ART 536 CC LEGATO E SUCCESSIONE EREDI LEGITTIMI

EREDE RISOLVI ADESSO SUCCESSIONE LITE EREDITARIA BOLOGNA PADOVA RAVENNA VICENZA
SEI PREOCCUPATO DI COME STANNO0 ANDANDO LE COSE PER LA TUA EREDITA’ E HAI PAURA CHE NON TI VENGA RICNOSCIUTA LA TUA QUOTA?
BOLOGNA ,VICENZA,RAVENNA, IMOLA ,FORLI, CESENA, PADOVA, ROVIGO
EREDE RISOLVI ADESSO SUCCESSIONE LITE EREDITARIA BOLOGNA PADOVA RAVENNA VICENZA AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838

ART 536 CC LEGATO E SUCCESSIONE EREDI LEGITTIMI
che il fatto che l’acquisto del legato avvenga automaticamente non vuol dire che l’accettazione sia inutile o irrilevante. Con l’accettazione, infatti, il legatario fa definitivamente proprio il beneficio del legato e ciò si traduce nella definitività giuridica dell’acquisto, che non è più rinunziabile
🧾 Testo dell’art. 536 c.c. – Legittimari
Art. 536 c.c. – Legittimari
“Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità, anche contro la volontà del testatore, sono il coniuge, i figli legittimi, naturali e adottivi, e, in loro mancanza, gli ascendenti.”
🔍 Significato dell’art. 536 c.c.
L’art. 536 introduce la disciplina della successione necessaria, ovvero la parte del patrimonio ereditario che non può essere liberamente disposta dal defunto mediante testamento, perché spetta per legge a determinati soggetti: i legittimari.
Questi soggetti hanno diritto a una quota riservata dell’eredità, anche se il defunto ha disposto diversamente nel testamento o ha effettuato donazioni che ledono tali diritti.
👥 Chi sono i legittimari secondo l’art. 536 c.c.?
- Coniuge
- Figli (legittimi, naturali, adottivi – tutti equiparati)
- Ascendenti (genitori, nonni), solo se mancano i figli
⚖️ Legato e tutela dei legittimari
Il legato è una disposizione testamentaria con cui il testatore destina un bene specifico a un soggetto (legatario). Tuttavia, il legato non può ledere la quota di legittima spettante ai legittimari.
Se il testamento lede i diritti dei legittimari, questi possono agire con una:
🛡 Azione di riduzione (art. 554 c.c. e ss.)
Per ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie (come legati o donazioni) nella parte eccedente la quota disponibile e ricostituire la propria quota di legittima.
📊 Esempio pratico:
Supponiamo che il defunto:
- Lasci un patrimonio di 300.000 €
- Abbia un figlio e un coniuge
- Faccia testamento lasciando tutto (come legato) a un amico
👉 In base agli articoli 536 c.c. e seguenti, la legittima è così distribuita:
- 1/3 al figlio
- 1/3 al coniuge
- 1/3 disponibile (può essere destinato al legatario/amico)
➡️ Se il legato supera la quota disponibile, gli eredi legittimari (figlio e coniuge) possono impugnarlo per ottenere la riduzione.
📌 Differenza tra eredi legittimi e legittimari
Tipo | Significato | Rilevanza |
Eredi legittimi | Coloro che ereditano in mancanza di testamento (art. 565 c.c. e ss.) | Solo nella successione legittima |
Legittimari | Soggetti a cui la legge riserva una quota anche contro la volontà del testatore | Valido anche se c’è un testamento |
🧠 Conclusione
L’art. 536 c.c. garantisce che coniuge, figli e ascendenti non possano essere esclusi del tutto dall’eredità, anche se il testatore dispone in modo diverso tramite legati o donazioni.
In presenza di legati che ledono la legittima, i legittimari possono difendere i loro diritti con l’azione di riduzione.
🏛️ Legato e successione: come tutelare i diritti degli eredi legittimi se il testamento non li rispetta
👨⚖️ Hai scoperto un testamento che ti esclude dall’eredità? Forse sei stato leso nei tuoi diritti di erede legittimario.
Secondo l’articolo 536 del Codice Civile, ci sono persone che non possono essere escluse dall’eredità, nemmeno per volontà del testatore. Se sei figlio, coniuge o genitore del defunto, la legge ti tutela con una quota riservata, detta legittima. Se questa viene violata, puoi agire legalmente per farla valere.
