MORTE PER MEDICI OSPEDALE BOLOGNA RAVENNA PARMA MODENA
Sentenza 29/10/2025 Tribunale di Bologna, est. Cinzia Gamberini
Decesso del paziente, malpractice medica e perdita di chance: limiti alla domanda dei congiunti
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La Sentenza 29/10/2025 del Tribunale di Bologna, estensore Cinzia Gamberini, affronta un tema di particolare rilievo sistematico nella responsabilità sanitaria:
- il decesso del paziente a seguito di condotta medica ritenuta colposa;
- la qualificazione del danno come perdita di chance in presenza di nesso causale incerto;
- l’inammissibilità della modifica della domanda proposta dai congiunti, da danno iure proprio pieno a perdita di chance di mantenimento del rapporto parentale.
Si tratta di una decisione che si colloca nel solco della giurisprudenza più rigorosa in tema di:
- causalità civile in ambito sanitario
- distinzione tra danno da perdita del rapporto parentale e perdita di chance
- preclusioni processuali ex artt. 183 e 345 c.p.c.
- Il fatto: decesso del paziente e contestazione di malpractice
Il caso riguardava il decesso di un paziente a seguito di un percorso clinico ritenuto non conforme alle linee guida e alle buone pratiche medico-assistenziali.
I congiunti agivano in giudizio:
- iure hereditatis, per il danno sofferto dal paziente prima del decesso;
- iure proprio, per il danno da perdita del rapporto parentale.
Nel corso dell’istruttoria emergeva un nodo centrale:
non era possibile affermare con elevata probabilità logica che la condotta colposa avesse causato direttamente la morte, ma soltanto che avesse ridotto le probabilità di sopravvivenza.
Si poneva quindi un problema qualificatorio:
si trattava di morte causalmente certa oppure di perdita di chance di sopravvivenza?
- Il nesso causale nella responsabilità sanitaria
La sentenza richiama il consolidato orientamento secondo cui, in ambito civile:
il nesso causale deve essere accertato secondo il criterio del “più probabile che non”.
Tuttavia, quando:
- la patologia di base è grave,
- l’evoluzione è potenzialmente infausta,
- l’intervento medico non ha efficacia salvifica certa,
può emergere una situazione in cui la condotta colposa non determina con certezza la morte, ma incide sulle probabilità di sopravvivenza.
In tali ipotesi, il danno non è la morte in sé, bensì:
👉 la perdita di una concreta e apprezzabile chance di sopravvivenza.
- Danno da perdita di chance: natura e struttura
La perdita di chance non è un danno ipotetico o meramente eventuale.
È un danno attuale, consistente nella perdita di una possibilità seria e concreta.
Nel caso di specie, il Tribunale di Bologna ha distinto:
- ❌ morte come evento certo causalmente imputabile al sanitario
- ✅ riduzione significativa delle probabilità di sopravvivenza
Questa distinzione ha effetti radicali sul piano risarcitorio:
| Ipotesi | Tipo di danno |
| Morte causalmente certa | Danno da perdita del rapporto parentale |
| Nesso causale incerto | Danno da perdita di chance |
- La posizione dei congiunti: danno iure proprio
I familiari avevano inizialmente agito per:
- danno da perdita del rapporto parentale pieno,
- quindi presupponendo la responsabilità causale diretta nella morte.
Nel corso del giudizio, alla luce delle risultanze peritali, si tentava di riformulare la domanda come:
perdita di chance di mantenimento del rapporto parentale.
Qui si inserisce il punto centrale della decisione.
- Inammissibilità della modifica della domanda
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la modifica della domanda.
Perché?
Perché non si trattava di una mera precisazione o riduzione quantitativa, ma di una:
mutatio libelli sostanziale.
Infatti:
- la domanda originaria presupponeva la morte causalmente certa;
- la nuova impostazione presupponeva l’incertezza causale e la chance.
Si tratta di due titoli di responsabilità diversi, con:
- differente causa petendi
- differente struttura probatoria
- differente criterio di liquidazione
La trasformazione della domanda avrebbe alterato:
- il thema decidendum
- il thema probandum
in violazione delle preclusioni istruttorie.
- Danno da perdita del rapporto parentale vs perdita di chance
La sentenza chiarisce un passaggio di grande importanza teorica.
🔹 Danno da perdita del rapporto parentale
- presuppone la morte causalmente imputabile;
- è danno non patrimoniale pieno;
- viene liquidato equitativamente secondo tabelle (es. Tabelle di Milano).
🔹 Perdita di chance di mantenere il rapporto
- presuppone incertezza causale;
- è danno probabilistico;
- richiede accertamento percentuale della chance perduta;
- comporta liquidazione proporzionale.
La trasformazione della domanda implica quindi:
- un diverso fatto costitutivo;
- una diversa prospettiva giuridica.
- Profili processuali: preclusioni e mutatio libelli
La decisione si fonda sui principi di:
- stabilità della domanda
- rispetto del contraddittorio
- divieto di mutatio libelli oltre i termini di cui all’art. 183 c.p.c.
Il giudice ha ritenuto che:
- non si trattasse di mera emendatio (consentita),
- ma di radicale mutazione del titolo.
In particolare, la perdita di chance:
- non è una sotto-specie del danno parentale,
- ma un diverso danno.
- Implicazioni pratiche per le cause di malasanità
La sentenza del Tribunale di Bologna offre indicazioni operative decisive:
1️⃣ In fase di redazione dell’atto introduttivo
Occorre valutare con precisione:
- lo stato clinico del paziente;
- la prognosi;
- la probabilità salvifica dell’intervento.
2️⃣ Formulare domande alternative
Per evitare preclusioni, è opportuno articolare:
- domanda principale per morte causalmente imputabile;
- domanda subordinata per perdita di chance.
3️⃣ Strategia probatoria
Fondamentale è la consulenza medico-legale preventiva.
- Rilievo sistematico della decisione
La sentenza si inserisce in un orientamento che:
- evita automatismi risarcitori,
- distingue nettamente tra causalità piena e probabilistica,
- valorizza il rigore processuale.
Essa conferma che:
la perdita di chance non può essere utilizzata come rimedio “tardivo” quando fallisce la prova del nesso causale pieno.
