VIZI CASA COMPERATA? ESCLUSIONE ART 1492 CC

IMPRESA EDILE NON FINISCE LAVORI DANNI BOLOGNA  

IMPRESA EDILE NON FINISCE LAVORI DANNI BOLOGNA

Comprato casa Bologna? Hai dei vizi? Che fare come tutelarti?

Nei casi indicati dall’articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.

La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.

Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi(3), il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l’ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

Ai sensi dell’art. 1492 c.c., terzo comma, l’alienazione o la trasformazione della cosa viziata, di per sé, non è sufficiente a precludere, al compratore l’azione di risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta perché la regola dettata dalla predetta norma, che esclude la possibilità di chiedere la risoluzione nei casi di alienazione e di trasformazione della cosa, deve esser ricondotta non all’impossibilità di ripristino della situazione in cui le parti si trovavano al momento della conclusione del contratto, ma alla volontà dell’acquirente di accettare la cosa nonostante la presenza del vizio.

In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il principio secondo cui l’azione redibitoria e quella estimatoria (o quanti minoris), essendo incompatibili tra loro, in quanto preordinate alla tutela di un medesimo diritto l’una attraverso la risoluzione e l’altra mercé il mantenimento del contratto, non possono essere esercitate contestualmente, né alternativamente, né subordinatamente, l’una rispetto all’altra, incombendo sul compratore l’onere di operare la scelta relativa, non si applica alle ipotesi in cui l’azione di riduzione è accordata al compratore in via esclusiva (art. 1492, comma terzo, c.c.).

Pertanto, in caso di alienazione o trasformazione della cosa venduta, da parte del compratore, qualora originariamente sussista dubbio sull’ammissibilità dell’azione redibitoria, ovvero l’ammissibilità della stessa sia contestata dal venditore-convenuto, il compratore-attore legittimamente può — per il caso in cui detta azione redibitoria dovesse essere ritenuta inammissibile ed al fine di non perdere ogni garanzia — chiedere anche l’unica tutela apprestatagli dall’art. 1492, terzo comma, c.c. nell’ipotesi innanzi indicata, vale a dire l’azione di riduzione del prezzo.

Articolo 1490 Codice Civile: la garanzia per i vizi della cosa venduta

L’articolo 1490 del Codice Civile italiano stabilisce l’obbligo del venditore di garantire che la cosa venduta sia esente da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Tale obbligo è noto come “garanzia per i vizi della cosa venduta”.

Ambito di applicazione della garanzia

Il venditore è responsabile di garantire che la cosa venduta sia esente da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata, ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Tipologie di vizi

I vizi coperti dalla garanzia includono sia i vizi occulti (latenti) che i vizi apparenti (patenti).

Conoscenza dei vizi

La conoscenza dei vizi da parte del venditore è fondamentale. Se il venditore era a conoscenza dei vizi ma li ha taciuti al compratore, la garanzia non può essere esclusa o limitata.

Diritti del compratore

Il compratore che acquista una cosa viziata ha due principali opzioni:

  • Azione redibitoria (risoluzione): il compratore può risolvere il contratto e restituire la cosa al venditore, ricevendo un rimborso.
  • Azione quanti minoris (riduzione del prezzo): il compratore può trattenere la cosa ma richiedere una riduzione del prezzo di acquisto corrispondente alla diminuzione di valore causata dal vizio.

Scadenze per la richiesta della garanzia

Il compratore deve notificare al venditore i vizi entro un termine ragionevole dalla loro scoperta. Per i vizi occulti, il termine è generalmente di sei mesi dalla data di consegna.

Esempi di vizi coperti dall’articolo 1490 CC

  • Un’auto con un vizio meccanico occulto che la rende pericolosa da guidare
  • Un frigorifero con un compressore difettoso che ne impedisce il funzionamento
  • Un dipinto con una crepa occulta che ne riduce in modo significativo il valore estetico

Esempi di situazioni in cui la garanzia potrebbe non applicarsi

  • Se il compratore ha ispezionato attentamente la cosa e non ha notato alcun vizio
  • Se il vizio è causato da normale usura e consumo o da uso improprio da parte del compratore
  • Se il venditore ha espressamente escluso la garanzia nel contratto di vendita (ma non se il venditore ha agito in mala fede e ha taciuto i vizi al compratore)

È importante notare che questa è una panoramica semplificata dell’articolo 1490 CC, e l’applicazione effettiva della garanzia può dipendere da circostanze specifiche e interpretazioni legali. Se si è coinvolti in una controversia relativa a una cosa viziata, è consigliabile richiedere una consulenza legale da un avvocato esperto.

Conclusione

L’articolo 1490 CC tutela il compratore da acquisti di cose viziate. Il compratore che acquista una cosa viziata ha due principali opzioni per tutelare i propri diritti: la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. È importante che il compratore sia consapevole dei propri diritti e che agisca entro i termini previsti dalla legge.

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