VICENZA risarcimento danni da responsabilità medica
PER ERRORE MEDICO NEL PARTO DONNA FINISCE IN STATO VEGETATIVO POI MUORE.
I PARENTI DELLA VITTIMA FANNO CAUSA ALLA STRUTTURA SANITARIA E OTTENGONO IL RISARCIMENTO
VICENZA TREVISO PADOVA MESTRE ROVIGO VITTIMA DI MALASANITA’ ? CHIAMA L’AVVOCATO ESPERTO GRAVI CASI MALASANITA’ BOLOGNA
VICENZA TREVISO PADOVA MESTRE ROVIGO VITTIMA DI MALASANITA’ ? LA STRADA NON E’ FACILE OCCORRE ESPERIENZA CAPACITA’ E PERSEVERANZA PER OTTENERE IL GIUSTO DANNO
Quando la malapractice profuce danno risarcibile ?
devono necessariamente coesistere tre elementi: una condotta colposa, un danno ingiusto (cioè lesivo di un interesse giuridicamente protetto) ed un nesso di causalità tra la condotta ed il danno.
Per i medici la responsabiità non fa eccezione a questa regola: è dunque opportuno esaminarla separatamente nei suoi tre elementi costitutivi.
Criterio di valutazione della colpa è la diligenza (art. 1176 c.c.): è in colpa chi non ha tenuto una condotta diligente, cioè una condotta che qualsiasi altra persona, investita del medesimo incarico, avrebbe tenuto nelle stesse circostanze.
Troppi casi di casi genericamente definiti di “malasanità”.
L’avvocato Sergio Armaroli operante in tutta italia con sede unica a bologna è ed è stato spesso chiamato a trattare – sia sotto il profilo civilistico che penalistico – questa materia che spazia degli errori diagnostici a quelli terapeutici;
VICENZA risarcimento danni da responsabilità medica morte paziente
IL FATTO
aveva fatto ingresso nell’U. O. Ostetrico – Ginecologica dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza con diagnosi di ” PTOM in primigravidanza a 39 + 3 con piastrinopenia gestazionale e anemia microcitica “; – il giorno seguente, nonostante la somministrazione di Syntocin, i medici dell’Ospedale avevano dovuto constatare che non proseguiva il travaglio antecedente il parto ed avevano, quindi, deciso di praticare taglio cesareo affinché la gravidanza potesse giungere al suo compimento; – l’atto operatorio, grazie al quale era v enuto al mondo N****A C****E, era iniziato alle ore 23,40 del 1.6.2021 e si era concluso nell’arco di trentacinque minuti, peraltro con il rilievo che, all’estremo @LeSentenze.it | www.LeSentenze.it | P.IVA 01733860629 Sentenza n. 1615-2021 Pubblicata il 06/08/2021 RG n. 3438/2016 pagina 5 di 19 sinistro dell’incisione uterina, si era formato un ematoma sottosieroso delle dimensioni di 5 x 4 cm, che, osservato per venti minuti, non aveva mostrato di ingrandirsi; – nelle ore successive, la I****E era stata vittima di due episodi lipotimici ed aveva manifestato una persistente ipotensione arteriosa, così evidenziando di essere interes sata da una emorragia interna che, proseguendo, le aveva cagionato un arresto cardiocircolatorio; – questo evento aveva indotto il trasferimento della I****E nell’U. O. di Rianimazione dell’Ospedale San Bortolo dove era stata rianimata e prontamente sotto posta ad un intervento di isterectomia, grazie al quale era stata salvata; – l’intervento salvavita, tuttavia, non aveva potuto porre rimedio all’ipossia cerebrale che aveva preceduto l’arresto cardiaco della I****E, che si era ritrovata ridotta in uno st ato vegetativo irreversibile proseguito fino al suo decesso, verificatosi il 22.3.2016. Lamentando l’assoluta inadeguatezza delle condotte integrate dai medici dell’Ospedale San Bortolo nelle ore decorse dalla conclusione del taglio cesareo fino al trasfer imento in Rianimazione della I****E, gli attori hanno richiesto la condanna solidale dei due convenuti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati o direttamente alla defunta, di cui N****A R****A e N****A C****
NATURA CONTRATTUALE RAPPORTO PAZIENTE STRUTTURA
Nella materia per cui è causa costituisce, ormai, jus receptum in giurisprudenza che la responsabilità delle unità locali socio sanitarie in relazione ad eventi dannosi sofferti da pazienti rivoltisi alle cure dei medici che operano all’interno delle strutture ospedaliere gestite dalle stesse u. l. s. s. ha natura C****eattuale, di modo che rimangono definiti, in maniera netta, gli oneri probatori che le pa rti devono rispettivamente assolvere nelle C****eoversie aventi ad oggetto il risarcimento di danni derivanti da questo tipo di attività sanitaria. In tali C****eoversie, più in dettaglio, è a carico del danneggiato la prova dell’esistenza del C****eatto e dell’aggravamento della situazione patologica o dell’insorgenza di nuove patologie, nonché del pagina 6 di 19 relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico della u. l. s. s. la prova che la prestazione professionale sia stata ese guita in modo diligente e che questi esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, oltre che inevitabile. Così ripartendosi l’onere della prova, risulta fuori discussione l’esistenza della relazione C****eattuale tra I****E Lorena e la convenuta mentre viene dibattuta l’esistenza del nesso di causa tra l’operato dei medici dell’Ospedale San Bortolo ed il gravissimo ed inC****eoverso stato invalidante in cui I****E Lorena è venuta a piombare a seguito di quanto accadutole nella not te compresa tra l’uno ed il due giugno 2011.
determinata dall’anomala placentazione, documentata all’esame istologico esegu ito sull’utero: ACCRETISMO PLACENTARE
I PARENTI DELLA VITTIMA FANNO CAUSA ALLA STRUTTURA SANITARIA E OTTENGONO IL RISARCIMENTO
VICENZA TREVISO PADOVA MESTRE ROVIGO VITTIMA DI MALASANITA’ ? CHIAMA L’AVVOCATO ESPERTO GRAVI CASI MALASANITA’ BOLOGNA
VICENZA TREVISO PADOVA MESTRE ROVIGO VITTIMA DI MALASANITA’ ? LA STRADA NON E’ FACILE OCCORRE ESPERIENZA CAPACITA’ E PERSEVERANZA PER OTTENERE IL GIUSTO DANNO
Troppi casi di casi genericamente definiti di “malasanità”.
