conseguenze patite da tutte le persone colpite da quell’invalidità e non si ritiene di procedere ad alcuna personalizzazione del danno in mancanza di allegazione e prova di circostanze di fatto specifiche e peculiari ed ulteriori rispetto alle conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari (Cfr Cass., 31.5.2019 n. 15084).

In conclusione, quindi, il danno non patrimoniale risarcibile ed escludendo la personalizzazione per le ragioni di cui sopra, viene cosi determinato tenuto conto delle tabelle di Milano 2018 e dell’età della danneggiata al momento del sinistro (68 anni) e delle percentuali riconosciute dal ctu ossia, assumendo come punto base Euro 98,00 e una percentuale di invalidità permanente pari al 35%(percento):

-giorni di inabilità temporanea al 100% per un totale di giorni 20 (Euro 1.960,00);

-giorni di inabilità temporanea parziale al 75%(percento) per giorni 60 (Euro 4.410,00);

-giorni di inabilità temporanea parziale al 50%(percento) per giorni 50 (Euro 2.450,00).

Ne discende che come danno da invalidità permanente va riconosciuta alla attrice la somma di Euro 166.103,00 mentre per il danno per l’invalidità temporanea la somma di Euro 8.820.

La somma riconosciuta a titolo di risarcimento non patrimoniale, calcolata all’attualità, è pari ad Euro 174.923.

Danni patrimoniali e danni ulteriori

Quanto al danno patrimoniale (spese mediche ecc) il ctu ha reputato congrue le spese mediche per Euro 6.649,00 mentre per quelle odontoiatriche richieste pari ad Euro 2.980 non sono stati prodotti documenti attestanti l’avvenuto pagamento per cui le stesse non possono essere riconosciute. Parte attrice ha tuttavia documentato spese ulteriori, non contestate (spese documentate funerarie e di sepoltura e di assistenza nel doc. 11 pari ad Euro 16.654,62) che possono essere riconosciute quale conseguenza immediata e diretta dell’illecito (art. 1223 c.c.).

Quanto agli ulteriori danni di natura patrimoniale, corrispondenti genericamente a danni futuri, capacità lavorativa specifica, vestiario, occhiali ecc, di essi non è stata fornita alcuna allegazione e prova da parte dell’attrice, così che fin d’ora va esclusa la fondatezza di tali domande.

Alla luce di quanto fin qui esposto, per i danni derivanti dai vari titoli riconosciuti e negli importi su indicati, possono essere riconosciute a titolo di danno patrimoniale alla attrice la somma di Euro 23.303,62.

In totale per i titoli su indicati spettano all’attrice la somma di Euro 198.226,62.

Da tale importo complessivo deve essere detratta la somma di Euro 182.000 corrisposta dalla compagnia assicuratrice all’attrice, una parte in data 30.3.105 (Euro 116.000) e una parte in data 11.5.2018 (Euro 66.000) ed accettata a titolo di acconto sul maggior dovuto per i danni conseguenti al sinistro per cui è causa.

Ne consegue che la somma attualmente dovuta, calcolata all’attualità, ammonta ad Euro 12.880,62 residui, pari alla differenza tra la somma di Euro 198.226,62 complessivamente dovuta ai valori attuali e l’importo sopra indicato come acconto attualizzato con riferimento al coefficiente ISTAT relativo all’epoca di corresponsione degli acconti (pari ad Euro 185.346,00 risultante dalla somma di Euro 116.000 rivalutato dal 26.3.2015 ad oggi e di Euro 66.000 rivalutato dal 11.5.2018 ad oggi).

I danni subiti dall’attrice iure proprio.

L’attrice ha chiesto al Tribunale la liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti iure proprio e iure hereditario in conseguenza del decesso di M.R. deducendo di essere prossima congiunta ed erede del medesimo, in quanto moglie {circostanze, queste, non contestate tra le parti).