- Conclusioni
La Sentenza 29/10/2025 del Tribunale di Bologna, est. Cinzia Gamberini rappresenta un arresto di grande importanza nella responsabilità sanitaria.
Stabilisce che:
- quando la condotta medica non è causa certa della morte ma solo riduce le probabilità di sopravvivenza, il danno è da perdita di chance;
- i congiunti non possono modificare tardivamente la domanda da danno parentale pieno a perdita di chance;
- la distinzione tra i due danni è strutturale e non meramente quantitativa.
Per chi opera nel contenzioso da malpractice medica, il messaggio è chiaro:
la qualificazione giuridica del danno deve essere costruita correttamente fin dall’atto introduttivo, pena l’inammissibilità.
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Così ricostruita la cronologia degli eventi, sulla quale non si ravvisano contestazioni in atti, i consulenti hanno, ad avviso del giudicante in maniera esaurientemente motivata e pienamente condivisibile, ricostruito l’origine dell’evento emorragico che ha poi condotto alla morte di Bianchi Attilio ed evidenziato, in particolare, i profili di maggiore criticità della condotta dei sanitari operanti presso la struttura convenuta: i professionisti, omettendo, imperitamente e imprudentemente, di intervenire per via chirurgica sul paziente già all’esito della prima TC del 17.04.2022, ne hanno sensibilmente diminuito, con una probabilità superiore al 50%, le chance di sopravvivenza.
A tale ultimo e dirimente riguardo, i CCTTUU hanno evidenziato che “L’emorragia evidenziata alla TC eseguita alle h. 20:37 del 17.04 era già di interesse chirurgico. Il suo volume, lo spazio ridotto della fossa cranica posteriore, la compressione del IV ventricolo, la presenza di edema, l’iniziale dilatazione ventricolare erano elementi che avrebbero dovuto portare alla decisione di un intervento per revisione e toeletta del focolaio operatorio, con il paziente ancora in buono stato di coscienza. In una situazione precaria e in evoluzione, si è invece optato per una attesa che non teneva conto della possibilità di un rapido deterioramento neurologico. Nulla è stato fatto, almeno per la gestione farmacologica dell’edema, inoltre il controllo del paziente dopo l’evento traumatico non è stato poi così stringente” (cfr. 38-39 consulenza tecnica). E, in particolare “In linea generale i sanguinamenti post-operatori, specialmente in fossa cranica posteriore, debbono essere non solo individuati, ma operati con tempestività. Riferendoci alle immagini in nostro possesso si potrà notare come il quadro che poi condusse all’intervento ritardato aveva fin dall’inizio una indicazione chirurgica e quindi il malato, che sarebbe stato in condizioni di superare con elevate probabilità di successo la situazione, veniva operato in ritardo e senza vantaggi sull’ematoma. Queste situazioni di emorragia postoperatoria sono ben note e conoscono una soluzione con un intervento immediato. […] Se proprio dobbiamo parlare di statistica, ricordiamo che la complicanza emorragica, quanto tempestivamente ed adeguatamente trattata, dà generalmente luogo a guarigione. In ogni caso per il quadro del signor Bianchi vi erano probabilità di guarigione superiori al 50%.“ (pp. 39-40 e 43-44 consulenza tecnica).
In conclusione, quindi, “Se l’intervento per la rimozione dell’ematoma nel focolaio operatorio fosse stato eseguito dopo l’esecuzione della TC alle h. 20:37 del 17.04.2022, con il paziente vigile e neurologicamente stabile, l’evento morte sarebbe stato evitabile con elevate probabilità, anche se vi sarebbero stati gli inevitabili esiti chirurgici a carico dei nervi faciale ed acustico, oltre al danno ischemico a carico del territorio di pertinenza della arteria cerebellare antero-inferiore, AICA, nella quale alla RM delle ore 20 del 19.04 non si rilevava flusso ematico. […] In buona sostanza, il danno ascrivibile alla condotta tenuta dai Sanitari assume la fattispecie di una apprezzabile riduzione delle concrete probabilità di sopravvivenza del soggetto, per quanto precedentemente specificato. Infatti, da un lato è doveroso sottolineare il ruolo sul determinismo degli eventi assunto dall’identificata inadempienza (inerzia e ritardo terapeutico), dall’altro è altrettanto doveroso tenere in adeguata considerazione l’incertezza della prognosi, anche in ipotesi di un intervento tempestivo, non appena cioè diagnosticata la complicanza emorragica di cui qui si discute.” (cfr. 48 consulenza tecnica.
Come si evince, i CCTTUU si sono espressi in termini di insanabile incertezza rispetto alla efficacia salvifica della condotta doverosa omessa, atteso che si conclude ritenendo che Bianchi avrebbe avuto (solamente) una apprezzabile chance di sopravvivenza anche in ipotesi di intervento tempestivo.
Per le richiamate ragioni, non possono essere condivise le osservazioni di parte ricorrente lì dove sostiene che l’evento dannoso, la morte di Bianchi Attilio, sarebbe da imputarsi eziologicamente alla condotta dei sanitari, atteso che i consulenti tecnici ne avrebbero ricondotto il determinarsi con una probabilità superiore al 50%, e dunque superiore alla regola del “più probabile che non”.