L’avvocato Sergio Armaroli operante in tutta italia con sede unica a bologna è ed è stato spesso chiamato a trattare – sia sotto il profilo civilistico che penalistico – questa materia che spazia degli errori diagnostici a quelli terapeutici;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello Colasanto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 29.4.2016, al n. 3438 / 2016 R. G., e promossa con atto di citazione DA N****A R****A , nato a Ponso il 1.7.1966 ed ivi residente in Via N****R n. 18, cod. fisc. CHR PMR F****P R****A, in proprio e nella qualità di titolare unico della responsabilità genitorial e rispetto al figlio minore N****A C****E , nato a Vicenza il 1.6.2011 e residente in Ponso – Via N****R n. 18; I****E M****O , nato ad Urbana il 11.9.1940 ed ivi residente in Via Vignola n. 278, cod. fisc. MNF SVR A****i R****o; A****C A****A , nata a Montagnana il 16.7.1939 e residente in Urbana – Via Vignola n. 278, cod. fisc. CRM CML S****o N****I; I****E C****I , nata a Montagnana il 15.3.1970 e residente in Urbana – Via Vignola n. 278, cod. fisc. MNF RLL A****O C****a; I****E D****i , nato a Monta gnana il 11.3.1979 e residente in Urbana – Via Vignola n. 278, cod. fisc. MNF GNN F****O F****L; tutti rappresentati e difesi dall’Avv. H****I R****a, cod. fisc. GLL LNZ S****A N****E, di Padova ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Frances ca D****a sito in Vicenza – C****eà Santa S****a n. 92, come da mandati in calce all’atto di citazione, ATTORI C****eO Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 6 di Vicenza , con sede in Vicenza – Via Rodolfi n. 37, cod. fisc. 02441500242, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Giovanni Pavesi, rappresentata e difesa dall’avv. Piero Pignata, cod. fisc. PGN PTR 42P03 D879Q, di Treviso, ed elettivamente domiciliata pr esso lo studio dell’avv. Elisa Maria Arena, cod. fisc. RNA LMR 79E56 L840C, sito in Vicenza C****eà delle Barche n. 33, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, CONVENUTA E C****eO Ospedale San Bortolo con sede in Vicenza – Via Rodolfi n. 37, in persona del legale rappresentante pro tempore, CONVENUTO In punto : ri sarcimento danni da responsabilità medica. All’udienza innanzi al G.I. del 26.2.2021 la causa veniva riservata a sentenza sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti. CONCLUSIONI DEGLI ATTORI: accertata e dichiarata la responsabilità d ell’Ospedale San Bortolo in persona del legale rapp. pro tempore e dell’ULSS 6 in persona del legale rapp. pro tempore, per colpa grave dei medici curanti, nella causazione del danno sofferto da Lorena I****E, condannarsi l’Ospedale San Bortolo e l’ULSS 6, in solido tra loro, a risarcire agli attori, ognuno secondo la personale posizione, il complessivo danno loro causato, così come descritto e quantificato in narrativa e che si determina: quanto alla sig.ra Lorena I****E , e per essa iure hereditatis a P almerino N****A e C****E N****A in EUR 1.659.642,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di danno non patrim oniale in EUR 79.493,50, per danno patrimoniale corrispondente a quanto versato alla Casa di soggiorno e pensionato Citta Murata di Montagnana ove la I****E è stata ricoverata dal 23/11/2011 al 23/03/2016 oltre interessi legali da ciascun pagamento al saldo ; quanto al sig. R****A N****A, pagina 3 di 19 in EUR 326.150,00 a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giusti zia; in EUR 84.143,68 a titolo di danno patrimoniale diretto quale costo sostenuto per l’assunzione di una babysitter per l’assistenza e vigilanza di C****E durante i giorni lavorativi; quanto al minore C****E N****A in EUR 326.150,00 a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, quanto al sig. M****O I****E , in EUR 326.150,00 a titolo di danno non p atrimoniale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, quanto alla sig.ra A****A A****C , in EUR 326.150,00 a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, quanto alla sig.ra C****I I****E , in EUR 141.620,00 a titolo di da nno non patrimoniale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, pagina 4 di 19 quanto al sig. D****i I****E, in EUR 141.620,00 a titolo di da nno non patrimoniale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia. In ogni caso, spese e compenso di causa di CTU e CTP rifusi. CO NCLUSIONI DELLA CONVENUTA AZIENDA U. L. S. S. N. 6 ” VICENZA “: piaccia allo Ill.mo Tribunale adìto, ogni avversa istanza disattesa, così giudicare: 1) nel merito, in via principale: respingersi ogni domanda attorea, per assenza di fondamento dell’addebit o di responsabilità medica (colpa e nesso) nella produzione dell’evento, e perciò dell’ an debeatur; 2) nel merito, in subordine: in denegata ipotesi di soccombenza, anche parziale, relativamente all’ an, ridursi il quantum nella misura che risulterà in corso di causa, e che sarà benevisa al Tribunale Ill.mo; 3) in ogni caso: spese, diritti ed onorari rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE N****A R****A, in proprio e nella qualità di titolare unico della responsabilità genito riale rispetto al figlio minore N****A C****E, I****E M****O, A****C A****A, I****E C****I e I****E D****i hanno convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale di Vicenza l’Azienda U. L. S. S. n. 6 di Vicenza e l’Ospedale San Bortolo di Vicen za esponendo che: – nel tardo pomeriggio del 31.5.2011, la loro congiunta I****E Lorena ( moglie di N****A R****A, madre di N****A C****E, figlia di I****E M****O e A****C A****A, sorella di I****E C****I e I****E D****i ), aveva fatto i ngresso nell’U. O. Ostetrico – Ginecologica dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza con diagnosi di ” PTOM in primigravidanza a 39 + 3 con