Bancarotta, le circostanze previste dalla Legge

Bancarotta, le circostanze previste dalla Legge
Le circostanze aggravanti e attenuanti contenute nell’art. 219 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (d’ora in poi Legge Fallimentare) si applicano anche ai fatti di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 223?
La bancarotta indica il fatto dell’imprenditore o di soggetti ad esso legati da una relazione qualificata che determina pregiudizio alle pretese creditorie in relazione a una procedura concorsuale.
Bancarotta: le circostanze previste dalla legge
La bancarotta è un reato che riguarda il fallimento di un imprenditore commerciale, disciplinato in Italia dagli articoli 216 e seguenti della Legge Fallimentare (Regio Decreto 267/1942) e ora anche dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019). Si tratta di uno dei reati più gravi in ambito economico, in quanto colpisce non solo i creditori, ma anche la fiducia nel sistema economico.
La legge distingue diverse circostanze di bancarotta, a seconda della condotta dell’imprenditore fallito. Vediamole nel dettaglio:
1. Bancarotta fraudolenta patrimoniale
Art. 216, comma 1, n. 1 e 2 L.F.
Si configura quando l’imprenditore, prima o durante il fallimento, compie atti dolosi ai danni del patrimonio dell’impresa, come:
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Sottrarre, distruggere, dissimulare parte dell’attivo (beni, crediti, disponibilità);
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Esagerare passività (simulando debiti inesistenti);
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Compiere spese personali o per fini estranei all’impresa con i fondi aziendali.
🔹 Elemento soggettivo richiesto: il dolo, cioè la volontà cosciente di danneggiare i creditori.
Pena prevista: Reclusione da 3 a 10 anni.
2. Bancarotta fraudolenta documentale
Art. 216, comma 1, n. 2 L.F.
Qui l’imprenditore:
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Occulta, distrugge o falsifica i libri contabili e le scritture obbligatorie;
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Tiene una contabilità irregolare o non la tiene affatto, rendendo difficile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti aziendali.
🔹 Anche qui è necessario il dolo.
Pena prevista: Reclusione da 3 a 10 anni.
3. Bancarotta semplice
Art. 217 L.F.
Si tratta di forme di colpa, non necessariamente dolose. Si ha bancarotta semplice quando:
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L’imprenditore ha aggravato il dissesto con gravi imprudenze (spese inutili, operazioni azzardate);
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Ha fatto spese personali esagerate rispetto alle possibilità dell’impresa;
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Non ha tenuto una contabilità ordinata o non ha adempiuto agli obblighi fiscali.
🔹 Qui l’elemento soggettivo richiesto è la colpa grave.
Pena prevista: Reclusione da 6 mesi a 2 anni.
4. Bancarotta preferenziale
Art. 216, comma 3 L.F.
È un caso particolare di bancarotta fraudolenta in cui l’imprenditore:
-
Favorisce alcuni creditori a danno di altri, eseguendo pagamenti preferenziali in prossimità del fallimento.
Anche in questo caso è richiesto il dolo.
Pena prevista: Reclusione da 3 a 10 anni.
5. Bancarotta impropria
Quando il fallimento è causato da soggetti diversi dall’imprenditore, come:
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Gli amministratori di società;
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I liquidatori;
-
I direttori generali.
Se questi soggetti pongono in essere condotte che avrebbero integrato il reato di bancarotta se commesse dall’imprenditore, rispondono personalmente.
6. Circostanze aggravanti e attenuanti
La legge prevede anche aggravanti e attenuanti che incidono sulla pena:
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Aggravante: se i fatti hanno causato un danno patrimoniale di rilevante gravità.
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Attenuante: se il danno è di speciale tenuità oppure se l’imputato ha collaborato efficacemente con le autorità.
Conclusioni
La bancarotta può assumere diverse forme a seconda delle condotte poste in essere, della volontà (dolo o colpa) e delle figure coinvolte. È fondamentale che l’imprenditore in difficoltà gestisca correttamente la crisi d’impresa, anche ricorrendo agli strumenti offerti dal Codice della crisi (come la composizione negoziata), per evitare di incorrere in responsabilità penale.
Quale l’interesse tutelato dalla norma?
Oggetto giuridico del reato in esame, bene tutelato dal legislatore è quello patrimoniale dei creditori in uno al corretto andamento delle relazioni economiche e al regolare svolgimento delle procedure concorsuali.
Quante tipologie di bancarotta esistono?
Esistono diverse tipologie di bancarotta:
- bancarotta propria: è commessa dal soggetto fallito e è reato proprio
- bancarotta impropria: nota anche come bancarotta societaria. È commessa da soggetto diverso dal fallito
- bancarotta patrimoniale: l’oggetto materiale è proprio il patrimonio dell’impresa
- bancarotta documentale: ha ad oggetto i libri e le diverse scritture contabili
- bancarotta fraudolenta: si caratterizza per la presenza del dolo di frode
- bancarotta fraudolenta documentale: ha ad oggetto le scritture sia obbligatorie che facoltative
Quali sono le circostanze contenute nell’art. 219 legge fallimentare?
L’art. 219 contiene circostanze aggravanti per fatti di particolare gravità se il colpevole commette più fatti o non poteva esercitare un’impresa commerciale e attenuanti se il danno patrimoniale è particolarmente tenue.
Le circostanze di cui all’art. 219 Legge Fallimentare si applicano anche alla bancarotta societaria?
Una prima impostazione opta per la soluzione negativa. Secondo la tesi in esame l’art. 2019 non si riferisce anche alla bancarotta societaria perché indica espressamente le fattispecie al suo interno senza annoverare l’art. 223. Diversamente opinando si avrebbe analogia in malam partem vietata nell’ordinamento penale.
La corrente esegetica consolidata opina in senso opposto affermando che le circostanze di cui all’art. 219 si riferisco anche ai fatti di bancarotta di cui all’art. 223.
Non si tratta di analogia vietata, ma di interpretazione sistematica. L’art. 223, infatti, si divide in due commi. Il primo non fa altro che prevedere nuovamente le condotte già ricomprese nell’art. 216 richiamato espressamente dall’art. 219. Il comma 2 prevede condotte nuove e diverse.
L’ipotesi in commento ricade nel comma 1 dell’art. 223. Non c’è analogia perché le condotte dell’art. 223 sono le stesse di quelle descritte dell’art. 216 con la conseguenza che l’art. 223, 1° comma disciplina solo l’estensione soggettiva dell’art. 216.
Per tale motivo non occorre il richiamo dell’art. 219 all’art. 223 essendo sufficiente quello all’art. 216 che prevede identiche condotte. Resta impregiudicata l’impossibilità di applicazione dell’aggravante alle condotte di cui al comma 2 che opera la creazione di nuovi reati.