L’attrice ha chiesto, un danno iure proprio per la somma complessiva di Euro 331.920,00.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Non è stata provata la sussistenza di un danno alla salute psico-fisica, ovvero di un danno biologico iure proprio causalmente legato alla morte del congiunto, non reputandosi utile al tal fine i certificati medici prodotti dalla parte attrice, attestante solo genericamente lo stato di depressione della stessa e non anche la sua esclusiva riferibilità alla perdita del marito.

Nell’ipotesi in oggetto, tuttavia, va riconosciuto all’attrice, quale voce di danno non patrimoniale, il danno da perdita del rapporto parentale.

Nel caso di specie, la condotta ascrivibile al terzo L.V. ha leso un bene di sicuro rilievo costituzionale quale il diritto alla vita di M.R. ed ha, di riflesso, inciso negativamente su altri diritti di rilievo costituzionale spettanti alla attrice. Infatti, nel danno non patrimoniale diverso dal danno biologico, il danno risarcibile non è rappresentato soltanto dal momentaneo dolore e dal patema d’animo determinato dal fatto illecito ma anche dai riflessi pregiudizievoli su interessi e beni di rilievo costituzionale (es. vita di relazione, tutela della via familiare) che normalmente conseguono per tutta la durata della vita, per effetto della morte del prossimo congiunto. È del tutto evidente che la prematura perdita del proprio congiunto abbia rappresentato per l’attrice una perdita affettiva lacerante ed irreparabile che deve aver profondamente turbato ed alterato i preesistenti equilibri personali e familiari.

Il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, derivante dalla definitiva perdita del rapporto parentale, si distingue sia dal bene salute, sia dall’interesse all’integrità morale. La sofferenza interiore soggettiva sul piano strettamente emotivo va apprezzata nell’immediatezza dell’illecito, ma anche nel tempo, sotto il profilo delle sue ricadute, dinamico-relazionali, consistenti nel peggioramento delle condizioni ed abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana.

Con riguardo alla prova del pregiudizio, il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto non coincide con la lesione dell’interesse protetto, e quindi con l’evento morte in sé e per sé considerato, ma consiste in una perdita, nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell’ambito del nucleo familiare.

L’inserimento di M.R. nel nucleo familiare ed il conseguente sconvolgimento delle abitudini di vita dell’attrice risulta provato sulla base di criteri presuntivi nonché e soprattutto considerato il principio di non contestazione. Già da alcuni anni la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la quantificazione di tale danno ed. parentale “deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, e deve tener conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti” (Cass., Sez. Terza, Sentenza n. 1410 del 21/01/2011).

In particolare, trattandosi di un fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato – in forza di quanto previsto dagli artt. 22930 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’art. 1 della cd. “Carta di Nizza” – è titolare di un autonomo diritto all’integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell’immediatezza dell’illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello “dinamico-relazionale” (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana).

Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, il familiare superstite ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all’età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l’unità, la continuità e l’intensità del rapporto familiare” (Cass., Sez. Terza, Sentenza n. 9231 del 17/04/2013).

Ciò posto nella fattispecie ai fini della liquidazione del danno in oggetto risultano dagli atti e vanno tenute in considerazione le seguenti circostanze: il M. al momento del decesso aveva 72 anni, sua moglie 68 anni.

Non appare revocabile in dubbio la gravità della perdita subita dall’attrice, trattandosi di un matrimonio di lunga durata (50 anni) il che lascia presumere, in assenza di prova contraria, l’intensità dei reciproci affetti e la scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (cfr Cass. 21230/2016).

È evidente pertanto come la morte di un familiare così prossimo come lo era il M. per l’attrice, sia idonea – anche intuitivamente – a compromettere in modo significativo la vita e l’unità familiare, in relazione alla quale nessun elemento di segno contrario è stato introdotto dalla convenuta. Dunque, al fine di individuare un criterio equitativo che valorizzi, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., le circostanze del caso concreto ed allo stesso tempo garantisca quell’uniformità decisionale e quei parametri oggettivi suggeriti dalla Corte Costituzionale nella nota e fondamentale sentenza n. 184 del 30.6.1986 e più volte caldeggiati anche dalla Corte di Cassazione, questo giudice ritiene di utilizzare i parametri posti dalle tabelle di liquidazione elaborate dall’Osservatorio per la giustizia civile di Milano.