piastrinopenia gestazionale e anemia microcitica “; – il giorno seguente, nonostante la somministrazione di Syntocin, i medici dell’Ospedale avevano dovuto constatare che non proseguiva il travaglio antecedente il parto ed avevano, quindi, deciso di praticare taglio cesareo affinché la gravidanza potesse giungere al suo compimento; – l’atto operatorio, grazie al quale era v enuto al mondo N****A C****E, era iniziato alle ore 23,40 del 1.6.2021 e si era concluso nell’arco di trentacinque minuti, peraltro con il rilievo che, all’estremo sinistro dell’incisione uterina, si era formato un ematoma sottosieroso delle dimensioni di 5 x 4 cm, che, osservato per venti minuti, non aveva mostrato di ingrandirsi; – nelle ore successive, la I****E era stata vittima di due episodi lipotimici ed aveva manifestato una persistente ipotensione arteriosa, così evidenziando di essere interes sata da una emorragia interna che, proseguendo, le aveva cagionato un arresto cardiocircolatorio; – questo evento aveva indotto il trasferimento della I****E nell’U. O. di Rianimazione dell’Ospedale San Bortolo dove era stata rianimata e prontamente sotto posta ad un intervento di isterectomia, grazie al quale era stata salvata; – l’intervento salvavita, tuttavia, non aveva potuto porre rimedio all’ipossia cerebrale che aveva preceduto l’arresto cardiaco della I****E, che si era ritrovata ridotta in uno st ato vegetativo irreversibile proseguito fino al suo decesso, verificatosi il 22.3.2016. Lamentando l’assoluta inadeguatezza delle condotte integrate dai medici dell’Ospedale San Bortolo nelle ore decorse dalla conclusione del taglio cesareo fino al trasfer imento in Rianimazione della I****E, gli attori hanno richiesto la condanna solidale dei due convenuti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati o direttamente alla defunta, di cui N****A R****A e N****A C****E sono eredi, per quote uguali, o direttamente ad essi. La pretesa merita accoglimento, per quanto di ragione, nei soli confronti dell’Azienda U. L. S. S. n. 6 di Vicenza, essendo l’Ospedale San Bortolo di Vicenza una mera struttura operativa della medesima Azienda, priva di autonoma soggettività giuridica. Nella materia per cui è causa costituisce, ormai, jus receptum in giurisprudenza che la responsabilità delle unità locali socio sanitarie in relazione ad eventi dannosi sofferti da pazienti rivoltisi alle cure dei medici che operano all’interno delle strutture ospedaliere gestite dalle stesse u. l. s. s. ha natura Contrattuale, di modo che rimangono definiti, in maniera netta, gli oneri probatori che le pa rti devono rispettivamente assolvere nelle Controversie aventi ad oggetto il risarcimento di danni derivanti da questo tipo di attività sanitaria. In tali C****eoversie, più in dettaglio, è a carico del danneggiato la prova dell’esistenza del C****eatto e dell’aggravamento della situazione patologica o dell’insorgenza di nuove patologie, nonché del pagina 6 di 19 relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico della u. l. s. s. la prova che la prestazione professionale sia stata ese guita in modo diligente e che questi esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, oltre che inevitabile. Così ripartendosi l’onere della prova, risulta fuori discussione l’esistenza della relazione C****eattuale tra I****E Lorena e la convenuta mentre viene dibattuta l’esistenza del nesso di causa tra l’operato dei medici dell’Ospedale San Bortolo ed il gravissimo ed inC****eoverso stato invalidante in cui I****E Lorena è venuta a piombare a seguito di quanto accadutole nella not te compresa tra l’uno ed il due giugno 2011. Sull’argomento, invero, i Consulenti Tecnici nominati dal Tribunale sono giunti alla conclusione che il parto cesareo praticato ha visto, quale sua complicanza, la produzione di una massiccia emorragia intra – addominale che proseguendo, ha determinato una prolungata ischemia, dovuta allo shock ipovolemico, produttiva dei gravissimi danni cerebrali che hanno ridotto I****E Lorena in stato vegetativo, non essendo stati rimediati dall’intervento di isterectomia pr aticato nelle prime ore del 2.6.2011. Secondo l’espletata C. T. U., dunque, è assolutamente certo che le nuove patologie insorte in I****E Lorena sono derivate dal parto cesareo che le è stato praticato e che ha innestato il susseguirsi degli eventi ( emo rragia, ischemia da shock ipovolemico, arresti cardiocircolatori ) infine esitati nello stato vegetativo in cui ella è venuta a piombare. In senso C****eario il dott. Salvatore Alberico, C. T. di parte convenuta, sostiene che gli imponenti danni neurologici riportati da I****E Lorena sono stati causati non da un’emorragia ma da ” un’ embolia da liquido amniotico , secondaria all’immissione in circolo di sostanze di origine fetali, determinata dall’anomala placentazione, documentata all’esame istologico esegu ito sull’utero: ACCRETISMO PLACENTARE “. L’ipotesi, che lo stesso dott. Alberico attesta non essere supportata dagli esami ematici indispensabili alla sua conferma diagnostica, è ampiamente avversata dai nominati CC. TT. UU., che hanno dedicato due pagine ( 78 e 79 ) dell’elaborato peritale per indicare le ragioni per le quali ritengono pagina 7 di 19 che nessuna embolia possa essere riconosciuta come verificatasi sulla scorta dei pur ampi dati ricavabili dalla cartella clinica di I****E Lorena. E la stessa valutazione critica dell’ipotesi formulata dal dott. Alberico si ritrova anche alla pag. 32 della relazione del Collegio Peritale nominato dal Giudice Penale per accertare la causa del decesso di I****E Lorena nell’ambito del giudizio instaurato dal P. M. nei confron ti dei medici dell’Ospedale San Bortolo che la ebbero in cura, anche in questo caso con