- R.G. 11377/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11377/2024 promossa da:
ALESSANDRA BIANCHI (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. NASCIMBENI MASSIMO e dell’avv. NASCIMBENI GIANCARLO (***) VIA P. MATTEO RICCI 11 62100 MACERATA, elettivamente domiciliata in VIA P. MATTEO RICCI, 11 MACERATA presso il difensore avv. NASCIMBENI MASSIMO
LAURA BIANCHI (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. NASCIMBENI MASSIMO e dell’avv. NASCIMBENI GIANCARLO (***) VIA P. MATTEO RICCI 11 62100 MACERATA, elettivamente domiciliata in VIA P. MATTEO RICCI, 11 MACERATA presso il difensore avv. NASCIMBENI MASSIMO
TERESA ROSSI (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. NASCIMBENI MASSIMO e dell’avv. NASCIMBENI GIANCARLO (***) VIA P. MATTEO RICCI 11 62100 MACERATA, elettivamente domiciliata in VIA P. MATTEO RICCI, 11 MACERATA presso il difensore avv. NASCIMBENI MASSIMO
RICORRENTI
contro
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. NEGRI FRANCESCA e dell’avv. PERRICONE ROBERTA (***) VIA CASTIGLIONE 29 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA CASTIGLIONE 29 BOLOGNA presso il difensore avv. NEGRI FRANCESCA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti BIANCHI ALESSANDRA, BIANCHI LAURA E ROSSI TERESA, come da nota conclusionale depositata il 10.09.2025:
“Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità medico-sanitaria del SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA, in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, codice fiscale 02406911202, per le condotte colpose degli esercenti la professione sanitaria dell’Ospedale Bellaria Carlo Alberto Pizzardi di Bologna descritte in premessa in relazione al decesso in data 11.5.2022 del sig. Bianchi Attilio, nato a Montecarotto (AN) il 5.3.1949, e per l’effetto condannare il SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA, in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, codice fiscale 02406911202, al risarcimento dei danni conseguenti in favore delle ricorrenti, per i motivi e le causali esposte in narrativa, nella misura di seguito indicata:
in favore di BIANCHI ALESSANDRA, codice fiscale ***, per la somma di €.230.749,00;
in favore di BIANCHI LAURA, codice fiscale ***, per la somma di €.238.571,00;
in favore di ROSSI TERESA, codice fiscale ***, per la somma di €.280.731,00;
ovvero in subordine in favore di Bianchi Alessandra per €.115.374,50, in favore di Bianchi Laura per €.119.285,50, in favore di Rossi Teresa per €.140.365,50 o per quelle maggiori o minori somme accertate e determinate anche in via equitativa;
in ogni caso oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge maturati e maturandi sino al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese processuali del presente giudizio e di quelle dell’esperito procedimento per atp ex art.696 bis c.p.c, ivi compresi i costi di ctu e ctp“.
Per la resistente AZIENDA USL BOLOGNA, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante, Dott. Paolo Bordon, come da comparsa di costituzione e difesa depositata in data 15.11.2024:
“in via preliminare:
– si richiede di acquisire l’intero fascicolo d’ufficio relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (RG n. 14448/23);
in via principale:
– respingere integralmente tutte le domande di parte ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto, pretestuose e non provate per tutte le ragioni esposte in narrativa, con vittoria di spese;
in via subordinata:
– nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte ricorrente, limitare il quantum di risarcimento eventualmente dovuto in relazione all’effettivo danno cagionato ai ricorrenti, così come verrà accertato in corso di causa, a seguito delle prestazioni professionali rese e per tutte le ragioni espresse in narrativa.
in via istruttoria:
in via principale
– per i motivi sopra citati, si richiede la rinnovazione della CTU medico – legale e specialistica depositata nel procedimento sopra rubricato a firma del dott. Della Croce e del Prof. Carta in quanto non motivata, contraddittoria, errata nelle conclusioni, fondata su Letteratura inconferente, non motivata e in ogni caso nulla, mediante conferimento dell’incarico a diversi consulenti tecnici con ripetizione dei quesiti posti in atp;
In via subordinata
– si richiede la chiamata dei CCTTU a chiarimenti riguardanti:
- a) il preteso corretto richiamo della Letteratura operato in relazione al caso di specie e le ragioni dell’asserita inconferenza di quella citata dai ccttp della scrivente;
- b) l’univocità o meno delle indicazioni che depongono sulla necessità di un tempestivo intervento / sulla correttezza di una cauta attesa, in considerazione delle condizioni cliniche del paziente e della dimensione dell’ematoma;
- c) solo ad esito di esplicitazione e conferma di quanto sostenuto nel precedente ATP – la corretta individuazione della dimensione della chance di sopravvivenza alla luce dell’incertezza della prognosi (integrazione quesito n. 3)
Si nominano sin da ora quali consulenti tecnici di parte nell’interesse dell’Azienda USL di Bologna, il dott. Marco Bisceglia (marco.bisceglia@ausl.bologna.it), dirigente medico legale presso la U.O. di Medicina Legale e Risk Management dell’Azienda Usl di Bologna e quale ausiliario specialista in affiancamento il Dott. Carmelo Sturiale (carmelo.sturiale@isnb.it) quale specialista in Neurochirurgia.
Vinte le spese.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., i ricorrenti adivano l’intestato Tribunale affinché l’Azienda USL di Bologna, in persona del Direttore generale e Legale rappresentante pro tempore, fosse condannata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali loro patiti in ragione del decesso del congiunto Bianchi Attilio, occorso in data 11.05.2022.