Anche di recente la Suprema Corte ha sottolineato come il danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte di un prossimo congiunto dev’essere integralmente risarcito mediante l’applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice.

Tali criteri devono tener conto dell’irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia: “la relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione” (Cass., Sez. Terza, Sentenza n. 10107 del 09/05/2011).

Tali parametri contenuti nelle tabelle di Milano prevedono a favore del coniuge sopravvissuto per la morte del coniuge un risarcimento compreso tra Euro 163.990,00 ed Euro 327.990,00.

Per stabilire i concreti importi da risarcire, tra i minimi ed i massimi previsti da queste forbici, occorre valutare in concreto la natura e l’intensità del legame tra familiare e vittima, la quantità e la qualità dell’alterazione della vita familiare, da provarsi anche mediante presunzioni: difatti, come meglio si dirà nel prosieguo, il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude un risarcimento separato e autonomo per ogni tipo di sofferenza patita dalla persona, fermo l’obbligo del giudice di tener conto nel caso concreto di tutte le peculiari modalità di manifestazione del danno non patrimoniale, così da assicurare la personalizzazione della liquidazione (si veda, in tal senso, Cass., Sez. Terza, Sentenza n. 15491 del 08/07/2014).

Va anche richiamato il recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l’applicazione dei parametri previsti al riguardo dalle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, pari ai valori più elevati della forbice risarcitoria ivi contemplata, senza considerare che essa, va effettuata tenendo in considerazione la qualità e quantità della relazione affettiva con la persona perduta (Cass., Sez. Terza, Sentenza n. 12717 del 19/06/2015).

Ciò detto, pur in assenza di specifiche prove circa l’intensità della relazione con la de cuius, non ci si potrà che attenere su importi intermedi tra i minimi ed i massimi, in ragione dell’età del coniuge sopravvissuto, della durata del rapporto coniugale, del fatto che a seguito del decesso del marito alla signora B. verrà preclusa la possibilità di condividere l’ultima fase della sua esistenza con la persona con cui ha costruito una famiglia e condiviso una vita.

Sulla base di questi elementi di valutazione appare equo riconoscere alla attrice un risarcimento pari ad Euro 246.000,00.

Il danno subito dall’attrice iure hereditario.

L’attrice ha chiesto, anche un danno iure hereditario per la somma complessiva, quanto al danno non patrimoniale, di Euro 108.760,50, a titolo di danno c.d. terminale e catastrofale.

La qualità di erede in capo alla odierna attrice non è contestata.

In linea generale, va premesso che in caso di morte, il risarcimento del danno non patrimoniale, sofferto in vita da persona deceduta in conseguenza di lesioni provocate dall’altrui fatto illecito, e dopo apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni subite, si trasmette per via ereditaria ai prossimi congiunti, che abbiano agito in qualità di eredi e nei limiti della relativa quota (in tal senso, Cass. Sez. Terza, Sez. 3, Sentenza n. 11255 del 30/07/2002).

È lapalissiano, infatti, che nell’arco di tempo intercorso fra la data del ricovero e la morte, il soggetto leso, specialmente se in stato di coscienza, soffre intensamente dal lato fisico e psichico e, pertanto, appare incontestabile che, nel tempo in cui resta in vita, acquista il diritto al risarcimento del danno morale verso il danneggiante, diritto che entra a far parte del suo patrimonio e che, alla sua morte, si trasmette agli eredi secondo le comuni regole della successione mortis causa. Nella giurisprudenza di legittimità si è comunque consolidato l’orientamento che subordinava la venuta a esistenza del diritto risarcitorio in capo alla vittima (e la conseguente trasmissibilità iure hereditario) alla permanenza in vita dopo la lesione per un apprezzabile lasso di tempo.