considerazioni sovrapponibili a quelle proprie dei nominati CC. TT. UU.. Non resta, quindi, che pervenire alla conclusione che, secondo il criterio di giudizio da utili zzare in questa sede, è, quanto meno, assai più probabile che le lesioni neurologiche sofferte da I****E Lorena sono state provocate dal meccanismo causale, sopra definito, innescato dalla emorragia intra – addominale, piuttosto che dall’embolia soste nuta dal dott. Alberico e, a ben vedere, richiamata dalla convenuta quasi per onor di firma, attesa la significanza ad essa concretamente attribuita nell’ampia articolazione della comparsa conclusionale depositata. Raggiunta, quindi, la prova e dell’esiste nza del C****eatto e dell’insorgenza in I****E Lorena di una nuova patologia e del nesso di causa tra detta nuova patologia e l’attività chirurgica dei sanitari dell’Ospedale San Bortolo che le praticarono il taglio cesareo, risC****eato che gli attori han no addebitato agli stessi sanitari di non avere adempiuto gli obblighi discendenti dal medesimo C****eatto, non resta che pervenire alla conclusione che N****A R****A, N****A C****E, I****E M****O, A****C A****A, I****E C****I e I****E Gio nni hanno puntualmente assolto tutti gli oneri probatori su di essi incombenti. Non lo stesso ha fatto l’Azienda U. L. S. S. n. 6 di Vicenza che ha tentato di dimostrare che i medici dell’Ospedale San Bortolo che hanno avuto in cura I****E Lorena hanno e seguito le loro prestazioni terapeutiche in maniera ineccepibile per un verso censurando le ben diverse conclusioni alle quali sono pervenute i nominati CC. TT. UU. e, per altro verso, attingendo a piene mani alla relazione del Collegio Peritale nominato d al Giudice Penale già sopra richiamata . Le censure rivolte ai nominati CC. TT. UU. di avere svolto l’incarico ad essi conferito in maniera superficiale ed operando, prevalentemente, valutazioni ex post non sono condivisibili. Dopo avere operato una minuzio sa ricostruzione dei dati emergenti dall’abbondante documentazione medica a loro disposizione e dopo avere sottolineato che I****E Lorena è giunta al taglio cesareo essendo un soggetto a rischio, vuoi per la sua età ( 45 anni ), vuoi perché affetta da pia strinopenia e microcitemia, i nominati CC. TT. UU. hanno svolto le seguenti considerazioni: ” Ciò detto, esaminando la successione cronologica dei fatti, emergono numerose criticità nel comportamento del personale sanitario. Premesso che fino a due ore d opo il parto la paziente debba rimanere in sala parto e debba essere attentamente valutata nelle sue funzioni vitali e C****eollate le perdite ematiche, si sottolinea come, terminato l’intervento di taglio cesareo alle ore 00.30, la prima registrazione dell a pressione riportata in cartella risulta un’ora e venti più tardi, con il rilevato (ore 1.50) di una marcata ipotensione (69/29 mmHg) che persiste anche nel C****eollo pressorio di 25 minuti dopo (ore 2.15 PA 60/40). In cartella clinica viene descritto l’ episodio lipotimico, caratterizzato da uno stato di agitazione e fame d’aria, al quale ha fatto seguito l’infusione di liquidi e plasma expander, la prescrizione di un C****eollo pressorio ogni 10 minuti (del quale non vi è risC****eo in cartella), un C****eo llo elettrocardiografico (rilevata una persistente tachicardia, alla quale viene data scarsa importanza, e turbe della ripolarizzazione), un C****eollo dell’emocromo, che rileva un calo della emoglobina (Hb 8.4) di due punti rispetto al C****eollo precedent e. L’episodio lipotimico ripetuto è persistente, il persistere della tachicardia registrata all’ECG, soprattutto la evidenziazione ecografica (in cartella riportata alle ore 2.22) di un versamento nelle logge paracoliche, il tutto in una paziente di per s é a rischio emorragico e nella quale era stato descritto la presenza di un ematoma a livello dalla sutura della breccia uterina, avrebbe dovuto comportare una allerta particolare nel personale che in realtà non c’è stata, anzi. Infatti alle ore 2.40, al te rmine delle canoniche due ore dello stretto C****eollo del post -partum, una apparente normalizzazione della pressione (PA 115/60 con minima molto bassa), la regressione della sintomatologia con utero C****eatto senza perdite ematiche vaginali (il sangue in r ealtà si stava raccogliendo nella cavità addominale), vengono ritenute dal personale sanitario come un fatto rassicurante al punto da stabilire un C****eollo dell’emocromo solo alle ore 6 del mattino. Ma alle ore 3.20 (40 minuti dopo l’ultima pagina 9 di 19 registrazione pressoria riportata in cartella) si manifesta una nuova marcatissima ipotensione arteriosa (PA 72/28 mmHg), confermata anche nei dieci minuti successivi (ore 3.30 PA 90/30 mmHg), con prosecuzione di infusione di soluzione fisiologica (e non si parla ancora di possibili trasfusioni!!!). Alle 3.40 viene ulteriormente confermato il calo pressorio (sic), però con polso e pressione non più misurabili. Richiesta di esami ematochimici urgenti (Hb 3.9, globuli rossi 1.97). Viene spontaneo chiedersi come mai nessun o del personale sanitario si sia reso conto con una semplice valutazione clinica (cute pallida e sudorante, tachicardia, progressivo obnubilamento del sensorio ecc.) della progressiva anemizzazione della paziente e non abbia potuto dare l’allarme prima di assistere alla grave crisi cardiocircolatoria. Risulta inspiegabile come le prime (si sottolinea prime) tre sacche di emazie concentrate siano state somministrate solo in Rianimazione quando cioè lo stato di shock era ormai gravissimo. Possibile che nessun o si sia premurato (oltretutto visto il caso a rischio di emorragia), di ordinare del sangue a disposizione dopo il primo episodio lipotimico? La decisione di considerare la situazione