A sostegno delle domande, le odierne istanti, ripercorrendo le considerazioni espresse in seno alla consulenza tecnica d’ufficio depositata nell’ambito del procedimento ex artt. 669 bis c.p.c. e 8 della L. 24/17, allegavano che:
– il giorno 14.04.2022, Bianchi Attilio veniva ricoverato presso l’Istituto di Scienze Neurologiche dell’Ospedale Bellaria Carlo Alberto Pizzardi di Bologna, con diagnosi “tumore cerebrale VII nervo cranico“; egli accedeva al predetto nosocomio in buone condizioni generali, con normale funzionalità degli organi e apparati vitali, riferendo ai sanitari, tra le altre cose, saltuaria vertigine. Il personale infermieristico provvedeva a redigere la scheda di identificazione del paziente e la rilevazione del rischio cadute;
– il giorno 15.04.2022, Bianchi Attilio veniva sottoposto all’intervento programmato di craniotomia per asportazione di neurinoma dell’acustico di destra + DSE e, in pari data, veniva consegnato per l’assistenza post-operatoria presso la UOC Anestesia e Rianimazione dello stesso nosocomio;
– nella serata del 17.04.2022, il paziente, fino ad allora in condizioni di salute non critiche, intento nella discesa dal letto per recarsi in bagno, cadeva e rovinava a terra, impattando al suolo anche con il capo. Il personale sanitario richiedeva una TC urgente, la quale documentava un incremento della quota ematica descritta all’esito del primo intervento chirurgico; successivamente, il personale sanitario eseguiva una ulteriore TC di controllo sul paziente e, di seguito, Bianchi veniva sottoposto ad un intervento d’urgenza, in data 18.04.2022 alle ore 00.50 circa, ore dopo la refertazione della prima TC, dal quale restava in coma dapprima farmacologico poi spontaneo; ne seguiva un decorso peggiorativo delle condizioni di salute del degente, rimasto sempre privo di conoscenza;
– il giorno 11.05.2022 alle ore 19,10 Bianchi Attilio decedeva;
– la responsabilità per quanto occorso doveva essere ascritta in via esclusiva alla struttura ospedaliera e al comportamento negligente e imperito del personale sanitario, atteso che:
- i sanitari non avevano attuato tutti i presidi necessari ed idonei per prevenire il rischio cadute avendo, in particolare: solo sommente compilato la “scheda di identificazione e rilevazione del rischio cadute”, omesso di posizionare entrambe le sponde del letto del degente (il ché gli avrebbe del tutto impedito la possibilità di alzarsi in autonomia), trascurato di sincerarsi delle necessità fisiologiche del paziente; i sanitari, pertanto, si approcciavano al paziente con un percorso assistenziale non corretto e, peraltro, non diagnosticavano tempestivamente la natura del trauma cranico conseguente alla caduta, con conseguente ritardo nell’approccio terapeutico;
- il personale sanitario non aveva prestato adeguata assistenza post-operatoria al paziente, atteso che ometteva la tempestiva esecuzione dell’intervento di rimozione dell’ematoma in esito alla prima TAC del 17.04.2025, a condizioni neurologiche del paziente ancora favorevoli, circostanza quest’ultima che ne avrebbe evitato il decesso con elevata probabilità;
– le istanti, pertanto, dopo aver tentato invano la definizione bonaria della vicenda, promuovevano l’odierno procedimento al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali loro patiti, differentemente quantificati in ragione dell’intensità, differente e peculiare per ciascuno delle ricorrenti, del rapporto affettivo con il coniuge (Rossi Teresa) e padre (Bianchi Alessandra e Bianchi Laura).
Con comparsa di costituzione e difesa tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio l’Azienda USL Bologna, la quale, contestate integralmente le pretese di parte ricorrente poiché infondate in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto della domande avanzate ovvero, in subordine, una limitazione del quantum risarcitorio al danno effettivamente patito dalle ricorrenti; in via istruttoria, la convenuta chiedeva, inoltre, la rinnovazione della c.t.u. poiché non motivata e contraddittoria, oltreché errata nelle conclusioni e fondata su linee guida non confacenti al caso in esame, ovvero la convocazione dei consulenti a chiarimenti.
A sostegno delle proprie domande, parte resistente deduceva che:
- il personale sanitario aveva adeguatamente e correttamente valutato il rischio di caduta del paziente, tenuto conto che le sue condizioni di salute, tanto in ingresso quanto nei due giorni immediatamente successivi, non restituivano alcun elemento da cui desumere un’alterazione dello stato di vigilanza, ovvero dello stato cognitivo e neurologico del paziente, tale da imporre di considerare come effettivo il rischio caduta secondo le procedure aziendali “Prevenzione e gestione dell’evento caduta del paziente in ospedale” (adottate in recepimento della migliore letteratura medica, della raccomandazione n. 13/2011 Ministero della Salute e della circolare n. 21/2016 Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare Regione Emilia Romagna); peraltro, il paziente era stato idoneamente informato circa la necessità di limitare gli spostamenti, soprattutto durante la notte, e di avvisare il personale in caso di bisogno di recarsi in bagno; la singola sponda apposta al letto del paziente, infine, veniva posizionata a seguito di sua richiesta e unicamente per facilitarlo nei movimenti, non anche per motivi contenitivi;
- il personale sanitario aveva correttamente gestito il decorso postoperatorio di Bianchi Attilio, atteso che le condizioni cliniche del paziente, anche all’esito della prima TC del 17.04.2025, restituivano un paziente vigile e cosciente, assente di nausea e vomito, interessato da un ematoma di dimensioni tali da imporre un atteggiamento cauto e conservativo piuttosto che interventista, una vigile attesa rispetto all’evoluzione delle condizioni cliniche del paziente, da riesaminare in seno ad una successiva TC già programmata; un immediato nuovo intervento chirurgico, diversamente da quanto sostenuto dai consulenti tecnici in sede di a.t.p. e dalla letteratura medica in quella sede citata a sostegno, peraltro non conferente al caso in esame, avrebbe comportato importanti rischi per la vita del paziente oltreché presumibili e rilevantissimi postumi invalidanti;
- in ragione di quanto sopra, pertanto, alcun addebito in termini di imperizia, negligenza o imprudenza poteva essere mosso nei confronti dei sanitari;
- in ogni caso, le pretese risarcitorie delle ricorrenti dovevano considerarsi del tutto eccessive, oltreché non provate, anche tenuto conto che le valutazioni espresse dai consulenti in sede di accertamento tecnico preventivo, peraltro piuttosto oscure anche sul punto, erano da considerarsi nel senso di ritenere, semmai, l’insistenza di un danno da perdita della chance di sopravvivenza del Bianchi piuttosto che un danno da lesione del rapporto parentale.
All’udienza del 26.11.2024 il Giudice, acquisito agli atti il fascicolo d’ufficio del procedimento ex art. 669 bis c.p.c. R.G. n. 14448/23 e ritenuta la consulenza tecnica ivi depositata esaustiva e sufficientemente motivata anche in relazione alle osservazioni sollevate dai consulenti di parte, fissava udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine alle parti per il deposito di brevi scritti conclusionali. All’udienza del 18.09.2025 il Giudice, fatte precisare le conclusioni e raccolta breve discussione orale delle parti, tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies co. 1 e 3 c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d’ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
***
Preliminarmente, sono da rigettare le richieste istruttorie rinnovate da parte resistente in sede di precisazione delle conclusioni per le ragioni già espresse con l’ordinanza del 26.11.2024 e che qui si intendono integralmente condivise e richiamate.