Parte attrice invoca il riconoscimento del danno terminale e del danno catastrofico, ma al di là delle qualificazioni giuridiche, dalla narrazione in fatto svolta, si evince che l’attrice intende vedersi risarcito il danno subito dal M. nel periodo di inabilità temporanea (durato 97 giorni circa), danno derivante dalle sofferenze fisiche e morali conseguenti alla sua condizione di grave infermità.

Volendo procedere ad una qualificazione di tale richiesta in ossequio alla più recente giurisprudenza, occorre rilevare che si individuano due distinte figure, quella del danno terminale biologico e quella del danno terminale morale (detto anche danno catastrofale).

Con la locuzione di danno biologico terminale si fa riferimento al danno alla salute patito dalla vittima di un illecito nel periodo intercorrente tra la lesione e la morte, presupponendosi peraltro che ad esso la vittima sia sopravvissuta per un considerevole lasso di tempo, avendo, in tale periodo, peraltro sofferto una lesione della propria integrità psico-fisica autonomamente considerabile come danno biologico, quindi accertabile per mezzo di idonea valutazione medico-legale e liquidabile alla stregua dei criteri adottati per la liquidazione del danno biologico vero e proprio (Cass., Sez. Terza, Sentenza n. 22896 del 13/12/2012).

In particolare, “il diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale è configurabile, e conseguentemente trasmissibile “iure hereditatis”, ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo (nella specie, 97 giorni) tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che, durante tale periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale”. (Cass., Sez. Terza, Sentenza n. 21060 del 19/10/2016).

Essendo irrilevante lo stato di lucidità del paziente, va quindi certamente riconosciuto tale profilo di danno, patito dal M. nei 97 giorni di inabilità totale (come risulta da quanto rilevato dai sanitari di tutte le strutture presso la quale la paziente è stata ricoverata nel lungo periodo successivo al sinistro).

Quanto invece alla sofferenza morale patita dal M. in tale periodo, va rilevato che il danno morale terminale (o danno catastrofale) costituisce quel pregiudizio che subisce colui il quale assiste, impotente, all’approssimarsi del proprio decesso, a seguito della serietà delle lesioni fisiche riportate.

È un danno che in talune pronunce giurisprudenziali viene definito di tipo “morale”, mentre in talaltre si ritiene più propriamente accostabile al danno “psichico”, ed anche in tale ipotesi il suo ristoro può essere invocato dagli eredi, essendo entrato a far parte del patrimonio del de cuius.

La risarcibilità di un siffatto pregiudizio è, tradizionalmente, subordinata alla sussistenza di uno stato di coscienza, che, perdurato per un arco temporale apprezzabile, abbia permesso al soggetto deceduto di rendersi conto dell’imminenza della propria morte.

Per giurisprudenza consolidata, il riconoscimento di detto pregiudizio è subordinato al fatto che il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, assistendo, impotente ma in uno stato di lucidità, al repentino peggioramento delle proprie condizioni di salute, che prestamente lo condurrà alla morte. In particolare la Suprema Corte ha ritenuto insussistente tale danno a partire dal momento in cui subentra lo stato di coma, poiché l’incoscienza che caratterizza il predetto stato, preclude la possibilità di ritenere integrata una sofferenza giuridicamente rilevante (Cass. Sez. Terza, Sentenza n. 759 del 16/01/2014).

Orbene, tale consapevolezza in capo al M. si può desumere in via presuntiva sulla scorta delle condizioni cliniche in cui lo stesso versava (pag. 19 consulenza dott. M. si fa riferimento ad un periodo di coscienza nel trasferimento del M. presso la terapia semi intensiva neurologica del Presidio ospedaliero di Rovigo il 22.1.2014) occorre riconoscere la sofferenza psichica (quale danno catastrofale) patita dal M. per un totale di circa 97 giorni. Le due voci di danno fin qui descritte possono senz’altro essere riconosciute congiuntamente. Difatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “in caso di sinistro mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della “enormità” del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte”. (Cass., Sez. Terza, Sentenza n. 23183 del 31/10/2014).