clinica normalizzata, con un decorso post -operatorio ritenuto regolare , dopo un unico C****eollo della pressione e senza la necessaria ripetizione in tempo breve dell’emocromo, risulta essere stato un comportamento clinico non adeguato alla situazione, visto le evidenti e persistenti alterazioni di parametri clinici oggettivi , che avrebbero obbligato a necessari approfondimenti clinico -strumentali. Peraltro la normalizzazione della pressione, dopo opportuna terapia infusiva volta ad espandere il volume plasmatico, doveva spingere ad approfondire la causa (o le cause) della per dita ematica. Per quanto riguarda il momento dei primi segni clinici della improvvisa perdita ematica (non esterna, come ribadito in numerosi rilievi presenti in cartella e quindi intra addominale), esso va riferito alle 1.50, senza che siano seguiti acce rtamenti clinici opportuni e corretti, soprattutto in considerazione del fatto che era stato segnalato un ematoma a livello della sutura uterina, monitorato nella sua stabilità per 20 minuti in un intervento di taglio cesareo durato in tutto 35 minuti! Si evidenzia che dalla documentazione clinica risulta un mancato decisionismo fin alle prime fasi del post -partum con mancata registrazione dei parametri clinici locali e sistemici dalle ore 00,30 fino alle ore 1.50 e, inoltre, una inerzia nel prendere le ne cessarie decisioni dopo il secondo episodio lipotimico pagina 10 di 19 delle 2.15, soprattutto dopo la documentata presenza di un versamento addominale nelle logge paracoliche (ecografia refertata alle ore 2.22 in cartella ma riportata nel diario clinico solo dopo l’episo dio lipotimico delle 3.40). L’intervento chirurgico per identificare e correggere la causa della emorragia intra -addominale è risultato molto tardivo e in particolare è stato effettuato, come intervento salvavita, in condizioni cardiocircolatorie estremam ente compromesse (esito di due successivi arresti cardiaci) e non ha comunque permesso di recuperare quei danni cerebrali provocati dalla prolungata ischemia, dovuta allo shock ipovolemico. “. Gli stessi CC. TT. UU. hanno, quindi, raggiunto le seguenti con clusioni: ” In conclusione si può ritenere che i sanitari abbiano sottovalutato e forse ignorato quei segni clinici di allarme manifestatati dalla paziente che, se correttamente presi in considerazione, avrebbero potuto portare ad un corretto atteggiamento terapeutico. Inoltre, una più attenta osservazione clinica avrebbe potuto evitare il precipitare della situazione, legata alla grave emorragia interna, consentendo così alla signora I****E di superare, con elevata probabilità, la complicanza chirurgica, ed evitare le gravi complicanze neurologiche permanenti che, purtroppo, si manifestavano. “. Queste essendo le considerazioni e le conclusioni dei nominati CC. TT. UU. davvero non si vede come esse possano essere tacciate di superficialità dal momento che i vari passaggi dell’operato dei sanitari successivo all’esecuzione del taglio cesareo sono stati tutti adeguatamente valutati. Né si vede come possa parlarsi di valutazioni ex post dal momento che il ragionamento valutativo è stato calato proprio nel mom ento in cui gli accadimenti si andavano sviluppando. Non sono, pertanto, risC****eabili le lacune intrinseche nell’operato dei CC. TT. UU. affermate dalla convenuta mentre rimane vero che la relazione del Collegio Peritale nominato dal Giudice Penale è pervenuta alla ben diversa conclusione che i due medici accusati dal P. M. dell’omicidio colposo di I****E Lorena hanno tenuto una condotta ” esente da errori e / o inosservanze di doverose regole. “. Trattasi, sicuramente, di un elemento di giudizio per costante giurisprudenza valutabile anche in questa sede, tanto più che gli attori N****A R****A e N****A C****E hanno partecipato all’indagine peritale, nella loro veste di persone offese dal re ato, attraverso l’operato del Consulente Tecnico che hanno nominato. Altrettanto sicuramente, però, trattasi di un elemento di giudizio che non ha avuto valore dirimente neanche nell’ambito dello svoltosi giudizio abbreviato, atteso che il G. I. P., nella valutazione della C****eaddittorietà delle prove raccolte ( le conclusioni del Collegio Peritale sono state fortemente osteggiate sia dai Consulenti Tecnici del P. M., sia dal C. T. nominato dai due eredi di I****E Lorena ) è pervenuto all’assoluzione de i due imputati facendo applicazione delle previsioni normative di cui all’art. 530, comma 2, c. p. c., secondo quanto risulta dalla sentenza che ha definito lo stesso giudizio e che è stata prodotta da parte convenuta. Muovendo da questo rilievo e visto e considerato che la C****eaddittorietà degli elementi di giudizio acquisiti già sottolineata dal Giudice Penale si è andata ulteriormente accentuando sulla scorta degli esiti della espletata C. T. U., non può che pervenirsi alla conclusione che l’Azienda U. L. S. S. n. 6 di Vicenza ha mancato di assolvere gli oneri probatori su di essa incombenti in tema di esatta esecuzione delle prestazioni dovute dai medici dell’Ospedale San Bortolo che ebbero in cura I****E Lorena, essendo, nel contempo, da escludere ch e l’insorgenza dell’emorragia possa essere qualificata come evento imprevisto ed imprevedibile, essendo, bel al C****eario, complicanza consueta dell’esecuzione di un taglio cesareo. Da ciò discende che la stessa convenuta deve essere condannata al ristoro dei pregiudizi sofferti dagli attori, compresi quelli vissuti da I****E Lorena ed azionati, jure successionis, dai suoi eredi N****A R****A e N****A C****E. Muovendo proprio da questi pregiudizi, il primo di essi è sicuramente rappre sentato dalle gravi lesioni di natura neurologica che si sono prodotte nelle prime ore del 2.6.2021 e