***
La domanda spiegata in via principale dalle ricorrenti è infondata e deve essere rigettata; la domanda formulata dalle stesse parti in via subordinata deve invece essere dichiarata inammissibile, siccome tardivamente proposta.
È in primo luogo da evidenziarsi che le domande formulate dalle instanti in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio, per come considerato il tenore complessivo del ricorso e le conclusioni in esso rassegnate, afferiscono al risarcimento dei danni non patrimoniali (e patrimoniali) loro subiti in conseguenza della morte del loro congiunto, Bianchi Attilio, decesso in tesi riferibile alla condotta colposa della struttura sanitaria. Le ricorrenti, in altri termini, hanno chiesto di essere risarcite del danno patrimoniale e non patrimoniale per perdita del rapporto parentale con il congiunto, richiamando al riguardo le valutazioni espresse in seno alla consulenza tecnica depositata nel procedimento ex art. 669 bis c.p.c. e 8 della L. 24/17.
Solamente in sede di note conclusive le richiedenti, pur insistendo in via principale nella richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, hanno altresì formulato in via subordinata domanda – peraltro non così esplicitamente qualificata in sede di conclusioni, ma ritraibile in questi termini dal contenuto dello scritto difensivo – di risarcimento del danno loro patito per la perdita di chance di mantenimento del rapporto affettivo con Bianchi Attilio, fondando la richiamata richiesta sulla perdita di chance di sopravvivenza del congiunto, in tesi anch’essa ascrivibile alla condotta colposa della struttura sanitaria convenuta.
La richiamata domanda, proposta in sede di scritti conclusivi, deve essere dichiarata inammissibile, atteso che, da qualificarsi come domanda nuova, è stata formulata ben oltre i termini preclusivi previsti dagli artt. 281 undecies e ss. c.p.c.
Si deve evidenziare, al riguardo, che la perdita di chance è dal punto di vista fenomenico evento dannoso differente dal mancato raggiungimento del risultato sperato, posto che si sostanzia in un evento di danno espresso in termini di insanabile incertezza, quale sola possibilità di raggiungimento di quel risultato. La chance è, pertanto, un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione rispetto al mancato raggiungimento di un risultato espresso in termini di certezza, la cui perdita – ove eziologicamente determinata dalla condotta (dolosa o colposa) del convenuto, accertamento da effettuarsi secondo la ordinaria regola del “più probabile che non” – configura un danno concreto ed attuale il quale, se assistito dai caratteri dell’apprezzabilità, serietà e consistenza, sarà equitativamente risarcibile (e ciò almeno se, come di consueto, quel danno abbia prodotto conseguenze pregiudizievoli di cui sia stata fornita allegazione e prova).
In tema di responsabilità medica, in particolare, è ravvisabile un danno da perdita di chance di sopravvivenza laddove “La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all’eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. […]. L’incertezza del risultato, va ribadito, è destinata ad incidere non sulla analisi del nesso causale, ma sulla identificazione del danno, poiché la possibilità perduta di un risultato sperato (nella quale si sostanzia la chance) è la qualificazione/identificazione di un danno risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante (comunque afferente al diritto alla salute), e non della relazione causale tra condotta ed evento, che si presuppone risolta positivamente prima e a prescindere dall’analisi dell’evento lamentato come fonte di danno. […]“. Viceversa, “nei casi in cui l’evento di danno sia costituito non da una possibilità – sinonimo di incertezza del risultato sperato – ma dal (mancato) risultato stesso, non di chance perduta par lecito discorrere, bensì di altro e diverso evento di danno (in ambito sanitario, la perdita anticipata della vita, rigorosamente accertata come conseguenza dell’omissione sul piano causale)” (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 28993 del 11.11.2019).
Pertanto, la domanda giudiziale che configuri una ipotesi di danno da perdita di chance di sopravvivenza (fatto valere dai congiunti iure hereditario) e un danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale (fatto valere dai congiunti iure proprio) ha un suo autonomo fondamento, con conseguente autonomia del petitum processuale (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 28993 del 11.11.2019).
Per questa ragione, non può condividersi l’assunto delle ricorrenti secondo cui la domanda volta al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale (conseguenza dell’evento morte) comprenderebbe anche, in rapporto di insieme e sottoinsieme, la domanda afferente al danno patito per la perdita di chance di mantenere intatto il rapporto affettivo con il congiunto (conseguenza dell’evento perdita di chance di sopravvivenza).
Né altrimenti potrebbe ritenersi che la generica domanda di risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza della morte di Bianchi Attilio possa ricomprendervi la fattispecie in discorso, posto che la perdita di chance di sopravvivenza, come detto, non rappresenta una delle conseguenze pregiudizievoli dell’evento morte, identificandosi essa stessa come un evento di danno differente ed ulteriore dalla morte, espresso in termini di mancata possibilità di sopravvivenza (o maggiore durata della vita). È possibile, al riguardo, richiamare le considerazioni espresse in seno alla giurisprudenza di legittimità, che il Tribunale condivide pienamente, secondo cui il risarcimento del danno da perdita di chance “[…] presuppone in effetti una specifica domanda e non può ritenersi incluso nella generica istanza di risarcimento di tutti i danni subiti (Cass. 29 novembre 2012, n. 21245). La chance, in tale caso, rileva non come danno-conseguenza ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., ma come danno-evento. Il punto di riferimento della causalità materiale è proprio l’evento perdita di chance in termini di perdita della possibilità di una vita più lunga da parte del paziente (cfr. Cass. 27 marzo 2014, n. 7195)” (cfr. Cass. Sez. 3. Sent. n. 16919 del 27.06.2018).
È, pertanto, da ritenersi inammissibile la domanda risarcitoria per perdita di chance avanzata per la prima volta in sede di note conclusive dalle ricorrenti, dovendosi rammentare sul punto che “Nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d’ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l’inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l’art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato nuova e, quindi, inammissibile, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, ontologicamente diversa da quella originariamente proposta di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato).” (Cass., Sez. 3, ord. n. 12633 del 08/05/2024; Cass., Sez. 3, sent. n. 25886 del 02/09/2022).