Venendo alla quantificazione del danno, con riferimento al danno terminale biologico, occorre liquidare il relativo pregiudizio facendo appunto applicazione analogica dei parametri dettati in tema di invalidità temporanea per i 97 giorni, previo raddoppio dei relativi minimi massimi tabellari (pari a 98,00), tenendo conto della lesione tale da non consentire alcuna possibilità di recupero e del fatto che si è comunque in presenza di una lesione della salute sfociata nel decesso e non in una semplice stabilizzazione di un postumo permanente: si perviene alla somma di 19.012. Ad essa va aggiunta la componente di danno morale terminale (danno catastrofale) che tenuto conto, da un lato, dell’ arco temporale nel corso del quale è intervenuto il decesso e, dall’altro, della intensità delle sue sofferenze, essendo il paziente in stato di coscienza e consapevolezza del suo malessere (ricoveri in diversi reparti, percepibile peggioramento della propria condizione di salute ed inadeguatezza della risposta sanitaria), del fatto che lo stesso si è visto in condizioni gravissime per lungo tempo ma alternando momenti di incoscienza a momenti di lucidità, percependo la necessità, anche dopo molti mesi, di nuovi interventi chirurgici che, però, lungi dall’essere risolutivi, l’hanno condotto alla morte, si reputa equo liquidare in Euro 20.000.

Sommati i due profili descritti, si perviene alla somma complessiva di Euro 39.012.

Quanto infine al concorso di colpa eccepito dalla convenuta ai fini della riduzione del danno sul presupposto che il M. non avesse le cinture di sicurezza, si ritiene che esso non possa rilevare nella specie e ciò tenuto conto della violenza dell’impatto localizzato anche sulla fiancata per cui con ogni probabilità il decesso si sarebbe verificato lo stesso anche secondo il principio del più probabile che non , come emerge anche dalla ctu.

Riassumendo, il danno non patrimoniale (iure proprio e iure hereditario) ancora spettante all’attrice è così quantificato: Euro 246.000 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio (danno parentale) ed Euro 39.012 a titolo di danno non patrimoniale iure hereditario (terminale e catastrofale) per cui l’importo totale danno non patrimoniale (iure proprio e iure hereditario) è pari ad Euro 285.012. Da tali somme (già espresse in termini monetari attuali) devono essere detratti gli acconti già corrisposti in sede stragiudiziale dalla assicurazione, pari ad Euro 120.000 complessivi per la morte del congiunto.

Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “la liquidazione del danno extracontrattuale, che deve essere effettuata con riferimento alla data della sentenza, quando deve tener conto degli acconti versati anteriormente dal danneggiante o dal responsabile civile, deve essere compiuta sottraendo questi importi in maniera che i termini del calcolo siano omogenei” (cfr. Cass. civ. sent. n. 2074 del 10.03.1999Cass. civ. sent. n. 13358 del 1.12.1999).

Il metodo che risulta a tal fine di più agevole applicazione consiste nel rivalutare gli acconti in base agli indici Istat dalla data del versamento sino all’attualità e nel computare gli interessi compensativi sulla somma ottenuta detraendo gli acconti dagli importi accertati come dovuti e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat. La data del pagamento non può che essere individuata nel 20.04.2015 (data dell’assegno) in assenza di prove di pagamenti avvenuti precedentemente. Ciò premesso, devono essere riconosciuti in favore di parte attrice, a tale titolo, la somma di 162.132 , pari alla differenza tra la somma di Euro 285.012 e la somma di Euro 122.880 (pari all’importo proporzionale dell’acconto di Euro 120000 rivalutato dal 26.5.2015 ad oggi).

Per cui la complessiva dovuta all’attrice per tutte le voci di danno di cui sopra e detratti gli acconti ricevuti ammonta ad Euro 175.012 (Euro 162.132 danno non patrimoniali per morte del congiunto ed Euro 12880 per lesioni dalla stessa subite).