che hanno fatto sì che, dopo essere sopravvissuta, in stato vegetativo, per quasi cinque anni, la I****E sia venuta a decedere il 22.3.2016. La riconduci bilità del decesso alle medesime lesioni risulta, difatti, indiscutibile, in tal senso deponendo inequivocamente sia l’espletata C. T. U., sia la perizia collegiale disposta dal Giudice Penale. pagina 12 di 19 Alla liquidazione di questo pregiudizio si deve provvedere sul la scorta dei ripetuti insegnamenti della decesso di I****E Lorena, a seguito ed a causa dell’insulto neurologico subito il 2.6.2021, prima ancora che il presente giudizio venisse instaurato, il danno da ella sofferto deve essere definito come danno da invalidità temporanea di intensità e di entità massima, stante l’irrecuperabilità della pregressa integrità psicofisica. In applicazione di tale i nsegnamento il pregiudizio di cui si sta discorrendo, sulla scorta delle Tabelle 2021 del Tribunale di Milano, che tengono in considerazione anche il danno morale ed il danno alla vita di relazione, viene liquidato nell’importo di EUR 260.766,00, espresso i n valuta attuale, che si ottiene moltiplicando la somma di EUR 148,50 ( valore giornaliero massimo previsto dalle Tabelle ed al quale fare riferimento anche tenendo conto del fatto che, per quasi cinque anni, I****E Lorena, tracheotomizzata ed alimentata tr amite PEG, ha vissuto in uno stato vegetativo perdurando il quale le sue funzioni vitali residue si sono progressivamente spente ) per i 1756 giorni ( il 2012 ed il 2016 sono stati anni bisestili ) di durata dell’invalidità temporanea sofferta. Il secondo ed ultimo pregiudizio lamentato jure successionis da N****A R****A e N****A C****E è quello legato alla spesa che I****E Lorena ha dovuto sostenere per garantirsi l’ospitalità che le è stata assicurata dalla ” Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata ” di Montagnana dal 23.11.2011 fino al decesso. Tale pregiudizio, espresso in valuta dell’epoca, è pari ad EUR 79.493,50, secondo quanto risulta, senza contestazioni ad opera della convenuta, dal documento prodotto dagli attori sub n. 8. Il pri mo pregiudizio lamentato jure proprio da N****A R****A è quello legato alla spesa che ha dovuto sostenere per garantirsi le prestazioni lavorative delle due baby sitter ( Telea Stefania Sidonia e Bovo Sara ) che si sono succedute nella cura di Chiar ello C****E dal 15.7.2011 al 31.7.2015, ovvero fino a quando il bambino ha iniziato a frequentare la scuola dell’infanzia. Tale pregiudizio, secondo quanto risulta dai documenti prodotti dagli attori sub n. da 10 a 13 compreso e come è stato riconosciuto d alla convenuta, ammonta ad EUR 82.940,68, importo anch’esso espresso in valuta dell’epoca. pagina 13 di 19 Il secondo pregiudizio lamentato jure proprio da N****A R****A è quello legato alla perdita della consorte. Trattasi di un pregiudizio che è comune a tutti gli a ttori ed alla cui liquidazione si provvede, secondo facendo applicazione delle Tabelle adottate dal Tribunale di Roma, che si fanno preferire a quelle adottat e dal Tribunale di Milano per la loro ben maggiore puntualità. Nello sviluppo del calcolo del danno parentale si tiene, quindi, conto: A) del fatto che I****E Lorena è deceduta all’età di 51 anni e che, alla data dello stesso decesso, le età di N****A R****A, N****A C****E, I****E M****O, A****C A****A, I****E C****I e I****E D****i erano, rispettivamente, di 50, 5, 76, 77, 46 e 37 anni; B) del fatto che, fino alla nascita di N****A C****E, I****E Lorena conviveva con N****A Palmer ino che, verificatisi i tragici eventi dell’1 / 2 giugno 2011, è rimasto a convivere con la madre, Negretto Gioconda, con il figlio neonato e con N****A Andrea, che, per la sua età, deve reputarsi altro figlio avuto dallo stesso N****A R****A da precedente matrimonio; C) del fatto che gli altri quattro attori sono rimasti tra di loro conviventi ( il tutto secondo quanto risulta dalla documentazione anagrafica già allegata all’atto di citazione, nonché dalla documentazione anagrafica più aggiornata ammissibilmente prodotta, trattandosi di documentazione di nuova formazione, dalla convenuta all’atto della precisazione delle conclusioni ). E, sulla scorta di questi dati, grazie all’utilizzo delle richiamate Tabelle, aggiornate al 2019, viene a stabili rsi che il pregiudizio di cui si sta discorrendo è pari: sia per N****A R****A che per N****A C****E, alla somma di EUR 294.201,00; sia per I****E M****O che per A****C A****A, alla somma di EUR 245.167,00; per I****E C****I alla somma di EUR 12 7.487,00 e per I****E D****i alla somma di EUR 137.294,00, importi espressi tutti in valuta attuale. Essendo totalmente insignificante che, secondo quanto può ricavarsi dalla più recente documentazione anagrafica prodotta dalla convenuta, dopo il decesso d i I****E Lorena, con ogni verosimiglianza, N****A R****A ha sposato la ex baby sitter del figlio minore, Bovo Sara, mentre A****C A****A è venuta a decedere, è, piuttosto, da considerare che, nell’ambito della valutazione pur sempre equitativa c he si va compiendo, ricorrono le condizioni per incrementare i risarcimenti appena calcolati per tutti gli attori, fatta eccezione per N****A C****E. E’, indubbio, difatti, che, appunto a differenza di N****A C****E, che non ha avuto alcuna possibili tà di instaurare un legame con la madre, viste le condizioni in cui ella è venuta a piombare in conseguenza del parto dello stesso bambino, tutti gli altri attori si sono ritrovati a vivere, per quasi cinque anni, la sofferenza aggiuntiva legata al prolung arsi delle medesime condizioni, senza alcuna speranza di guarigione della loro moglie, figlia o sorella, di giorno in giorno andata spegnendosi sempre di più. Ed è altamente plausibile che questa