📌 Cosa dice l’art. 536 c.c. e perché è importante
L’art. 536 c.c. stabilisce che:
“Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità, anche contro la volontà del testatore, sono il coniuge, i figli legittimi, naturali e adottivi, e, in loro mancanza, gli ascendenti.”
👉 In parole semplici, non puoi essere diseredato se sei tra questi soggetti, salvo casi rari e ben specifici. Nemmeno un legato testamentario può privarti dei tuoi diritti.
📜 Legato e testamento: quando il problema si presenta
Un legato è una disposizione testamentaria che assegna un bene specifico a un beneficiario (es. una casa, una somma di denaro, un’opera d’arte). Il problema nasce quando il testatore, per compiacere qualcuno, supera la quota disponibile e invade la parte che spetta per legge agli eredi legittimi.
Esempio concreto:
Il defunto lascia un testamento in cui:
- Dà l’intera casa a un nipote (tramite legato)
- Ma ha un figlio e un coniuge ancora in vita
🔴 Questo testamento viola la legittima. Il figlio e il coniuge possono far valere i propri diritti, impugnando il legato e chiedendone la riduzione.
⚖️ Come si difende un erede legittimo: l’azione di riduzione
Se hai scoperto che il testamento o le donazioni fatte in vita dal defunto hanno leso la tua quota legittima, puoi reagire con l’azione di riduzione (art. 554 c.c. e seguenti).
✅ Con l’azione di riduzione puoi:
- Annullare o ridurre i legati o le donazioni eccessive
- Recuperare la quota di eredità che ti spetta per legge
- Ottenere il risarcimento anche in denaro o beni sostitutivi
🕒 Attenzione: hai 10 anni di tempo per agire, ma prima intervieni, meglio è per evitare che il bene venga venduto a terzi.
⚠️ Quando serve un avvocato esperto in successioni
Se sei stato escluso dall’eredità o pensi che il testamento non rispetti la tua quota legittima, non perdere tempo. Un avvocato esperto in successioni può:
- Analizzare il testamento o le donazioni fatte in vita
- Calcolare la tua quota legittima precisa
- Verificare se il legato ha violato i tuoi diritti
- Avviare l’azione di riduzione in Tribunale
- Proteggere i tuoi interessi prima che i beni spariscano
📞 Contattaci subito per una consulenza riservata e mirata
Hai dubbi su un testamento che ti esclude o riduce drasticamente la tua eredità?
👉 Contattaci ora: un avvocato esperto in diritto ereditario analizzerà la tua situazione senza impegno iniziale e ti guiderà per recuperare ciò che ti spetta per legge.
💡 Domande frequenti su legato, successione e diritti degli eredi
✅ Chi sono gli eredi legittimari?
I figli, il coniuge e, in mancanza di figli, gli ascendenti (genitori). A loro spetta sempre una quota di eredità riservata.
✅ Se nel testamento c’è un legato che prende tutto, posso fare qualcosa?
Sì. Se il legato supera la quota disponibile e invade la tua quota legittima, puoi agire legalmente per ottenere la riduzione di quella disposizione.
✅ Cosa succede se il bene oggetto del legato è già stato venduto?
Puoi comunque chiedere l’equivalente in denaro o far valere il tuo diritto contro chi ha ricevuto il bene, se eri già titolare della legittima.
📍 Il nostro studio legale difende i tuoi diritti ereditari in tutta Italia
Da anni assistiamo eredi lesi nei loro diritti da testamenti irregolari, legati che escludono la legittima, e donazioni eccessive fatte in vita.
✅ Interventi rapidi
✅ Esperti in cause ereditarie complesse
✅ Protezione dei diritti dei figli, coniugi e ascendenti
✅ Possibilità di recuperare anche immobili, conti correnti e denaro
🛡 Difendi la tua quota di eredità: hai dei diritti, la legge è con te
Non accettare passivamente un testamento che viola la tua eredità. L’articolo 536 c.c. ti protegge. Se sei un erede legittimario e il defunto ha lasciato tutto a qualcun altro con legati o donazioni, puoi agire subito per recuperare la tua parte.
📲 Contatta un avvocato esperto in successioni: fai valere i tuoi diritti prima che sia troppo tardi.
⚖️ Legato testamentario e successione a Bologna: cosa fare se sei un erede legittimo escluso o danneggiato
👨⚖️ Sei stato escluso dal testamento o danneggiato da un legato? A Bologna puoi far valere i tuoi diritti come erede legittimario.
Secondo l’articolo 536 del Codice Civile, se sei figlio, coniuge o genitore del defunto, hai diritto a una quota legittima dell’eredità, anche contro la volontà del testatore. Se il testamento ti ha escluso o ha disposto legati che riducono la tua parte, puoi agire legalmente per recuperare quanto ti spetta.
