DIVORZIO AFFIDO FIGLI SUPER BOLOGNA RAVENNA RIMINI

Diritti del genitore escluso
Anche in caso di affido superesclusivo:
· la responsabilità genitoriale non è automaticamente revocata
· il genitore escluso può:
o chiedere modifiche se cambia la situazione
o proporre reclamo o appello
o avviare un percorso di recupero (terapeutico o educativo)
Solo nei casi estremi si arriva alla decadenza della responsabilità genitoriale.
È definitivo?
No.
L’affido superesclusivo non è mai irreversibile.
Il tribunale può modificarlo se:
· cessano le condizioni di pericolo
· il genitore escluso dimostra un cambiamento concreto
· il minore trae beneficio da una diversa regolamentazione
In sintesi
· L’affido superesclusivo non è la regola, ma l’eccezione
· Serve a proteggere il minore, non a “premiare” un genitore
· Viene disposto solo in presenza di condotte gravissime
· Richiede prove solide e una valutazione rigorosa del giudice
Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 747/2023 del 6-26 luglio 2023, emessa dopo la sentenza non definitiva n. 376/2021 del 1-13 aprile 2021, con la quale era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da YY e XX il 13 aprile 2013, ha così statuito:
– ha disposto l’affidamento “super esclusivo” della figlia minore a XX, con collocamento prevalente presso la madre, con conferma dell’assegnazione a quest’ultima della casa familiare, fermo il pagamento integrale del relativo mutuo da parte del YY;
– ha disposto che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia secondo il calendario predisposto dal CTU con consulenza depositata il 07.11.2022, ferma restando la necessaria considerazione delle esigenze e volontà della minore;
– ha dato incarico ai Servizi Sociali territoriali di monitorare il nucleo familiare e di garantire la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità a favore di entrambe le parti, mandando alla cancelleria della V.G. per l’apertura della relativa vigilanza;
– ha posto a carico del padre, con decorrenza dalla decisione, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, l’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 450,00, da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla XX, come indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna;
– ha rigettato ogni altra domanda anche istruttoria delle parti;
– ha dichiarato tenuto e condannato YY a rifondere alla XX, con distrazione a favore dell’Erario, i tre quarti delle spese di lite, liquidate per l’intero nella misura di euro 7.616,00, compensando tra le parti il restante quarto;
– ha posto definitivamente a carico di YY le spese di CTU liquidate con decreto del 15.03.2023, con obbligo di rimborso all’Erario della quota eventualmente pagata.
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello YY, chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, che fosse disposto l’affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nella ex casa coniugale di proprietà di esso appellante, che sarebbe stata assegnata alla XX; che fosse stabilito che esso appellante dovesse contribuire al mantenimento della figlia J, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avvenuta in data 14 febbraio 2020, versando alla madre la somma mensile di 150,00 Euro o altra ritenuta congrua; che la XX venisse condannata al rimborso, in suo favore, delle spese di entrambi i gradi e al pagamento di quelle di CTU.
[ Il provvedimento ivi edito definisce il giudizio di appello instauratosi a seguito dell’impugnazione della Sentenza n. 747 del 2023 pronunziata il 6 luglio 2023 dalla Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Rimini e di cui alla pubblicazione del 26 luglio 2023, Presidente del Collegio dr.ssa Francesca Miconi, Giudice relatore estensore dr.ssa Elisa Dai Checchi ]
RG n. 131/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonella Allegra – Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino – Consigliere relatore
dott. Annarita Donofrio – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 131 del Ruolo Generale dell’anno 2024 promossa da
YY nato a (omissis), (Napoli), il (omissis) 1980, (c.f. omissis), residente in (omissis), (Forlì Cesena), via (omissis) n. (omissis) con il patrocinio dell’Avv. Andrea Deangeli
APPELLANTE
Contro
XX nata a Milano il (omissis) 1971, (c.f. omissis), residente in (omissis), (Rimini), via (omissis) n. (omissis), con il patrocinio dell’Avv. Elena Guidi
APPELLATA
in punto a
“appello avverso la sentenza n. 747/2023 del 6-26 luglio 2023
del Tribunale di Rimini“
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all’esito di trattazione con note scritte sostitutive dell’udienza del 3 aprile 2025;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 747/2023 del 6-26 luglio 2023, emessa dopo la sentenza non definitiva n. 376/2021 del 1-13 aprile 2021, con la quale era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da YY e XX il 13 aprile 2013, ha così statuito:
– ha disposto l’affidamento “super esclusivo” della figlia minore a XX, con collocamento prevalente presso la madre, con conferma dell’assegnazione a quest’ultima della casa familiare, fermo il pagamento integrale del relativo mutuo da parte del YY;
– ha disposto che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia secondo il calendario predisposto dal CTU con consulenza depositata il 07.11.2022, ferma restando la necessaria considerazione delle esigenze e volontà della minore;
– ha dato incarico ai Servizi Sociali territoriali di monitorare il nucleo familiare e di garantire la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità a favore di entrambe le parti, mandando alla cancelleria della V.G. per l’apertura della relativa vigilanza;
– ha posto a carico del padre, con decorrenza dalla decisione, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, l’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 450,00, da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla XX, come indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna;
– ha rigettato ogni altra domanda anche istruttoria delle parti;
– ha dichiarato tenuto e condannato YY a rifondere alla XX, con distrazione a favore dell’Erario, i tre quarti delle spese di lite, liquidate per l’intero nella misura di euro 7.616,00, compensando tra le parti il restante quarto;
– ha posto definitivamente a carico di YY le spese di CTU liquidate con decreto del 15.03.2023, con obbligo di rimborso all’Erario della quota eventualmente pagata.