stessa sofferenza abbia negativamente inciso su tutta la quo tidiana esistenza di N****A R****A, I****E M****O, A****C A****A, I****E C****I e I****E D****i, segnata dal fardello rappresentato della lenta agonia della loro congiunta. Per effetto di questo rilievo, tenendo conto della ordinaria intensi tà dei rispettivi legami con I****E Lorena, stimasi, allora, di incrementare le liquidazioni effettuate nella misura del 10 %, quanto a N****A R****A, I****E M****O e A****C A****A, e nella misura del 5 %, quanto a I****E C****I e I****E Gi onni. Riguardo a N****A R****A, poi, non può essere trascurata la circostanza che, ancora per quasi cinque anni, egli ha anche dovuto farsi carico di tutta l’assistenza di I****E Lorena, preoccupandosi di curare i rapporti con la Struttura che l’ha ospitata, e, più in generale, di curare ognuno dei suoi interessi. Anche questo aggravio è di apprezzabile significato e merita di essere ristorato attraverso un ulteriore incremento, nella misura del 10 %, dell’importo di EUR 294.201,00 sopra determinato. Tirando le fila delle considerazioni svolte, quindi, il danno che si sta considerando viene liquidato in EUR 353.041,20, quanto a N****A R****A; in EUR 294.201,00, quanto a N****A C****E; in EUR 269.683,70, quanto a I****E M****O e A****C A****A; in EUR 133.861,53, quanto a I****E C****I ed EUR 144.158,50, quanto a I****E D****i. Così completata la liquidazione dei pregiudizi accertati, rimane ancora da considerare che, versandosi in ipotesi di crediti di valore e dovendosi compensare il ritardo con il quale vengono soddisfatte le pagina 15 di 19 pretese risarcitorie tramite la corresponsione di interessi, tutte le somme espresse in valuta attuale, devono essere devalutate alla data dell’evento lesivo, mediante applicazione degli indici ISTAT sui prezzi al consumo p er le famiglie di operai ed impiegati, per essere, poi, maggiorate degli interessi compensativi, che, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, debbono calcolarsi dal giorno dell’insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma ch e progressivamente si incrementa ogni anno per effetto della rivalutazione; interessi che vanno conteggiati al tasso legale, non essendovi elementi di giudizio che consentano riferimenti a tassi maggiori o minori. Più in dettaglio, riguardo all’invalidità temporanea sofferta da I****E Lorena, trattandosi di pregiudizio che si è protratto, in maniera costante, dal 2.6.2011 fino al 22.3.2021, il calcolo della devalutazione andrà operato fino alla metà dello stesso periodo, e, dunque, fino al 26.10.2013, per fungere, poi, da base degli ulteriori calcoli indicati, fino alla presente pronuncia. Per il danno da perdita parentale, ì invece, il calcolo della devalutazione andrà operato fino alla data del decesso di I****E Lorena, dalla quale partiranno, poi gli ulte riori calcoli, sempre fino alla presente pronuncia. Dalla pronuncia fino al saldo restano dovuti gli interessi corrispettivi da calcolarsi, sempre al tasso legale, sull’intero importo del credito ( capitale liquidato all’attualità + interessi compensativ i ) determinato grazie all’indicato conteggio degli interessi compensativi. Quanto agli importi liquidati in valuta dell’epoca, ancora versandosi in ipotesi di credito di valore, pure dette somme, devono essere rivalutate, mediante applicazione degli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, e maggiorate degli interessi compensativi, che, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, debbono calcolarsi dal giorno dell’insorto credito nella sua originari a consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa ogni anno per effetto della rivalutazione, interessi che vanno conteggiati al tasso legale, non essendovi elementi di giudizio che consentano riferimenti a tassi maggiori o minori. Il tutto con decorrenza, visto che i pregiudizi si sono protratti, in un caso ( ricovero in R. S. A. ) dal 23.11.2011 al 22.3.2016 e, nell’altro caso ( spese per baby sitter ), dal 15.7.2011 al 31.7.2015, in maniera sostanzialmente costante, a partire dalla metà degli stessi periodi, e, dunque, dal 20.1.2014 ovvero dal 23.7.2013, fino alla presente pronuncia. pagina 16 di 19 Dalla pronuncia fino al saldo restano dovuti gli interessi corrispettivi da calcolarsi, sempre al tasso legale, sull’intero importo dei crediti ( rival utazione + interessi compensativi ) determinato grazie agli indicati conteggi. In questi termini deve, dunque, pronunciarsi condanna nei confronti dell’Azienda U. L. S. S. n. 6 di Vicenza. Le spese seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquida te come da dispositivo, tenuto conto, oltre che della media difficoltà della C****eoversia, dei limiti in cui le domande attoree vengono accolte ( e, quindi, facendo riferimento allo scaglione tariffario da EUR 2.000.000,00 ad EUR 4.000.000,00 ) e dell’aumento legato alla rappresentanza in giudizio di più soggetti, stabilito, come da notula depositata dall’Avv. R****a, nella misura del 50 %. Per lo stesso principio anche le spese della C. T. U. espletata, pari al fondo spese accordato ai CC. TT. UU. all’udienz a di conferimento dell’incarico, vanno definitivamente poste a carico della convenuta. P. Q. M. Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa, così decide : Condanna l’Azienda U. L. S. S. n. 6 di Vicenza al pagamento in favore di N****A Palm erino e N****A C****E della somma capitale di EUR 260.766,00, da maggiorarsi degli interessi compensativi devalutata, mediante applicazione degli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, alla data del 26.10.2013 e, poi, via via annualmente rivalutata, sempre grazie agli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; oltre agli interessi corrispettivi da calcolarsi, sempre al tasso legale, sull’intero