Lo Studio Legale [Tuo Nome] a Bologna assiste da anni chi si trova in questa situazione: testamenti che favoriscono estranei, legati troppo generosi, donazioni che svuotano l’eredità. Ti aiutiamo a far valere i tuoi diritti.
📌 L’art. 536 c.c. protegge coniuge, figli e genitori
L’art. 536 del Codice Civile stabilisce che:
“Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità, anche contro la volontà del testatore, sono il coniuge, i figli legittimi, naturali e adottivi, e, in loro mancanza, gli ascendenti.”
Questo significa che nessun testamento può escluderti o ridurti al minimo, se sei tra questi soggetti.
🏠 A Bologna molti testamenti contengono legati che ledono la legittima: puoi difenderti
Un legato è una disposizione con cui il defunto assegna un bene specifico (es. un appartamento in centro a Bologna, una somma di denaro, un conto corrente) a un soggetto designato.
Ma se:
- sei figlio del defunto
- o sei coniuge
- o sei genitore superstite
…e il testamento ti ha escluso o ti ha lasciato molto meno del dovuto, hai diritto a chiedere la riduzione del legato e il recupero della tua quota.
🛡 L’azione di riduzione: lo strumento per recuperare la tua eredità a Bologna
Se ti è stata lesa la quota di legittima, lo Studio Legale [Tuo Nome] può aiutarti ad attivare l’azione di riduzione, prevista dal Codice Civile.
Con questa azione puoi:
- Bloccare legati o donazioni eccessive
- Recuperare beni o denaro
- Tutelare il tuo diritto di erede legittimario a Bologna
La legge ti concede 10 anni, ma è essenziale agire subito, prima che i beni vengano venduti o trasferiti.
⚠️ Quando rivolgerti a un avvocato esperto in successioni a Bologna
Contattaci se:
- Sei stato escluso dal testamento
- Il defunto ha lasciato immobili o beni a terzi con legati
- Ci sono donazioni fatte in vita che hanno svuotato l’eredità
- Vuoi capire se hai diritto alla legittima
📍 Lo Studio Legale [Tuo Nome] ha sede a Bologna e si occupa esclusivamente di successioni ereditarie complesse, azioni di riduzione e tutela degli eredi legittimi.
📲 Consulenza legale a Bologna: gratuita e riservata
Ti offriamo:
- Analisi gratuita del testamento o delle donazioni
- Verifica immediata dei tuoi diritti come legittimario
- Difesa giudiziale per recuperare la tua eredità
- Assistenza completa fino al recupero dei beni
👉 Prenota ora una consulenza riservata con un avvocato esperto in successioni a Bologna. Valutiamo insieme come proteggere i tuoi diritti ereditari, senza impegno.
💬 Domande frequenti (FAQ) – Successioni e legittima a Bologna
📍 Posso agire anche se il testamento è stato fatto molti anni fa?
Sì, purché non siano passati 10 anni dalla morte del defunto. Prima agisci, più possibilità hai di recuperare i beni.
📍 Devo pagare subito per fare causa?
No, offriamo consulenza preventiva gratuita, e in alcuni casi possiamo concordare pagamenti dilazionati o a risultato.
📍 Posso agire se il bene lasciato in legato è stato venduto?
Sì, puoi agire contro il beneficiario o chiedere il valore equivalente in denaro.
Fatto
B.N. è destinataria, in base al testamento pubblico del coniuge M.L., deceduto il 17 aprile 2004, di un legato in sostituzione di legittima. Il legato sostitutivo ha per oggetto il diritto di usufrutto vitalizio su un terreno compreso nell’eredità.
Il coniuge legittimario, legatario in base al testamento, con raccomandata del 28 febbraio 2005 indirizzata all’erede universale, si esprime tramite procuratore generale in questi termini: “Le disposizioni testamentarie (…), nel disporre in suo favore come erede universale ledono la quota di legittima spettante di diritto alla signora B. quale coniuge del sig. M., che ammonta alla metà del patrimonio del defunto. Tali disposizioni, pertanto, saranno soggette a riduzione nei limiti del consentito come previsto per legge”.
In data 22 luglio 2007 la B. muore e suo unico erede è, in base a testamento olografo, B.G., il quale, nella suddetta qualità di unico erede di B.N., dichiara formalmente di rinunciare al legato sostitutivo disposto dal M. in favore della sua dante causa. Tale dichiarazione è resa con raccomandata del 18 marzo 2008 diretta all’erede universale.