L’oggetto dell’odierno giudizio deve quindi essere circoscritto alla sola domanda di risarcimento del danno patito dalle ricorrenti per perdita del rapporto parentale, ritenuto dalla parte eziologicamente riferibile il decesso di Bianchi Attilio alla condotta imprudente e imperita della struttura sanitaria.
Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che l’azione intentata dalle ricorrenti nell’odierno giudizio deve essere qualificata ex art. 2043 c.c.
È noto, invero, che nell’alveo della responsabilità contrattuale di cui all’art. 7, co. 1 della Legge n. 24/2017 deve essere ricondotto esclusivamente l’inadempimento degli obblighi del c.d. contratto di “spedalità” tra struttura sanitaria e paziente, rispetto al quale trovano applicazione gli artt. 1218 e 1228 c.c., quest’ultimo in riferimento alla condotta del personale sanitario che ivi presta la propria opera.
Viceversa, nel caso in cui a dolersi della condotta, in tesi illecita, della struttura sanitaria, ovvero dei suoi professionisti, siano soggetti terzi al contratto, anche eventualmente congiunti del paziente, non viene in rilievo alcun rapporto contrattuale tra le parti e la pretesa risarcitoria promossa nei confronti della struttura sanitaria non potrà che essere ricondotta alla previsione di cui all’art. 2043 c.c.
Peraltro, per quanto in tema di responsabilità per malpractice medico-sanitarie la giurisprudenza di legittimità abbia elaborato la categoria ontologica dei c.d. “terzi protetti dal contratto”, pure titolati ad agire ex artt. 1218 e 1228 c.c., ne è stato altresì circoscritto il relativo ambito di applicazione in funzione dell’interesse sotteso al rapporto contrattuale, in particolare laddove i predetti terzi siano a loro volta portatori di un interesse strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale. Questa “è la ragione per cui “nell’ambito delle prestazioni mediche la figura del contratto con efficacia protettiva verso terzi trova il suo luogo di emersione – come si diceva – con riferimento alle relazioni contrattuali intercorse tra puerpera e la struttura sanitaria (e/o) il professionista) che ne segua la gestazione e/o il parto (Cass. Sez. 3, sent. 14258 del 2020 cit.), atteso che la prima si atteggia alla stregua di un soggetto, per così dire, “esponenziale” degli interessi, oltre che dello stesso nascituro, anche di tutti gli altri soggetti appartenenti allo stretto nucleo familiare in cui il medesimo, una volta nato, andrà ad inserirsi” (cfr. Cass., Sez. 3, sent. n. 21404 del 26.07.2021).
Ne consegue pertanto che, al di fuori delle ipotesi appena richiamate, l’azione dei terzi estranei al contratto ha natura extracontrattuale, almeno laddove essi chiedano il risarcimento del danno non patrimoniale (e patrimoniale) da sé stessi subito a causa dell’inadempimento della casa di cura nei confronti del paziente (cfr. tra le tante Cass. Sez. 3, sent. n. 6914 del 8.05.2012 e Cass., Sez. 3, sent. n. 5590 del 20.03.2015, entrambe a ricondurre alla previsione di cui all’art. 2043 la pretesa risarcitoria relativa al danno da lesione del rapporto parentale). È invece senz’altro riconducibile al paradigma della responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., l’azione promossa dai terzi congiunti del paziente a titolo ereditario, atteso che nel qual caso gli istanti intendono adire l’autorità giudiziaria per vedersi riconoscere diritti risarcitori propri del paziente, in tesi deceduto in ragione dell’inadempimento contrattuale della struttura sanitaria e dei suoi professionisti.
Ciò posto, è evidente che nel caso di specie l’azione delle odierne ricorrenti debba essere ascritta nell’alveo dell’art. 2043 c.c. In effetti, al di là della presentazione delle istanti “in proprio e quali eredi di Bianchi Attilio” in incipit dei loro scritti difensivi, il tenore del ricorso e le conclusioni ivi rassegnate, afferiscono tutte ai danni loro patiti unicamente iure proprio. Del resto, non potrebbe essere altrimenti in riferimento alla domanda di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale.
La qualificazione delle pretese risarcitorie delle ricorrenti ex art. 2043 c.c. – e non ex art. 1218 c.c. – ha, come noto, significative ripercussioni in tema di riparto dell’onere probatorio, posto che è rimessa in capo al danneggiato richiedente la prova di ciascuno degli elementi costitutivi dell’illecito, ivi compreso il comportamento colposo della struttura sanitaria.
Ebbene, è avviso del giudicante che gli esiti dell’istruttoria esperita, acquisita la consulenza tecnica eseguita in sede di A.T.P., non consentano di ritenere raggiunta la prova della riferibilità eziologica della morte di Bianchi Attilio alla condotta del personale sanitario dell’Azienda USL Bologna; appare, piuttosto, che il comportamento imprudente e imperito dei sanitari ne abbia, semmai, diminuito in maniera apprezzabile le chance di sopravvivenza, alla stregua del parametro di diligenza di cui all’art. 1176 co. 2 c.c..
È possibile richiamare, al riguardo, le valutazioni espresse dagli ausiliari, le quali, siccome adeguatamente motivate anche in riferimento alle osservazioni dei consulenti di parte, coerenti e logiche oltreché immuni da contraddizioni ricostruttive, risultano pienamente condivisibili e valorizzabili ai fini decisori.
In primo luogo, i consulenti e la documentazione sanitaria in atti consentono di ricostruire la cronologia del decorso postoperatorio di Bianchi Attilio, di cui il giudicante ritiene opportuno evidenziarne i momenti di maggiore interesse anche al fine di superare le incertezze determinate dalla discrepanza insistente tra gli orari annotati nei diari clinici e quelli, certi, risultanti in riferimento all’esecuzione e alle refertazioni delle TC cui il paziente è stato sottoposto. Al riguardo, si condivide con gli ausiliari del giudice e i consulenti di parte in merito all’evidenza che gli orari riportati nei diari clinici si riferiscono più propriamente al momento della loro annotazione piuttosto che a quello dell’intervento sul paziente e degli avvenimenti occorsi, precedenti (cfr. pp. 3-14 e 29-36 consulenza tecnica).