LQWHUHVVL FRPSHQVDWLYL GHWHUPLQDWR JUD]LH DOO¶LQGLFDWR FRQWHJJLR GHJOL LQWHUHVVL compensativi, dalla presente pronuncia fino al sald o; Condanna l’Azienda U. L. S. S. n. 6 di Vicenza Sentenza n. 1615-2021 Pubblicata il 06/08/2021 RG n. 3438/2016 &KLDUHOOR3LHWURGHOODVRPPDFDSLWDOHGL¼ GDULYDOXWDUVLPHGLDQWHDSSOLFD]LRQHGHJOLL QGLFL ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di opera i ed impiegati, e da maggiorarsi degli interessi pagina 17 di 19 compensativi maturati e maturandi, al tasso legale, sul capitale via via annualmente rivalutato, il tutto con decorrenza dal 20.1.2014 fino alla presente pronuncia; oltre agli interessi corrispettivi da calc olarsi, sempre al tasso legale, sull’intero importo del credito ( rivalutazione + interessi compensativi ) determinato grazie agli indicati conteggi, dalla presente pronuncia fino al saldo; Condanna l’Azienda U. L. S. S. n. 6 di Vicenza al pagamento in f avore di N****A R****A della somma capitale di EUR 82.940,68, da rivalutarsi, mediante applicazione degli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, e da maggiorarsi degli interessi compensativi maturati e maturandi, al tasso legale, sul capitale via via annualmente rivalutato, il tutto con decorrenza dal 23.7.2013 fino alla presente pronuncia; oltre agli interessi corrispettivi da calcolarsi, sempre al tasso legale, sull’intero importo del credito ( rivalutazione + inter essi compensativi ) determinato grazie agli indicati conteggi, dalla presente pronuncia fino al saldo; Condanna l’Azienda U. L. S. S. n. 6 di Vicenza al pagamento in favore di N****A R****A della VRPPD FDSLWDOH GL ¼ GD PDJJLRUDUVL GHJOL interessi compensativi maturati fino alla presente pronuncia, da calcolarsi, al tasso legale, sulla medesima somma di EUR 353.041,20, devalutata, mediante applicazione degli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, alla dat a del 22.3.2016 e, poi, via via annualmente rivalutata, sempre grazie agli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; oltre agli interessi corrispettivi da calcolarsi, sempre al tasso legale, sull’intero importo del credito ( capitale liquidato all’attualità + interessi FRPSHQVDWLYL GHWHUPLQDWR JUD]LH DOO¶LQGLFDWR FRQWHJJLR GHJOL LQWHUHVVL FRPSHQVDWLYL GDOOD SUHVHQWH pronuncia fino al saldo; Condanna l’Azienda U. L. S. S. n. 6 di Vicenza al pagamento in favore di I****E M****O della somma capitale di EUR 269.683,70, da maggiorarsi degli interessi compensativi maturati fino alla SUHVHQWHSURQXQFLDGDFDOFRODUVLDOWDVVROHJ DOHVXOODPHGHVLPDVRPPDGL¼GHYDOXWDW D mediante applicazione degli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, alla data del 22.3.2016 e, po Sentenza n. 1615-2021 Pubblicata il 06/08/2021 RG n. 3438/2016 compensativi ) determinato grazie all’indicato conteggio degli interessi compensativi, dalla presente pronuncia fino al saldo; Condanna l’Azi enda U. L. S. S. n. 6 di Vicenza al pagamento in favore di A****C A****A della somma capitale di EUR 269.683,70, da maggiorarsi degli interessi compensativi maturati fino alla SUHVHQWHSURQXQFLDGDFDOFRODUVLDOWDVVROHJ DOHVXOODPHGHVLPDVRPPDGL¼ 269.683,70, devalutata, mediante applicazione degli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, alla data del 22.3.2016 e, poi, via via annualmente rivalutata, sempre grazie agli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le fam iglie di operai ed impiegati; oltre agli interessi corrispe Sentenza n. 1615-2021 Pubblicata il 06/08/2021 RG n. 3438/2016 sempre al tasso legale, sull’intero importo del credito ( capitale liquidato all’attualità + interessi FRPSHQVDWLYL GHWHUPLQDWR JUD]LH DOO¶LQGLFDWR FRQWHJJLR GHJOL LQWHUHVVL compensativi, dalla presente pronuncia fino al saldo; Condanna l’Azienda U. L. S. S. n. 6 di Vicenza al pagamento in favore di I****E C****I della VRPPD FDSLWDOH GL ¼ GD PDJJLRUDUVL GHJOL LQWHUHVVL FRPSHQVDWLYL PDWXUDWL ILQR DOOD presente p ronuncia, da calcolarsi, al tasso legale, sulla medesima somma di EUR 133.861,35, devalutata, mediante applicazione degli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, alla data del 22.3.2016 e, poi, via via annualmente rivalutat a, sempre grazie agli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; oltre agli interessi corrispettivi da calcolarsi, sempre al tasso legale, sull’intero importo del credito ( capitale liquidato all’attualità + interessi compen sativi ) determinato grazie all’indicato conteggio degli interessi compensativi, dalla presente pronuncia fino al saldo; Condanna l’Azienda U. L. S. S. n. 6 di Vicenza al pagamento in favore di I****E D****i della somma FDSLWDOH GL ¼ GD PDJJ iorarsi degli interessi compensativi maturati fino alla presente pronuncia, da calcolarsi, al tasso legale, sulla medesima somma di EUR 144.158,50, devalutata, mediante applicazione degli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impieg ati, alla data del 22.3.2016 e, poi, via via annualmente rivalutata, sempre grazie agli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; oltre agli interessi corrispettivi da calcolarsi, sempre al tasso legale, sull’intero importo del credito ( capitale liquidato all’attualità + interessi pagina 19 di 19 compensativi ) determinato grazie all’indicato conteggio degli interessi compensativi, dalla presente pronuncia fino al saldo; Condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali sostenute dagli attori, che liquida in euro 1.732,38 per spese ed in euro 70.482,00 per compenso delle prestazioni professionali del Procuratore degli stessi attori; Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della espletata C. T. U., condannandola, per l
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