ART 536 CC LEGATO E SUCCESSIONE EREDI LEGITTIMI

ART 536 CC LEGATO E SUCCESSIONE EREDI LEGITTIMI
In relazione alla lettera del 2005, intesa dalla corte di merito quale rinuncia al legato sostitutivo, il ragionamento del ricorrente riecheggia il principio secondo cui la rinunzia al legato, fatto salvo il requisito della forma scritta quando il legato ha per oggetto beni immobili (Cass. n. 7098/2011; n. 13785/2004), “può risultare da atti univoci compiuti dal legatario, implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato” (Cass. n. 1040/1954; n. 37/1964; n. 261/1965; n. 4883/1996).
La giurisprudenza della Suprema Corte chiarisce che atto univoco non è la “sola dichiarazione di rifiutare le disposizioni testamentarie, in quanto lesive dei diritti dei legittimari, non potendosi negare a priori a siffatta dichiarazione il significato proprio di una mera riserva di chiedere soltanto l’integrazione della legittima, ferma restando l’attribuzione del legato” (Cass. n. 15124/2010). Non è atto univoco della volontà di rinunciare al legato sostitutivo neanche la proposizione dell’azione di riduzione, “essendo ipotizzabile un duplice intento di legittima” di conseguire il legato e di conseguire la legittima” (Cass. n. 26955/2008).
Ragionamento corte
L’incompatibilità, secondo l’intento del legislatore, della vocazione a titolo particolare con il diritto alla quota riservata viene sanzionata subordinando la vocazione a titolo universale al rifiuto del legato (Cass. n. 13785/2004; n. 4883/1996; n. 11288/2007). La domanda di riduzione sarà così respinta se il legittimario, prima della spedizione della causa a sentenza, non dichiari di rinunciare al legato (Cass. n. 19646/2017) o, se si tratti di legato di immobili, non fornisca la prova di averlo rinunziato con la forma dovuta (Cass., S.U., n. 7098/2011). In dottrina è comune l’osservazione che il fatto che l’acquisto del legato avvenga automaticamente non vuol dire che l’accettazione sia inutile o irrilevante.
Con l’accettazione, infatti, il legatario fa definitivamente proprio il beneficio del legato e ciò si traduce nella definitività giuridica dell’acquisto, che non è più rinunziabile. Consegue da quanto sopra che se il legatario muore senza avere accettato, la facoltà di rinunziare, quale potere inerente al rapporto successorio in atto (cfr. Cass. n. 1996/2016) non esauritosi con il definitivo conseguimento del legato, passa all’erede. L’applicazione di tale regola al legato sostitutivo comporta che l’erede del legittimario si trova, sotto questo aspetto, nella stessa condizione del legittimario proprio dante causa. Se il dante causa era ancora nella condizione di poter rinunciare al legato, e assolvere all’onere richiesto per poter domandare la riduzione delle disposizioni testamentarie, nella medesima condizione si troverà il suo erede, divenuto titolare iure hereditatis dell’azione di riduzione (art. 557 c.c.).
Tanto chiarito non c’è alcuna ragione che possa giustificare la diversa conclusione, costituente l’imprescindibile presupposto dell’intero ragionamento del ricorrente, che tali principi non sarebbero applicabili nel caso in cui il legato sostitutivo abbia ad oggetto l’usufrutto, essendosi il diritto estinto con la morte del legatario. Infatti, con riferimento al legato di usufrutto, non si trasmette all’erede il diritto, ma si trasmesse comunque la posizione giuridica connessa al legato acquistato ope legis dal legatario, inclusa la facoltà di rinunciare.
Pertanto, il rilievo che l’erede del legatario non subentra nel diritto di usufrutto non fornisce argomento per negare che egli non possa compiere la scelta, cui allude l’art. 551 c.c., comma 2, fra rendere definitivo il diritto già acquistato dal proprio dante causa, assumendo quindi su di sè gli obblighi e gli eventuali diritti nascenti dall’estinzione dell’usufrutto (artt. 1001,1011 c.c.), o rinunciarvi, assolvendo all’onere cui è subordinata l’azione di riduzione. E’ chiaro che l’eventuale rinuncia sarebbe frustranea se la facoltà di rinunciare si fosse già consumata in vita del legatario, in presenza di una accettazione o comunque di atti incompatibili con la volontà di rinuncia.

AVVOCATO ESPERTO TESTAMENTI E SUCCESSIONI