Il giorno 15.04.2022, tra le ore 10.25 e 16.40 Bianchi Attilio veniva sottoposto all’intervento chirurgico di craniotomia per asportazione di neurinoma dell’acustico di destra + DSE, correttamente eseguito, per poi essere sottoposto, alle ore 21.47, ad una TC encefalo di controllo postoperatoria, la quale evidenziava come il focolaio operatorio fosse in ordine (cfr. pp. 37 e 29 consulenza tecnica).
Il giorno 16.04.2022 il paziente, dopo l’estubazione e il risveglio, veniva trasferito presso il reparto di neurochirurgia per la prosecuzione delle cure, presentando sostanzialmente un quadro clinico assente da criticità; Bianchi era cosciente, vigile e collaborante; riferiva leggera cefalea e presentava un piccolo deficit facciale destro postoperatorio (cfr. pp. 29 consulenza tecnica).
Il giorno 17.04.2022 alle ore 15.42 veniva somministrata al paziente enoxoparina sodica 4000 U.I. per via sottocutanea, farmaco consentito dai protocolli in uso ma dagli effetti notoriamente anticoagulanti e, pertanto, favorenti il sanguinamento (p. 38 consulenza tecnica).
Il giorno 17.04.2022 alle ore 20.05 – 20.10 circa, a quadro clinico sostanzialmente immutato se non per il fatto che il paziente aveva segnalato agli operatori diplopia, Bianchi Attilio, intento ad alzarsi dal letto per recarsi in bagno, cadeva accidentalmente a terra riportando, come annotato dal medico sul diario clinico, “trauma cranico e minima escoriazione della cute della bozza frontale a destra. Al mio arrivo il paziente è già supino sul letto, non riferisce algie periferiche, riferisce modesta cefalea, indossa benda a destra per paralisi del VII n.c. (HB III). Anacusico a destra. Mantiene le prove antigravitarie ai quattro arti e mostra eloquio con parola abburattata. Non nausea non vomito. Si richiede TC encefalo urgente e si informa il collega referente del caso dr. Bortolotti. Il paziente stabile neurologicamente ripeterà TC encefalo a mezzanotte salvo variazioni cliniche intercorrenti. Si compila scheda cadute on line. Informato il personale infermieristico della necessità di osservazione nelle prossime ore” (p. 6 consulenza tecnica; sul punto anche p. 24, 5-7).
Il giorno 17.04.2022 alle ore 20.37 Bianchi Attilio veniva sottoposto a TC encefalo, refertata alle ore 20.53, la quale riscontrava un sanguinamento nel focolaio operatorio. In particolare, il referto documentava “Rispetto al precedente esame TC [del 15.04.2022], si osserva la comparsa di materiale iperdenso a livello del cavo chirurgico lungo il margine della piramide del temporale, lungo il tentorio e nelle cisterne della base con verosimile superamento della linea mediana in sede prepontina. Componente ematica a livello del peduncolo cerebellare medio di destra. il quarto ventricolo appare compresso. Incremento di dimensioni del ventricolo laterale destro in particolare a livello dei corni temporale ed occipitale. Ridistribuzione della quota di pneumocefalo che ora si apprezza in sede frontale sinistra, lungo la falce, e al vertice. Ridotto il contenuto aereo nel corno temporale destro. Ancora visualizzati esiti di craniectomia retro-mastoidea destra…” (p. 7 consulenza tecnica).
Il giorno 17.04.2022 alle ore 23.43 veniva ripetuta una TC encefalo di controllo la quale, repertata alle ore 00.23 del 18.04.2022 mostrava, rispetto al precedente esame TC del 15.04.2022, “incremento della quota ematica precedentemente descritta nella sede del pregresso intervento chirurgico, in particolare nella parte più caudale, con anche incremento della quota ematica anche nelle cisterne della base. Si associa incremento effetto massa con incrementata ipodensità cerebellare destra peduncolare e pontina che sembra risalire fino ai peduncoli cerebrali (?ischemia ?edema). Si apprezza inoltre più cospicua iperdensità nella valle Alessandrana, nella fossa cranica media, ed in alcuni dei solchi compatibile con la presenza di materiale ematico. Il IV ventricolo non è più visualizzabile, verosimilmente obliterato per effetto massa. Si associa incremento dimensionale del sistema ventricolare sovra-tentoriale che presenta incremento della quota di materiale iperdenso in sede declive -nei corni occipitali- e migrazione del contenuto aereo che ora appare visualizzato all’interno del corno frontale di destra. Il caso è stato discusso telefonicamente con il dr. F. Badaloni, Neurochirurgo di guardia, alle ore 00.10 circa…” (p. 7 consulenza tecnica).
Nel diario clinico veniva riportato che il paziente, condotto in radiologia per l’esecuzione della sopra menzionata TC di controllo, veniva nella stessa sala intubato per la comparsa di stato di coma; in particolare “Ripetuta TC encefalo, paziente soporoso, non risvegliabile, GCS 4/15, pupille isocoriche fotoreagenti. In sala operatoria d’urgenza. Il Dr. Bortolotti informa la moglie telefonicamente…” (cfr. p. 31 consulenza tecnica).
Il giorno 18.04.2022, alle ore 00.50, Bianchi Attilio veniva sottoposto a intervento chirurgico urgente di derivazione liquorale esterna, con successiva riapertura della precedente ferita operatoria per evacuazione parziale dell’ematoma (cfr. 8 e 32 consulenza tecnica).
Il successivo decorso clinico del paziente si concludeva con il suo decesso in data 11.05.2022.
Così ricostruita la cronologia degli eventi, sulla quale non si ravvisano contestazioni in atti, i consulenti hanno, ad avviso del giudicante in maniera esaurientemente motivata e pienamente condivisibile, ricostruito l’origine dell’evento emorragico che ha poi condotto alla morte di Bianchi Attilio ed evidenziato, in particolare, i profili di maggiore criticità della condotta dei sanitari operanti presso la struttura convenuta: i professionisti, omettendo, imperitamente e imprudentemente, di intervenire per via chirurgica sul paziente già all’esito della prima TC del 17.04.2022, ne hanno sensibilmente diminuito, con una probabilità superiore al 50%, le chance di sopravvivenza.