Oltre alla rivalutazione del credito, già determinato nel suo complessivo ammontare ai valori attuali, vanno riconosciuti gli interessi per ritardato pagamento, liquidati in conformità al consolidato orientamento assunto sul punto sulla scorta della nota pronuncia della Corte di Cassazione S.U. con la sentenza n. 1712/95. Tale sentenza da un lato ha riconosciuto la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l’attribuzione di interessi la cui misura va tuttavia determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive relative al danno nel caso di specie, ad un tasso non necessariamente coincidente con quello legale; dall’altro, ha escluso che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. In applicazione di tali criteri, ed in via necessariamente equitativa ex art. 2056, co. 2 c.c., si ritiene di determinare l’ulteriore somma dovuta a titolo di lucro cessante facendo riferimento – in assenza di elementi che consentano di ritenere nel caso di specie un investimento maggiormente remunerativo della somma- al tasso medio di redditività degli investimenti mobiliari a basso rischio (titoli di Stato, BOT, CCT ecc.) nel periodo in questione, ed applicando così un ulteriore 0,67 % annuo, calcolato dalla data dell’evento dannoso (gennaio 2014) e sino alla data della presente sentenza (cfr. Cass. S.U. 16-7-2008 n. 19499).

In applicazione dei criteri sopra indicati tale tasso deve essere calcolato non sulla somma capitale ai valori attuali bensì con riferimento al valore medio tra il capitale al valore attuale e la somma dovuta alla data dell’illecito (gennaio 2014), provvedendo ad adeguare il valore del capitale utilizzando il coefficiente ISTAT relativo al periodo in questione.

Il medesimo calcolo deve essere effettuato sulla somma complessivamente dovuta dall’epoca dell’evento dannoso al momento della corresponsione degli acconti (marzo 2015 per l’importo di Euro 116.000 e di Euro 120.000 e maggio 2018 per l’ulteriore importo di Euro 66.000) e sulle somme residue dal momento della corresponsione degli anticipi ad oggi; sulle somme residualmente dovute cosi calcolate sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo.

Spese di lite.

Quanto alle spese di lite, alla luce della significativa riduzione degli importi richiesti da parte dell’attrice, si ritiene di fare applicazione del principio della soccombenza reciproca. Come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte, “la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta” (Cass., Sez. Terza, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016, Rv. 638888).

Nel caso di specie, dovendosi imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per aver resistito a pretese fondate, sebbene di molto inferiore alla richiesta e, specularmente, per aver avanzato pretese fondate, ma solo in minima parte, si ritiene di compensare le spese di lite nella misura di un terzo.

Per la restante quota di due terzi, seguono la prevalente soccombenza della convenuta e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, alla luce dell’attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento considerati gli importi riconosciuti (Euro 2.430 per fase di studio, Euro 1.550 per fase introduttiva, Euro 5.400 per fase istruttoria, Euro 4.050 per fase decisoria).

Per le stesse ragioni, le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto e le spese sostenute da parte attrice per il proprio consulente di parte (Euro 1830) sono compensate nella misure di un 1/3, ponendosi la restante quota di 2/3 a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di B.A. in proprio e quale erede di M.R. nei confronti di Z.I. PLC, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

– condanna Z.I. PLC in persona del l.r.p.t. al risarcimento del danno in favore di B.A. liquidato in complessivi Euro 175.012, somma residua già detratti gli acconti corrisposti dalla convenuta; condanna la parte convenuta al pagamento in favore della attrice degli interessi per ritardato pagamento da calcolarsi anche sulle somme inizialmente dovute come indicati in parte motiva, nonché degli interessi legali dalla sentenza sino al soddisfo;

– liquida le spese del giudizio in Euro 13.430 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali; dichiara dette spese compensate tra le parti in ragione della quota di un terzo e condanna Z.I. PLC al pagamento, in favore di parte attrice della quota residua, da distrarsi a favore dell’avv. Matteo Mion dichiaratosi antistatario;

– dichiara compensate le spese di ctu e le spese del consulente di parte attrice nella misura di un terzo e pone a carico di parte convenuta la quota residua.

Conclusione

Così deciso in Rovigo, il 8 maggio 2020.

Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2020.

 

Originally posted 2022-05-31 18:43:02.

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