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello YY, chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, che fosse disposto l’affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nella ex casa coniugale di proprietà di esso appellante, che sarebbe stata assegnata alla XX; che fosse stabilito che esso appellante dovesse contribuire al mantenimento della figlia J, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avvenuta in data 14 febbraio 2020, versando alla madre la somma mensile di 150,00 Euro o altra ritenuta congrua; che la XX venisse condannata al rimborso, in suo favore, delle spese di entrambi i gradi e al pagamento di quelle di CTU.
Si è costituita in giudizio XX e ha resistito all’appello, chiedendo l’integrale conferma della sentenza di primo grado.
Il Procuratore Generale [ della Repubblica presso la Corte d’Appello ], notiziato del procedimento, non ha formulato conclusioni.
La causa, istruita mediante acquisizione di relazione del Servizio Sociale e di informazioni della Guardia di Finanza, all’esito di trattazione “cartolare”, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 3-6 aprile 2025.
3 – Osserva la Corte che le parti hanno depositato le seguenti conclusioni congiunte:
– affidamento super-esclusivo della figlia minore a XX, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale conseguentemente deve essere confermata l’assegnazione della casa coniugale, fermo il pagamento integrale del relativo mutuo da parte del YY;
– disporre che il padre veda e tenga con sé la figlia secondo il calendario predisposto dal CTU con consulenza depositata il 07.11.2022, ferma restando la necessaria considerazione delle esigenze e volontà della minore;
– con decorrenza dalla presente decisione, porre a carico del padre il versamento alla madre della somma mensile di euro 450,00, da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo a decorrere dal mese di febbraio 2026, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre, come indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna;
– spese legali compensate.
4 – Le conclusioni congiunte formulate dalle parti possono trovare accoglimento. L’accordo raggiunto dall’appellante e dalla appellata comporta la sostanziale rinuncia, da parte di YY, a buona parte dei motivi di impugnazione.
Le statuizioni concordate dalle parti in tema di affidamento e collocazione della figlia minore e di frequentazione di quest’ultima con il padre, confermative di quelle adottate dal Giudice di prime cure, non risultano in contrasto con l’interesse della figlia J, oramai prossima, peraltro, al raggiungimento della maggiore età, essendo nata il 2 novembre 2007. Tale ultima considerazione consente, del resto, di accogliere la richiesta delle parti di non confermare l’incarico di monitoraggio del nucleo familiare e di sostegno alla genitorialità, affidato al Servizio Sociale territorialmente competente.
Può essere accolta anche la richiesta di fare decorrere la concordata statuizione relativa al contributo per il mantenimento della figlia minore J dalla presente pronuncia, posto che le parti non hanno inteso travolgere l’efficacia e gli effetti dei provvedimenti fino ad oggi vigenti.
L’accoglimento delle conclusioni congiunte comporta la parziale riforma della sentenza impugnata, secondo quanto riportato in dispositivo.
L’accordo raggiunto giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi e il riparto delle spese di CTU nella misura del 50% ciascuno.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
I – In parziale riforma della sentenza n. 747/2023 del 6-26 luglio 2023 del Tribunale di Rimini, revoca l’incarico al Servizio Sociale territorialmente competente di monitoraggio del nucleo familiare e di sostegno alla genitorialità; con decorrenza dalla presente pronuncia, pone a carico di YY l’obbligo di versare a XX, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore J, la somma mensile di 450,00 Euro, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dal febbraio 2026, nonché di pagare il 50% delle spese straordinarie relative a quest’ultima sostenute dalla madre, come indicate dal Protocollo del Tribunale di Bologna, fermi restando gli effetti e l’efficacia dei provvedimenti in tema di mantenimento fino ad oggi vigenti;
II – Ferma, nel resto, l’impugnata sentenza, dichiara compensate, tra le parti, le spese di entrambi i gradi e pone le spese di CTU a carico dell’appellante e della appellata, nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 3 aprile 2025
Il Consigliere rel. estensore
Rosario Lionello Rossino