A tale ultimo e dirimente riguardo, i CCTTUU hanno evidenziato che “L’emorragia evidenziata alla TC eseguita alle h. 20:37 del 17.04 era già di interesse chirurgico. Il suo volume, lo spazio ridotto della fossa cranica posteriore, la compressione del IV ventricolo, la presenza di edema, l’iniziale dilatazione ventricolare erano elementi che avrebbero dovuto portare alla decisione di un intervento per revisione e toeletta del focolaio operatorio, con il paziente ancora in buono stato di coscienza. In una situazione precaria e in evoluzione, si è invece optato per una attesa che non teneva conto della possibilità di un rapido deterioramento neurologico. Nulla è stato fatto, almeno per la gestione farmacologica dell’edema, inoltre il controllo del paziente dopo l’evento traumatico non è stato poi così stringente” (cfr. 38-39 consulenza tecnica). E, in particolare “In linea generale i sanguinamenti post-operatori, specialmente in fossa cranica posteriore, debbono essere non solo individuati, ma operati con tempestività. Riferendoci alle immagini in nostro possesso si potrà notare come il quadro che poi condusse all’intervento ritardato aveva fin dall’inizio una indicazione chirurgica e quindi il malato, che sarebbe stato in condizioni di superare con elevate probabilità di successo la situazione, veniva operato in ritardo e senza vantaggi sull’ematoma. Queste situazioni di emorragia postoperatoria sono ben note e conoscono una soluzione con un intervento immediato. […] Se proprio dobbiamo parlare di statistica, ricordiamo che la complicanza emorragica, quanto tempestivamente ed adeguatamente trattata, dà generalmente luogo a guarigione. In ogni caso per il quadro del signor Bianchi vi erano probabilità di guarigione superiori al 50%.“ (pp. 39-40 e 43-44 consulenza tecnica).
In conclusione, quindi, “Se l’intervento per la rimozione dell’ematoma nel focolaio operatorio fosse stato eseguito dopo l’esecuzione della TC alle h. 20:37 del 17.04.2022, con il paziente vigile e neurologicamente stabile, l’evento morte sarebbe stato evitabile con elevate probabilità, anche se vi sarebbero stati gli inevitabili esiti chirurgici a carico dei nervi faciale ed acustico, oltre al danno ischemico a carico del territorio di pertinenza della arteria cerebellare antero-inferiore, AICA, nella quale alla RM delle ore 20 del 19.04 non si rilevava flusso ematico. […] In buona sostanza, il danno ascrivibile alla condotta tenuta dai Sanitari assume la fattispecie di una apprezzabile riduzione delle concrete probabilità di sopravvivenza del soggetto, per quanto precedentemente specificato. Infatti, da un lato è doveroso sottolineare il ruolo sul determinismo degli eventi assunto dall’identificata inadempienza (inerzia e ritardo terapeutico), dall’altro è altrettanto doveroso tenere in adeguata considerazione l’incertezza della prognosi, anche in ipotesi di un intervento tempestivo, non appena cioè diagnosticata la complicanza emorragica di cui qui si discute.” (cfr. 48 consulenza tecnica.
Come si evince, i CCTTUU si sono espressi in termini di insanabile incertezza rispetto alla efficacia salvifica della condotta doverosa omessa, atteso che si conclude ritenendo che Bianchi avrebbe avuto (solamente) una apprezzabile chance di sopravvivenza anche in ipotesi di intervento tempestivo.
Per le richiamate ragioni, non possono essere condivise le osservazioni di parte ricorrente lì dove sostiene che l’evento dannoso, la morte di Bianchi Attilio, sarebbe da imputarsi eziologicamente alla condotta dei sanitari, atteso che i consulenti tecnici ne avrebbero ricondotto il determinarsi con una probabilità superiore al 50%, e dunque superiore alla regola del “più probabile che non”.
L’assunto, ad avviso del Tribunale, confonde il piano della relazione causale tra la condotta e l’evento (morte) rispetto alla individuazione e identificazione del fenomeno lesivo insistente nel caso di specie e da individuarsi, alla luce delle richiamate conclusioni tecniche, in funzione dell’incertezza del risultato conseguibile con la condotta doverosa omessa, in termini di chance perduta.
Alla luce di quanto sopra, è pertanto da ritenersi che non possa considerarsi provata, secondo la regola del “più probabile che non”, la riferibilità eziologica della morte di Bianchi Attilio alla condotta (colposa) della struttura sanitaria, dovendosi semmai ricondurre alla richiamata condotta dei professionisti un evento di danno autonomo e differente rispetto alla morte del paziente (o riduzione della durata della sua vita), ossia la sola possibilità perduta di sopravvivenza.
Il mancato raggiungimento della prova del nesso causale tra la condotta e l’evento (morte) di cui alla domanda risarcitoria delle ricorrenti, pur le stesse pacificamente gravate del relativo onere probatorio rispetto all’azione ex art. 2043 c.c. promossa, determina il rigetto della domanda.
***
Le spese del presente giudizio e della pregressa fase di A.T.P. seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico delle parti ricorrenti; sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell’attività difensiva concretamente prestata, di media complessità in sede di A.T.P. e di bassa complessità nel giudizio di merito, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022.
Viceversa, in considerazione delle difese esperite da entrambe le parti in seno al ricorso ex art. 669 bis c.p.c. e 8 L. 24/17, delle valutazioni dei consulenti tecnici d’ufficio e di parte e dell’esito del giudizio di merito, le spese di consulenza tecnica, come già liquidate in fase di A.T.P., devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro. Spese di C.T.P. compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
- rigetta la domanda di parti ricorrenti di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio loro patiti in conseguenza del decesso di Bianchi Attilio;
- dichiara l’inammissibilità delle domande di parti ricorrenti di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio loro patiti in conseguenza alla perdita di chance di sopravvivenza di Bianchi Attilio;
- condanna parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Azienda USL Bologna, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore, delle spese del presente procedimento e del procedimento per A.T.P., liquidate in € 22.559,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, I.V.A. e C.P.A.
- pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di C.T.U., come già liquidate in fase di A.T.P. e compensa tra le parti le spese di C.T.P.
Bologna 29.10.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini